IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1°  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 %
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge
14 maggio  2005,  n.  80  che  all'art.  8, punto 3 stabilisce che la
riforma  degli  incentivi  introdotta  dal  punto  1 e 2 dello stesso
articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il
Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in
vigore  del  decreto  legge,  abbia  presentato  a questo Comitato la
proposta di adozione della relativa delibera di approvazione»;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  2005, n. 115, che all'art. 10
dispone una modifica dell'art. 8, punto 3 del succitato decreto-legge
n.  35/2005,  sostituendo  le parole «alla stessa data» con le parole
«alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 2 e,
comunque,  non  oltre  il  31  luglio  e per un importo di contributi
statali  non  superiore  a  200  milioni  di  euro,  che  determinino
erogazioni nell'anno solare 2005 non superiori a 40 milioni di euro»;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto  legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000), e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente
le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento
al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n.
289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma
la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge
n. 488/1992;
  Vista  la propria delibera, assunta in pari data, con la quale sono
accertate   risorse   rivenienti   da   economie  e  revoche  per  il
finanziamento  di  contratti  di programma per un importo complessivo
pari a 162.315.649 euro;
  Vista  la  nota  n.  1.236.998  del 30 giugno 2005, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale   presentato   dal  Consorzio  Tecnesud,  concernente  la
realizzazione  di  un  polo  tecnologico  operante  nel settore della
tecnologia  dell'informazione  e  comunicazione,  nella produzione di
supporti  informatici  e  strumentazioni  tecnologicamente  avanzate,
nonche' di sistemi di logistica integrata;
  Vista  la  nota  n.  1.237.053  del 19 luglio 2005, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive ha proposto una rimodulazione
dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
  Considerate  le  caratteristiche  qualitative  delle  iniziative da
realizzare e le ricadute occupazionali attivate;
  Considerato  che  la regione Calabria ha espresso parere favorevole
agli  investimenti  previsti  dal  contratto  di  programma  e  sulla
compatibilita'  con  la propria programmazione regionale, dichiarando
la  propria  disponibilita'  alla  compartecipazione  finanziaria  al
contratto di programma nella misura di 8 milioni di euro;
  Considerato  che  il  contratto di programma proposto dal Consorzio
Tecnesud  rientra  nella  deroga all'applicazione della riforma degli
incentivi  prevista  dall'art. 8, punto 3 del citato decreto-legge n.
35/2005;
  Considerato  che  in  sede  di  conversione  in legge del succitato
decreto-legge n. 115/2005, e' stata proposta una modifica riguardante
l'innalzamento  del  limite  finanziario  di  cui all'art. 10, da 200
milioni  di  euro  a  400  milioni di euro, cosi' come risultante dal
testo del disegno di legge approvato in Senato in data 28 luglio 2005
(A.S. n. 3523-B).
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della presente delibera con il Consorzio Tecnesud
il  contratto  di  programma avente ad oggetto la realizzazione di un
articolato  piano  di  investimenti,  da  realizzarsi  nella  regione
Calabria,  area  compresa  nell'obiettivo  1  dei  Fondi  strutturali
comunitari.   Il  contratto,  sottoscritto  nei  termini  di  seguito
indicati  e  con  le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative
nel  rispetto  delle  limitazioni imposte dall'Unione europea, verra'
trasmesso  in  copia  alla Segreteria di questo Comitato entro trenta
giorni dalla stipula.
  1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 62.414.000 euro.
  Gli  investimenti  saranno  realizzati  dalle  societa'  presso  le
diverse  unita' produttive, come dettagliato nell'allegata tabella 1,
che fa parte integrante della presente delibera.
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in  premessa,
consistono  in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato
nell'allegata tabella 1.
  L'importo  totale  delle  agevolazioni  cosi'  calcolate  e' pari a
37.304.752  euro,  di  cui  29.304.752  euro a carico dello Stato e i
restanti 8.000.000 euro a carico della regione Calabria.
  1.3.  Il  contributo  in conto capitale alle societa' del consorzio
sara'  erogato  negli  anni 2005, 2006, 2007 e 2008, come dettagliato
nell'allegata  tabella  2,  che  fa  parte  integrante della presente
delibera.
  Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto
piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di
realizzazione degli investimenti.
  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
  1.5.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.6.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 340 U.L.A. (Unita' lavorative
annue).
  1.7.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il  finanziamento di 1.785.112 euro a valere sulle
risorse   evidenziate   nel  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  3 luglio  2003, citato in premessa, e il finanziamento di
27.519.640  euro  a  valere sulle risorse evidenziate nella delibera,
assunta  in  pari  data  da  questo  Comitato,  di ricognizione delle
risorse derivanti da economie e revoche di contratti di programma.
  3.  La  stipula  del  contratto  di  programma  e' subordinata alla
definitiva  approvazione  della  legge  di  conversione del succitato
decreto-legge  n.  115/2005, con la quale viene disposta una modifica
riguardante l'innalzamento del limite finanziario di cui all'art. 10,
da 200 milioni di euro a 400 milioni di euro.

    Roma, 29 luglio 2005

                                            Il presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 43