(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                     Disciplinare di produzione
                  del formaggio Parmigiano-Reggiano
              Regolamento di alimentazione delle bovine
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    Il    presente    regolamento   stabilisce   le   modalita'   per
l'alimentazione  degli  animali  destinati  a  produrre  latte per la
trasformazione   in   Parmigiano-Reggiano   e,  se  non  diversamente
specificato,  si  applica  alle  vacche in lattazione, alle vacche in
asciutta  ed  alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli
articoli seguenti  gli  animali  appartenenti alle predette categorie
verranno denominati «bovine da latte».
                               Art. 2.
                Principi generali per il razionamento
    Il  razionamento  delle  bovine  da latte si basa sull'impiego di
foraggi     del    territorio    di    produzione    del    formaggio
Parmigiano-Reggiano.  Nella  razione giornaliera, almeno il 50% della
sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.
    La   razione   di  base,  costituita  dai  foraggi,  deve  essere
convenientemente   integrata  con  mangimi  in  grado  di  bilanciare
l'apporto  dei  vari  nutrienti  della  dieta.  La sostanza secca dei
mangimi  nel  loro  complesso  non  deve  superare quella globalmente
apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).
    Non  debbono  essere  somministrati alle bovine da latte alimenti
che  possono  trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne
le  caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di
contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.
                               Art. 3.
                         Origine dei foraggi
    Nell'alimentazione delle bovine da latte:
      almeno  il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve
essere  prodotta  sui  terreni aziendali, purche' ubicati all'interno
del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano;
      almeno  il  75%  della  sostanza  secca dei foraggi deve essere
prodotta  all'interno  del  territorio  di  produzione  del formaggio
Parmigiano-Reggiano.
                               Art. 4.
                           Foraggi ammessi
    Possono essere somministrati alle bovine da latte:
      i  foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili
polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
      gli  erbai  di  loietto,  di  segale,  di  avena,  di  orzo, di
frumento,  di  granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba
mazzolina  (Dactilis),  di  festuca, di fleolo (Phleum), di sulla, di
lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
      gli  erbai  di  pisello, veccia e favino, purche' associati con
almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente;
      i  fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante
ventilazione  forzata  (aeroessiccazione  con temperature inferiori a
100°C) delle essenze foraggere predette;
      il  foraggio  trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a
maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo
la raccolta;
      le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.
    Possono,  altresi',  essere  utilizzati per l'alimentazione delle
bovine  da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione
del  trinciato  di mais, trattati termicamente con temperatura pari o
superiore  a  100°C,  nella  dose  massima  di 2 kg/capo/giorno. Tale
apporto  non puo' essere cumulato con la quota di foraggi disidratati
eventualmente fornita con i mangimi.
                               Art. 5.
                   Foraggi e sottoprodotti vietati
    Per  evitare  che  gli insilati, anche attraverso il terreno ed i
foraggi,  possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti
delle  vitelle,  delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle
bovine  da  latte,  sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di
ogni tipo.
    L'eventuale  allevamento  di  animali  da  carne deve avvenire in
ambienti  distinti  e  separati da quelli degli animali della filiera
latte.
    E',  comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di
insilati  di  erba  e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le
buccette  di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee,
platee o con altre tecniche.
    Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato:
      a) l'impiego di:
        foraggi riscaldati per fermentazione;
        foraggi trattati con additivi;
        foraggi  palesemente  alterati per muffe e/o altri parassiti,
imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;
      b) l'impiego di:
        colza,  ravizzone,  senape,  fieno greco, foglie di piante da
frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
        stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia,
di riso, nonche' quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;
        ortaggi   in   genere   ivi   compresi   scarti,   cascami  e
sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
        frutta  fresca  e  conservata  nonche'  tutti i sottoprodotti
freschi della relativa lavorazione;
        barbabietole  da  zucchero  e  da  foraggio,  ivi compresi le
foglie ed i colletti;
        melasso  in  forma  liquida  (fatto salvo l'utilizzo previsto
all'art.  6),  lieviti  umidi, trebbie di birra, distiller, borlande,
vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
        tutti  i  sottoprodotti  della  macellazione, ivi compreso il
contenuto del rumine;
        tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.
                               Art. 6.
                      Materie prime per mangimi
    Nell'alimentazione   delle   bovine   da   latte  possono  essere
utilizzate,  nelle  forme indicate nell'allegato, le seguenti materie
prime:
      cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale,
farro, miglio e panico;
      semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
      semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
      foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
      polpe secche di bietola;
      concentrato proteico di patate.
    Possono  inoltre  essere  utilizzati  nei  mangimi  complementari
composti:
      la carruba, in quantita' non superiore al 3%;
      il melasso, in quantita' non superiore al 3%.
    E'  consentito  l'uso  di  mangimi in blocchi melassati, anche in
forma  frantumata,  nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In
ogni  caso,  l'impiego  dei  blocchi melassati non e' compatibile con
l'impiego di mangimi contenenti melasso.
    Sono  ammesse,  inoltre,  preparazioni  zuccherine  e/o a base di
glicole  propilenico  e  glicerolo,  in  forma liquida o disperse nei
mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno.
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre,
utilizzati  i  prodotti  e gli alimenti consentiti dalla legislazione
vigente  per  le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio
del  Formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilita',
ne' da comunicazione agli organi preposti.
                               Art. 7.
 Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non
    La  somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate nell'allegato.
    I  mangimi  devono  essere corredati da «cartellini» in cui siano
indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'.
    E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.
    I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.
    La  quantita' complessiva di grasso greggio apportata da prodotti
e  sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais
e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.
                               Art. 8.
            Materie prime per mangimi e prodotti vietati
    Non  possono  essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da
latte:
      tutti  gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne,
sangue,  plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonche'
i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;
      i  semi  di  cotone,  veccia  (comprese  le svecciature), fieno
greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
      il riso e i suoi sottoprodotti;
      i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati;
      le  farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide,
colza,  ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con
meno  del  30%  di  proteine,  babassu,  malva,  neuk,  baobab, cardo
mariano,  cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e
cartamo;
      la   manioca,   le  patate  e  i  derivati,  ad  eccezione  del
concentrato proteico di patata;
      gli  alimenti  disidratati  ottenuti  da  ortaggi,  frutta ed i
sottoprodotti della loro lavorazione nonche' gli alimenti disidratati
ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;
      le  alghe,  ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali
integratori  di  acidi  grassi  essenziali, nella dose massima di 100
grammi/capo/giorno;
      tutti  i  sottoprodotti  delle  birrerie  (trebbie essiccate) e
dell'industria dolciaria o della panificazione;
      i terreni di fermentazione;
      l'urea e i derivati, i sali di ammonio;
      il  concentrato  proteico  di  bietole  (CPB),  le borlande e i
distiller   di   ogni   tipo   e   provenienza.  Non  possono  essere
somministrati  alle  bovine  da  latte,  ne'  direttamente,  ne' come
ingredienti  dei  mangimi  i  saponi  e  tutti  i grassi (oli, seghi,
strutti,  burri)  siano  essi  di origine animale o vegetale. Possono
essere  usati  lipidi  di  origine  vegetale  solo  come  supporto  e
protezione   di   micronutrienti,   nella   dose   massima   di   100
grammi/capo/giorno.
    Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che
contengano:
      additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici;
      gli  antiossidanti  butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed
etossichina.
    Come  supporto  per  gli  integratori  minerali e vitaminici, non
possono   essere   utilizzati   prodotti  non  ammessi  dal  presente
Regolamento.
    Non  possono  essere  somministrati  alle bovine da latte mangimi
rancidi,  ammuffiti,  infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati
oppure  contaminati  da  sostanze  tossiche  o  comunque  nocive. Non
possono  essere  somministrati,  alle  bovine  da  latte, mangimi che
contengano  foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati
in modo grossolano.
    In  ogni  caso  i  foraggi  eventualmente  presenti  nei  mangimi
complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza
di 5 mm
                               Art. 9.
          Animali provenienti da altri comparti produttivi
    Le  bovine  da latte provenienti da filiere produttive diverse da
quella  del  Parmigiano-Reggiano,  possono  essere  introdotte  negli
ambienti  delle  vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di
quattro  mesi  dall'introduzione  nell'azienda.  In  tale  periodo le
bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del
presente  Regolamento  e  il  latte, eventualmente prodotto, non puo'
essere conferito in caseificio.
    Le    aziende    agricole    non    appartenenti   alla   filiera
Parmigiano-Reggiano  sono  autorizzate al conferimento del latte dopo
non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.
                              Art. 10.
                   Alimentazione con Piatto Unico
    Gli  alimenti  possono  essere somministrati alle bovine da latte
mediante   la   tecnica   del  «Piatto  Unico»,  che  consiste  nella
preparazione  di  una  miscela  omogenea  di tutti i componenti della
razione prima di distribuirli agli animali.
    La  preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che
la utilizza.
    Inoltre:
      non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel
caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano
foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
      le  operazioni  di  preparazione  non  possono  essere eseguite
all'interno della stalla;
      se  si  procede all'umidificazione della massa, la miscelazione
deve  essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione
deve seguire immediatamente la preparazione;
      anche  se  non  si  procede  all'umidificazione della massa, la
conservazione  della  stessa deve essere effettuata al di fuori della
stalla  e  la  distribuzione  in  greppia della miscelata deve essere
effettuata almeno una volta al giorno.
                              Art. 11.
                     Nuovi prodotti e tecnologie
    L'eventuale  impiego  di  alimenti  non  contemplati dal presente
Regolamento,  cosi'  come  le  variazioni  delle  dosi utilizzabili e
l'introduzione di modalita' di preparazione e di somministrazione non
previste,    sono    condizionate    dall'esito    favorevole   delle
sperimentazioni   e   degli   studi   valutati   dal   Consorzio  del
Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire
oggetto di richiesta di modifica del Disciplinare di produzione.