(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato


                                                           All. Sub A

                   LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
              DEI CRITERI MICROBIOLOGICI AGLI ALIMENTI

                             1. PREMESSA

  Con  l'entrata in vigore del Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, l'attivita' svolta
dalle  strutture preposte al controllo ufficiale si arricchisce di un
importante  strumento  operativo. Il Regolamento, infatti, fa obbligo
agli  operatori  alimentari  di  provvedere  a che gli alimenti siano
conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo, ma
stabilisce  anche che le autorita' preposte al controllo ufficiale ne
verifichino  il rispetto, anche mediante il campionamento e l'analisi
dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attivita' di vigilanza.
  Si  tratta  indubbiamente  di  una  norma  che introduce importanti
elementi  di  novita'  nell'ambito del controllo microbiologico degli
alimenti  in quanto fissa alcuni criteri microbiologici necessari per
la  protezione  della salute del consumatore basati sulla valutazione
del  rischio,  garantendo  una piu' omogenea valutazione dei prodotti
nell'ambito  del mercato unico. Stabilisce per la prima volta criteri
di  sicurezza  anche  per gli alimenti vegetali, specifica in maniera
esplicita i metodi con cui verificare la conformita' degli alimenti.
  Tuttavia,  in ambito nazionale proprio la sua emanazione rischia di
creare confusione ed incertezza operativa nelle strutture deputate al
controllo  ufficiale  in  quanto,  al  momento,  non  e' stata ancora
recepita  la Direttiva comunitaria 2004/41/CE che abroga le direttive
"verticali"   sugli   alimenti  di  origine  animale,  direttive  che
subordinano   la  conformita'  di  talune  tipologie  di  alimenti  a
parametri  microbiologici,  alcuni  dei  quali dal dubbio significato
sanitario   e,  comunque,  a  suo  tempo  stabiliti  senza  ricorrere
all'analisi del rischio.
  La  legge  comunitaria 2005 da' al Governo la delega per adottare i
decreti  legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione,
entro  i  prossimi  18  mesi,  ad una serie di direttive, comprese le
Direttive  comunitarie 2004/41/CE - 2004/68/CE. Sara' cosi' possibile
procedere  all'abrogazione  della  normativa  nazionale derivante dal
recepimento delle direttive europee in essi citate.
  In  particolare la nota del Ministero della salute prot.20151/p del
24/05/06  ha  chiarito che "...le norme nazionali in contrasto con la
Norme   Europee   sono  automaticamente  caducate,  mentre  le  norme
nazionali   incompatibili   devono  essere  inappilcate  dal  giudice
nazionale (c.d. caducazione) ...".
  Pertanto  la  legge  283/62 ed il suo Regolamento di Attuazione DPR
327/80  sono  da ritenersi in vigore per gli aspetti non contrastanti
la nuova normativa.
  In  base  alle  considerazioni  sopra riportate, si ritiene possano
essere  mantenute  le  attuali  procedure di campionamento ed analisi
sulle  sostanze alimentari che potranno continuare ad essere eseguite
ai   sensi   della  Legge  283/62  e  DPR  327/80,  con  garanzia  di
contraddittorio e revisione di analisi presso l'Istituto Superiore di
Sanita' e applicazione del DM 16/12/93 che prevede modalita' speciali
di  campionamento  e  ripetizione  di  analisi  per  i  parametri non
conformi degli alimenti deteriorabili.


                    2. VIGENZA DI NORME NAZIONALI
              NON IN CONTRASTO CON I NUOVI REGOLAMENTI

  Criteri Microbiologici.

  La  normativa  nazionale derivante o meno da direttive europee, non
in  contrasto  con  il nuovo pacchetto igiene e' ancora in vigore, ma
applicabile solo agli alimenti di produzione nazionale.
  Si  riporta  di  seguito  una  disamina  della  normativa nazionale
riportante  criteri  microbiologici,  con  la valutazione dei singoli
criteri in rapporto a quanto stabilito dal Regolamento CE 2073/2005:
   - O.M. 11/10/1978 e successive modifiche e o integrazioni:
    - latte  UHT  e  latte sterilizzato: limiti di carica della flora
aerobia  a  30°  C  e  di quella termofila a 55° C. Il Regolamento CE
2074/2005  all'Allegato  VII,  punto  2,  d,  ii  b,  ii  precisa  le
caratteristiche   del   latte  UHT-  stabilita'  microbiologica  dopo
incubazione  a 30° C per 15 giorni e a 55° C per 7 giorni, ma non da'
limiti.  Il DPR 54/97 individua limiti all'allegato C cap. II A punto
4, ma solo per la carica a 30° C per il latte UHT. Si ritiene, per la
valutazione  della  correttezza  del processo produttivo, essere piu'
che   sufficiente  il  solo  accertamento  della  stabilita',  previa
incubazione  alle  temperature  su indicate, in quanto dopo tale fase
l'eventuale  presenza di microrganismi avrebbe raggiunto cariche tali
da  aver  gia'  alterato,  in  modo  evidente all'esame ispettivo, il
latte.
    - latte pastorizzato: i produttori devono attenersi ai criteri di
igiene  -  Enterobatteriaceae  -  del  Regolamento  CE  2073/2005 che
sostituiscono  il partametro di coliformi. In tale ottica e' superato
anche  quanto  disposto dal DPR 54/97 per i coliformi ed il tenore in
germi a 21° C.
    - latte  in  polvere:  per  il  parametro  coliformi  valgono  le
considerazioni  fatte  al  punto  precedente,  mentre  si ritiene non
particolarmente  utile  effettuare  la ricerca della flora aerobica a
32° C in quanto gia' altri parametri possono fornire informazioni per
valutare l'igiene del prodotto / del processo produttivo.
    - varie  tipologie  di  prodotti a base di uova: la salmonella e'
considerata  dal  Regolamento  (CE)  2073/2005 per tutti i prodotti a
base  di  uova e alimenti contenenti uova crude (criteri di sicurezza
punti 1.14 e 1.15), mentre lo stesso indica come criteri di igiene le
enterobatteriaceae  (punto 2.3.1.). I criteri previsti dall'ordinanza
O.M.   11.10.78   e  successive  modifiche  si  considerano  pertanto
superati.

   - Criteri  per  Listeria  monocytogenes  in alimenti da consumarsi
previa  cottura:  (OM  7/12/93):  sono  ancora  in  vigore perche' il
Regolamento  (CE)  2073/2005 si occupa solo di prodotti RTE (ready to
eat = alimenti pronti).
   - Circolare  ministeriale  n.  32 del 1985 per le paste alimentari
criteri microbiologici: si ritiene opportuno continuare ad utilizzare
i  criteri  considerati  nella  Circolare  limitatamente ai parametri
relativi allo S. aureus, quali criteri di igiene di processo ai sensi
del Regolamento (CE) 2073/2005.
   - Circolare  ministeriale  n. 81 del 1978 sugli alimenti surgelati
importati:  e'  annullata  dalla  Circolare  ministeriale  n.  21 del
27.4.1992.
   - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530
    - Si  deve  considerare applicabile il solo criterio di sicurezza
E.coli  (punto  1.24  Reg.  2073/2005).  Si  coglie  l'occasione  per
raccomandare  la  necessita'  di applicare in modo omogeneo a livello
nazionale,  onde  evitare  non opportune difformita' di comportamento
nei  controlli ufficiali, quanto indicato nelle Linee guida trasmesse
alle  Regioni  e  alla  Province  Autonome  con  nota Ministero della
Sanita' prot. 600.9/31.64/056 del 14/01/99.
   - D.L.vo 65/93: si rimanda alle successive considerazioni "Criteri
valutativi".
   - D.P.R.   54/1997:  si  rimanda  alle  successive  considerazioni
"Criteri valutativi".
   - D.P.R.   309/98:   si  rimanda  alle  successive  considerazioni
"Criteri valutativi".

  Criteri valutativi.
  I parametri di seguito elencati:
   - Carica batteri mesofili aerobi;
   - Tenore di germi a 21° C dopo incubazione a 6° C per 5 giorni;
   - Carica flora termofila;
   - Ricerca S. aureus;
   - Numerazione Coliformi;
  specificati  nelle  norme soprariportate, devono essere considerati
come  criteri  di  igiene di processo. Pertanto, la non conformita' a
detti  parametri  deve  dar  luogo  esclusivamente alla revisione del
piano di autocontrollo aziendale.


            3. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2073/ 2005

  In  attesa  di  piu'  precisi  indirizzi  ministeriali  inerenti le
modalita'  applicative  del Regolamento (CE) 882/04, peraltro gia' in
fase  di  preparazione,  oltre che di un Piano Nazionale di controllo
pluriennale   cosi'   come   previsto   dall'art.   41  dello  stesso
Regolamento,   si  ritiene  utile  fornire  le  seguenti  indicazioni
interpretative:
   1.  Le  indicazioni  fornite  nell'allegato I del Regolamento (CE)
2073/2005,  sono  indirizzate  e  sono  vincolanti in ogni loro parte
(categoria  alimentare,  microrganismo,  modalita'  di campionamento,
metodica  analitica, criteri di accettabilita', fase a cui si applica
il  criterio,  azioni  correttive)  per  gli  operatori economici. Il
mancato  rispetto  dei  criteri  di cui alla parte I dell'allegato I,
deve  portare  l'operatore  economico  al  ritiro  o  al richiamo del
prodotto  o  della  partita  che  non  si  trovasse piu' sotto il suo
controllo  ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002. I
prodotti  gia' immessi sul mercato, e non ancora giunti a livello del
dettaglio,  possono  essere sottoposti a una ulteriore trasformazione
mediante  un  processo  che garantisca l'eliminazione del pericolo in
questione.
   2.  I campionamenti e le analisi condotte ai sensi del Regolamento
(CE)  2073/2005 devono essere inseriti nell'ambito delle procedure di
validazione  e  verifica  del  piano HACCP, la frequenza, laddove non
prescritta  dall'allegato, deve essere giustificata nell'ambito delle
procedure HACCP.
   3.  Le  Industrie  alimentari  (che  producono  alimenti pronti al
consumo  che  possono  sostenere  la  crescita  di  L. monocytogens e
alimenti  in  polvere  per lattanti o alimenti in polvere destinati a
fini  medici  speciali  per  bambini di eta' inferiore a sei mesi che
possono  comportare  un rischio per Enterobacter sakazakii) procedono
al  prelievo,  dalle  superfici  ambientali  e dagli impianti, per la
ricerca  rispettivamente  di  L.  monocytogenes  e per la numerazione
delle  enterobatteriacee,  e  devono  inserire  la frequenza di detti
prelievi  nel  piano  di  autocontrollo,  giustificandola nell'ambito
delle procedure HACCP.
   4. Fatte salve le ricerche di cui al punto 1.25, e con l'eccezione
del caso in cui si voglia valutare in modo specifico l'accettabilita'
di  una  determinata  partita di prodotti alimentari o di un processo
(art.  5.4),  il  numero  delle unita' campionarie da considerare nei
piani di campionamento condotti dagli operatori economici nell'ambito
dei  piani  di  campionamento di cui alla parte I dell'Allegato I del
Regolamento   (CE)  2073/2005  puo'  essere  ridotto  se  l'operatore
economico   puo'   documentare,   con   soddisfazione  dell'Autorita'
competente,  l'efficace  applicazione  delle proprie procedure basate
sui principi HACCP (cfr. art. 5.3, Regolamento (CE) 2073).
   5.  Fatta salva la non obbligatorieta' per gli operatori economici
del  settore  alimentare,  ai sensi di quanto previsto all'articolo 4
del   Regolamento   (CE)  2073/2005,  della  conduzione  dell'analisi
sistematica per la ricerca di Salmonella nelle matrici alimentari per
le  quali  il procedimento di lavorazione o la composizione sono tali
da  farne  ritenere  trascurabile  il rischio (Allegato I, punti 1.8,
1.11,  1.12,  1.13, 1.14 e 1.15), deve essere in ogni caso rispettato
il criterio di sicurezza alimentare stabilito per salmonella (assenza
in 5 u.c di 25 g ciascuna).
   6.  Gli  organismi  di  controllo  ufficiale  verificano le misure
attuate  dagli  operatori  economici a seguito del rilievo di una non
conformita'   ai   criteri   microbiologici   di  cui  alla  parte  I
dell'allegato  I.  In  particolare  verificano  il  pronto e completo
ritiro  dei  prodotti  gia'  immessi  sul  mercato  e,  se  del caso,
l'efficacia  dei  trattamenti  ai  quali sono sottoposti gli alimenti
ritirati dal mercato.
   7.  Gli  organismi  di  controllo  ufficiale,  nell'esecuzione dei
controlli ufficiali, tengono conto dei criteri microbiologici (limiti
e   metodi  di  analisi  di  riferimento)  stabiliti  nella  parte  I
dell'allegato  I  ai fini della verifica della conformita' ai criteri
di  sicurezza  degli  alimenti  nell'ambito  dei controlli attuati ai
sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004.
   8. Fatto salvo l'obbligo generale del rispetto dei metodi di prova
di riferimento contenuti nell'allegato al Regolamento (CE) 2073/2005,
laddove  l'allegato  non  preveda  una  specifica  modalita' di prova
rinviando  ai  dati  della  bibliografia (punti 1.21, 1.25 e 1.26) il
laboratorio  di  analisi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5,
comma   5  del  Regolamento  (CE)  2073/2005,  puo'  applicare  altre
metodiche  di prova rispondenti ai criteri stabiliti all'allegato III
al Regolamento (CE) 882/2004.
   9. Criteri di sicurezza alimentare - Fatti salvi i casi in cui sia
richiesto  di  valutare  la sicurezza o l'integrita' di un lotto o di
una  partita  di  alimenti o qualora si voglia verificare il piano di
autocontrollo  aziendale, nei quali si applicano obbligatoriamente le
modalita'  di  campionamento previste dal Regolamento (CE) 2073/2005,
gli  organismi  di controllo ufficiale possono applicare modalita' di
prelievo  diverse  da  quelle  dettate  nel  Capitolo  I  "criteri di
sicurezza  alimentare" dell'allegato I, per quanto riguarda il numero
di  unita'  campionarie  definite.  In  particolare  gli organismi di
controllo, non sono obbligati a prelevare piu' unita' campionarie per
ciascuna  aliquota  quando  il  criterio  microbiologico  fissato nel
suddetto  Capitolo  I  stabilisca  che  tutte  le  unita' campionarie
analizzate debbano risultare esenti dal patogeno in questione.
   Gli    organismi    di   controllo   ufficiale   devono   comunque
obbligatoriamente   attenersi   al   rispetto   delle   procedure  di
campionamento  previste  dalla  L.  283/62,  dal  suo  Regolamento di
applicazione approvato con DPR 327/80 e dal D.M. 16.12.1993.
   10.  Criteri  di  igiene  di  processo  -  I criteri stabiliti nel
Capitolo II dell'allegato I al Regolamento, si riferiscono all'igiene
del  processo  e hanno quindi l'obiettivo di fornire indicazioni agli
operatori  economici  circa la correttezza e l'efficacia dei processi
posti  sotto  il  loro  controllo. Il mancato rispetto dei criteri di
igiene  del processo deve portare l'operatore economico a prendere le
opportune  azioni  correttive  al fine di riportare il processo sotto
controllo.
   11.  Criteri di igiene di processo - Il controllo ufficiale non si
attua,  in  linea  di  massima,  mediante campionamento ed analisi di
matrici   alimentari.  Gli  organi  di  controllo  ufficiale  possono
verificare il corretto operato degli operatori economici valutando:
    a. le modalita' di scelta dei campioni e di campionamento;
    b. le  modalita'  di  conferimento dei campioni al laboratorio di
analisi;
    c. l'idoneita'  del  laboratorio  di  prova a condurre le analisi
secondo   quanto   previsto   dal   Regolamento  (accreditamento  del
laboratorio e delle metodiche appropriate);
    d. le  azioni successive alla comunicazione del rapporto di prova
da parte del laboratorio.
   12.  Qualora le verifiche di cui al punto precedente dessero esito
non  soddisfacente,  le  modalita'  di  controllo  analitico da parte
dell'organismo  di  controllo ufficiale dovranno rispettare i criteri
di  campionamento,  analisi e interpretazione dei risultati stabiliti
dal Capitolo II dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005.
   13.  Nel  caso  in  cui  l'Autorita'  di controllo abbia motivo di
ritenere  che  le verifiche di cui ai Capitolo I e II dell'allegato I
al  Regolamento  (CE)  2073/2005 non siano condotte secondo i criteri
stabiliti,  ovvero  diano  risultati  non soddisfacenti e l'operatore
economico  non  ponga  rimedio  alla  situazione, e nei casi in cui i
controlli   autonomamente   attuati   dagli  organismi  di  controllo
ufficiale   diano   risultati  non  soddisfacenti,  indipendentemente
dall'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54 del
Regolamento (CE) 882/2004, si applicano le misure di cui all'articolo
53 dello stesso Regolamento.
   14.  Le  Autorita'  di  controllo possono procedere in ogni caso a
qualsiasi  ulteriore  verifica  di  carattere procedurale o analitico
quando,  sulla  base  delle  informazioni  in  proprio  possesso,  lo
ritengano opportuno.
   Qualora gli approfondimenti analitici riguardino le stesse matrici
e  le  stesse  determinazioni previste dal Regolamento (CE) 2073/2005
all'allegato  I,  Capitolo  I,  a  seguito di risultati non conformi,
l'Autorita'  pubblica  di  controllo  attuera' le ordinarie procedure
previste nel caso delle attivita' di controllo ufficiale.
   Nell'interpretare  i risultati dei controlli analitici condotti su
matrici   e/o   per  determinazioni  diverse  da  quelle  di  cui  al
Regolamento  (CE)  2073/2005, allegato I, Capitolo I, al di fuori dei
piani nazionali o regionali di cui al punto seguente, le autorita' di
controllo  prenderanno  in  considerazione  i  seguenti  aspetti  che
saranno definiti nell'ambito di piani locali di controllo:
    a. l'obiettivo del/i controllo/i;
    b. i criteri di interpretazione dei risultati analitici;
    c. le azioni successive al/i controllo/i;
    d. il coordinamento con il/i laboratorio/i di analisi ufficiale/i
circa i tempi e le modalita' di analisi.
   I  risultati  delle  attivita'  di  controllo  di  cui sopra vanno
trasmessi alle pertinenti Autorita' Regionali o provinciali.
   15.  Il  Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome
possono,  ciascuno  per  la  propria  competenza, stabilire ulteriori
obiettivi  di  sicurezza (criteri di sicurezza alimentare) o standard
di  processo (criteri di igiene del processo) sulla base dell'analisi
del rischio.
   16.  Al  fine  della  definizione  dei  criteri  di  cui sopra, il
Ministero   della   Salute,   le  Regioni  e  le  Province  Autonome,
nell'ambito   del   piano   di   controllo   integrato   pluriennale,
predispongono  dei  piani di valutazione dei rischi nei quali vengano
studiati:
    a. La prevalenza del/i contaminante/i in questione;
    b. Le  modalita'  e  la  frequenza di esposizione dei consumatori
al/i contaminante/i;
    c. Le conseguenze all'esposizione sulla popolazione umana oggetto
di studio (dati epidemiologici);
    d. Le possibilita' (alternative) di gestione dei rischi a tutti i
livelli.
   17.  Le  attivita' di valutazione del rischio condotte nell'ambito
dei  piani di cui sopra sono svolte secondo le procedure definite dai
piani  stessi.  Le  risultanze  ottenute nell'ambito dei piani di cui
sopra   non   comportano   l'applicazione   di   sanzioni  di  natura
amministrativa  o  penale.  Delle  risultanze ottenute nell'abito dei
piani  di  cui  sopra si terra' conto nell'ambito della revisione dei
piani  di  controllo  integrati  poliannuali di cui all'articolo 41 e
successivi del Regolamento (CE) 882/2004.
   18.  Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 1.2 del
Capitolo I dell'allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005, si presume
che  gli  alimenti  pronti al consumo definiti deteriorabili ai sensi
del  DM  16/12/1993 costituiscano terreno favorevole alla crescita di
L.  monocytogenes.  E'  fatta  salva in ogni caso la possibilita' per
l'operatore  economico  di  dimostrare  la  mancata  crescita  di  L.
monocytogens nell'alimento in questione e il rispetto del criterio di
sicurezza stabilito dal regolamento per tutta la vita commerciale del
prodotto    tenuto    conto   delle   condizioni   di   conservazione
ragionevolmente  rispettate  nel  corso del magazzinaggio, trasporto,
esposizione e vendita.
   19.  Nel  caso  di  alimenti  pronti  al consumo che costituiscono
terreno  favorevole  alla  crescita di L. monocytogenes e per i quali
l'operatore  economico  non  sia  in  grado  di dimostrare, con prove
sperimentali, il rispetto del criterio per L. monocytogenes per tutto
il   periodo   di  conservazione  dell'alimento,  il  rilievo  di  L.
monocytogenes  nelle  fasi successive a quelle nelle quali l'alimento
si  trova  sotto  il  controllo  diretto  dell'operatore  e economico
comporta  per  quest'ultimo  l'obbligo  di  ritiro  e/o  richiamo del
prodotto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002.
   20.  Considerato che alcune matrici alimentari sono indicate anche
con  un preciso riferimento alle modalita' di consumo, crude o cotte,
nel  determinare  le  modalita' di consumo di un alimento, al fine di
applicare   il  pertinente  criterio  di  sicurezza  alimentare,  gli
organismi  di  controllo  ufficiale  al  momento del prelievo tengono
conto, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) 178/2002, delle
indicazioni  fornite in etichetta nonche' delle normali condizioni di
utilizzo  dell'alimento  determinate  anche in base alle consuetudini
locali.
   21. L'operatore economico del settore alimentare che impiega carni
di  animali  delle  specie  bovina,  equina  ovina,  caprina, suina e
pollame  di  cui  ai  punti  2.1.3,  2.1.4  e  2.1.5  della  parte II
dell'allegato  I  al  Regolamento (CE) 2073/2005 deve acquisire dallo
stabilimento  di  macellazione  nel  quale  sono  stati macellati gli
animali,   nell'ambito  delle  proprie  procedure  di  controllo,  le
pertinenti  informazioni  circa  l'effettiva prevalenza di Salmonella
spp.  sulle  carcasse  in  macello  determinata  secondo le procedure
stabilite  dal  Regolamento  (CE)  2073/2005.  L'operatore  economico
dell'impianto   di   lavorazione   della  carni  terra'  conto  delle
informazioni  cosi'  acquisite  ai  fini  della predisposizione delle
procedure  di  gestione  del  pericolo  "salmonella"  nell'ambito del
proprio  piano  di autocontrollo. In sede di controllo ufficiale, gli
organismi  di  controllo valuteranno gli esiti analitici sui prodotti
per  la  ricerca  di  Salmonella  spp.  alla luce, tra l'altro, delle
misure   di   cui   sopra   effettivamente   predisposte   e  attuate
dall'operatore economico.

  E'  da evidenziare che il Regolamento (CE) 2073/2005 e' indirizzato
ai  titolari  delle  industrie alimentari, che lo dovranno utilizzare
come  riferimento  per  le  verifiche  e  validazione  dei  piani  di
autocontrollo  e per verificare il livello di sicurezza delle proprie
produzioni   previsto  dalla  legislazione  comunitaria.  Tuttavia  i
criteri  in  esso  riportati (da intendersi come analisi minime nella
valutazione  di  un lotto o di un processo) si applicheranno anche ai
campioni effettuati durante i controlli ufficiali sia nell'ambito del
commercio intracomunitario che delle importazioni.
  I  controlli  di  processo  spettano in via principale alle imprese
alimentari  e  rappresentano  uno  strumento  per  la  verifica  e la
validazione   delle   procedure   di   autocontrollo   rivolte   alla
certificazione delle garanzie di sicurezza alimentare.
  I  controlli  sulla  sicurezza  degli  alimenti, che riguardano gli
alimenti  gia'  in commercio o pronti per la vendita, competono oltre
che   al   produttore  anche  gli  organi  pubblici  di  controllo  e
rappresentano   uno  strumento  di  monitoraggio  sull'efficacia  dei
sistemi di autocontrollo e di verifica della conformita' dei prodotti
agli  standard  di sicurezza stabiliti dai Regolamenti comunitari, in
rapporto   alle   caratteristiche   del  prodotto,  alle  indicazioni
riportate in etichetta ed all'uso abituale.
  Nell'ambito  delle  attivita'  di controllo ufficiale sono previste
anche verifiche sui sistemi di autocontrollo adottati dalle industrie
alimentari.
  Per  quanto  su  detto  e'  opportuno  che l'attivita' di controllo
ufficiale  svolta  nel  corso del processo produttivo si attenga alla
verifica  del  rispetto  dei criteri di igiene del processo, e che il
controllo  svolto  alla  fine del processo di produzione o in fase di
distribuzione  del  prodotto  contempli  il  rispetto  dei criteri di
sicurezza.
  Qualora  i  criteri  di  igiene del processo vengano verificati dal
controllo  ufficiale  alla  produzione,  il  superamento  dei  limiti
previsti  dall'allegato  I  capitolo 2 del Regolamento (CE) 2073/2005
non  potra'  determinare  la  ripetizione del parametro difforme, ne'
causare   azioni  sanzionatorie  o  penali.  Comportera'  invece  una
revisione  delle  procedure  di  autocontrollo.  La  ripetizione  del
parametro,  ai  sensi del Reg. CE 2073/2005, difforme, e la revisione
di analisi avviene esclusivamente per i criteri di sicurezza.
  In  tale  ottica  i  prelievi effettuati presso gli stabilimenti di
produzione per la verifica dei criteri di igiene (Allegato I capitolo
2   del   Reg.  2073/2005)  saranno  eseguiti  in  aliquota  singola,
costituita  dal  numero di unita' campionarie previste dai rispettivi
criteri di igiene da verificare.
  Invece  i  campioni  destinati  a verificare i criteri di sicurezza
andranno  eseguiti  in  4  o  5 aliquote (2 per i campionamenti UVAC,
qualora  non  siano  conseguenti  ad  una precedente non conformita',
secondo  la  nota  del  Ministero  della  Sanita'  600.9/CE/7467  del
19/11/98), al fine di garantire i diritti alla difesa.
  Quando  lo  scopo  sia  quello  di  verificare  in  modo  specifico
l'accettabilita'  di  un  lotto  o  di  una partita di alimenti, ogni
aliquota  conterra'  il numero di unita' campionarie di cui al cap. 1
dell'allegato  I  del  Reg.  2073/2005;  ciascuna  unita' campionaria
dovra'  essere  costituita  da  una  quantita'  ponderale  di matrice
adeguata  per  il  numero  di  determinazioni da eseguire. Qualora il
materiale  disponibile  sia  insufficiente  per  allestire  tutte  le
aliquote   previste,  si  procedera'  a  prelevare  la  quantita'  di
materiale  necessaria  a  costituire  un'unica  aliquota  formata dal
numero  di  unita' campionarie previste dal Reg. 2073/2005, su cui si
procedera'  ad  eseguire  analisi  unica  irripetibile,  garantendo i
diritti alla difesa del caso.

  Modalita' di trasporto, conservazione ed inizio analisi
  Per  le  modalita' di trasporto, conservazione ed inizio analisi il
Regolamento  (CE)  882/2004  art.  11  rimanda  in  assenza  di norme
comunitarie  a  norme  e  protocolli riconosciuti internazionalmente,
come  CEN  o  altri. Nello specifico e' bene far riferimento a quanto
riportato nella ISO 7218.

  Campionamento  Ufficiale  per la verifica del criterio di sicurezza
Listeria monocytogenes del Reg. 2073/2005
  Relativamente  alla  Listeria monocytogenes, qualora nel verbale di
prelievo non sia specificato se e' richiesta l'analisi quantitativa o
quella    qualitativa,   i   laboratori   effettueranno   sempre   le
determinazioni  di  a(deponente)w  e  pH  e  sulla base dei risultati
ottenuti si procederanno nel modo seguente:
   - se  la  matrice rientra nella categoria 1.3 del regolamento 2073
(Alimenti  pronti  che  non  costituiscono  terreno  favorevole  alla
crescita di L. monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti
e a fini medici speciali), si effettuera' l'analisi quantitativa.
  Appartengono a questa categoria:
   - i prodotti: con pH </= 4,4 o a(deponente)w </= 0,92;
   - i prodotti: con pH </= 5 e a(deponente)w </= 0,94;
   - i  prodotti  con  conservabilita'  <  5  gg, se i valori di pH e
a(deponente)w sono superiori a quelli sopra indicati.

  Il  superamento  del  limite  previsto  comporta  la  revisione  di
analisi,   salvo  per  i  prodotti  con  periodo  di  conservabilita'
inferiore a 5 giorni, per i quali si effettuera' sempre analisi unica
irripetibile,  assicurando  i  diritti  della  difesa.  Se la matrice
rientra nella categoria 1.2 del regolamento 2073 (Alimenti pronti che
costituiscono  terreno  favorevole  alla crescita di L. monocytogenes
diversi  da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali), e
il campionamento viene effettuato sul prodotto finito prima della sua
immissione  sul  mercato,  l'autorita' che effettua il campionamento,
sulla  base della documentazione prodotta dall'Operatore che dimostri
che  il  prodotto  non  superera' le 100 UFC/gr durante il periodo di
conservabilita', dovra' indicare sul verbale di campionamento che per
la  valutazione  di  conformita'  va  applicato il criterio di cui al
punto  1,2  rigo  1.  In  caso  di mancata indicazione il Laboratorio
applichera' il criterio qualitativo (assenza in 25 gr.).


            4. MATRICI ALIMENTARI E/O DETERMINAZIONI NON
             CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (CE) 2073/2005

  Relativamente ai controlli microbiologici da quanto su detto deriva
che  per le matrici e le analisi considerate dall'allegato I capitolo
1  e  2  del  Regolamento  2073  sia per i prodotti nazionali che per
quelli  provenienti da paesi comunitari o extracomunitari deve essere
sempre  applicato  il  Regolamento  2073/2005, tenendo presente che i
criteri  di  igiene  non  sono applicabili ai prodotti proveniente da
altri  paesi  in quanto questi sono relativi a controlli del processo
di produzione.
  Per tutti gli altri pericoli biologici non elencati nell'allegato I
del  Regolamento  e/o non associati a quella determinata tipologia di
prodotto  e/o  per matrici alimentari non contemplate dal Regolamento
(CE)  2073/2005,  nessuna  contestazione  puo'  essere  sollevata  ai
prodotti  oggetto di scambio o importati, a meno di non dimostrare la
sussistenza  di  una  condizione  di  rischio grave ed immediato (per
esempio il riscontro di enterotossine stafilococciche o di tossine da
B.  cereus),  sempre  tenuto  conto  delle  condizioni  d'uso normali
dell'alimento  da  parte  del  consumatore e/o delle informazioni sul
modo  di  evitare  specifici  effetti  nocivi  per la salute, messe a
disposizione    del    consumatore,    comprese    quelle   riportate
sull'etichetta.  Questo  secondo  quanto  previsto  dall'art.  14 del
Regolamento  (CE) 178/2002 e riferendosi anche alla Legge 283/62 art.
5, lettera c e d.
  In caso di prodotti alimentari nazionali, si rimanda alla normativa
ancora vigente.


       5. MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 2073/2005
        NEGLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE E DI PRODUZIONE DI
            CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNE E CARNI
                       SEPARATE MECCANICAMENTE

  Introduzione - Generalita'

  Le "Linee guida per la predisposizione di piani di autocontrollo in
materia  igienico  sanitaria  nelle  industrie alimentari del settore
delle  carni"  pubblicate  nel  S.O.  alla  G.U.  n.  32 del 9/2/2005
costituiscono  la  base  per  la  verifica dei piani di autocontrollo
basate  sui  principi  HACCP  di  cui  all'articolo  5  del Reg. (CE)
852/2004 presso le industrie di macellazione.

  Nell'ambito  delle procedure di controllo ufficiale di cui al punto
precedente,  i  Servizi  Veterinari  verificano  la predisposizione e
l'applicazione  da parte dell'operatore economico delle procedure per
il  campionamento,  l'analisi  e l'attuazione delle successive azioni
cosi' come previsto dal Regolamento (CE) 2073/2005.

  Le  modalita'  di  campionamento  delle  carcasse secondo il metodo
distruttivo  e  non  distruttivo  sono  descritte  nell'allegato alle
presenti linee guida derivano dalle indicazioni norma ISO 17604.

  Gli   operatori   del   settore  alimentare  dei  macelli  o  degli
stabilimenti  che  producono  carne  macinata, preparazioni a base di
carne   o   carni  separate  meccanicamente  prelevano  campioni  per
l'analisi   microbiologica   almeno  una  volta  alla  settimana.  La
frequenza  di  campionamento  settimanale  deve  essere riferita alla
settimana   di  calendario.  Qualora  uno  stabilimento  effettui  la
lavorazione  per  piu'  giorni  durante  la  settimana,  il giorno di
campionamento  deve variare da una settimana all'altra, affinche' sia
coperto  ogni  giorno  della  settimana di lavorazione effettiva. Nel
caso  in  cui  nel  giorno  definito  per  il  campionamento  vengano
macellati  meno  di  5  capi ungulati, o di 15 broiler o tacchini, il
numero  previsto dei capi da campionare deve essere raggiunto in piu'
sedute successive di macellazione.


  Conta   delle   colonie  aerobiche  e  delle  enterobatteriacee  su
carcasse:  campionamento,  analisi,  interpretazione  dei risultati e
azioni conseguenti

  In   caso  di  applicazione  del  metodo  non  distruttivo  per  la
numerazione delle colonie aerobie e delle enterobatteriacee, i metodi
di  prelievo  descritti nella norma ISO 17604 sono a) spugna abrasiva
"sponge bag"; b) tampone secco e umido; c) tampone di garza.

  I  quattro  possibili siti di prelievo per CBT ed enterobacteriacee
sono  scelti  tra  quelli  previsti per gli ungulati dalla ISO 17604.
Tuttavia,   anche  per  dare  continuita'  alle  interpretazione  dei
risultati  secondo  quanto  descritto nella Decisione 2001/471/CE, e'
consigliabile  continuare ad effettuare i prelievi negli stessi punti
di  repere  precedentemente individuati e di seguito elencati, con la
possibilita' che l'operatore economico opti per altri siti tra quelli
indicati nell'allegato A della norma ISO 17604:
   - bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone;
   - ovini e caprini: pancia, costato, punta del petto e petto;
   - suini:   lombo,   guanciale,   faccia   mediale   della   coscia
(prosciutto) e pancetta;
   - cavallo: pancia, punta di petto, lombo, scamone.
  in  ogni caso i siti di campionamento devono essere descritti nelle
pertinenti procedure elaborate dall'operatore economico.

  Qualora  l'operatore  del  settore  alimentare decida di utilizzare
nuovi  punti  di repere o abbia avviato l'attivita' dopo l'entrata in
vigore del Regolamento 2073/2005, deve effettuare una validazione del
sistema proposto.
  In caso di applicazione del metodo di campionamento distruttivo, il
Regolamento  (CE)  n. 2073/2005 disciplina adeguatamente le modalita'
di  interpretazione  dei  risultati. In assenza di un criterio per la
CBT  e  le  enterobatteriacee  stabilito a livello comunitario per la
valutazione  dei  risultati ottenuti mediante metodo non distruttivo,
l'operatore  economico  adotta  e  descrive nell'ambito delle proprie
procedure di autocontrollo uno dei seguenti criteri:
   - a. "m"  e  stabilito  da  ciascuno stabilimento sulla base della
media  dei  risultati  ottenuti negli ultimi 12 mesi moltiplicata per
1.5. "M" e' stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media
del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi;
   - b. "m"  e  "M" sono pari a 1/5 del valore di "m" e "M" riportato
ai  punti  2.1.1 e 2.1.2 del capitolo 2 dell'allegato I del Reg. (CE)
n. 2073/2005.

  Il  Servizio  Veterinario  verifica  che  gli  operatori  economici
procedano  all'analisi  degli  andamenti  dei  risultati  delle prove
assicurando la pronta adozione dei provvedimenti adeguati a prevenire
l'insorgenza  di rischi microbiologici. In assenza di un chiarimento,
nell'ambito  del  Regolamento (CE) n. 2073/2005, della definizione di
"tendenza  a ottenere risultati insoddisfacenti", l'ottenimento anche
di  un solo valore superiore a "M" o di tre risultati consecutivi con
valori  compresi  tra "m" e "M" deve portare l'operatore economico ad
applicare  le  misure previste in caso di ottenimento di un risultato
insoddisfacente.   Le   azioni   correttive   attuate  devono  essere
documentate.


  Ricerca  di  Salmonella  spp  su  carcasse: campionamento, analisi,
interpretazione dei risultati e azioni conseguenti

  Il  numero  e  l'esatta  localizzazione dei siti di prelievo per la
ricerca  di  Salmonella sulle carcasse di ungulati non sono stabiliti
dal  Regolamento  (CE)  n.  2073/2005.  In  analogia con le modalita'
operative  gia'  in  atto  da diversi anni presso gli stabilimenti di
macellazione  abilitati all'esportazione verso gli USA, si indicano i
seguenti  siti  di campionamento: coscia, pancia e gola. La scelta di
aree  di prelievo diverse, tra quelle indicate nella norma ISO 17604,
dovra'  essere  adeguatamente  giustificata  nell'ambito del piano di
autocontrollo predisposto dall'industria alimentare.

  La   metodica  di  campionamento  delle  carcasse  di  ungulati  e'
esclusivamente  quella  non distruttiva mediante l'utilizzo spugnetta
abrasiva  (sponge bag). Ciascuna delle tre aree di campionamento deve
essere almeno di 100 cm2.

  Gli  esiti  per  la  ricerca  di Salmonella spp. su carcasse devono
essere  riferiti  a una serie di 50 campionamenti successivi raccolti
nel corso di 10 sedute di campionamento (5 campioni per seduta). I 50
risultati  cosi' ottenuti vengono valutati indipendente da quelli che
li precedono o li seguono.

  Nel  caso  in  cui  una  serie  di  campionamenti per la ricerca di
Salmonella  spp.  risulti non favorevole (n. campioni positivi in una
serie  di  50  campioni  superiore  a  "c"),  l'autorita' competente,
informata  dall'operatore economico, verifica che il responsabile del
macello  proceda alla rivalutazione delle procedure di autocontrollo,
con  particolare  riferimento  a  quelle  di approvvigionamento degli
animali,  all'igiene  della  macellazione  e  alla  prevenzione delle
contaminazioni  crociate in ogni fase del processo, se del caso anche
mediante  campionamenti  su  superfici a contatto diretto o indiretto
con le carcasse.

  Nel   caso   in   cui   anche  una  seconda  serie  consecutiva  di
campionamenti   per   la  ricerca  di  Salmonella  spp.  risulti  non
favorevole, l'autorita' competente verifica che l'operatore economico
responsabile  del  macello, oltre all'adozione delle misure di cui al
punto  precedente,  identifichi  le  partite  degli animali risultati
positivi,  comunichi  all'allevatore  la  positivita' chiedendogli al
contempo    l'attuazione   delle   opportune   misure   di   gestione
dell'infezione in allevamento.

  Nel  caso in cui anche una terza serie consecutiva di campionamenti
per la ricerca di Salmonella spp. risulti non favorevole, l'autorita'
competente,  oltre  a  verificare  le  azioni adottate dall'operatore
economico  responsabile  del  macello  ai sensi dei punti precedenti,
valuta   l'opportunita'   di  adottare  una  o  piu'  misure  di  cui
all'articolo 54 del Regolamento (CE) 882/2004.

  Le  carcasse i cui risultati analitici hanno dato esito sfavorevole
in  regime di autocontrollo non sono oggetto di obbligo di ritiro. Il
responsabile  dell'industria  alimentare  deve  dimostrare  di  avere
attuato, se del caso, le pertinenti azioni correttive.


  Riduzione della frequenza di campionamento

  Limitatamente  alle  industrie  alimentari  che  applicano piani di
campionamento  che prevedano una frequenza settimanale dei prelievi e
indipendentemente dagli schemi proposti nelle tabelle che seguono per
tenere  conto  degli impianti di piccole dimensioni, la frequenza con
la  quale  l'operatore  economico  responsabile  del  macello o degli
stabilimenti  che  producono  carne  macinata, preparazioni a base di
carne   o   carni  separate  meccanicamente  procede  al  prelievo  e
all'analisi dei campioni per la numerazione delle colonie aerobiche e
delle  enterobatteriacee da carcasse, delle colonie aerobiche e di E.
coli  per la carne macinata e le preparazioni a base di carne e di E.
coli  per le carni separate meccanicamente e' riducibile a una seduta
di  campionamento  ogni  15  giorni a seguito dell'ottenimento di una
serie  di  6  risultati  consecutivi  favorevoli.  Nel caso in cui si
ottengano  3  risultati  sfavorevoli  consecutivi,  la  frequenza  di
campionamento torna ad essere settimanale.


  nel  valutare gli esiti favorevoli ai fini di una diminuzione della
frequenza  di  campionamento  da  carcasse,  puo'  essere  tenuta  in
considerazione  la  serie  di  campionamenti per la conta della CBT e
delle  enterobatteriacee gia' condotti ai sensi della Dec. 2001/471 o
del D.P.R. 309/98.

  La   frequenza  settimanale  con  la  quale  l'operatore  economico
responsabile  del  macello  o  degli stabilimenti che producono carne
macinata,   preparazioni   a   base   di   carne   o  carni  separate
meccanicamente  procede al prelievo e all'analisi dei campioni per la
ricerca di Salmonella spp. puo' essere modificata come segue:
   - a. una  seduta  di  campionamento  ogni  due settimane a seguito
dell'ottenimento di una serie di 30 risultati settimanali consecutivi
favorevoli (150 campioni totali);
   - b. settimanale  nel  caso  si  ottengano  3  serie  di risultati
sfavorevoli  consecutivi,  fino al ripristino delle condizioni di cui
al punto precedente.

  Per   quanto  riguarda  i  macelli  di  piccole  dimensioni  e  gli
stabilimenti  nei  quali  si producono carne macinata, preparazioni a
base  di  carne o carni separate meccanicamente in piccola quantita',
l'autorita' competente puo' autorizzare una riduzione della frequenza
di  campionamento  sulla base dell'analisi del rischio tenendo almeno
conto:
   - delle  precedenti  non  conformita' dell'impresa alimentare e le
relative azioni correttive adottate;
   - delle procedure di autocontrollo predisposte e attuate;
   - degli esiti dei controlli ufficiali precedenti.

  Fermo restando l'obbligo di campionare almeno 5 carcasse, "pool" di
carcasse  o unita' campionarie di carne macinata, preparazioni a base
di  carne o carni separate meccanicamente per ciclo di campionamento,
nel  decidere la riduzione di frequenza di campionamento, l'autorita'
competente potra' fare riferimento alle tabelle seguenti.
  In  ogni  caso  non si ritiene di potere considerare tra i "piccoli
macelli",   stabilimenti   che   macellino   in  media  piu'  di  100
UGB/settimana o di 100.000 broiler o tacchini alla settimana.


  ---->  VEDERE TABELLE ALLE PAGG. 25-26 DELLA G.U.   <----


  Laboratori di analisi

  I  laboratori  esterni  ai  quali vengono recapitati i campioni per
l'analisi   devono   essere   accreditati   secondo  quanto  previsto
dall'accordo  Stato  Regioni  del 17/06/2004 ai sensi della norma ISO
17025;  le  prove  di  laboratorio  dovranno  fare  riferimento  alle
procedure   ISO  indicate  nel  Regolamento  (CE)  2073/2005  e,  ove
possibile,  essere  accreditate  (sia  la 4833 che la ISO 21528-2 per
l'espressione dei risultati fanno riferimento alla ISO 7218 amendment
1  2001-04-01;  in  tale ISO i risultati possono essere espressi o in
ufc/g  o ufc/ml ma non ufc/cm2 per cui la prova non viene accreditata
dal SINAL).

  I laboratori interni agli stabilimenti nei quali vengono effettuati
i  prelievi  operano  secondo  le  corrette  prassi  di laboratorio e
applicano  i  metodi  di  riferimento  riportati  nell'Allegato I del
Regolamento (CE) 2073/2005.


  Campioni da superfici

  Fatti  salvi  gli  obblighi  previsti  relativi  alla ricerca di L.
monocytogenes,  campioni  da superfici per valutare l'efficacia delle
procedure  di  sanificazione  e il rischio rappresentato da specifici
contaminanti  possono  essere previste nell'ambito delle attivita' di
verifica delle procedure di autocontrollo.
  Affinche'   queste   analisi   possano   essere  considerate  nella
valutazione   delle   garanzie  offerte  dall'operatore  e'  comunque
necessario  che  le  relative  modalita' e frequenze di campionamento
siano   descritte   e   adeguatamente   giustificate   nel  piano  di
autocontrollo dell'industria alimentare.
  Nel definire la frequenza e il numero delle superfici da sottoporre
a  campionamento,  i  criteri di accettabilita' e le eventuali azioni
correttive,   l'operatore  economico  responsabile  dell'impianto  di
macellazione e lavorazione delle carni prende in considerazione tutte
le  informazioni  a  propria  disposizione circa i possibili pericoli
evidenziabili  nelle fasi di processo sotto il proprio controllo e le
modalita' di gestione degli stessi.
  L'Autorita'  Competente,  se  lo  ritiene  necessario  al  fine  di
garantire  gli  obiettivi  di  sicurezza  del processo, puo' indicare
frequenze minime per il campionamento da superfici.


                                                             ALLEGATO


  1.  METODO  PER  IL  CAMPIONAMENTO NON DISTRUTIVO DELLE CARCASSE DI
UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SPUGNETTE

  1. Materiali:
   - Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
   - soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml;
   - tamponi   sterili  di  per  prelievi  microbiologici  (privi  di
sostanze inibenti) e relativi contenitori da trasporto;
   - delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato);
   - guanti sterili;
   - scala,  pedana,  o  altra  attrezzatura  necessaria  al  fine di
permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a
campionamento.


  2. Preparazione del prelievo:

  Il  prelievo  deve  essere  eseguito dalla persona specificatamente
incaricata  e formata, cosi' individuata nel manuale di autocontrollo
dell'impresa  che  dovrebbe  includere  una  lista delle verifiche da
condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:
   - disponibilita'  e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature
necessari  per  la  raccolta,  la preparazione e l'invio dei campioni
(sapone  e  disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato,
guanti  sterili,  delimitatore,  soluzione  tampone  sterile, tamponi
sterili,  contenitori sterili da trasporto, soluzione disinfettante o
altri  presidi  per  la  disinfezione  del  delimitatore, etichette e
quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.);
   - verifica  della  soluzione  tampone  sterile  impiegata  per  la
raccolta  e  la  spedizione  del  campione per assenza di torbidita',
flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee;
   - disponibilita'   del  laboratorio  a  ricevere  e  processare  i
campioni  nei  tempi  previsti  (entro 24 ore massimo dal momento del
prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);
   - procedura  per  garantire la scelta effettivamente casuale delle
carcasse  e  delle  mezzene  da  campionare  (ogni  carcassa e le due
mezzene  della carcassa devono avere la stessa probabilita' di essere
scelte.  A  tal  fine  possono  essere  impiegate  tavole  dei numeri
casuali,   programmi  informatici  generatori  di  numeri  casuali  o
qualsiasi  altro  metodo  che  assicuri  la completa casualita' della
scelta).

  Predisporre   l'attrezzatura   necessaria   sul   piano  di  lavoro
assicurandosi  di  non  entrare  in contatto con le superfici sterili
prima  di  avere  indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e
asciugarle  con  carta  a  perdere prima di indossare i guanti stando
attenti  a  non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso
farsi  aiutare  da  una  terza persona che proceda all'apertura della
busta  dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in
contatto  con  il  contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o
comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del
prelievo  e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o
con le attrezzature sterili.
  Preparare   i  tamponi  aggiungendo  nel  sacchetto  plastico  tipo
stomacher  una quantita' di soluzione sterile peptonata sufficiente a
inumidire  la spugna senza che rimanga del liquidi libero visibile al
fondo  del  sacchetto (10 ml dovrebbe essere una quantita' adeguata).
Massaggiare la spugna dall'esterno per essere certi che la stessa sia
uniformemente inumidita, quindi, con adeguati movimenti dall'esterno,
spingere  la spugna verso l'apertura del sacchetto prima di aprire la
busta  plastica per estrarre la spugna stando attenti a che la stessa
non entri in contatto con le superfici esterne. La spugna deve essere
estratta  dalla  busta  plastica  al  momento  del  prelievo da parte
dell'operatore addetto al campionamento.


  3. Esecuzione del prelievo:

  Dopo  avere identificato i siti di campionamento, delimitare l'area
di 100 cm2 da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera
che  delimiti  un'area  quadrata  di  10  cm  di lato esercitando una
pressione   sufficiente   a   causare   la   procidenza  del  muscolo
sottostante.
  Possono   essere   impiegati   delimitatori   sterili   monouso   o
reimpiegabili,   in   materiale   lavabile   e   disinfettabile.   In
quest'ultimo   caso   deve  essere  garantito  che  le  procedure  di
disinfezione  del  delimitatore  non  influiscano  sui  risultati del
campionamento  (per  esempio,  nel  caso in cui il delimitatore fosse
stato   immerso   in   una  soluzione  disinfettante,  e'  necessario
assicurare   che   la  soluzione  disinfettante  non  possa  spandere
sull'area  soggetta a campionamento - assicurare un tempo di contatto
adeguato  tra  il  disinfettante  e  il delimitatore). Se l'operatore
impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere
le  parti  superiori  della  carcassa da campionare e' necessario che
presti  la  massima  attenzione  a  non  entrare  in  contatto con le
attrezzature.
  L'area  compresa  nel  perimetro  interno del delimitatore non deve
venire  a  contatto  con  le  mani dell'operatore ne' con alcun altro
materiale  diverso  dalla  spugnetta per campionamento. Strofinare la
spugna  esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere
la  superficie  della  carcassa  da  dei  residui  di  sangue  secco)
sull'area  delimitata  dalla  maschera  sia  in senso orizzontale che
verticale  (circa  10  volte  in  un senso e 10 nell'altro). L'intera
superficie   racchiusa   all'interno  del  delimitatore  deve  essere
interessata  dal  campionamento. La spugna non deve essere strofinata
al  di  fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore puo'
essere parzialmente ruotato durante il prelievo con la spugna in modo
da  farlo  aderire  in  ogni  punto alla superficie della carcassa ed
essere  certi  che la superficie delimitata sia effettivamente di 100
cm2.
  La  spugna deve essere strofinata in successione su tutti i siti di
campionamento identificati a partire da quello meno contaminato verso
quello  che  si ritiene maggiormente contaminato. In linea di massima
si  puo'  stimare  che  la  sequenza dei campionamenti puo' procedere
dall'alto  verso  il  basso  della  carcassa (dal quarto posteriore a
quello anteriore). Deve essere impiegata una spugna per ogni carcassa
oggetto  di  campionamento,  sia per la numerazione della CBT e delle
enterobatteriacee, sia per la ricerca di Salmonella spp.
  L'assistente  al prelievo puo' validamente aiutare nel contenere la
mezzena   durante   il   prelievo   purche'  non  entri  in  contatto
direttamente o indirettamente con le aree soggette a campionamento.
  Completate  le  attivita' di campionamento, riporre la spugna nella
busta  di  plastica  aggiungendo  la  rimanente  soluzione  peptonata
tamponata  sterile  (25  ml  in  tutto).  Sigillare  il  sacchetto  e
predisporre  per  l'invio  al  laboratorio  dopo  avere verificato la
corretta identificazione del campione.


  4. Trasporto al laboratorio

  I  campioni devono essere analizzati nel piu' breve tempo possibile
dal  momento  del  prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni
devono   essere  inviati  a  un  laboratorio  esterno  devono  essere
refrigerati  -  NON  CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e
+4°C  dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio.
I  campioni  non  devono  essere  posti  a  contatto  con  le piastre
eutettiche  congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per
mantenere   il   campione  alla  temperatura  prescritta  durante  il
trasporto.  I  campioni  inviati al laboratorio esterno devono essere
accompagnati  da  un  modulo contenente, oltre ai dati identificativi
dello  stabilimento,  alla specie animale campionata, al responsabile
del  prelievo,  la  data  e l'ora del campionamento. I campioni vanno
analizzati entro le 24 ore dal campionamento.
  Le  modalita'  di  invio dei campioni al laboratorio devono inoltre
prevenire  la  possibilita'  di  versamento  del liquido di trasporto
durante il tragitto.


  2.  METODO  PER  IL CAMPIONAMENTO NON DISTRUTTIVO DELLE CARCASSE DI
UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI TAMPONI SECCHI E UMIDI

  1. Materiali:
   - Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
   - soluzione  peptonata  tamponata  sterile  10  ml  in provette da
trasporto sterili;
   - tamponi  sterili  per prelievi microbiologici (privi di sostanze
inibenti);
   - delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato);
   - guanti sterili;
   - scala,  pedana,  o  altra  attrezzatura  necessaria  al  fine di
permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a
campionamento.


  5. Preparazione del prelievo:

  Il  prelievo  deve  essere  eseguito dalla persona specificatamente
incaricata  e formata, cosi' individuata nel manuale di autocontrollo
dell'impresa  che  dovrebbe  includere  una  lista delle verifiche da
condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:
   - disponibilita'  e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature
necessari  per  la  raccolta,  la preparazione e l'invio dei campioni
(sapone  e  disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato,
guanti  sterili,  delimitatore, soluzione tampone sterile in provette
da   trasporto,   tamponi   sterili   per   campionamento,  soluzione
disinfettante  o  altri  presidi perla disinfezione del delimitatore,
etichette  e  quant'altro  necessario  per  identificare il campione,
ecc.);
   - verifica  della  soluzione  tampone  sterile  impiegata  per  la
raccolta  e  la  spedizione  del  campione per assenza di torbidita',
flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee;
   - disponibilita'   del  laboratorio  a  ricevere  e  processare  i
campioni  nei  tempi  previsti  (entro 24 ore massimo dal momento del
prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);
   - procedura  per  garantire la scelta effettivamente casuale delle
carcasse  e  delle  mezzene  da  campionare  (ogni  carcassa e le due
mezzene  della carcassa devono avere la stessa probabilita' di essere
scelte.  A  tal  fine  possono  essere  impiegate  tavole  dei numeri
casuali,   programmi  informatici  generatori  di  numeri  casuali  o
qualsiasi  altro  metodo  che  assicuri  la completa casualita' della
scelta).
  Predisporre   l'attrezzatura   necessaria   sul   piano  di  lavoro
assicurandosi  di  non  entrare  in contatto con le superfici sterili
prima  di  avere  indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e
asciugarle  con  carta  a  perdere prima di indossare i guanti stando
attenti  a  non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso
farsi  aiutare  da  una  terza persona che proceda all'apertura della
busta  dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in
contatto  con  il  contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o
comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del
prelievo  e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o
con le attrezzature sterili.
  Inumidire   il   primo  tampone  in  10  ml  di  diluente  sterile.
Assicurarsi  che  il  tampone sia adeguatamente imbevuto senza che lo
stesso presenti un eccesso di liquido.


  6. Esecuzione del prelievo:

  Dopo  avere  identificato  i  siti  di campionamento, delimitare la
prima  area  di  100  cm2 da sottoporre a prelievo mediante l'impiego
della  maschera  che  delimiti  un'area  quadrata  di  10  cm di lato
esercitando  una  pressione  sufficiente  a causare la procidenza del
muscolo sottostante.
  Possono   essere   impiegati   delimitatori   sterili   monouso   o
reimpiegabili,   in   materiale   lavabile   e   disinfettabile.   In
quest'ultimo   caso   deve  essere  garantito  che  le  procedure  di
disinfezione  del  delimitatore  non  influiscano  sui  risultati del
campionamento  (per  esempio,  nel  caso in cui il delimitatore fosse
stato   immerso   in   una  soluzione  disinfettante,  e'  necessario
assicurare   che   la  soluzione  disinfettante  non  possa  spandere
sull'area  soggetta a campionamento - assicurare un tempo di contatto
adeguato  tra  il  disinfettante  e  il delimitatore). Se l'operatore
impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere
le  parti  superiori  della  carcassa da campionare e' necessario che
presti  la  massima  attenzione  a  non  entrare  in  contatto con le
attrezzature.
  L'area  compresa  nel  perimetro  interno del delimitatore non deve
venire  a  contatto  con  le  mani dell'operatore ne' con alcun altro
materiale  diverso  dal  tampone  per  campionamento. Tamponare tutta
l'area  oggetto  di prelievo esercitando una buona pressione (come se
si  dovesse  detergere la superficie della carcassa da dei residui di
sangue  secco) avendo cura di ruotare il tampone in modo che tutta la
superficie  del  tampone  entri  in  contatto  con  la  superficie da
campionare.  Il  tampone  deve  essere strisciato sulla superficie da
campionare  orizzontalmente,  verticalmente  e in diagonale (circa 10
volte  in ciascun senso). Il tampone non deve essere strofinato al di
fuori  dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore puo' essere
parzialmente  ruotato durante il prelievo in modo da farlo aderire in
ogni  punto  alla  superficie  della  carcassa ed essere certi che la
superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm2.
  Riporre  quindi  il  tampone  nella  provetta contenete il diluente
sterile,   spezzando   il   manico  in  legno  contro  la  parte  del
contenitore.    Ripetere   l'operazione   precedentemente   descritta
impiegando   un   tampone  perfettamente  asciutto  che  deve  essere
strofinato  sulla  stessa  superficie gia' sottoposta a campionamento
con  il  tampone umido. Riporre anche il secondo tampone nella stessa
provetta contenente il diluente nella quale e' stata riposto il primo
tampone.
  Ripetere le operazioni di cui sopra per tutte le aree da campionare
impiegando per ciascuna area un tampone inumidito e uno secco.
  Completate  le  attivita' di campionamento, riporre i tamponi nelle
rispettive  provette  in un sacchetto di plastica sul quale sia stata
apposta  una  etichetta  identificativa  del  campione.  Sigillare il
sacchetto  e  predisporre  per  l'invio  al  laboratorio  dopo  avere
verificato la corretta identificazione del campione.


  4. Trasporto al laboratorio

  I  campioni devono essere analizzati nel piu' breve tempo possibile
dal  momento  del  prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni
devono   essere  inviati  a  un  laboratorio  esterno  devono  essere
refrigerati  -  NON  CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e
+4°C  dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio.
I  campioni  non  devono  essere  posti  a  contatto  con  le piastre
eutettiche  congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per
mantenere   il   campione  alla  temperatura  prescritta  durante  il
trasporto.  I  campioni  inviati al laboratorio esterno devono essere
accompagnati  da  un  modulo contenente, oltre ai dati identificativi
dello  stabilimento,  alla specie animale campionata, al responsabile
del  prelievo,  la  data  e l'ora del campionamento. I campioni vanno
analizzati entro le 24 ore dal campionamento.
  Le  modalita'  di  invio dei campioni al laboratorio devono inoltre
prevenire  la  possibilita'  di  versamento  del liquido di trasporto
durante il tragitto.