Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Petroleos Mexicano Il Governo italiano, in nome proprio ed in nome dei Cantieri Navali "Ansaldo S. A.", della Societa' "Ital-viscosa" di Milano, della Societa' "Montecatini" di Milano e degli armatori delle navi ex-italiane, da una parte, e "Petroleos Mexicanos", dall'altra, convengono di regolare le questioni pendenti tra gli armatori e le societa' italiane menzionate e Petroleos Mexicanos, e a questo scopo hanno designato come loro rappresentanti: il Presidente della Repubblica italiana, il dottor Luigi Petrucci, Ambasciatore d'Italia in Messico; Petroleos Mexicanos, il senatore Antonio J. Bermudez, direttore generale di Petroleos Mexicanos; i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi Pieni Poteri e di averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: CLAUSOLA 1ª. a) Il Governo italiano si impegna a consegnare a Petroleos Mexicanos, in Genova, nel termine di trenta giorni a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, la nave cisterna di 10.500 tonnellate d.vv., denominata "Poza Rica", costruita nell'anno 1940-1941 nei Cantieri Ansaldo S. A., in perfetto stato di conservazione secondo la classificazione 100-A-1 del Registro italiano o, in caso di divergenza, secondo la classificazione corrispondente del Registro Lloyd's di Londra. b) Il Governo italiano riconosce di dovere a Petroleos Mexicanos la somma di Doll. 8.990.013,00 a titolo di indennita' per i danni subiti da tale istituzione, a conseguenza della perdita delle navi cisterna "Panuco" e "Minatitlan" costruite dall'Ansaldo S. A.; e a qualsiasi altro titolo relativo al contratto di costruzione delle navi cisterna "Poza Rica", "Panuco" e "Minatitlan"; o per fatti posteriori relativi a tali navi; in modo che la somma menzionata rappresenti una liquidazione definitiva tra Petroleos Mexicanos e Ansaldo S. A., per tutto cio' che concerne le tre navi cisterna menzionate. CLAUSOLA 2ª. Il Governo italiano riconosce di dovere a "Petroleos Mexicanos" la somma globale di Doll. 496.851,00 per i motivi che risultano dettagliati nell'allegato n. 1 del presente Accordo. CLAUSOLA 3ª. a) Il Governo italiano riconosce al Messico la proprieta' esclusiva delle seguenti cinque navi attualmente naviganti che furono sequestrate dal Governo messicano in base al Decreto in data 8 aprile 1941: "Poza Rica" (ex-Fede); "Ebano" (ex-Stelvio); "Minatitlan" (ex-Tuscania); "Panuco" (ex-Giorgio Fassio) e "Tabasco" (ex-Marina O.). b) Il Governo italiano riconosce altresi' che competono al Messico gli indennizzi che Compagnie di Assicurazione non italiane hanno pagato o pagheranno, a titolo di assicurazioni contratte durante l'impiego, sotto bandiera messicana, delle seguenti navi cisterna anche esse sequestrate in base al Decreto in data 8 aprile 1941: "Faja de Oro" (ex-Genovano); "Potrero de Liano" (ex-Lucifero); "Amatlan" (ex-Vigor); "Tuxpan" (ex-Americano) e "Las Choapas" (ex-Atlas). CLAUSOLA 4ª. "Petroleos Mexicanos" e' d'accordo nel dedurre dalla somma menzionata nella clausola 1ª del presente Accordo l'importo di una equa indennita' riconosciuta a favore degli armatori italiani ex-proprietari delle 10 navi a cui si riferisce la clausola 3ª. Tale indennita' viene fissata nella somma specificata per ciascuna delle navi che figurano nell'allegato n. 2, per un importo totale di Doll. 6.458.187,00. CLAUSOLA 5ª. "Petroleos Mexicanos" riconosce i crediti a favore della Compagnia Italviscosa di Milano, nonche' dell'Amministrazione della Marina Militare italiana, della Compagnia Montecatini di Milano e della Compagnia A.G.I.P. di Roma che erano pagabili prima dell'inizio delle ostilita'; e che si specificano nell'allegato n. 3 del presente Accordo, per l'importo totale di Dollari 579.291,00. CLAUSOLA 6ª. a) Gli importi dei crediti dei cittadini italiani, indicati nelle clausole 4ª e 5ª del presente Accordo, si intendono pagati e liquidati, da parte di "Petroleos Mexicanos", mediante cessione, a loro favore, a valere sui crediti di Petroleos Mexicanos, che sono specificati nella clausola 1ª, paragrafo b), e nella clausola 2ª. b) Il saldo dei crediti di "Petroleos Mexicanos", a carico del Governo italiano, per Doll. 2.449.386,00, sara' coperto da questo esclusivamente mediante il pagamento di una partecipazione del 25% nel prezzo delle ordinazioni che "Petroleos Mexicanos" e il Governo del Messico, o ciascuno di essi, effettueranno presso Ditte italiane per coprire l'importo di macchinari, attrezzi e merci che siano di interesse e utilita' per l'economia del Messico, fino a un totale di dollari 10.000.000,00. Le ordinazioni avranno per oggetto quanto segue: Tuberie per "Petroleos Mexicanos", macchinari per cantieri di Veracruz, macchinari per la fabbrica "Diesel Nacional", autocarri per merci, autocarri cisterna per la distribuzione di petrolio, motori marini e altri macchinari per le navi che si costruiranno nei cantieri di Veracruz, materiale ferroviario, barcacce e rimorchiatori, e altri materiali, macchinari e merci che l'Italia possa offrire e che siano di interesse e utilita' per la economia del Messico. c) Nell'effettuare la fornitura delle macchine, degli attrezzi e delle merci sopra indicate, le Ditte italiane venditrici applicheranno, rigorosamente, i prezzi praticati per la normale esportazione degli stessi prodotti verso terzi Paesi. CLAUSOLA 7ª. Il Governo italiano, da una parte, e "Petroleos Mexicanos" dall'altra, rinunciano agli interessi sulle somme che si addebitano l'uno all'altro, in base a quanto viene stipulato nel presente Accordo, come pure a qualunque indennita' per la mancata disponibilita' dei beni di loro rispettiva proprieta', salvo quanto stipulato nella clausola 1ª. In fede di che, i sottoscritti firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, entrambi ugualmente autentici, a Citta' del Messico addi' dieci del mese di luglio millenovecentocinquantadue. LUIGI PETRUCCI A. J. BERMUDEZ Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI