Allegato Disciplinare di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano Regolamento di alimentazione delle bovine Art. 1. Campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce le modalita' per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano-Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati «bovine da latte». Art. 2. Principi generali per il razionamento Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni. La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1). Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione. Art. 3. Origine dei foraggi Nell'alimentazione delle bovine da latte: almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purche' ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano; almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano. Art. 4. Foraggi ammessi Possono essere somministrati alle bovine da latte: i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio; gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (Dactilis), di festuca, di fleolo (Phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro; gli erbai di pisello, veccia e favino, purche' associati con almeno una delle essenze foraggere di cui al punto precedente; i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggere predette; il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta; le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso. Possono, altresi', essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non puo' essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi. Art. 5. Foraggi e sottoprodotti vietati Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo. L'eventuale allevamento di animali da carne deve avvenire in ambienti distinti e separati da quelli degli animali della filiera latte. E', comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba e di sottoprodotti, quali le polpe di bietola, le buccette di pomodoro, ecc., conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche. Nell'alimentazione delle bovine da latte e' vietato: a) l'impiego di: foraggi riscaldati per fermentazione; foraggi trattati con additivi; foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive; b) l'impiego di: colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo; stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia, di riso, nonche' quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme; ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati; frutta fresca e conservata nonche' tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione; barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti; melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali; tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del rumine; tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia. Art. 6. Materie prime per mangimi Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate, nelle forme indicate nell'allegato, le seguenti materie prime: cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico; semi di oleaginose: soia, lino, girasole; semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; polpe secche di bietola; concentrato proteico di patate. Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti: la carruba, in quantita' non superiore al 3%; il melasso, in quantita' non superiore al 3%. E' consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 kg a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non e' compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso. Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi capo/giorno. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano che, verificata la compatibilita', ne' da comunicazione agli organi preposti. Art. 7. Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non La somministrazione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate nell'allegato. I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantita'. E' vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate. I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla. La quantita' complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno. Art. 8. Materie prime per mangimi e prodotti vietati Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte: tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonche' i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova; i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli; il riso e i suoi sottoprodotti; i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati; le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo; la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata; gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonche' gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo; le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno; tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione; i terreni di fermentazione; l'urea e i derivati, i sali di ammonio; il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza. Non possono essere somministrati alle bovine da latte, ne' direttamente, ne' come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno. Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano: additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici; gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina. Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici, non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente Regolamento. Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive. Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano. In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm Art. 9. Animali provenienti da altri comparti produttivi Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano-Reggiano, possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda. In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente Regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non puo' essere conferito in caseificio. Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano-Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva. Art. 10. Alimentazione con Piatto Unico Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del «Piatto Unico», che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali. La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza. Inoltre: non e' consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte; le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla; se si procede all'umidificazione della massa, la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve seguire immediatamente la preparazione; anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno. Art. 11. Nuovi prodotti e tecnologie L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, cosi' come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalita' di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del Disciplinare di produzione.