(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO

PREMESSA
   Il  Parlamento  e  il  Consiglio  dell'Unione  Europea,  alla luce
dell'analisi  fatta dalla Commissione con la presentazione del "Libro
verde"  sullo stato della sicurezza alimentare nell'Unione Europea, e
degli  impegni  dalla stessa assunti nel Libro Bianco del 12/01/2000,
hanno  prodotto una revisione della legislazione comunitaria relativa
alla  produzione,  commercializzazione  e  controllo  degli alimenti,
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    - Aumento  del grado di sicurezza degli alimenti con la copertura
legislativa  di  tutte  le  attivita'  correlate  alla  produzione  e
distribuzione "dal campo alla tavola";
    - Identificazione   e   definizione   delle  responsabilita'  dei
soggetti  coinvolti  nella  sicurezza  alimentare  produttori,  Stati
membri, Commissione e consumatori.
    - Semplificazione  e  armonizzazione  della  legislazione gia' in
vigore.
   Il  primo  atto  normativo  che  ha  ridisegnato  l'intero  quadro
giuridico  comunitario  e'  senz'altro il "Regolamento del Parlamento
Europeo  e del Consiglio n. 178/2002", pubblicato nella G.U.C.E, L.31
del  1.2.2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione  alimentare  e  istituisce  l'Autorita'  europea  per la
sicurezza  alimentare  e  fissa  procedure  nel campo della sicurezza
alimentare".
   Nel  corso  del  2004 e' stato approvato un gruppo di Regolamenti,
comunemente  indicati  come "pacchetto igiene" che sostituiranno, dal
1°  gennaio  2006, le disposizioni comunitarie attualmente vigenti in
materia  di  igiene  delle  produzioni  e  commercializzazione  degli
alimenti   e  fisseranno  nuove  regole  anche  per  quanto  riguarda
l'attivita' di controllo delle Autorita' competenti.
   La   recente   legislazione  comunitaria  individua  e  separa  le
responsabilita'   di  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  sicurezza
alimentare,  esaltando,  da  un  lato,  il concetto di "filiera" e di
compartecipazione  di  tutti i soggetti interessati all'importazione,
produzione  e commercializzazione di un alimento fino al consumatore,
dall'altro,  quello  dell'Autorita'  sanitaria  deputata al controllo
ufficiale  che  deve  verificare il rispetto da parte degli operatori
degli obblighi loro imposti dalla legislazione alimentare, attraverso
procedure di controllo, audit e ispezione.
   Lo   stesso   Regolamento   (CE) n.   178/2002,   (d'ora   in  poi
Regolamento),  si  preoccupa  di  far  si'  che  il  consumatore  sia
correttamente informato sulle caratteristiche dei prodotti alimentari
e  che  le Autorita' di controllo abbiano la possibilita' di avere le
informazioni  necessarie  in  caso di eventuale rischio sanitario, al
fine   di  permettere  l'attuazione  delle  procedure  di  ritiro  ed
eventualmente  il richiamo del prodotto alimentare e del mangime, ove
non  fossero  state  gia' poste in essere dallo stesso operatore, per
quanto di competenza.
   Lo  strumento  attraverso  il  quale il legislatore comunitario ha
inteso  rendere  possibile  il  secondo  menzionato  obiettivo  e' la
rintracciabilita'  (traceability  nel testo inglese del Regolamento),
definita all'art. 3 punto 15 del Regolamento come "la possibilita' di
ricostruire  e  seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di
un  animale  destinato  alla  produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
attraverso  tutte  le  fasi  della produzione, della trasformazione e
della   distribuzione",  il  cui  obbligo  e  modalita'  generali  di
attuazione  e'  stabilito  nei  successivi  articoli  da  17 a 20 del
medesimo  Regolamento.  La  rintracciabilita'  di  alimenti e mangimi
diverra' operativa a partire dal 1° gennaio 2005.
   Il  Regolamento,  pur essendo direttamente applicabile, ha bisogno
di  una lettura per quanto possibile uniforme tra autorita' sanitarie
competenti,  organi di controllo ed operatori del settore, al fine di
evitare  disparita'  di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su
una  corretta  ed uniforme applicazione dello stesso Regolamento, sui
costi  e  sulla concorrenza tra le imprese, nonche' sull'applicazione
di provvedimenti sanzionatori.
   Ferma  restando  la  possibilita'  che a livello comunitario venga
presentato   un   documento   che,   per   cio'   che   concerne   la
rintracciabilita'  a  fini  sanitari, armonizzi i comportamenti delle
autorita' competenti dei singoli Stati membri, o che vengano adottate
decisioni   specifiche,   come  previsto  dall'art.18,  comma  5  del
Regolamento,  si  ritiene opportuna l'emanazione della presente linea
guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi.
   In  virtu'  della  legislazione  vigente,  tutti gli operatori del
settore  alimentare  sono, gia' da tempo, tenuti alla predisposizione
ed  attuazione  di  un  piano o procedure di autocontrollo basato sui
principi  del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point -
Identificazione dei pericoli, Analisi dei rischi e Individuazione dei
punti  critici di controllo), nonche' all'attivazione delle procedure
di  ritiro dal mercato dei prodotti che possono presentare un rischio
per il consumatore.
   Per quanto riguarda il settore mangimistico, sta per esser emanato
un  nuovo  Regolamento comunitario, che prevede la predisposizione da
parte  degli  operatori  del  settore  dei  mangimi  di un sistema di
autocontrollo, basato sui principi dell'HACCP.
   Le  disposizioni  concernenti  l'obbligo  della  rintracciabilita'
costituiscono  a  tutti  gli  effetti,  per  il  settore alimentare e
mangimistico,  un'integrazione  delle procedure aziendali di gestione
del  rischio  sanitario,  unitamente  all'insieme delle procedure che
devono  essere  messe  in  atto,  al fine di permettere il ritiro del
prodotto,  nel  caso  in cui si sia evidenziato un rischio. Per altro
verso  garantiscono  alle  autorita'  di controllo una solida base di
informazioni  per il rintraccio dei prodotti e l'individuazione delle
responsabilita'.
   Occorre  rammentare  infine  anche  gli  artt.  5  e  8 del citato
regolamento,   che  rispettivamente  recitano  quanto  segue:  -  "La
legislazione  alimentare  persegue  uno  o  piu'  fra  gli  obiettivi
generali  di  un  livello elevato di tutela della vita e della salute
umana,  della  tutela  degli  interessi  dei consumatori, comprese le
pratiche  leali  nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto
della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute
vegetale  e dell'ambiente"; - "La legislazione alimentare si prefigge
di  tutelare  gli  interessi dei consumatori e di costituire una base
per  consentire  ai  consumatori  di  compiere  scelte consapevoli in
relazione  agli  alimenti  che  consumano.  Essa  mira a prevenire le
seguenti   pratiche:   le   pratiche   fraudolente   o   ingannevoli;
l'adulterazione  degli  alimenti; ogni altro tipo di pratica in grado
di indurre in errore il consumatore".

                             Articolo 1
                             (Obiettivi)
   Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  relative  ad  altri  articoli  del regolamento n. 178 del
2002,  il  presente documento, alla luce degli artt. 17, 18, 19 e 20,
ed in funzione dell'obiettivo del capo IV (Sistema di allarme rapido,
gestione  delle crisi e situazioni d'emergenza) del Regolamento, mira
a fornire indicazioni:
    a) agli   operatori   del   settore   alimentare  e  dei  mangimi
sull'applicazione  delle  norme  della  rintracciabilita',  ritiro  e
richiamo degli alimenti e dei mangimi;
    b) agli  organi del Servizio Sanitario Nazionale, sulle modalita'
di  conduzione  dei  controlli  per  la verifica dell'efficacia delle
procedure di rintracciabilita', ritiro e richiamo degli alimenti.
   Gli arti. 17, 18, 19, 20 stabiliscono l'applicazione del principio
di  "rintracciabilita'" a tutti i prodotti alimentari e mangimistici,
che  renda  efficaci ed efficienti le procedure operative di ritiro e
richiamo   dei  prodotti  non  conformi  ai  requisiti  di  sicurezza
alimentare,  o  che  si ha motivo di ritenerli tali, al fine di poter
conseguire un livello elevato di tutela della salute.
   In     definitiva,     nel     perseguire     l'obiettivo    della
"rintracciabilita'"  di  cui  ai suddetti articoli del Regolamento, e
nell'impostare  le  relative  procedure  operative  e  di  controllo,
occorrera' tener conto della loro finalita' esclusivamente sanitaria.

                             Articolo 2
                       (Riferimenti normativi)
   Vengono  riportati i principali riferimenti normativi comunitari e
nazionali a cui si rimanda per un piu' approfondito esame:
    - Regolamento   (CE) 178/2002   del   Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  28/01/2002,  che  stabilisce i principi e i requisiti
generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;
    - decreto legislativo 26/05/97 n. 155: Attuazione delle Direttive
93/43/CEE 96/3/CE concernente l'"Igiene dei prodotti alimentari";
    - decreto legislativo 03/03/93 n. 123: Attuazione della Direttiva
89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
    - decreto   legislativo   27/01/92  n.  109:  Applicazione  delle
Direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti l'etichettatura, la
presentazione  e la pubblicita' dei prodotti alimentari" e successive
modifiche.
   A  partire  dall'  1 gennaio 2006, entreranno in vigore i seguenti
regolamenti:
    - Regolamento  (CE) n.  852/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
    - Regolamento  (CE) n.  853/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  29  aprile  2004,  che stabilisce norme specifiche in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
    - Regolamento  (CE) n.  854/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  29  aprile  2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale destinati al consumo umano;
    - Regolamento  (CE) n.  882/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

                             Articolo 3
                            (Definizioni)
   Ai   fini   dell'applicazione   delle   presenti  linee-guida,  si
richiamano le definizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento, ed
in particolare:
   Alimento o "prodotto alimentare" o "derrata alimentare": qualsiasi
sostanza  o  prodotto  trasformato,  parzialmente  trasformato  o non
trasformato,  destinato  ad  essere  ingerito,  o  di  cui si prevede
ragionevolmente  che  possa  essere  ingerito,  da esseri umani. Sono
comprese  le  bevande,  le  gomme  da masticare e qualsiasi sostanza,
compresa  l'acqua,  intenzionalmente  incorporata  negli alimenti nel
corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include
l'acqua  nei  punti  in  cui  i  valori devono essere rispettati come
stabilito  all'articolo  6  della  direttiva 98/83/CE e fatti salvi i
requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
   Mangime (o "Alimento per animali"): qualsiasi sostanza o prodotto,
compresi  gli  additivi,  trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.
   Rintracciabilita':  la  possibilita'  di  ricostruire e seguire il
percorso  di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a
far  parte  di un alimento, o di un mangime, attraverso tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
   Ritiro   dell'alimento:   qualsiasi   misura,   dell'operatore   o
dell'autorita'  competente,  volta  ad  impedire  la  distribuzione e
l'offerta  al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di
sicurezza alimentare.
   Ritiro   del   mangime:   qualsiasi   misura,   dell'operatore   o
dell'autorita'  competente,  volta  ad  impedire  la  distribuzione e
l'offerta  all'utente  del  mangime  non  conforme  al  requisito  di
sicurezza dei mangimi.
   Richiamo  dell'alimento:  qualsiasi  misura di ritiro del prodotto
rivolta  anche  al consumatore finale, da attuare quando altre misure
risultino  insufficienti  a  conseguire  un livello elevato di tutela
della salute.
   Richiamo  del  mangime:  qualsiasi  misura  di ritiro del prodotto
rivolta  all'utente  del  mangime,  da  attuare  quando  altre misure
risultino  insufficienti  a  conseguire  un livello elevato di tutela
della salute.
   Informazione  al  consumatore: informazione rivolta al consumatore
finale, da adottare nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, del Reg.
178/2002/CE,  con  la  quale  s'informa  dei  motivi del richiamo dal
mercato,  delle  eventuali  misure  di  cautela  da  adottare  o,  in
alternativa, delle modalita' di richiamo dell'alimento.
   Autorita'  competenti:  il Ministero della salute, le Regioni e le
Province autonome, le Aziende sanitarie locali incaricate degli audit
e  verifiche  sul  sistema e sulle procedure della rintracciabilita',
nonche'  all'adozione dei provvedimenti per fini di salute pubblica e
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali per le materie di
propria  competenza,  anche  per il tramite dell'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi.

                             Articolo 4
                     (Responsabilita' primaria)
   1.  Il  comma  1,  dell'art.  17 del Regolamento obbliga tutti gli
operatori  del  settore  alimentare  e  dei  mangimi,  come  definiti
all'art. 3 del Regolamento, a:
    - garantire  che  gli  alimenti  e i mangimi da essi prodotti e/o
commercializzati  siano  conformi  alle  norme del settore alimentare
inerenti le loro attivita';
    - verificare che tali norme siano soddisfatte.
   Come  gia' ricordato in premessa, il Libro Bianco ha individuato i
soggetti  responsabili  della  sicurezza  alimentare,  affidando agli
operatori  un ruolo fondamentale al raggiungimento di tale obiettivo.
Il    legislatore    comunitario    attribuisce   esplicitamente   la
responsabilita'  legale  primaria per la sicurezza alimentare a tutti
coloro   che   sono   coinvolti   nell'importazione,   produzione   e
commercializzazione  di alimenti e mangimi, ognuno relativamente alla
parte  di  propria  competenza,  attraverso  un  sistema  efficace di
autocontrollo, per verificare che gli alimenti o i mangimi prodotti o
commercializzati rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali.
   E' bene sottolineare che tale disposizione ha ampliato, e comunque
chiarito,   che   gli   obblighi  del  produttore  non  si  limitano,
relativamente   alle  garanzie  sanitarie,  alla  sola  effettuazione
dell'autocontrollo,  gia'  previsto dalla direttiva 93/43/CEE e per i
prodotti  d'origine  animale  da norme verticali specifiche. Infatti,
con   l'entrata   in   applicazione  dei  Regolamenti  852/2004/CE  e
853/2004/CEE  gli obblighi e le responsabilita', previste dal comma 1
dell'art.  17  del  Regolamento,  sono  stati estesi anche al settore
della produzione primaria.
   Gli  operatori del settore della produzione primaria che sono gia'
assoggettati  agli  obblighi  relativi ai divieti di somministrazione
agli  animali di talune sostanze ad azione ormonale od anti-ormonale,
all'utilizzo  di  determinati  antiparassitari  nelle  colture,  o ai
limiti nell'uso degli additivi nei mangimi ecc, rientrano, senza piu'
alcuna  ombra  di dubbio, a pieno titolo, nell'ambito di applicazione
della legislazione alimentare.
   La  gestione  delle  responsabilita'  da parte di un operatore del
settore  alimentare o dei mangimi e' un processo che puo' comportare,
per  quanto  riguarda  la sfera di propria competenza e sulla base di
scelte  aziendali,  l'adozione  di  un  sistema  di registrazione e/o
documentazione  e  di  verifica  delle  attivita',  per  le  quali e'
prevedibile  o  possibile che si venga chiamati a rispondere, al fine
di  assicurare  che  l'alimento  o  il  mangime  immesso  sul mercato
risponda ai requisiti di sicurezza.
   Appare   evidente   che,   ad   esempio,  un  trasportatore  o  un
dettagliante  non  puo'  essere  responsabile  della  presenza  di un
pericolo  in  un prodotto confezionato (a meno di atti intenzionali o
accidentali) che  non  sia  stato  da  lui manipolato, ma puo' essere
considerato  responsabile,  in  virtu'  della  normativa vigente, del
controllo  del  rischio  attraverso  il  rispetto di taluni requisiti
relativi   alle   condizioni   di  trasporto  o  di  detenzione  (es.
temperatura di trasporto o stoccaggio) ed attraverso l'adozione delle
procedure  di  autocontrollo  e  degli  eventuali adeguati interventi
correttivi.

                             Articolo 5
                         (Rintracciabilita)
   1   Il  comma  1  dell'articolo  18  del  Regolamento,  stabilisce
l'obbligo  di  garantire  la  rintracciabilita'  degli  alimenti, dei
mangimi,  degli  animali  destinati  alla  produzione alimentare e di
qualsiasi  sostanza  destinata  o  atta  a  entrare  a far pare di un
alimento  o mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione
e distribuzione.
   Nei comma successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli
operatori  devono  attuare,  allo  scopo di facilitare il ritiro o il
richiamo  dal  mercato  di prodotti che possono costituire un rischio
per  il  consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorita'
competenti.
   Si  richiede  quindi  che  gli  operatori  siano  in condizione di
risalire  all'anello  precedente ed a quello successivo nella filiera
alimentare.  Appare necessario sottolineare che nei comma 2 e 3 viene
usata una diversa terminologia: "gli operatori del settore alimentare
e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito
..."  e  "gli  operatori  del settore alimentare e dei mangimi devono
essere   in   grado  di  individuare  le  imprese  alle  quali  hanno
fornito..."
   Questa  differenza,  permette  di  chiarire  che  l'operatore  del
settore  alimentare  o  mangimistico, quando riceve un prodotto, deve
essere   in   grado  di  indicare  il  soggetto,  (anche  il  singolo
coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima:
es. il raccoglitore di funghi, il pescatore, ecc.) o l'impresa da cui
ha  ricevuto  il prodotto; detto operatore, invece, quando fornisce i
propri  prodotti,  deve essere in grado di indicare esclusivamente le
imprese a cui ha ceduto il prodotto, l'animale o il mangime.
   Pertanto,   essendo   obbligatorio  per  l'operatore  che  cede  o
somministra   l'alimento   al   consumatore   finale   mantenere   la
rintracciabilita' dell'alimento a monte, ma non a valle, per l'ultimo
anello  della filiera a valle sono applicabili i commi 1, 2 dell'art.
18, ma non il comma 3.
   2.  Pur  prevedendo  espressamente  il Regolamento comunitario una
rintracciabilita'  del  prodotto  a  monte ed a valle, ai fini di una
migliore  gestione  della  rintracciabilita',  e'  opportuno  che  le
imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando
ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino
sistemi  che  consentano  di  mantenere  definita la provenienza e il
destino di ciascuna di esse, o dei lotti.
   Nel  caso  in  cui  venga  riscontrato, infatti, un rischio per il
consumatore o per gli animali, e l'operatore del settore alimentare o
dei  mangimi  non  sia  in grado di rintracciare o indicare quale sia
stato   l'ingrediente,  la  materia  prima  o  il  prodotto,  che  ha
determinato  il  rischio  sanitario, si rendera' necessario allargare
l'azione  di ritiro del prodotto, fino a ricomprendere nell'azione di
ritiro/richiamo tutti i prodotti potenzialmente a rischio con aumento
delle  ripercussioni commerciali, e conseguente maggiore dispendio di
risorse   economiche,   sia   private  che  pubbliche,  ed  eventuale
possibilita'  di oneri aggiuntivi a carico degli operatori, derivanti
da controlli supplementari effettuati dalle autorita' di controllo.
   Peraltro,  l'adozione  di  un sistema di rintracciabilita' interna
consente   di   collegare   le   materie  prime  con  i  prodotti  e,
conseguentemente, in caso di ritiro, di contenere il quantitativo del
prodotto da ritirare.
   Spetta,  quindi, agli operatori, sulla base delle scelte aziendali
la  determinazione  del  lotto o di altri elementi identificativi, in
maniera tale da poter risalire tempestivamente ad alimenti o mangimi,
che condividono lo stesso rischio sanitario.
   Bisogna,  tuttavia, considerare quanto disposto all'art. 14, comma
6:  "se  un  alimento  a  rischio  fa  parte  di una partita, lotto o
consegna  di  alimenti  della stessa classe o descrizione, si presume
che  tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna
siano   a   rischio,  a  meno  che,  a  seguito  di  una  valutazione
approfondita,  risulti infondato ritenere che il resto della partita,
lotto  o  consegna  sia  a rischio ". Analogamente per il settore dei
mangimi, si deve tener conto di quanto previsto all'art. 15, comma 3.
   3.  Il  comma  4  dell'articolo  18 sancisce il principio generale
dell'obbligatorieta'  di  un'identificazione  o  etichettatura  di un
alimento   o  di  un  mangime,  disponendo  che  l'identificazione  o
l'etichetta   deve   contenere  elementi  utili,  per  agevolarne  la
rintracciabilita',  rimandando  comunque  le  prescrizioni puntuali a
quelle previste in materia dalle norme specifiche.
   4.  I  trasportatori  e  coloro  che  effettuano  lo stoccaggio di
alimenti  e  mangimi  devono  dotarsi  di  una  procedura autonoma di
rintracciabilita', quando operano come soggetti indipendenti. Possono
omettere   di   dotarsi   di   autonomi   sistemi   e   procedure  di
rintracciabilita'  nel  caso  in cui operano per conto di un'azienda,
che  assolva  essa  stessa gli obblighi di rintracciabilita' previsti
dal  regolamento  ed  a  condizione  che siano in grado di dimostrare
all'autorita'   competente   che   i   dati  richiesti  sono  gestiti
direttamente  dall'azienda in questione e che comunque possono essere
tempestivamente  messi  a disposizione dell'autorita' che effettua il
controllo.
   Per   quanto  riguarda  i  magazzini  e  i  depositi  conto  terzi
(frigoriferi e non), i quali ricevono dal produttore o importatore la
merce   in   confezioni  singole  o  su  pallets  contenenti  diverse
confezioni dello stesso prodotto o di prodotti diversi - che pertanto
non intervengono nella produzione o trasformazione e che riconsegnano
il  prodotto  ai  trasportatori  per altre destinazioni, in cartoni o
pallets  -  questi  devono, ai fini della individuazione della merce,
secondo quanto richiesto dall'art. 18 del Regolamento, registrare:
    - all'entrata:  quantita'  e natura della merce, come risulta dal
documento di trasporto;
    - all'uscita:  quantita' e natura della merce, registrando quanto
risulta dal documento di trasporto.
   Comunque, nel caso in cui le sopraccitate informazioni siano state
fornite  ai  magazzini  e  depositi  conto  terzi, e' auspicabile che
questi ultimi le riportino come informazioni da trasmettere a valle.
   Anche  in questo caso, si evidenzia la necessita' che i produttori
od  importatori,  sulla  base  di  scelte  aziendali,  forniscano  ai
magazzini   o   depositi   conto   terzi,  le  informazioni  riferite
all'individuazione  della  confezione/cartone del prodotto, indicando
anche  il  numero  del  lotto  o  altro  sistema identificativo della
partita,    al    fine   di   circoscrivere   eventuali   azioni   di
ritiro/richiamo.
   5.  L'articolo 18 si applica a partire dal 1° gennaio 2005. A tale
data  le  imprese  devono  aver adottato il sistema e le procedure di
rintracciabilita' e fornire le garanzie richieste dall'articolo 18.
   Resta  inteso  che  gli  operatori  del  settore  alimentare e dei
mangimi   devono  dimostrare  il  possesso,  preesistente  alla  data
d'entrata  in  applicazione  del  Regolamento,  di  alimenti, materie
prime, additivi, mangimi ecc., stoccati.
   Le   aziende  del  settore  alimentare  e  mangimistico  non  sono
obbligate  a  tenere separati alimenti e mangimi introdotti prima del
01/01/2005, da quelli introdotti successivamente a tale data.
   6.  Ferma  restando  l'applicazione  di  norme  piu' specifiche di
natura  sanitaria, fiscale, ecc., le informazioni di cui ai commi 2 e
3  dell'articolo  18,  dovendo  essere  messe  a  disposizione  delle
autorita'  competenti  che  le  richiedono,  vanno  conservate per un
congruo  periodo di tempo, che indicativamente puo' esser riferito ai
periodi di tempo sotto indicati:
    - 3  mesi  per  i  prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o
pasticceria, ed ortofrutticoli)
    - i  6  mesi  successivi  alla data di conservazione del prodotto
deperibile, per i prodotti "da consumarsi entro il";
    - i  12  mesi  successivi alla data di conservazione consigliata,
per i prodotti "da consumarsi preferibilmente entro ";
    - i 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non e' prevista
dalle norme vigenti l'indicazione del termine minimo di conservazione
ne altra data.
   Ovviamente  vanno  conservate  sia  le informazioni, come anche le
fonti dalle quali le stesse sono scaturite, al fine di permettere una
verifica di valore oggettivo.

                             Articolo 6
             (Ritiro e richiamo dei prodotti alimentari)
   1  Il  comma 1 dell'articolo 19 stabilisce taluni obblighi per gli
operatori  del settore alimentare nel momento in cui hanno il fondato
dubbio  o  la certezza che un prodotto alimentare, da loro importato,
prodotto  o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza.
Infatti  un prodotto non puo' essere definito sicuro, se non risponde
ai requisiti di sicurezza stabiliti all'art. 14.
   Nel  caso  in  cui  l'operatore alimentare ritiene, o ha motivo di
ritenere,  che il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza
previsti  dal  Regolamento,  e  questo  non  sia  piu'  sotto  il suo
immediato controllo, deve:
    1. Identificare il prodotto;
    2. Identificare   l'ambito   di  commercializzazione  (nazionale,
comunitario,   esportazione   verso  Paesi  Terzi,  completato  dalla
specifica relativa ai singoli ambiti territoriali/Paesi);
    3. Provvedere  all'immediato  ritiro  del prodotto dal mercato da
lui rifornito;
    4. Informare     immediatamente    l'A.U.S.L.    territorialmente
competente  delle  procedure  di ritiro/richiamo del prodotto e delle
motivazioni che hanno determinato tale evenienza;
    5. Informare  l'anello  a  monte, nel caso in cui abbia motivi di
ritenere  che  la  non  conformita'  scaturisca  da un prodotto a lui
fornito;
    6. Attuare  altre  misure  sufficienti  a  conseguire  un livello
elevato di tutela della salute del consumatore;
    7. Informare  il  consumatore,  in  maniera  efficace, accurata e
tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato
del  prodotto, nel caso in cui questo sia arrivato, o si abbia motivo
di  ritenere  che  sia  arrivato,  al  consumatore,  e  provvedere  a
richiamare il prodotto, quando altre misure non risultano sufficienti
a conseguire un livello elevato di tutela della salute pubblica.
   L'informazione   al  consumatore  deve  essere  adottata,  in  via
prioritaria,  dall'operatore  titolare  degli elementi identificativi
del  prodotto  (titolare  del  marchio,  se  presente;  in assenza di
marchio,  l'operatore  identificato  in  etichetta;  per  i  prodotti
venduti sfusi, il punto di vendita o di somministrazione).
   2  Il  comma 2 dell'art.19 si rivolge agli operatori della vendita
al  dettaglio  o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza
del  prodotto, attraverso una manipolazione diretta, quale ad esempio
lo  sconfezionamento,  riconfezionamento,  porzionatura  o attraverso
l'apposizione di un etichetta sul prodotto, ecc.
   In  particolare  questi  operatori,  nell'ambito  delle rispettive
sfere di influenza, devono:
    a) Ritirare  dal  mercato  i  prodotti,  di  cui  hanno  ricevuto
informazione  di non conformita' ai requisiti di sicurezza alimentare
da parte del fornitore o dell'A.S.L. competente;
    b) Ritirare  dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che
loro  stessi,  o  a  seguito  di  segnalazioni  di consumatori, hanno
fondato  motivo  di  ritenere non conformi o che non sono conformi ai
requisiti  di  sicurezza,  in  attesa  di  indicazioni  da  parte del
fornitore e/o A.S.L;
    c) Collaborare    con   l'azienda   alimentare   di   produzione,
trasformazione,  con  il fornitore e con l'A.S.L. competente, ai fini
della  rintracciabilita'  dei  prodotti alimentari non rispondenti ai
requisiti di sicurezza alimentare;
    d) Collaborare   nelle  campagne  d'informazione  e  richiamo  di
prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.
   3.  I  commi  3  e  4  ribadiscono e rafforzano gli obblighi degli
operatori,  diversi  da quelli di cui al comma 2, circa la necessaria
informazione  che  deve essere fornita alle autorita' competenti, nel
caso in cui abbiano un fondato motivo di ritenere che un prodotto sia
ritenuto dannoso per la salute umana. In particolare essi devono:
    - informare  immediatamente  l'A.S.L.  competente  dei motivi del
ritiro e degli interventi messi in atto al fine di evitare dei rischi
per il consumatore;
    - mettere   a   disposizione   dell'A.S.L.  competente  tutte  le
informazioni  richieste  ed  utili,  ai  fini della valutazione della
congruita' delle misure adottate;
    - collaborare  con  le  A.S.L competenti riguardo i provvedimenti
volti  ad  evitare  o  ridurre  i rischi provocati da un alimento che
hanno fornito.

                             Articolo 7
                   (Ritiro e richiamo dei mangimi)
   1.  Il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce taluni obblighi per gli
operatori  del  settore  dei  mangimi,  nel  momento  in cui hanno il
fondato  dubbio  o  la  certezza  che  un mangime, da loro importato,
prodotto  o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza.
Cio'  sta  a  significare  che  un  prodotto non puo' essere definito
sicuro,   se   non  risponde  ai  requisiti  di  sicurezza  stabiliti
dall'articolo 15.
   Nel  caso  in cui il prodotto non offra, o si ha fondato motivo di
ritenere  che  non  offra,  sicurezza  per la salute umana o animale,
l'operatore  del  settore dei mangimi, nel caso in cui il mangime non
sia piu' sotto il suo immediato controllo, deve:
    a) Provvedere  all'immediato  ritiro  del prodotto dal mercato da
lui rifornito;
    b) Informare  immediatamente  l'A.S.L. competente delle procedure
di  ritiro/richiamo  del  prodotto  e  delle  motivazioni  che  hanno
determinato tale evenienza;
    c) Informare  l'anello  a  monte, nel caso in cui abbia motivi di
ritenere  che  la  non  conformita'  scaturisca  da un prodotto a lui
fornito;
    d) Attuare  altre  misure  sufficienti  a  conseguire  un livello
elevato di tutela della salute;
    e) Informare  l'allevatore  o  i detentori degli animali a cui il
mangime  puo'  essere  arrivato,  in maniera efficace e accurata, dei
motivi  che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto,
nel caso in cui questo sia arrivato o si abbia motivo di ritenere che
sia arrivato all'utente.
   L'informazione all'utente del mangime deve essere adottata, in via
prioritaria,  dall'operatore  titolare  degli elementi identificativi
del  mangime  (titolare  del  marchio,  se  presente;  in  assenza di
marchio, l'operatore identificato in etichetta).
   2.  Il  comma 2 dell'art. 20 si rivolge agli operatori del settore
dei  mangimi della vendita al dettaglio o della distribuzione che non
incidono  sulla  sicurezza del prodotto, attraverso una manipolazione
diretta,  quale  ad  esempio  lo sconfezionamento, riconfezionamento,
porzionatura, etichettatura, ecc.
   In  particolare  questi  operatori,  nell'ambito  delle rispettive
sfere di influenza, devono:
    - Procedere  al  ritiro  dal  mercato  di  mangimi  di  cui hanno
ricevuto  informazione  di  non conformita' ai requisiti di sicurezza
alimentare da parte del fornitore o dell'A.S.L competente;
    - Procedere  al  ritiro  cautelativo  dal  mercato, informando il
fornitore, di mangimi che loro stessi, o a seguito di segnalazioni di
allevatori  o  detentori  di animali hanno fondato motivo di ritenere
non  conformi  o  che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, in
attesa di indicazioni definitive da parte del fornitore;
    - Collaborare  con  l'azienda di produzione, di trasformazione, e
con   il   fornitore   e   con  l'A.S.L.  competente  ai  fini  della
rintracciabilita'   dei  mangimi  non  rispondenti  ai  requisiti  di
sicurezza alimentare;
    - Collaborare  nelle  campagne  d'informazione  e di richiamo dei
mangimi non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.
   3.  I  commi  3  e  4  ribadiscono e rafforzano gli obblighi degli
operatori,  diversi  da quelli di cui al comma 2, circa la necessaria
informazione  che deve essere fornita alle A.S.L. competenti nel caso
in  cui  un  mangime sia motivatamente ritenuto dannoso per la salute
pubblica. In particolare essi devono:
    - Informare  immediatamente  l'A.S.L.  competente  dei motivi del
ritiro,  e degli interventi messi in atto al fine di evitare i rischi
derivanti dall'uso del mangime;
    - Mettere   a   disposizione   dell'A.S.L.  competente  tutte  le
informazioni  richieste,  ed  utili  ai  fini della valutazione della
congruita' delle misure adottate;
    - Collaborare  con  l'A.S.L.  competente riguardo i provvedimenti
volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un mangime che hanno
fornito.

                             Articolo 8
    (gestione della rintracciabilita' e documentazione correlata)
   1.I1  Regolamento  comunitario fissa degli obblighi per le imprese
del  settore  alimentare  e  dei  mangimi  in  merito all'adozione di
sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilita' degli alimenti
e  dei  mangimi,  lasciando  al  singolo  operatore  la  scelta degli
strumenti e delle modalita' per giungere a tale obiettivo.
   Gli operatori devono:
    - predisporre  le  procedure  per  l'individuazione  di  tutti  i
fornitori  delle  materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti
finiti   (fermo   restando   l'esclusione   di   identificazione  del
consumatore finale);
    - predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare
procedure  di  ritiro  dal  mercato di prodotti che non rispondono ai
requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.
   I   sistemi   e   le  procedure  di  rintracciabilita'  devono  in
particolare consentire di:
    1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti,
di  animali,  di  mangimi  come  definito  al comma 2 dell'art.18 del
Regolamento (rintracciabilita' a monte);
    2) individuare le imprese dirette alle quali sono stati forniti i
propri   prodotti,   come  definito  al  comma  3  dell'art.  18  del
Regolamento (rintracciabilita' a valle);
    3) mettere     a    disposizione    delle    Aziende    sanitarie
territorialmente  competenti  le  informazioni  dei punti precedenti,
come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.
   Come  gia'  precedentemente evidenziato, appare auspicabile che le
imprese  del  settore  alimentare  e mangimistico, per le motivazioni
gia'  enunciate,  sviluppino  sistemi  di  rintracciabilita' interna,
anche in previsione di futuri sviluppi normativi.
   2.  Gli  operatori  devono,  a  prescindere  dai mezzi utilizzati,
fornire  le  seguenti  informazioni,  per  dimostrare  da  chi  hanno
ricevuto un alimento o un mangime:
   1.  nominativo  del  fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di
provenienza dell'alimento o del mangime , o animale, ecc.);
   2.    natura   dei   beni   ricevuti   (   es.   denominazione   ,
presentazione,ecc. );
   3.  indicazioni  ai  fini  dell'individuazione  del  prodotto (es.
partita, lotto, consegna ecc.) ai sensi dell'art. 18,comma 1;
   3. altre informazioni previste da norme specifiche.
   Appare  necessario  che  gli  operatori mettano a disposizione del
personale   delle   A.S.L,   per   poter   procedere  alle  verifiche
dell'efficacia   delle   operazioni   di  ritiro/richiamo,  tutte  le
informazioni  e  la  documentazione di cui dispongono; esse diventano
essenziali nel momento in cui e' necessario risalire ad un alimento o
mangime non sicuro, come definito agli art.14 e 15.
   3.  Ciascun  operatore  deve  disporre  di sistemi e procedure per
individuare  le  imprese  a cui ha fornito i propri prodotti. Ai fini
del  raggiungimento  dello  scopo e' necessario che gli operatori del
settore  alimentare  e  del  settore  dei  mangimi  siano in grado di
dimostrare  all'Autorita'  di  controllo  di  disporre  di un sistema
idoneo   all'individuazione   (es:   raccolta   fatture,   bolle   di
accompagnamento, registri carico/scarico) di:
    - tutti   i  clienti  (es.  ragione  sociale,  indirizzo,  numero
telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.);
    - tutte le forniture/cliente;
    - modalita/mezzo di distribuzione.
   Ai fini di una gestione ottimale di eventuali problemi legati alla
sicurezza dei prodotti, e' raccomandabile la raccolta/schedario delle
informazioni riferite ai clienti abituali quali ad esempio:
    - Nome  e  Ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa
e/o dello stabilimento del cliente;
    - Numero di telefono;
    - Numero di fax e indirizzo E-mail;
    - La  disponibilita'  di un punto di contatto con un responsabile
della   fornitura   che  abbia  sufficiente  potere  decisionale  per
collaborare  in  caso  di  urgente ritiro o messa in quarantena di un
prodotto che non risponde ai criteri di sicurezza alimentare.
   E' opportuno che l'operatore del settore alimentare o mangimistico
abbia  a disposizione, inoltre, l'indirizzo, numeri di telefono e fax
della  A.S.L.  competente per territorio, al fine di poter comunicare
tempestivamente     qualsiasi     informazione     riferibile    alla
rintracciabilita',   o   per   eventuali  interventi  ai  fini  della
valutazione del rischio e delle azioni da adottare.
   Anche per quanto riguarda i trasportatori e' raccomandabile che il
fomitore  abbia  una  lista  dei  trasportatori  abituali che vengono
utilizzati, con tutte le informazioni necessarie:
    a) Nome  e Ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa
del trasportatore;
    b) Numero di telefono;
   c) Numero di fax ;
    d) Indirizzo E-mail.
   Le informazioni che devono essere rese disponibili alle competenti
autorita' di controllo, ai fini della rintracciabilita' dei prodotti,
sono quelle di cui al precedente comma 2.
   4  Per  indicazioni  e  puntualizzazioni  sulla  rintracciabilita'
interna  (ad  esempio  nelle  fasi  di  lavorazione,  trasformazione,
aggregazione,  cernita, confezionamento, riconfezionamento, ecc.), si
rimanda   a   quanto   gia'  riportato  all'interno  dello  specifico
paragrafo.
   5  Nell'ambito  delle  procedure  di  autocontrollo  aziendale, e'
opportuno  che  gli  operatori  del  settore alimentare e dei mangimi
provvedano    periodicamente    alla   revisione   del   sistema   di
rintracciabilita',  al  fine  di  mantenere  un  elevato  livello  di
efficacia,  procedendo  ad  una  valutazione delle procedure messe in
atto  per  l'individuazione  dei fornitori/prodotto, cliente/prodotto
consegnato  e  per  quanto  possibile,  come  gia' detto le procedure
interne di rintracciabilita'.

                             Articolo 9
                 (ritiro e richiamo di un prodotto)
   1.  L'obiettivo  del  ritiro  e richiamo del prodotto e' quello di
proteggere  la  salute  pubblica  attraverso una serie di interventi,
volti  ad  escludere  che un determinato alimento o mangime, che puo'
costituire un rischio per la salute umana od animale, possa esplicare
i suoi effetti.
   Nel  caso  in cui il ritiro/richiamo debba esser effettuato per un
possibile  rischio  sanitario  per  i consumatori, o che coinvolga la
sicurezza  dei  mangimi, dovra' esser data immediata comunicazione al
competente servizio dell'A.S.L.
   Il  successo  del  ritiro/richiamo degli alimenti dal commercio e'
correlato   con   una   chiara   attribuzione  delle  responsabilita'
all'interno    delle   aziende   alimentari   e   mangimistiche.   La
predisposizione  da  parte  degli operatori di procedure codificate e
l'effettuazione  di  un  piano  testato di richiamo/ritiro puo' esser
utile  ai  fini  del  successo  delle  procedure  attivate in caso di
necessita'.
   Resta  inteso  che  il  ritiro  o  il  richiamo  dal mercato di un
determinato  alimento  o  mangime  o  lotto  di  prodotto per ragioni
commerciali  o  comunque  diverse  da quelle relative ai requisiti di
sicurezza  degli  alimenti o dei mangimi, come definiti agli articoli
14  e  15  del  Regolamento,  non comporta l'obbligo di comunicazione
all'Autorita'  Sanitaria  Locale  territorialmente competente, e puo'
esser  gestito  direttamente  dall'azienda,  all'interno  del proprio
sistema di qualita'.
   La  responsabilita' delle azioni di ritiro/richiamo di un alimento
o  mangime  ricade  in  primo  luogo  sull'operatore  che, secondo le
proprie capacita' organizzative, adottera' le modalita' piu' efficaci
ed efficienti al raggiungimento dell'obiettivo.
   2.  Gli  operatori del settore alimentare e mangimistico coinvolti
nel   ritiro   o  nel  richiamo  di  un  prodotto,  devono  informare
immediatamente i servizi competenti delle Aziende Sanitarie Locali; a
tal  fine,  a  titolo esemplificativo, si riporta un modello che puo'
esser  utilizzato  per  la  raccolta  e  la comunicazione del maggior
numero  di  informazioni  utili  per l'identificazione del prodotto a
rischio (allegato I).
   Qualora  le  informazioni fossero giudicate insufficienti da parte
dell'Autorita'  sanitaria  al fine di individuare il prodotto, questa
potra',  in  attuazione  del  principio di precauzione, provvedere al
ritiro  di  tutti  i  prodotti  che  possano aver condiviso lo stesso
rischio sanitario.
   3.  La  comunicazione  iniziale  alla rete di distribuzione dovra'
esser  fatta  in  maniera  quanto  piu' tempestiva possibile (es. per
telefono), a cui si dovra' dar seguito con comunicazione scritta, via
fax  o via e-mail. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte le
informazioni  necessarie  per  permettere l'esatta individuazione del
prodotto.
   Si  deve  evitare  che la notifica abbia il formato di una lettera
commerciale:   essa   deve   dare   infatti   l'immediata  percezione
dell'urgenza  e  pertanto  riportare  la seguente dicitura: "URGENTE:
RICHIAMO DEL PRODOTTO" o "URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO".
   4.  La  gestione di alimenti o mangimi oggetto di una procedura di
ritiro/richiamo,   rientra  nelle  responsabilita'  degli  operatori.
L'Autorita'   sanitaria  competente  valutera',  caso  per  caso,  le
modalita'  di  gestione del ritiro /richiamo dell'alimento o mangime,
adottando  eventuali  provvedimenti  anche di natura sostitutiva, nel
caso  di gestione delle procedure non idonea, alla luce delle vigenti
disposizioni legislative.
   L'operatore    deve    informare    l'autorita'   competente   del
completamento del ritiro/richiamo del prodotto.
   5  L'operatore  del  settore  alimentare,  nel  caso  in  cui  sia
necessario  procedere  al  richiamo  del  prodotto, deve informare il
consumatore finale in maniera tale che l'informazione sia tempestiva,
e possa raggiungere tutti i soggetti che potenzialmente possono avere
acquistato un prodotto a rischio.
   Anche      il     dettagliante     o     il     laboratorio     di
trasformazione/preparazione  che  incide sulla sicurezza dei prodotti
alimentari   (es.   affettatura,   porzionamento,   controllo   delle
temperature,  ecc),  nel caso in cui sia a lui ascrivibile il mancato
rispetto  dei  principi  di  sicurezza  alimentare,  e sia necessario
provvedere al richiamo di un prodotto da essi preparato, trasformato,
ecc., devono attivare le procedure d'informazione dei consumatori cui
hanno fornito il prodotto.
   La  portata  dell'informazione  potra' essere graduata in funzione
quindi  della  rete  di  distribuzione, ricorrendo anche a comunicati
stampa,   diffusi   a  mezzo  radiotelevisivo,  giornali  a  tiratura
nazionale   o   locale,   informative  distribuite  nei  circuiti  di
commercializzazione ecc.

                             Articolo 10
         (Controllo ufficiale. Verifica dei requisiti minimi
   per la rintracciabilita' e per la gestione di allerta sanitari)
   1.   Con   il   Regolamento   (CE) 178/2002   e'  sancito  che  la
responsabilita'   primaria  per  garantire  ai  consumatori  prodotti
sicuri,  che  quindi  rispondano pienamente ai requisiti di sicurezza
alimentare,  spetta  agli  operatori  del  settore alimentare ed agli
operatori del settore mangimistico.
   Pertanto,  l'intervento  degli organi di controllo deve consistere
nel:
    - verificare  che  rispetti tutta la normativa vigente in materia
di  sicurezza  alimentare  colui  che  importa, produce ed immette in
commercio alimenti o mangimi;
    - verificare   il   rispetto   degli   obblighi   relativi   alla
rintracciabilita';
    - verificare,  in  caso  in  cui  un  alimento  o  un mangime non
risponda  o si abbia motivo di ritenere che non risponda ai requisiti
di  sicurezza,  come  definiti rispettivamente agli articoli 14 e 15,
che ciascun operatore, per quanto di competenza, abbia attivato tutte
le procedure previste negli articoli da 18 a 20;
    - prescrivere   agli   operatori   del   settore   alimentare   o
mangimistico  le  azioni  necessarie  per  mettere  in  sicurezza  un
alimento o un mangime non rispondente ai requisiti di sicurezza;
    - adottare,  in  caso  di mancato ritiro/richiamo del prodotto da
parte   dell'operatore,   ogni  iniziativa  necessaria,  al  fine  di
garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica;
    - sanzionare,  in  base  alle disposizioni vigenti, gli operatori
del  settore  alimentare  e  mangimistico,  nel caso in cui non siano
state   rispettate   le   disposizioni   vigenti  applicabili  ed  in
particolare all'art.17.
   Gli  organi  di  controllo, pertanto, durante l'espletamento delle
loro  attivita',  dovranno  verificare  il  rispetto delle specifiche
disposizioni    vigenti    riferite   all'importazione,   produzione,
commercializzazione  degli  alimenti  o  mangimi  (es.  per  le carni
fresche il decreto legislativo 286/94), come previsto dall'art.17 del
Regolamento  ed  inoltre  verificare il rispetto degli obblighi degli
artt.da 18 a 20 del citato Regolamento.
   Per  quanto  riguarda i sistemi e le procedure messe in atto dalle
aziende,  ai  fini  della  rintracciabilita', gli organi di controllo
dovranno verificare che siano soddisfatte le esigenze del Regolamento
rispetto  al  raggiungimento dell'obiettivo, senza entrare nel merito
delle   scelte   aziendali  operate,  in  quanto  la  responsabilita'
primaria, come detto, spetta all'operatore.
   2.  Le  verifiche  da parte degli Organi di controllo del Servizio
Sanitario   Nazionale  sul  rispetto  degli  obblighi  relativi  alla
rintracciabilita'  ricadono  nel  controllo ufficiale degli alimenti,
disciplinato  dalle  norme  in vigore. In particolare, si richiama il
decreto  legislativo  3 marzo 1993, n.123 che, all'art 2 definisce il
contenuto   dell'attivita'   ispettiva   e  prevede  che  gli  organi
incaricati  del  controllo  possano prendere conoscenza del materiale
scritto e di ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e
giuridiche  in  tutte  le fasi della produzione, della fabbricazione,
della   lavorazione,   del   magazzinaggio,   del   trasporto,  della
distribuzione,  del  commercio  e  dell'importazione  di  alimenti  e
bevande.
   Pertanto,  finche'  rimane in vigore il citato decreto legislativo
n. 123 del 1993, esso rappresenta lo strumento operativo per svolgere
le  attivita'  di  verifica  e  controllo  di quanto disposto con gli
articoli  18  e  19  del  Regolamento,  mentre  per  quanto  riguarda
l'art.20,  si  fa riferimento al decreto legislativo n. 223 del 2003,
relativo  all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
dell'alimentazione animale.
   Sempre  ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo 123/93,
gli Organi incaricati del controllo possono fare ed acquisire copia o
estratti  del  materiale  e  dei  documenti sottoposti al loro esame,
dandone menzione nel verbale di ispezione. Si tratta di un mandato "a
tutto campo", che non riguarda soltanto gli interventi svolti in casi
sospetti o nell'ambito di emergenze sanitarie, ma che comprende anche
le  attivita' ordinarie di carattere sistematico, cosi' come previsto
dall'art.  3  del citato decreto Legislativo. D'altra parte, la norma
richiamata  prevede  che  le  persone fisiche e giuridiche soggette a
controllo  ufficiale  siano  tenute ad assicurare agli incaricati del
controllo   la   necessaria   assistenza  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.
   E'  appena  il  caso  di ricordare che, a fronte dell'ampio potere
conferito  dalla  norma  e  del  diritto di accesso ad informazioni e
documenti  "sensibili",  gli  organi  di  controllo - fatti salvi gli
obblighi  previsti  da  leggi o da regolamenti speciali - sono tenuti
all'osservanza del segreto professionale.
   Per  effetto della normativa vigente e del Regolamento 178/2002, i
responsabili  di industrie alimentari e mangimistiche, che, a seguito
dell'autocontrollo,  constatino  che i prodotti possano presentare un
rischio immediato per la salute, devono provvedere:
    a) al  ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli
ottenuti in condizione tecnologiche simili;
    b) ad  informare le autorita' competenti sulla natura del rischio
e fornire le informazioni relative al ritiro degli stessi.
   Cio'  premesso e chiarito nella prima parte del presente documento
l'oggetto  della  norma,  i  soggetti  obbligati  ed  i  due obblighi
derivanti   (-   chi  e'  il  fornitore  e  che  cosa  ha  consegnato
all'operatore  alimentare/mangimista;  - quali sono i clienti e quali
prodotti  hanno  ricevuto),  si  tratta  di  definire  un  protocollo
d'intervento  per  gli  organi incaricati del controllo ufficiale, in
modo da evitare comportamenti disomogenei in eccesso o in difetto.
   In  sintesi,  il Regolamento 178/02 pone l'obbligo, a carico degli
operatori  di  registrare  o  documentare  gli  approvvigionamenti di
materie prime in entrata e le consegne dei prodotti in uscita.
   Le  informazioni  minime  che  devono  essere messe a disposizione
dell'autorita' pubblica sono, pertanto, le seguenti:
    - natura e quantita' della materia prima
    - nome e recapito dei fornitori
    - data di ricevimento
    - natura e quantita' dei prodotti commercializzati
    - nome e recapito dei clienti
    - data di consegna dei prodotti.
   E'  necessario  evidenziare  che,  ai  sensi  dell'articolo  2 del
Regolamento,  non  sono compresi nel campo di applicazione i vegetali
prima  della raccolta e, com'e' stato chiarito a livello comunitario,
i  prodotti  veterinari  ed i fitofarmaci ecc. Per tale motivo questi
non   sono   assoggettati  alle  prescrizioni  dell'articolo  18  del
Regolamento, ma a norme specifiche.
   3.  Tali  informazioni minime possono essere raccolte e conservate
con  i  sistemi  di  registrazione gia' in uso, purche' gli operatori
siano  in  grado  di  comunicarle  agli organi di controllo, in tempi
compatibili con la gestione degli allerta sanitari.
   Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto
che  l'implementazione di un sistema per il rintraccio degli alimenti
e'  il  presupposto  su  cui  poggia l'efficienza e l'efficacia degli
interventi di ritiro e richiamo dei prodotti a rischio. Pertanto, non
si  tratta  di  costruire  sistemi  costosi  in  base  a  logiche  di
adempimento  formale,  ma  di considerare l'obiettivo sanitario della
norma,  valutando  il  sistema  aziendale anche con test preventivi e
simulazioni.
   Nel  caso  in  cui  le  procedure interne di gestione non si siano
dimostrate   sufficientemente   efficaci  a  raggiungere  l'obiettivo
sanitario  della  norma,  e'  opportuno  che  l'organo  di controllo,
nell'ambito  dei  poteri conferiti dal decreto legislativo n. 123 del
1993  e  delle  indicazioni  del decreto legislativo n. 155 del 1997,
prescriva  il  miglioramento  delle  procedure  in essere a vantaggio
della stessa impresa e dei consumatori.
   Per  agevolare ed uniformare gli interventi di controllo ufficiale
sul  tema  della  rintracciabilita'  e  della  gestione degli allerta
sanitari,  si  propone  un modello di registrazione dell'attivita' di
verifica  svolta,  utile  a  documentare  l'attivita' dei Servizi dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che hanno competenza in materia
di sicurezza alimentare (allegato II).