(CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 1)
                             ALLEGATO I 

 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI  LAVORO  8  GENNAIO  1957  PER  GLI
OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MANUFATTURIERA PELLE E CUOIO. 

 
(Vedasi art. 52 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957 per  gli  operai  addetti
            alle industrie manufatturiere pelli e cuoio) 

 
               REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO 

 
  Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione 
Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia 

 
                                 tra 

 
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI  MANIFATTURIERI  PELLI  E  CUOIO
(A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo Presidente, Dott. Ing.  Guido
A. Guidetti, assistito da una delegazione composta dei Signori: Dott. 
Ugo Basan della Compagnia Continentale S.C.E.A.R.  di  Milano,  Comm.
Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima, Milano, Dott.  Adamo  Bonalumi
della S.p.A. A. Rejna, Milano, Sig. Umberto Locati della  Ditta  E.U.
Locati, Milano, Cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T.,  Milano,  Rag.
Guido Toja della Valigeria italiana, Varese, Cav. Renato Ascoli della
Valigeria Dossi, Varese, Prof. Ferrarto  della  Valigeria  Petitti  e
Neuroni, Varese sig. Madderia delle Valigerie Riunite, Monza Fratelli
Valaguessa della ditta omonima Missaglia (Como), sig. Giuseppe  Gadda
della  Manifattura  Radaelli  di  Rho.  Sig.  Carcassoli  Enzo  della
Valigeria italiana SAVIP di Perugia, dr. Franco Leone della Valigeria
Emilio Leone S.p.A. di Firenze, rag. Colombo  della  Cartiera  di  S.
Cesario Milano, Gr. Uff. Angelo  Valaguzza  dell'azienda  omonima  di
Milano;  e  dei  signori:  Dott.  Achille   Rossi   dell'Associazione
Industria Lombarda, Dott. Algido Ferraris dell'Unione Industriale  di
Torino, rag.  Ettore  Bergamaschi  dell'Associazione  Industriali  di
Varese, Dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Bergamo, 

 
                                  e 

 
-  La  FEDERAZIONE  ITALIANA  LAVORATORI   ABBIGLIAMENTO   (F.I.L.A.)
rappresentata, dal suo Segretario Generale  Sig.  Remo  Serio  e  dal
Segretario   On.   Giuseppina   Palumbo;   con    l'intervento,    in
rappresentanza  dei  Sindacati  Provinciali,  dei   Signori:   Angelo
Massoni,  Arsiero  Blasi,  Giorgio  Pacini,  Franco  Guazzoni,  Maria
Guerra, Aldo Emanuelli, Callo Polliotti, Tina Genova, Anita Malavasi,
Maria Ghedini, Gustavo Hermann, Mario Gorini e dei lavoratori  Angelo
Franciosi,  Mario  Bodini,  Cortini;  e   con   l'assistenza,   della
CONFEDERAZIONE  GENERALE  ITALIANA  del  LAVORO  nelle  persone   dei
Segretari On. Renato Bitossi e Fernando Santi; 

 
-  la  FEDERAZIONE   UNITARIA   ITALIANA   LAVORATORI   ABBIGLIAMENTO
(F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario  Generale  Cav.  Silvio
Ascari, dai  Segretari  Nazionali,  Sigg.:  Giuseppe  Fossati,  Carlo
Faverio e Maria  Gherra;  con  l'intervento,  in  rappresentanza  dei
Sindacati Provinciali, dei Signori Elio  Angelozzi,  Mario  Bernabo',
Enrico De Carli,  Gianfranco  Baldini,  Michelangelo  Lamera,  Franco
Manzella, Dino Sabadini, Mario Zenoni, Dei Mario, Romeo Romei,  Landi
Carmelita,  Mario  Ferronato,  Isacco  Viotto  e   Maltempi   e   con
l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella
persona del suo Segretario Confederale, Dott.  Dionigi  Coppo  e  dal
Cav. Alberto Abbiati; 

 
- l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata
dal suo Segretario Generale dott. Tullio Repetto,  con  l'intervento,
in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei Sigg. Dott. Vincenzo
Coratelli,  Mauro  Mazzilli  e  Piero  Eusebio  e  con   l'assistenza
dell'UNIONE  ITALIANA  del  LAVORO  nella  persona   del   Segretario
Nazionale dott. Raffaele Vanni e Mario Zuppiroli. 

 
  Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione 
Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia 

 
                                 tra 

 
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI  MANIFATTURIERI  PELLI  e  CUOIO
(A.N.I.M.P.E.C.) rappresentata dal suo Presidente  Dott.  Ing.  Guido
Guidetti, assistito da una delegazione composta  dei  Signori:  Dott.
Urgo Bazan nella Compagnia Continentale S.C.E.A.R. di  Milano;  Comm.
Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima, Milano; Dott.  Adamo  Bonalumi
della S.p.A. A. Rejna, Milano; Sig. Umberto Locati della  Ditta  E.U.
Locati, Milano; Cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T.,  Milano;  Rag.
Guido Toja della Valigeria italiana, Varese; Cav. Renato Ascoli della
Valigeria Dossi, Varese; Prof. Ferrario  della  Valigeria  Pelitti  e
Neuroni, Varese;  Sig.  Malaterra  delle  Valigerie  Riunite,  Monza;
Fratelli Valagussa della Ditta  omonima  di  Missaglia  (Como);  Sig.
Giuseppe Gadda della Manifattura Radaelli  di  Rho;  Sig.  Carcassoli
Enzo della Valigeria italiana SAVIP  di  Perugia;  Dr.  Franco  Leone
della Valigeria Emilio Leone S.p.A. di Firenze;  rag.  Colombo  della
Cartiera,  di  S.  Cesario  Milano;   Gr.   Uff.   Angelo   Valaguzza
dell'azienda omonima Milano; e  dei  Signori:  Dott.  Achille  Rossi,
dell'Associazione  Industriale  Lombarda;   Dott.   Algido   Ferraris
dell'Unione  Industriale   di   Torino;   Rag.   Ettore   Bergamaschi
dell'Associazione   Industriali   di   Varese;   Dott.   Mario   Jori
dell'Associazione Industriali di Bergamo; 

 
                                  e 

 
la  FEDERAZIONE  NAZIONALE  LAVORATORI   INDUSTRIALI   ABBIGLIAMENTO,
rappresentata, per  delega  del  Segretario  Nazionale  sig.  Italico
Utimperghe, dal sig. Bruno Scheggi; 

 
e'  stato  stipulato  il   presente   accordo   aggiuntivo   per   la
Regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria manufatturiera
pelle  e  cuoio,  in  applicazione  del  disposto  dell'art.  52  del
Contratto   Collettivo   Nazionale   di   lavoro   per   gli   operai
dell'industria manufatturiera pelle  e  cuoio  stipulato  in  data  8
gennaio 1957. 

 
                               Art. 1. 
                DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO 

 
  Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo  i  sessi
che per conte di uno o piu' datori di lavoro eseguono, nella  propria
abitazione o comunque in locali  che  non  siano  di  pertinenza  del
datore di lavoro ne' sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro
subordinato retribuito, ricevendo a cura e  a  spese  del  datore  di
lavoro stesso le materie prime e  gli  accessori  occorrenti  per  le
lavorazioni. 
  Per essere considerato tale  il  lavorante  a  domicilio  non  deve
eseguire,  per  conto  proprio  o  di  terzi,  lavori  che  siano  in
concorrenza con il datore di lavoro  e  non  deve  recare,  comunque,
pregiudizio alla produzione della impresa. 
  Per essere considerato tale, il  lavorante  a  domicilio  non  deve
avere  alle  proprie  dipendenze  personale  salariato   o   comunque
retribuito.