La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette e' fatta, a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato.