IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, commi 54 e 55, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale prevede che «per l'anno 2005 e' costituito, presso il Ministero dell'interno, con finalita' di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005»; Visto il comma 56 del citato art. 1, il quale stabilisce che il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55; Visti gli esiti delle elaborazioni effettuate per la determinazione degli enti in condizioni di sottodotazione finanziaria; Sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle attivita' produttive, l'ANCI e l'UNCEM; Decreta: Art. 1. Finalita' del provvedimento 1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di assegnazione del contributo complessivo di 5 milioni di euro previsto per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 54 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. 2. I contributi assegnati sono destinati, ai sensi dei commi 54 e 55 del citato art. 1, a finalita' di riequilibrio economico e sociale, al riequilibrio insediativo, all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attivita' artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalita' economiche e abitative ed al recupero degli antichi mestieri.