ALLEGATO
PREMESSA
Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, alla luce
dell'analisi fatta dalla Commissione con la presentazione del "Libro
verde" sullo stato della sicurezza alimentare nell'Unione Europea, e
degli impegni dalla stessa assunti nel Libro Bianco del 12/01/2000,
hanno prodotto una revisione della legislazione comunitaria relativa
alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti,
finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Aumento del grado di sicurezza degli alimenti con la copertura
legislativa di tutte le attivita' correlate alla produzione e
distribuzione "dal campo alla tavola";
- Identificazione e definizione delle responsabilita' dei
soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare produttori, Stati
membri, Commissione e consumatori.
- Semplificazione e armonizzazione della legislazione gia' in
vigore.
Il primo atto normativo che ha ridisegnato l'intero quadro
giuridico comunitario e' senz'altro il "Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 178/2002", pubblicato nella G.U.C.E, L.31
del 1.2.2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare e istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare".
Nel corso del 2004 e' stato approvato un gruppo di Regolamenti,
comunemente indicati come "pacchetto igiene" che sostituiranno, dal
1° gennaio 2006, le disposizioni comunitarie attualmente vigenti in
materia di igiene delle produzioni e commercializzazione degli
alimenti e fisseranno nuove regole anche per quanto riguarda
l'attivita' di controllo delle Autorita' competenti.
La recente legislazione comunitaria individua e separa le
responsabilita' di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza
alimentare, esaltando, da un lato, il concetto di "filiera" e di
compartecipazione di tutti i soggetti interessati all'importazione,
produzione e commercializzazione di un alimento fino al consumatore,
dall'altro, quello dell'Autorita' sanitaria deputata al controllo
ufficiale che deve verificare il rispetto da parte degli operatori
degli obblighi loro imposti dalla legislazione alimentare, attraverso
procedure di controllo, audit e ispezione.
Lo stesso Regolamento (CE) n. 178/2002, (d'ora in poi
Regolamento), si preoccupa di far si' che il consumatore sia
correttamente informato sulle caratteristiche dei prodotti alimentari
e che le Autorita' di controllo abbiano la possibilita' di avere le
informazioni necessarie in caso di eventuale rischio sanitario, al
fine di permettere l'attuazione delle procedure di ritiro ed
eventualmente il richiamo del prodotto alimentare e del mangime, ove
non fossero state gia' poste in essere dallo stesso operatore, per
quanto di competenza.
Lo strumento attraverso il quale il legislatore comunitario ha
inteso rendere possibile il secondo menzionato obiettivo e' la
rintracciabilita' (traceability nel testo inglese del Regolamento),
definita all'art. 3 punto 15 del Regolamento come "la possibilita' di
ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di
un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime
attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione", il cui obbligo e modalita' generali di
attuazione e' stabilito nei successivi articoli da 17 a 20 del
medesimo Regolamento. La rintracciabilita' di alimenti e mangimi
diverra' operativa a partire dal 1° gennaio 2005.
Il Regolamento, pur essendo direttamente applicabile, ha bisogno
di una lettura per quanto possibile uniforme tra autorita' sanitarie
competenti, organi di controllo ed operatori del settore, al fine di
evitare disparita' di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su
una corretta ed uniforme applicazione dello stesso Regolamento, sui
costi e sulla concorrenza tra le imprese, nonche' sull'applicazione
di provvedimenti sanzionatori.
Ferma restando la possibilita' che a livello comunitario venga
presentato un documento che, per cio' che concerne la
rintracciabilita' a fini sanitari, armonizzi i comportamenti delle
autorita' competenti dei singoli Stati membri, o che vengano adottate
decisioni specifiche, come previsto dall'art.18, comma 5 del
Regolamento, si ritiene opportuna l'emanazione della presente linea
guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi.
In virtu' della legislazione vigente, tutti gli operatori del
settore alimentare sono, gia' da tempo, tenuti alla predisposizione
ed attuazione di un piano o procedure di autocontrollo basato sui
principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point -
Identificazione dei pericoli, Analisi dei rischi e Individuazione dei
punti critici di controllo), nonche' all'attivazione delle procedure
di ritiro dal mercato dei prodotti che possono presentare un rischio
per il consumatore.
Per quanto riguarda il settore mangimistico, sta per esser emanato
un nuovo Regolamento comunitario, che prevede la predisposizione da
parte degli operatori del settore dei mangimi di un sistema di
autocontrollo, basato sui principi dell'HACCP.
Le disposizioni concernenti l'obbligo della rintracciabilita'
costituiscono a tutti gli effetti, per il settore alimentare e
mangimistico, un'integrazione delle procedure aziendali di gestione
del rischio sanitario, unitamente all'insieme delle procedure che
devono essere messe in atto, al fine di permettere il ritiro del
prodotto, nel caso in cui si sia evidenziato un rischio. Per altro
verso garantiscono alle autorita' di controllo una solida base di
informazioni per il rintraccio dei prodotti e l'individuazione delle
responsabilita'.
Occorre rammentare infine anche gli artt. 5 e 8 del citato
regolamento, che rispettivamente recitano quanto segue: - "La
legislazione alimentare persegue uno o piu' fra gli obiettivi
generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute
umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le
pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto
della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute
vegetale e dell'ambiente"; - "La legislazione alimentare si prefigge
di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base
per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in
relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le
seguenti pratiche: le pratiche fraudolente o ingannevoli;
l'adulterazione degli alimenti; ogni altro tipo di pratica in grado
di indurre in errore il consumatore".
Articolo 1
(Obiettivi)
Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e
forestali, relative ad altri articoli del regolamento n. 178 del
2002, il presente documento, alla luce degli artt. 17, 18, 19 e 20,
ed in funzione dell'obiettivo del capo IV (Sistema di allarme rapido,
gestione delle crisi e situazioni d'emergenza) del Regolamento, mira
a fornire indicazioni:
a) agli operatori del settore alimentare e dei mangimi
sull'applicazione delle norme della rintracciabilita', ritiro e
richiamo degli alimenti e dei mangimi;
b) agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, sulle modalita'
di conduzione dei controlli per la verifica dell'efficacia delle
procedure di rintracciabilita', ritiro e richiamo degli alimenti.
Gli arti. 17, 18, 19, 20 stabiliscono l'applicazione del principio
di "rintracciabilita'" a tutti i prodotti alimentari e mangimistici,
che renda efficaci ed efficienti le procedure operative di ritiro e
richiamo dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza
alimentare, o che si ha motivo di ritenerli tali, al fine di poter
conseguire un livello elevato di tutela della salute.
In definitiva, nel perseguire l'obiettivo della
"rintracciabilita'" di cui ai suddetti articoli del Regolamento, e
nell'impostare le relative procedure operative e di controllo,
occorrera' tener conto della loro finalita' esclusivamente sanitaria.
Articolo 2
(Riferimenti normativi)
Vengono riportati i principali riferimenti normativi comunitari e
nazionali a cui si rimanda per un piu' approfondito esame:
- Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28/01/2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare;
- decreto legislativo 26/05/97 n. 155: Attuazione delle Direttive
93/43/CEE 96/3/CE concernente l'"Igiene dei prodotti alimentari";
- decreto legislativo 03/03/93 n. 123: Attuazione della Direttiva
89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- decreto legislativo 27/01/92 n. 109: Applicazione delle
Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari" e successive
modifiche.
A partire dall' 1 gennaio 2006, entreranno in vigore i seguenti
regolamenti:
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Articolo 3
(Definizioni)
Ai fini dell'applicazione delle presenti linee-guida, si
richiamano le definizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento, ed
in particolare:
Alimento o "prodotto alimentare" o "derrata alimentare": qualsiasi
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono
comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza,
compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel
corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include
l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come
stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i
requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
Mangime (o "Alimento per animali"): qualsiasi sostanza o prodotto,
compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.
Rintracciabilita': la possibilita' di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a
far parte di un alimento, o di un mangime, attraverso tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
Ritiro dell'alimento: qualsiasi misura, dell'operatore o
dell'autorita' competente, volta ad impedire la distribuzione e
l'offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di
sicurezza alimentare.
Ritiro del mangime: qualsiasi misura, dell'operatore o
dell'autorita' competente, volta ad impedire la distribuzione e
l'offerta all'utente del mangime non conforme al requisito di
sicurezza dei mangimi.
Richiamo dell'alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto
rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure
risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela
della salute.
Richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto
rivolta all'utente del mangime, da attuare quando altre misure
risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela
della salute.
Informazione al consumatore: informazione rivolta al consumatore
finale, da adottare nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, del Reg.
178/2002/CE, con la quale s'informa dei motivi del richiamo dal
mercato, delle eventuali misure di cautela da adottare o, in
alternativa, delle modalita' di richiamo dell'alimento.
Autorita' competenti: il Ministero della salute, le Regioni e le
Province autonome, le Aziende sanitarie locali incaricate degli audit
e verifiche sul sistema e sulle procedure della rintracciabilita',
nonche' all'adozione dei provvedimenti per fini di salute pubblica e
il Ministero delle politiche agricole e forestali per le materie di
propria competenza, anche per il tramite dell'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi.
Articolo 4
(Responsabilita' primaria)
1. Il comma 1, dell'art. 17 del Regolamento obbliga tutti gli
operatori del settore alimentare e dei mangimi, come definiti
all'art. 3 del Regolamento, a:
- garantire che gli alimenti e i mangimi da essi prodotti e/o
commercializzati siano conformi alle norme del settore alimentare
inerenti le loro attivita';
- verificare che tali norme siano soddisfatte.
Come gia' ricordato in premessa, il Libro Bianco ha individuato i
soggetti responsabili della sicurezza alimentare, affidando agli
operatori un ruolo fondamentale al raggiungimento di tale obiettivo.
Il legislatore comunitario attribuisce esplicitamente la
responsabilita' legale primaria per la sicurezza alimentare a tutti
coloro che sono coinvolti nell'importazione, produzione e
commercializzazione di alimenti e mangimi, ognuno relativamente alla
parte di propria competenza, attraverso un sistema efficace di
autocontrollo, per verificare che gli alimenti o i mangimi prodotti o
commercializzati rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali.
E' bene sottolineare che tale disposizione ha ampliato, e comunque
chiarito, che gli obblighi del produttore non si limitano,
relativamente alle garanzie sanitarie, alla sola effettuazione
dell'autocontrollo, gia' previsto dalla direttiva 93/43/CEE e per i
prodotti d'origine animale da norme verticali specifiche. Infatti,
con l'entrata in applicazione dei Regolamenti 852/2004/CE e
853/2004/CEE gli obblighi e le responsabilita', previste dal comma 1
dell'art. 17 del Regolamento, sono stati estesi anche al settore
della produzione primaria.
Gli operatori del settore della produzione primaria che sono gia'
assoggettati agli obblighi relativi ai divieti di somministrazione
agli animali di talune sostanze ad azione ormonale od anti-ormonale,
all'utilizzo di determinati antiparassitari nelle colture, o ai
limiti nell'uso degli additivi nei mangimi ecc, rientrano, senza piu'
alcuna ombra di dubbio, a pieno titolo, nell'ambito di applicazione
della legislazione alimentare.
La gestione delle responsabilita' da parte di un operatore del
settore alimentare o dei mangimi e' un processo che puo' comportare,
per quanto riguarda la sfera di propria competenza e sulla base di
scelte aziendali, l'adozione di un sistema di registrazione e/o
documentazione e di verifica delle attivita', per le quali e'
prevedibile o possibile che si venga chiamati a rispondere, al fine
di assicurare che l'alimento o il mangime immesso sul mercato
risponda ai requisiti di sicurezza.
Appare evidente che, ad esempio, un trasportatore o un
dettagliante non puo' essere responsabile della presenza di un
pericolo in un prodotto confezionato (a meno di atti intenzionali o
accidentali) che non sia stato da lui manipolato, ma puo' essere
considerato responsabile, in virtu' della normativa vigente, del
controllo del rischio attraverso il rispetto di taluni requisiti
relativi alle condizioni di trasporto o di detenzione (es.
temperatura di trasporto o stoccaggio) ed attraverso l'adozione delle
procedure di autocontrollo e degli eventuali adeguati interventi
correttivi.
Articolo 5
(Rintracciabilita)
1 Il comma 1 dell'articolo 18 del Regolamento, stabilisce
l'obbligo di garantire la rintracciabilita' degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di
qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un
alimento o mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione
e distribuzione.
Nei comma successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli
operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il
richiamo dal mercato di prodotti che possono costituire un rischio
per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorita'
competenti.
Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di
risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera
alimentare. Appare necessario sottolineare che nei comma 2 e 3 viene
usata una diversa terminologia: "gli operatori del settore alimentare
e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito
..." e "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono
essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno
fornito..."
Questa differenza, permette di chiarire che l'operatore del
settore alimentare o mangimistico, quando riceve un prodotto, deve
essere in grado di indicare il soggetto, (anche il singolo
coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima:
es. il raccoglitore di funghi, il pescatore, ecc.) o l'impresa da cui
ha ricevuto il prodotto; detto operatore, invece, quando fornisce i
propri prodotti, deve essere in grado di indicare esclusivamente le
imprese a cui ha ceduto il prodotto, l'animale o il mangime.
Pertanto, essendo obbligatorio per l'operatore che cede o
somministra l'alimento al consumatore finale mantenere la
rintracciabilita' dell'alimento a monte, ma non a valle, per l'ultimo
anello della filiera a valle sono applicabili i commi 1, 2 dell'art.
18, ma non il comma 3.
2. Pur prevedendo espressamente il Regolamento comunitario una
rintracciabilita' del prodotto a monte ed a valle, ai fini di una
migliore gestione della rintracciabilita', e' opportuno che le
imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando
ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino
sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il
destino di ciascuna di esse, o dei lotti.
Nel caso in cui venga riscontrato, infatti, un rischio per il
consumatore o per gli animali, e l'operatore del settore alimentare o
dei mangimi non sia in grado di rintracciare o indicare quale sia
stato l'ingrediente, la materia prima o il prodotto, che ha
determinato il rischio sanitario, si rendera' necessario allargare
l'azione di ritiro del prodotto, fino a ricomprendere nell'azione di
ritiro/richiamo tutti i prodotti potenzialmente a rischio con aumento
delle ripercussioni commerciali, e conseguente maggiore dispendio di
risorse economiche, sia private che pubbliche, ed eventuale
possibilita' di oneri aggiuntivi a carico degli operatori, derivanti
da controlli supplementari effettuati dalle autorita' di controllo.
Peraltro, l'adozione di un sistema di rintracciabilita' interna
consente di collegare le materie prime con i prodotti e,
conseguentemente, in caso di ritiro, di contenere il quantitativo del
prodotto da ritirare.
Spetta, quindi, agli operatori, sulla base delle scelte aziendali
la determinazione del lotto o di altri elementi identificativi, in
maniera tale da poter risalire tempestivamente ad alimenti o mangimi,
che condividono lo stesso rischio sanitario.
Bisogna, tuttavia, considerare quanto disposto all'art. 14, comma
6: "se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o
consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume
che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna
siano a rischio, a meno che, a seguito di una valutazione
approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita,
lotto o consegna sia a rischio ". Analogamente per il settore dei
mangimi, si deve tener conto di quanto previsto all'art. 15, comma 3.
3. Il comma 4 dell'articolo 18 sancisce il principio generale
dell'obbligatorieta' di un'identificazione o etichettatura di un
alimento o di un mangime, disponendo che l'identificazione o
l'etichetta deve contenere elementi utili, per agevolarne la
rintracciabilita', rimandando comunque le prescrizioni puntuali a
quelle previste in materia dalle norme specifiche.
4. I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di
alimenti e mangimi devono dotarsi di una procedura autonoma di
rintracciabilita', quando operano come soggetti indipendenti. Possono
omettere di dotarsi di autonomi sistemi e procedure di
rintracciabilita' nel caso in cui operano per conto di un'azienda,
che assolva essa stessa gli obblighi di rintracciabilita' previsti
dal regolamento ed a condizione che siano in grado di dimostrare
all'autorita' competente che i dati richiesti sono gestiti
direttamente dall'azienda in questione e che comunque possono essere
tempestivamente messi a disposizione dell'autorita' che effettua il
controllo.
Per quanto riguarda i magazzini e i depositi conto terzi
(frigoriferi e non), i quali ricevono dal produttore o importatore la
merce in confezioni singole o su pallets contenenti diverse
confezioni dello stesso prodotto o di prodotti diversi - che pertanto
non intervengono nella produzione o trasformazione e che riconsegnano
il prodotto ai trasportatori per altre destinazioni, in cartoni o
pallets - questi devono, ai fini della individuazione della merce,
secondo quanto richiesto dall'art. 18 del Regolamento, registrare:
- all'entrata: quantita' e natura della merce, come risulta dal
documento di trasporto;
- all'uscita: quantita' e natura della merce, registrando quanto
risulta dal documento di trasporto.
Comunque, nel caso in cui le sopraccitate informazioni siano state
fornite ai magazzini e depositi conto terzi, e' auspicabile che
questi ultimi le riportino come informazioni da trasmettere a valle.
Anche in questo caso, si evidenzia la necessita' che i produttori
od importatori, sulla base di scelte aziendali, forniscano ai
magazzini o depositi conto terzi, le informazioni riferite
all'individuazione della confezione/cartone del prodotto, indicando
anche il numero del lotto o altro sistema identificativo della
partita, al fine di circoscrivere eventuali azioni di
ritiro/richiamo.
5. L'articolo 18 si applica a partire dal 1° gennaio 2005. A tale
data le imprese devono aver adottato il sistema e le procedure di
rintracciabilita' e fornire le garanzie richieste dall'articolo 18.
Resta inteso che gli operatori del settore alimentare e dei
mangimi devono dimostrare il possesso, preesistente alla data
d'entrata in applicazione del Regolamento, di alimenti, materie
prime, additivi, mangimi ecc., stoccati.
Le aziende del settore alimentare e mangimistico non sono
obbligate a tenere separati alimenti e mangimi introdotti prima del
01/01/2005, da quelli introdotti successivamente a tale data.
6. Ferma restando l'applicazione di norme piu' specifiche di
natura sanitaria, fiscale, ecc., le informazioni di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 18, dovendo essere messe a disposizione delle
autorita' competenti che le richiedono, vanno conservate per un
congruo periodo di tempo, che indicativamente puo' esser riferito ai
periodi di tempo sotto indicati:
- 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o
pasticceria, ed ortofrutticoli)
- i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto
deperibile, per i prodotti "da consumarsi entro il";
- i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata,
per i prodotti "da consumarsi preferibilmente entro ";
- i 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non e' prevista
dalle norme vigenti l'indicazione del termine minimo di conservazione
ne altra data.
Ovviamente vanno conservate sia le informazioni, come anche le
fonti dalle quali le stesse sono scaturite, al fine di permettere una
verifica di valore oggettivo.
Articolo 6
(Ritiro e richiamo dei prodotti alimentari)
1 Il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce taluni obblighi per gli
operatori del settore alimentare nel momento in cui hanno il fondato
dubbio o la certezza che un prodotto alimentare, da loro importato,
prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza.
Infatti un prodotto non puo' essere definito sicuro, se non risponde
ai requisiti di sicurezza stabiliti all'art. 14.
Nel caso in cui l'operatore alimentare ritiene, o ha motivo di
ritenere, che il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza
previsti dal Regolamento, e questo non sia piu' sotto il suo
immediato controllo, deve:
1. Identificare il prodotto;
2. Identificare l'ambito di commercializzazione (nazionale,
comunitario, esportazione verso Paesi Terzi, completato dalla
specifica relativa ai singoli ambiti territoriali/Paesi);
3. Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da
lui rifornito;
4. Informare immediatamente l'A.U.S.L. territorialmente
competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle
motivazioni che hanno determinato tale evenienza;
5. Informare l'anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di
ritenere che la non conformita' scaturisca da un prodotto a lui
fornito;
6. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello
elevato di tutela della salute del consumatore;
7. Informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e
tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato
del prodotto, nel caso in cui questo sia arrivato, o si abbia motivo
di ritenere che sia arrivato, al consumatore, e provvedere a
richiamare il prodotto, quando altre misure non risultano sufficienti
a conseguire un livello elevato di tutela della salute pubblica.
L'informazione al consumatore deve essere adottata, in via
prioritaria, dall'operatore titolare degli elementi identificativi
del prodotto (titolare del marchio, se presente; in assenza di
marchio, l'operatore identificato in etichetta; per i prodotti
venduti sfusi, il punto di vendita o di somministrazione).
2 Il comma 2 dell'art.19 si rivolge agli operatori della vendita
al dettaglio o della distribuzione che non incidono sulla sicurezza
del prodotto, attraverso una manipolazione diretta, quale ad esempio
lo sconfezionamento, riconfezionamento, porzionatura o attraverso
l'apposizione di un etichetta sul prodotto, ecc.
In particolare questi operatori, nell'ambito delle rispettive
sfere di influenza, devono:
a) Ritirare dal mercato i prodotti, di cui hanno ricevuto
informazione di non conformita' ai requisiti di sicurezza alimentare
da parte del fornitore o dell'A.S.L. competente;
b) Ritirare dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che
loro stessi, o a seguito di segnalazioni di consumatori, hanno
fondato motivo di ritenere non conformi o che non sono conformi ai
requisiti di sicurezza, in attesa di indicazioni da parte del
fornitore e/o A.S.L;
c) Collaborare con l'azienda alimentare di produzione,
trasformazione, con il fornitore e con l'A.S.L. competente, ai fini
della rintracciabilita' dei prodotti alimentari non rispondenti ai
requisiti di sicurezza alimentare;
d) Collaborare nelle campagne d'informazione e richiamo di
prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.
3. I commi 3 e 4 ribadiscono e rafforzano gli obblighi degli
operatori, diversi da quelli di cui al comma 2, circa la necessaria
informazione che deve essere fornita alle autorita' competenti, nel
caso in cui abbiano un fondato motivo di ritenere che un prodotto sia
ritenuto dannoso per la salute umana. In particolare essi devono:
- informare immediatamente l'A.S.L. competente dei motivi del
ritiro e degli interventi messi in atto al fine di evitare dei rischi
per il consumatore;
- mettere a disposizione dell'A.S.L. competente tutte le
informazioni richieste ed utili, ai fini della valutazione della
congruita' delle misure adottate;
- collaborare con le A.S.L competenti riguardo i provvedimenti
volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che
hanno fornito.
Articolo 7
(Ritiro e richiamo dei mangimi)
1. Il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce taluni obblighi per gli
operatori del settore dei mangimi, nel momento in cui hanno il
fondato dubbio o la certezza che un mangime, da loro importato,
prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza.
Cio' sta a significare che un prodotto non puo' essere definito
sicuro, se non risponde ai requisiti di sicurezza stabiliti
dall'articolo 15.
Nel caso in cui il prodotto non offra, o si ha fondato motivo di
ritenere che non offra, sicurezza per la salute umana o animale,
l'operatore del settore dei mangimi, nel caso in cui il mangime non
sia piu' sotto il suo immediato controllo, deve:
a) Provvedere all'immediato ritiro del prodotto dal mercato da
lui rifornito;
b) Informare immediatamente l'A.S.L. competente delle procedure
di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno
determinato tale evenienza;
c) Informare l'anello a monte, nel caso in cui abbia motivi di
ritenere che la non conformita' scaturisca da un prodotto a lui
fornito;
d) Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello
elevato di tutela della salute;
e) Informare l'allevatore o i detentori degli animali a cui il
mangime puo' essere arrivato, in maniera efficace e accurata, dei
motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto,
nel caso in cui questo sia arrivato o si abbia motivo di ritenere che
sia arrivato all'utente.
L'informazione all'utente del mangime deve essere adottata, in via
prioritaria, dall'operatore titolare degli elementi identificativi
del mangime (titolare del marchio, se presente; in assenza di
marchio, l'operatore identificato in etichetta).
2. Il comma 2 dell'art. 20 si rivolge agli operatori del settore
dei mangimi della vendita al dettaglio o della distribuzione che non
incidono sulla sicurezza del prodotto, attraverso una manipolazione
diretta, quale ad esempio lo sconfezionamento, riconfezionamento,
porzionatura, etichettatura, ecc.
In particolare questi operatori, nell'ambito delle rispettive
sfere di influenza, devono:
- Procedere al ritiro dal mercato di mangimi di cui hanno
ricevuto informazione di non conformita' ai requisiti di sicurezza
alimentare da parte del fornitore o dell'A.S.L competente;
- Procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il
fornitore, di mangimi che loro stessi, o a seguito di segnalazioni di
allevatori o detentori di animali hanno fondato motivo di ritenere
non conformi o che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, in
attesa di indicazioni definitive da parte del fornitore;
- Collaborare con l'azienda di produzione, di trasformazione, e
con il fornitore e con l'A.S.L. competente ai fini della
rintracciabilita' dei mangimi non rispondenti ai requisiti di
sicurezza alimentare;
- Collaborare nelle campagne d'informazione e di richiamo dei
mangimi non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.
3. I commi 3 e 4 ribadiscono e rafforzano gli obblighi degli
operatori, diversi da quelli di cui al comma 2, circa la necessaria
informazione che deve essere fornita alle A.S.L. competenti nel caso
in cui un mangime sia motivatamente ritenuto dannoso per la salute
pubblica. In particolare essi devono:
- Informare immediatamente l'A.S.L. competente dei motivi del
ritiro, e degli interventi messi in atto al fine di evitare i rischi
derivanti dall'uso del mangime;
- Mettere a disposizione dell'A.S.L. competente tutte le
informazioni richieste, ed utili ai fini della valutazione della
congruita' delle misure adottate;
- Collaborare con l'A.S.L. competente riguardo i provvedimenti
volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un mangime che hanno
fornito.
Articolo 8
(gestione della rintracciabilita' e documentazione correlata)
1.I1 Regolamento comunitario fissa degli obblighi per le imprese
del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di
sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilita' degli alimenti
e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli
strumenti e delle modalita' per giungere a tale obiettivo.
Gli operatori devono:
- predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i
fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti
finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del
consumatore finale);
- predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare
procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non rispondono ai
requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.
I sistemi e le procedure di rintracciabilita' devono in
particolare consentire di:
1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti,
di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art.18 del
Regolamento (rintracciabilita' a monte);
2) individuare le imprese dirette alle quali sono stati forniti i
propri prodotti, come definito al comma 3 dell'art. 18 del
Regolamento (rintracciabilita' a valle);
3) mettere a disposizione delle Aziende sanitarie
territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti,
come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.
Come gia' precedentemente evidenziato, appare auspicabile che le
imprese del settore alimentare e mangimistico, per le motivazioni
gia' enunciate, sviluppino sistemi di rintracciabilita' interna,
anche in previsione di futuri sviluppi normativi.
2. Gli operatori devono, a prescindere dai mezzi utilizzati,
fornire le seguenti informazioni, per dimostrare da chi hanno
ricevuto un alimento o un mangime:
1. nominativo del fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di
provenienza dell'alimento o del mangime , o animale, ecc.);
2. natura dei beni ricevuti ( es. denominazione ,
presentazione,ecc. );
3. indicazioni ai fini dell'individuazione del prodotto (es.
partita, lotto, consegna ecc.) ai sensi dell'art. 18,comma 1;
3. altre informazioni previste da norme specifiche.
Appare necessario che gli operatori mettano a disposizione del
personale delle A.S.L, per poter procedere alle verifiche
dell'efficacia delle operazioni di ritiro/richiamo, tutte le
informazioni e la documentazione di cui dispongono; esse diventano
essenziali nel momento in cui e' necessario risalire ad un alimento o
mangime non sicuro, come definito agli art.14 e 15.
3. Ciascun operatore deve disporre di sistemi e procedure per
individuare le imprese a cui ha fornito i propri prodotti. Ai fini
del raggiungimento dello scopo e' necessario che gli operatori del
settore alimentare e del settore dei mangimi siano in grado di
dimostrare all'Autorita' di controllo di disporre di un sistema
idoneo all'individuazione (es: raccolta fatture, bolle di
accompagnamento, registri carico/scarico) di:
- tutti i clienti (es. ragione sociale, indirizzo, numero
telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.);
- tutte le forniture/cliente;
- modalita/mezzo di distribuzione.
Ai fini di una gestione ottimale di eventuali problemi legati alla
sicurezza dei prodotti, e' raccomandabile la raccolta/schedario delle
informazioni riferite ai clienti abituali quali ad esempio:
- Nome e Ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa
e/o dello stabilimento del cliente;
- Numero di telefono;
- Numero di fax e indirizzo E-mail;
- La disponibilita' di un punto di contatto con un responsabile
della fornitura che abbia sufficiente potere decisionale per
collaborare in caso di urgente ritiro o messa in quarantena di un
prodotto che non risponde ai criteri di sicurezza alimentare.
E' opportuno che l'operatore del settore alimentare o mangimistico
abbia a disposizione, inoltre, l'indirizzo, numeri di telefono e fax
della A.S.L. competente per territorio, al fine di poter comunicare
tempestivamente qualsiasi informazione riferibile alla
rintracciabilita', o per eventuali interventi ai fini della
valutazione del rischio e delle azioni da adottare.
Anche per quanto riguarda i trasportatori e' raccomandabile che il
fomitore abbia una lista dei trasportatori abituali che vengono
utilizzati, con tutte le informazioni necessarie:
a) Nome e Ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa
del trasportatore;
b) Numero di telefono;
c) Numero di fax ;
d) Indirizzo E-mail.
Le informazioni che devono essere rese disponibili alle competenti
autorita' di controllo, ai fini della rintracciabilita' dei prodotti,
sono quelle di cui al precedente comma 2.
4 Per indicazioni e puntualizzazioni sulla rintracciabilita'
interna (ad esempio nelle fasi di lavorazione, trasformazione,
aggregazione, cernita, confezionamento, riconfezionamento, ecc.), si
rimanda a quanto gia' riportato all'interno dello specifico
paragrafo.
5 Nell'ambito delle procedure di autocontrollo aziendale, e'
opportuno che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi
provvedano periodicamente alla revisione del sistema di
rintracciabilita', al fine di mantenere un elevato livello di
efficacia, procedendo ad una valutazione delle procedure messe in
atto per l'individuazione dei fornitori/prodotto, cliente/prodotto
consegnato e per quanto possibile, come gia' detto le procedure
interne di rintracciabilita'.
Articolo 9
(ritiro e richiamo di un prodotto)
1. L'obiettivo del ritiro e richiamo del prodotto e' quello di
proteggere la salute pubblica attraverso una serie di interventi,
volti ad escludere che un determinato alimento o mangime, che puo'
costituire un rischio per la salute umana od animale, possa esplicare
i suoi effetti.
Nel caso in cui il ritiro/richiamo debba esser effettuato per un
possibile rischio sanitario per i consumatori, o che coinvolga la
sicurezza dei mangimi, dovra' esser data immediata comunicazione al
competente servizio dell'A.S.L.
Il successo del ritiro/richiamo degli alimenti dal commercio e'
correlato con una chiara attribuzione delle responsabilita'
all'interno delle aziende alimentari e mangimistiche. La
predisposizione da parte degli operatori di procedure codificate e
l'effettuazione di un piano testato di richiamo/ritiro puo' esser
utile ai fini del successo delle procedure attivate in caso di
necessita'.
Resta inteso che il ritiro o il richiamo dal mercato di un
determinato alimento o mangime o lotto di prodotto per ragioni
commerciali o comunque diverse da quelle relative ai requisiti di
sicurezza degli alimenti o dei mangimi, come definiti agli articoli
14 e 15 del Regolamento, non comporta l'obbligo di comunicazione
all'Autorita' Sanitaria Locale territorialmente competente, e puo'
esser gestito direttamente dall'azienda, all'interno del proprio
sistema di qualita'.
La responsabilita' delle azioni di ritiro/richiamo di un alimento
o mangime ricade in primo luogo sull'operatore che, secondo le
proprie capacita' organizzative, adottera' le modalita' piu' efficaci
ed efficienti al raggiungimento dell'obiettivo.
2. Gli operatori del settore alimentare e mangimistico coinvolti
nel ritiro o nel richiamo di un prodotto, devono informare
immediatamente i servizi competenti delle Aziende Sanitarie Locali; a
tal fine, a titolo esemplificativo, si riporta un modello che puo'
esser utilizzato per la raccolta e la comunicazione del maggior
numero di informazioni utili per l'identificazione del prodotto a
rischio (allegato I).
Qualora le informazioni fossero giudicate insufficienti da parte
dell'Autorita' sanitaria al fine di individuare il prodotto, questa
potra', in attuazione del principio di precauzione, provvedere al
ritiro di tutti i prodotti che possano aver condiviso lo stesso
rischio sanitario.
3. La comunicazione iniziale alla rete di distribuzione dovra'
esser fatta in maniera quanto piu' tempestiva possibile (es. per
telefono), a cui si dovra' dar seguito con comunicazione scritta, via
fax o via e-mail. Le comunicazioni scritte devono contenere tutte le
informazioni necessarie per permettere l'esatta individuazione del
prodotto.
Si deve evitare che la notifica abbia il formato di una lettera
commerciale: essa deve dare infatti l'immediata percezione
dell'urgenza e pertanto riportare la seguente dicitura: "URGENTE:
RICHIAMO DEL PRODOTTO" o "URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO".
4. La gestione di alimenti o mangimi oggetto di una procedura di
ritiro/richiamo, rientra nelle responsabilita' degli operatori.
L'Autorita' sanitaria competente valutera', caso per caso, le
modalita' di gestione del ritiro /richiamo dell'alimento o mangime,
adottando eventuali provvedimenti anche di natura sostitutiva, nel
caso di gestione delle procedure non idonea, alla luce delle vigenti
disposizioni legislative.
L'operatore deve informare l'autorita' competente del
completamento del ritiro/richiamo del prodotto.
5 L'operatore del settore alimentare, nel caso in cui sia
necessario procedere al richiamo del prodotto, deve informare il
consumatore finale in maniera tale che l'informazione sia tempestiva,
e possa raggiungere tutti i soggetti che potenzialmente possono avere
acquistato un prodotto a rischio.
Anche il dettagliante o il laboratorio di
trasformazione/preparazione che incide sulla sicurezza dei prodotti
alimentari (es. affettatura, porzionamento, controllo delle
temperature, ecc), nel caso in cui sia a lui ascrivibile il mancato
rispetto dei principi di sicurezza alimentare, e sia necessario
provvedere al richiamo di un prodotto da essi preparato, trasformato,
ecc., devono attivare le procedure d'informazione dei consumatori cui
hanno fornito il prodotto.
La portata dell'informazione potra' essere graduata in funzione
quindi della rete di distribuzione, ricorrendo anche a comunicati
stampa, diffusi a mezzo radiotelevisivo, giornali a tiratura
nazionale o locale, informative distribuite nei circuiti di
commercializzazione ecc.
Articolo 10
(Controllo ufficiale. Verifica dei requisiti minimi
per la rintracciabilita' e per la gestione di allerta sanitari)
1. Con il Regolamento (CE) 178/2002 e' sancito che la
responsabilita' primaria per garantire ai consumatori prodotti
sicuri, che quindi rispondano pienamente ai requisiti di sicurezza
alimentare, spetta agli operatori del settore alimentare ed agli
operatori del settore mangimistico.
Pertanto, l'intervento degli organi di controllo deve consistere
nel:
- verificare che rispetti tutta la normativa vigente in materia
di sicurezza alimentare colui che importa, produce ed immette in
commercio alimenti o mangimi;
- verificare il rispetto degli obblighi relativi alla
rintracciabilita';
- verificare, in caso in cui un alimento o un mangime non
risponda o si abbia motivo di ritenere che non risponda ai requisiti
di sicurezza, come definiti rispettivamente agli articoli 14 e 15,
che ciascun operatore, per quanto di competenza, abbia attivato tutte
le procedure previste negli articoli da 18 a 20;
- prescrivere agli operatori del settore alimentare o
mangimistico le azioni necessarie per mettere in sicurezza un
alimento o un mangime non rispondente ai requisiti di sicurezza;
- adottare, in caso di mancato ritiro/richiamo del prodotto da
parte dell'operatore, ogni iniziativa necessaria, al fine di
garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica;
- sanzionare, in base alle disposizioni vigenti, gli operatori
del settore alimentare e mangimistico, nel caso in cui non siano
state rispettate le disposizioni vigenti applicabili ed in
particolare all'art.17.
Gli organi di controllo, pertanto, durante l'espletamento delle
loro attivita', dovranno verificare il rispetto delle specifiche
disposizioni vigenti riferite all'importazione, produzione,
commercializzazione degli alimenti o mangimi (es. per le carni
fresche il decreto legislativo 286/94), come previsto dall'art.17 del
Regolamento ed inoltre verificare il rispetto degli obblighi degli
artt.da 18 a 20 del citato Regolamento.
Per quanto riguarda i sistemi e le procedure messe in atto dalle
aziende, ai fini della rintracciabilita', gli organi di controllo
dovranno verificare che siano soddisfatte le esigenze del Regolamento
rispetto al raggiungimento dell'obiettivo, senza entrare nel merito
delle scelte aziendali operate, in quanto la responsabilita'
primaria, come detto, spetta all'operatore.
2. Le verifiche da parte degli Organi di controllo del Servizio
Sanitario Nazionale sul rispetto degli obblighi relativi alla
rintracciabilita' ricadono nel controllo ufficiale degli alimenti,
disciplinato dalle norme in vigore. In particolare, si richiama il
decreto legislativo 3 marzo 1993, n.123 che, all'art 2 definisce il
contenuto dell'attivita' ispettiva e prevede che gli organi
incaricati del controllo possano prendere conoscenza del materiale
scritto e di ogni altro documento in possesso delle persone fisiche e
giuridiche in tutte le fasi della produzione, della fabbricazione,
della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della
distribuzione, del commercio e dell'importazione di alimenti e
bevande.
Pertanto, finche' rimane in vigore il citato decreto legislativo
n. 123 del 1993, esso rappresenta lo strumento operativo per svolgere
le attivita' di verifica e controllo di quanto disposto con gli
articoli 18 e 19 del Regolamento, mentre per quanto riguarda
l'art.20, si fa riferimento al decreto legislativo n. 223 del 2003,
relativo all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
Sempre ai sensi del citato art. 2 del decreto legislativo 123/93,
gli Organi incaricati del controllo possono fare ed acquisire copia o
estratti del materiale e dei documenti sottoposti al loro esame,
dandone menzione nel verbale di ispezione. Si tratta di un mandato "a
tutto campo", che non riguarda soltanto gli interventi svolti in casi
sospetti o nell'ambito di emergenze sanitarie, ma che comprende anche
le attivita' ordinarie di carattere sistematico, cosi' come previsto
dall'art. 3 del citato decreto Legislativo. D'altra parte, la norma
richiamata prevede che le persone fisiche e giuridiche soggette a
controllo ufficiale siano tenute ad assicurare agli incaricati del
controllo la necessaria assistenza nell'esercizio delle loro
funzioni.
E' appena il caso di ricordare che, a fronte dell'ampio potere
conferito dalla norma e del diritto di accesso ad informazioni e
documenti "sensibili", gli organi di controllo - fatti salvi gli
obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali - sono tenuti
all'osservanza del segreto professionale.
Per effetto della normativa vigente e del Regolamento 178/2002, i
responsabili di industrie alimentari e mangimistiche, che, a seguito
dell'autocontrollo, constatino che i prodotti possano presentare un
rischio immediato per la salute, devono provvedere:
a) al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli
ottenuti in condizione tecnologiche simili;
b) ad informare le autorita' competenti sulla natura del rischio
e fornire le informazioni relative al ritiro degli stessi.
Cio' premesso e chiarito nella prima parte del presente documento
l'oggetto della norma, i soggetti obbligati ed i due obblighi
derivanti (- chi e' il fornitore e che cosa ha consegnato
all'operatore alimentare/mangimista; - quali sono i clienti e quali
prodotti hanno ricevuto), si tratta di definire un protocollo
d'intervento per gli organi incaricati del controllo ufficiale, in
modo da evitare comportamenti disomogenei in eccesso o in difetto.
In sintesi, il Regolamento 178/02 pone l'obbligo, a carico degli
operatori di registrare o documentare gli approvvigionamenti di
materie prime in entrata e le consegne dei prodotti in uscita.
Le informazioni minime che devono essere messe a disposizione
dell'autorita' pubblica sono, pertanto, le seguenti:
- natura e quantita' della materia prima
- nome e recapito dei fornitori
- data di ricevimento
- natura e quantita' dei prodotti commercializzati
- nome e recapito dei clienti
- data di consegna dei prodotti.
E' necessario evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2 del
Regolamento, non sono compresi nel campo di applicazione i vegetali
prima della raccolta e, com'e' stato chiarito a livello comunitario,
i prodotti veterinari ed i fitofarmaci ecc. Per tale motivo questi
non sono assoggettati alle prescrizioni dell'articolo 18 del
Regolamento, ma a norme specifiche.
3. Tali informazioni minime possono essere raccolte e conservate
con i sistemi di registrazione gia' in uso, purche' gli operatori
siano in grado di comunicarle agli organi di controllo, in tempi
compatibili con la gestione degli allerta sanitari.
Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto
che l'implementazione di un sistema per il rintraccio degli alimenti
e' il presupposto su cui poggia l'efficienza e l'efficacia degli
interventi di ritiro e richiamo dei prodotti a rischio. Pertanto, non
si tratta di costruire sistemi costosi in base a logiche di
adempimento formale, ma di considerare l'obiettivo sanitario della
norma, valutando il sistema aziendale anche con test preventivi e
simulazioni.
Nel caso in cui le procedure interne di gestione non si siano
dimostrate sufficientemente efficaci a raggiungere l'obiettivo
sanitario della norma, e' opportuno che l'organo di controllo,
nell'ambito dei poteri conferiti dal decreto legislativo n. 123 del
1993 e delle indicazioni del decreto legislativo n. 155 del 1997,
prescriva il miglioramento delle procedure in essere a vantaggio
della stessa impresa e dei consumatori.
Per agevolare ed uniformare gli interventi di controllo ufficiale
sul tema della rintracciabilita' e della gestione degli allerta
sanitari, si propone un modello di registrazione dell'attivita' di
verifica svolta, utile a documentare l'attivita' dei Servizi dei
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che hanno competenza in materia
di sicurezza alimentare (allegato II).