IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'art. 1, commi 54 e 55, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge  finanziaria  2005),  il quale prevede che «per l'anno 2005 e'
costituito,  presso  il  Ministero  dell'interno,  con  finalita'  di
riequilibrio  economico  e  sociale,  il fondo per l'insediamento nei
comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti, sottodotati
ai  sensi  del  decreto  legislativo  30 giugno 1997, n. 244, con una
dotazione di 5 milioni di euro per il 2005»;
  Visto  il  comma  56  del citato art. 1, il quale stabilisce che il
Ministro  dell'interno  definisce  con  proprio  decreto i criteri di
ripartizione  e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti di cui ai
commi 54 e 55;
  Visti gli esiti delle elaborazioni effettuate per la determinazione
degli enti in condizioni di sottodotazione finanziaria;
  Sentiti  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il
Ministero delle attivita' produttive, l'ANCI e l'UNCEM;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                     Finalita' del provvedimento

  1.   Il   presente   provvedimento   disciplina   le  modalita'  di
assegnazione del contributo complessivo di 5 milioni di euro previsto
per  l'anno  2005 dall'art. 1, comma 54 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, a favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000
abitanti,  sottodotati  ai  sensi  dell'art.  9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
  2.  I  contributi assegnati sono destinati, ai sensi dei commi 54 e
55  del  citato  art.  1,  a  finalita'  di  riequilibrio economico e
sociale,     al    riequilibrio    insediativo,    all'incentivazione
dell'insediamento  nei  centri  abitati  di  attivita'  artigianali e
commerciali,  al  recupero  di  manufatti,  edifici e case rurali per
finalita'  economiche  e  abitative  ed  al  recupero  degli  antichi
mestieri.