(Allegati)
                                                          ALLEGATO a) 
 
Il PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  con  riferimento  all'art.  1  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro  di
fornire le spiegazioni seguenti: 
    a) le persone fisiche e giuridiche di cui all'art.  1  otterranno
d'ora  innanzi  l'esonero  definitivo  dall'imposta  per  gli   aiuti
immediati  (Soforthilfeabgabe)  e  dalla   imposta   sul   patrimonio
(Vermogensabgabe) per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. 
    b)  i  benefici  di  cui  all'art.  1  saranno   concessi   senza
presentazione di una speciale domanda ai cittadini italiani  che,  in
attesa di una regolamentazione a mezzo di accordo fra  la  Repubblica
federale di Germania e la  Repubblica  italiana,  hanno  ottenuto  il
differimento del  pagamento  dell'imposta  per  gli  aiuti  immediati
(Soforthilfeabgabe) e dell'imposta sul  patrimonio  (Vermogensabgabe)
per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. 
    c) qualora dovessero riscontrarsi pagamenti di  imposta  per  gli
aiuti immediati  (Soforthilfeabgabe)  e  di  imposta  sul  patrimonio
(Vermogensabgabe)  -  non  dovuti   per   effetto   dell'applicazione
dell'art. 1 - le relative eccedenze saranno rimborsate. 
    d) le disposizioni di cui all'art. 1 comportano, a  favore  delle
persone fisiche e giuridiche italiane esenzioni per imposta  per  gli
aiuti immediati (Soforthilfeabgabe)  e  per  imposta  sul  patrimonio
(Vermogensabgabe) valutabili complessivamente a circa cinque  milioni
di Deutsche Mark. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                               SEIDLER 
 
Al Presidente della Delegazione italiana 
Signor Dr. Emilio CARLI 
 
                                                          ALLEGATO a) 
 
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  ho l'onore di accusare  ricevuta  della  Sua  lettera  odierna  del
seguente tenore: 
  "Con riferimento  all'art.  1  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro  di
fornire le spiegazioni seguenti: 
    a) le persone fisiche e giuridiche di cui all'art.  1  otterranno
d'ora  innanzi  l'esonero  definitivo  dall'imposta  per  gli   aiuti
immediati  (Soforthilfeabgabe)  e  dalla   imposta   sul   patrimonio
(Vermogensabgabe) per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. 
    b)  i  benefici  di  cui  all'art.  1  saranno  concessi,   senza
presentazione di una speciale domanda, ai cittadini italiani che,  in
attesa di una regolamentazione a mezzo di accordo fra  la  Repubblica
federale di Germania e la  Repubblica  italiana,  hanno  ottenuto  il
differimento del  pagamento  dell'imposta  per  gli  aiuti  immediati
(Soforthilfeabgade) e dell'imposta  sul  patrimonio  (Vermogensbgabe)
per il periodo dal 1 aprile 1949 al 31 marzo 1955. 
    c) qualora dovessero riscontrarsi pagamenti di  imposta  per  gli
aiuti immediati  (Soforthilfeabgabe)  e  di  imposta  sul  patrimonio
(Vermogensabgabe)  -  non  dovuti   per   effetto   dell'applicazione
dell'art. 1 - le relative eccedenze saranno rimborsate. 
    d) le disposizioni di cui all'art. 1 comportano, a  favore  delle
persone fisiche e giuridiche italiane, esenzioni per imposta per  gli
aiuti immediati (Soforthilfeabgabe)  e  per  imposta  sul  patrimonio
(Vermogensabgabe) valutabili complessivamente a circa cinque  milioni
di Deutsche Mark. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione". 
  Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. 
  La prego gradire, signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                              E. CARLI 
 
Al Presidente della Delegazione germanica 
Signor Dr. Erwin SEIDLER 
 
                                                          ALLEGATO b) 
 
Il PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  con  riferimento  all'art.  2  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la  Repubblica  italiana  mi  onoro
comunicarLe quanto segue: 
 
  Si e' convenuto che all'atto dell'applicazione  dello  art.  2,  si
dovra' distinguere fra danni ai beni di  uso  domestico  e  danni  ad
altri beni. Per tale ragione, ai fini dell'indennizzo,  l'espressione
"medesimo danno" indicata nel comma (3) dell'art.  2  va  intesa  nel
senso che l'indennizzo per beni di uso  domestico  da  parte  di  uno
Stato deve essere  riferito  solo  all'indennizzo  per  beni  di  uso
domestico da parte dell'altro Stato e per gli  altri  beni  l'importo
totale degli indennizzi italiani - escluso l'indennizzo per  beni  di
uso domestico -  deve  essere  riferito  al  complessivo  "indennizzo
principale"  germanico  (Hauptentschadigung)   escluso   l'indennizzo
relativo ai beni di uso domestico. 
  Non saranno computati gli indennizzi italiani concessi per  i  beni
patrimoniali (wirtschaftliche Einheiten)  che  sono  considerati  non
indennizzabili secondo il diritto germanico. 
  Voglia gradire, Signor Presidente, i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
 
                               SEIDLER 
 
Al Presidente della Delegazione italiana 
Signor Dr. Emilio CARLI 
 
                                                          ALLEGATO b) 
 
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  ho l'onore di accusare  ricevuta  della  Sua  lettera  odierna  del
seguente tenore: 
  "Con riferimento  all'art.  2  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la  Repubblica  italiana  mi  onoro
comunicarLe quanto segue: 
 
  Si e' convenuto che, all'atto dell'applicazione dello  art.  2,  si
dovra' distinguere fra danni ai beni di  uso  domestico  e  danni  ad
altri beni. Per tale ragione, ai fini dell'indennizzo,  l'espressione
" medesimo danno" indicata nel comma (3) dell'art. 2  va  intesa  nel
senso che l'indennizzo per beni di uso  domestico  da  parte  di  uno
Stato deve essere  riferito  solo  all'indennizzo  per  beni  di  uso
domestico da parte dell'altro Stato e per gli  altri  beni  l'importo
totale degli indennizzi italiani - escluso l'indennizzo per  beni  di
uso domestico - deve essere  riferito  al  complessivo  "  indennizzo
principale  "  germanico  (Hauptentschadigung)  escluso  l'indennizzo
relativo ai beni di uso domestico. 
  Non saranno computati gli indennizzi italiani concessi per  i  beni
patrimoniali (wirtschaftliche Einheiten)  che  sono  considerati  non
indennizzabili secondo il diritto germanico. 
  Voglia gradire, Signor Presidente, i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione". 
  Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                              E. CARLI 
 
Al Presidente della Delegazione germanica 
Signor Dr. Erwin SEIDLER 
 
                                                          ALLEGATO c) 
 
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  con  riferimento  all'art.  2  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica italiana e la Repubblica federale di  Germania,  mi  onoro
comunicarLe quanto segue: 
 
  Ai fini degli eventuali pagamenti integrativi di cui al  comma  (4)
dell'art.  2  dell'accordo,  saranno  prese  da  parte  italiana   in
considerazione solo le domande tempestivamente  presentate  ai  sensi
della legge italiana. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                              E. CARLI 
 
Al Presidente della Delegazione germanica 
Signor Dr. Erwin SEIDLER 
 
                                                          ALLEGATO c) 
 
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  ho l'onore di accusare  ricevuta  della  Sua  lettera  odierna  del
seguente tenore: 
  "Con riferimento  all'art.  2  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica italiana e la Repubblica federale di  Germania,  mi  onoro
comunicarLe quanto segue: 
 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione". 
  Al Presidente della Delegazione germanica 
  Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                               SEIDLER 
 
Al Presidente della Delegazione italiana 
Signor Dr. Emilio CARLI 
 
                                                          ALLEGATO d) 
 
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  con  riferimento  all'art.  3  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la  Repubblica  italiana  mi  onoro
comunicarLe quanto segue: 
  Per la ripartizione dell'importo di cui all'art. 3 fra  gli  aventi
diritto, la Repubblica federale di Germania si basera'  sui  principi
seguenti: 
    1) potranno venir prese  in  considerazione  persone  fisiche  di
nazionalita' germanica e persone giuridiche germaniche. 
    2) le persone fisiche dovranno possedere i seguenti requisiti: 
      a) aver posseduto, alla data  del  verificarsi  del  danno,  la
nazionalita' germanica e possedere, alla data della firma del 
presente accordo, la nazionalita' germanica od italiana oppure 
      b) aver posseduto, alla data  del  verificarsi  del  danno,  la
nazionalita' italiana e possedere, alla data della firma del presente
accordo, la nazionalita' germanica. 
    3) le persone giuridiche dovranno possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere state costituite in conformita' al diritto germanico,
aver avuto al momento del verificarsi del danno la loro sede  sociale
nella Repubblica federale di Germania ed esistere  ancora,  con  sede
sociale nella Repubblica federale di germania, alla data della firma 
del presente accordo oppure 
      b) aver avuto al momento del verificarsi  del  danno,  la  loro
sede sociale nel territorio italiano ed  esistere  ancora,  con  sede
sociale in detto territorio, al  momento  della  firma  del  presente
accordo, a condizione che in ambedue i momenti oltre il 50 per  cento
del capitale sociale sia di proprieta' di persone fisiche  germaniche
o di persone giuridiche germaniche. 
    4) saranno presi in considerazione i danni al patrimonio ed  agli
oggetti casalinghi previsti nel paragrafo 13  della  legge  germanica
sugli oneri di perequazione  (Lastenausgleichsgesetz).  Essi  saranno
calcolati secondo i principi  della  legge  germanica  d'accertamento
(Feststellungsgesetz)  e  della  legge  germanica  sugli   oneri   di
perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Dal risultato di detto calcolo
saranno  tratti  i  numeri  indici  necessari  agli   effetti   della
determinazione dell'indennizzo. 
  L'entita' del danno potra' essere contenuta entro un limite massimo
ed un limite minimo. Inoltre  potranno  essere  previste  limitazioni
connesse alla situazione patrimoniale ed  all'ammontare  del  reddito
degli aventi diritto o ad analoghi criteri. 
    5) gli indennizzi e le altre provvidenze saranno concessi solo su
domanda. Per la presentazione delle domande sara' fissato un  termine
appropriato. 
    6) le provvidenze germaniche od italiane,  gia'  corrisposte  per
danni accertati, saranno computate sugli indennizzi. 
  L'ammissione  di  societa'  di  persone   e   di   societa'   senza
personalita'      giuridica      (Vereinigungen      ohne      eigene
Rechtspersonlichkeit), di eredi e successori, la ripartizione fra gli
aventi diritto, come pure i dettagli dell'esecuzione, soprattutto per
quanto riguarda i precisi  requisiti  per  l'indennizzabilita'  e  la
delimitazione dei  danni,  le  competenze  e  la  procedura,  saranno
regolati a mezzo di disposizioni germaniche. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                               SEIDLER 
 
Al Presidente della Delegazione italiana 
Signor Dr. Emilio CARLI 
 
                                                          ALLEGATO d) 
 
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  ho l'onore di accusare  ricevuta  della  Sua  lettera  odierna  del
seguente tenore: 
  "Con riferimento  all'art.  3  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la  Repubblica  italiana  mi  onoro
comunicarLe quanto segue: 
  Per la ripartizione dell'importo di cui all'art. 3 fra  gli  aventi
diritto, la Repubblica federale di Germania si basera'  sui  principi
seguenti: 
    1) potranno venir prese  in  considerazione  persone  fisiche  di
nazionalita' germanica e persone giuridiche germaniche. 
    2) le persone fisiche dovranno possedere seguenti requisiti: 
      a) aver posseduto, alla data  del  verificarsi  del  danno,  la
nazionalita' germanica e possedere, alla data della firma del 
presente accordo, la nazionalita' germanica od italiana oppure 
      b) aver posseduto, alla data  del  verificarsi  del  danno,  la
nazionalita' italiana e possedere, alla data della firma del presente
accordo, la nazionalita' germanica. 
    3) le persone giuridiche dovranno possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere state costituite in conformita' al diritto germanico,
aver avuto al momento del verificarsi del danno la loro sede  sociale
nella Repubblica federale di Germania ed esistere  ancora,  con  sede
sociale nella Repubblica federale di germania, alla data della firma 
del presente accordo oppure 
      b) aver avuto al momento del verificarsi  del  danno,  la  loro
sede sociale nel territorio italiano ed  esistere  ancora,  con  sede
sociale in detto territorio, al  momento  della  firma  del  presente
accordo, a condizione che in ambedue i momenti oltre il 50 per  cento
del capitale sociale sia di proprieta' di persone fisiche  germaniche
o di persone giuridiche germaniche. 
    4) saranno presi in considerazione i danni al patrimonio ed  agli
oggetti casalinghi previsti nel paragrafo 13  della  legge  germanica
sugli oneri di perequazione  (Lastenausgleichsgesetz).  Essi  saranno
calcolati secondo i principi  della  legge  germanica  d'accertamento
(Feststellungsgesetz)  e  della  legge  germanica  sugli   oneri   di
perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Dal risultato di detto calcolo
saranno  tratti  i  numeri  indici  necessari  agli   effetti   della
determinazione dell'indennizzo. L'entita'  del  danno  potra'  essere
contenuta entro un  limite  massimo  ed  un  limite  minimo.  Inoltre
potranno  essere  previste  limitazioni  connesse   alla   situazione
patrimoniale ed all'ammontare del reddito degli aventi diritto  o  ad
analoghi criteri. 
    5) gli indennizzi e le altre provvidenze saranno concessi solo su
domanda. Per la presentazione delle domande sara' fissato un  termine
appropriato. 
    6) le provvidenze germaniche od italiane,  gia'  corrisposte  per
danni accertati, saranno computate sugli indennizzi. 
  L'ammissione  di  societa'  di  persone   e   di   societa'   senza
personalita'      giuridica      (Vereinigungen      ohne      cigene
Rechtspersonlichkeit), di eredi e successori, la ripartizione fra gli
aventi diritto, come pure i dettagli dell'esecuzione, soprattutto per
quanto riguarda i precisi  requisiti  per  l'indennizzabilita'  e  la
delimitazione dei  danni,  le  competenze  e  la  procedura,  saranno
regolati a mezzo di disposizioni germaniche. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione". 
  Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. 
  La prega gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                              E. CARLI 
 
Al Presidente della Delegazione germanica 
Signor Dr. Erwin SEIDLER 
 
                                                          ALLEGATO c) 
 
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  con  riferimento  all'art.  5  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro  di
comunicarLe quanto segue: 
  Si e' convenuto che la permuta degli edifici  e  terreni  stipulata
sara' effettuata alle seguenti condizioni: 
    a) gli edifici ed i terreni saranno trasferiti in proprieta', nel
loro stato attuale, con tutte le parti aggiunte e le  soprastrutture,
liberi dagli oneri di cui alla III parte  del  registro  immobiliare,
con un regolare atto di  trasferimento  e  con  la  trascrizione  nel
registro immobiliare; 
    b) gli utili ed  i  pesi  connessi  agli  edifici  e  terreni  da
trasferirsi in  proprieta'  alla  Repubblica  italiana  passeranno  a
quest'ultima al momento della consegna; 
    c) gli utili ed  i  pesi  connessi  agli  edifici  e  terreni  da
trasferirsi  in  proprieta'  alla  Repubblica  federale  di  Germania
passeranno a quest'ultima al momento della consegna; 
    d) entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo  sara'
stipulato un contratto di permuta nella forma prescritta dal  diritto
privato; 
    e) la Repubblica federale di  Germania  assumera'  a  suo  carico
tutte le spese e tasse connesse all'esecuzione  della  permuta  degli
edifici e terreni, ivi comprese le spese  connesse  al  contratto  di
permuta. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
                               SEIDLER 
 
Al Presidente della Delegazione italiana 
Signor Dr. Emilio CARLI 
 
                                                          ALLEGATO c) 
 
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 
 
                                          Bonn, addi' 19 ottobre 1967 
 
Signor Presidente, 
 
  ho l'onore di accusare  ricevuta  della  Sua  lettera  odierna  del
seguente tenore: 
  "Con riferimento  all'art.  5  dell'accordo  oggi  firmato  fra  la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro  di
comunicarLe quanto segue: 
  Si e' convenuto che la permuta degli edifici  e  terreni  stipulata
sara' effettuata alle seguenti condizioni: 
    a) gli edifici ed i terreni saranno trasferiti in proprieta', nel
loro stato attuale, con tutte le parti aggiunta e le  soprastrutture,
liberi dagli oneri di cui alla III parte  del  registro  immobiliare,
con un regolare atto di  trasferimento  e  con  la  trascrizione  nel
registro immobiliare; 
    b) gli utili ed  i  pesi  connessi  agli  edifici  e  terreni  da
trasferirsi in  proprieta'  alla  Repubblica  italiana  passeranno  a
quest'ultima al momento della consegna; 
    c) gli utili ed  i  pesi  connessi  agli  edifici  e  terreni  da
trasferirsi  in  proprieta'  alla  Repubblica  federale  di  Germania
passeranno a quest'ultima al momento della consegna; 
    d) entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  dell'accordo  sara'
stipulato un contratto di permuta nella forma prescritta dal  diritto
privato; 
    e) la Repubblica federale di  Germania  assumera'  a  suo  carico
tutte le spese e tasse connesse all'esecuzione  della  permuta  degli
edifici e terreni, ivi comprese le spese  connesse  al  contratto  di
permuta. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
  Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra. 
  La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della  mia  piu'  alta
considerazione. 
 
Al Presidente della Delegazione germanica 
Sig. Dr. Erwin SEIDLER 
 
                              E. CARLI 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                               FANFANI