(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 1)
           CONCORDATO 6 DICEMBRE 1945 PER LA PEREQUAZIONE 
          DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA 
                        NELL'ITALIA DEL NORD 

 
  Addi' 6 dicembre 1945, in Milano. 

 
                                 Tra 

 
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA; 

 
                                  e 

 
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO; 

 
  sono state concluse  le  trattative  condotte  in  Torino,  Roma  e
Milano, sotto la  presidenza  del  Ministro  del  lavoro  o  di  suoi
delegati,  tra  le  Delegazioni   regionali   composte,   per   parte
industriale dai sigg.: 

 
    per la Lombardia: ing. Falk, ing.  Cazzani,  dottor  De  Micheli,
dott. Nosadini, ing. Gambirasio, ing. Zacchi; 
    per il Piemonte: ing. Fiorio, avv. Boccardi,  ingegner  De  Rossi
Daniele, avv. Codogni, ing. De Rossi Paolo; 
    per la Liguria: ing. Campanella, sig. Grondona, dott.  Gagliardi,
dott. Boni; 
    per il Veneto: dott. Di Giacomo, ing. Riva, ingegnere Brigo, ing.
Cibele, dott. Stefani; 
    per l'Emilia: ing. Gaudensi, ing. Buzzoni, avvocato Roffeni, avv.
Barbieri, ing. Castano, ing. Labbate, dott. Cioffi; 
    per la C.G.I.I.: avv. Toscani; 
    per la Delegazione  A.  I.  della  Confederazione  stessa:  comm.
Rosasco, prof. Di Fenizio, dottor D'Onofrio; 

 
  e per parte dei lavoratori dai signori: 

 
    per la Lombardia: Alberganti, Morelli, Invernizzi, Mirri; 
    per il Piemonte: Rapelli, Carmagnola, Carsano, Flecchia; 
    per la Liguria: Negro, De Franceschi, Paleozona; 
    per il Veneto: Chizzotto, Guidi, Masa; 
    per l'Emilia: Malaguti, Lama; 
    per la C.G.I.L.: Di Vittorio, Lizzadri, Bitossi, Giannitelli; 
    per la delegazione A.  I.  della  Confederazione  stessa:  Rusca,
Carcano. 

 
Premessa. 

 
  I rappresentanti delle Camere del Lavoro e delle Associazioni degli
industriali   dell'Alta   Italia,   assistiti   rispettivamente   dai
rappresentanti della Confederazione Generale italiana  del  Lavoro  e
della Confindustria; 

 
Considerando: 

 
    1)  che  nella  situazione  eccezionale  attuale  del  Paese   e'
interesse  reciproco  di  tutto  il  popolo  italiani   di   risanare
gradualmente l'economia nazionale  e  di  dare  il  maggiore  slancio
possibile  alla  ricostruzione  economica  ed  allo  sviluppo   della
produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento  del  tenore
di vitadelle masse lavoratrici; 
    2) che a tale scopo e' necessario porre un  freno  alla  rincorsa
rovinosa fra i salari ed il costo dello vita, puntando  sul  graduale
abbassamento dei costi di produzione e  dei  prezzi  di  vendita  dei
prodotti; 
    3) che il graduale raggiungimento degli scopi  indicati  richiede
un periodo di tranquillita' sociale e di fecondo lavoro, per  cui  e'
necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi  di  agitazioni
operaie   che   risiedono   specialmente   in   alcune    gravi    ed
ingiustificabili sperequazioni di rimunerazione che si sono create  a
causa di contingenze straordinarie fra i  lavoratori  dell'industria,
di differenti province e localita', nonche' nella necessita'  in  cui
vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti  di
paga in relazione al continuo aumento del costo della vita; 

 
Concordemente hanno convenuto: 

 
    a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei
lavoratori dell'industria dell'Italia Settentrionale,  tenendo  conto
delle differenziazioni tradizionali fra gruppi  merceologici  e  zone
territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di
carattere economico; 
    b) di istituire un sistema di  scala  mobile  sull'indennita'  di
contingenza, opportunamente perequata,  per  rendere  automatici,  in
relazione all'andamento del costo  della  vita,  gli  adeguamenti  di
rimunerazione che risultassero necessari; 
    c) di ammettere  metodi  di  lavoro  e  forme  di  pagamento  che
costituiscano uno stimolo per l'aumento del rendimento del  lavoro  e
per lo  sviluppo  della  produzione,  nell'interesse  dei  lavoratori
stessi e della collettivita' nazionale. 
  Ispirandosi  ai  concetti  sopra  accennati,  le  due  parti  hanno
stipulato quanto segue: 

 
                               Art. 1. 
                INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI 

 
  Le  paghe  minime  orarie  per  gli  operai  addetti  alle  aziende
industriali  nelle  regioni  della  Lombardia,  del  Piemonte,  della
Liguria, del Veneto e dell'Emilia (al  Nord  della  cosiddetta  linea
Gotica) sono fissate con le seguenti distinzioni per localita' con le
percentuali di scarto sottoindicate e con la distinzione  per  gruppi
merceologici di cui all'articolo seguente: 
    1ª Zona: Milano, Genova, Torino. 
    2ª Zona: Bologna, Venezia, Novara, Vercelli, Aosta, Asti, Varese,
Como, Savona, Brescia, Alessandria, La  Spezia,  Savigliano,  Padova,
Bolzano: riduzione del 6 per cento rispetto alla Zona 1ª. 
    3ª Zona: Imperia, Belluno,  Cremona,  Ferrara,  Mantova,  Modena,
Parma,  Reggio  Emilia,  Rovigo,  Sondrio,  Trento,  Treviso,  Udine,
Verona,  Bergamo,  Forli',  Ravenna,  Cuneo   (escluso   Savigliano),
Vicenza, Pavia, Piacenza: riduzione dell'11 per cento  rispetto  alla
zona 1ª. 
  Nelle province - escluse quelle di Bergamo e Pavia -  nelle  quali,
dopo la liberazione  siano  stati  stipulati  accordi  salariali  che
prevedono diminuzioni per i Comuni non capoluoghi, le  organizzazioni
locali interessate esamineranno l'opportunita' di  stabilire  per  le
industrie dei Comuni stessi eventuali riduzioni salariali rispetto ai
minimi  di  paga  fissati  nel  presente  accordo,  che  non  debbono
oltrepassare il 5 per cento, fermo restante il  minimo  di  lire  14,
stabilito per i manovali del gruppo C.