La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  di  contenere il consumo energetico per usi termici negli
edifici,  sono  regolate  dalla  presente legge le caratteristiche di
prestazione  dei  componenti,  la  installazione,  l'esercizio  e  la
manutenzione  degli  impianti  termici  per  il  riscaldamento  degli
ambienti  e  per  la  produzione  di  acqua  calda per usi igienici e
sanitari,  alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli
edifici  pubblici  e  privati,  con  esclusione  di quelli adibiti ad
attivita'  industriali  o  artigianali.  Sono  regolate  altresi'  le
caratteristiche  di  isolamento  termico degli edifici da costruire o
ristrutturare,  nei quali sia prevista l'installazione di un impianto
termico di riscaldamento degli ambienti.
  Agli  effetti  della  presente legge e' considerato edificio sia un
intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.