(all. 1 - art. 1)
                         LIBERA UNIVERSITA'
                  DELLA SICILIA CENTRALE KORE ENNA


                               STATUTO


CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - I Fondamenti

   1.1.  La Libera Universita' della Sicilia Centrale "Kore" con sede
in  Enna  (di seguito denominata "Libera Universita' Kore di Enna" o,
in   sigla,   "UKE") e'   una   universita'  non  statale  legalmente
riconosciuta,  avente  personalita' giuridica ed autonomia didattica,
scientifica,   amministrativa,   organizzativa  e  disciplinare  come
previsto  all'art.  33  della  Costituzione e a norma dell'art. 1 del
testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con
regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed
integrazioni.
   1.2.  La  sede dell'UKE e dei suoi organi centrali e' nella citta'
di  Enna.  L'UKE puo' inoltre istituire ed attivare Facolta' e Corsi,
nel  rispetto  dello  Statuto  e  delle  leggi  e  delle disposizioni
vigenti,  anche  in  sedi  diverse  da quella di Enna, in particolare
nella Sicilia centrale.
   1.3.  Il  logo  della  Libera  Universita' e' allegato al presente
Statuto  e  ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della dea
Kore  contornata  dalla  scritta  in  latino  "Studiorum  Universitas
Hennae"  e  dalla dizione in piccolo "Libera Universita' Kore Enna" a
sua  volta  sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione
Europea.
   1.4.  La  Libera  Universita'  Kore di Enna nasce su impulso della
Regione  Siciliana, la quale agli artt. 34 e 56 della legge regionale
3 maggio 2001 n. 6 e successive integrazioni ha individuato la citta'
di  Enna  come sede del quarto polo universitario della Sicilia ed ha
destinato ad essa le relative risorse.
   1.5.  L'UKE e' finanziata prevalentemente con i proventi derivanti
dall'attivita'  svolta, con il contributo della Regione Siciliana, ai
sensi della legge richiamata al comma precedente, e degli Enti locali
della   provincia   di   Enna   ed   e'   gestita   da  un  Consiglio
dell'universita'  i  cui  componenti  sono  nominati in massima parte
dalla  "Fondazione  per  la  Libera  Universita'  Kore  della Sicilia
Centrale  con sede in Enna" (di seguito "Fondazione Kore") costituita
dal Consorzio per l'universita' Kore di Enna.
   1.6. Sono fonti normative dell'UKE:
      1.6.1.  le  disposizioni  costituzionali  e  le disposizioni di
legge   e  regolamentari  sull'istruzione  superiore  riguardanti  le
universita'  non  statali  autorizzate  a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale;
      1.6.2. il presente Statuto;
      1.6.3.   i   regolamenti  richiamati  nello  Statuto  e  quelli
riguardanti  ulteriori  specifiche  materie,  approvati dal Consiglio
dell'universita'

Articolo 2 - La Missione e i Compiti
   2.1.  Secondo  le  indicazioni  della  Fondazione  Kore,  l'UKE e'
istituita   con   lo   scopo  di  rendere  effettivi  e  concreti  la
cooperazione  internazionale e il rapporto tra le storie, le culture,
il  patrimonio  scientifico  delle  diverse  sponde  del  bacino  del
Mediterraneo,   da   una   parte,   e  la  ricerca  e  la  formazione
universitaria, dall'altra.
   2.2.   In   particolare,   all'UKE  e'  assegnato  il  compito  di
implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale,
economico  e  scientifico  dei singoli cittadini e delle popolazioni,
intervenendo  specificamente  nei segmenti dell'alta formazione delle
nuove  generazioni,  della formazione di eccellenza, della formazione
continua  e  della  formazione  a distanza anche mediante procedure e
tecniche di e-learning.
   2.3.  L'UKE  assicura  la  liberta'  di  ricerca e di insegnamento
garantita dalla Costituzione.
   2.4.  Professori,  ricercatori, personale tecnico-amministrativo e
studenti,  quali  componenti  dell'UKE,  contribuiscono,  nell'ambito
delle  rispettive  funzioni  e responsabilita', al raggiungimento dei
fini istituzionali.
   2.5. L'UKE cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli
ordinamenti  didattici  previsti  per  legge,  opera  nel campo della
formazione   culturale   e   professionale,   attraverso   scuole  di
specializzazione,  corsi  di  perfezionamento,  di aggiornamento e di
cultura,   seminari,   nonche'   attraverso  attivita'  propedeutiche
all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.
   2.6.  Essa  cura  altresi'  la  formazione  e  l'aggiornamento del
proprio  personale e puo' attivare iniziative editoriali, sia di tipo
tradizionale che con tecnologie telematiche.
   2.7.  L'UKE,  ai  sensi  del  D.M.  22  ottobre  2004 n. 270, puo'
conferire i seguenti titoli:
      2.7.1. Laurea (L)
      2.7.2. Laurea magistrale (LM)
      2.7.3. Diploma di specializzazione (DS)
      2.7.4. Master universitario di primo livello (M1)
      2.7.5. Master universitario di secondo livello (M2)
      2.7.6. Dottorato di ricerca (DR).
   2.8. L'UKE puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai
corsi  di  alta  specializzazione  e  di perfezionamento e alle altre
attivita' istituzionali da essa organizzate.
   2.9. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla
ricerca  scientifica  di  base,  anche  allo  sviluppo  della ricerca
applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.
   2.10.   Per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalita',  l'UKE
intrattiene  rapporti  con  enti  pubblici  e privati. Puo' stipulare
contratti  e  convenzioni  per  attivita'  didattica e di ricerca, di
consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.
   2.11.  Puo' costituire, partecipare a, e/o controllare societa' di
capitali,   e  costituire  centri  e  servizi  interdipartimentali  e
interuniversitari  e  intrattenere  collaborazioni  nel  campo  della
ricerca, della didattica e della cultura. Puo' altresi' promuovere, e
partecipare,  a  consorzi  con altre universita' ed organizzazioni ed
enti pubblici e privati.
   2.12. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione, l'UKE
instaura  ed  intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali,
didattiche  e  scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con
altre  universita'  dei  Paesi  del  Mediterraneo  e  a tale riguardo
promuove  e  sostiene  lo  svolgimento in lingua straniera di corsi o
parti di corsi.

Articolo 3 - Il Patrimonio
   3.1. L'UKE utilizza per le attivita' istituzionali i beni propri o
di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
   3.2.  I  mezzi  finanziari  per il conseguimento e lo sviluppo dei
fini e delle attivita' dell'UKE sono costituiti da:
      3.2.1. i trasferimenti operati dalla Fondazione Kore;
      3.2.2.  i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a
carico degli studenti;
      3.2.3. altri proventi delle attivita' istituzionali;
      3.2.4.  i  proventi e i contributi erogati in via ordinaria e/o
straordinaria    dalle    istituzioni    pubbliche    internazionali,
comunitarie, statali e regionali;
      3.2.5.  le  erogazioni  e i fondi ad essa conferiti a qualunque
titolo,   da   enti   pubblici,  imprese  e  privati  interessati  al
raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 4 - Gli organi centrali
   4.1. Sono organi centrali di governo dell'UKE:
      4.1.1. il Consiglio dell'universita';
      4.1.2. il Comitato esecutivo;
      4.1.3. il Direttore generale;
      4.1.4. il Presidente;
      4.1.5. i Vice Presidenti;
      4.1.6. il Rettore;
      4.1.7. il Senato accademico.
   4.2.  Ha  inoltre  il  rango  di organo centrale dell'UKE, pur non
avendo ruoli di governo, l'Ombudsman.

Articolo 5 - Il Consiglio dell'universita': Composizione
   5.1.   Il   Consiglio  dell'universita'  e'  l'organo  di  governo
amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'UKE.
   5.2. Esso si compone di 40 membri, e precisamente:
      5.2.1.   il  Presidente,  nominato  dalla  Fondazione  Kore  su
designazione del Presidente della stessa Fondazione;
      5.2.2.   un   rappresentante   del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca designato dal Ministro;
      5.2.3.  un rappresentante della Regione siciliana designato dal
Presidente della Regione;
      5.2.4.  un  rappresentante  dell'Assessorato  per  la  Pubblica
istruzione della Regione Siciliana designato dall'Assessore;
      5.2.5.  due  rappresentanti  della  Provincia Regionale di Enna
designati dal Presidente della Provincia;
      5.2.6.  un  rappresentante  del  Comune  di  Enna designato dal
Sindaco;
      5.2.7. quattro rappresentanti dei Comuni con popolazione pari o
superiore   a   10.000  abitanti  facenti  parte  del  Consorzio  per
l'universita' Kore di Enna, espressi congiuntamente dai Sindaci degli
stessi Comuni, con esclusione del Comune di Enna;
      5.2.8.  due rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore
a  10.000 abitanti facenti parte del Consorzio per l'universita' Kore
di Enna, espressi congiuntamente dai Sindaci degli stessi;
      5.2.9.  un  rappresentante  della Camera di Commercio Industria
Artigianato  e  Agricoltura  di  Enna  designato dal Presidente della
stessa;
      5.2.10.  un rappresentante del Consorzio per l'Area di Sviluppo
Industriale  della  Provincia  di Enna designato dal Presidente dello
stesso;
      5.2.11.  un  rappresentante  dei professori nominato dal Senato
accademico,  che  appartenga  ad  una Facolta' diversa da quella alla
quale  appartiene  il  Rettore. In caso di prima nomina del Consiglio
dell'universita', il professore designato dal Senato accademico viene
scelto tra i professori che sono membri dei Comitati ordinatori delle
Facolta';
      5.2.12.  un  rappresentante dei ricercatori nominato dal Senato
accademico,  che  appartenga  ad  una Facolta' diversa da quella alla
quale  appartiene  il  Rettore. In caso di prima nomina del Consiglio
dell'universita',  il  ricercatore  designato  dal  Senato accademico
viene   scelto  tra  i  ricercatori  che  sono  membri  dei  Comitati
ordinatori delle Facolta';
      5.2.13.  un  rappresentante  degli studenti eletto dalla stessa
componente;
      5.2.14. il Direttore generale dell'UKE;
      5.2.15. venti membri designati dalla Fondazione Kore, dei quali
fino a otto rappresentanti dei contribuenti Benemeriti individuati in
rapporto al livello di contribuzione alla Fondazione stessa.
   5.3.  Del  Consiglio dell'universita' fa parte di diritto, a pieno
titolo, il Rettore.
   5.4.   Il   Consiglio  dell'universita'  nomina  su  proposta  del
Presidente,  tra  i  componenti  designati dalla Fondazione Kore, due
Vicepresidenti.  In  caso di assenza o di impedimento del Presidente,
le funzioni vicarie sono svolte da uno dei Vice Presidenti, designato
dal Presidente.
   5.5.  Il  Presidente  nomina il segretario, che puo' essere scelto
anche  tra  persone estranee al Consiglio ma che non ha, in tal caso,
diritto di voto.
   5.6.  Alle  sedute  del Consiglio partecipano di diritto, con voto
consultivo,  il  Pro-Rettore,  il  Direttore accademico, il Direttore
amministrativo,  i  Revisori dei conti e le persone di volta in volta
proposte dal Presidente.
   5.7.  Tutti  i  componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore,
rimangono  in  carica  tre anni e possono essere confermati. In prima
applicazione  il  Consiglio  rimane  in  carica  per  cinque anni. Il
Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
   5.8.  I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che
venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il
tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
   5.9. Nel caso in cui venga meno oltre la meta' dei consiglieri, si
intende  decaduto l'intero Consiglio e si procede immediatamente alla
nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 6 - Il Consiglio dell'universita': Validita' delle riunioni
   6.1.  Il  Consiglio  si  intende  validamente costituito quando il
numero dei componenti nominati e' almeno pari a ventuno.
   6.2.  Il  Consiglio  e' convocato dal Presidente, o in sua assenza
dal  Vice  Presidente  Vicario  ovvero dal Vice Presidente in caso di
assenza  del  Vicario,  ogni  qualvolta  si  renda  necessario  o  su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
   6.3.    Per    la   validita'   delle   adunanze   del   Consiglio
dell'universita' e' richiesta in prima convocazione la presenza della
maggioranza  dei  componenti  in  carica,  in seconda convocazione e'
sufficiente   la  presenza  di  un  terzo.  Per  la  validita'  delle
deliberazioni  occorre  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei
presenti.

Articolo 7 - Il Consiglio dell'universita': Poteri
   7.1.  Il  Consiglio  dell'universita'  ha  poteri  di  ordinaria e
straordinaria amministrazione
   7.2. Compete al Consiglio dell'universita':
      7.2.1.  determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'UKE e
deliberare i relativi programmi;
      7.2.2.  deliberare,  sentita  la  Fondazione Kore, e sentito il
Senato  accademico, le eventuali modifiche statutarie. Per le materie
relative  al  funzionamento  didattico,  il Consiglio puo' deliberare
direttamente le modifiche su proposta del Senato accademico e sentiti
i Consigli di Facolta';
      7.2.3.  deliberare  il  Regolamento  generale  di  Ateneo  e le
relative  modificazioni  e  integrazioni  su  proposta  del  Comitato
esecutivo;
      7.2.4.    deliberare    il    Regolamento    di    Ateneo   per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'  e  le  relative
modificazioni e integrazioni;
      7.2.5.  esprimere  parere  sul  Regolamento didattico di Ateneo
approvato  dal  Senato  accademico  e  sulle relative modificazioni e
integrazioni;
      7.2.6.  approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto
non attribuisca a organi diversi;
      7.2.7.  deliberare  sull'eventuale  ampliamento  fino  a undici
unita'  del numero dei componenti del Comitato esecutivo, e la nomina
dei componenti non di diritto;
      7.2.8.   approvare   il  bilancio  di  previsione,  l'eventuale
autorizzazione dell'esercizio provvisorio, e il conto consuntivo;
      7.2.9. nominare, su proposta del Presidente, il Rettore;
      7.2.10.  nominare,  tra i professori di prima fascia, i Presidi
delle  Facolta'  su  proposta  del  Rettore  e  sentiti i Consigli di
Facolta';
      7.2.11.  adottare  le  deliberazioni  concernenti l'attivazione
delle strutture didattiche, Facolta' e classi e dei relativi corsi di
studio;
      7.2.12.   adottare   le   deliberazioni   che   attengono  alla
determinazione degli organici dei docenti e dei ricercatori;
      7.2.13.  adottare  le  deliberazioni  in  materia  di  tasse  e
contributi a carico degli studenti.
   7.3.  Alla  preparazione dei lavori del Consiglio dell'universita'
provvede  il  Comitato esecutivo, il quale predispone tra l'altro gli
schemi     dei     Regolamenti,    del    Programma    di    gestione
economico-finanziaria,  del Conto Consuntivo e di ogni altro impianto
deliberativo  che  il  Comitato  e'  tenuto a sottoporre al Consiglio
dell'universita'.
   2.	7.4.  La  durata  delle  nomine e degli incarichi conferiti dal
Consiglio  dell'universita', dal Comitato esecutivo, dal Presidente e
da altri organi, ove non espressamente indicata nel presente Statuto,
viene  determinata nel relativo provvedimento di nomina o di incarico
da parte dell'organo che e' titolato ad emetterlo.

Articolo 8 - Il Comitato esecutivo: Composizione
   8.1.  Il  Comitato  esecutivo  e'  composto  da un minimo di sette
membri,  oppure  da  nove ovvero da undici membri. Nella composizione
minima fanno parte del Comitato:
      8.1.1. il Presidente dell'UKE, che lo presiede;
      8.1.2. i due Vice Presidenti;
      8.1.3. il Rettore;
      8.1.4. il Direttore generale;
      8.1.5.  il  componente del Consiglio dell'universita' designato
dal Presidente della Regione Siciliana;
      8.1.6.  un  componente eletto dal Consiglio dell'universita' in
seno alla componente designata dalla Fondazione Kore;
   8.2.  Nel  caso di composizione estesa rispettivamente a nove o ad
undici  membri, fanno inoltre parte del Comitato due o quattro membri
eletti  dal  Consiglio  dell'universita' con voto limitato alla meta'
dei componenti da eleggere.
   3.	8.3.  Alle  sedute  del  Comitato  esecutivo  sono  invitati  a
partecipare,  con  voto  consultivo,  il  Pro-Rettore,  il  Direttore
accademico,  il Direttore amministrativo e il Presidente dei Revisori
dei conti.
   8.4.   La   funzione  di  segretario  del  Comitato  esecutivo  e'
esercitata dal segretario del Consiglio dell'Universita'.
   8.5.  Qualora,  per  dimissioni  o altre cause, vengano meno uno o
piu'  componenti, si provvede alla nomina dei membri mancanti. Questi
ultimi  rimangono  in  carica  per  il  tempo  per il quale sarebbero
rimasti in carica i loro predecessori.
   8.6.  Nel  caso  in  cui venga meno per i suddetti motivi oltre la
meta'  dei  componenti,  si  intende  decaduto l'intero Comitato e si
procede immediatamente alla nomina di un nuovo Comitato.

Articolo 9 - Il Comitato esecutivo: Poteri
   4.	9.1.  Il  Comitato esecutivo delibera in base ai poteri ad esso
delegati   dal   Consiglio  dell'universita'  e  ha  inoltre  compiti
preparatori   rispetto  alle  deliberazioni  concernenti  materie  di
competenza dello stesso Consiglio.
   5.	9.2. Il Comitato esecutivo ha in ogni caso poteri deliberanti:
      9.2.1.  su  proposta  dei  Consigli  di  Facolta', in ordine ai
settori scientifico disciplinari ai quali attribuire i posti di ruolo
vacanti  e  alle  nomine  dei  professori  di  ruolo da chiamare alle
cattedre  stesse,  nonche'  in  ordine  all'assegnazione dei posti di
ricercatori di ruolo;
      9.2.2.  su  proposta  dei  Consigli di Facolta', in ordine agli
insegnamenti  da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi
e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica,
a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di
alta qualificazione scientifica e professionale;
      9.2.3.   in  ordine  al  trattamento  economico  del  personale
docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  alle indennita' di
carica  del Rettore e degli altri docenti e ricercatori con incarichi
istituzionali;
      9.2.4.   su  proposta  dei  Consigli  di  Facolta'  e  valutata
l'adeguatezza  delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche,
in ordine alle modalita' di ammissione degli studenti;
      9.2.5.  su deliberazione del Consiglio dell'universita' o sulla
proposta di altri organi di Ateneo, in ordine alla stipula di intese,
convenzioni  ed  altri atti concernenti rapporti di cooperazione o di
scambi  o  di  reciproco  supporto  con  organismi pubblici o privati
italiani o esteri;
      9.2.6.  in  ordine  al  conferimento  di  borse  di studio e di
perfezionamento  a  studenti  e  laureati  e in ordine ai contratti a
termine  di  addestramento  didattico  e  scientifico  a  laureati  e
specializzati;
      9.2.7.  in  ordine  alla  gestione degli organici del personale
docente e di ricerca;
      9.2.8.   in  ordine  alla  determinazione  degli  organici  del
personale    amministrativo,   alle   relative   assunzioni   ed   ai
provvedimenti  concernenti  lo  stato giuridico ed economico, nonche'
all'adozione dei provvedimenti disciplinari;
      9.2.9.   in   ordine  all'acquisizione  di  beni  e  servizi  e
quant'altro  necessario  al  migliore  funzionamento dell'UKE ed alla
qualita' della vita degli studenti iscritti;
      9.2.10.  in  ordine  alla stipula dei contratti per prestazioni
intellettuali;
      9.2.11.   in   ordine   alle   controversie   e  alle  relative
determinazioni transattive;
      9.2.12.  in  ordine  all'accettazione  di donazioni, eredita' e
legati;
      9.2.13.  in  ordine all'assunzione e cessione di partecipazioni
finanziarie;
      9.2.14.  in  ordine  all'affidamento  a  societa' di gestione e
Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario.
   9.3.  Il  Comitato esecutivo nomina, come richiesto dai rispettivi
regolamenti  e con le procedure dagli stessi previsti, i Responsabili
dei  Dipartimenti,  degli Istituti, dei Centri di Ricerca, dei Centri
di Servizio.
   9.4.  In  aggiunta  agli  ambiti  indicati ai commi precedenti, il
Comitato  esecutivo  ha  poteri  deliberanti su ogni altra materia di
ordinaria   e   straordinaria  amministrazione  non  attribuita  alla
competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.
   9.5.  In caso di necessita' e d'urgenza il Comitato esecutivo puo'
deliberare  anche  in ordine alle materie di competenza del Consiglio
dell'universita',  ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente
escluse.  Di  tali deliberazioni il Presidente riferisce al Consiglio
dell'universita' per la ratifica nella prima riunione utile.
   6.	9.6.  Spetta  al  Comitato  esecutivo nominare, su proposta del
Presidente,  il  Direttore amministrativo e il Direttore accademico e
deliberare in ordine all'assunzione e alla nomina dei dirigenti.

Articolo 10 - Il Presidente
   10.1.  Il  Presidente  dell'UKE  e'  il  Presidente  del Consiglio
dell'universita'.  Egli  convoca e presiede le adunanze del Consiglio
stesso e del Comitato esecutivo.
   10.2. Il Presidente in particolare:
      10.2.1.  provvede  a  garantire  l'adempimento  delle finalita'
statutarie;
      10.2.2.  ha  la rappresentanza legale dell'UKE e conferisce gli
incarichi professionali;
      10.2.3. adotta i provvedimenti in esecuzione delle delibere del
Consiglio  e  del  Comitato  Esecutivo, fatte salve le competenze del
Rettore in materia scientifica e didattica;
      10.2.4. nomina il Direttore generale;
      10.2.5.  propone  al  Consiglio  dell'universita' la nomina del
Rettore;
      10.2.6.  nomina, sulla base della programmazione delle Facolta'
e  sentito  il  Senato  Accademico,  i  professori e i ricercatori di
ruolo;
      10.2.7. stipula, sulla base della programmazione delle Facolta'
e  sentito  il  Senato  Accademico, i contratti con i docenti a tempo
determinato;
      10.2.8.   stipula   i   contratti   di   lavoro  del  personale
tecnico-amministrativo;
      10.2.9.  emana  lo  Statuto  e  i  Regolamenti,  fatte salve le
competenze del Rettore;
      10.2.10.  nomina  il  responsabile  del  Servizio  per  le Pari
Opportunita'.
   10.3.  Il  Presidente  designa  il Vicepresidente Vicario all'atto
dell'insediamento del Comitato esecutivo.
   10.4.   Nell'eventualita'   che  non  sia  possibile  la  regolare
convocazione   del   Consiglio   dell'universita'  e/o  del  Comitato
esecutivo,  il  Presidente,  nelle materie di competenza degli stessi
organi  puo'  adottare  provvedimenti di necessita' e d'urgenza. Tali
provvedimenti  dovranno  essere portati alla ratifica rispettivamente
del  Consiglio  dell'universita' o del Comitato esecutivo nella prima
successiva adunanza.
   10.5.  Il  Presidente  esercita  infine  tutte  le  altre funzioni
attribuitegli dallo Statuto e attribuite per norma di legge al legale
rappresentante dell'universita'. Puo' delegare i poteri di firma e di
rappresentanza  attribuitigli dallo Statuto ad un Vice Presidente, al
Rettore o al Direttore generale.

Articolo 11 - Il Rettore
   11.1.  Il  Rettore e' nominato tra i professori ordinari dell'UKE,
dura   in  carica  due  anni  e  puo'  essere  confermato.  In  prima
applicazione  il Rettore e' nominato tra i professori ordinari membri
dei Comitati Ordinatori dell'UKE.
   11.2.  Il  Rettore, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
di  legge,  esercita  tutte  le  attribuzioni  previste  dal presente
Statuto e dai regolamenti dell'UKE.
   11.3. Il Rettore:
      11.3.1.  rappresenta  l'UKE  nelle  cerimonie  e manifestazioni
accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
      11.3.2.  cura  l'osservanza  delle  leggi  nelle materie di sua
competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
      11.3.3.  vigila  sull'espletamento  dell'attivita'  didattica e
scientifica;
      11.3.4. emana il Regolamento didattico di ateneo;
      11.3.5.  emana  i  Regolamenti  didattici  delle Facolta' e dei
Corsi di studio;
      11.3.6. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del
Consiglio dell'universita' e del Comitato esecutivo;
      11.3.7.  convoca  e presiede il Senato accademico e ne assicura
il coordinamento con il Consiglio dell'universita';
      11.3.8. presiede il Consiglio di Facolta' nel caso sia attivata
una sola Facolta';
      11.3.9. propone al Consiglio dell'universita', per la nomina, i
Presidi delle Facolta';
      11.3.10.  assicura  l'esecuzione  delle  delibere del Consiglio
dell'universita' in materia didattica e scientifica;
      11.3.11.    formula   proposte   e   riferisce   al   Consiglio
dell'universita' sull'attivita' didattica e scientifica dell'UKE;
      11.3.12.  fissa direttive organizzative generali per assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
      11.3.13.  promuove l'attivita' disciplinare sul corpo docente e
di ricerca e sugli studenti;
   11.4.  Nei  casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  il Rettore puo'
adottare  gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica
nella prima seduta immediatamente successiva.
   11.5.  Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari
l'incarico  di  seguire  particolari  aspetti della gestione dell'UKE
rientranti  nelle  sue  competenze e puo' conferire ad uno di essi la
qualifica di Pro-Rettore.
   11.6.  Il  Rettore  puo',  in caso di assenza o impedimento, farsi
sostituire con delega dal Pro-Rettore o da altro professore ordinario
dell'UKE nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
   11.7.  Il  Rettore  puo'  costituire  commissioni  e  comitati con
compiti  consultivi,  istruttori  e  gestionali  nelle materie di sua
competenza.

Articolo 12 - Il Senato accademico
   12.1.  Il Senato accademico, fatte salve le competenze degli altri
organi previste nello Statuto, ha poteri deliberanti sulle materie di
esclusivo  interesse  didattico e scientifico e di proposta per tutto
quanto  concerne  le strutture e gli strumenti atti a porre in essere
la missione didattica e scientifica dell'UKE.
   12.2.  Il  Senato  accademico  e'  composto  dal  Rettore,  che lo
presiede, e dai Presidi delle Facolta' di cui si compone l'UKE, se le
Facolta'  sono  in  numero  superiore  a  una.  In  caso di assenza o
impedimento  del  Rettore  o  di  vacatio  della  carica,  il  Senato
accademico,  nei  casi  in  cui  non  si sia provveduto a nominare un
Pro-Rettore,  e' presieduto dal Preside con maggiore anzianita' nella
carica e, in caso di parita', dal piu' anziano per eta'.
   12.3. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto
di  voto,  il  Direttore  generale,  il  Direttore  accademico  e  il
Direttore amministrativo.
   12.4. In particolare compete al Senato accademico:
      12.4.1.  proporre  al  Consiglio  dell'universita' le eventuali
modifiche allo Statuto e al Regolamento didattico;
      12.4.2.  deliberare  il  Regolamento  didattico  di Ateneo e le
relative  modifiche, su proposta dei Consigli di Facolta - per quanto
di rispettiva competenza - e sentito il Consiglio dell'universita';
      12.4.3.  formulare  proposte  ed  esprimere pareri al Consiglio
dell'Universita'  ed al Comitato esecutivo sui programmi di ricerca e
di sviluppo dell'UKE;
      12.4.4.  dettare indirizzi e criteri sulle prove di valutazione
degli studenti e sugli esami;
      12.4.5. stabilire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca.

Articolo 13 - Il Direttore generale
   13.1.  Il  Direttore  generale,  fatte  salve  le  prerogative del
Rettore  e  l'autonomia riconosciuta all'Area della didattica e della
ricerca  dal presente Statuto e da disposizioni di legge, sovrintende
all'amministrazione  generale  ed  e'  responsabile del funzionamento
complessivo dell'UKE.
   13.2.  Nell'ambito  delle funzioni delineate nel comma precedente,
il Direttore generale:
      13.2.1.  determina  i  criteri generali di organizzazione degli
uffici  in  conformita' agli indirizzi del Consiglio dell'universita'
ed alle direttive impartite dal Comitato esecutivo e dal Presidente e
pone in essere gli atti di gestione del personale;
      13.2.2. esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di
Gestione, una generale attivita' di indirizzo e direzione;
      13.2.3. formula proposte al Consiglio dell'universita' anche ai
fini  della  elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di
competenza  degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi
stessi;
      13.2.4.  e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione
e ne risponde nei confronti degli organi di governo;
      13.2.5.  sovraintende alla attivita' delle strutture centrali e
verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
      13.2.6.  partecipa  a  pieno  titolo  alle sedute del Consiglio
dell'universita' e del Comitato esecutivo;
      13.2.7.  opera,  inoltre,  sulla  base  di  specifiche deleghe,
conferite dal Comitato esecutivo.
   13.3. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal Presidente
dell'UKE  a  persona  in  possesso del titolo di studio non inferiore
alla  laurea  e  provvista  di  adeguato curriculum professionale dal
quale   risulti  l'avvenuto  svolgimento  di  incarichi  dirigenziali
pubblici. L'atto di nomina indica la durata dell'incarico.

Articolo 14 - L'Ombudsman
   14.1.  L'Ombudsman  e'  nominato  dal  Presidente della Fondazione
Kore. Il suo incarico dura due anni e non puo' essere revocato se non
a  seguito  dell'eventuale  sostituzione,  nella carica di Presidente
della Fondazione Kore, della persona che lo ha nominato.
   14.2.  L'Ombudsman  opera  secondo  criteri  di  indipendenza,  di
obiettivita'  e  di  discrezione  per  assistere,  mediare e proporre
soluzioni  agli  organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o
di  conflittualita'  che  gli  vengano  sottoposti.  Egli puo' essere
consultato da qualsiasi membro della comunita' dell'UKE.
   14.3.  L'Ombudsman  ha  poteri  di  ispezione  e di libero accesso
all'universita', ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni
volte a risolvere problemi.
   14.4. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman:
      14.4.1.  ascolta  e  dibatte  lamentele, suggerimenti, stati di
insoddisfazione e simili;
      14.4.2.  fornisce  risposte  alle richieste o indica le persone
che possono darle;
      14.4.3.   instaura   canali  di  comunicazione  e  facilita  la
risoluzione dei conflitti;
      14.4.4.  media  nelle  eventuali  dispute  proponendo soluzioni
accettabili da tutte le parti;
      14.4.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non e' nei
suoi poteri o possibilita'.
   14.5.  L'Ombudsman  collabora  con  gli  organi  di  governo  e di
gestione  dell'UKE  e  non  ha funzioni di rappresentanza esterna ne'
puo'  interferire  con  i  ruoli  e  le  funzioni  degli altri organi
dell'UKE.  Sono  in ogni caso escluse dalle competenze dell'Ombudsman
le seguenti materie:
      14.5.1.   situazioni  conflittuali  e  liti  che  abbiano  gia'
raggiunto i livelli di formalizzazione;
      14.5.2. procedimenti disciplinari in corso;
      14.5.3. proteste o lamentele formalizzate;
      14.5.4.  inchieste  e  audizioni  avviate  da  altri  organi  o
strutture;
      14.5.5. trattative sindacali e arbitrati.
   14.6.  L'Ombudsman  non  rappresenta  l'UKE  e  non puo' esprimere
valutazioni all'esterno dell'Universita'. Con riguardo a procedimenti
di  contestazione,  di  reclamo,  di  rivalsa o simili, sia di natura
giudiziale  che  extragiudiziale,  l'eventuale  notifica  all'Ufficio
dell'Ombudsman  non  ha  in  alcun caso valore di notifica per alcuno
degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE.
   14.7. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto
egli  non  puo' essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto
nei procedimenti formali o legali.


CAPO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'


7.	Articolo 15 - Le Strutture dell'UKE
   15.1.  La Libera Universita' Kore di Enna sviluppa la sua missione
attraverso  la sinergia di tutte le sue componenti e il funzionamento
unitario - del   quale  sono  corresponsabili  tutti  gli  organi  di
Ateneo - delle  Strutture  dell'Area autonoma della Didattica e della
Ricerca,  delle  Strutture  di  Orientamento e Supporto agli studi, e
delle Strutture Tecnico-amministrative.
   15.2. Il Consiglio dell'universita', fatte salve le competenze del
Senato accademico, determina con proprie deliberazioni e con appositi
regolamenti,   l'attivazione,   la  consistenza  e  le  modalita'  di
funzionamento  e di valutazione di ulteriori Strutture universitarie,
oltre quelle previste dal presente Statuto agli articoli seguenti.

Articolo 16 - Le Strutture Didattiche e di Ricerca
   16.1. Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca:
      16.1.1. Le Facolta';
      16.1.2. Le Scuole di specializzazione;
      16.1.3. I Dipartimenti;
      16.1.4. Gli Istituti;
      16.1.5. I Centri e gli organismi di ricerca;
      16.1.6.  Le  altre  strutture  istituite  e  regolamentate  dal
Consiglio dell'universita' su proposta del Senato accademico.
   16.2.  Le  Facolta',  i  Corsi  di  laurea  e  i  Corsi  di laurea
magistrale   istituiti  dall'UKE  sono  individuati  nel  Regolamento
Didattico d'Ateneo.
   16.3.  Le proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo
sono adottate ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto.
   16.4.  Le  Strutture  didattiche  e di ricerca sono poste sotto la
direzione  ed  il coordinamento del Rettore. Per la loro istituzione,
attivazione,  integrazione  e  modificazione  il  potere  di proposta
appartiene al Senato accademico.

Articolo 17 - Le Strutture Tecnico-amministrative
17.1. Sono strutture tecnico-amministrative dell'UKE:
      17.1.1. La direzione amministrativa;
      17.1.2. Gli uffici amministrativi;
      17.1.3.  L'Ufficio  per  la  gestione  della Contabilita' e del
Bilancio;
      17.1.4. L'Ufficio tecnico;
      17.1.5. L'Ufficio perle Residenze e gli impianti sportivi;
      17.1.6. Il Servizio di Provveditorato ed Economato.
   17.2.  Le  Strutture tecnico-amministrative sono attivate, secondo
le  necessita'  di  funzionamento,  con  provvedimento  del Direttore
generale.  Esse  sono poste sotto la direzione e il coordinamento del
Direttore amministrativo.

Articolo 18 - Le Strutture di Orientamento e Supporto agli studi
   18.1. Sono strutture di servizio:
      18.1.1. Il Centro Orientamento e Tutorato;
      18.1.2. Il Servizio per le Pari Opportunita';
      18.1.3. Il Servizio di Sostegno agli studenti con disabilita' e
minorazioni;
      18.1.4. Il Servizio Stage e Job Placement;
      18.1.5. Il Sistema Bibliotecario;
      18.1.6. I Laboratori scientifici e informatici;
      18.1.7. Il Centro Linguistico Interfacolta';
      18.1.8. Il Centro di Scambi Culturali Euro-Arabo;
      18.1.9. Il Centro Editoriale e di Produzione Multimediale;
      18.1.10.  Le  altre  strutture  individuate e regolamentate dal
Consiglio  dell'universita'  al  fine  di  supportare  e integrare le
attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
   18.2.  Le  Strutture di orientamento e di supporto agli studi sono
attivate,  secondo  le necessita' di funzionamento, con provvedimento
del  Direttore  generale.  Esse  sono  poste  sotto la direzione e il
coordinamento del Direttore accademico.

Articolo 19 - L'Ufficio per la progettazione speciale e comunitaria e
per l'innovazione
   19.1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Direttore generale
e  con  funzioni di staff rispetto a tutte le strutture accademiche e
tecnico-amministrative    dell'universita',    l'Ufficio    per    la
progettazione speciale e comunitaria e per l'innovazione.
   19.2.  Il  Responsabile  dell'Ufficio  e'  nominato  dal Direttore
generale.

Articolo 20 - Il Direttore accademico
   20.1.  Il Direttore accademico e' nominato dal Comitato esecutivo,
su  proposta  del  Presidente dell'Universita' e sulla base di idoneo
curriculum   culturale.   L'atto   di   nomina   indica   la   durata
dell'incarico.
   20.2.  Il  Direttore accademico svolge un ruolo di interfaccia tra
il  Direttore  generale  dell'UKE  e  il  Rettorato,  assicurando  la
supervisione  e  il  coordinamento  delle strutture e dei servizi per
l'insegnamento  e per il successo formativo che le norme del presente
Statuto - e  gli  organi  di  governo dell'UKE con successive proprie
decisioni - attivano  e  collocano  prima, durante e al termine dello
sviluppo del percorso universitario degli studenti.

Articolo 21 - Il Direttore amministrativo
8.	  21.1.  Il  Direttore  amministrativo  e'  nominato  dal Comitato
esecutivo,  su  proposta del Presidente dell'Universita' e sulla base
di idoneo curriculum professionale. L'atto di nomina indica la durata
dell'incarico.
9.	  21.2.  Il  Direttore  amministrativo  cura il coordinamento e la
supervisione   dei   servizi  a  lui  demandati  e  svolge,  inoltre,
compatibilmente   con  le  disposizioni  di  legge  e  i  regolamenti
ministeriali, le funzioni che gli sono attribuite nello Statuto.

Articolo 22 - Le Facolta'
   22.1.   Alle  Facolta'  competono - secondo  quanto  previsto  dal
Regolamento    didattico   di   Ateneo - le   decisioni   in   merito
all'organizzazione  delle  attivita'  didattiche per il conseguimento
dei titoli di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/2004: laurea (L), laurea
magistrale  (LM),  diploma  di  specializzazione  (DS),  dottorato di
ricerca  (DR),  nonche' per il conseguimento del master universitario
di   primo   e   secondo   livello   e  degli  altri  corsi  di  alta
specializzazione e di perfezionamento istituiti.
   22.2. Alle Facolta' compete, inoltre, l'organizzazione delle altre
attivita'  didattiche  previste  dalla  legge,  dallo  Statuto  e dai
regolamenti.
   22.3.   All'interno   delle  Facolta'  possono  essere  costituite
strutture  aggregate,  quali  raggruppamenti  di  corsi di studio che
condividono  gli obiettivi qualificanti in quanto facenti parte della
stessa  classe di laurea, ai sensi del D.M. n. 270/2004. Le strutture
aggregate  dei corsi di studio afferenti alle stesse classi di Laurea
sono  rette  da  un  unico  Consiglio  di  classe  che  opera  per il
coordinamento  delle attivita' didattiche relative ai corsi di studio
attivati  al  suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del
Consiglio  di  classe  sono  disciplinati  dai Regolamenti Generale e
Didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche.

Articolo 23 - Gli organi delle Facolta'
   23.1. Sono organi delle Facolta':
      23.1.1. il Consiglio di Facolta';
      23.1.2. il Preside;
      23.1.3. i Consigli di Classe;
      23.1.4. i Consigli e i Presidenti dei Corsi di studio.

Articolo 24 - I Consigli di Facolta': Composizione e Funzionamento
   24.1.  Il  Consiglio  di  Facolta'  si  compone del Preside che lo
presiede,  dei  professori  di  ruolo,  dai professori chiamati a far
parte   della   Facolta'   per  almeno  due  anni  e  dai  professori
responsabili   dei   singoli   corsi  e  di  una  rappresentanza  dei
ricercatori, in numero di tre.
   24.2.  I  Consigli di Facolta' possono inoltre cooptare fino a tre
membri  esterni  purche'  siano  incaricati  di un corso ufficiale di
insegnamento presso le stesse Facolta'.
   24.3.  Limitatamente  alle  materie  di preminente interesse degli
studenti,  intervengono  alle adunanze del Consiglio di Facolta', con
diritto  di  parola  e di proposta, tre rappresentanti degli studenti
dei  Corsi  di laurea, due rappresentanti degli studenti dei Corsi di
laurea  magistrale,  un  rappresentante  degli  studenti dei Corsi di
dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito Regolamento. Essi
non  entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validita'
della seduta.
   24.4.  Alle  sedute  del Consiglio possono inoltre partecipare, su
invito del Preside, qualora gli argomenti posti all'Ordine del giorno
ne  richiedessero  la  presenza, i professori di ruolo che vi abbiano
insegnamenti appartenenti ad altre Facolta' o Scuole dell'UKE.
   24.5.  Le  funzioni  di  segretario del Consiglio di Facolta' sono
esercitate  dal  meno  anziano  di carica tra i professori ordinari o
straordinari della Facolta'.
   24.6.  Le  modalita'  di  funzionamento  di  ciascun  Consiglio di
Facolta' sono stabilite dal Regolamento di Facolta', deliberato dallo
stesso  Consiglio  nel  rispetto  di  quanto disposto dal Regolamento
generale di Ateneo.

Articolo 25 - I Consigli di Facolta': Attribuzioni
   25.1.  Al  Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni previste
dal  presente  Statuto,  dal  Regolamento  didattico d'Ateneo e dalla
normativa in materia di istruzione universitaria.
   25.2.   In   particolare  ad  esso  sono  attribuite  le  seguenti
competenze:
      25.2.1.   deliberare,  nei  limiti  fissati  dalle  leggi,  dai
regolamenti e dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi;
      25.2.2. formulare proposte al Comitato esecutivo concernenti:
      25.2.2.1.  le  modalita'  di ammissione degli studenti ai corsi
dell'UKE;
      25.2.2.2.   i   settori   scientifico-disciplinari   ai   quali
attribuire i posti di ruolo vacanti, nonche' l'assegnazione dei posti
di ricercatori di ruolo;
      25.2.2.3.   gli   insegnamenti  da  attivare  in  ciascun  anno
accademico   e   gli  incarichi  e  contratti  da  conferire  per  lo
svolgimento  dell'attivita'  didattica, a professori e ricercatori di
altre   universita',   nonche'   a  persone  di  alta  qualificazione
scientifica e professionale;
      25.2.2.4. le nomine per le cariche negli organi direttivi delle
Scuole,  dei  Dipartimenti,  degli  Istituti e dei Centri di Ricerca,
secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
      25.2.3. formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato
accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
      25.2.4.  esprimere  pareri  al Consiglio dell'universita' sulle
proposte   di   modifiche   statutarie   per   le   materie  relative
all'Ordinamento didattico;
      10.  25.2.5.	esprimere  pareri  al  Consiglio  dell'universita'
sulle proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca.

Articolo 26 - I Presidi di Facolta'
   26.1.  Il  Preside  di  Facolta'  e' un professore di prima fascia
afferente  alla  stessa  facolta'. Il suo incarico ha la durata di un
biennio  e  puo' essere confermato. Nei casi di assenza o impedimento
e'  sostituito  da  un  Vice  Preside,  da  lui  stesso nominato trai
professori di ruolo della Facolta'.
   26.2. Il Preside:
      26.2.1.   rappresenta  la  Facolta',  ne  promuove  e  coordina
l'attivita',  sovrintende  al  regolare  funzionamento della stessa e
cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta';
      26.2.2. convoca e presiede il Consiglio di Facolta';
      26.2.3.   assicura  il  regolare  svolgimento  delle  attivita'
didattiche della Facolta';
      26.2.4. e' membro di diritto del Senato accademico;
      26.2.5.  esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono
in base alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento.

Articolo 27 - I Consigli di Corso di studio
   27.1.  Nelle Facolta' che comprendono piu' corsi di studio possono
essere istituiti i Consigli di Corso di studio.
   27.2.  Il  Consiglio  di Corso di studio dura in carica tre anni e
tutti suoi membri, ad eccezione della componente studentesca, possono
essere confermati. Si puo' fare parte di una sola struttura didattica
e quindi, in caso si venga nominati o eletti in piu' strutture, sara'
necessario optare per una di esse.
   27.3.  Ciascun  Consiglio  di  Corso di studio e' presieduto da un
professore  di  prima  fascia  eletto nel proprio seno e nominato dal
Preside della Facolta' di afferenza.
   27.4.  Ciascun  Consiglio  e'  composto  dai  professori  ordinari
titolari  a  tempo indeterminato nell'UKE e afferenti al corso cui il
consiglio  si  riferisce.  Fanno  inoltre  parte  del  consiglio  due
professori  associati  e  due  ricercatori,  purche'  siano  titolari
nell'UKE   con   incarico  a  tempo  indeterminato,  designati  dalle
rispettive  componenti. Su proposta del Senato accademico, il rettore
puo'  chiamare  a  far parte di ciascun Consiglio di corso fino a due
professori  con  incarico  di durata almeno biennale. Dei consigli di
corso  fanno  parte infine due studenti, eletti da tutti gli studenti
iscritti al corso cui si riferisce il consiglio.
   27.5.  Il  presidente  del  Consiglio  di  Corso di studio dura in
carica  tre anni e puo' essere confermato; le competenze dello stesso
sono definite nel Regolamento didattico di Ateneo.
   27.6. I Consigli di Corso di studio sono regolati:
      27.6.1.  per quanto concerne le modalita' di funzionamento, nel
Regolamento generale di Ateneo;
      27.6.2.  per  quanto  riguarda  le  competenze, nel Regolamento
didattico di Ateneo.

Articolo 28 - I Corsi di Specializzazione
   28.1.  Per  le  attivita'  di  formazione  rivolte  ai  laureati e
finalizzate  al conseguimento del diploma di specializzazione, di cui
all'art.  3  del  D.M. n. 270/2004, possono essere istituiti Corsi di
specializzazione.
   28.2. I Corsi di specializzazione sono disciplinati:
      28.2.1.  per  l'organizzazione,  nel  Regolamento  generale  di
Ateneo;
      28.2.2.  per l'ordinamento didattico, nel Regolamento didattico
di Ateneo.

Articolo 29 - I Corsi post-laurea
   29.1.  Per  soddisfare  le  esigenze  di  formazione successive al
conseguimento   della  laurea  di  primo  livello  e/o  della  laurea
magistrale  possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni
con  altri  Enti e organismi, Corsi di dottorato di ricerca, Corsi di
perfezionamento e altri corsi di qualificazione post-laurea.
   29.2.  I  corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto
rettorale, previa delibera del Consiglio dell'universita' su proposta
delle Facolta' e sentito il Senato accademico.
   11.  29.3.  Le  modalita'  per il funzionamento dei corsi medesimi
sono  contenute,  per  quanto  non stabilito dalla legge, nel decreto
rettorale di istituzione che prevede altresi' l'ordinamento dei corsi
nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 30 - I Dipartimenti e gli Istituti
   30.1.  I  Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative
di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno
all'attivita' didattica.
   30.2.   Gli  Istituti  sono  costituiti  per  settori  scientifici
omogenei   con  i  relativi  insegnamenti,  anche  afferenti  a  piu'
Facolta'.
   30.3.  I  professori  e  i ricercatori di ruolo, nonche' gli altri
collaboratori  all'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  afferiscono
ciascuno ad un solo Dipartimento e ad un solo Istituto.
   30.4. Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto:
      30.4.1.  il  Direttore,  che  deve  essere  individuato  tra  i
professori  di prima fascia o, in caso di indisponibilita' dei primi,
di seconda fascia;
      30.4.2.  il Consiglio di Dipartimento e di Istituto, costituito
ciascuno,   oltre   che   dal  Direttore,  da  quattro  professori  o
ricercatori.
   30.5.  I  membri dei Consigli sono nominati dal Comitato esecutivo
del  Consiglio  dell'Universita'  e  durano  in  carica  tre anni. Il
Direttore  e' eletto dal Consiglio nel proprio seno tra i docenti e i
ricercatori ed e' nominato dal Comitato esecutivo.
   30.6.   L'istituzione   dei  Dipartimenti  e  degli  Istituti,  la
definizione  delle  competenze e delle modalita' di funzionamento dei
rispettivi   organi   sono   disciplinate  nel  Regolamento  generale
dell'Ateneo.

Articolo 31 - I Centri di Ricerca
   31.1.  I  Centri  di  ricerca  sono  strutture  istituite  per  la
promozione  e  lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a
specifici obiettivi.
   31.2.   L'UKE   puo'   istituire   Centri   di  ricerca  anche  in
collaborazione  con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso
apposite convenzioni con Enti pubblici e privati. La loro istituzione
e'  disposta  dal  Consiglio  dell'universita', anche su proposta del
Consiglio  di  Facolta' o del Senato accademico; l'organizzazione dei
Centri   di   ricerca  e'  disciplinata  dai  rispettivi  regolamenti
approvati dal Consiglio dell'universita'.
   31.3.  Il Consiglio dell'universita', sentito il parere del Senato
accademico,  puo'  istituire  appositi  organi  per  il coordinamento
dell'attivita' dei Centri di ricerca.


CAPO III - ORGANI CONSULTIVI, DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA

Articolo  32 - Gli  organi  consultivi, di valutazione e di verifica:
Individuazione
   32.1. Sono organi consultivi e di verifica dell'UKE:
      32.1.1. il Consiglio degli Studenti;
      32.1.2. il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
      32.1.3. il Collegio dei Revisori dei conti.
   32.2. Il Consiglio dell'universita' puo' istituire altri comitati,
composti  anche  da  esponenti  del  mondo  economico e culturale, in
funzione  consultiva  degli  organi  di  governo dell'UKE sui temi di
interesse per la sua attivita' e i suoi programmi di sviluppo.

Articolo 33 - Il Consiglio degli Studenti
   12.  33.1.  Il  Consiglio  degli  Studenti  e'  organo  consultivo
dell'UKE  e  di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli
studenti.
   13. 33.2. In particolare il Consiglio degli Studenti:
      14. 33.2.1.	formula proposte e, se richiesto, esprime parere su
questioni  attinenti  all'attivita'  didattica,  ai  servizi  per gli
studenti e al diritto allo studio;
      15.   33.2.2.   esprime   parere   sulla  organizzazione  delle
prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto
alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
      16.   33.2.3.   predispone   il   Regolamento  per  il  proprio
funzionamento,    che   dovra'   essere   approvato   dal   Consiglio
dell'universita'.
   17.   33.3.   Il   Consiglio   degli   Studenti  e'  composto  dai
rappresentanti  eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE
e  per  il  quale  e'  prevista  la partecipazione degli studenti. Il
Consiglio  degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che
resta in carica per due anni.

Articolo 34 - Il Nucleo di valutazione
   34.1.  Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' organo di valutazione
dell'attivita' dell'Ateneo.
   34.2.  Il  Nucleo  di  valutazione ha il compito di procedere alla
valutazione  interna  della  gestione amministrativa, delle attivita'
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo
studio,  verificando  anche  mediante analisi comparative dei costi e
dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle risorse pubbliche, la
produttivita'  della  ricerca  e  della  didattica. Il Nucleo esprime
parere obbligatorio sull'attivazione di nuovi corsi di studio.
   34.3.  Il Nucleo e' composto, ai sensi dell'articolo 2 delle legge
19  ottobre  1999, n. 370, da almeno cinque esperti, dei quali almeno
due   esterni   all'Universita',  provvisti  di  adeguato  curriculum
professionale  che  dimostri  competenze  in  valutazione dei sistemi
formativi complessi.
   34.4.  I  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  di Ateneo sono
nominati  dal  Comitato esecutivo, sentito il Rettore, e rimangono in
carica due anni.
   34.5.  Il  Nucleo  di  Valutazione  di Ateneo opera su indicazione
degli  organi  centrali  di  governo  dell'UKE ai quali riferisce con
relazione annuale.
   34.6.  L'organizzazione,  il  funzionamento  e  le prerogative del
Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo  sono  definiti  nel  Regolamento
generale di Ateneo.

Articolo 35 - Il Collegio dei Revisori dei conti
   18.  35.1.  Il  Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre
membri effettivi e da due supplenti.
   19.  35.2.  I  membri  effettivi,  tra i quali il Presidente, sono
designati  dalla  Fondazione  Kore.  Uno  dei  membri e' scelto tra i
dirigenti  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca.
   20. 35.3. I due membri supplenti sono nominati:
   21. 35.3.1. uno dalla Fondazione Kore;
   22.  35.3.2.  uno  dall'Assessore  alla  Pubblica istruzione della
Regione Siciliana.
   23.  35.4.  Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori
durano in carica tre anni e possono essere confermati.


CAPO IV - PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Articolo 36 - Le Attivita' didattiche
   36.1. L'UKE soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline
con professori e ricercatori di ruolo e con professori a contratto.
   36.2.   I   contratti  possono  essere  stipulati  con  docenti  e
ricercatori  di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed
esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  e scientifica
anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
   36.3.  I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e
stipulati secondo quanto previsto nel D.M. 21 maggio 1998 n. 242.
   36.4. Da tali contratti deve risultare:
      36.4.1. la espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi
potere  gerarchico  da  parte  delle  istituzioni  nei  confronti del
docente;
      36.4.2. l'autonomia didattica del docente;
      36.4.3. la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
      36.4.4.  la  fissazione della durata del contratto correlata al
termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami;
      36.4.5.  la  determinazione di un compenso globale per l'intera
prestazione pattuita;
      36.4.6.  la  facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a
favore di terzi.

Articolo 37 - Gli organici dei Professori e dei Ricercatori
   37.1.  I  professori  e  i  ricercatori di ruolo sono nominati dal
Consiglio  dell'universita'  su  proposta delle Facolta' interessate,
sentito  il  parere  del  Rettore  e  secondo  le  procedure  per  il
reclutamento  dei  docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa
in  materia  universitaria.  I  contratti  a  tempo  determinato sono
deliberati dal Comitato esecutivo e conferiti dal Presidente, sentito
il Rettore.
   37.2.  Ai  professori  e  ai  ricercatori  di  ruolo  dell'UKE  e'
assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non
inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo
delle universita' statali.

Articolo 38 - I contratti a tempo determinato
   38.1.  Per  esigenze  didattiche  e  di  ricerca e per favorire la
formazione  e  il  perfezionamento  dei  giovani  docenti  l'UKE puo'
stipulare  contratti  a  tempo determinato con studiosi ed esperti di
comprovata   qualificazione  professionale  e  scientifica  anche  di
cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso
di analoga preparazione.
   38.2.  I  contratti  di diritto privato di cui al comma precedente
sono  rinnovabili  e  non danno luogo a diritti in ordine all'accesso
nei ruoli dell'UKE.

Articolo 39 - Il Personale amministrativo e tecnico
   39.1.  L'organizzazione  del  personale tecnico-amministrativo nel
suo  complesso  e'  determinata  dal  Comitato esecutivo che provvede
anche alla nomina dei dirigenti.
   39.2.  Il  rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo
e' disciplinato da apposito Regolamento e dai contratti di lavoro.


CAPO V - STUDENTI

Articolo 40 - Le modalita' di ammissione all'UKE
   40.1.  Il  Comitato  esecutivo,  sentito  il parere delle Facolta'
interessate  e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature
didattiche  e  scientifiche  disponibili,  determina  annualmente  il
numero  massimo  di  studenti  da  ammettere  al primo anno di corso,
nonche' le procedure di ammissione
   40.2.  Le  situazioni personali di handicap non possono costituire
motivo di limitazione all'accesso agli studi.

Articolo  41 - Le  azioni  a  sostegno  del diritto allo studio e del
successo formativo
   41.1.   L'UKE   promuove  e  realizza  iniziative  e  servizi  per
l'orientamento   e  l'attivita'  di  tutorato  svolte  anche  con  la
collaborazione  di  studenti,  secondo  quanto  previsto  da apposito
Regolamento.
   41.2.  L'UKE,  nell'ambito della propria autonomia e delle proprie
competenze,  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la
realizzazione del diritto allo studio in favore di tutti gli studenti
aventi  titolo  ad  accedere  ai Corsi, intervenendo anche con misure
volte   ad  affrontare  e  ridimensionare  per  quanto  possibile  le
difficolta'  dipendenti  da  disabilita'  e  gli  svantaggi  dovuti a
condizioni  socio-economiche  disagiate. S'impegna specificatamente a
favorire  tutto  quanto  consenta  di  migliorare le condizioni degli
studenti  nell'Ateneo,  la  loro  formazione  culturale  ed  il  loro
inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  anche avvalendosi di strutture
esterne comunque riconducibili all'UKE e dalla stessa controllate.
   41.3.  Con  lo  stesso  scopo  puo' integrare le proprie strutture
funzionali  anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni
con   altre   istituzioni  anche  per  fornire  prestazioni  di  tipo
residenziali.
   41.4.  L'UKE  puo'  gestire,  per  affidamento  dalla Regione e in
regime  di  convenzione  con la stessa, i servizi per il diritto allo
studio di competenza regionale.

Articolo 42 - Il Comitato universitario per lo sport
   42.1.  L'UKE  collabora  alla  promozione delle attivita' sportive
tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali, federazioni
e  associazioni  preposti  per  legge  all'attuazione  dello sport in
ambito  universitario.  Al  finanziamento delle relative attivita' si
provvede  con  eventuali  fondi finalizzati e appositamente stanziati
dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca, con
contributi  degli  studenti  o  con altri fondi eventualmente messi a
disposizione dall'UKE.
   42.2.  Presso  l'UKE  e'  costituito  il  Comitato  per  lo  sport
universitario  con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento
delle  attivita'  sportive  degli  studenti  universitari  a  livello
amatoriale  ed  agonistico.  L'organizzazione  e il finanziamento del
Comitato  per  lo  sport  universitario sono definiti nel Regolamento
generale di Ateneo.

   Articolo  43 - L'accesso  degli studenti a forme di collaborazione
con l'UKE
   43.1.  L'UKE  puo'  avvalersi  dell'opera degli studenti attivando
forme  di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale
per  attivita'  di  supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto
allo studio e ai servizi dell'Ateneo.
   43.2.  Le  modalita'  e  i  compensi  per tali collaborazioni sono
definiti    in   apposito   Regolamento   approvato   dal   Consiglio
dell'universita'  avendo  cura di precisare che le collaborazioni non
devono  configurare  in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato,
ne' a tempo indeterminato.


CAPO VI - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - Comitati Ordinatori
   44.1. Fino alla nomina del Rettore ed alla costituzione del Senato
accademico,  le  attribuzioni  degli  stessi competono ad un Comitato
Ordinatore nominato dalla Fondazione Kore e composto da almeno cinque
professori  universitari  di ruolo o fuori ruolo, di cui uno indicato
come    Presidente,    di    discipline    afferenti    ai    settori
scientifico-disciplinari   richiamati   nel   Regolamento   e   negli
ordinamenti  di  Ateneo.  Di  essi  almeno  due  membri devono essere
individuati tra professori di prima fascia.
   44.2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  loro  nomina,  i membri del
Comitato  Ordinatore  devono assumere le deliberazioni necessarie per
il funzionamento accademico dell'Ateneo.
   44.3. Con le stesse modalita' previste al primo comma del presente
articolo,  si  puo'  procedere  se necessario alla costituzione di un
Comitato  Ordinatore per ciascuna delle Facolta' da attivarsi, il cui
funzionamento si conforma a quanto indicato al secondo comma.
   44.4.  I  professori di ruolo che, in coerenza con le disposizioni
vigenti,  verranno  chiamati  a  far  parte  delle  Facolta'  saranno
aggregati ai rispettivi Comitati Ordinatori.
   44.5.  I  Comitati  Ordinatori  delle  Facolta' cessano le proprie
funzioni allorche' siano assegnati, alla Facolta' cui si riferiscono,
docenti  di numero e di fascia non inferiore a quelli stabiliti dalle
vigenti  disposizioni,  e  comunque  non oltre tre anni dalla data di
nomina.
   44.6.  Fino alla costituzione del Consiglio dell'universita' e del
Comitato  esecutivo  ed  alla  nomina  del  Presidente,  le  relative
attribuzioni  sono  esercitate  da  un Comitato Tecnico-organizzativo
nominato  dalla  Fondazione  Kore e composto da almeno cinque membri,
incluso il Presidente.

Articolo 45 - Eventuale cessazione e devoluzione del patrimonio
   45.1.   Quando   l'UKE  dovesse,  per  qualsiasi  motivo,  cessare
l'attivita'   o   essere   privata  della  personalita'  giuridica  o
dell'autonomia,  il  suo  patrimonio  sara' interamente devoluto alla
Fondazione Kore.


       LIBERA UNIVERSITA' DELLA SICILIA CENTRALE KORE DI ENNA


                   REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

Art. 1- Titoli e corsi di studio
   1.  La  Libera  Universita'  rilascia  i seguenti titoli di studio
attivati  in  osservanza dei decreti ministeriali e nell'ambito delle
classi di appartenenza in essi individuate:
      - laurea;
      - laurea specialistica o magistrale;
      - diplomi di specializzazione;
      - dottorati di ricerca;
      - master universitari.
   2.  I  titoli  di studio rilasciati dall'Universita' al termine di
corsi  di  studio  appartenenti alla medesima classe sono sotto tutti
gli  aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati
da  denominazioni  particolari  coincidenti  con  quella del corso di
studio  corrispondente,  oltre  che  dall'indicazione  numerica della
classe di appartenenza.
   3.  L'Universita'  rilascia,  come  supplemento al diploma di ogni
titolo  di  studio,  un  certificato  che  riporta,  secondo  modelli
conformi   a   quelli  adottati  dai  paesi  europei,  le  principali
indicazioni  relative  al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
   4.  L'Universita'  puo' attivare, ai sensi delle leggi in vigore e
secondo  la  disciplina  fissata  dal  presente  regolamento, servizi
didattici  propedeutici  o  integrativi  finalizzati al completamento
della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio.

Art. 2 - Facolta' e corsi di laurea ad esse afferenti
   1.  L'Universita'  comprende  le seguenti Facolta', ciascuna con i
corsi  di  laurea  (L) e i corsi di laurea specialistica o magistrale
(LM):

   - Facolta' di Giurisprudenza:
      Classe 31 Corso di laurea in Scienze Giuridiche (L);
      Classe  15  Corso di laurea in Studi internazionali e relazioni
euromediterranee  (L);        Classe 35 Corso di laurea in Mediazione
culturale e cooperazione euromediterranea (L),
      Classe 22/S Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LM);

   - Facolta' di Ingegneria:
      Classe  8  Corso  di  laurea  in Ingegneria per l'ambiente e il
territorio (L);
      Classe 9 Corso di laurea in Ingegneria telematica (L);
      Classe  30/S  Corso  di  laurea  magistrale in Ingegneria delle
telecomunicazioni (LM);
      Classe  38/S  Corso  di  laurea  magistrale in Ingegneria della
protezione civile (LM);

   - Facolta' di Scienze della Formazione:
      Classe  34  Corso  di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
(L);
      Classe  11  Corso  di  laurea  in  Lingue e culture dell'Asia e
dell'Africa (L);
      Classe  14  Corso  di  laurea  in  Scienze  della comunicazione
multimediale (L);
      Classe  33 Corso di laurea in Scienze delle attivita' motorie e
sportive (L);
      Classe  23  Corso  di  laurea  in  Scienze  e  tecnologie dello
spettacolo e della moda (L);
      Classe 58/S Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM);
      Classe 13/S Corso di laurea magistrale in Giornalismo (LM);

   - Facolta' di Economia:
      Classe 17 Corso di laurea in Economia aziendale (L);
      Classe 39 Corso di laurea in Sistemi turistici integrati (L);
      Classe  84/S  Corso  di laurea magistrale in Economia aziendale
(LM);
      Classe   55/S   Corso   di  laurea  magistrale  in  Economia  e
progettazione dei sistemi turistici (LM).

   - Facolta' di Beni Culturali:
      Classe 4 Corso di laurea in Scienze dell'architettura (L);
      Classe   13  Corso  di  laurea  in  Storia  e  archeologia  del
Mediterraneo (L);
      Classe 2/S Corso di laurea magistrale in Archeologia (LM); .
   2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. l
sono allegati al presente regolamento.

Art. 3 - Rilascio di titoli congiunti
   2. Sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 3, comma
10,  del  D.M. 270/2004, l'Universita' puo' rilasciare i titoli anche
congiuntamente   con  altre  Universita'  italiane  e  Universita'  o
Istituzioni di istruzione superiore estere.
   3.  Le  suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi
comuni,  concordati dalle Universita' convenzionate, nel rispetto dei
vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
   4.  Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto,
per  salvaguardare  l'omogeneita'  del  sistema di valutazione. A tal
fine  la  convenzione  deve  prevedere  un sistema di conversione dei
voti.
   5.  La  convenzione  puo' prevedere il rilascio di un unico titolo
con l'indicazione delle Universita' convenzionate.

Art. 4 - Regolamenti e ordinamenti didattici
   1. Il regolamento didattico di facolta' definisce le regole comuni
ai  corsi  di  studio  che si svolgono nella facolta' e disciplina le
materie  attribuitegli  dalle  leggi,  dallo Statuto, dal Regolamento
Generale e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
   2.  L'ordinamento  didattico  di  ciascun  corso di studio, che fa
parte  integrante  del regolamento didattico dell'Universita', indica
la  facolta'  ove si svolge il corso, il nome del corso di studio, la
classe  di appartenenza, gli obiettivi formativi del corso di studio,
il quadro delle attivita' formative, i crediti formativi universitari
assegnati  alle  attivita'  formative,  le  conoscenze  richieste per
l'accesso  al  corso  e  le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo.
   3. L'Universita' assicura la revisione, con cadenza triennale, dei
regolamenti  didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto
riguarda  la  ripartizione  dei  crediti tra i vari insegnamenti o le
altre attivita' formative, al sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto
22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 5 - Consigli dei corsi di studio
   1.  I  Corsi  di  studi istituiti presso le Facolta' sono retti da
appositi  Consigli  e  sono  disciplinati  dai  relativi regolamenti,
articolati in base al regolamento-quadro valido per tutta la Facolta'
e  che  definisce  le  modalita'  di composizione e di elezione delle
rappresentanze nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
   2.  Corsi  di  studi  della  stessa  Facolta'  che condividono gli
obiettivi  qualificanti  possono costituire una struttura retta da un
unico Consiglio.

Art. 6 - Corsi di laurea
   1.  Il  corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali,
nonche'  l'acquisizione  di  specifiche  abilita'  professionali. Per
essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un
diploma  di  scuola  secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito  all'estero riconosciuto idoneo. Altri requisiti formativi
e  culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio.
   2.  Per  conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180
crediti. La durata normale del corso di laurea e' dunque di tre anni.

Art. 7 - Corsi di laurea specialistica (o magistrale)
   1.  Il corso di laurea specialistica (o magistrale) ha l'obiettivo
di  fornire  allo  studente  una  formazione  di livello avanzato per
l'esercizio   di   attivita'  di  elevata  qualificazione  in  ambiti
specifici.
   2.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di laurea specialistica (o
magistrale) occorre  essere  in possesso della laurea ovvero di altro
titolo  di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi
delle  leggi  vigenti.  Altri requisiti curriculari indicativi di una
adeguata   preparazione   personale   possono  essere  richiesti  dai
regolamenti   didattici   dei   corsi   di  laurea  specialistica  (o
magistrale),   ovvero  essere  previsti,  con  decreti  ministeriali,
esclusivamente  per corsi di studio regolati da normative dell'Unione
Europea  che non prevedano, per gli stessi corsi, titoli universitari
di  primo livello, fatta salva in ogni caso la verifica dell'adeguata
preparazione  iniziale  riferita  ai  singoli  corsi  ed indicata nei
relativi ordinamenti.
   3.  Per  conseguire  la  laurea  specialistica  (o  magistrale) lo
studente  deve  avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia'
acquisiti  con  il  conseguimento  del  titolo  di  laurea. La durata
normale  del corso di laurea specialistica e' dunque di due anni dopo
la laurea.

Art. 8 - Corsi di specializzazione
   1.  Il  Corso  di  specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di  particolari  attivita'  professionali  e puo' essere istituito in
base  ad  apposite  norme di legge o di direttive dell'unione europea
con le procedure di cui all'art. 11 del D.M. 270/2004.
   2.  Per  essere  ammessi  ad  un Corso di specializzazione occorre
essere  in  possesso  almeno  della Laurea, ovvero di altro titolo di
studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto  idoneo  ai sensi delle
Leggi  vigenti.  Altri  specifici requisiti di ammissione nonche' gli
eventuali  crediti  formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al
titolo  di studio gia' conseguito ritenuti necessari per l'ammissione
sono stabiliti dai decreti ministeriali.
   3.  Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve
avere  acquisito  un  numero  di  crediti,  che  viene  precisato dai
relativi decreti ministeriali.

Art. 9 - Corsi di Dottorato
   1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le
competenze   necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',  enti
pubblici   o   soggetti   privati,   attivita'  di  ricerca  di  alta
qualificazione.
   2.  L'istituzione  dei  corsi  di dottorato puo' avvenire anche in
consorzio  con  altre Universita' italiane e mediante convenzioni con
soggetti  pubblici  e  privati  in  possesso  di requisiti di elevata
qualificazione  culturale  e scientifica e di personale, strutture ed
attrezzature idonei. L'approvazione della articolazione didattica dei
corsi  e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio
sono  disciplinate  da  un apposito regolamento di Ateneo, redatto in
conformita' alla normativa vigente.
   3.  Il  numero  di  laureati  da  ammettere  a  ciascun  Corso  di
dottorato;   il  numero  di  ammessi  esonerati  dai  contributi  per
l'accesso  e la frequenza ai Corsi; l'ammontare e il numero, comunque
non inferiore alla meta' degli ammessi, delle borse da assegnare sono
determinati annualmente con Decreti rettorali.
   4.  L'Ateneo  puo'  istituire  in  base  ad  accordi  bilaterali o
multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi
di dottorato internazionale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Master universitari
   1.  L'Universita'  attiva corsi di studio per il conseguimento del
master  universitario, di primo e di secondo livello. Per accedere ai
master  di primo livello e' necessario aver conseguito la laurea. Per
accedere  ai  master di secondo livello e' necessario aver conseguito
la laurea specialistica.
   2.  Per  conseguire  il master universitario lo studente deve aver
acquisiti  almeno  60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire
la  laurea  o  la laurea specialistica. La durata minima dei corsi di
master universitario e' dunque di un anno.
   3.	I   corsi  di  master  universitario  possono  essere  attivati
dall'Universita' anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o
privati.

Art. 11 - Altre attivita' didattiche
   1.  Le  strutture  didattiche,  anche  in  collaborazione con Enti
esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale
e  scientifica  e  di  personale,  strutture  ed attrezzature idonee,
assicurano  corsi  di  perfezionamento,  nonche'  i servizi didattici
integrativi previsti dall'art. 6 della L. 341/90.
   2.  Possono  altresi'  istituire  Corsi  IFTS,  disciplinati da un
apposito regolamento.
   3.  Il  piano  finanziario  per  ciascuna  di  queste attivita' e'
deliberato  dagli  organi  collegiali  delle  strutture  interessate,
prevedendo  la  copertura  delle spese generali e degli emolumenti da
corrispondere  ai  docenti  ed  al  personale  tecnico-amministrativo
impegnato nell'attivita' integrativa.
   4.  Le  attivita'  didattiche  previste  dal presente articolo non
rientrano  tra  i  compiti  didattici  dei professori ordinari di cui
all'art. 9 del D.P.R. 382/80.

Art. 12 - Corsi interfacolta' e interateneo
   1. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi
tra  diverse  Facolta'  dell'Ateneo  (Corsi  di studi interfacolta) o
convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari).
   2.   I   regolamenti   dei   Corsi   di   studi   interfacolta'  e
interuniversitari  determinano le particolari norme organizzative che
ne   regolano   il   funzionamento   sul   piano  della  didattica  e
attribuiscono  ad  una  tra  le  Facolta'  o  ad  uno  tra gli Atenei
convenzionati  l'iscrizione  degli studenti relativi, il rilascio del
titolo finale e la responsabilita' amministrativa del Corso.
   3.   11  coordinamento  dell'attivita'  didattica  e'  svolto  dal
Consiglio  di  Corso  di  studi;  le  decisioni  amministrative  sono
assunte - su  proposta del Consiglio del Corso di studi dal Consiglio
della Facolta' nella quale il Corso e' afferente.
   4.  Le  decisioni  che riguardano personale docente di ruolo, sono
assunte  su  proposta del Consiglio del Corso di studi - con delibera
della Facolta' cui afferisce il maggior numero di docenti del settore
scientifico-disciplinare  interessato,  e  presso la quale il docente
verra' incardinato.

Art. 13 - Iscrizione ai Corsi
   1.  Le modalita', i termini, la documentazione da predisporre e le
tasse  da  versare  per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai
Corsi  di  studi e' indicata nel manifesto degli studi, pubblicato di
norma entro il 31 maggio.
   2. Qualora l'immatricolazione sia limitata ad un numero prefissato
di  studenti, il Senato Accademico approva le modalita' e i tempi per
la  selezione, che deve in ogni caso concludersi in tempo utile prima
dell'inizio delle attivita' didattiche del Corso di studi.
   3.  Le  segreterie degli studenti rilasciano le certificazioni, le
attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo
alla  carriera  scolastica  degli  studenti in conformita' alle leggi
vigenti.

Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione
   1.  I  regolamenti  didattici  dei Corsi di studio che si svolgono
nelle   Facolta',   ferme  restando  le  attivita'  di  orientamento,
precisano   le  conoscenze  richieste  per  l'accesso,  in  grado  di
dimostrare  un'adeguata  preparazione  iniziale e ne determinano, ove
necessario, le modalita' di verifica.
   2.  Propedeuticamente  alla  verifica  degli  eventuali  requisiti
d'accesso  le Facolta' programmano attivita' formative propedeutiche,
che   possono   essere  svolte  in  collaborazione  con  istituti  di
istruzione secondaria superiore.
   3.  Se  la  verifica  non  e'  positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
   4.  Tali  obblighi  formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli
studenti  dei  corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati
ammessi  ai  corsi  con  una  votazione  inferiore  ad una prefissata
votazione minima.

Art. 15 - Riconoscimento di Crediti formativi
   1. I Consigli di Corso di studi possono riconoscere agli studenti,
secondo  criteri  predeterminati,  crediti a fronte della documentata
certificazione    dell'acquisizione    di   competenze   e   abilita'
professionali,  nonche'  di  altre  competenze e abilita' maturate in
attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione
e realizzazione l'Universita' abbia concorso.
   2.  I  regolamenti  dei  Corsi  di  studi  afferenti alle Facolta'
possono  prevedere  specifiche  forme  di  attribuzione  dei  crediti
formativi   per  studenti  lavoratori  o  comunque  dispensati  dalla
frequenza delle attivita' didattiche.
   3.  Nel  caso  di  trasferimenti,  il  riconoscimento  di  crediti
acquisiti  dallo studente in altro Corso di studi dell'Ateneo, ovvero
nello  stesso  o in altro Corso di studi di altra Universita'., anche
estera,  compete  al  Consiglio del Corso di studi cui lo studente si
iscrive, che - in mancanza di specifiche convenzioni - valuta tenendo
conto  degli  obiettivi  formativi qualificanti del Corso, nonche' di
quelli  previsti  dal  Corso  di provenienza, della stessa o di altra
Facolta'.  Il  Consiglio  di  corso valuta l'eventuale riconoscimento
totale  o  parziale  della  carriera  di  studio  fino a quel momento
seguita,  con  la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e
indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto.
   4.   Il   riconoscimento  da  parte  dell'Universita'  di  crediti
acquisiti   presso   altre   Universita'  italiane  o  Universita'  o
Istituzioni di istruzione superiore estere puo' essere determinato in
forma  automatica  da  apposite  convenzioni  approvate dal Consiglio
dell'Universita';  tali  convenzioni  potranno  altresi' prevedere la
sostituzione  diretta  di  attivita'  formative  con  quella di altre
Universita' italiane o estere.

Art.  16 - Mobilita'  studentesca  e riconoscimento di studi compiuti
all'estero
   1.  Nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  la  Libera  Universita'
aderisce  ai  programmi  di  mobilita' studentesca riconosciuti dalle
Universita'  della  Comunita' europea (programmi Socrates/ Erasmus ed
altri) a qualsiasi livello di corso di studio.
   2.  L'Universita'  favorisce  la  mobilita' studentesca secondo un
principio  di  reciprocita',  mettendo  a disposizione degli studenti
ospiti  le  proprie  risorse  didattiche  e  l'assistenza  tutoriale,
fornendo altresi' un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
   3.  I  titoli  accademici  conseguiti  all'estero  possono  essere
dichiarati, ai soli fini dell'accesso ai corsi di studio dell'Ateneo,
equipollenti   a   quelli   corrispondenti  rilasciati  dalla  Libera
Universita'; qualora non sia dichiarata l'equipollenza, l'interessato
puo'  essere  ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento
del  titolo,  con  dispensa totale o parziale dagli esami di profitto
previsti nei regolamenti didattici.

Art. 17 - Ammissione a Corsi singoli
   1.  Su  delibera  dei  competenti  Consigli  di  Corso di studi, i
cittadini  italiani  e  stranieri  possono  essere  ammessi a seguire
singole  attivita' formative, sostenere le relative prove di verifica
ed   averne   regolare  attestazione,  per  motivi  di  aggiornamento
culturale e professionale.
   2.  In  tali casi e' dovuto un contributo corrispondente al 20 per
cento di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il
relativo anno di corso, per ogni attivita' attestata.

Art. 18 - Posizione di studente ripetente e fuori corso

   1. Lo studente si considera ripetente quando entro l'anno di corso
non  abbia  ottenuto  il  numero di crediti eventualmente fissati dal
relativo  Regolamento  (in misura comunque non superiore ai due terzi
di  quelli previsti per la durata normale del Corso) per il passaggio
al successivo anno di corso.
   2.  Lo  studente ripetente non e' tenuto di norma a frequentare le
attivita'  formative  previste dal Regolamento del Corso di studi per
l'anno  di  corso al quale viene considerato iscritto (in qualita' di
ripetente) allo  scopo  di  poter  superare  gli  esami o le prove di
verifica   ancora   mancanti  al  completamento  del  suo  curriculum
formativo.  L'eventuale rinnovo dell'obbligo di frequenza deve essere
approvata  dal Consiglio di Corso di studi dietro motivata richiesta.
Lo  studente  ripetente  e'  tenuto al versamento di un contributo di
iscrizione  proporzionato  alle  attivita'  di cui deve eventualmente
rinnovare la frequenza.
   3.  Lo  studente  puo'  essere dichiarato ripetente, per lo stesso
anno  di  corso,  non  piu'  di  una  volta.  Per lo studente che non
consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione
della  carriera  il  Regolamento  del  Corso  di  studi disciplina il
riconoscimento di eventuali crediti formativi nonche' le modalita' di
reiscrizione all'anno congruente con i crediti gia' acquisiti.
   4.  Lo  studente  ha  facolta'  in qualsiasi momento della propria
carriera  formativa  di  interrompere  la  prosecuzione  degli  studi
intrapresi  e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso
di studi, chiedendo il riconoscimento dei crediti acquisiti.
   5.   Lo   studente   si   considera  fuori  corso  quando,  avendo
frequentato,  anche da ripetente, le attivita' formative previste dal
suo  curriculum  formativo,  non  abbia superato gli esami e le altre
prove  di  verifica  previsti per l'intero Corso di studi e non abbia
acquisito  entro  la  durata  normale del Corso medesimo il numero di
crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
   6.  Lo  studente  fuori corso deve superare le prove mancanti alla
propria  carriera  universitaria entro il termine massimo di un anno.
In  caso  contrario,  il  Consiglio  di  Corso  di  studi  provvede a
determinare  i  nuovi  obblighi  formativi  per  il conseguimento del
titolo  ed  indica  a  quale  anno  di  corso lo studente puo' essere
re-iscritto.

Art. 19 - Calendario didattico
   1.  Il  Calendario  didattico viene approvato da ciascuna Facolta'
nel rispetto dei seguenti criteri generali.
   2.  Le  attivita'  didattiche  relative  a ciascun anno accademico
cominciano  il  1°  ottobre e si concludono il 30 settembre dell'anno
solare successivo.
   3.  Le  sessioni  di esame devono prevedere almeno due appelli, le
cui  date  di  apertura  devono  essere  fissate  in  modo da evitare
sovrapposizioni.
   4.  Gli  appelli  per  gli  studenti  senza  obblighi di frequenza
perche' ripetenti o fuori corso dovranno essere in numero complessivo
superiore a quelli generali.
   5.  Ulteriori  appelli  straordinari  per gli studenti ripetenti e
fuori corso vanno decisi tenendo conto di esigenze di coordinamento e
di utilizzazione degli spazi.
   6. Durante gli esami le normali attivita' didattiche sono sospese,
al  fine  di  evitare sovrapposizioni, per gli studenti in corso, tra
periodi di lezioni e di esami.
   7.  Gli  appelli  devono  avere  inizio alla data fissata e devono
essere portati a compimento con continuita'; eventuali deroghe devono
essere motivate ed autorizzate dal presidente del Corso di studi.

Art. 20 - Insegnamenti
   1.  Qualora  ricorrano  in un corso condizioni di sovraffollamento
che,   in   relazione   alla   tipologia  del  corso  stesso  o  alla
indisponibilita'  di  strutture  idonee,  lo  rendano  opportuno,  il
Consiglio  di facolta', su richiesta del Consiglio di Corso di studi,
puo'   deliberarne   lo   sdoppiamento,   fissando  le  modalita'  di
suddivisione degli studenti.
   2. Il Consiglio di Corso di studi verifica che programmi didattici
e  prove  d'esame  dei  Corsi  sdoppiati  siano  equivalenti  ai fini
didattici e non creino disparita', e che gli studenti siano equamente
distribuiti tra i corsi sdoppiati.
   3. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studi disciplinano
la  possibilita'  per gli studenti di chiedere il trasferimento ad un
Corso  sdoppiato diverso da quello al quale sono assegnati in base ai
criteri prefissati dal Consiglio del Corso di studi.
   4.  Il  Consiglio di Facolta' puo' deliberare che gli insegnamenti
dei  Corsi  di  laurea  siano  mutuati  da un insegnamento di analogo
contenuto di altro Corso di studi della Facolta' o di altra Facolta',
previo assenso della stessa, sentito il docente.
   5.  I  Corsi  di  insegnamento  di  qualsiasi  tipologia  e durata
potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati alla
collaborazione  di  piu'  docenti.  Ogni  Corso  di insegnamento puo'
essere  articolato  in  piu'  moduli  affidati  ad  un  solo o a piu'
docenti.  Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto
superamento  dei  singoli  moduli. E' possibile l'articolazione degli
insegnamenti  in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione
di  diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari
corrispondenti.
   6.  Gli  ordinamenti  didattici  possono  prevedere anche forme di
insegnamento    a    distanza,   specificandone   le   modalita'   di
organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 21 - Modalita' di accertamento del profitto
   1.  Le  prove  di  verifica  che  determinano  per gli studenti il
superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati potranno
consistere  in  esami  (orali  o  scritti),  la  cui  votazione viene
espressa  in  trentesimi,  o  in  altre  modalita'  (prove  pratiche,
grafiche,  tesine,  colloqui,  ecc.) proposte dal docente e approvate
dal Consiglio di Corso di studi competente.
   2.  Il  voto  minimo  per il superamento dell'esame e' di diciotto
trentesimi. La valutazione del profitto in occasione degli esami puo'
tenere  conto  dei  risultati conseguiti in eventuali `valutazioni in
itinere   (prove   di   verifica  o  colloqui  sostenuti  durante  lo
svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente).
   3.  Tutte  le prove orali di esame e di verifica del profitto sono
pubbliche.  Qualora  siano previste prove scritte, il candidato ha il
diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
   4.  Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di
verifica  del  profitto  sono nominate dal Preside di Facolta' e sono
composte  da  almeno  due  membri,  il  primo  dei quali e' sempre il
titolare  del  Corso  di  insegnamento,  che  svolge  le  funzioni di
Presidente  della  Commissione;  il  secondo  e' un altro Docente del
medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.
   5. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno due
anni  di  Laurea  specialistica  o  di Laurea conseguita in base alle
normative   previgenti   all'applicazione  del  Regolamento  Generale
sull'Autonomia,  e  sono  nominati dal Consiglio di Corso di studi su
richiesta  del titolare del Corso e in base a criteri predefiniti dai
Regolamenti di Facolta'.
   6.   Le   Commissioni  possono  operare  anche  distribuendosi  in
sottocommissioni    di   almeno   2   membri   ciascuna,   sotto   la
responsabilita'  e il coordinamento del Presidente. Nel caso di Corsi
integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari
moduli.
   7.  Il  verbale di esame e' firmato dal presidente e da almeno uno
dei membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I
presidenti  delle  commissioni  hanno l'obbligo di curare la consegna
del  verbale  debitamente  compilato  in  tutte  le  sue  parti  alle
rispettive   Segreterie   studenti,  di  norma  entro  24  ore  dalla
conclusione di ciascuna sessione d'esame.
   8.  Nel  caso  in  cui lo studente ritenga di interrompere l'esame
prima  della  sua  conclusione  viene  riportata  esclusivamente  sul
verbale la notazione: "ritirato".

Art. 22 - Prove finali
   1.  Il  titolo di studio e' conferito a seguito del superamento di
una  prova  finale.  I regolamenti dei Corsi di studi nell'ambito dei
criteri  generali fissati dal Regolamento di Facolta' disciplinano le
modalita'  della prova e della sua valutazione, che deve tenere conto
comunque dell'intera carriera dello studente.
   2.  Le  Commissioni giudicatrici della prova finale, costituite da
almeno  sette  componenti  sono  nominate  dal  Preside  di Facolta'.
Possono  farne  parte  anche  docenti  di  Facolta'  diverse, nonche'
Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
   3.  Le  Commissioni  giudicatrici per la prova finale esprimono la
loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', concedere, a
chi  abbia  ottenuto il massimo dei voti, la lode. 11 voto minimo per
il  superamento della prova e' sessantasei centodecimi; quello minimo
per  l'assegnazione  della  lode  e'  stabilito  dai  regolamenti dei
singoli corsi.

Art. 23 - Docenti
   1.   L'Universita'   prevede   per  ogni  docente  e  ricercatore,
nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente, il numero
minimo  obbligatorio  di ore annue di attivita' didattica e tutoriale
da  svolgere  presso  le  proprie  sedi.  L'impegno  didattico  per i
professori a tempo pieno corrisponde ad almeno due corsi annuali.
   2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli
didattici  dell'anno  accademico  nei  quali  e' prevista l'attivita'
formativa  ad  essi  affidata,  secondo  un  calendario reso pubblico
mediante affissione all'albo. Essi devono garantire un congruo numero
di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera
omogenea e continuativa nel Corso dell'intero anno accademico secondo
un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.
   3.  Il  docente  che intenda assentarsi per piu' di una settimana,
deve  chiedere  preventiva  autorizzazione al Presidente del Corso di
studi,  precisando  il  motivo  dell'assenza e le modalita' della sua
sostituzione  nello svolgimento dell'attivita' didattica. Negli altri
casi in cui non sia in grado di svolgere le attivita' formative a lui
affidate  per  cause  di  forza  maggiore, motivi di salute e impegni
scientifici  o  istituzionali, il professore ufficiale del Corso, ove
possibile,  cura  di  essere  sostituito  da un altro docente, previa
autorizzazione del Presidente del Corso di studi.
   4.  Il  Consiglio  di  Facolta'  assicura  che  al professore e al
ricercatore,   nell'ambito   del   proprio   impegno   orario,  siano
attribuiti, in base alla programmazione didattica dei Corsi di studi,
compiti   didattici  per  lo  svolgimento  di  lezioni,  seminari  ed
esercitazioni  per  un  numero  di  ore appropriato alla natura delle
attivita'  formative a lui affidate, assicurando una perequazione fra
i docenti di discipline diverse o differentemente collocate nel piano
degli studi.
   5.  Nell'ambito  della  programmazione  didattica,  per soddisfare
particolari  esigenze  didattiche,  i  Consigli  di  Facolta' possono
attribuire  allo  stesso  docente,  con  il suo consenso, supplenze o
affidamenti,    secondo    modalita'   definite,   con   retribuzioni
proporzionate  all'impegno  richiesto  (corso, modulo, etc.) a carico
delle  risorse  delle  Facolta', qualora l'impegno didattico relativo
comporti  il  superamento  dei limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme.
   6. Il docente di un Corso cura la compilazione del 'registro delle
attivita'   didattiche',   ove   indica  gli  argomenti  di  lezioni,
esercitazioni,  seminari,  attivita'  di laboratorio e di quant'altro
costituisca   attivita'   didattica   inerente   al   Corso,  facendo
aggiungere,  ove  necessario, alla propria firma quella del docente o
ricercatore  che  lo ha affiancato o sostituito. Al termine del Corso
il  registro  viene  vistato dal presidente del Consiglio di Corso di
studi   e   viene  quindi  consegnato  al  Preside  che  ne  cura  la
conservazione nell'archivio della Facolta'.
   7.  Ciascun  docente  ha  il  dovere di seguire un certo numero di
tesi,  sulla  base  di  un'equa  ripartizione  del  carico  didattico
effettuata in sede di programmazione didattica.
   8.  I  docenti  che  intendono  svolgere attivita' didattica al di
fuori   dei   compiti  assegnati  dalla  Facolta'  devono  richiedere
preventiva autorizzazione secondo le modalita' previste dall'apposito
regolamento.

Art. 24 - Studenti part-time
   1. L'Universita' bandisce concorsi per attivita' di collaborazione
part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture
universitarie.
   2.  L'Amministrazione  centrale  e  le Facolta' potranno attingere
alla relativa graduatoria, che dovra' essere approvata per i concorsi
banditi annualmente entro la prima decade di ottobre.

Art. 25 - Orientamento e tutorato
   1.  Al  fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi
universitari  e  di  assicurare un servizio di tutorato ed assistenza
per  l'accoglienza  ed  il  sostegno degli studenti, di prevenirne la
dispersione  ed  il  ritardo negli studi e di promuovere una proficua
partecipazione  attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme,
si  provvede  con un apposito regolamento ad organizzare le attivita'
di orientamento e tutorato.
   2.   Ai   fini   dell'orientamento   alla   scelta   universitaria
l'Universita'  offre attivita' didattico-orientative per gli studenti
degli ultimi due anni di corso di scuola superiore
   3.   Riguardo   all'orientamento   durante   il   Corso  di  studi
l'Universita' diffonde mediante l'attivita' del servizio orientamento
e  tutorato  e  attraverso  l'attivita' dei docenti e dei ricercatori
informazioni  sui  percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul
funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
   4.  In  materia  di orientamento post-universitario, l'Universita'
puo'  attivare  corsi  di  orientamento all'inserimento nel mondo del
lavoro e delle professioni, corsi di preparazione agli esami di Stato
e  concorsi,  corsi  di  formazione  professionale  e  di  formazione
permanente.

Art. 26 - Verifica della didattica
   1.  Il  Preside  di  facolta'  predispone  una  relazione  annuale
sull'attivita'   e   sui   servizi   didattici,   utilizzando   anche
questionari,  approvati dal nucleo di valutazione, somministrati agli
studenti  e  attivita'  di  autovalutazione dei corsi di studio, e la
presenta al Consiglio di facolta'.
   2. La relazione annuale e' redatta tenendo conto della valutazione
degli studenti sull'attivita' dei docenti e sui diversi aspetti della
didattica  e  dell'organizzazione,  e  del regolare svolgimento delle
carriere  degli  studenti, della dotazione di strutture e laboratori,
della qualita' dei servizi e dell'occupazione dei laureati.
   3.  Tali  relazioni  verranno  presentate al nucleo di valutazione
interna    che   formula   proprie   proposte   ed   osservazioni   e
successivamente verranno inviate al Senato Accademico.
   4.  Ai  fini della verifica della coerenza tra i crediti assegnati
alle  attivita'  formative  e  gli  obiettivi  formativi dei corsi di
studio attivati si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma
3 del D.M. 270/2004.

Art. 27 - Pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
   1.  L'Universita'  assicura  forme  e strumenti di pubblicita' dei
procedimenti   e   delle  decisioni  assunte  in  materia  didattica.
L'Universita'  promuove  la  diffusione  di  tali  conoscenze con gli
strumenti  offerti  dalle  moderne tecnologie, nonche' utilizzando la
rete  informativa dell'Universita' e garantisce la costante revisione
degli strumenti di comunicazione.
   2.  E'  individuato  e  reso  pubblico  il  responsabile  di  ogni
attivita' organizzata dall'Universita'.

Art. 28 - Norme transitorie
   1. L'Universita' assicura la conclusione dei corsi di studio ed il
rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli  ordinamenti didattici
previgenti,  agli  studenti  gia'  iscritti  alla  data di entrata in
vigore del presente regolamento didattico.
   2.  E'  assicurata  agli  studenti la possibilita' di cui al comma
precedente  di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea
magistrale di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente
regolamento    didattico   che   vengono   considerati   direttamente
sostitutivi dei corsi di laurea preesistenti cui sono iscritti.

     ---->  Vedere Tabelle da pag. 85 a pag. 163 del S.O.  <----