La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   oneri   derivanti   dalle  progettazioni  e  dalle  direzioni
artistiche  delle  opere  previste  dall'articolo  1  della  legge 28
febbraio  1967,  n.  126,  e  quelli  relativi  all'espletamento  del
concorso  ed  alla formazione del piano o dei piani particolareggiati
indicati  dall'articolo  6  della predetta legge n. 126, nonche' alla
corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo
di  lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri
ritenuti  meritevoli,  gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al
citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126.
  Il  terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967,
n. 126, e' soppresso.