IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante "Norme
sulla    perequazione    tributaria   e   sul   rilevamento   fiscale
straordinario";
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Ai  redditi  intermedi tra quelli indicati nell'art. 17 della legge
11  gennaio  1951,  n.  25,  l'imposta  complementare progressiva sul
reddito  complessivo  e'  applicata sul reddito imponibile secondo la
tabella  allegata  al  presente  decreto, vistata dal Ministro per le
finanze.
  I redditi imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:
                lire                 lire           per unita di lire
    tra        240.000      e      1.000.000             10.000
    tra      1.000.000      e      2.000.000             20.000
    tra      2.000.000      e      5.000.000             50.000
    tra      5.000.000      e     10.000.000            100.000
    tra     10.000.000      e     50.000.000            200.000
    tra     50.000.000      e    100.000.000            500.000
    tra    100.000.000      e    200.000.000          1.000.000
    tra    200.000.000      e    oltre                2.000.000

  Nella tabella allegata al presente decreto sono indicati il reddito
arrotondato,  l'aliquota,  la  misura  di imposta corrispondente alle
varie cifre di reddito imponibile.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1951
  Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 130. - CARLOMAGNO