La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Durata della locazione)

  La  durata  della  locazione avente per oggetto immobili urbani per
uso  abitazione non puo' essere inferiore a quattro anni. Se le parti
hanno   determinato  una  durata  inferiore  o  hanno  convenuto  una
locazione   senza  determinazione  di  tempo  la  durata  si  intende
convenuta per quattro anni.
  Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di
locazioni  stipulate  per  soddisfare  esigenze  abitative  di natura
transitoria.