(Convenzione)
                        N. 116 di repertorio 
 
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo  per
  l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina
  e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari. 
 
  L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno  28  del  mese  di
giugno, nella sala del Rettorato dell'Universita' di Bari, innanzi  a
me dott. Giuseppe Jorio, direttore amministrativo della  Universita',
funzionario delegato ai contratti, con decreto rettorale dell'8 marzo
1952, sono comparsi personalmente i signori: 
    1) On. prof. Vincenzo Ricchioni, nella sua  qualita'  di  rettore
della Universita' degli studi di pari; 
    2) Dubbini Romeo di Augusto, di anni 54, residente in Padova, via
Vicenza n. 20; 
    3) De Besi nobile avv.  Andrea  fu  Alessio,  nella  qualita'  di
presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, residente  in
Padova, presso la sede dell'Istituto. 
  I presenti di comune accordo e con il mio consenso,  rinunciano  ai
tesi. 
  Premesso: 
    che  lo  statuto  della  Universita'   degli   studi   di   Bari,
nell'ordinamento didattico per la Facolta' di  medicina  e  chirurgia
comprende  fra  gli  insegnamenti  complementari  quello  di  clinica
ortopedica  e  che  ragioni  di  contingente   opportunita'   rendono
necessaria l'Istituzione di un posto di professore di ruolo destinato
al predetto insegnamento; 
    che  il  sig.  Dubbini   Romeo,   predetto,   e'   venuto   nella
determinazione di assumere l'onere del funzionamento di un  posto  di
professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica  presso  la
Facolta' di medicina e chirurgia nella  Universita'  degli  studi  di
Bari; 
    che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nella  persona  del
suo presidente sig. De Besi, predetto, dichiara di  prestare  la  sua
garanzia, giusta deliberazione del Consiglio  di  amministrazione  in
data 11 giugno 1954; 
    che la Facolta' di medicina e chirurgia, con deliberazione del 24
febbraio  1954,  ha  espresso  il  proprio  parere   favorevole   per
l'istituzione  di  una  cattedra   convenzionata   per   la   clinica
ortopedica; 
    che  il  Consiglio  di  amministrazione  della  Universita',  con
deliberazione del 3 aprile 1954,  ha  accettato,  con  il  piu'  vivo
compiacimento l'istituzione della cattedra  predetta,  approvando  lo
schema della convenzione relativa. 
  Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e
piena capacita' giuridica  io  sono  certo,  convengono  e  stipulano
quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso l'Universita'  degli  studi  di  Bari  sara'  istituita,  in
aggiunta ai posti di ruolo assegnati  alla  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma  secondo,  e  dell'art.  100,
comma  secondo,  del  testo  unico  delle  leggi  sulla   istituzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  un
posto di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica. 
 
                               Art. 2. 
 
  Il  sig.  Dubbini  Romeo  si  assume  l'obbligo  di   corrispondere
annualmente, entro il mese di novembre, all'Universita'  degli  studi
di Bari per il finanziamento del posto  di  professore  di  ruolo  di
clinica ortopedica, di cui all'art. 1, della presente convenzione, la
somma di L. 1.800.000 (lire unmilioneottocentomila) per la durata  di
dieci anni, a decorrere dalla data di nomina del professore di  ruolo
che sara' titolare della cattedra stessa. 
 
                               Art. 3. 
 
  L'Universita' degli studi di Bari si obbliga, in  esecuzione  delle
deliberazioni sopraindicate: 
    a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli
emolumenti   effettivamente   dovuto   dallo   Stato   al    titolare
dell'insegnamento  di   clinica   ortopedica   che   verra'   assusto
all'istituendo posto di ruolo,  compresi  i  relativi  oneri  fiscali
nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio  del  predetto
professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; 
    b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la  somma  che
rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle
somme per i titoli di cui alla precedente Lettera a). 
 
                               Art. 4. 
 
  Qualora in seguito  a  variazioni  del  trattamento  economico  dei
professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma di  L.  1.800.000,
risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Bari e'  tenuta  a
versare allo Stato ai sensi del precedente  art.  3,  lettera  a)  di
questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra
di clinica ortopedica, il signor Dubbini Romeo  versera'  annualmente
all'Universita'  medesima  la  somma  occorrente  per  integrare   la
differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo
comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto  di
ruolo di cui si tratta sara'  senz'altro  soppresso  ed  il  relativo
titolare cessera' dal servizio. 
 
                               Art. 5. 
 
  Qualora,  per  il  verificarsi  delle   condizioni   previste   nel
precedente art. 4, il posto di ruolo  dovesse  venire  soppresso,  il
sig. Dubbini si impegna a corrispondere allo  Stato  anche  l'importo
dell'eventuale trattamento di  quiescenza  che  potesse  spettare  al
titolare del posto stesso, in dipendenza della  durata  del  servizio
svolto come titolare della cattedra in oggetto. 
 
                               Art. 6. 
 
  La  presente  convenzione  avra'  la  durata  di  dieci  anni   con
decorrenza dalla data di nomina  presso  l'Universita'  di  Bari  del
professore di ruolo di clinica ortopedica e si intendera' tacitamente
rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata  da  una
delle parti contraenti, almeno un  anno  prima  della  sua  scadenza,
sempre che, in tal caso, il donatore costituisca  tempestivamente  le
ulteriori necessarie garanzie. 
 
                               Art. 7. 
 
  La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si rende garante di  tutte
le obbligazioni come sopra assunte con la  presente  convenzione  dal
sig. Dubbini Romeo verso l'Universita' degli studi di Bari, nel senso
che essa Cassa si sostituira' al sig. Dubbini qualora  egli  comunque
non ottemperasse ai pagamenti come sopra previsti e cio' su  semplice
richiesta dell'Universita' stessa. 
  La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo precisa, peraltro, che  la
garanzia per l'eventuale aumento di cui  all'art.  4  della  presente
convenzione e' fissata entro i limiti del 20%  della  somma  prevista
dall'art. 2. 
 
                               Art. 8. 
 
  Resta inteso che l'Universita' degli studi di Bari non dovra',  per
la presente convenzione, sopportare alcun onere finanziario. Se,  per
qualsiasi motivo, venissero meno i contributi in  essa  previsti,  il
posto di cui trattasi dovra' intendersi senza altro soppresso. 
  Qualora lo Stato assuma a proprio carico l'onere della cattedra  di
clinica ortopedica, l'impegno si intendera' decaduto. 
 
                               Art. 9. 
 
  La  presente   convenzione,   che   e'   stipulata   nell'interesse
dell'Universita' degli studi di Bari, sara' registrata  in  esenzione
di tassa di bollo e di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592 e viene redatta in numero di due  esemplari,  di
cui uno per la registrazione. 
  Essa sara' esecutiva non appena verra'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione
ed istituira' il posto di ruolo. 
  Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, di  cui  ho
dato lettura alle parti contraenti; queste, da  me  interpellate,  lo
approvano in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono. 
 
                             Prof. VINCENZO RICCHIONI - DUBBINI ROMEO 
                                    - ANDREA DE BESI - GIUSEPPE JORIO 
 
  Registrato a Bari addi' 5 luglio 1954, n. 185, Mod.  I.  Vol.  238.
Esatte lire (Gratis). 
 
                                              Il direttore: TROMBETTI 
 
 
Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione  di  un  posto  di
  professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso
  la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di
  Bari, stipulata in Bari il 28 giugno 1954. 
 
  L'anno millenovecentocinquantaquattro il  giorno  30  del  mese  di
luglio nella sala del Rettorato dell'Universita' di Bari,  innanzi  a
me dott. Giuseppe Jorio  direttore  amministrativo  dell'Universita',
funzionario delegato ai contratti, con decreto rettorale dell'8 marzo
1952, sono comparsi personalmente i signori: 
    1) On. prof. Vincenzo Ricchioni, nella sua  qualita'  di  rettore
dell'Universita' degli studi di Bari; 
    2) Dubbini Romeo di Augusto di anni 54, residente in Padova,  via
Vicenza n. 20; 
    3) De Besi nobile avv.  Andrea  fu  Alessio,  nella  qualita'  di
presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, residente  in
Padova, presso la sede dell'Istituto. 
  I presenti, di comune accordo o con il mio consenso, rinunciano  ai
testi. 
  Premesso: 
    che il giorno 28 giugno 1954 presso l'Universita' degli studi  di
Bari, e' stata stipulata, con atto registrato il 5  luglio  1954,  n.
185, mod. 1, vol. 238, la convenzione con la quale  il  sig.  Dubbini
Romeo si e'  impegnato,  con  la  garanzia  fornita  dalla  Cassa  di
risparmio di Padova e Rovigo, a corrispondere annualmente  e  per  la
durata di dieci anni, il finanziamento di un posto di  professore  di
ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facolta'  di
medicina e chirurgia di questa Universita'; 
  Considerato: 
    che, si rende indispensabile procedere ad  un  chiarimento  della
dizione "trattamento di quiescenza" riportata nell'articolo  5  della
convenzione predetta, ad  evitare  qualsiasi  dubbio  o  perplessita'
circa l'interpretazione da darsi a tale dizione; 
  tutto cio' premesso e  considerato,  il  sig,  Dubbini  Romeo,  con
l'assenso della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo,  rappresentata
dal nobile avv. Andrea de Besi, predetto,  dichiara  che  la  dizione
"trattamento  di  quiescenza"  deve  interpretarsi   nel   senso   di
"trattamento di cessazione dal servizio" . 
  Il presente atto, stipulato nell'interesse  dell'Universita'  degli
studi di Bari, sara' registrato in esenzione di tassa di bollo  e  di
registro,  a  norma  dell'art.  55  del  testo  unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933, n. 1592 o viene redatto in numero di due esemplari di  cui  uno
per la registrazione. 
 
  Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto  di  cui  ho
dato lettura alle parti intervenute; queste da  me  interpellate,  lo
approvano in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono. 
 
                              DUBBINI ROMEO - ANDREA DE BESI nel nome 
                            prof. VINCENZO RICCHIONI - GIUSEPPE JORIO 
 
  Registrato a Bari addi' 5 agosto 1954, n. 1120, mod. 1,  vol.  239.
Esatte lire. 
 
                                              Il direttore: TROMBETTI