REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI TRASPORTI PUBBLICI. Art. 1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati. Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quello di carattere collettivo-sociale. Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle gia' esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione. Agli edifici gia' esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti. Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attivita' comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.