(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 1)
Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione  delle  imposte
                               dirette 

 
                               Art. 1. 
                      Agenti della riscossione 

 
  Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed  i
delegati governativi sono agenti della riscossione. 
  Alla  riscossione  delle  entrate  tributarie  dello  Stato,  delle
regioni, delle province, dei comuni o di altri  enti,  esigibili  con
ruoli  resi  esecutivi  dall'autorita'  finanziaria,  provvedono  gli
esattori comunali e consorziali ed i ricevitori  provinciali  in  via
ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria. 
  Agli stessi  agenti  puo'  essere  affidata  la  riscossione  delle
entrate  demaniali  nonche'  delle  entrate  tributarie  dello  Stato
diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalita'
stabilite dal Ministro per le finanze. 
  I predetti  agenti  provvedono,  inoltre,  alla  riscossione  delle
entrate degli enti autorizzati per legge a farle  riscuotere  con  le
norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli.