La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, e' sostituito dal seguente: "I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di "assegni" e sono stabiliti nelle seguenti misure annue: Medaglia d'oro al valor militare. . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 Medaglia d'argento al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 8.750 Medaglia di bronzo al valor militare . . . . . . . . . . . . L. 7.500