(all. 1 - art. 1)
                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                      «TROTA REATINA» - I.G.P.
                               Art. 1.
                     Denominazione e sua tutela
    L'Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  «Trota Reatina» e'
riservata  esclusivamente alle trote allevate nell'area geografica di
cui  all'art.  3,  che  rispondono  alle  condizioni  ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    L'Indicazione  geografica  protetta  (I.G.P.)  «Trota Reatina» e'
riservata  agli  esemplari  di  trota  appartenenti alla specie Trota
Iridea  (Oncorhynchus  mykiss),  sia  a carne bianca che salmonata, e
alla specie Trota Fario (Salmo (trutta) trutta).
    Il  corpo  della  Trota  Iridea deve essere fusiforme, allungato,
leggermente  compresso,  con  peduncolo  caudale  robusto  e alto. La
livrea   deve   essere   blu-metallica,   blu-verdastra  dorsalmente,
schiarentesi  con  riflessi  argentei  sui  fianchi,  biancastra  sul
ventre,  intensa  e brillante. Deve essere presente una fascia piu' o
meno  alta,  estesa  dall'opercolo al peduncolo caudale, di tonalita'
rosata o purpurea.
    La  Trota  Fario  deve  avere  un  corpo  slanciato e leggermente
compresso,  ricoperto  da  piccole scaglie cicloidi. Il dorso si deve
presentare  brunastro  cosparso  di piccoli e rari punti neri e rossi
che  si  estendono  sui  fianchi,  giallastri,  mentre  nella regione
opercolare  sono  presenti  esclusivamente  macchie  nere.  Le  pinne
dorsali  e la caudale sono di colore grigio piu' o meno scuro; quelle
pari tendono al giallastro.
    In  entrambe  le  specie  l'altezza  deve  essere compresa almeno
cinque volte nella lunghezza totale. Non e' consentita la presenza di
macchie   e  la  colorazione  non  uniforme  o  ridotta  del  tessuto
muscolare.
Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
    Il  prodotto  «Trota Reatina» all'atto dell'immissione al consumo
deve  raggiungere  una  pezzatura  minima di 300 grammi ed avere eta'
compresa  tra  i 12 e i 26 mesi e non presenta ferite o malformazioni
delle strutture ossee e mancanza di pinne.
    Il tessuto muscolare deve avere una tessitura uniforme, compatta,
elastica  di  colore  bianco  tipico  o  rosato  nel  caso  di  trota
salmonata.  Non  sono ammesse sia mollezze o flaccidita' che presenza
di colorazione anomala.
    L'occhio  deve  essere  trasparente e brillante; non sono ammessi
esemplari  con  occhio  opaco  o spento. Le branchie devono essere di
colore  rosso  vivo  e  non  possono  presentare colorazione spenta e
mucosita'.  Non  sono  ammessi  odori  sgradevoli  o  anomali.  Altre
caratteristiche  qualitative  minime  che  la  «Trota  Reatina»  deve
presentare all'atto della vendita sono:
      sostanza secca: > 20%;
      proteine: > 18%;
      ceneri: < 2,5%;
      lipidi: < 5,0%.
                               Art. 3.
                 Delimitazione della zona geografica
    L'areale  di  nascita,  allevamento,  macellazione, lavorazione e
confezionamento  della  «Trota Reatina» IGP e' situato nel territorio
della  provincia  di  Rieti  e comprende i seguenti comuni: Accumoli,
Amatrice,  Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose,
Borgo   Velino,   Cantalice,   Castel  S.  Angelo,  Castel  di  Tora,
Cittaducale,  Cittareale,  Collalto, Colle di Tora, Collegiove, Colli
sul  Velino,  Concerviano,  Contigliano,  Fiamignano,  Labro, Longone
Sabino,  Leonessa,  Marcetelli,  Micigliano,  Morro Reatino, Nespolo,
Paganico  Sabino,  Petrella  Salto,  Pescorocchiano,  Poggio Bustone,
Poggio   S.   Lorenzo,  Posta,  Rieti,  Rivodutri,  Rocca  Sinibalda,
Torricella in Sabina, Turania, Varco Sabino.
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorato documentando
per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione   in   appositi  elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di
controllo,  delle  vasche  e bacini di allevamento, degli allevatori,
dei   macellatori,  dei  produttori  e  dei  confezionatori,  nonche'
attraverso  la  denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle
quantita'  prodotte,  e'  garantita  la  tracciabilita' del prodotto.
Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi,  sono  assoggettate  al controllo da parte dell'organismo di
controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
Tecnica di allevamento.
    L'allevamento  della  «Trota Reatina» deve avvenire nell'ambiente
caratteristico  di  cui  all'art.  3.  Non  possono essere utilizzati
organismi  geneticamente  modificati,  ma solamente quei genotipi che
presentino  caratteristiche  tipiche  del  prodotto  reatino  sia  in
termini di caratteri morfologici, che di accrescimento.
    Gli  allevamenti  devono  essere collocati in aree che presentino
caratteristiche  idonee  all'allevamento della «Trota Reatina» I.G.P.
(distanza massima dalla sorgente 10 km) in modo che sia assicurata la
costanza dei parametri ambientali come di seguito specificato:
      temperatura  costante  e  compresa tra 8 °C e 13 °C, ai fini di
garantire  il  rispetto  di  tempi  di crescita degli animali tali da
mantenere elevate caratteristiche di qualita' e tipicita':
      ossigeno disciolto 8-9 ppm;
      pH 7.0-8.0.
    Nella  gestione  dell'allevamento  si deve porre particolare cura
nel minimizzare l'impatto ambientale.
Caratteristiche dell'alimentazione.
    E'  ammessa  la  somministrazione  di  mangimi composti integrati
rispondenti  ai  requisiti  di  legge  e  appositamente formulati con
l'obiettivo   di   garantire   l'ottimale   sviluppo  dell'animale  e
l'ottenimento di un prodotto di qualita'.
    E' ammesso, nell'alimentazione delle trote, l'utilizzo:
      1) di farine di pesce che non contengano tessuti di trota. Sono
da  escludere  le farine di pesce trattate ad alta temperatura (HT) e
quelle soggette ad essiccazione diretta;
      2)  di  olio  di  pesce  con  contenuto  in  PCB  (7 congeneri)
inferiore a 150 ng/g e un livello di ossidazione massimo garantito da
un valore di Totox non superiore a 30;
      3)  di  derivati della soia solo se provenienti da coltivazioni
non geneticamente modificate.
    Non  e' ammesso l'utilizzo di pigmentanti di sintesi, di farine e
di grassi derivanti da animali terrestri.
    I mangimi devono presentare le seguenti caratteristiche:
      1)   rapporto   proteina   digeribile/energia   digeribile  non
inferiore a 18,0 mg PD/MJ ED;
      2)   contenuto  massimo  in  energia  grezza  del  mangime  non
superiore a 24,0 MJ/kg.
La produzione di avannotti.
    I  riproduttori  devono  essere esclusivamente di provenienza dei
Paesi UE e, nell'areale di cui all'art. 3, devono essere mantenuti in
unita'  di  allevamento  dedicate,  con  particolare  attenzione alle
specifiche necessita' ambientali.
    La  produzione  dei  gameti deve avvenire in maniera naturale. E'
tuttavia  consentita  la  fecondazione  controllata con uova e sperma
ottenuti per spremitura.
    Ogni   lotto  di  avannotti  deve  essere  identificato  con  uno
specifico codice.
    La densita' massima ammessa e' pari a 4-8 kg/m3.
    Il  numero  di  ricambi  d'acqua  al  giorno  deve essere tale da
garantire  il  mantenimento  delle  caratteristiche  chimico  fisiche
dell'acqua ottimali.
    Gli  avannotti  di  Trota  Iridea  devono essere vaccinati contro
Yersinia ruckeri.
Ingrasso.
    In  questa,  come  nelle  altre  fasi che caratterizzano il ciclo
produttivo,  e'  fatto  obbligo  agli  allevatori  osservare tutte le
precauzioni atte a garantire il benessere degli animali.
    La densita' massima consentita e' in questa fase pari a 40 kg/m3.
    Il  ricambio  idrico deve essere di almeno 5 l/sec per tonnellata
di  biomassa in assenza di ossigenazione artificiale. Nel caso in cui
si   utilizzi  tale  tecnologia  i  ricambi  possono  essere  ridotti
garantendo  pero'  le  caratteristiche  qualitative  dell'acqua sopra
indicate.
    E' fatto obbligo all'allevatore di attuare un sistema di gestione
delle  vasche da ingrasso tale da minimizzare lo stress. Il numero di
manipolazioni  deve  quindi  essere limitato ad un massimo di due nel
corso di un normale ciclo di allevamento.
Cattura e abbattimento.
    La cattura, le operazioni di carico e scarico ed il trasporto del
vivo  sono  praticate da personale specializzato che applica le norme
di  buona  lavorazione  e  che  pone massima cura nel minimizzare gli
stress  o  i traumi che possano danneggiare la qualita' organolettica
del pesce.
    Le  trote,  prima  della  cattura, devono essere sottoposte ad un
periodo di digiuno compreso tra due e tre giorni.
    L'abbattimento   delle   trote   deve  avvenire  in  modo  rapido
attraverso  il  metodo  dello  shock termico, in modo da mantenere la
freschezza e non alterare la qualita' delle carni.
Macellazione e lavorazione.
    Il tempo massimo consentito tra la macellazione e l'immissione in
cella  e'  di  2 ore garantendo comunque il mantenimento della catena
del freddo dal momento dell'abbattimento.
    La   lavorazione  del  prodotto  macellato  consiste  nella  sola
eviscerazione, oppure nell'eviscerazione e successiva sfilettatura.
    In tutte le fasi sono adottate procedure igieniche che consentono
di  minimizzare  il rischio di inquinamento microbiologico e chimico,
definite mediante l'applicazione di un sistema di controllo dei punti
critici,  al  fine  di  garantire  che sul mercato giunga un prodotto
dalle caratteristiche qualitative ed igienico sanitarie ottimali.
                               Art. 6.
     Elementi che comprovino il legame con l'ambiente geografico
    Il  prodotto  «Trota  Reatina»  I.G.P.  possiede  peculiarita'  e
proprieta'   uniche   dettate  principalmente  dalle  caratteristiche
pedoclimatiche  della zona ed in particolare dalla grande quantita' e
qualita'  delle  acque  sorgive  presenti.  Infatti, la fitta rete di
sorgenti,  fiumi,  torrenti e laghi presenti costituiscono un habitat
ideale per questo prodotto ittico.
    Elementi   peculiari  delle  acque  sono  quelli  di  essere  ben
ossigenate, con concentrazioni di ossigeno disciolto pari a 8-9 ppm e
temperatura  costante,  compresa fra 8° e 13 °C, elevata quantita' di
calcio  che  favorisce  l'ossificazione  dello  scheletro dei giovani
pesci e valori di pH compresi tra 7 e 8.
    Il  comprensorio  interessato alla produzione della I.G.P. «Trota
Reatina» e' essenzialmente montano con una scarsa presenza di aree di
pianura, e' caratterizzato da laghi e fiumi che rappresentano sovente
un   elemento   distintivo   del  paesaggio,  oltre  che  un  fattore
determinante  nello sviluppo delle attivita' produttive ed antropiche
in  senso  lato.  L'altimetria  dell'area varia da 370 m s.l.m. della
piana  reatina  a  circa  2500  m. s.l.m. dei monti che fanno da orlo
verso  la fascia tirrenica dell'altopiano abruzzese. L'ossatura della
suddetta  notevole  massa  montuosa e' calcarea, compatta, biancastra
talora dolomitico-cristallina.
    La pesca e successivamente l'allevamento della «Trota Reatina» ha
esercitato  sin  dall'antichita'  un  ruolo  determinante  nella vita
culturale  ed  economica  dell'areale reatino; veniva praticata oltre
che  lungo  i  fiumi locali, nei bacini superstiti del Lacus Velinus.
Numerosi  sono  i  documenti  che  attestano  la storicita' di questo
prodotto.  Infatti, dal libro «De pesci romani» di mons. Paolo Giovio
tradotto  in  volgare  da  Carlo  Zancaruolo, in Venetia, appresso il
Gualtieri, anno 1560, vengono esaltate le caratteristiche qualitative
della Trota di Rieti, mentre nel libro «Rieti e la regione sabina» di
Palmegiani  del  1932  si riporta che nella citta' di Cittaducale era
presente  un  modello  di  stazione  ittiogenico, fondata dai signori
Bonafaccia-Stoli, per il ripopolamento dei pesci, tanto nel Peschiera
(dove erano famose le trote), quanto nei fiumi limitrofi.
    La  conferma del legame prodotto-territorio e' dato oltre che dai
numerosi  documenti  di  affitto  dell'impianto  di  troticoltura  di
S. Susanna  di  Rivodutri,  anche  dal  fatto  che nel territorio del
comune  di  Cittaducale  frequenti sono i ritrovamenti archeologici e
documentali  che  avvalorano  l'ipotesi  dell'esistenza  di  impianti
pescosi, soprattutto di trota. Nella citta' di Cittaducale l'immagine
del  pesce  compare  in due importanti dipinti: il primo si trova nel
salone  vescovile,  sulla  parete  sinistra  tra  le  decorazioni del
fascione   compaiono   tre   pesci,   molto   probabilmente   vengono
rappresentate delle trote; il secondo dipinto si trova presso la casa
parrocchiale,  si  tratta  di  una  pala  d'altare  proveniente dalla
distrutta  chiesa  di  San Francesco, anche qui e' dipinta una trota.
L'immagine  della  trota inoltre compare nello stemma della citta' di
Rieti ed in quello di altri comuni dell'areale di delimitazione.
                               Art. 7.
                              Controllo
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Il  prodotto  «Trota  Reatina»  e' confezionato in tre tipologie:
trota intera, eviscerata e filettata.
    Nella  trota  intera ed eviscerata viene apposto nell'opercolo il
cartellino  che  rende distinguibile il prodotto e che deve riportare
il  marchio  I.G.P.  e  il bollo CE del produttore. Il pesce intero e
l'eviscerato  viene  avviato  al  mercato  previo  confezionamento in
appositi   ed  idonei  contenitori  di  materiale  per  alimenti.  Le
dimensioni  dei contenitori possono variare a seconda della pezzatura
del pesce contenuto. Il peso delle confezioni varia da 2 a 6 kg.
    Il  prodotto  nella  tipologia  filetto  (da  ogni trota, vengono
ottenuti due filetti) deve recare l'apposito cartellino riportante le
stesse   indicazioni  gia'  descritte  per  il  pesce  intero  e  per
l'eviscerato.  I  filetti vengono avviati alla commercializzazione in
contenitori  per alimenti tipo cassette o tipo vassoi. Nel primo caso
le  confezioni  avranno  un  peso  variabile  da  2 a 5 kg mentre nel
secondo caso, il peso variera' da 0,5 a 1 kg.
    Le  tre  tipologie  di prodotto possono essere confezionate anche
sottovuoto o in atmosfera modificata.
    Sui   contenitori   verra'   apposta   un'etichetta   autoadesiva
riportante tutte le informazioni previste dalla normativa vigente. La
confezione  reca  obbligatoriamente  sull'etichetta  a  caratteri  di
stampa  chiari  e  leggibili,  oltre al simbolo grafico comunitario e
relative  menzioni  (in conformita' alle prescrizioni del Regolamento
CE   1726/98,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni)  ed  alle
informazioni  corrispondenti  ai  requisiti  di  legge,  le  seguenti
ulteriori indicazioni:
      - il   nome,   la  ragione  sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice;
      - il logo della denominazione.
    Alla  denominazione  «Trota Reatina» IGP e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare
di  produzione.  E'  tuttavia  ammesso  l'utilizzo di indicazioni che
facciano  riferimento  al  produttore,  purche'  questi  non  abbiano
significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    La designazione «Trota Reatina» e' intraducibile.
    Il  logo  della  denominazione  «Trota  Reatina» e' costituito da
un'ovale  all'interno del quale e' riportata l'immagine stilizzata di
una  trota  contornata  di  blu  e  con al centro una linea di colore
giallo;  sullo  sfondo  e'  riportato  il territorio di delimitazione
dell'IGP  Trota  Reatina. Il tutto e' contornato dalla scritta «Trota
Reatina» e dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».

                 ---->  Vedere logo a pag. 17  <----

                        INDICE COLORIMETRICO

=====================================================================
  B) COLORI UTILIZZATI                                  |  C) PANTONE
=====================================================================
Blu (scritta: Trota Reatina; Indicazione Geografica     |
Protetta; contorno della trota)                         | Blu reflex
---------------------------------------------------------------------
Azzurro (sottofondo della provincia di Rieti)           |    297
---------------------------------------------------------------------
Giallo (linea lungo il corpo della trota)               |    113

                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Trota
Reatina»,   anche   a  seguito  di  processi  di  elaborazione  e  di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
      *  il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      *  gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito dalla registrazione della I.G.P. «Trota Reatina» riuniti in
Consorzio  incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio incaricato provvedera'
anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto
uso  della  denominazione  protetta.  In  assenza  di un consorzio di
tutela  incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali in quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del Regolamento (CE) n. 510/2006.