La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Presupposti e finalita' della legge Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.