IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data 8 luglio 2002 recante la perimetrazione del sito
di interesse nazionale di Cogoleto - Stoppani;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 novembre  2006  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione determinatasi nello
stabilimento  Stoppani  sito  nel  comune di Cogoleto in provincia di
Genova;
  Considerata   la   grave   situazione   di   emergenza   ambientale
determinatasi  in  conseguenza  della  presenza  di  cromo esavalente
ubicato all'interno del medesimo stabilimento;
  Ravvisata  la  necessita'  ed  urgenza di porre in essere tutti gli
interventi  di  carattere straordinario per la messa in sicurezza dei
rifiuti  industriali  pericolosi  ubicati nello stabilimento Stoppani
sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
  Acquisita  l'intesa  della regione Liguria con nota 164647/1651 del
30 novembre 2006;
  D'intesa   con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  di  cui alla nota GAB/2006/11345/B09 del
30 novembre 2006;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'avvocato  Giancarlo  Viglione  -  Vice  Capo di Gabinetto del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e'
nominato  Commissario  delegato  per  il  superamento  dello stato di
emergenza di cui alla presente ordinanza.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il Commissario delegato
provvede:
    al  controllo  dell'esecuzione  del piano di caratterizzazione ad
opera  dei  privati  nella  parte  dell'area  perimetrata  ancora non
sottoposta a campionamento;
    alla  progettazione  degli  interventi  di  messa  in sicurezza e
bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera
che  interessano  le  aree  pubbliche  o comunque di competenza della
pubblica   amministrazione   e  verifica  della  progettazione  degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi
idrici  e  dell'area  marino-costiera  qualora  predisposti  da altri
soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;
    all'esecuzione  degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
che  interessano  le  aree pubbliche o, comunque, di competenza della
pubblica amministrazione;
    alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione
degli  ulteriori  interventi  di  messa in sicurezza e bonifica nelle
parti di proprieta' privata dell'area perimetrata;
    al   controllo  sull'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza  e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area
perimetrata;
    all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti
responsabili    per    lo    svolgimento    degli    interventi    di
caratterizzazione,  messa  in sicurezza e bonifica di loro competenza
ed  all'eventuale  esercizio  del  potere  sostitutivo,  in  caso  di
inadempienza  e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal
fine sostenute;
    al  monitoraggio  dei  singoli interventi di messa in sicurezza e
bonifica  che  interessano le aree pubbliche o comunque di competenza
della  pubblica  amministrazione  ed  alla verifica dell'attivita' di
monitoraggio  dei singoli interventi e della situazione ambientale da
effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente;
    all'esercizio   delle  azioni  tecniche  e  amministrative  e  di
rappresentanza  in  sede  giudiziaria  per  il risarcimento del danno
ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del
2006;
    all'espletamento   di   tutte  le  altre  attivita'  strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
  3.  I  progetti  di  bonifica  sono  predisposti nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
sono  approvati  dal  Commissario  delegato  d'intesa  con la regione
Liguria.
  4.  Il  Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente
ordinanza  si  avvale  della  collaborazione  degli Uffici regionali,
degli  Enti  pubblici  anche  locali,  dei Dipartimenti universitari,
delle   Societa'  con  capitale  interamente  detenuto  dallo  Stato,
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i
servizi   tecnici,   dell'Istituto   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare.
  5.  Il  Commissario  delegato  e' altresi' autorizzato ad avvalersi
della  collaborazione  del  personale  attualmente  dipendente  dalla
Immobiliare Val Lerone S.p.A. e alla realizzazione delle attivita' di
formazione  e  di  specializzazione  dello  stesso nelle attivita' di
bonifica di propria competenza, mediante apposita convenzione.
  6. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il
Commissario   delegato  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle  misure
giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto,
nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi
successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,
esperendo,  nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie
iniziative  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti  concessionari
inadempienti.