N. 116 di repertorio Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari. L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno 28 del mese di giugno, nella sala del Rettorato dell'Universita' di Bari, innanzi a me dott. Giuseppe Jorio, direttore amministrativo della Universita', funzionario delegato ai contratti, con decreto rettorale dell'8 marzo 1952, sono comparsi personalmente i signori: 1) On. prof. Vincenzo Ricchioni, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di pari; 2) Dubbini Romeo di Augusto, di anni 54, residente in Padova, via Vicenza n. 20; 3) De Besi nobile avv. Andrea fu Alessio, nella qualita' di presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, residente in Padova, presso la sede dell'Istituto. I presenti di comune accordo e con il mio consenso, rinunciano ai tesi. Premesso: che lo statuto della Universita' degli studi di Bari, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di clinica ortopedica e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessaria l'Istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; che il sig. Dubbini Romeo, predetto, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del funzionamento di un posto di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia nella Universita' degli studi di Bari; che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nella persona del suo presidente sig. De Besi, predetto, dichiara di prestare la sua garanzia, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 giugno 1954; che la Facolta' di medicina e chirurgia, con deliberazione del 24 febbraio 1954, ha espresso il proprio parere favorevole per l'istituzione di una cattedra convenzionata per la clinica ortopedica; che il Consiglio di amministrazione della Universita', con deliberazione del 3 aprile 1954, ha accettato, con il piu' vivo compiacimento l'istituzione della cattedra predetta, approvando lo schema della convenzione relativa. Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Bari sara' istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica. Art. 2. Il sig. Dubbini Romeo si assume l'obbligo di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, all'Universita' degli studi di Bari per il finanziamento del posto di professore di ruolo di clinica ortopedica, di cui all'art. 1, della presente convenzione, la somma di L. 1.800.000 (lire unmilioneottocentomila) per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sara' titolare della cattedra stessa. Art. 3. L'Universita' degli studi di Bari si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuto dallo Stato al titolare dell'insegnamento di clinica ortopedica che verra' assusto all'istituendo posto di ruolo, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente Lettera a). Art. 4. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma di L. 1.800.000, risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Bari e' tenuta a versare allo Stato ai sensi del precedente art. 3, lettera a) di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di clinica ortopedica, il signor Dubbini Romeo versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di ruolo di cui si tratta sara' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio. Art. 5. Qualora, per il verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. 4, il posto di ruolo dovesse venire soppresso, il sig. Dubbini si impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di quiescenza che potesse spettare al titolare del posto stesso, in dipendenza della durata del servizio svolto come titolare della cattedra in oggetto. Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di dieci anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Bari del professore di ruolo di clinica ortopedica e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza, sempre che, in tal caso, il donatore costituisca tempestivamente le ulteriori necessarie garanzie. Art. 7. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dal sig. Dubbini Romeo verso l'Universita' degli studi di Bari, nel senso che essa Cassa si sostituira' al sig. Dubbini qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti come sopra previsti e cio' su semplice richiesta dell'Universita' stessa. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo precisa, peraltro, che la garanzia per l'eventuale aumento di cui all'art. 4 della presente convenzione e' fissata entro i limiti del 20% della somma prevista dall'art. 2. Art. 8. Resta inteso che l'Universita' degli studi di Bari non dovra', per la presente convenzione, sopportare alcun onere finanziario. Se, per qualsiasi motivo, venissero meno i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi dovra' intendersi senza altro soppresso. Qualora lo Stato assuma a proprio carico l'onere della cattedra di clinica ortopedica, l'impegno si intendera' decaduto. Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bari, sara' registrata in esenzione di tassa di bollo e di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e viene redatta in numero di due esemplari, di cui uno per la registrazione. Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto, di cui ho dato lettura alle parti contraenti; queste, da me interpellate, lo approvano in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono. Prof. VINCENZO RICCHIONI - DUBBINI ROMEO - ANDREA DE BESI - GIUSEPPE JORIO Registrato a Bari addi' 5 luglio 1954, n. 185, Mod. I. Vol. 238. Esatte lire (Gratis). Il direttore: TROMBETTI Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, stipulata in Bari il 28 giugno 1954. L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 30 del mese di luglio nella sala del Rettorato dell'Universita' di Bari, innanzi a me dott. Giuseppe Jorio direttore amministrativo dell'Universita', funzionario delegato ai contratti, con decreto rettorale dell'8 marzo 1952, sono comparsi personalmente i signori: 1) On. prof. Vincenzo Ricchioni, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Bari; 2) Dubbini Romeo di Augusto di anni 54, residente in Padova, via Vicenza n. 20; 3) De Besi nobile avv. Andrea fu Alessio, nella qualita' di presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, residente in Padova, presso la sede dell'Istituto. I presenti, di comune accordo o con il mio consenso, rinunciano ai testi. Premesso: che il giorno 28 giugno 1954 presso l'Universita' degli studi di Bari, e' stata stipulata, con atto registrato il 5 luglio 1954, n. 185, mod. 1, vol. 238, la convenzione con la quale il sig. Dubbini Romeo si e' impegnato, con la garanzia fornita dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, a corrispondere annualmente e per la durata di dieci anni, il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia di questa Universita'; Considerato: che, si rende indispensabile procedere ad un chiarimento della dizione "trattamento di quiescenza" riportata nell'articolo 5 della convenzione predetta, ad evitare qualsiasi dubbio o perplessita' circa l'interpretazione da darsi a tale dizione; tutto cio' premesso e considerato, il sig, Dubbini Romeo, con l'assenso della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata dal nobile avv. Andrea de Besi, predetto, dichiara che la dizione "trattamento di quiescenza" deve interpretarsi nel senso di "trattamento di cessazione dal servizio" . Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bari, sara' registrato in esenzione di tassa di bollo e di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o viene redatto in numero di due esemplari di cui uno per la registrazione. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti intervenute; queste da me interpellate, lo approvano in ogni sua parte e con me lo sottoscrivono. DUBBINI ROMEO - ANDREA DE BESI nel nome prof. VINCENZO RICCHIONI - GIUSEPPE JORIO Registrato a Bari addi' 5 agosto 1954, n. 1120, mod. 1, vol. 239. Esatte lire. Il direttore: TROMBETTI