(all. 1 - art. 1)
Disciplinare  di  produzione  per  l'olio  a denominazione di origine
                         protetta «Soratte»

                               Art. 1.
                            Denominazione

    La  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte»  e' riservata
all'olio  extra  vergine  di  oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto

    La  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte»  e' riservata
all'olio  extra-vergine  di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di
olivo:
      «Sirole» in percentuale di almeno il 10%;
      «Leccino» in percentuale del 40%;
      «Frantoio» in percentuale del 25%
      «Reale» in percentuale di almeno il 5%
    Possono  concorrere  alla  produzione  del  detto olio, da sole o
congiuntamente,   anche   le   olive   delle   varieta':  «Moraiolo»,
«Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.
    Sono escluse altre varieta' di olivo.
    All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine «Soratte» deve
appartenere alla categoria degli extra vergini (mediana dei difetti =
0 e mediana del fruttato > 0), ed in particolare deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
       Colore: dal giallo oro al verde chiaro;
       Odore:  fruttato  medio leggero con note vegetali erbacee, che
lo distingue dagli altri oli delle zone limitrofe;
       Sapore:  armonico ed equilibrato al gusto, leggermente amaro e
piccante   per  gli  oli  freschissimi  (ad  eccezione  delle  annate
particolarmente siccitose);
       Acidita' totale espressa in acido oleico: inferiore o uguale a
0,5 grammi per 100 grammi di olio;
       K 232: uguale o inferiore a 2;
       K 270: uguale o inferiore a 0,2;
       Numero  perossidi:  uguale o inferiore a 12 millequivalenti di
ossigeno attivo per chilogrammo di olio;
       Contenuto  di  polifenoli  totali espressi come acido caffeico
milligrammi/kg:  uguale  o  superiore  a  70  p.p.m. (determinato con
metodo  spettrofotometrico  fino ad approvazione del metodo ufficiale
per il test dei polifenoli);
       Acido oleico: uguale o inferiore a 80%;
       Acido palmitico: uguale o inferiore a 15%;
       Acido linoleico: uguale o inferiore a 10%;
       Acido linolenico: uguale o inferiore a 0,9%.

                               Art. 3.
                           Nuovi impianti

    Per  i  nuovi  oliveti,  le  varieta' che possono concorrere alla
produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a  denominazione di
origine protetta «Soratte», sono:
      «Sirole» in percentuale di almeno il 40%;
      «Leccino» in percentuale del 20%;
      «Frantoio» in percentuale del 10%;
      «Reale» in percentuale di almeno il 10%.
    Possono  concorrere  alla  produzione  del  detto olio, da sole o
congiuntamente,   anche   le   olive   delle   varieta':  «Moraiolo»,
«Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.
    Le  percentuali  delle varieta' di cui sopra, devono rispecchiare
la   composizione   di   ciascun  oliveto  ricadente  nell'areale  di
produzione di cui all'art. 4.
    Questa  composizione  varietale  e'  applicabile  anche  per  gli
oliveti gia' in essere.

                               Art. 4.
                         Zona di produzione

    Le  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio  di oliva extra
vergine  dalla  denominazione  d'origine  protetta  «Soratte»  devono
essere  prodotte  nell'intero  territorio amministrativo dei seguenti
comuni in provincia di Roma:
      Campagnano  di  Roma,  Civitella  S.  Paolo, Formello, Magliano
Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Rignano Flaminio, Sacrofano,
    e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni:
      Capena,   Castelnuovo   di  Porto,  Fiano  Romano,  Filacciano,
Nazzano,  Ponzano  Romano, Riano, Roma (zona di Boccea, di Cesano, di
S. Maria di Galeria), S. Oreste, Torrita Tiberina.
    Sono  da  considerarsi  idonei  gli  oliveti ubicati nella fascia
altimetrica compresa tra 50 e 600 m s.l.m. La delimitazione dell'area
interessata e' la seguente:
      si  parte  dall'incrocio  della  via  Cassia con il confine del
comune  di  Campagnano  di  Roma, in localita' «Ponte del Pavone»; si
segue il confine della Provincia di Roma in direzione nord/est fino a
raggiungere  l'autostrada  A1, in prossimita' del Km 513. Si percorre
quindi,  l'autostrada in direzione sud/est; in prossimita' del Km 516
si  dirige  verso  est percorrendo la provinciale Nazzano-Filacciano,
fino  ad  intercettare  la  curva  di livello di 50 m s.l.m. Si segue
detta  quota  in direzione est fino ad incontrare il fiume Tevere, in
localita'  Pendicoste;  lo percorre in direzione sud/est. Arrivati in
localita'  Campo  del  Porto si segue il sentiero pedemontano fino ad
incontrare  la strada provinciale Tiberina in direzione est. Si segue
questa  strada  provinciale  fino  ad  intercettare di nuovo il fiume
Tevere. Si segue l'andamento dello stesso fino ad incontrare il Fosso
di  Prosciano,  nel  comune  di Nazzano; lo segue fino che questi non
intercetta  l'autostrada  A1  in  prossimita'  del Km 525. Riprende a
seguire  l'A1  in  direzione  sud  fino alla diramazione per Roma. La
segue  in  direzione  Roma  fino  ad incontrare la strada provinciale
Tiberina  in  prossimita'  della barriera Roma-Nord al Km 5. Segue la
Tiberina, direzione sud, fino ad incontrare prima la SS3, Flaminia, e
poi il Grande Raccordo Anulare di Roma, in localita' Castel Giubileo.
Dal  Grande  Raccordo  Anulare  in  direzione prima ovest poi sud, si
intercetta  la  via  Boccea; si segue questa in direzione nord/ovest,
fino a raggiungere la localita' «Tragliata»; si percorre in direzione
nord-nord/est  il  confine  del  comune  di  Roma, fino a raggiungere
quello  del  comune  di  Campagnano  di  Roma. Lo segue, in direzione
nord/est,  fino ad incontrare di nuovo il confine del comune di Roma.
Di li' riprende il confine del comune di Roma, fino a raggiungere, in
direzione  nord/ovest,  il  punto di partenza in localita' «Ponte del
Pavone»,  all'incrocio  con  la  via  Cassia,  tramite  il confine di
Campagnano di Roma, in direzione nord/est.

                               Art. 5.
Elementi  comprovanti  che  il  prodotto  e'  originario  della  zona
                    geografica di cui all'art. 4

    La  tracciabilita'  del  prodotto  e'  garantita  da una serie di
adempimenti  a  cui  si sottoporranno i produttori, in particolare la
struttura di controllo verifichera' in ogni fase della produzione che
siano  rispettate  le  metodiche  produttive individuate nel presente
disciplinare   di   produzione  e  percio'  terra'  un  elenco  degli
agricoltori,  dei frantoiani e degli imbottigliatori. La struttura di
controllo  inoltre, terra' un elenco delle particelle catastali sulle
quali   viene   coltivato   l'olivo   destinato   alla  produzione  a
denominazione   di   origine   protetta.  I  soggetti  della  filiera
comunicheranno  alla  struttura  di  controllo  le quantita' di olive
prodotte,  le  quantita'  di  olive  molite  e  le  quantita' di olio
effettivamente imbottigliato.

                               Art. 6.
                 Metodo di ottenimento del prodotto

    La   coltivazione   delle  olive,  nonche'  l'estrazione,  ed  il
confezionamento  dell'olio  extravergine  di oliva a Denominazione di
Origine  Protetta «Soratte» devono avvenire nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 4 per evitare che lo scuotimento dovuto al
trasporto, gli sbalzi di temperatura nonche' l'arieggiamento alterino
le  caratteristiche  tipiche  del  prodotto  e  ne  compromettano  la
qualita'  e  per  garantire  il  controllo  e  la  tracciabilita'. Le
condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali  e  caratteristiche  della  zona  e,  comunque,  atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche.  La  densita'  massima  di  piante  sul terreno deve
essere  di  555  piante  per  ettaro.  Per  la gestione del suolo, si
eseguono  delle  lavorazioni  meccaniche  superficiali  che risultano
utili  anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la
pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di
fertilizzanti  organici  e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve
essere effettuata secondo le modalita' della lotta guidata al fine di
ridurre  al  minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle
olive.  La  produzione  massima di olive per ettaro non puo' superare
gli  8000  kg negli oliveti specializzati intensivi, mentre in quelli
promiscui  la produzione per pianta non dovra' superare gli 80 kg. Il
periodo  di raccolta e' stabilito tra il primo giorno di ottobre e il
15 dicembre  di ciascuno anno. La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta   «Soratte»   per  tutte  le  singole  cultivar  nella  fase
fenologica  dell'invaiatura  deve  essere  effettuata  manualmente  o
meccanicamente  in modo da non procurare ammaccature alle olive, ed a
condizione  che  durante l'operazione sia evitata la permanenza delle
drupe  sul  terreno. E' vietato il ricorso a prodotti di abscissione.
In  ogni  caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la
raccolta   delle  olive  cadute  naturalmente  e  quella  sulle  reti
permanenti.  Le  olive  raccolte,  devono essere messe in contenitori
rigidi,  traforati, facilmente lavabili, della portata massima di 380
kg.
Modalita' di oleificazione:
    Le operazioni d'estrazione dell'olio devono avvenire entro 48 ore
dalla raccolta. La resa massima di olive in olio non puo' superare il
22%.  Le  olive  debbono  essere  sottoposte  a pulitura e lavaggio a
temperatura  ambiente  per  eliminare  eventuali  residui  o sostanze
estranee.   L'estrazione   dell'olio  extra-vergine  di  oliva,  puo'
avvenire  soltanto  con  processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento  di  oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative   contenute   nel  frutto.  La  gramolatura  deve  essere
effettuata  ad  una  temperatura della pasta di olive non superiore a
34° C  e  per  periodo  non  superiore a 50 minuti. Non e' consentito
l'uso  di  frangitori  a  martelli  che provocano il surriscaldamento
della  pasta.  E'  vietato  sia  l'uso  di  coadiuvanti  chimici  e/o
biologici  che  l'uso  del  talco.  Non  e'  autorizzato il metodo di
trasformazione  noto  come  «ripasso»  (doppia  centrifugazione della
pasta  delle  olive  senza  interruzione).  E'  consentito procedere,
successivamente,  al  processo  di  chiarificazione  e di filtrazione
dell'olio.
Immagazzinamento:
    L'olio  extra  vergine  di oliva «Soratte» viene immagazzinato in
recipienti  di  acciaio  inox  o  terracotta vetrificata di capacita'
massima  di  50  ettolitri. I contenitori possono essere mantenuti in
battente di azoto.

                               Art. 7.
     Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico

    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Soratte»  possiede  proprieta'  e qualita' riconosciute fin dal 1500
come  attestato  da  numerosi documenti storici. Nel 1888 infatti, il
marchese   Canali  ha  partecipato,  con  l'olio  dei  suoi  oliveti,
all'Esposizione  Vaticana,  in occasione del 50° sacerdotale di Leone
XIII,  ricevendo  un  premio  per  la  qualita'.  Nei vari comuni del
comprensorio  di  produzione,  numerose  localita'  sono distinte nel
catasto  con riferimenti alla coltura dell'olivo. Nel Soratte l'olivo
non  e' solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza
l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto gli
esperti  olivicoltori  hanno  adeguato  alle  piante  le  tecniche di
coltivazione,  traendo  dall'olio  qualita'  uniche  ed apprezzate da
sempre  dai  consumatori piu' esigenti. L'areale di produzione di cui
all'art 4, costituisce un territorio ideale per l'olivicoltura, tanto
da   influenzare   direttamente   le   qualita'  dell'olio  di  oliva
extra-vergine  a  denominazione  di  origine  protetta  «Soratte». E'
proprio  l'influenza ambientale, oltre alla composizione varietale, a
caratterizzare  significativamente  la  qualita' dell'olio. Una delle
caratteristiche principali dell'olio Soratte e' data dal suo odore di
fruttato  medio  leggero  con note vegetali erbacee, che lo distingue
nettamente  dagli  altri  oli  delle zone limitrofe. Questo carattere
organolettico   e'   ribadito  dall'attestato  di  partecipazione  al
«Concorso  regionale  per  i  migliori oli extra-vergine di oliva del
Lazio»,   dove   l'olio   del  Soratte,  nel  1995,  ha  ottenuto  il
riconoscimento  di  secondo classificato nella categoria di «Fruttato
Leggero».  Il  Monte  Soratte  costituisce  un'emergenza  di  calcare
massiccio  che,  insieme con altri rilievi minori, va a delimitare la
«caldera»  del  vulcano,  dal  cui  crollo si e' originato il lago di
Bracciano. Il nome dell'olio e' riconducibile senz'altro al «candido»
monte  Soratte,  come  lo  chiamava  Orazio, il piu' alto della zona,
visibile  da  tutto  l'areale  di  produzione.  Il monte peraltro, in
passato  sorvegliato  dai benedettini che abitavano il convento posto
sull'altura, costituiva anche, con le sue pendici, un luogo di attiva
produzione  di  olive.  Il  territorio  «Soratte»  Dop,  e'  una zona
omogenea  di  produzione  dovuta  a  suoli di origine prevalentemente
vulcanica.  I  terreni, secondo le quote, sono rocciosi, ciottolosi o
quanto  meno  ricchi  di  scheletro,  cosi'  da  assicurare  oltre al
perfetto  sgrondo  delle acque, l'assorbimento ed il mantenimento del
calore  del  sole.  Tali  fattori  ambientali  ed  umani nell'area di
produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a  denominazione di
origine   protetta   «Soratte»   incidono   in   modo  univoco  sulle
caratteristiche organolettiche e qualitative dell'olio prodotto.

                               Art. 8.
                              Controlli

    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Soratte»   per   l'applicazione   delle  disposizioni  del  presente
disciplinare   di  produzione  sara'  controllato  da  una  struttura
autorizzata,  in  conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081
del 14 luglio 1992.

                               Art. 9.
              Confezionamento, etichettatura e logotipo

    L'olio  extra  vergine  di oliva «Soratte» deve essere immesso al
consumo in recipienti di vetro scuro, in banda stagnata o ceramica di
capacita' non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine
monodose  di  laminato  metallico  di  alluminio  ed idonei materiali
sintetici  consentiti dalla legge, della capacita' di 10 ml., recanti
le disposizioni previste dalla normativa vigente piu' una numerazione
progressiva  attribuita  dall'organismo  di  controllo. La confezione
reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e
leggibili,  oltre  al  simbolo  comunitario  e  relative menzioni (in
conformita'   alle   prescrizioni   del  reg.  1726/98  e  successive
modificazioni)  e  alle  informazioni  corrispondenti ai requisiti di
legge, le seguenti ulteriori indicazioni:
      la  dizione  «SORATTE»  in  Times New Roman, Bold con valore di
riferimento 100%;
      2;-  la  sigla  «D.O.P.»  in Trebuchet MS Bold, che deve essere
riportata   al   di   sopra   del  nome  «SORATTE»,  all'interno  del
semicerchio, con valore di riferimento 43%;
      la  scritta «lio» in Times New Roman, Bold italic con valore di
riferimento 64%;
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice;
      il logo della denominazione «Olio Soratte», e' costituito dalla
sagoma  del  Monte  Soratte  sotto  un  cielo sfumato, inserita in un
semicerchio all'interno del quale risalta l'acronimo D.O.P. Alla base
sinistra  del  semicerchio  trova  posto  la scritta «LIO», preceduta
dalla  raffigurazione  di  un'oliva  che  sostituisce la lettera o di
olio, mentre alla base di tutta la rappresentazione grafica campeggia
la scritta SORATTE.
    La  sagoma  del  Monte  Soratte,  di colore verde in quadricromia
(C 100%,  M  55%,  Y 100%, K 0%), e' inserita in un semicerchio dello
stesso  colore (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%). Tra il semicerchio e la
sagoma  del  Monte,  il  cielo  sfumato  dal  100% allo 0% in celeste
quadricromia  (C 80%, M 5%, Y 0%, K 0%). Le scritte «lio» (di olio) e
«D.O.P.»  sono in giallo di quadricromia (C 0%, M 10%, Y 100%, K 0%),
mentre  la  «O» (di olio) e' in verde sfumato - dal 100% allo 0% - di
quadricromia (C 84%, M 29%, Y 100%, K 0%). La scritta «Soratte» e' in
bianco su campo verde di quadricromia (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%).

                ---->   Vedere Logo a pag. 47  <----

    Il  logo  se  stampato su fondo colorato dovra' essere circondato
per  tutta  la  sua sagoma da un filo bianco dello spessore di almeno
0.75  pt.  Gli  elementi  sopra descritti non possono essere in alcun
modo  separati.  Il  logo  si  potra' adattare proporzionalmente alle
varie declinazioni di utilizzo. E' obbligatorio indicare in etichetta
l'annata  di  produzione delle olive da cui si e' ottenuto l'olio, la
scadenza  per  il consumo del prodotto e quanto utile ad identificare
la   partita   alla   quale   appartiene  il  prodotto  stesso.  Alla
denominazione  di origine protetta «Soratte» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente
disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato,  superiore,  genuino.  La  designazione  «Soratte»  deve
figurare  in  lingua  italiana. E' tuttavia consentito l'uso di nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati,  purche'  non abbiano significato
laudativo  e  non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. L'uso
di  nomi  di  aziende,  tenute  o  fattorie  e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con le olive raccolte negli
oliveti facenti parte della azienda.