Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitu' dei residenti di Ugovizza. (Firenze, 16 luglio 1954). VERBALE FINALE Gli aventi diritto di servitu' residenti in Ugovizza indirizzarono il 7 giugno 1951 al Ministero federale per la agricoltura e foreste di Vienna una petizione, affinche' promovesse trattative fra i Governi italiano e austriaco, onde essere riammessi nell'indisturbato godimento dei loro diritti sui boschi Kessel e Lorn. Tale indirizzo diede l'occasione al Governo austriaco di proporre a quello italiano, nello spirito dell'articolo 14 dell'Accordo stipulato fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria il 24 giugno 1925 (reso esecutivo con decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111), trattative internazionali per dirimere amichevolmente ogni diversita' di vedute esistenti in materia. Visto che il Governo italiano ebbe ad accettare tale proposta, il giorno 30 giugno 1954 si riunirono in Tarvisto una delegazione italiana, composta dai signori: Avvocato Cesare ARIAS, sostituto avvocato generale dello Stato; Dottore Alberto HOFMAMN, ispettore capo del Corpo forestale dello Stato; Dottore Antonio SPEROTTO, ispettore principale del Corpo forestale dello Stato; e una delegazione austriaca, composta dai signori: Dottore Fritz SCHWARZACHER, vice presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura a Vienna; Dottore Norbert DOMES, consigliere ministeriale al Ministero agricoltura e foreste di Vienna; Consigliere Aulico dottore Wolfram HALLER, rappresentante del Governo provinciale della Carinzia; Ingegnere Josef RESSMANN, consigliere agrario presso il Governo provinciale della Carinzia. Le discussioni vennero proseguite il giorno 1 luglio a Klagenfurt e 2 luglio a Tarvisio e concluse a Firenze il 15 e 16 luglio. Le due Delegazioni hanno concordemente accertata la seguente situazione di fatto. Il fondo gravato dai diritti di servitu' di legnatico, di raccolta strame e di pascolo occupa, in base allo statuto di regolazione del 27 dicembre 1871, n. 158, de 1871, ettari 1865 di superficie, di cui a norma del trattato di pace di San Germano ricadono ettari 1698,5 su territorio italiano ed ettari 166,5 su quello austriaco. Le realta' aventi diritto ammontavano originariamente a 116, oltre al Consorzio vicinale di Ugovizza. I diritti di alcune realta' risultano affrancati. Al benestare dei Governi italiano ed austriaco le due Delegazioni propongono il seguente ACCORDO che sostanzialmente rappresenta un regolamento aggiuntivo allo statuto di regolazione del 27 dicembre 1171, n. 158 de 1871, impegnativo per le parti rappresentanti i fondi serventi e quelli dominanti. 1) Viene accettato per quanto riguarda i diritti di legnatico, quanto gia' concordato a suo tempo circa l'entita' delle spettanze da corrispondere da parte austriaca nei relativi accordi italo-austriaci, come risulta dal Verbale del 18 settembre 1929. L'Austria si assume un onere annuo di 316 metri cubi, di cui metri cubi 65 di legname da opera e di metri cubi 251 di legna da ardere. 2) Tenuto conto della ubicazione del fondo servente austriaco rispetto ai fondi dominanti, nonche' delle condizioni di esbosco, si rende necessaria la assegnazione di una maggiore massa di legname da opera con conseguente riduzione della spettanza di legna da ardere e pertanto viene adottato un fattore di conguaglio di 1: 5 per una aliquota di metri cubi 175 di legna da ardere, da convertire pertanto in metri cubi 35 di legname da opera. Cosicche' per l'avvenire il diritto di legnatico da soddisfare da parte austriaca viene stabilito in metri cubi 100 (metri cubi 65 + metri cubi 35) di legname da opera e di metri cubi 76 di legna da ardere. 3) Per assicurare una gestione razionale delle foreste gravate da servitu' e per raggiungere una adeguata massa legnosa da corrispondere annualmente, si desiste da parte austriaca dall'idea di un assegno annuo per aliquote di spettanza ai singoli aventi diritto. L'assegno di legname verra' pertanto effettuato per spettanze intere, tramite l'Amministrazione Forestale italiana di Tarvisio, ai singoli aventi diritto, lasciando a detto Ufficio la facolta' di scegliere con 18 modalita' consuetudinarie coloro, tra gli aventi diritto, che dovranno percepire le loro spettanze in territorio austriaco nella misura annua complessiva di metri cubi 100 di legname da opera e di metri cubi 76 di legna da ardere. A tale scopo l'Ufficio Forestale di Tarvisio comunichera' a quello delle Foreste Federali austriache in Villaco ogni anno entro il 30 aprile, e per l'anno in corso, sia i nomi degli aventi diritto che dovranno percepire il legname, sia l'entita' e la suddivisione per assortimenti di essi. L'assegno delle piante verra' indi effettuato sui boschi, gravati in territorio austriaco dai Funzionari dell'Ufficio Forestale di Villaco ai nominativi degli aventi diritto prescelti. Qualora gli aventi diritto non fossero d'accordo sulle modalita' di assegnazione sopra specificate, l'assegnazione dell'intero quantitativo dovuto da parte austriaca verra' effettuata nelle mani del legale rappresentante degli aventi diritto di Ugovizza. Dal momento che l'assegno non puo' essere fatto che per una massa legnosa presunta, da accertare solo in sede di misurazione, anticipi ad arretrati delle spettanze gravanti le foreste austriache saranno oggetto di computo e di conguaglio da parte dell'Ufficio Forestale di Tarvisio in occasione del calcolo delle spettanze per l'anno successivo. 4) L'assegno delle piante e la suddivisione in legname da opera e in legna da ardere del materiale di risulta vengono effettuati in territorio austriaco con le stesse modalita' usate nelle foreste gravate in territorio italiano. Tutto il materiale legnoso assegnato avente diametro medio inferiore ai 20 centimetri, come il legname difettoso ed il cortame anche superiore ai 20 centimetri di diametro, viene considerato legna da ardere. Gli aventi diritto di servitu' non possono essere obbligati a ridurre in tronchetti atti a solo combustibile la legna da ardere assegnata. E' ammessa la vendita di eventuali eccedenze sul fabbisogno casalingo. 5) La controprestazione per il legname da fabbrica ammonta attualmente a lire 4.500 per metro cubo. Qualora in avvenire dovesse essere modificata la controprestazione per il legname da fabbrica sui fondi gravati in territorio italiano, il nuovo ammontare avra' valore ed applicazione anche per le spettanze percepite in territorio austriaco. Spetta all'Austria la controprestazione relativa a 65 metri cubi di legname da fabbrica. Rimane tuttavia in facolta' degli aventi diritto, che devono percepire le loro spettanze di legname da fabbrica in territorio austriaco, di sottrarsi alla controprestazione, rinunciando a meta' della loro spettanza. La controprestazione spettante all'Austria deve essere inoltrata all'Ufficio di Amministrazione Forestale di Villaco tramite quello di Tarvisio. La controprestazione per i 35 metri cubi di legname da fabbrica, risultanti dal conguaglio per, il minore onere in legna da ardere, spetta alla Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. 6) Dopo l'anno 1922 vennero consegnati da parte dell'Austria solo metri cubi 1227 di legname da opera e metri cubi 332 di legna da ardere, quale acconto sulle spettanze. I diritti maturati sulle foreste austriache ammontano invece complessivamente, dal 1922 alla fine del 1953, a metri cubi 2080 di legname da opera e a metri cubi 8032 di legna da ardere. Detratti per tanto gli acconti, si accertano gli arretrati in metri cubi 853 di legname da opera e metri cubi 7.700 di legna da ardere. Dal momento che, per ragioni selvicolturali, la corresponsione di arretrati di tali entita' non puo' effettuarsi in una sola volta, si fissa in 5 anni il tempo utile per l'assegnazione delle spettanze arretrate. E' consentito un maggiore assegno di legname da opera in sostituzione di legna da ardere. Per conguaglio, limitatamente alle spettanze arretrate, e' ammessa la corresponsione di 1 metro cubo di legname da opera per ogni 4 metri cubi di legna da ardere. L'assegno degli arretrati viene fatto direttamente a favore di quelli aventi diritto che tutt'ora non hanno percepito acconti o il cui acconto non ha raggiunto i diritti maturati. L'Ufficio Amministrazione Forestale di Tarvisio dara' comunicazione a quello di Villaco dell'esatto ammontare delle spettanze arretrate, compilando una apposita Vista nominativa. E' peraltro da tenere presente che gli arretrati dovranno essere corrisposti a coloro che al momento dell'accertamento della spettanza annua, per tutto il periodo 1922-1953, risultano a norma dei registri tavolari legali proprietari dei fondi dominanti. Per quanto riguarda le modalita' di assegno viene osservato quanto gia' fissato al punto 4) del presente Accordo. Anche la rinuncia a meta' della spettanza di legname da opera onde sottrarsi alla controprestazione, rimane in facolta' degli aventi diritto. 7) I diritti di cuocere calce, cavare sabbia e pietrame, raccogliere strame e frascame, quali risultano dai documenti originari di regolazione, vengono ripartiti fra i territori gravati in Italia ed in Austria nel rapporto di 1.698,5: 166,5. 8) I diritti di pascolo sui territori gravati da servitu' rappresentano un esercizio complementare al pascolo sulla proprieta' degli stessi aventi diritto. Il pascolo potra' pertanto essere esercitato nella misura usata fino ad oggi, salvo sempre l'osservanza delle norme di polizia forestale. 9) La presente Convenzione non esclude un eventuale successivo riscatto dei diritti di servitu' nel loro complesso, previ accordi tra i due Governi. Il riscatto di singoli diritti con pagamento in danaro e' ammissibile in qualunque momento, qualora l'avente diritto lo desideri e fra lui e i proprietari dei fondi serventi si sia raggiunto un accordo sull'entita' del prezzo di riscatto. Tale riscatto necessita del consenso dei due Governi italiano ed austriaco, a norma dell'articolo 12 dell'Accordo del 24 giugno 1925. 10) Dato che il diritto di servitu' e' destinato a soddisfare i bisogni domestici del fondo dominante, l'esbosco del legname oltre frontiera non rimane vincolato ad alcuna speciale autorizzazione o pagamento di tributi. Agli aventi diritto spettano tutte le facilitazioni del traffico di frontiera. 11) I diritti di servitu' in argomento devono essere riportati sui registri tavolari austriaci nell'entita' di quanto precisato col presente Accordo. Avv. Cesare ARIAS Dott. Alberto HOFMANN Dott. Antonio SPEROTTO Fritz SCHWARZACHER Wolfram HALLER Josef RESSMANN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI