IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
  Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto 2004, n. 262 (registrato
alla  Corte  dei  Conti  il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n.
177),   relativo   alla   programmazione  del  sistema  universitario
2004-2006;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 agosto 2006, n. 171 (registrato
alla  Corte  dei  Conti  il 11 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n.
60),  il  quale,  in  relazione  all'art.  9,  comma 3,  del  decreto
ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, prevede:
    all'art.  2, l'istituzione della Universita' per stranieri «Dante
Alighieri»  non  statale  legalmente  riconosciuta, con sede a Reggio
Calabria,   istituto  di  istruzione  universitaria  con  ordinamento
speciale  (promotore: Consorzio per l'Universita' per stranieri Dante
Alighieri, Reggio Calabria);
    all'art.  3,  che l'istituzione della Universita' di cui all'art.
2, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari
aventi  valore  legale  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270, viene attuata con successivo
decreto    del    Ministro    dell'universita'   e   della   ricerca,
contestualmente  alla  approvazione  dello  statuto e del regolamento
didattico d'Ateneo
  Visto  il  parere  reso dal Consiglio universitario nazionale sulla
proposta  di  regolamento  didattico  di  ateneo,  da  ultimo,  nelle
adunanze del 10 e 22 maggio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituita,  a  decorrere  dall'anno  accademico  2007-2008,
l'Universita'  per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente
riconosciuta,  istituto  di  istruzione universitaria con ordinamento
speciale, con sede a Reggio Calabria con i seguenti corsi di studio e
le competenti strutture didattiche:
    facolta'  di  scienze della formazione d'area mediterranea, con i
corsi  di  laurea  in  operatori  pluridisciplinari ed interculturali
d'area mediterranea (classe 6);
    laurea  magistrale in programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S);
    scuola  superiore  di  orientamento e alta formazione in lingua e
cultura  italiane  per  stranieri,  con  i  corsi di lingua e cultura
italiana  per  stranieri  e  corsi  per  docenti di lingua italiana a
stranieri.