(Accordo)
Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento  dei  diritti  di
  servitu' dei residenti di Ugovizza. (Firenze, 16 luglio 1954). 
 
                           VERBALE FINALE 
 
  Gli aventi diritto di servitu' residenti in Ugovizza  indirizzarono
il 7 giugno 1951 al Ministero federale per la agricoltura  e  foreste
di Vienna  una  petizione,  affinche'  promovesse  trattative  fra  i
Governi italiano e austriaco, onde essere riammessi nell'indisturbato
godimento dei loro diritti sui boschi Kessel e Lorn. 
  Tale indirizzo diede l'occasione al Governo austriaco di proporre a
quello  italiano,  nello  spirito   dell'articolo   14   dell'Accordo
stipulato fra il Regno d'Italia  e  la  Repubblica  d'Austria  il  24
giugno 1925 (reso esecutivo con  decreto-legge  20  maggio  1926,  n.
1111), trattative internazionali  per  dirimere  amichevolmente  ogni
diversita' di vedute esistenti in materia. 
  Visto che il Governo italiano ebbe ad accettare tale  proposta,  il
giorno 30 giugno  1954  si  riunirono  in  Tarvisto  una  delegazione
italiana, composta dai signori: 
 
  Avvocato Cesare ARIAS, sostituto avvocato generale dello Stato; 
  Dottore Alberto HOFMAMN, ispettore capo del Corpo  forestale  dello
Stato; 
  Dottore Antonio SPEROTTO, ispettore principale del Corpo  forestale
dello Stato; 
 
e una delegazione austriaca, composta dai signori: 
 
  Dottore Fritz SCHWARZACHER, vice presidente del Consiglio superiore
dell'agricoltura a Vienna; 
  Dottore  Norbert  DOMES,  consigliere  ministeriale  al   Ministero
agricoltura e foreste di Vienna; 
  Consigliere  Aulico  dottore  Wolfram  HALLER,  rappresentante  del
Governo provinciale della Carinzia; 
  Ingegnere Josef RESSMANN, consigliere  agrario  presso  il  Governo
provinciale della Carinzia. 
 
  Le discussioni vennero proseguite il giorno 1 luglio a Klagenfurt e
2 luglio a Tarvisio e concluse a Firenze il 15 e 16 luglio. 
  Le  due  Delegazioni  hanno  concordemente  accertata  la  seguente
situazione di fatto. 
  Il fondo gravato dai diritti di servitu' di legnatico, di  raccolta
strame e di pascolo occupa, in base allo statuto di  regolazione  del
27 dicembre 1871, n. 158, de 1871, ettari 1865 di superficie, di  cui
a norma del trattato di pace di San Germano ricadono ettari 1698,5 su
territorio italiano ed ettari 166,5 su quello austriaco. 
  Le realta' aventi diritto ammontavano originariamente a 116,  oltre
al Consorzio vicinale  di  Ugovizza.  I  diritti  di  alcune  realta'
risultano affrancati. 
  Al benestare dei Governi italiano ed austriaco le due Delegazioni 
propongono il seguente 
 
                               ACCORDO 
 
che  sostanzialmente  rappresenta  un  regolamento  aggiuntivo   allo
statuto di  regolazione  del  27  dicembre  1171,  n.  158  de  1871,
impegnativo per le parti rappresentanti i  fondi  serventi  e  quelli
dominanti. 
 
  1) Viene accettato per quanto  riguarda  i  diritti  di  legnatico,
quanto gia' concordato a suo tempo circa l'entita' delle spettanze da
corrispondere   da   parte    austriaca    nei    relativi    accordi
italo-austriaci, come risulta dal  Verbale  del  18  settembre  1929.
L'Austria si assume un onere annuo di 316 metri cubi,  di  cui  metri
cubi 65 di legname da opera e di metri cubi 251 di legna da ardere. 
  2) Tenuto conto  della  ubicazione  del  fondo  servente  austriaco
rispetto ai fondi dominanti, nonche' delle condizioni di esbosco,  si
rende necessaria la assegnazione di una maggiore massa di legname  da
opera con conseguente riduzione della spettanza di legna da ardere  e
pertanto viene adottato un fattore di conguaglio  di  1:  5  per  una
aliquota di metri cubi 175 di legna da ardere, da convertire pertanto
in metri cubi 35 di legname da opera.  Cosicche'  per  l'avvenire  il
diritto di legnatico da soddisfare da parte austriaca viene stabilito
in metri cubi 100 (metri cubi 65 + metri cubi 35) di legname da opera
e di metri cubi 76 di legna da ardere. 
  3) Per assicurare una gestione razionale delle foreste  gravate  da
servitu'  e  per  raggiungere   una   adeguata   massa   legnosa   da
corrispondere annualmente, si desiste da parte austriaca dall'idea di
un assegno annuo per aliquote di spettanza ai singoli aventi diritto. 
L'assegno di legname verra' pertanto effettuato per spettanze intere,
tramite l'Amministrazione Forestale italiana di Tarvisio, ai  singoli
aventi diritto, lasciando a detto Ufficio la  facolta'  di  scegliere
con 18 modalita' consuetudinarie coloro, tra gli aventi diritto,  che
dovranno percepire le loro spettanze in  territorio  austriaco  nella
misura annua complessiva di metri cubi 100 di legname da opera  e  di
metri cubi 76 di legna da ardere. A tale scopo l'Ufficio Forestale di
Tarvisio comunichera' a quello delle Foreste Federali  austriache  in
Villaco ogni anno entro il 30 aprile, e per l'anno in  corso,  sia  i
nomi degli aventi diritto che  dovranno  percepire  il  legname,  sia
l'entita' e la suddivisione per assortimenti di essi. L'assegno delle
piante verra' indi  effettuato  sui  boschi,  gravati  in  territorio
austriaco  dai  Funzionari  dell'Ufficio  Forestale  di  Villaco   ai
nominativi degli aventi diritto prescelti. Qualora gli aventi diritto
non  fossero  d'accordo  sulle  modalita'   di   assegnazione   sopra
specificate, l'assegnazione dell'intero quantitativo dovuto da  parte
austriaca verra' effettuata  nelle  mani  del  legale  rappresentante
degli aventi diritto di Ugovizza. Dal momento che l'assegno non  puo'
essere fatto che per una massa legnosa presunta, da accertare solo in
sede di misurazione, anticipi ad arretrati delle  spettanze  gravanti
le foreste austriache saranno oggetto di computo e di  conguaglio  da
parte dell'Ufficio Forestale di Tarvisio  in  occasione  del  calcolo
delle spettanze per l'anno successivo. 
  4) L'assegno delle piante e la suddivisione in legname da  opera  e
in legna da ardere del materiale di  risulta  vengono  effettuati  in
territorio austriaco con le  stesse  modalita'  usate  nelle  foreste
gravate in territorio italiano. Tutto il materiale legnoso  assegnato
avente diametro medio inferiore ai 20  centimetri,  come  il  legname
difettoso ed il cortame anche superiore ai 20 centimetri di diametro,
viene considerato legna da ardere. Gli aventi diritto di servitu' non
possono  essere  obbligati  a  ridurre  in  tronchetti  atti  a  solo
combustibile la legna da ardere assegnata. E' ammessa la  vendita  di
eventuali eccedenze sul fabbisogno casalingo. 
  5)  La  controprestazione  per  il  legname  da  fabbrica   ammonta
attualmente a lire 4.500 per metro cubo. Qualora in avvenire  dovesse
essere modificata la controprestazione per il legname da fabbrica sui
fondi gravati in territorio italiano, il nuovo ammontare avra' valore
ed applicazione  anche  per  le  spettanze  percepite  in  territorio
austriaco. Spetta all'Austria  la  controprestazione  relativa  a  65
metri cubi di legname da fabbrica. Rimane tuttavia in facolta'  degli
aventi diritto, che devono percepire le loro spettanze di legname  da
fabbrica    in    territorio    austriaco,    di    sottrarsi    alla
controprestazione, rinunciando  a  meta'  della  loro  spettanza.  La
controprestazione  spettante  all'Austria   deve   essere   inoltrata
all'Ufficio di Amministrazione Forestale di Villaco tramite quello di
Tarvisio. La controprestazione per i 35  metri  cubi  di  legname  da
fabbrica, risultanti dal conguaglio per, il minore onere in legna  da
ardere, spetta alla Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. 
  6) Dopo l'anno 1922 vennero consegnati da parte  dell'Austria  solo
metri cubi 1227 di legname da opera e metri  cubi  332  di  legna  da
ardere, quale acconto  sulle  spettanze.  I  diritti  maturati  sulle
foreste austriache ammontano invece complessivamente, dal  1922  alla
fine del 1953, a metri cubi 2080 di legname da opera e a  metri  cubi
8032 di legna da ardere. Detratti per tanto gli acconti, si accertano
gli arretrati in metri cubi 853 di legname  da  opera  e  metri  cubi
7.700  di  legna  da   ardere.   Dal   momento   che,   per   ragioni
selvicolturali, la corresponsione di arretrati di  tali  entita'  non
puo' effettuarsi in una sola volta, si fissa in 5 anni il tempo utile
per  l'assegnazione  delle  spettanze  arretrate.  E'  consentito  un
maggiore assegno di legname da opera  in  sostituzione  di  legna  da
ardere. Per conguaglio, limitatamente alle  spettanze  arretrate,  e'
ammessa la corresponsione di 1 metro cubo di  legname  da  opera  per
ogni 4 metri cubi di legna da ardere. L'assegno degli arretrati viene
fatto direttamente a favore di quelli aventi diritto che tutt'ora non
hanno percepito acconti o il cui acconto non ha raggiunto  i  diritti
maturati.  L'Ufficio  Amministrazione  Forestale  di  Tarvisio  dara'
comunicazione  a  quello  di  Villaco  dell'esatto  ammontare   delle
spettanze arretrate, compilando una  apposita  Vista  nominativa.  E'
peraltro  da  tenere  presente  che  gli  arretrati  dovranno  essere
corrisposti a coloro che al momento dell'accertamento della spettanza
annua, per tutto il periodo 1922-1953, risultano a norma dei registri
tavolari legali proprietari dei fondi dominanti. Per quanto  riguarda
le modalita' di assegno viene osservato quanto gia' fissato al  punto
4) del presente Accordo. Anche la rinuncia a meta' della spettanza di
legname da opera onde sottrarsi  alla  controprestazione,  rimane  in
facolta' degli aventi diritto. 
  7)  I  diritti  di  cuocere  calce,  cavare  sabbia   e   pietrame,
raccogliere  strame  e  frascame,  quali  risultano   dai   documenti
originari di regolazione, vengono ripartiti fra i  territori  gravati
in Italia ed in Austria nel rapporto di 1.698,5: 166,5. 
  8)  I  diritti  di  pascolo  sui  territori  gravati  da   servitu'
rappresentano un esercizio complementare al pascolo sulla  proprieta'
degli stessi  aventi  diritto.  Il  pascolo  potra'  pertanto  essere
esercitato nella misura usata fino ad oggi, salvo sempre l'osservanza
delle norme di polizia forestale. 
  9) La presente Convenzione  non  esclude  un  eventuale  successivo
riscatto dei diritti di servitu' nel loro  complesso,  previ  accordi
tra i due Governi. Il riscatto di singoli diritti  con  pagamento  in
danaro e' ammissibile in qualunque momento, qualora l'avente  diritto
lo desideri e fra lui e i  proprietari  dei  fondi  serventi  si  sia
raggiunto un  accordo  sull'entita'  del  prezzo  di  riscatto.  Tale
riscatto  necessita  del  consenso  dei  due  Governi   italiano   ed
austriaco, a norma dell'articolo 12 dell'Accordo del 24 giugno 1925. 
  10) Dato che il diritto di servitu' e'  destinato  a  soddisfare  i
bisogni domestici del fondo dominante, l'esbosco  del  legname  oltre
frontiera non rimane vincolato ad alcuna  speciale  autorizzazione  o
pagamento  di  tributi.  Agli  aventi  diritto  spettano   tutte   le
facilitazioni del traffico di frontiera. 
  11) I diritti di servitu' in argomento devono essere riportati  sui
registri tavolari austriaci  nell'entita'  di  quanto  precisato  col
presente Accordo. 
 
  Avv. Cesare ARIAS 
  Dott. Alberto HOFMANN 
  Dott. Antonio SPEROTTO 
  Fritz SCHWARZACHER 
  Wolfram HALLER 
  Josef RESSMANN 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               FANFANI