IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004; Considerato che i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato; Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonche' alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli specifici ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali; Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione autonoma della Sardegna e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei predetti comuni, nonche' dei prefetti territorialmente competenti, all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione. 3. Il Commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, affida loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale delle strutture regionali, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 4. Le procedure e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi ritenuti indifferibili dal Commissario delegato siccome correlati all'evento calamitoso. 5. In relazione all'assoluta urgenza di assicurare il ripristino della viabilita' sulla strada statale n. 389, interessata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, il compartimento della viabilita' Anas della regione autonoma della Sardegna e' autorizzato a provvedere alla realizzazione delle opere occorrenti, anche utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza, con oneri a proprio carico, riferendo al prefetto territorialmente competente in ordine alle iniziative intraprese.