(Convenzione-art. I)
 
 TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli  indicati  nella
convenzione. 
 
CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI  CAUSATI
                         DA OGGETTI SPAZIALI 
 
  Gli Stati parti della presente Convenzione Riconoscendo  il  comune
interesse di tutta l'umanita' di promuovere  l'esplorazione  e  l'uso
dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, 
  Richiamandosi al Trattato sui principi che  regolano  le  attivita'
degli   Stati   nell'esplorazione    e    nell'uso    dello    spazio
extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, 
  Prendendo in considerazione che, nonostante le misure precauzionali
da  adottarsi  da  parte   degli   Stati   e   delle   organizzazioni
intergovernative internazionali che  si  occupano  del  lancio  degli
oggetti spaziali, tali oggetti possono causare danni, 
  Riconoscendo la necessita' di elaborare efficaci norme e  procedure
internazionali concernenti la responsabilita' per  danni  causati  da
oggetti spaziali e  di  assicurare,  in  particolare,  il  tempestivo
pagamento ai sensi della presente Convenzione di un  totale  ed  equo
risarcimento alle vittime di tali danni, 
  Ritenendo che la istituzione di tali norme e procedure contribuira'
al  rafforzamento  della  cooperazione   internazionale   nel   campo
dell'esplorazione e dell'uso dello spazio extra-atmosferico  a  scopi
pacifici, 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
      Ai fini della presente Convenzione: 
        a) per "danni" si intendono la perdita della vita, le lesioni 
    personali o altri danni alla salute;  perdita  o  danni  ai  beni
degli 
    Stati o delle persone, fisiche o giuridiche, o ai beni delle 
    organizzazioni intergovernative internazionali; 
        b) il termine "lancio" include anche i tentativi di lancio; 
        c) per "Stato di lancio" si intende: 
          i) uno Stato che lancia o provvede al lancio di un oggetto 
    spaziale; 
          ii) uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni 
    viene lanciato un oggetto spaziale; 
        d) il termine "oggetto spaziale" include gli elementi di un 
    oggetto spaziale nonche' il suo veicolo di lancio e le sue parti.