Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
      Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni
                          di inesigibilita'
  1.  All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4-ter, e' abrogata la lettera d);
    b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
  «4-quater.  Per  i  ruoli  consegnati  fino al 31 dicembre 2002, la
comunicazione  di  inesigibilita'  di  cui  all'articolo 19, comma 2,
lettera c), e' presentata entro il 30 settembre 2005.»;
    c) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
  «4-quinquies.  Per  le  comunicazioni di inesigibilita' relative ai
ruoli  di cui al comma 4-quater il termine previsto dall'articolo 19,
comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  59  del  decreto
          legislativo  13  aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
          nazionale  della  riscossione,  in  attuazione della delega
          prevista  dalla  legge  28  settembre  1998,  n. 337), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  59  (Procedure  in  corso).  - 1. Fermo restando
          quanto  previsto  dagli  articoli  60  e  61, le domande di
          rimborso  o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
          gli  enti  creditori  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto,  continuano ad essere esaminate ai sensi
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.
              2.  Se  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto,  l'ufficio  non  ha  fornito le indicazioni di cui
          all'art.  79,  comma  3,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal
          concessionario,  quest'ultimo,  se non ha ancora presentato
          domanda  di  rimborso o di discarico, procede nei confronti
          del  debitore,  previo  accesso  al sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  eseguito ai sensi dell'art. 18,
          comma 2, del presente decreto.
              3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
          possibilita'   di   procedere   nell'azione  esecutiva,  il
          concessionario  e'  autorizzato  a  presentare  documentata
          domanda  di  rimborso  o  di discarico, che e' esaminata ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio  1988,  n.  43.  In  caso  contrario, nonche' nelle
          ipotesi  in  cui  il  concessionario non abbia richiesto il
          visto  di  cui  all'art.  79,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988, n. 43, il
          concessionario procede in conformita' alle disposizioni del
          presente  decreto, nonche' del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              4.  Per  le  somme anticipate in forza dell'obbligo del
          non   riscosso   come  riscosso,  decorsi  sei  mesi  dalla
          presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o
          della comunicazione di inesigibilita', il concessionario ha
          diritto  al  rimborso  provvisorio del 90 per cento di tali
          somme.
                4-bis.  Le somme anticipate in forza dell'obbligo del
          non    riscosso    come   riscosso   sono   restituite   ai
          concessionari:
                a) per  i  ruoli erariali, in rate annuali decorrenti
          dall'anno  2006;  il  numero delle rate e' individuato, nel
          numero  massimo  di  dieci  e nei limiti degli stanziamenti
          delle  pertinenti  unita' previsionali di base, con decreto
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze, con il quale
          sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;
                b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base
          di apposita convenzione.
              4-ter.   Per  i  ruoli  resi  esecutivi  prima  del  30
          settembre 1999:
                a) i  compensi  spettanti ai concessionari sulla base
          delle  disposizioni  in vigore alla data del 30 giugno 1999
          sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
                b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
                c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera
          b),  secondo  periodo,  decorre  dalla  data  stabilita con
          decreto del Ministero delle finanze;
                d) abrogata;
                e) le  informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono
          trasmesse  con  le  modalita'  e nei tempi stabiliti con il
          decreto di cui alla lettera c).
              4-quater.  Per  i  ruoli consegnati fino al 31 dicembre
          2002,  la  comunicazione  di inesigibilita' di cui all'art.
          19,  comma  2,  lettera  c),  e'  presentata  entro  il  30
          settembre 2005.
              4-quinquies.  Per  le  comunicazioni  di inesigibilita'
          relative  ai  ruoli  di  cui  al  comma 4-quater il termine
          previsto  dall'art.  19,  comma  3,  decorre dal 1° ottobre
          2005.».