(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  AD  INTEGRAZIONE  DELLA
DISCIPLINA  DI  RACCORDO PER IL PASSAGGIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
      DELL'AGEA AL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

                               Art. 1.

                   Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente CCNL, stipulato ai sensi dell'art. 29, comma 4 del
CCNL  del  comparto  enti pubblici non economici sottoscritto in data
9 ottobre  2003  e  dell'art. 14, comma 4 del CCNQ per la definizione
dei  comparti  di  contrattazione del 18 dicembre 2002, si applica al
personale  non  dirigente dell'AGEA ed integra la disciplina speciale
di raccordo per il passaggio del predetto personale al comparto degli
enti pubblici non economici.
    2.  Il  riferimento  al  CCNL  del  comparto  enti  pubblici  non
economici,  sottoscritto  in  data  9 ottobre  2003, e' riportato nel
testo del presente contratto come «CCNL 9 ottobre 2003».
                               Art. 2.

Disciplina  di  raccordo per il passaggio dell'AGEA al comparto degli
                     enti pubblici non economici

    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 9 ottobre
2003,  al  personale dell'AGEA viene corrisposta l'indennita' di ente
prevista  per  il comparto degli enti pubblici non economici, secondo
la  disciplina  di  cui  all'art.  26  del  CCNL  9 ottobre 2003, ivi
comprese  le  modalita'  di  finanziamento,  ed  alle  decorrenze ivi
indicate.
    2.  L'indennita' di cui al comma 1 riassorbe, alle decorrenze ivi
indicate  e  fino  a  concorrenza dei relativi valori, gli importi in
godimento  dell'indennita'  aziendale di cui all'art. 13 del CCNL del
comparto  aziende del 4 aprile 2001. Quest'ultima indennita' cessa di
essere  corrisposta  come  autonoma  voce  retributiva dal 1° gennaio
2003,   data   dalla   quale   decorre  la  corresponsione  a  regime
dell'indennita' di ente.
    3. Gli importi dell'indennita' aziendale riassorbiti ai sensi del
comma  2  incrementano  le disponibilita' del fondo per i trattamenti
accessori   di   ente,   di  cui  al  comma  5.  I  predetti  importi
costituiscono  un'ulteriore fonte speciale di alimentazione del fondo
medesimo.
    4.   Sono   mantenuti   a   titolo   di   assegno  personale  non
riassorbibile,  al  personale  in  servizio  al  1° gennaio 2003, gli
eventuali  maggiori  valori  dell'indennita'  aziendale  in godimento
rispetto ai nuovi valori dell'indennita' di ente.
    5.  Sono  confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al
fondo  unico  di  amministrazione  di  cui  all'art.  82 del CCNL del
comparto  aziende  sottoscritto in data 24 maggio 2000. A seguito del
passaggio  al comparto degli enti pubblici non economici, le predette
risorse  concorrono alla formazione del fondo unico per i trattamenti
accessori  di  ente,  di cui all'art. 25 del CCNL 9 ottobre 2003 e ad
esse  si  applica  la  disciplina  relativa alla costituzione ed agli
utilizzi  del  predetto  fondo.  Fermo restando quanto previsto dagli
articoli  30  e  31,  del  CCNL degli enti pubblici non economici del
16 febbraio  1999,  il  fondo  e'  altresi'  alimentato dalle risorse
stanziate  non  piu'  utilizzabili  per  la corresponsione del lavoro
straordinario  ai  sensi  della vigente disciplina contrattuale degli
enti pubblici non economici.
    6.  Per  quanto  concerne  gli  incrementi economici previsti dal
rinnovo  contrattuale del biennio 2000/2001, si applicano le clausole
del  CCNL  aziende  del  4 aprile  2001 fino al 16 ottobre 2000, data
coincidente  con  quella  fissata  dal  decreto legislativo 15 giugno
2000,  n.  188  per  il  trasferimento del personale al nuovo ente. A
partire  dalla predetta data, trovano invece applicazione le seguenti
clausole del CCNL enti pubblici non economici del 14 marzo 2001: art.
2,  esclusi  gli  incrementi tabellari con decorrenza 1° luglio 2000;
art.  4, con esclusione dei commi 8 e 9. E' esclusa, in ogni caso, la
sovrapposizione  di  benefici  economici  previsti,  per  il medesimo
periodo, da diverse fonti contrattuali.
    7.  Per la costituzione del fondo secondo la disciplina di cui al
comma  5,  le  disponibilita'  di  bilancio dell'ente, destinate alla
contrattazione  integrativa sulla base di previgenti disposizioni del
contratto collettivo nazionale del comparto aziende, non utilizzate o
non   attribuite   per   le   finalita'  del  corrispondente  periodo
finanziario  sono  portate  in  aumento  una tantum delle risorse del
fondo  per i trattamenti accessori di ente e sono utilizzabili per le
finalita'  di cui all'art. 32 comma 2, primo o sesto alinea, del CCNL
degli   enti   pubblici   non   economici   del   16 febbraio   1999.
Contestualmente,   la  contrattazione  integrativa  di  ente  per  la
definizione  degli  utilizzi  del fondo ai sensi dell'art. 4, comma 2
del CCNL enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, valuta gli
effetti   dell'applicazione   dell'art.   2,   comma  3  del  decreto
legislativo  n.  165  del 2001, con riferimento alle disposizioni che
cessano di avere efficacia.

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    Le parti concordano sull'opportunita' di procedere sollecitamente
alla  compiuta  attuazione  alle  vigenti  disposizioni  del presente
contratto  e  ai  conseguenti  adempimenti  formali,  con particolare
riferimento    all'armonizzazione    delle    disposizioni   relative
all'inquadramento nel sistema di classificazione.