ALLEGATO Ai sensi della legge si intende per: 1) Semi di cacao: i grani dell'albero di cacao (Theobroma cacao L.) fermentati ed essiccati. 2) Granella di cacao: i semi di cacao, torrefatti o meno, quando sono stati puliti, decorticati e degerminati, non contenenti, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, piu' del 5 per cento di gusci e germi non eliminati, ne' piu' del 10 per cento di ceneri - percentuali calcolate in base al peso della sostanza secca e sgrassata. 3) Minudrino: elementi di semi di cacao che si presentano sotto forma di minuscole particelle, raccolte separatamente durante le operazioni di sgusciatura e di eliminazione dei germi e contenenti almeno il 20 per cento di sostanze grasse, calcolate in base al peso della sostanza secca. 4) Cacao in massa o pasta di cacao: la granella di cacao ridotta in pasta mediante un procedimento meccanico e non privata di una qualsiasi parte della sua sostanza grassa naturale. 5) Panello di cacao: la granella di cacao od il cacao in pasta trasformata in panello mediante un procedimento meccanico e contenente, fatta salva la definizione di panello di cacao magro, almeno il 20 per cento di burro di cacao - percentuale calcolata in base al peso della sostanza secca - ed al massimo il 9 per cento di acqua. 6) Panello di cacao magro, panello di cacao fortemente sgrassato: il panello di cacao il cui tenore minimo di burro di cacao - calcolato in base al peso della sostanza secca - e' pari all'8 per cento. 7) Panello di cacao di torsione (expeller): i semi di cacao, il minudrino con o senza granella di cacao o panello di cacao, trasformati in panello mediante expeller. 8) Cacao in polvere, cacao: il panello di cacao, ottenuto mediante pressione idraulica, trasformato in polvere con un procedimento meccanico e contenente, fatta salva la definizione di cacao magro in polvere, almeno il 20 per cento di burro di cacao - percentuale calcolata in base al peso della sostanza secca - ed al massimo il 9 per cento di acqua. 9) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato: il cacao in polvere il cui tenore minimo di burro di cacao - calcolato in base al peso della sostanza secca - e' pari all'8 per cento. 10) Cacao zuccherato in polvere, cacao zuccherato, cioccolato in polvere: il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao in polvere e di saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 32 grammi di cacao in polvere. 11) Cacao comune zuccherato in polvere, cacao comune zuccherato, cioccolato comune in polvere: il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao in polvere e di saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 25 grammi di cacao in polvere. 12) Cacao magro zuccherato in polvere, cacao magro zuccherato, cacao fortemente sgrassato zuccherato in polvere, cacao fortemente sgrassato zuccherato: il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 32 grammi di cacao magro in polvere. 13) Cacao comune magro zuccherato in polvere, cacao comune magro zuccherato, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato in polvere, cacao comune fortemente sgrassato zuccherato: il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 25 grammi di cacao magro in polvere. 14) Burro di cacao: la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao e conforme alle disposizioni seguenti: il burro di cacao deve essere presentato in una delle forme e denominazioni seguenti: burro di cacao di pressione o burro di cacao: il burro di cacao ottenuto mediante pressione da una o piu' delle seguenti materie prime: granella di cacao, cacao in pasta, panello di cacao, panello di cacao magro. Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio non oltre lo 0,35 per cento; tenore in acido grasso libero non oltre l'1,75 per cento (espresso in acido oleico); burro di cacao d'expeller: il burro di cacao ottenuto mediante torsione (expeller) da semi di cacao, soli o miscelati con granella di cacao, cacao in pasta, panello di cacao o panello di cacao magro. Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio non oltre lo 0,50 per cento; tenore in acido grasso libero non oltre 11,75 per cento (espresso in acido oleico); burro di cacao raffinato: il burro di cacao ottenuto mediante pressione, torsione (expeller), estrazione per mezzo di solvente o mediante una combinazione di questi procedimenti, da una o piu' delle seguenti materie prime: semi di cacao, granella di cacao, minudrino, cacao in pasta, panetti di cacao, panetti di cacao magro, panetti d'expeller, raffinato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10; quando il grasso di cacao, prodotto dallo stesso fabbricante di "burro di cacao raffinato" o da un altro fabbricante, e' utilizzato come materia prima intermedia, esso deve essere stato ottenuto dalle materie prime sopra elencate. Esso deve rispondere ai requisiti seguenti: tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio non oltre lo 0,50 per cento; tenore in acido grasso libero non oltre l'1,75 per cento (espresso in acido oleico); tenore in sostanze grasse provenienti dai gusci e dai germi, proporzionalmente non superiore al tenore esistente in natura nei semi di cacao. 15) Grasso di cacao: la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao, non conforme ai requisiti fissati per le diverse categorie di burro di cacao. 16) Cioccolato: il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere, o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, contenente, fatte salve le definizioni di cioccolato di fantasia, cioccolato alle nocciole gianduja o cioccolato di copertura, almeno il 35 per cento di sostanza secca totale di cacao - almeno il 14 per cento di cacao secco sgrassato e il 18 per cento di burro di cacao; tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge. 17) Cioccolato comune: il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, contenente almeno il 30 per cento di sostanza secca totale di cacao - almeno il 12 per cento di cacao secco sgrassato e il 18 per cento di burro di cacao -; tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge. 18) Cioccolato di fantasia (chocolat vermicelle) o cioccolato in fiocchi: il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per cento ed il tenore di burro di cacao al 12 per cento. 19) Cioccolato alle nocciole gianduja (o uno dei derivati di quest'ultimo termine): il prodotto ottenuto da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale e pari al 32 per cento e quello del cacao secco sgrassato all'8 per cento; da un lato, e da nocciole finemente macinate dall'altro, in proporzione tale che i 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 20 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e noci, intere od in pezzetti in proporzione tale che il peso di tali prodotti non superi, aggiunto a quello delle nocciole macinate, il 60 per cento del peso del prodotto. 20) Cioccolato di copertura: il cioccolato il cui tenore minimo di burro di cacao e' pari al 31 per cento e quello di cacao secco sgrassato al 2,5 per cento; se il cioccolato di copertura e' designato come "cioccolato di colore scuro" il tenore minimo di burro di cacao e' pari al 31 per cento e quello di cacao secco sgrassato al 16 per cento. 21) Cioccolato al latte: il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, nonche' dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, ed eventualmente da crema, da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico. Esso risponde alle caratteristiche seguenti, fatte salve le definizioni del cioccolato di fantasia al latte, del cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja e del cioccolato di copertura al latte: sostanza secca totale di cacao, non meno del 25 per cento; cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento; sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento; grasso butirrico, non meno del 3,5 per cento; materie grasse totali, non meno del 25 per cento; saccarosio, non piu' del 55 per cento. Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge. 22) Cioccolato comune al latte: il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio con o senza aggiunta di burro di cacao, nonche' dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, ed eventualmente da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico. Esso risponde alle caratteristiche seguenti: sostanza secca totale di cacao, non meno del 20 per cento; cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento; sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 20 per cento; grasso butirrico, non meno del 5 per cento; sostanze grasse totali, non meno del 25 per cento; saccarosio, non piu' del 55 per cento. Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge. 23) Cioccolato fantasia al latte o cioccolato in fiocchi al latte: il cioccolato al latte sotto forma di granelli o di fiocchi, per il quale le seguenti caratteristiche differiscono da quelle di cui al punto 21: sostanza secca totale di cacao, non meno del 20 per cento; sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 12 per cento; grasso butirrico, non meno del 3 per cento; sostanze grasse totali, non meno del 12 per cento; saccarosio, non piu' del 66 per cento. 24) Cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja (o uno dei derivati di quest'ultimo termine): il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca di origine lattica e' del 10 per cento, da un lato, e da nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 grammi ed almeno 15 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto. 25) Cioccolato di copertura al latte: il cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanze grasse e' pari al 31 per cento. 26) Cioccolato bianco: il prodotto esente da materie coloranti, ottenuto da burro di cacao e da saccarosio, nonche' dal latte o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato ed eventualmente da crema, da crema parzialmente o totalmente disidratata, da burro o da grasso butirrico. Esso risponde alle caratteristiche seguenti; burro di cacao, non meno del 20 per cento; sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento; grasso butirrico, non meno del 3,5 per cento; saccarosio, non piu' del 55 per cento. Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge. 27) Cioccolato ripieno: senza pregiudizio delle disposizioni applicabili al ripieno utilizzato, il prodotto ripieno, ad esclusione dei prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, la cui parte esterna e' costituita da cioccolato extra, da cioccolato, da cioccolato comune, da cioccolato alle nocciole gianduja, da cioccolato di copertura, da cioccolato al latte, da cioccolato comune al latte, da cioccolato al latte magro, da cioccolato al latte e dalle nocciole gianduja, da cioccolato di copertura al latte o da cioccolato bianco ed e' pari ad almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto. 28) Pralina o cioccolatino: il prodotto della dimensione di un boccone, costituito: da cioccolato ripieno, o da una giusta opposizione di parti di cioccolato extra, di cioccolato, di cioccolato comune, di cioccolato alle nocciole gianduja, di cioccolato di copertura, di cioccolato al latte, di cioccolato comune al latte, di cioccolato al latte magro, di cioccolato al latte ed alle nocciole gianduja, di cioccolato di copertura al latte o di cioccolato bianco e di parti di altre sostanze commestibili, purche' le parti dei prodotti di cioccolato siano almeno in parte e chiaramente visibili e siano pari almeno al 25 per cento del peso totale del prodotto, o da una miscela di cioccolato extra, di cioccolato, di cioccolato comune, cioccolato di copertura, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato al latte magro o cioccolato di copertura al latte e di altre materie commestibili, ad esclusione: delle farine, amidi e fecole; delle sostanze grasse diverse dal burro di cacao e delle materie grasse provenienti dal latte, purche' i prodotti di cioccolato siano pari ad almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto. 29) Cioccolato extra: il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio con o senza aggiunta di burro di cacao contenente almeno il 45 per cento di sostanza secca totale di cacao ed il 28 per cento di burro di cacao; sono ammesse le aggiunte di cui all'articolo 14 della presente legge eccezione fatta per il latte ed i suoi derivati. 30) Cioccolato al latte magro: il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere e da saccarosio e da latte magro o da materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte parzialmente o totalmente scremato, con o senza aggiunta di burro di cacao. Esso risponde alle caratteristiche seguenti: sostanza secca totale di cacao, non meno del 25 per cento; cacao secco sgrassato, non meno del 2,5 per cento; sostanza secca totale di origine lattica proveniente dagli ingredienti sopra elencati, non meno del 14 per cento; saccarosio, non piu' del 55 per cento; sostanze grasse totali, non meno del 25 per cento. Tali percentuali sono calcolate dopo detrazione del peso dei prodotti aggiunti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge.