(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

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                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
      Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
  1.  Il  presente  piano  generale  per  l'utilizzazione delle acque
pubbliche  (PGUAP)  e' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degli articoli 5 e
8  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
(Norme   di   attuazione   dello  statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di urbanistica e opere pubbliche),
come  da  ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999,
n. 463.
  2. Il piano generale e' diretto a programmare l'utilizzazione delle
acque  per  i  diversi  usi  e contiene le linee fondamentali per una
sistematica  regolazione  dei corsi d'acqua, con particolare riguardo
alle  esigenze  di  difesa  del  suolo, e per la tutela delle risorse
idriche.
  3. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente
unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade
il  territorio  provinciale.  Esso tiene luogo dei piani di bacino di
rilievo  nazionale  previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di
qualsiasi  altro  piano  stralcio  degli  stessi, ivi compresi quelli
prescritti da leggi speciali dello Stato.
  4.  Le  specifiche  forme  di raccordo tra la provincia autonoma di
Trento,  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  le  regioni  Veneto e
Lombardia  e  le  Autorita' di bacino interessate sono definite dalle
presenti norme di attuazione e dagli elaborati del piano.
                               Art. 2.
                          Effetti del piano
  1.  Ferme  restando le competenze riservate alla provincia autonoma
di   Trento   dallo  statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
attuazione,   il  piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque
pubbliche  determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali
devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento
alle  materie  indicate dall'art. 17, comma 4, della legge n. 183 del
1989,  nonche'  con  riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e
alle misure di prevenzione per le aree a rischio.
  2.  I vincoli e le misure espressamente indicati dal piano generale
hanno  in ogni caso effetto immediato, qualora siano piu' restrittivi
rispetto  ai  corrispondenti  vincoli  e  misure previsti dai vigenti
piani  o  programmi  provinciali  ovvero  qualora si configurino come
vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano anche in
relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad
esso  subordinati,  nonche'  con  riferimento ai piani e ai programmi
degli enti locali.
  4.  I provvedimenti indicati dall'art. 3, commi da 3 a 8, producono
gli effetti previsti dal presente articolo.
  5.   Il  presente  piano  sostituisce  ogni  altra  disposizione  e
indicazione,   anche   cartografica,   contenuta   nei  piani  e  nei
provvedimenti  adottati  o  approvati  dalle  Autorita'  di bacino di
interesse   nazionale,   eventualmente   applicabili  nel  territorio
provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente piano.
                               Art. 3.
                 Modifiche e integrazioni del piano
  1.  Ai  fini  delle  successive  modifiche  sostanziali  del  piano
generale   per   l'utilizzazione   delle   acque   pubbliche   o  per
l'approvazione  di  eventuali  piani  stralcio del piano medesimo, si
osservano  le  indicazioni  procedimentali  stabilite  dal protocollo
d'intesa, datato agosto 2002, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  dai  presidenti  delle province
autonome  e  regioni  interessate, in attuazione degli articoli 5 e 8
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 381 del 1974 e in
conformita'  alla  sentenza  della  Corte costituzionale 6-7 novembre
2001, n. 353.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1 si applicano altresi' qualora si
renda  necessario integrare il piano generale, al fine di conformarne
i   contenuti   alle   indicazioni   della   legislazione  statale  e
comunitaria.
  3.  La  provincia  puo'  apportare  modificazioni e integrazioni al
piano  generale  o  ai  relativi  piani stralcio, in osservanza delle
procedure  semplificate  di  cui ai commi da 4 a 8, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) le  modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con
l'impianto  e  il  disegno  complessivi  del  piano  e non comportino
variazioni   significative   al  governo  funzionalmente  unitario  o
all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;
    b) le  modificazioni  e  le  integrazioni  presentino  importanti
ripercussioni  chiaramente  individuabili  al di fuori del territorio
provinciale o riguardino le norme di piano.
  4.   Per   le   finalita'   del   comma 3,   la  provincia  convoca
preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano
un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,   di   ciascuna   Autorita'  di  bacino  territorialmente
interessata   e  delle  regioni  Veneto  e  Lombardia  nonche'  della
provincia  autonoma  di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza
valuta  se  ricorrono  le  condizioni di cui al comma 3 ed esprime il
proprio  parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del
piano.
  5.  La provincia provvede all'approvazione dei provvedimenti di cui
al   comma 3,   qualora   la  conferenza  si  esprima  favorevolmente
all'unanimita' dei presenti.
  6.  La  procedura  semplificata di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica
anche   per  le  modificazioni  e  le  integrazioni  delle  norme  di
attuazione del piano generale o dei relativi piani stralcio, anche al
fine  di  conformarne  i  contenuti  alle  disposizioni comunitarie e
statali che intervengano successivamente.
  7.   Qualora   non  ricorra  la  condizione  indicata  al  comma 3,
lettera b), la provincia trasmette le modificazioni e le integrazioni
del  piano  generale  e  dei  relativi piani stralcio, alla provincia
autonoma  di  Bolzano,  alle  regioni  e  alle  Autorita'  di  bacino
interessate  per  bacino  idrografico  di  rilievo nazionale. Qualora
nessuna  di  esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta
giorni la provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle
modalita' procedurali previste dai commi 4, 5 e 6.
  8.  Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei
commi da  3  a  7  sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale e nel
Bollettino  ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrano in
vigore   il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  della  loro
pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
  9.  Fatto  salvo  quanto  specificatamente  disposto dalle norme di
attuazione  del presente piano, per la realizzazione degli interventi
e  delle misure di attuazione del presente piano e dei relativi piani
stralcio  resta  ferma l'applicazione della normativa provinciale, in
ragione   delle   competenze  legislative  riservate  alla  provincia
autonoma  di  Trento dallo Statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
  10.  La disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai
fini  dell'adeguamento  del  piano  provinciale  di risanamento delle
acque  ai  principi  stabiliti  dall'art.  44 del decreto legislativo
11 maggio  1999,  n.  152.  In  tal caso resta fermo quanto stabilito
dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
o  dalla  legislazione  provinciale che sara' successivamente emanata
nella corrispondente materia.
  11. La provincia approva il piano previsto dal comma 10 in coerenza
con il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o con
i relativi piani stralcio, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di
bacino   di   rilievo   nazionale  territorialmente  interessate.  Le
autorita'   di   bacino  si  pronunciano  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento della richiesta della provincia; decorso tale termine, la
provincia  provvede  in  ogni  caso alla conclusione del procedimento
anche in assenza dei pareri richiesti.
  12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 5.
                               Capo II
                           Bilancio idrico
                               Art. 4.
                   Equilibrio del bilancio idrico
  1.  L'uso  delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee,
nonche'   lo   svolgimento   delle  attivita'  che  si  ripercuotono,
direttamente  o  indirettamente, sulle acque devono garantire che non
sia  pregiudicato un equilibrato rapporto tra il regime qualitativo e
quello quantitativo delle risorse idriche.
  2.  Il  bilancio  idrico  e' diretto, in particolare, ad assicurare
l'equilibrio tra la disponibilita' di risorse reperibili o attivabili
nell'area  di  riferimento  ed  i  fabbisogni  per i diversi usi, nel
rispetto dei criteri e degli obiettivi stabiliti dagli articoli 1 e 2
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche)   e   tenendo   comunque   conto   dell'equilibrio   tra  la
disponibilita'  e  i  fabbisogni valutato complessivamente a scala di
bacino  di  rilievo  nazionale.  Esso  e'  definito in funzione della
capacita'   di   sostenere   ecosistemi  acquatici  articolati  e  di
assicurare  la  presenza  durevole  di  riserve  idriche  di  elevata
qualita', omogeneamente distribuite sul territorio.
  3. Il presente piano indica misure volte ad assicurare l'equilibrio
del   bilancio   idrico,   tenendo   conto   dei   fabbisogni,  delle
disponibilita',  del  minimo deflusso necessario alla vita dei fiumi,
delle  capacita'  di  ravvenamento  della  falda e delle destinazioni
d'uso   delle   risorse   compatibili  con  le  loro  caratteristiche
qualitative e quantitative.
  4.  L'equilibrio  del  bilancio  idrico  e' finalizzato alla tutela
quantitativa  e  qualitativa  della risorsa, in modo da consentire un
consumo  idrico  sostenibile  e da concorrere al raggiungimento degli
obiettivi  di  qualita'  ambientale definiti dal piano provinciale di
cui all'art. 3, comma 10.
  5.   L'elaborazione   dei   bilanci   idrici  per  i  corpi  idrici
superficiali  e  sotterranei  ha lo scopo di costituire uno strumento
analitico per:
    a) la  valutazione della disponibilita' delle risorse idriche, al
netto  delle  risorse  necessarie alla conservazione degli ecosistemi
acquatici, e della compatibilita' con gli usi delle acque;
    b) l'analisi  e la comprensione delle interazioni con lo stato di
qualita' dei corpi idrici;
    c) lo  sviluppo  di  scenari  di  gestione  delle risorse idriche
compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.
                               Art. 5.
                           Bilancio idrico
  1.  Per  le  finalita'  dell'art. 4, la provincia redige e aggiorna
periodicamente  la  proposta  di bilancio idrico per aree omogenee e,
sulla   base   di   queste,   per  l'intero  territorio  provinciale,
correlandone  le  indicazioni  con  quelle  derivanti dalle azioni di
monitoraggio della qualita' delle acque superficiali e sotterranee.
  2.  Al  fine  di  definire il bilancio idrico, la provincia procede
alla valutazione:
    a) della   portata   disponibile  alla  fonte  o  alle  fonti  di
approvvigionamento,   al   netto   delle   risorse   necessarie  alla
conservazione degli ecosistemi acquatici;
    b) delle  portate  prelevate  dai  corpi  idrici  superficiali  e
sotterranei  e  delle  risorse idriche derivanti dal riutilizzo delle
acque reflue, comeregolamentato dal decreto ministeriale n. 185/2003;
    c) dei   fabbisogni   nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 1, 2 e 5 della legge n. 36 del 1994;
    d) degli squilibri in atto sulla qualita' delle risorse idriche;
    e) delle  esigenze  idriche e delle eventuali ripercussioni sulle
risorse idriche poste a valle.
  3.  Ai  fini  della  definizione  del bilancio idrico, le strutture
organizzative  provinciali  e  le  autorita'  di  bacino  interessate
assicurano  reciprocamente  la  disponibilita', il trasferimento e il
costante  aggiornamento  dei  dati  in  loro possesso nell'ambito dei
propri sistemi informativi.
  4.  Il bilancio idrico e i relativi aggiornamenti sono adottati con
deliberazione  della giunta provinciale e trasmessi alle autorita' di
bacino  territorialmente interessate, alle regioni Veneto e Lombardia
nonche' alla provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. Il
bilancio  idrico, individuato in prima stesura con l'approvazione del
presente  piano,  e'  rivisto  con  cadenza  periodica  e comunque in
occasione  di  situazioni  siccitose  o  alluvionali  di  particolare
criticita'.  Con la medesima deliberazione sono definite - al fine di
assicurare  l'equilibrio  tra  risorse  e fabbisogni - le misure e le
prescrizioni  per  la pianificazione dell'economia idrica in funzione
degli usi cui sono destinate le risorse.
  5.  Qualora  i  soggetti  di  cui al comma 4 non esprimano motivato
dissenso relativamente alle condizioni di cui al comma 2, lettera e),
entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla data di trasmissione del
bilancio  idrico  o  dei relativi aggiornamenti, la provincia approva
definitivamente  gli  stessi. Nel caso sia espresso motivato dissenso
la  provincia  provvede  a  detta approvazione previa convocazione di
apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati.
                               Art. 6.
             Revisione e adeguamento delle utilizzazioni
  1.  Sulla  base del bilancio idrico e comunque del censimento o del
quadro  conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo
corpo idrico, la provincia puo' provvedere, ove necessario, alla loro
revisione,   disponendo   prescrizioni   o  limitazioni  temporali  o
quantitative,  senza  che  cio'  dia  luogo  alla  corresponsione  di
indennizzi  da  parte  della pubblica amministrazione, fatta salva la
riduzione del canone demaniale di concessione.
  2.  La  concessione  e  l'autorizzazione a derivare acque pubbliche
ovvero  il  loro rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio
del  bilancio idrico e purche' non siano pregiudicati il mantenimento
o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso
d'acqua  interessato,  sia  garantito  il deflusso minimo vitale, ove
previsto,  tenuto  conto di quanto stabilito dal piano provinciale di
cui all'art. 3, comma 10, e siano rispettati i criteri dell'art. 7.
                              Capo III
                 Utilizzazione delle acque pubbliche
                               Art. 7.
          Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche
  1.  Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme
di  attuazione,  le  concessioni e le autorizzazioni a derivare acque
pubbliche possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri,
determinati in funzione delle particolari tipologie d'uso:
    A)  uso  potabile  e  domestico:  la  dotazione  di acqua per usi
potabili  e  domestici  non  deve  eccedere  i  seguenti  valori medi
giornalieri:
      - 250  litri/giorno  per  ciascun residente e per ciascun posto
letto turistico e ospedaliero;
      - 100 litri/giorno per ciascun pendolare.
  Nell'ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva
per  tali  usi  va  riferita  ai valori sopra indicati in rapporto al
bacino  di utenza effettivo; essa puo' essere ripartita su piu' opere
di  captazione  e  su  piu'  concessioni,  facendo  riferimento  alle
previsioni  ufficiali  di  dinamica della popolazione fino ad un arco
temporale massimo di trent'anni.
  Al  fine  di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pregiate e
di  assicurare  adeguati  standard di servizio va comunque perseguita
l'integrazione  delle reti potabili su ampi bacini di utenza (servizi
idrici integrati).
  In  correlazione con l'attivazione dei servizi idrici integrati, le
concessioni  e  le  autorizzazioni  esistenti  di utilizzazione delle
acque  sono  adeguate  ai  parametri indicati dalla presente lettera,
secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale in materia.
  E'  fatta  salva  la  facolta'  della  provincia di riservare quote
eccedenti  i  valori  sopra  indicati  per  esigenze di soccorso o di
riserve potabili.
  Su   richiesta   del   concessionario  la  provincia  puo'  inoltre
ammettere,   con  provvedimento  motivato  e  per  periodi  di  tempo
determinati,  l'utilizzazione  di  una quota eccedente i valori sopra
indicati per altre tipologie d'uso, subordinatamente al pagamento del
canone  demaniale  fissato  per  il  diverso  uso  e purche' cio' sia
compatibile  con  le  necessita'  di  tutela  del  regime idraulico e
qualitativo  del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio
idrico e con il rispetto del deflusso minimo vitale;
    B)  uso  irriguo:  l'utilizzazione  d'acqua per scopi irrigui non
puo'  eccedere  il  valore  unitario  di  0,5  l/s/ha;  e' ammesso il
riferimento  fino  ad  un  massimo  di  2 l/s/ha nei soli casi in cui
risulti assolutamente necessario il ricorso a tecniche di irrigazione
a scorrimento.
  Le  concessioni  irrigue  sono  di  norma rilasciate a consorzi per
tutti  i  fondi  ricadenti  nel  perimetro  degli  stessi; e' ammessa
l'assegnazione   direttamente   a   soggetti   privati   per  i  soli
appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete consortile.
  Negli  appezzamenti  inferiori  a  10  ha  irrigati con impianti di
sollevamento,  e'  ammesso  il  ricorso  a portate di punta fino a un
massimo di 5 l/s, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha.
  Laddove  la  disponibilita'  di  risorsa non possa corrispondere ai
fabbisogni,  si  deve  prioritariamente  provvedere mediante impianti
irrigui  a  basso consumo e/o mediante bacini di accumulo; a tal fine
e' raccomandata anche un'attenta verifica in ordine alle possibilita'
di   attingimento  dai  serbatoi  e  dalle  condotte  degli  impianti
idroelettrici;
    C)  uso  antibrina:  le  concessioni  d'acqua  per contrastare le
brinate  sono  ammesse  fino  ad  una  portata unitaria massima di 12
l/s/ha, che puo' essere utilizzata limitatamente allo stretto arco di
tempo in cui tali fenomeni si manifestano; e' ammessa la possibilita'
di  utilizzare  un  unico  impianto  di  sollevamento  per l'utilizzo
irriguo e antibrina, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha;
    D)  uso  zootecnico:  la  portata  di  concessione e' determinata
secondo  i  seguenti  valori  massimi  unitari  per  ciascun  capo di
allevamento:
      - bovini da latte: 100 litri/giorno;
      - altri bovini ed equini: 50 litri/giorno;
      - ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno;
      - avicunicoli: 0,5 litri/giorno.
  La  portata cosi' ottenuta puo' essere maggiorata fino a un massimo
del   20%   per  le  attivita'  accessorie  connesse  all'allevamento
zootecnico;
    E) pescicoltura: la dotazione d'acqua ammessa per gli allevamenti
ittiogenici  non  deve superare la misura necessaria ad assicurare 15
ricambi  giornalieri  del  volume  d'acqua  presente  nelle vasche di
allevamento. Sono ammesse dotazioni maggiori nei soli casi in cui gli
organi  provinciali  competenti in base alla legislazione provinciale
in materia di fauna ittica ne comprovino l'assoluta necessita';
    F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua
ad   uso  idroelettrico  possono  essere  assentite,  ove  la  Giunta
provinciale  non  ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico
ad  un  diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal
piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, nonche' fatte comunque
salve  le  disposizioni  della normativa ambientale, nel rispetto dei
seguenti criteri:
      i. la  potenza  nominale  media  dell'impianto  deve  risultare
inferiore a 3000 kW;
      ii. la  derivazione  deve  assicurare  un rilascio superiore al
deflusso  minimo  vitale;  ciascuna  opera di captazione deve inoltre
sottendere  un  bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci
chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale
puo' autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunita' locali interessate;
      iii. il  funzionamento  dell'impianto  deve  essere  a  portata
fluente  e  non  regolato  da  serbatoi,  se non quelli a modulazione
giornaliera;  esso non deve inoltre comportare diversioni d'acqua tra
sottobacini di primo livello;
      iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi
Sarca,  Chiese,  Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina,
salvo  che  per  la  realizzazione  di  impianti  ad  alto rendimento
energetico e ad alta compatibilita' ambientale;
      v. le  opere  non  devono ricadere, se non in maniera del tutto
marginale,   all'interno   di  aree  naturali  protette,  ne'  devono
condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico.
  E'  comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti
impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW, al fine di
soddisfare   esigenze   locali   e   qualora  non  risulti  possibile
l'allacciamento  alle  reti  di distribuzione esistenti per motivi di
natura  tecnica,  economica  o  ambientale.  Tali  derivazioni devono
assicurare il deflusso minimo vitale.
  Sono  ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica
realizzati  mediante  modesti  adeguamenti  e/o integrazioni di opere
idrauliche e di derivazione esistenti, purche':
    a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;
    b) non  comportino  variazioni  delle  concessioni  esistenti per
quanto riguarda il periodo di derivazione e le portate derivate;
    c) sia  sentito  il  Comitato provinciale per l'ambiente, qualora
non  ricorrano  i  presupposti  di cui alla precedente lettera b). Il
Comitato   si  esprime  sulla  base  di  idonea  relazione  d'impatto
ambientale prodotta dal proponente.
  Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a
scopo  idroelettrico  resta fermo quanto disposto dall'art. 1-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1977,  n. 235,
inserito  dall'art.  11  del decreto legislativo 11 novembre 1999, n.
463.
  Ai  fini  del  rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad
impianti  con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si
provvede  sentito  il  Comitato  provinciale  per  l'ambiente, che si
esprime  sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta
dal proponente.
  La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico
si  applica anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora
perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano;
    G)  innevamento:  le  richieste  di  utilizzazione  di  acque per
innevamento programmato devono valutare contestualmente l'intera area
sciabile e la disponibilita' di risorsa idrica dei bacini idrografici
coinvolti,  individuando l'insieme dei punti di prelievo, che solo in
casi eccezionali possono derivare acque sotterranee.
  Va  inoltre  privilegiato  l'accumulo  dei  prelievi nei periodi di
morbida  al fine contenere gli stress idrici invernali. La portata di
concessione  deve essere determinata in riferimento alle superfici di
pista  da  sci  effettivamente  innevate  ed alla quota a cui esse si
trovano, facendo a tal fine riferimento ai seguenti valori massimi di
altezza  cumulata  di  neve  prodotta  nell'arco di ciascuna stagione
sciistica:

=====================================================================
  Altitudine della superficie da  | Altezza massima annuale di neve
        innevare (m.s.m.)         |          prodotta (cm)
=====================================================================
superiore a 2000                  |                40
---------------------------------------------------------------------
fra 1800 e 2000                   |                50
---------------------------------------------------------------------
fra 1600 e 1800                   |                60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 1600                  |                70

  Detti  valori  possono  essere  aumentati  del  20 per cento per le
porzioni  di superfici da innevare poste in condizioni di esposizione
particolarmente sfavorevoli;
  Nei  casi  di  assoluta  necessita'  ed  urgenza  la provincia puo'
assentire  l'utilizzo  temporaneo  di  risorse  aggiuntive rispetto a
quelle  stabilite  dalle  presenti  disposizioni,  purche'  cio'  sia
compatibile  con  le  necessita'  di  tutela  del  regime idraulico e
qualitativo  del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio
idrico e con il rispetto del DMV;
    H)  uso  industriale:  la  determinazione della quantita' d'acqua
concedibile  per  finalita' produttive deve essere effettuata, tenuto
conto  delle  specifiche esigenze di processo o di raffreddamento, in
rapporto   agli   standard  tecnologici  che  consentono  la  massima
riduzione  dei consumi. Si deve inoltre assicurare, in ogni possibile
caso,  l'uso  di  acque  poco  pregiate  ed  il  ricorso a sistemi di
ricircolo delle acque utilizzate;
    I)   altri   usi:   la  determinazione  della  quantita'  d'acqua
concedibile  per  finalita'  diverse  da  quelle  sopra elencate deve
essere   effettuata,   tenuto   conto   delle   specifiche  esigenze,
privilegiando  l'uso  di  acque poco pregiate e le soluzioni tecniche
che consentano la massima riduzione dei consumi.
  2. I provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di
piccole derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi,
esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Piano,
dispongono  l'adeguamento  dei  prelievi  ai  parametri  quantitativi
previsti  dal  comma 1  entro un termine non superiore a dieci anni e
comunque  commisurato  alla  rilevanza  delle derivazioni interessate
rispetto  all'equilibrio  del bilancio idrico ed al mantenimento o al
raggiungimento degli obiettivi di qualita' eventualmente definiti per
il corso d'acqua.
  3.  Per  quanto  non  disposto ai commi 1 e 2, va fatto riferimento
alla parte terza dell'elaborato di piano.
                               Art. 8.
                              Ghiacciai
  1.  E'  vietata  l'utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio,
sia in forma solida che liquida - ivi compresa la neve accumulatasi -
in  ragione della loro funzione strategica di riserva idrica pregiata
e  di  alimentazione  delle  falde acquifere, nonche' in relazione ai
marcati fenomeni di scioglimento in corso negli ultimi decenni.
  2.  In  deroga  a quanto stabilito dal comma 1, e' tuttavia ammessa
l'utilizzazione   delle  acque  di  naturale  fusione  dei  ghiacciai
all'esclusivo  servizio  di  strutture esistenti in loco per le quali
non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento.
                               Art. 9.
                        Laghi e fasce lacuali
  1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche
e  paesaggistiche  degli  oltre  trecento laghi naturali presenti nel
territorio provinciale, il prelievo d'acqua dagli stessi e' ammesso -
in  quanto  compatibile con le esigenze ambientali - nel rispetto dei
seguenti limiti e modalita':
    a) nei  laghi  posti  al di sopra dei 1.500 metri sul livello del
mare,  il  prelievo  d'acqua  e'  ammesso per l'approvvigionamento di
strutture  esistenti  in  loco;  nella fascia di 500 metri dal limite
demaniale  e'  vietato  l'emungimento  delle  acque  di falda per usi
diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
    b) nei  laghi  posti  al di sotto dei 1.500 metri sul livello del
mare,  il  prelievo e' ammesso solo se il volume dell'invaso supera i
50.000  metri  cubi; nella fascia di 50 metri del limite demaniale e'
vietato  l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli
potabile e potabile-domestico;
    c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento
dei  livelli  idrometrici e che non vanno a detrimento della qualita'
del lago e degli ecosistemi da esso alimentati.
  2.  Le  derivazioni  esistenti  alla  data di entrata in vigore del
presente  piano,  in  contrasto  con  i divieti e le prescrizioni del
comma 1,   possono   essere   esercitate   fino   alla  scadenza  del
provvedimento di concessione o di autorizzazione alla derivazione.
  3.  Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni
rientranti  nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  48  della legge
provinciale  11 settembre  1998,  n. 10, come sostituito dall'art. 25
della  legge  provinciale 22 marzo 2001, n. 3, fino alla scadenza ivi
prevista.
                              Art. 10.
                          Acque sotterranee
  1.  Le  concessioni  e  le  autorizzazioni  di  derivazione d'acque
sotterranee  possono  essere assentite in via subordinata rispetto ad
altre  forme  di approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare
gli  usi  potabili  e  non  devono  arrecare  pregiudizio  alle falde
acquifere.  A tal  fine,  puo'  essere  richiesta la redazione di una
specifica  relazione  idrogeologica  secondo  le  modalita' stabilite
dalla giunta provinciale.
  2.   Nelle   aree   in   cui   risultino   alterate  le  condizioni
quali-quantitative  delle risorse idriche, con particolare riguardo a
quelle  sotterranee,  puo'  essere vietata o limitata l'estrazione di
acque dal sottosuolo. All'individuazione di dette aree e dei relativi
divieti  e  limitazioni  provvede  la  Giunta provinciale con propria
deliberazione,  fatti  salvi i divieti o le limitazioni prescritti da
altre  disposizioni  normative  o  dai  provvedimenti  amministrativi
assunti in base alle predette disposizioni.
  3.  Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano alle derivazioni
rientranti  nell'ambito  di applicazione della disciplina provinciale
concernente  l'utilizzazione  di  acque  per  usi  potabili-domestici
ovvero   alle  derivazioni  disciplinate  dall'art.  48  della  legge
provinciale  11 settembre  1998,  n. 10, come sostituito dall'art. 25
della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
                              Art. 11.
                       Deflusso minimo vitale
  1.  Al  fine  di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita
negli  alvei  sottesi,  nonche' allo scopo di garantire gli equilibri
degli  ecosistemi  interessati e di assicurare il raggiungimento o il
mantenimento  degli  obiettivi  di qualita' dei corpi idrici ai sensi
delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da
corpi  idrici  superficiali  sono  soggette  al rilascio del deflusso
minimo vitale (DMV).
  2.  La  determinazione  del  DMV  e' effettuata dalla provincia per
ambiti  idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui
all'art. 3, comma 10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati
dal  predetto  piano provinciale possono essere disposte direttamente
dalla  provincia,  nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, in
esito alle attivita' di cui al comma 6.
  3.  Il  piano  provinciale di cui all'art. 3, comma 10, determina i
valori  di DMV e stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento a
detti  valori  per  le  derivazioni  esistenti; le nuove derivazioni,
incluse  quelle  relative  ad  istanze  ancora  pendenti alla data di
entrata  in  vigore del piano provinciale anzidetto, sono soggette al
rilascio del DMV fin dalla attivazione della derivazione.
  4. Per i fini dei commi 2 e 3, il piano provinciale di cui all'art.
3, comma 10, si attiene ai seguenti indirizzi e criteri tecnici:
    a) il  piano  provinciale  tiene  conto  dei criteri metodologici
utilizzati  dal  piano  generale  per la determinazione del DMV e dei
valori  tendenziali previsti dalla cartografia georeferenziata di cui
al capitolo III.6.3.;
    b) il DMV, costante negli anni, e' di norma modulato nell'arco di
ciascun   anno   solare   secondo   le   indicazioni   derivanti  dai
commi precedenti.  Nei  casi in cui il valore minimo invernale di DMV
risulti  inferiore  a  30  litri  al  secondo, puo' essere assentito,
invece  del  DMV,  un  rilascio di entita' pari alla media dei valori
modulati;
    c) fermo restando quanto disposto dall'art. 9, i prelievi d'acqua
dai  laghi  non  devono  compromettere  la  sussistenza  del DMV alla
sezione di sbocco nel relativo emissario;
    d) nel  caso di impianti alimentati da una pluralita' di punti di
prelievo,  la  provincia  puo' disporre - all'atto del rilascio della
concessione  o  dell'autorizzazione  alla derivazione o al rinnovo di
esse  -  il riparto del DMV complessivo su una o su parte delle opere
di presa o di sbarramento;
    e) la  Giunta  provinciale  puo'  disporre  - in via temporanea -
valori  di  DMV  superiori  a  quelli  previsti dai commi precedenti,
qualora  si  renda  necessario  migliorare  o  risanare situazioni di
particolare  inquinamento  o  di degrado idraulico, nonche' per altre
motivate esigenze di carattere ambientale;
    f) non  sono  soggette  al rilascio del deflusso minimo vitale le
derivazioni  gravanti  su  sorgenti  non  significative per il regime
idraulico   dei   corsi   d'acqua,   mentre   per  quelle  risultanti
significative  in  tal senso va assicurato un rilascio pari almeno al
venti per cento della portata istantanea.
  5.  In  attesa della conformazione ai sensi del comma 3, continuano
ad  applicarsi  per  le  derivazioni esistenti le disposizioni di cui
all'art.  16-novies, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio
1976,  n.  18, la disciplina prevista dalle norme di attuazione dello
Statuto per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonche' ogni
altra    prescrizione    normativa    o    amministrativa,    vigente
antecedentemente  alla  data di entrata in vigore del presente piano,
in  base  alla  quale  sia  stato  imposto  il  rilascio del DMV o di
eventuali  portate  di  rispetto.  Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto  dalla  normativa  provinciale, continuano ad applicarsi con
riferimento  a  quanto previsto dal presente articolo le disposizioni
di cui all'art. 16-novies, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 18
del  1976,  in  materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di
rilascio.
  6.  La  provincia  attua  le  necessarie  attivita' di verifica, di
studio  e  di  sperimentazione  per  il  monitoraggio  degli  effetti
derivanti dall'applicazione del presente articolo.
                              Art. 12.
                       Adeguamento delle reti
  1.  Le  opere  di  captazione,  di  raccolta,  di  adduzione  e  di
distribuzione  delle  risorse  idriche  devono  essere  mantenute  in
costante  efficienza,  curando  in  particolare  l'eliminazione delle
perdite e delle disfunzioni.
  2.   Il   rinnovo  della  concessione  o  dell'autorizzazione  alla
derivazione  o  la  loro  modifica  comportante aumento della portata
derivata  sono  comunque  subordinati  alla verifica di funzionalita'
della  rete  alimentata  e  al  risanamento  della  stessa  ove siano
accertate dispersioni di risorsa idrica.
                              Art. 13.
                        Misuratori di portata
  1.  Gli  utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per
la   misurazione   dei   quantitativi   di  acqua  derivata,  nonche'
eventualmente  di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le
modalita'  e  i  criteri  tecnici  stabiliti  con deliberazione della
Giunta  provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente piano.
  2.  La  deliberazione  di cui al comma 1 puo' essere periodicamente
aggiornata.  In  tal  caso  essa  definisce i tempi per l'adeguamento
delle derivazioni esistenti.
  3.  Le  deliberazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono pubblicate nel
bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
  4.  In  ogni  caso,  i  dispositivi  di  misurazione  devono essere
installati,   entro   un  anno  dalla  data  di  pubblicazione  delle
deliberazione  di  cui  al  comma 1  nel  bollettino  ufficiale,  con
riferimento  alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli
impianti  idroelettrici  ad  esse funzionalmente collegati nonche' ad
altre  derivazioni,  anche  ad  uso diverso, che utilizzano un volume
annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi.
                              Art. 14.
                    Disposizioni per il risparmio
              e per i1 riutilizzo delle risorse idriche
  1.  L'uso  delle  acque  e'  informato  al principio dello sviluppo
sostenibile;   in   particolare   e'  indirizzato  al  risparmio,  al
riutilizzo  e  al  rinnovo  della  risorsa,  per  non pregiudicare il
patrimonio  idrico,  la  vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la
fauna  e  la  flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli
equilibri  idrologici.  I  singoli usi devono garantire una fornitura
globalmente  sufficiente  di  acque di buona qualita' per un utilizzo
durevole, equilibrato ed equo, con priorita' per il consumo umano.
  2.  Chiunque  gestisca  e  utilizzi  la risorsa idrica e' tenuto ad
adottare  le  misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla
riduzione  dei  consumi,  nonche'  ad  incrementare  il  riciclo e il
riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  ai commi 1 e 2 e' fatto obbligo ai
soggetti pubblici o privati interessati di:
    a) migliorare  la  manutenzione  delle  reti  di  adduzione  e di
distribuzione  di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre
le perdite;
    b) realizzare,  nei  nuovi  insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi  di  rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i
criteri  stabiliti  con  deliberazione della giunta provinciale, reti
duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per
usi compatibili con la loro qualita';
    c) promuovere  l'informazione,  la diffusione e l'applicazione di
metodi  e  tecniche  di  risparmio  idrico  domestico  e  nei settori
produttivo, terziario e agricolo;
    d) installare,  nei  casi  e nei tempi indicati con deliberazione
della giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti,
contatori  per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa
nonche'   contatori  differenziati  per  le  attivita'  produttive  e
terziarie;
    e) realizzare  nei  nuovi  insediamenti  sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
  4.   Con  apposita  deliberazione  della  giunta  provinciale  sono
stabiliti  i  criteri  e  le  direttive per il riutilizzo delle acque
reflue,  tenuto  conto  del  decreto ministeriale n. 185/2003, e sono
indicate  le  migliori  tecnologie disponibili per la progettazione e
l'esecuzione delle relative infrastrutture.
  5.  Il  riutilizzo  di  acque  reflue  nelle  matrici ambientali e'
soggetto  ad  autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto
dei criteri e delle direttive di cui al comma 4.
  6.  Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o
sono    finalizzati    alla   modificazione,   alla   limitazione   o
all'interdizione   delle   utilizzazioni,   nonche'   la  valutazione
dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e
i  provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono
adottati  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi stabiliti dal
presente articolo.
                               Capo IV
                    Aree a rischio idrogeologico
                              Art. 15.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  capo si applica, se non e' diversamente disposto,
alle   aree   a  rischio  idrogeologico  indicate  nella  cartografia
informatizzata  e  georeferenziata  (GIS)  descritta  nella  parte IV
dell'elaborato  di  piano  con  riferimento  al rischio idraulico, di
frana e di valanga.
  2.  Costituiscono  aree  a  rischio  idrogeologico  le  porzioni di
territorio  nelle  quali  sono presenti persone e/o beni esposti agli
effetti  dannosi  o  distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le
aree  a  rischio  sono  suddivise  in  quattro  classi  di gravosita'
crescente (R1, R2, R3 ed R4) in funzione del livello di pericolosita'
dell'evento, della possibilita' di perdita di vite umane e del valore
dei beni presenti.
  3.  L'individuazione,  la perimetrazione e la classificazione delle
aree  a  rischio  idrogeologico sono effettuate dal presente piano in
attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,  e  in conformita' all'atto di indirizzo e coordinamento emanato
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre
1998.
  4.  La  provincia  assicura,  nel  rispetto  dei  principi generali
fissati  dal presente piano, l'aggiornamento delle metodologie per la
classificazione  della  pericolosita' idrogeologica ed il conseguente
adeguamento della cartografia del rischio.
                              Art. 16.
                 Interventi consentiti nelle aree R4
  1.   Nelle   aree   a   rischio   idrogeologico   molto  elevato  -
contrassegnate  R4  nella  cartografia  del  piano  - sono consentiti
esclusivamente:
    a) gli   interventi   di  sistemazione  volti  alla  riduzione  o
all'eliminazione  del  rischio,  approvati dagli organi competenti in
base  alla  legislazione  provinciale,  sulla  base  di uno specifico
studio  che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive
alla realizzazione dell'opera;
    b) gli  interventi  di  demolizione,  di manutenzione ordinaria e
straordinaria,   di   restauro,  di  risanamento  conservativo  e  di
mitigazione    della    vulnerabilita'    degli   edifici   e   delle
infrastrutture.  Tali interventi sono consentiti a condizione che non
aggravino  la vulnerabilita' dei luoghi rispetto al rischio esistente
e  che  non  precludano  la  possibilita'  di  ridurre o eliminare il
rischio  stesso.  Essi  non  devono  inoltre comportare variazione di
superficie   e   di  volume,  nonche'  cambi  di  destinazione  d'uso
peggiorativi ai fini del rischio.
  2.  Nelle  aree  a  rischio molto elevato la realizzazione di nuove
infrastrutture  pubbliche  o  la  modifica  di  quelle esistenti sono
consentite, purche':
    a) non risultino delocalizzabili;
    b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a
rischio;
    c) non  pregiudichino  gli interventi di riduzione o eliminazione
del   rischio  e  risultino  coerenti  con  la  pianificazione  degli
interventi di protezione civile;
    d) il  relativo  progetto  includa le opere di messa in sicurezza
per  la  riduzione  del  rischio, sia corredato da apposito studio di
compatibilita'  e  risulti  approvato dagli organi competenti in base
alla legislazione provinciale.
  3.  Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresi'
consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e
manufatti  -  pubblici  e  privati  - ove ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
    a) gli  interventi  siano  conformi  agli  strumenti  urbanistici
subordinati  al  piano  urbanistico  provinciale  o  ai  piani  e  ai
programmi con effetti equivalenti;
    b) preventivamente  all'adozione  del provvedimento finale cui e'
subordinata  la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte
della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di
misure  per  la  messa  in sicurezza dell'area volto alla riduzione o
all'eliminazione  del  rischio  di  esondazione,  anche sulla base di
specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;
    c) il programma di cui alla lettera b) indichi:
      i. le misure di messa in sicurezza indispensabili;
      ii. le  priorita'  e  i  tempi  di  realizzazione delle stesse,
comunque  non  superiori  ai  cinque  anni  decorrenti  dalla data di
adozione   del   provvedimento   finale   che  consente  l'attuazione
dell'intervento;
      iii. i  finanziamenti  occorrenti per l'esecuzione delle misure
di messa in sicurezza dell'area;
      iv. i   soggetti   -  pubblici  o  privati  -  cui  compete  la
realizzazione delle predette misure.
  4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza
di  cui  al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione
delle  opere  e  dei  manufatti  contemplati dal medesimo comma anche
precedentemente  alla  esecuzione delle misure di messa in sicurezza,
che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori
o del relativo collaudo, qualora necessario.
  5.  Lungo  i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto
elevato  non  sono  ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico
prevista dalla legislazione provinciale.
                              Art. 17.
                 Interventi consentiti nelle aree R3
  1.  Nelle  aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3
nella  cartografia  di piano - oltre agli interventi consentiti nelle
aree   a   rischio   idrogeologico  molto  elevato,  sono  consentite
esclusivamente:
    a) le  opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e
di  sistemazione  del  terreno  a fini agricoli, i cui progetti siano
corredati  da  appositi studi di compatibilita' e risultino approvati
dagli  organi  competenti in base alla legislazione provinciale nelle
materie idraulica e geologica;
    b) gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e
risanamento  conservativo,  con  ampliamenti non superiori al 10% del
volume  esistente e al fine esclusivo di garantirne la funzionalita',
ove  specifica  perizia  attesti  il  non aggravamento dei livelli di
rischio.  Essi  non  devono  inoltre comportare cambi di destinazione
d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
  2.  Nelle  aree  a rischio elevato di valanga e' inoltre ammessa la
realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purche' una
specifica  perizia  tecnica  e una idonea convenzione, in ordine alle
modalita'  operative  e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di
pericolo  per l'incolumita' delle persone. La compatibilita' di detti
opere  o  impianti  rispetto  alle condizioni di pericolo deve essere
approvata   dagli   organi   competenti  in  base  alla  legislazione
provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con
i  contenuti  di  cui  al presente comma, non potra' essere computato
nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale
fenomeno di valanga.
  3.  Le  disposizioni  di cui all'art. 16, commi 3 e 4, si applicano
anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.
                              Art. 18.
              Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)
  1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio
idrogeologico  medio,  contrassegnate  R2, e moderato, contrassegnate
R1,  e'  demandata  ai  piani  regolatori generali dei comuni, che vi
provvedono  mediante  approfondimenti  a  scala locale riferiti anche
alle   possibili   alternative  di  localizzazione  delle  previsioni
urbanistiche nel loro insieme.
                              Art. 19.
                    Modifica delle aree a rischio
  1.  La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle
aree di cui al presente capo e' effettuata sulla base di:
    a) variazioni  della  pericolosita' dovute al miglioramento delle
conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
    b) realizzazione  o  adeguamento  di  opere di difesa in grado di
mitigare  il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso
dei beni interessati;
    c) variazioni del valore d'uso del suolo.
  2.  Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione
del  Piano  e  che  risultano  conseguenti  alle  attivita' di cui al
precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi
dell'art. 3 e sono deliberati dalla provincia.
                              Art. 20.
                      Manutenzione delle opere
  1.  Le  opere  di  difesa  destinate  alla  mitigazione del rischio
idrogeologico  devono  essere  mantenute  in  efficienza  a  cura del
proprietario  o  del gestore delle stesse, secondo aggiornati criteri
di buona tecnica e di buona pratica riferiti alla natura dell'opera e
del contesto territoriale in cui essa e' inserita.
                              Art. 21.
       Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale
  1.  La  disciplina  delle  aree a rischio idrogeologico dettata dal
presente  piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal
piano  urbanistico  provinciale,  dagli strumenti urbanistici ad esso
subordinati  e  da ogni altri piano o programma adottato in base alla
legislazione  provinciale,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 2 e
qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
  2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in
attuazione  dall'art.  3,  comma 1,  lettera p) della legge 18 maggio
1989,   n.   183,  le  attivita'  di  pianificazione  forestale  sono
subordinate  alla  disciplina  del  presente  capo,  con  particolare
riguardo   alla   determinazione   della   sensibilita'   dei  bacini
idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere
non conservativo.
                               Capo V
            Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti
                              Art. 22.
                              Finalita'
  1.  Le  opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e
dei  versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti
dal  dissesto  idrogeologico  e  dalle  esondazioni. Esse comprendono
tutti   gli   interventi   sia   estensivi  che  intensivi  volti  al
consolidamento  ed  alla protezione dei suoli, al miglioramento delle
funzioni   protettive   dei   boschi  e  dei  pascoli,  nonche'  alla
conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.
  2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni
di  deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide
e  solide  delle  piene,  contemperando  contestualmente  le esigenze
ecologiche e paesaggistiche del corso d'acqua.
  3.  Le  opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con
particolare  attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni
nelle  porzioni  di  bacino poste a valle del territorio provinciale,
nell'ambito  di  quest'ultimo  si  deve inoltre preservare, e laddove
possibile incrementare, la capacita' di invaso complessiva dei bacini
idrografici.
  4.  In  virtu' di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 marzo 1974, n. 381, e
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art. 5, comma 5 dello stesso
decreto,  la  realizzazione  delle  opere  di difesa idrogeologica di
competenza provinciale, con particolare riguardo a quelle finalizzate
alla  tutela  delle  aree  a  rischio  elevato  e  molto  elevato, e'
effettuata,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  successivo art. 36,
commi 5  e  6,  sulla  base  di  programmi  pluriennali  e annuali di
intervento  che  sono  trasmessi  di  volta  in  volta,  su specifica
richiesta, alle autorita' di bacino interessate.
                              Art. 23.
                          Portate di piena
  1.  Al  fine  di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi
d'acqua,  la  stima  delle  portate  di piena e dei relativi tempi di
ritorno  che  negli stessi possono verificarsi e' effettuata mediante
studi   idrologici   basati   su  criteri  geomorfologici,  assumendo
condizioni di variabilita' spaziale e temporale delle precipitazioni.
Fino  a  quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili
in tal senso e' comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su
basi statistiche.
  2.  L'ipotesi di distribuzione uniforme nello spazio e costante nel
tempo  delle  precipitazioni puo' essere assunta solo nei casi in cui
il  bacino  idrografico  in esame abbia un'estensione inferiore a 200
chilometri quadrati.
  3.  In  funzione  dell'estensione,  della morfologia e dell'assetto
geologico  del  bacino  idrografico  deve  inoltre  essere stimata la
componente  solida  della  portata  di  piena dovuta al trasporto dei
sedimenti.
                              Art. 24.
                         Portate di progetto
  1.  La  progettazione  delle  opere di sistemazione e di ponti o di
altri  attraversamenti  aerei  sui  corsi d'acqua e' effettuata sulla
base di una portata di riferimento che puo' variare in funzione dello
specifico   contesto   territoriale.   La   portata  di  progetto  e'
individuata  in  relazione  al  tempo  di  ritorno dell'evento cui la
stessa  e'  associata  in  base  alle  analisi  svolte secondo quanto
indicato dall'art. 23.
  2.  Il  tempo  di  ritorno  e'  individuato  secondo le indicazioni
tecniche riportate nel capitolo V.3.2 dell'elaborato del piano e puo'
assumere valori compresi nei seguenti intervalli:
    a) opere  di  sistemazione:  da  30 a 200 o piu' anni, in base al
tipo  di  fenomeno  che  puo'  verificarsi  nel corso d'acqua ed alla
destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti;
    b) ponti e altri attraversamenti aerei: da 100 a 200 o piu' anni,
in  funzione  degli stessi parametri della lettera a). Per tali opere
va inoltre assicurato un franco pari ad almeno 1 metro.
  3.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono derogabili con riferimento
agli  attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare
deflusso delle portate di piena, nonche' per quelli posti al di sopra
di arginature gia' esistenti.
                              Art. 25.
       Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi
  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dalle  norme  in  materia di
protezione  civile  e  di  deflusso  minimo  vitale,  ai  fini  della
laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la provincia puo' adottare
misure,  anche  prescritte,  nei confronti dei titolari di diritti di
derivazione e di utilizzazione a qualsiasi titolo di acque pubbliche,
volte  alla  regolarizzazione permanente, temporanea o periodica, dei
livelli  d'invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata dei
corsi   d'acqua,   secondo   quanto   disposto   dalla   legislazione
provinciale.   Le   operazioni  di  apertura  degli  scarichi  devono
iniziare,  ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento
del  serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle
degli sbarramenti.
  2. La provincia puo' disporre, sentiti i concessionari interessati,
l'adozione  di  misure  e prescrizioni finalizzate alla regolazione -
permanente,  temporanea  o  periodica  -  dei  livelli  di invaso dei
serbatoi, dei rilasci o delle restituzioni anche per motivate ragioni
di salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.
  3. Ove sia consentito dalla legislazione vigente o dai disciplinari
di  concessione,  possono  essere  assunte  misure di regolazione dei
livelli  di invaso - anche ricorrendo agli strumenti di coordinamento
di  cui  all'art. 36 - in presenza di emergenza idrica nei territori,
anche rurali, posti a valle delle opere di ritenuta.
  4.  Per la diminuita utilizzazione delle opere di ritenuta ai sensi
del  comma 1,  la  provincia  riconosce  un indennizzo nella misura e
secondo   le   modalita'  determinate  ai  sensi  della  legislazione
provinciale, ferma restando la non indennizzabilita' del rilascio del
deflusso minimo vitale.
                              Art. 26.
                  Estrazione di inerti dagli alvei
  1.  Le  estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per
finalita' di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a
cura   o  su  autorizzazione  della  competente  autorita'  idraulica
provinciale  nelle  piazze  di  deposito  all'uopo predisposte, negli
invasi,  nei  tratti d'alveo sovralluvionati ed in quelli con sezioni
idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.
  2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia
di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi
d'acqua  e  come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 22.
                              Art. 27.
                Interventi sulla vegetazione in alveo
  1.  Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalita'
idraulica  e quella ecologica dei corsi d'acqua, e' prestata costante
attenzione   allo   sviluppo   della  vegetazione  arborea,  attuando
specifiche  forme  di  intervento  sulla stessa in base alla natura e
all'estensione delle portate ordinarie e di piena.
  2.   Il   trattamento   della   vegetazione  costituisce  opera  di
manutenzione  dell'alveo  da effettuarsi, per quanto non previsto dal
presente  articolo,  anche  con riguardo alle indicazioni tecniche di
cui al capitolo V.4.2.2. dell'elaborato del piano.
                              Art. 28.
                      Tutela del demanio idrico
  1.  Nell'ambito  delle  aree  del demanio idrico che possono essere
interessate,  anche  solo  occasionalmente,  al  deflusso  dei  corsi
d'acqua,  possono  essere  rilasciate  concessioni  d'uso solo per le
colture  erbacee e per le attivita' che non comportino la presenza di
ostacoli  di qualsiasi natura, fatte salve particolari iniziative che
l'autorita' idraulica puo' motivatamente autorizzare.
  2.  In  sede  di  rinnovo  delle concessioni esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  piano,  la  provincia promuove la
dismissione graduale delle attivita' in contrasto con quanto previsto
al comma 1.
                              Art. 29.
                   Salvaguardia dei corsi d'acqua
  1.  Al  fine  di  assicurare  un'adeguata sicurezza al deflusso dei
corsi  d'acqua  superficiali  nonche'  per preservarne le funzioni in
rapporto  all'ambiente  ed  al  territorio  circostanti,  deve essere
assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi.
  2.  Non  sono  ammesse  nuove  opere di intubazione o di copertura,
fatta    eccezione    per   quelle   strettamente   necessarie   agli
attraversamenti  viari  e  ferroviari  o  alla realizzazione di opere
pubbliche non delocalizzabili.
  3.  La  provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione
delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.
                              Art. 30.
                 Smaltimento delle acque di pioggia
  1.  Fatta  salva  la  disciplina  in  materia di tutela delle acque
dall'inquinamento  e  quella  di  salvaguardia  delle  acque  ad  uso
potabile,  al  fine di contrastare la rapidita' di conferimento delle
acque   di   pioggia   nel   reticolo  idrografico,  e'  privilegiata
un'adeguata  dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in
cui   cio'   risulti   possibile  per  via  diretta  ovvero  mediante
l'apprestamento  di  apposite  aree  disperdenti. In alternativa deve
essere  comunque  perseguita  la  realizzazione  di  idonee vasche di
smorzamento e laminazione.
  2.  Per  le  stesse  finalita' del comma 1 deve essere evitata, ove
possibile,   l'impermeabilizzazione   dei   suoli,  privilegiando  le
pavimentazioni ad elevata capacita' drenante.
                               Capo VI
                           Ambiti fluviali
                              Art. 31.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  capo  reca  la disciplina per la tutela delle tre
tipologie  di ambiti fluviali descritte nella parte VI dell'elaborato
di piano e delimitate nell'apposita cartografia ad esso allegata.
                              Art. 32.
               Ambiti fluviali di interesse idraulico
  1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle
aree  nelle  quali  assume  un  ruolo  preminente  la possibilita' di
espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.
  2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali
di  interesse  idraulico  sono  costituiti  dalle  aree  soggette  ad
esondazione  con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori
dei  centri  abitati,  quali risultano dalla cartografia del presente
piano.
  I  centri  abitati  sono  soggetti  alla  disciplina  del Capo IV e
formano oggetto di idonei interventi di difesa.
  3.  La  giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto
dal  terzo  comma dell'art.  22, il mantenimento o l'incremento della
capacita'   di   invaso   complessiva   del  territorio  provinciale,
provvedendo  in  tal  senso  anche  ad  aggiornare  periodicamente la
perimetrazione  degli  ambiti fluviali di interesse idraulico in base
all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici.
  4.  La  realizzazione  di  qualsiasi  intervento  o manufatto negli
ambiti  fluviali di interesse idraulico e' ammessa nel rispetto delle
seguenti condizioni:
    a) non   si   riduca  apprezzabilmente  la  capacita'  di  invaso
complessiva  dell'ambito  o  si  prevedano  interventi idraulicamente
compensativi,  fermo  restando  lo specifico assenso della competente
autorita' idraulica;
    b) non  si  determini  l'incremento  delle  condizioni di rischio
idrogeologico.
                              Art. 33.
               Ambiti fluviali di interesse ecologico
  1.  Allo  scopo  di  garantire  adeguata  funzionalita' agli ambiti
fluviali   di   interesse   ecologico,   anche   per   i  fini  della
corrispondente  disciplina  stabilita  dalle  norme di attuazione del
piano urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni
recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano.
  2.  I  piani  regolatori  generali dei comuni dettano la disciplina
d'uso  anche  con  riguardo  ai criteri di tutela e di valorizzazione
riportati nella parte VI dell'elaborato di piano.
                              Art. 34.
             Ambiti fluviali di interesse paesaggistico
  1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare
riguardo ai loro caratteri di continuita', naturalita' e fruibilita',
il  Piano  urbanistico  provinciale  individua gli ambiti fluviali di
interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati
in  prima  stesura  nella  cartografia  allegata  alla  parte  VI del
presente piano.
  2.  Il  piano  urbanistico  provinciale  stabilisce  i termini e le
modalita'  di  recepimento  degli  ambiti di cui al comma 1 nei piani
regolatori  generali  dei  comuni,  anche  con riguardo ai criteri di
tutela  e  di  valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato
del presente piano.
                              Art. 35.
                            Aggiornamenti
  1.  Le  attivita' di aggiornamento degli ambiti fluviali in termini
di   mera  riperimetrazione  effettuata  nel  rispetto  dei  principi
generali  fissati  dal  presente  piano non costituiscono modifiche o
integrazioni  ai  sensi  dell'art. 3 e sono svolte direttamente dalla
provincia.
                              Capo VII
                     Norme finali e abrogazione
                              Art. 36.
               Misure di coordinamento interregionale
  1. La provincia esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio
della  leale  collaborazione  con  le regioni e la provincia autonoma
confinanti, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art.
15  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre
norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali
di  coordinamento  e  di  ogni  altro aspetto gestionale afferente la
derivazione.  In  particolare,  le  predette  forme di collaborazione
hanno  ad  oggetto  la  tutela  dell'ambiente, del patrimonio idrico,
nonche'   degli   interessi   e  della  sicurezza  delle  popolazioni
coinvolte,   con   riferimento   agli   aspetti   tecnico-gestionali,
patrimoniali   e   finanziari   nonche'  di  vigilanza  connessi  con
l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  e sono dirette a garantire
l'unitarieta'  dell'azione  amministrativa  e  l'armonizzazione degli
interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione.
  2.  Parimenti  la  provincia esercita, in osservanza dei principi e
delle modalita' indicati al comma 1, le funzioni ad essa riservate in
materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:
    a) le predette derivazioni incidano significativamente sul regime
dei corpi idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale;
    b) i   medesimi   corpi   idrici,  bacini  e  laghi  a  carattere
interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a
scopo  potabile,  o  richiedano  speciali  misure  di regolazione dei
livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari
azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;
    c) sia   espressamente  previsto,  in  altre  fattispecie,  dalle
presenti norme di attuazione.
  3.  Gli  accordi  di  cui  al comma 1 possono prevedere il supporto
tecnico,  a  favore  delle  regioni  e province autonome interessate,
delle  autorita'  di bacino di rilievo nazionale, nonche' l'esercizio
coordinato  delle attivita' tecnico-scientifiche e di controllo delle
rispettive   agenzie   provinciali  e  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente.
  4.  Qualora  i vincoli, le limitazioni o le prescrizioni - imposti,
per  effetto  degli  accordi di cui ai commi 1 e 2, nei confronti dei
concessionari  di  derivazioni  esistenti  o  di  altri destinatari -
comportino  l'obbligo  di  indennizzo, quest'ultimo e' posto a carico
delle regioni o province autonome in ragione del rispettivo interesse
all'adozione della misura.
  5.  La  provincia  autonoma  di  Trento approva i progetti di opere
idrauliche   che   presentino  importanti  ripercussioni  chiaramente
individuabili  sul regime dei corpi idrici al di fuori del territorio
provinciale,  tenuto  conto  dei  pareri  delle  autorita'  di bacino
interessate.  Dette  autorita' si esprimono entro sessanta giorni dal
ricevimento  della  proposta  di  progetto;  decorso  tale termine la
provincia   procede  in  ogni  caso  alla  conclusione  del  relativo
procedimento anche in assenza del parere richiesto.
  6.  Le  disposizioni  previste dal comma 5 non trovano applicazione
relativamente  ai  progetti  approvati  dalla  provincia  autonoma di
Trento  antecedentemente  alla data di entrata in vigore del presente
piano.
  7. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Adige e Po
e   dell'Alto  Adriatico  assicurano,  nell'ambito  della  rispettiva
competenza,  che  le regioni Veneto e Lombardia, nonche' la Provincia
autonoma  di  Bolzano  sottopongano  i  relativi  progetti  di  opere
idrauliche  che  presentino i requisiti di cui al comma 5 a procedure
di verifica preventiva equivalenti a quelle ivi previste.
  8.  Le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano e le regioni del
Veneto e Lombardia, in quanto interessate, stipulano accordi entro un
anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente piano, tenuto conto dei
pareri delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate nei
modi  e  nel  termine  di  cui  al comma 5, per far fronte a stati di
emergenza  dovuti  a fenomeni di siccita', di piena o di inquinamento
delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni gli accordi
di  cui  al  presente  comma sono  definiti  anche di concerto con le
competenti  autorita'  idrauliche  e  di  protezione  civile. Fra gli
accordi  di  cui  al  presente comma rientra anche la convenzione per
l'uso  della  galleria Adige-Garda stipulata il 1° luglio 2002 tra la
Provincia  autonoma  di  Trento,  la  Regione  del Veneto, la Regione
Lombardia,  l'Agenzia  interregionale per il fiume Po, l'Autorita' di
bacino del fiume Adige e l'Autorita' di bacino del fiume Po.
  9. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico
nei  territori  non  ricadenti  nell'ambito della provincia di Trento
richieda la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali
nel  territorio  della  suddetta  provincia,  le  Autorita' di bacino
interessate  propongono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l'inserimento
degli interventi nei programmi pluriennali ed annuali di cui all'art.
22.
                              Art. 37.
                         Rilevazioni idriche
  1.  La  Provincia autonoma di Trento provvede - in osservanza delle
norme  di  attuazione  dello statuto - alle misurazioni idrometriche,
idrologiche   e  meteorologiche,  alle  osservazioni  climatologiche,
glaciologiche  e  al catasto dei ghiacciai, curando l'espletamento di
ogni  altro  adempimento  ad  essa  attribuito  per  le  attivita' di
rilevamento dei dati nelle predette materie.
  2. In particolare, la Provincia cura l'elaborazione e l'automazione
dei   dati   afferenti   le   risorse   idriche,   assicurandone   la
compatibilita'   all'interno   del  sistema  informativo  elettronico
provinciale   e   garantendo  -  secondo  criteri  di  unitarieta'  e
razionalita'  -  un  appropriato  flusso ed interscambio di dati e di
informazioni  con le istituzioni statali, regionali e interregionali,
ivi  comprese  le  autorita'  di  bacino  di  rilievo nazionale. Essa
provvede   alla   pubblicazione  e  divulgazione  delle  informazioni
acquisite  e,  in  particolare,  degli  annali  idrologici,  dei dati
meteo-nivometrici,  dei  rilievi  morfologici  dei  bacini imbriferi,
delle acque superficiali e sotterranee.
                              Art. 38.
              Entrata in vigore e attuazione del piano
  1.  Il  presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo
dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  che  lo  rende  esecutivo,  ai  sensi
dell'art.  8,  commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
  2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, cessa di applicarsi
il  piano  generale  per  l'utilizzazione delle acque pubbliche, reso
esecutivo  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivanti.
  3. La Provincia autonoma di Trento svolge attivita' di monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  del  piano generale per l'utilizzazione
delle acque pubbliche.
  4.  All'attuazione  del  presente  piano  la provincia puo' inoltre
provvedere,  secondo  quanto  previsto  dal  proprio ordinamento, con
apposite  disposizioni legislative e amministrative che disciplinano,
in  particolare, le procedure amministrative e i profili sanzionatori
eventualmente  necessari nonche' le misure di carattere organizzativo
e  finanziario.  In  particolare, nel quadro delle competenze ad essa
riconosciute  dallo  statuto  speciale  e  dalle  relative  norme  di
attuazione,  la  Provincia provvede, con proprie risorse finanziarie,
alla  realizzazione  di  opere  e  interventi  attuativi del presente
Piano,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  36, comma 5. Resta
inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.
  5.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  3  e  quanto gia'
specificamente  demandato  alla  normativa  provinciale  dal presente
piano, la provincia puo' disciplinare con propria normativa:
    a) la  deroga  di  cui all'art. 8, comma 2, purche' non risultino
attuabili  forme  alternative  di  approvvigionamento  e si tratti di
utilizzazioni  di  entita'  limitata  e destinata ad usi di carattere
prioritario;
    b) la  disciplina  transitoria  di  cui  all'art. 9, commi 2 e 3,
ferme restando le scadenze ivi previste;
    c) la  disciplina dei divieti e delle limitazioni di cui all'art.
10,  comma  2,  nel  rispetto  delle  finalita' previste dal medesimo
comma;
    d) la  disciplina dell'installazione dei misuratori di portata di
cui  all'art.  13,  nel  rispetto delle fasce di portata previste dal
medesimo  articolo; ove siano previste scadenze diverse da quelle ivi
stabilite,  tale  previsione  e'  accompagnata  da  disposizioni  che
introducano un adeguato presidio sanzionatorio.
  6. Nel caso in cui le presenti norme di attuazione si riferiscano a
specifici  organi,  enti o strumenti pianificatori riconducibili alla
potesta'   legislativa  della  provincia  autonoma,  resta  ferma  la
possibilita' di modificare tali riferimenti con legge provinciale.
  7. Al fine di garantire la considerazione sistemica del territorio,
la  Provincia autonoma di Trento collabora con le autorita' di bacino
di rilievo nazionale per:
    a) la   definizione  di  un  quadro  pianificatorio  integrato  e
coordinato;
    b) il  monitoraggio  sullo stato di attuazione degli strumenti di
pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;
    c) l'interscambio delle conoscenze;
    d) la   condivisione   delle  strategie  di  aggiornamento  o  di
adeguamento degli strumenti di pianificazione.