IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto  l'art.  3  della  suddetta  legge, che subordina l'esercizio
dell'attivita'   psicoterapeutica  all'acquisizione,  successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica
formazione  professionale  mediante  corsi di specializzazione almeno
quadriennali,    attivati    presso    scuole   di   specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998,
n.  509,  in  attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera
b),  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2,
comma   1,  che  prevede  l'adozione  di  un'apposita  ordinanza  per
stabilire   le  modalita'  per  la  presentazione  delle  istanze  di
riconoscimento   ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3  della
richiamata legge n. 56 del 1989;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  in data 30 dicembre 1999, recante
istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli
istituti  di  psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
n. 509 del 1998;
  Vista   l'ordinanza   ministeriale   16 luglio   2004,  emanata  in
sostituzione della precitata ordinanza 30 dicembre 1999;
  Visti  i  pareti espressi dal Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario,  con  i quali sono stati individuati gli
standard   minimi   di   riferimento  in  relazione  alle  strutture,
attrezzature  e  risorse  di  personale docente e non docente, di cui
devono   essere  dotati  gli  istituti  richiedenti,  espressi  nelle
riunioni  dell'11 ottobre  2000  e  del 16 maggio 2001 (allegati C1 e
C2);
  Considerata  la  necessita'  di  impartire  nuove istruzioni con un
apposito provvedimento sostitutivo delle ordinanze 30 dicembre 1999 e
16 luglio  2004,  al  fine  di  garantire  una elevata qualificazione
dell'attivita'  formativa  degli  istituti  abilitati  ai  sensi  del
decreto n. 509 del 1998;
                               Ordina:

                               Art. 1.
  L'ordinanza  ministeriale  del  16 luglio  2004,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 173 del 26 luglio 2004, e'
sostituita dalla presente ordinanza.