La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, e' autorizzata la
spesa  di  lire  300.000.000  da erogare a cura del Commissariato del
turismo,  per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici
o   di   diritto   pubblico,  per  iniziative  e  manifestazioni  che
interessino il movimento turistico.