Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette Art. 1. Agenti della riscossione Gli esattori comunali e consorziali, i ricevitori provinciali ed i delegati governativi sono agenti della riscossione. Alla riscossione delle entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti, esigibili con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, provvedono gli esattori comunali e consorziali ed i ricevitori provinciali in via ordinaria ed i delegati governativi, in via straordinaria. Agli stessi agenti puo' essere affidata la riscossione delle entrate demaniali nonche' delle entrate tributarie dello Stato diverse da quelle indicate nel comma precedente, secondo le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze. I predetti agenti provvedono, inoltre, alla riscossione delle entrate degli enti autorizzati per legge a farle riscuotere con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette mediante ruoli.