(CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 1)
              CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

 
10 GENNAIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE  AZIENDE  PRODUTTRICI
DI FISARMONICHE,  LORO  PARTI  STACCATE,  VOCI  PER  FISARMONICHE  ED
               ARMONICHE, NONCHE' ARMONICHETTE A BOCCA 

 
Addi', 10 gennaio 1958 

 
                                 tra 

 
  la FEDERAZIONE NAZIONALE TRA FABBRICANTI ED ESPORTATORE ITALIANI DI
FISARMONICHE (FEDERFISA) rappresentata  dal  proprio  Presidente  on.
prof.  avv.  Danilo  Cocci  e  dai  vice.  presidente  comm.  Alfredo
Frontalini, con l'intervento di  una  Delegazione  industriale  nelle
persone dei sigg. rag. Riccardo Strologo, sig. Emilio Zuppante,  cav.
Luigi Antonelli, sig. Aldo  Bugari,  per,  ind.  Aldo  Mancini.  ria.
Norberto Marotta, ragioniere Renzo Garibaldi,  assistente  del  prof.
Leonardo Volpini, direttore della FEDERFISA E DEI sigg: cavliere uff. 
Dini Colucci. uff. Dino Colucci, dott. Vincenzo Valentino, avv. Carlo
Gaudenzi e sig. Boresio Rastelli. 

 
  con l'assistenza  della  Confederazione  delle  Industrie  italiana
rappresentata dal dott. Mario, Binaghi. i, 

 
                                  e 

 
  la  UNIONE  ITALIANA  LAVORATORI   FISARMONICHE   U.I.L.F.I.S.A.R..
rappresentata dal segretario nazionale dott. Gentili  Vittorio  e  da
una delegazione composta dai sigg.  Arturo  Pia  Fiammenghi,  Ferrari
Sergio, Degli Espositi Ivano, assistita  dalla  Unione  italiana  del
Lavoro RAPPRESENTATA dai segretari dott. Italo Viglianeri e  Raffaele
Vanni e dott. Tullio Repetto e Sergio Cesare del servizio sindacale; 

 
  la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI rappresentata dal sig.
Emilio Guglielmino e da  una  delegazione  composta  dai  sigg.  Eolo
Fabretti, Massi Emidio, Giulio Gnercio,  Orlando  Marchetti,  Armando
Matteucci, Maria Orlandoni,  Alessandro  Montini,  Antonio  Trivelli,
Francesco Criso, Arquo  Gambelli  e  assistita  dalla  Confederazione
Generale  italiana  del   Lavoro   rappresentata   dall'on.   Giacomo
Brodolini; 

 
  la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI  ED  AFFINI  (FILCA)
rappresentata dal  segretario  generale  sig.  Stelvio  Ravizza,  dal
segretario generale  aggiunto  sig.  Paolo  Bellandi,  dai  Segretari
nazionali sigg. Alfredo Messere e  cav.  Alberto  Abbiati  e  da  una
delegazione composta dai sigg.: Stacchio Genovino, Pietripaoli  Luigi
e  con  l'assistenza   della   Confederazione   italiana,   Sindacati
Lavoratori (CISL)  rappresentata  dal  segretario  Confederale  dott.
Dionigi  Coppo,  dal  commendatore  Etoree  Azais   e   Mario   Pinna
dell'Ufficio Tecnico Sindacale; 

 
Addi' 10 gennaio 1958 

 
                                 tra 

 
  la FEDERAZIONE NAZIONALE TRA FABBRICANTI ED ESPORTATORI ITALIANI DI
FISARMONICHE) rappresentata dal proprio  presidente  on.  prof.  avv.
Danilo De' Cocci e  dal  vice  presidente.  Alfredo  Fronlatini,  con
l'intervento di una Delegazione industriali nelle persone  dei  sigg:
rag.  Riccardo  Strologo,  signor  Emilio  Zuppante,  cav.  Luigi   A
Antonelli, sia. Aldo Bugari, perito  industriale  Aldo  Mancini,  il,
rag. Norocito Marotta, rag. Renzo  Gariboldi,  assistiti:  dal  prof.
Leonardo Volpini direttore della FEDERPISA e, dai Signori  cav.  uff.
Dino Colucci, dott. Vincenzo  Valentino,  avv.  Carlo  Gaudenzi  sig.
Rovesio  Pastelli  con  l'assistenza  della   Confederazione-Generale
dell'Industria italiana rappresentata dal dott. Mario Binaghi. 

 
                                  e 

 
  la  FEDERAZIONE  NAZIONALE  DEI  LAVORATORI  DEL  LEGNO  E  SUGHERO
ARTISTICHE E VARIE (CISNAL) rappresentata dal suo segretario  Italico
Utimperghe assistito dai sigg. Armando Bulducci, Carlo Bonino, Bruno 
Scheggi e il sig. Verledo Guardi, capo dell'ufficio sindacale 

 
  e' stato stipulato il presente contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro da valere per le aziende  produttrici  di  fisarmoniche,  loro
parti  staccate,  voci  per   fisarmoniche   ed   armoniche   nonche'
armonichette a bocca, e per gli operai dipendenti. 

 
                               Art. 1. 

 
                             ASSUNZIONE 

 
  Le assunzioni degli operai verranno effettuate tramite i competenti
Uffici di Collocamento in conformita' delle norme di legge.