(Patto internazionale-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
patto, fra cui il testo in lingua francese. 
 
PATTO  INTERNAZIONALE  RELATIVO  AI  DIRITTI  ECONOMICI,  SOCIALI   E
                              CULTURALI 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Gli Stati parti del presente Patto, 
  Considerato che, in conformita' ai principi enunciati nello Statuto
delle Nazioni Unite, il  riconoscimento  della  dignita'  inerente  a
tutti i membri della famiglia umana e  dei  loro  diritti,  uguali  e
inalienabili,  costituisce  il  fondamento  della   liberta',   della
giustizia e della pace nel mondo; 
  Riconosciuto che questi diritti derivano  dalla  dignita'  inerente
alla persona umana; 
  Riconosciuto che, in conformita' alla Dichiarazione universale  dei
diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda  della
liberta' dal timore e dalla miseria, puo' essere conseguito  soltanto
se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di  godere
dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonche' dei propri
diritti civili e politici; 
  Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite  impone  agli  Stati
l'obbligo di promuovere il rispetto  e  l'osservanza  universale  dei
diritti e delle liberta' dell'uomo; 
  Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei  doveri  verso
gli altri e verso la collettivita' alla quale appartiene, e' tenuto a
sforzarsi di promuovere e di rispettare i  diritti  riconosciuti  nel
presente Patto; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtu'
di  questo  diritto,  essi  decidono  liberamente  del  loro  statuto
politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale
e culturale. 
  2. Per raggiungere i loro fini, tutti  i  popoli  possono  disporre
liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali,
senza  pregiudizio  degli  obblighi  derivanti   dalla   cooperazione
economica internazionale, fondata sul principio del mutuo  interesse,
e dal diritto internazionale. In nessun caso un  popolo  puo'  essere
privato dei propri mezzi di sussistenza. 
  3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono
responsabili dell'amministrazione di  territori  non  autonomi  e  di
territori   in   amministrazione   fiduciaria,   debbono   promuovere
l'attuazione  del  diritto  di  autodeterminazione   dei   popoli   e
rispettare tale  diritto,  in  conformita'  alle  disposizioni  dello
Statuto delle Nazioni Unite.