IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Operazioni imponibili 
 
  L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di  beni  e
le prestazioni di servizi  effettuate  nell'esercizio  di  imprese  e
sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate  nell'esercizio  di
arti e professioni. 
  L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni  del  titolo
quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.