ALLEGATO a) Il PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, con riferimento all'art. 1 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di fornire le spiegazioni seguenti: a) le persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 1 otterranno d'ora innanzi l'esonero definitivo dall'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dalla imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. b) i benefici di cui all'art. 1 saranno concessi senza presentazione di una speciale domanda ai cittadini italiani che, in attesa di una regolamentazione a mezzo di accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, hanno ottenuto il differimento del pagamento dell'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dell'imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. c) qualora dovessero riscontrarsi pagamenti di imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e di imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) - non dovuti per effetto dell'applicazione dell'art. 1 - le relative eccedenze saranno rimborsate. d) le disposizioni di cui all'art. 1 comportano, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane esenzioni per imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e per imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) valutabili complessivamente a circa cinque milioni di Deutsche Mark. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. SEIDLER Al Presidente della Delegazione italiana Signor Dr. Emilio CARLI ALLEGATO a) IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'art. 1 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di fornire le spiegazioni seguenti: a) le persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 1 otterranno d'ora innanzi l'esonero definitivo dall'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dalla imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. b) i benefici di cui all'art. 1 saranno concessi, senza presentazione di una speciale domanda, ai cittadini italiani che, in attesa di una regolamentazione a mezzo di accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, hanno ottenuto il differimento del pagamento dell'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgade) e dell'imposta sul patrimonio (Vermogensbgabe) per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. c) qualora dovessero riscontrarsi pagamenti di imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e di imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) - non dovuti per effetto dell'applicazione dell'art. 1 - le relative eccedenze saranno rimborsate. d) le disposizioni di cui all'art. 1 comportano, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, esenzioni per imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e per imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) valutabili complessivamente a circa cinque milioni di Deutsche Mark. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione". Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. La prego gradire, signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. E. CARLI Al Presidente della Delegazione germanica Signor Dr. Erwin SEIDLER ALLEGATO b) Il PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue: Si e' convenuto che all'atto dell'applicazione dello art. 2, si dovra' distinguere fra danni ai beni di uso domestico e danni ad altri beni. Per tale ragione, ai fini dell'indennizzo, l'espressione "medesimo danno" indicata nel comma (3) dell'art. 2 va intesa nel senso che l'indennizzo per beni di uso domestico da parte di uno Stato deve essere riferito solo all'indennizzo per beni di uso domestico da parte dell'altro Stato e per gli altri beni l'importo totale degli indennizzi italiani - escluso l'indennizzo per beni di uso domestico - deve essere riferito al complessivo "indennizzo principale" germanico (Hauptentschadigung) escluso l'indennizzo relativo ai beni di uso domestico. Non saranno computati gli indennizzi italiani concessi per i beni patrimoniali (wirtschaftliche Einheiten) che sono considerati non indennizzabili secondo il diritto germanico. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. SEIDLER Al Presidente della Delegazione italiana Signor Dr. Emilio CARLI ALLEGATO b) IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue: Si e' convenuto che, all'atto dell'applicazione dello art. 2, si dovra' distinguere fra danni ai beni di uso domestico e danni ad altri beni. Per tale ragione, ai fini dell'indennizzo, l'espressione " medesimo danno" indicata nel comma (3) dell'art. 2 va intesa nel senso che l'indennizzo per beni di uso domestico da parte di uno Stato deve essere riferito solo all'indennizzo per beni di uso domestico da parte dell'altro Stato e per gli altri beni l'importo totale degli indennizzi italiani - escluso l'indennizzo per beni di uso domestico - deve essere riferito al complessivo " indennizzo principale " germanico (Hauptentschadigung) escluso l'indennizzo relativo ai beni di uso domestico. Non saranno computati gli indennizzi italiani concessi per i beni patrimoniali (wirtschaftliche Einheiten) che sono considerati non indennizzabili secondo il diritto germanico. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione". Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. E. CARLI Al Presidente della Delegazione germanica Signor Dr. Erwin SEIDLER ALLEGATO c) IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, mi onoro comunicarLe quanto segue: Ai fini degli eventuali pagamenti integrativi di cui al comma (4) dell'art. 2 dell'accordo, saranno prese da parte italiana in considerazione solo le domande tempestivamente presentate ai sensi della legge italiana. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. E. CARLI Al Presidente della Delegazione germanica Signor Dr. Erwin SEIDLER ALLEGATO c) PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, mi onoro comunicarLe quanto segue: La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione". Al Presidente della Delegazione germanica Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. SEIDLER Al Presidente della Delegazione italiana Signor Dr. Emilio CARLI ALLEGATO d) IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, con riferimento all'art. 3 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue: Per la ripartizione dell'importo di cui all'art. 3 fra gli aventi diritto, la Repubblica federale di Germania si basera' sui principi seguenti: 1) potranno venir prese in considerazione persone fisiche di nazionalita' germanica e persone giuridiche germaniche. 2) le persone fisiche dovranno possedere i seguenti requisiti: a) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalita' germanica e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalita' germanica od italiana oppure b) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalita' italiana e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalita' germanica. 3) le persone giuridiche dovranno possedere i seguenti requisiti: a) essere state costituite in conformita' al diritto germanico, aver avuto al momento del verificarsi del danno la loro sede sociale nella Repubblica federale di Germania ed esistere ancora, con sede sociale nella Repubblica federale di germania, alla data della firma del presente accordo oppure b) aver avuto al momento del verificarsi del danno, la loro sede sociale nel territorio italiano ed esistere ancora, con sede sociale in detto territorio, al momento della firma del presente accordo, a condizione che in ambedue i momenti oltre il 50 per cento del capitale sociale sia di proprieta' di persone fisiche germaniche o di persone giuridiche germaniche. 4) saranno presi in considerazione i danni al patrimonio ed agli oggetti casalinghi previsti nel paragrafo 13 della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Essi saranno calcolati secondo i principi della legge germanica d'accertamento (Feststellungsgesetz) e della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Dal risultato di detto calcolo saranno tratti i numeri indici necessari agli effetti della determinazione dell'indennizzo. L'entita' del danno potra' essere contenuta entro un limite massimo ed un limite minimo. Inoltre potranno essere previste limitazioni connesse alla situazione patrimoniale ed all'ammontare del reddito degli aventi diritto o ad analoghi criteri. 5) gli indennizzi e le altre provvidenze saranno concessi solo su domanda. Per la presentazione delle domande sara' fissato un termine appropriato. 6) le provvidenze germaniche od italiane, gia' corrisposte per danni accertati, saranno computate sugli indennizzi. L'ammissione di societa' di persone e di societa' senza personalita' giuridica (Vereinigungen ohne eigene Rechtspersonlichkeit), di eredi e successori, la ripartizione fra gli aventi diritto, come pure i dettagli dell'esecuzione, soprattutto per quanto riguarda i precisi requisiti per l'indennizzabilita' e la delimitazione dei danni, le competenze e la procedura, saranno regolati a mezzo di disposizioni germaniche. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. SEIDLER Al Presidente della Delegazione italiana Signor Dr. Emilio CARLI ALLEGATO d) IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'art. 3 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue: Per la ripartizione dell'importo di cui all'art. 3 fra gli aventi diritto, la Repubblica federale di Germania si basera' sui principi seguenti: 1) potranno venir prese in considerazione persone fisiche di nazionalita' germanica e persone giuridiche germaniche. 2) le persone fisiche dovranno possedere seguenti requisiti: a) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalita' germanica e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalita' germanica od italiana oppure b) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalita' italiana e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalita' germanica. 3) le persone giuridiche dovranno possedere i seguenti requisiti: a) essere state costituite in conformita' al diritto germanico, aver avuto al momento del verificarsi del danno la loro sede sociale nella Repubblica federale di Germania ed esistere ancora, con sede sociale nella Repubblica federale di germania, alla data della firma del presente accordo oppure b) aver avuto al momento del verificarsi del danno, la loro sede sociale nel territorio italiano ed esistere ancora, con sede sociale in detto territorio, al momento della firma del presente accordo, a condizione che in ambedue i momenti oltre il 50 per cento del capitale sociale sia di proprieta' di persone fisiche germaniche o di persone giuridiche germaniche. 4) saranno presi in considerazione i danni al patrimonio ed agli oggetti casalinghi previsti nel paragrafo 13 della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Essi saranno calcolati secondo i principi della legge germanica d'accertamento (Feststellungsgesetz) e della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Dal risultato di detto calcolo saranno tratti i numeri indici necessari agli effetti della determinazione dell'indennizzo. L'entita' del danno potra' essere contenuta entro un limite massimo ed un limite minimo. Inoltre potranno essere previste limitazioni connesse alla situazione patrimoniale ed all'ammontare del reddito degli aventi diritto o ad analoghi criteri. 5) gli indennizzi e le altre provvidenze saranno concessi solo su domanda. Per la presentazione delle domande sara' fissato un termine appropriato. 6) le provvidenze germaniche od italiane, gia' corrisposte per danni accertati, saranno computate sugli indennizzi. L'ammissione di societa' di persone e di societa' senza personalita' giuridica (Vereinigungen ohne cigene Rechtspersonlichkeit), di eredi e successori, la ripartizione fra gli aventi diritto, come pure i dettagli dell'esecuzione, soprattutto per quanto riguarda i precisi requisiti per l'indennizzabilita' e la delimitazione dei danni, le competenze e la procedura, saranno regolati a mezzo di disposizioni germaniche. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione". Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. La prega gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. E. CARLI Al Presidente della Delegazione germanica Signor Dr. Erwin SEIDLER ALLEGATO c) PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, con riferimento all'art. 5 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di comunicarLe quanto segue: Si e' convenuto che la permuta degli edifici e terreni stipulata sara' effettuata alle seguenti condizioni: a) gli edifici ed i terreni saranno trasferiti in proprieta', nel loro stato attuale, con tutte le parti aggiunte e le soprastrutture, liberi dagli oneri di cui alla III parte del registro immobiliare, con un regolare atto di trasferimento e con la trascrizione nel registro immobiliare; b) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprieta' alla Repubblica italiana passeranno a quest'ultima al momento della consegna; c) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprieta' alla Repubblica federale di Germania passeranno a quest'ultima al momento della consegna; d) entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sara' stipulato un contratto di permuta nella forma prescritta dal diritto privato; e) la Repubblica federale di Germania assumera' a suo carico tutte le spese e tasse connesse all'esecuzione della permuta degli edifici e terreni, ivi comprese le spese connesse al contratto di permuta. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. SEIDLER Al Presidente della Delegazione italiana Signor Dr. Emilio CARLI ALLEGATO c) IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Bonn, addi' 19 ottobre 1967 Signor Presidente, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'art. 5 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di comunicarLe quanto segue: Si e' convenuto che la permuta degli edifici e terreni stipulata sara' effettuata alle seguenti condizioni: a) gli edifici ed i terreni saranno trasferiti in proprieta', nel loro stato attuale, con tutte le parti aggiunta e le soprastrutture, liberi dagli oneri di cui alla III parte del registro immobiliare, con un regolare atto di trasferimento e con la trascrizione nel registro immobiliare; b) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprieta' alla Repubblica italiana passeranno a quest'ultima al momento della consegna; c) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprieta' alla Repubblica federale di Germania passeranno a quest'ultima al momento della consegna; d) entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sara' stipulato un contratto di permuta nella forma prescritta dal diritto privato; e) la Repubblica federale di Germania assumera' a suo carico tutte le spese e tasse connesse all'esecuzione della permuta degli edifici e terreni, ivi comprese le spese connesse al contratto di permuta. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. Al Presidente della Delegazione germanica Sig. Dr. Erwin SEIDLER E. CARLI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI