TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella
convenzione.
CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI
DA OGGETTI SPAZIALI
Gli Stati parti della presente Convenzione Riconoscendo il comune
interesse di tutta l'umanita' di promuovere l'esplorazione e l'uso
dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici,
Richiamandosi al Trattato sui principi che regolano le attivita'
degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio
extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti,
Prendendo in considerazione che, nonostante le misure precauzionali
da adottarsi da parte degli Stati e delle organizzazioni
intergovernative internazionali che si occupano del lancio degli
oggetti spaziali, tali oggetti possono causare danni,
Riconoscendo la necessita' di elaborare efficaci norme e procedure
internazionali concernenti la responsabilita' per danni causati da
oggetti spaziali e di assicurare, in particolare, il tempestivo
pagamento ai sensi della presente Convenzione di un totale ed equo
risarcimento alle vittime di tali danni,
Ritenendo che la istituzione di tali norme e procedure contribuira'
al rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo
dell'esplorazione e dell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi
pacifici,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) per "danni" si intendono la perdita della vita, le lesioni
personali o altri danni alla salute; perdita o danni ai beni
degli
Stati o delle persone, fisiche o giuridiche, o ai beni delle
organizzazioni intergovernative internazionali;
b) il termine "lancio" include anche i tentativi di lancio;
c) per "Stato di lancio" si intende:
i) uno Stato che lancia o provvede al lancio di un oggetto
spaziale;
ii) uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni
viene lanciato un oggetto spaziale;
d) il termine "oggetto spaziale" include gli elementi di un
oggetto spaziale nonche' il suo veicolo di lancio e le sue parti.