(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
  Ai sensi della legge si intende per: 
 
1) Semi di cacao: 
 
   i grani dell'albero di cacao (Theobroma cacao  L.)  fermentati  ed
essiccati. 
 
2) Granella di cacao: 
 
   i semi di cacao, torrefatti o  meno,  quando  sono  stati  puliti,
decorticati  e  degerminati,   non   contenenti,   fatte   salve   le
disposizioni di cui all'articolo 9, piu' del 5 per cento di  gusci  e
germi  non  eliminati,  ne'  piu'  del  10  per  cento  di  ceneri  -
percentuali  calcolate  in  base  al  peso  della  sostanza  secca  e
sgrassata. 
 
3) Minudrino: 
 
   elementi di semi  di  cacao  che  si  presentano  sotto  forma  di
minuscole particelle, raccolte separatamente durante le operazioni di
sgusciatura e di eliminazione dei germi e contenenti almeno il 20 per
cento di sostanze grasse, calcolate in base al  peso  della  sostanza
secca. 
 
4) Cacao in massa o pasta di cacao: 
 
   la granella di cacao ridotta in  pasta  mediante  un  procedimento
meccanico e non privata di una qualsiasi  parte  della  sua  sostanza
grassa naturale. 
 
5) Panello di cacao: 
 
   la granella di cacao od il cacao in pasta trasformata  in  panello
mediante un procedimento  meccanico  e  contenente,  fatta  salva  la
definizione di panello di cacao magro, almeno  il  20  per  cento  di
burro di cacao - percentuale calcolata in base al peso della sostanza
secca - ed al massimo il 9 per cento di acqua. 
 
6) Panello di cacao magro, panello di cacao fortemente sgrassato: 
 
   il panello di cacao il cui tenore  minimo  di  burro  di  cacao  -
calcolato in base al peso della sostanza secca - e'  pari  all'8  per
cento. 
 
7) Panello di cacao di torsione (expeller): 
 
   i semi di cacao, il minudrino con o  senza  granella  di  cacao  o
panello di cacao, trasformati in panello mediante expeller. 
 
8) Cacao in polvere, cacao: 
 
   il  panello  di  cacao,  ottenuto  mediante  pressione  idraulica,
trasformato in polvere con un procedimento  meccanico  e  contenente,
fatta salva la definizione di cacao magro in polvere,  almeno  il  20
per cento di burro di cacao - percentuale calcolata in base  al  peso
della sostanza secca - ed al massimo il 9 per cento di acqua. 
 
9) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in
polvere, cacao fortemente sgrassato: 
 
   il cacao in polvere il cui tenore  minimo  di  burro  di  cacao  -
calcolato in base al peso della sostanza secca - e'  pari  all'8  per
cento. 
 
10) Cacao zuccherato in  polvere,  cacao  zuccherato,  cioccolato  in
polvere: 
 
    il prodotto ottenuto dalla miscela  di  cacao  in  polvere  e  di
saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano
almeno 32 grammi di cacao in polvere. 
 
11) Cacao comune zuccherato  in  polvere,  cacao  comune  zuccherato,
cioccolato comune in polvere: 
 
    il prodotto ottenuto dalla miscela  di  cacao  in  polvere  e  di
saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano
almeno 25 grammi di cacao in polvere. 
 
12) Cacao magro zuccherato in polvere, cacao magro zuccherato,  cacao
    fortemente sgrassato  zuccherato  in  polvere,  cacao  fortemente
    sgrassato zuccherato: 
 
    il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di
saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto  contengano
almeno 32 grammi di cacao magro in polvere. 
 
13) Cacao comune magro zuccherato  in  polvere,  cacao  comune  magro
    zuccherato,  cacao  comune  fortemente  sgrassato  zuccherato  in
    polvere, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato: 
 
    il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di
saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto  contengano
almeno 25 grammi di cacao magro in polvere. 
 
14) Burro di cacao: 
 
    la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti  di  semi
di cacao e conforme alle disposizioni seguenti:  il  burro  di  cacao
deve essere presentato in una delle forme e denominazioni seguenti: 
 
      burro di cacao di pressione o burro di cacao: il burro di cacao
ottenuto mediante pressione da una  o  piu'  delle  seguenti  materie
prime: granella di cacao, cacao in pasta, panello di  cacao,  panello
di cacao magro. 
 
    Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: 
      tenore in insaponificabili determinato  all'etere  di  petrolio
non oltre lo 0,35 per cento; 
      tenore in acido  grasso  libero  non  oltre  l'1,75  per  cento
(espresso in acido oleico); 
      burro di cacao d'expeller: il burro di cacao ottenuto  mediante
torsione (expeller) da semi di cacao, soli o miscelati  con  granella
di cacao, cacao in pasta, panello di cacao o panello di cacao magro. 
 
    Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: 
      tenore in insaponificabili determinato  all'etere  di  petrolio
non oltre lo 0,50 per cento; 
      tenore in  acido  grasso  libero  non  oltre  11,75  per  cento
(espresso in acido oleico); 
      burro di cacao raffinato: il burro di cacao  ottenuto  mediante
pressione, torsione (expeller), estrazione per mezzo  di  solvente  o
mediante una combinazione di questi procedimenti, da una o piu' delle
seguenti materie prime: semi di cacao, granella di cacao,  minudrino,
cacao in pasta, panetti di cacao, panetti  di  cacao  magro,  panetti
d'expeller,  raffinato  conformemente  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 10; quando il grasso di  cacao,  prodotto  dallo  stesso
fabbricante di "burro di cacao raffinato" o da un altro  fabbricante,
e' utilizzato come materia prima intermedia, esso deve  essere  stato
ottenuto dalle materie prime sopra elencate. 
 
    Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: 
      tenore in insaponificabili determinato  all'etere  di  petrolio
non oltre lo 0,50 per cento; 
      tenore in acido  grasso  libero  non  oltre  l'1,75  per  cento
(espresso in acido oleico); 
      tenore in sostanze grasse provenienti dai gusci  e  dai  germi,
proporzionalmente non superiore al tenore  esistente  in  natura  nei
semi di cacao. 
 
15) Grasso di cacao: 
 
    la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti  di  semi
di cacao, non conforme ai requisiti fissati per le diverse  categorie
di burro di cacao. 
 
16) Cioccolato: 
 
    il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta,  da
cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con  o
senza  aggiunta  di  burro  di  cacao,  contenente,  fatte  salve  le
definizioni di  cioccolato  di  fantasia,  cioccolato  alle  nocciole
gianduja o cioccolato  di  copertura,  almeno  il  35  per  cento  di
sostanza secca totale di cacao - almeno il  14  per  cento  di  cacao
secco sgrassato e il 18 per cento di burro di cacao; tali percentuali
sono calcolate dopo aver detratto il peso dei  prodotti  aggiunti  di
cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge. 
 
17) Cioccolato comune: 
 
    il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta,  da
cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio,  con  o
senza aggiunta di burro di cacao, contenente almeno il 30  per  cento
di sostanza secca totale di cacao - almeno il 12 per cento  di  cacao
secco sgrassato e  il  18  per  cento  di  burro  di  cacao  -;  tali
percentuali sono calcolate dopo aver detratto il  peso  dei  prodotti
aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge. 
 
18) Cioccolato di fantasia  (chocolat  vermicelle)  o  cioccolato  in
fiocchi: 
 
    il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, il cui tenore
minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per  cento  ed
il tenore di burro di cacao al 12 per cento. 
 
19)  Cioccolato  alle  nocciole  gianduja  (o  uno  dei  derivati  di
quest'ultimo termine): 
 
    il prodotto ottenuto  da  cioccolato  il  cui  tenore  minimo  di
sostanza secca totale e pari al 32 per cento e quello del cacao secco
sgrassato all'8 per cento;  da  un  lato,  e  da  nocciole  finemente
macinate dall'altro, in proporzione tale che i 100 grammi di prodotto
contengano al massimo 40 e almeno  20  grammi  di  nocciole.  Possono
inoltre essere aggiunte mandorle,  nocciole  e  noci,  intere  od  in
pezzetti in proporzione tale che il peso di tali prodotti non superi,
aggiunto a quello delle nocciole macinate, il 60 per cento  del  peso
del prodotto. 
 
20) Cioccolato di copertura: 
 
    il cioccolato il cui tenore minimo di burro di cacao e'  pari  al
31 per cento e quello di cacao secco sgrassato al 2,5 per  cento;  se
il cioccolato di copertura e' designato come  "cioccolato  di  colore
scuro" il tenore minimo di burro di cacao e' pari al 31 per  cento  e
quello di cacao secco sgrassato al 16 per cento. 
 
21) Cioccolato al latte: 
 
    il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta,  da
cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio,  con  o
senza aggiunta di burro di cacao, nonche'  dal  latte  o  da  materie
provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o
del latte parzialmente o totalmente  scremato,  ed  eventualmente  da
crema, da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o  da
grasso butirrico. Esso risponde alle caratteristiche seguenti,  fatte
salve le  definizioni  del  cioccolato  di  fantasia  al  latte,  del
cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja  e  del  cioccolato  di
copertura al latte: 
 
      sostanza secca totale di cacao, non meno del 25 per cento; 
      cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento; 
      sostanza secca totale  di  origine  lattica  proveniente  dagli
ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento; 
      grasso butirrico, non meno del 3,5 per cento; 
      materie grasse totali, non meno del 25 per cento; 
      saccarosio, non piu' del 55 per cento. 
    Tali percentuali sono calcolate  dopo  detrazione  del  peso  dei
prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente
legge. 
 
22) Cioccolato comune al latte: 
 
    il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta,  da
cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da  saccarosio  con  o
senza aggiunta di burro di cacao, nonche'  dal  latte  o  da  materie
provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o
del latte parzialmente o totalmente  scremato,  ed  eventualmente  da
crema parzialmente o totalmente disidratata, da  burro  o  da  grasso
butirrico. 
 
    Esso risponde alle caratteristiche seguenti: 
      sostanza secca totale di cacao, non meno del 20 per cento; 
      cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento; 
      sostanza secca totale  di  origine  lattica  proveniente  dagli
ingredienti sopra elencati, non meno del 20 per cento; 
      grasso butirrico, non meno del 5 per cento; 
      sostanze grasse totali, non meno del 25 per cento; 
      saccarosio, non piu' del 55 per cento. 
    Tali percentuali sono calcolate  dopo  detrazione  del  peso  dei
prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente
legge. 
 
23) Cioccolato fantasia al latte o cioccolato in fiocchi al latte: 
 
    il cioccolato al latte sotto forma di granelli o di fiocchi,  per
il quale le seguenti caratteristiche differiscono da quelle di cui al
punto 21: 
 
      sostanza secca totale di cacao, non meno del 20 per cento; 
      sostanza secca totale  di  origine  lattica  proveniente  dagli
ingredienti sopra elencati, non meno del 12 per cento; 
      grasso butirrico, non meno del 3 per cento; 
      sostanze grasse totali, non meno del 12 per cento; 
      saccarosio, non piu' del 66 per cento. 
 
24) Cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja (o uno dei derivati
di quest'ultimo termine): 
 
    il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore  minimo
di sostanza secca di origine lattica e' del 10 per cento, da un lato,
e da nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che
100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 grammi ed  almeno  15
grammi  di  nocciole.  Possono  inoltre  essere  aggiunte   mandorle,
nocciole e noci, intere o in pezzetti, in  proporzione  tale  che  il
peso di tali prodotti aggiunto a quello delle nocciole macinate,  non
superi il 60 per cento del peso totale del prodotto. 
 
25) Cioccolato di copertura al latte: 
 
    il cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanze grasse e'
pari al 31 per cento. 
 
26) Cioccolato bianco: 
 
    il prodotto esente da materie coloranti,  ottenuto  da  burro  di
cacao e da saccarosio, nonche' dal latte  o  da  materie  provenienti
dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o  del  latte
parzialmente o totalmente scremato  ed  eventualmente  da  crema,  da
crema parzialmente o totalmente disidratata, da  burro  o  da  grasso
butirrico. 
 
    Esso risponde alle caratteristiche seguenti; 
      burro di cacao, non meno del 20 per cento; 
      sostanza secca totale  di  origine  lattica  proveniente  dagli
ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento; 
      grasso butirrico, non meno del 3,5 per cento; 
      saccarosio, non piu' del 55 per cento. 
    Tali percentuali sono calcolate  dopo  detrazione  del  peso  dei
prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente
legge. 
 
27) Cioccolato ripieno: 
 
    senza  pregiudizio  delle  disposizioni  applicabili  al  ripieno
utilizzato, il prodotto ripieno, ad  esclusione  dei  prodotti  della
panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, la cui  parte
esterna  e'  costituita  da  cioccolato  extra,  da  cioccolato,   da
cioccolato  comune,  da  cioccolato  alle   nocciole   gianduja,   da
cioccolato di copertura, da cioccolato al latte, da cioccolato comune
al latte, da cioccolato al latte magro,  da  cioccolato  al  latte  e
dalle nocciole gianduja, da cioccolato di copertura  al  latte  o  da
cioccolato bianco ed e' pari ad almeno  il  25  per  cento  del  peso
totale del prodotto. 
 
28) Pralina o cioccolatino: 
 
    il prodotto della dimensione di un boccone, costituito: 
 
      da cioccolato ripieno, 
      o da una giusta opposizione di parti di  cioccolato  extra,  di
cioccolato,  di  cioccolato  comune,  di  cioccolato  alle   nocciole
gianduja, di cioccolato di copertura,  di  cioccolato  al  latte,  di
cioccolato  comune  al  latte,  di  cioccolato  al  latte  magro,  di
cioccolato al latte ed  alle  nocciole  gianduja,  di  cioccolato  di
copertura al latte o  di  cioccolato  bianco  e  di  parti  di  altre
sostanze commestibili, purche' le parti dei  prodotti  di  cioccolato
siano almeno in parte e chiaramente visibili e siano pari  almeno  al
25 per cento del peso totale del prodotto, 
      o da  una  miscela  di  cioccolato  extra,  di  cioccolato,  di
cioccolato comune, cioccolato  di  copertura,  cioccolato  al  latte,
cioccolato comune al latte, cioccolato al latte magro o cioccolato di
copertura al latte e di altre materie commestibili, ad esclusione: 
        delle farine, amidi e fecole; 
        delle sostanze grasse diverse dal  burro  di  cacao  e  delle
materie  grasse  provenienti  dal  latte,  purche'  i   prodotti   di
cioccolato siano pari ad almeno il 25 per cento del peso  totale  del
prodotto. 
 
29) Cioccolato extra: 
 
    il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta,  da
cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da  saccarosio  con  o
senza aggiunta di burro di cacao contenente almeno il 45 per cento di
sostanza secca totale di cacao ed il 28 per cento di burro di  cacao;
sono ammesse le aggiunte di cui all'articolo 14 della presente  legge
eccezione fatta per il latte ed i suoi derivati. 
 
30) Cioccolato al latte magro: 
 
    il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta,  da
cacao in polvere e da saccarosio  e  da  latte  magro  o  da  materie
provenienti  dalla  disidratazione  parziale  o  totale   del   latte
parzialmente o totalmente scremato, con o senza aggiunta di burro  di
cacao. 
 
    Esso risponde alle caratteristiche seguenti: 
      sostanza secca totale di cacao, non meno del 25 per cento; 
      cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento; 
      sostanza secca totale  di  origine  lattica  proveniente  dagli
ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento; 
      saccarosio, non piu' del 55 per cento; 
      sostanze grasse totali, non meno del 25 per cento. 
    Tali percentuali sono calcolate  dopo  detrazione  del  peso  dei
prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente
legge.