IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, concernente le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, concernente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente l'attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero» con il quale sono costituite le direzioni centrali ed in particolare la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2002 e successive modifiche, con il quale sono istituite le aree delle direzioni centrali ed in particolare l'Area protezione attiva della direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Vista la norma tecnica UNI EN3/7:2004, concernente gli estintori portatili di incendio; Ritenuto necessario provvedere al recepimento di norme europee per la caratterizzazione tecnica e la classificazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura d'informazione, di cui alla direttiva 98/34/CE; Decreta: Art. 1. Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi. 2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente «equipaggiamenti a pressione» attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.