IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 dicembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio  delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal
giorno 6 dicembre 2004;
  Considerato  che  i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato
frane,   smottamenti,  inondazioni,  oltre  che  ingenti  danni  alla
viabilita',  alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e
privato;
  Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi
meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e
sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario
fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi
e poteri straordinari;
  Considerato  che  sono  tuttora  in corso, da parte della regione e
degli  enti  locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva
dei  danni  subiti,  nonche' alla ricognizione dei comuni interessati
dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile
procedere   all'individuazione   definitiva  degli  specifici  ambiti
territoriali interessati dagli eventi alluvionali;
  Ritenuto  comunque  necessario  ed  indifferibile porre in essere i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate;
  Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il Presidente della regione autonoma della Sardegna e' nominato
Commissario  delegato  per  il  superamento  dell'emergenza derivante
dagli eventi di cui in premessa.
  2.  Il  Commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  comuni
danneggiati  dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in
qualita'  di  soggetti  attuatori,  dei  sindaci dei predetti comuni,
nonche'  dei  prefetti  territorialmente competenti, all'accertamento
dei  danni  nonche'  all'adozione  di  tutte le necessarie ed urgenti
iniziative,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  nazionale e
regionale,   volte  a  rimuovere  le  situazioni  di  pericolo  e  ad
assicurare  la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai
predetti  eventi  alluvionali, ponendo in essere ogni utile attivita'
di prevenzione.
  3.  Il  Commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori
di  cui  al  comma  2,  affida  loro specifici settori di intervento,
emanando  le  occorrenti  direttive  ed  indicazioni.  Il Commissario
delegato,  per gli adempimenti di propria competenza, si avvale delle
strutture   regionali,   nonche'   della  collaborazione  degli  enti
territoriali  e  non territoriali e delle amministrazioni periferiche
dello Stato.
  4.  Le  procedure  e  le  deroghe di cui alla presente ordinanza si
applicano   a   tutti   gli  interventi  ritenuti  indifferibili  dal
Commissario delegato siccome correlati all'evento calamitoso.
  5.  In  relazione  all'assoluta urgenza di assicurare il ripristino
della  viabilita'  sulla  strada  statale  n.  389, interessata dagli
eventi  calamitosi  di  cui alla presente ordinanza, il compartimento
della  viabilita'  Anas  della  regione  autonoma  della  Sardegna e'
autorizzato  a  provvedere alla realizzazione delle opere occorrenti,
anche utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 della
presente ordinanza, con oneri a proprio carico, riferendo al prefetto
territorialmente competente in ordine alle iniziative intraprese.