(all. 2 - art. 1)
             Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
                           Reggio Calabria

                             Regolamento
                         didattico d'Ateneo

                              Titolo I

                             Articolo 1
                       Ordinamenti degli Studi
   1.  Il  presente  Regolamento  didattico,  nel  rispetto di quanto
disposto  dall'articolo  11  della  legge  19 novembre 1990, n. 341 e
dall'articolo   ......   dello   Statuto  di  autonomia,  di  seguito
denominato   "Statuto",   dell'Universita'   per   Stranieri   "Dante
Alighieri", di seguito denominata "Universita'":
   a) disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio svolti
nell'Universita'  per il conseguimento dei titoli universitari aventi
valore  legale  in forza delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004,
n. 270 e sulla base degli altri decreti ministeriali emanati ai sensi
dell'art.  17,  comma  95,  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, e
successive   modificazioni  ed  integrazioni;  b)  detta  i  principi
generali   e   fissa  le  linee  guida  cui  devono  uniformarsi  gli
ordinamenti  dei  Corsi  previsti  dagli  artt.  4 e 6 della legge 19
novembre  1990,  n.  341,  dall'art.  3  della  legge n. 204 del 1992
dall'articolo  1,  comma  15,  della  legge  14  gennaio 1999, n. 4 e
dall'art.  2,  comma  2, del D.M. 19 luglio 2001, n. 376, nonche' gli
ordinamenti  delle  altre  attivita'  didattico-formative contemplate
dallo   Statuto   e  i  regolamenti  delle  strutture  didattiche  di
riferimento.

                             Articolo 2
              Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
   1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio devono prevedere:
   a)  la denominazione del Corso di studio e gli obiettivi formativi
specifici,  con  l'indicazione  della  Classe  di  appartenenza,  dei
settori  scientifico-disciplinari  di riferimento nonche' delle altre
attivita'   formative;   b)   l'assegnazione   di  crediti  formativi
universitari,  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'articolo 11,
comma  3/c,  del  decreto ministeriale n. 270 del 2004 e in relazione
anche  alla  possibilita'  di trasferimento di essi nell'ambito della
Unione  Europea;  c)  il quadro generale delle attivita' formative da
inserire  nei  curricula offerti agli studenti; d) l'eventuale numero
minimo  di  crediti  da  acquisire  per l'iscrizione ad anni di corso
successivi  al primo; e) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento  del  titolo di studio; f) la eventuale tipologia delle
forme  didattiche  anche  a  distanza  e  gli  eventuali  obblighi di
frequenza;   g)   le   eventuali   modalita'   di  valutazione  della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio.
   2.   Le   determinazioni   di   cui   al   comma  1  sono  assunte
dall'Universita'    previa    consultazione    delle   organizzazioni
rappresentative  del  mondo  della  produzione,  dei  servizi e delle
professioni   con   particolare   riferimento  alla  valutazione  dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

                             Articolo 3
    Valutazione dell'offerta formativa e dell'attivita' didattica
   1.  Il  Consiglio  di Facolta' predispone una relazione annuale di
verifica   delle   attivita'  e  dei  servizi  didattici,  che  fanno
riferimento  alla  medesima  Facolta'  tenendo conto anche dei pareri
espressi dagli studenti attraverso appositi questionari. La relazione
viene  trasmessa al Consiglio accademico per eventuali osservazioni e
proposte e successivamente trasmessa al Nucleo di valutazione.
   2.   I  competenti  organi  accademici,  anche  sulla  base  delle
relazioni   del   Nucleo   di  valutazione,  assumono  le  iniziative
necessarie    ad   adeguare   permanentemente   l'offerta   didattica
dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica,
nonche'  di  esigenze economiche e sociali delle realta' territoriali
di riferimento per elevare la qualita' dell'offerta stessa.
   3. I competenti organi accademici, ai sensi dell'art. 11, comma 7,
lettera   l,  del  D.M.  22  ottobre  2004,  n.  270,  provvedono  ad
individuare   la   struttura   o   la   singola  persona  che  ha  la
responsabilita' di ogni attivita' didattica e formativa.

                             Articolo 4
                  Commissione didattica paritetica
   1.  La  Facolta'  istituisce  una Commissione didattica paritetica
quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche dei corsi di
studio ad essa afferenti.
   2. La Commissione didattica paritetica e' composta dal Preside che
la  presiede,  da  due  docenti  scelti tra i membri del Consiglio di
Facolta' e da tre studenti.
   3. La Commissione didattica paritetica:
   a)  effettua  studi  e  rilevazioni  statistiche  sui vari aspetti
dell'attivita'  didattica  svolta  nei corsi di studio; b) propone al
Consiglio    di    Facolta'   le   iniziative   atte   a   migliorare
l'organizzazione  della  didattica; c) esprime parere almeno ogni tre
anni  sulla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio
afferenti alla Facolta' e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle
attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
   4.  La  Commissione  didattica  paritetica, alla fine di ogni anno
accademico,  predispone  una  relazione sullo stato della didattica e
sul  complesso  dei  servizi  didattici da sottoporre al Consiglio di
Facolta', che delibera sentiti i singoli corsi di studio. La delibera
e' sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico.

                             Articolo 5
    Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
   1.  Con  autonome deliberazioni l'Universita' attiva o disattiva i
Corsi di Studio secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
   2.  Nel caso di disattivazioni, l'Universita' assicura comunque la
possibilita', per gli studenti gia' iscritti, di concludere gli studi
conseguendo  il  relativo  titolo e delega il Consiglio di Facolta' a
disciplinare  altresi' la possibilita', per gli studenti medesimi, di
optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.
   3.  I  Corsi  di  Laurea  magistrale  possono  essere  istituiti a
condizione di aver attivato un Corso di laurea comprendente almeno un
curriculum  i  cui crediti formativi universitari siano integralmente
riconosciuti per tale Corso.

                             Articolo 6
              Collaborazioni esterne ed internazionali
   1.  Per  la  realizzazione  dei  propri  programmi  formativi e di
ricerca,  oltre  che  del  personale  docente  in  servizio  a  tempo
indeterminato  presso  l'Universita',  la  Facolta'  puo'  avvalersi,
mediante   contratti   di   diritto   privato  stipulati  dall'Ateneo
nell'ambito  delle  relative  disponibilita' di bilancio, di soggetti
italiani  e stranieri, esterni o interni al sistema universitario, ad
esclusione  del personale tecnico-amministrativo, purche' in possesso
di adeguati requisiti scientifici e professionali.
   2. Tra i soggetti incaricati all'interno del sistema universitario
sono  da  ricomprendere  i  lettori  di madre lingua straniera di cui
all'articolo  28  del  D.P.R.  n.  382  del 1980 e i collaboratori ed
esperti linguistici di cui alla legge n. 236 del 1995.
   3.  Gli  incarichi  di  cui ai due precedenti commi possono essere
attivati  nel  quadro  dei rapporti di collaborazione con istituzioni
pubbliche  e  private,  con  associazioni di categoria e con imprese,
allo  scopo  di  istituire  un  collegamento con le realta' sociali e
produttive,  favorendo  l'inserimento  degli  allievi  nel  mondo del
lavoro e delle professioni.
   4.  La  Facolta'  considera  prioritario  il  collegamento  con le
Universita'  di  Messina  e  Calabresi;  promuove  lo  sviluppo delle
relazioni  con  altre  Universita'  e con Istituzioni di cultura e di
ricerca,  nazionali,  estere  e  sovranazionali; cura, in ispecie, il
collegamento costante con i Comitati della Societa' "Dante Alighieri"
all'estero,  con  gli  Istituti  italiani  di cultura, nonche' con le
Associazioni   rappresentative   delle   comunita'   degli   italiani
all'estero,  sia  direttamente,  sia  per  il  tramite della Consulta
regionale calabrese per l'emigrazione.

                             Articolo 7
                       Orientamento e tutorato
   1.  A  cura del Ce.s.a.s.s., di cui al successivo articolo 8.3, e'
istituito  un  servizio  di  orientamento  al  fine  di  consentire e
favorire una scelta matura e consapevole dei Corsi e dei programmi di
studio della Facolta' da parte degli allievi.
   2.   La   Facolta'  attribuisce  un'importanza  fondamentale  alla
presenza  dei tutors, che hanno il compito di consentire agli allievi
la  massima  partecipazione alla didattica, un proficuo avviamento ad
attivita'  di ricerca, l'acquisizione di tecniche ed esperienze volte
ad agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

                             Articolo 8
                  Carattere residenziale dei Corsi
   1. Le strutture didattiche competenti determinano e regolamentano,
nell'ambito  della  loro  programmazione,  l'obbligo  di frequenza ai
Corsi della Facolta'.
   2.  L'Universita'  provvede  a garantire la presenza in sede degli
allievi   promovendo  ogni  opportuna  iniziativa  per  favorirne  la
partecipazione  alla  vita accademica, anche qualora fossero privi di
mezzi o impediti da qualche forma di handicap.
   3.  L'Universita' eroga borse e assegni di studio, con particolare
riguardo  agli allievi-stranieri di origine calabrese, o soggiornanti
nella  Regione  Calabria  con  scarsi  mezzi  di sussistenza; pone in
essere  programmi  comuni d'intervento a favore degli studenti, sulla
base  di  apposite  convenzioni, in collaborazione con altri Enti, in
modo  particolare  con  quelli preposti ad assicurare il diritto allo
studio;  predispone una sistemazione in alloggi decorosi a pagamento,
secondo quote calmierate, per gli studenti meno facoltosi; allestisce
presso idonei locali resi a cio' disponibili un Centro di studio e di
accoglienza  per  studenti  stranieri  (Ce.s.a.s.s.)  allo  scopo  di
agevolarne  la  stabile  permanenza  in  sede  e la partecipazione ad
attivita'  di  ricerca,  culturali,  ricreative,  sportive e di tempo
libero.
   4.  I corsi della Facolta' con gli eventuali esami finali, possono
svolgersi,  nel rispetto delle norme vigenti, e previa autorizzazione
ministeriale  in  sedi  diverse  da  quella di Reggio di Calabria, in
Italia  ed  all'estero, anche con l'ausilio delle tecniche in uso per
l'insegnamento   a   distanza   (teleinsegnamento),   purche'   siano
organizzati  idonei centri d'ascolto e vengano assicurate, nelle sedi
decentrate,  mediante  apposite  convenzioni,  le  caratteristiche di
residenzialita'  e  di  alta  qualificazione  didattica e scientifica
proprie della Facolta'
   5.  Puo'  essere  prevista  l'attivazione  di specifiche modalita'
sostitutive    della    frequenza    obbligatoria,    con   eventuale
predisposizione   di  adeguati  supporti  formativi  a  distanza  per
studenti  non  frequentanti  o  non impegnati a tempo pieno, ai sensi
dell'articolo 11.7 lettera i del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

                             Articolo 9
                  Biblioteca e Centro multimediale
   1.   La   Biblioteca  provvede  ad  assicurare  la  conservazione,
l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale
dell'Universita',    nonche'   il   trattamento   e   la   diffusione
dell'informazione  bibliografica,  anche  mediante  l'acquisizione  e
l'utilizzo di banche dati specialistiche.
   2.  Il  Centro multimediale organizza e cura i servizi informatici
dell'Universita',  l'aula di informatica, i collegamenti via internet
e le attrezzature necessarie per gli eventuali Corsi a distanza.

                             Articolo 10
              Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio
   1.  I  competenti organi accademici dettano le norme di iscrizione
ai  singoli corsi di studio ed il numero dei posti a disposizione per
quei  Corsi per i quali e' previsto un numero programmato limite alle
iscrizioni,  avendo  riguardo,  fra  l'altro,  alla disponibilita' di
aule,   laboratori,   biblioteche,   personale   docente   e  tecnico
amministrativo.
   2.  Il Consiglio di Facolta', su proposta dei Consigli di Corso di
studio,  propone  al  Consiglio  Accademico  il  numero  di  posti  a
disposizione  per  l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio
per  i  quali  e'  prevista  la limitazione nelle iscrizioni e per le
prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.
   3.  E'  vietata  l'iscrizione contemporanea a piu' Corsi di studio
che comportino il conseguimento di un titolo.
   4.  Per  essere  ammessi  ad  un Corso di laurea occorre essere in
possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria superiore o di altro
titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto idoneo, nel
rispetto  degli  accordi  internazionali  vigenti,  dal  Consiglio di
Facolta'  e,  se  esiste  dal Consiglio di Corso di studio. titoli di
ammissione  ai  diversi  Corsi di studio sono indicati nei rispettivi
ordinamenti didattici.
   5.  La  Facolta'  puo'  attivare forme di iscrizione di studenti a
tempo  parziale  definendo  il  numero minimo di CFU da acquisire nel
corso  dei  singoli anni. Su proposta della Facolta', il Consiglio di
Amministrazione  determina  la misura della riduzione delle tasse e i
contributi previsti per gli studenti a tempo parziale.
   6.  Sono  studenti "in corso" coloro che si iscrivono per la prima
volta  ad un anno di corso previsto dagli ordinamenti didattici. Sono
studenti  "ripetenti"  coloro  che  non  hanno  seguito  uno  o  piu'
insegnamenti  di un anno del corso a cui sono iscritti e si iscrivono
nuovamente  al  corso  stesso. Sono studenti "fuori corso" coloro che
hanno  completato  tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti
didattici, hanno seguito tutti gli insegnamenti ma non hanno superato
tutte le prove finali degli stessi.
   7.  Lo  studente  puo'  chiedere il passaggio ad altro Ateneo o ad
altro  Corso  di  studio  attivato  presso  l'Universita' presentando
apposita  domanda  al  Rettore, che in presenza di valide motivazioni
puo' accordare il trasferimento ad altro Ateneo.

                             Articolo 11
                   Crediti formativi universitari
   1.  L'unita'  di  misura  dell'impegno richiesto agli studenti per
l'assolvimento  dei  loro  debiti  formativi  e' il credito formativo
universitario (CFU).
   2.  Al  credito  formativo universitario corrispondono venticinque
ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di
laboratorio,  di seminario e delle altre attivita' formative previste
dal presente Regolamento, oltre le ore di studio personale necessarie
per  completare la formazione volta al superamento degli esami oppure
per realizzare altre attivita' formative.
   3.  I  crediti  corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti  dagli  studenti  con il superamento degli esami o di altre
forme   di   verifica  del  profitto  determinate  nell'ambito  della
programmazione   didattica,  ferma  restando  la  quantificazione  in
trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova
finale, con eventuale lode.
   4.   Le   Strutture   didattiche   competenti   regolamentano   la
corrispondenza  tra  i  crediti  formativi  universitari previsti dai
Corsi  e  quelli  acquisibili  presso altre istituzioni universitarie
nazionali e della Unione Europea.
   5.  Nel caso di trasferimenti degli studenti da altra Universita',
il riconoscimento dei crediti acquisiti presso gli altri Atenei anche
esteri  e'  disciplinato  dai  regolamenti dei programmi di mobilita'
studentesca approvati o ratificati dal Consiglio di Facolta', sentito
il   Consiglio  della  Struttura  didattica  competente,  che  valuta
l'effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi qualificanti
richiesti dall'Universita'.
   6.  Gli  ordinamenti didattici possono prevedere forme di verifica
dei  crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere
obsoleti i contenuti culturali e professionali.
   7.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo' riconoscere, secondo criteri
predeterminati,  come  crediti  formativi universitari, valutando gli
obiettivi   raggiunti   e  l'attivita'  svolta  dal  richiedente,  le
competenze  e  le  abilita'  professionali certificate ai sensi della
normativa  vigente  in  materia,  nonche' altre competenze e abilita'
maturate  in  attivita' formative di livello post-secondario alla cui
progettazione  e  realizzazione  l'Universita' abbia concorso, sempre
nei limiti delle norme in vigore.

                             Articolo 12
              Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
   1.  Il  Regolamento  didattico dei Corsi di studio, in conformita'
all'ordinamento  didattico  ed  al presente regolamento, nel rispetto
della  liberta'  di  insegnamento  nonche'  dei  diritti e doveri dei
docenti  e  degli  studenti,  specifica gli aspetti organizzativi del
Corso di studio.
   2.  Il  Regolamento dei Corsi di studio e' approvato dal Consiglio
di Facolta' su proposta del Consiglio di Corso di studio.
   3. Il Regolamento dei Corsi di studio determina in particolare:
   a)  l'elenco  degli  insegnamenti  con  l'indicazione  dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in
moduli  nonche'  il numero di ore riservato alle lezioni frontali; b)
gli  obiettivi  formativi  specifici  di  ogni insegnamento e di ogni
altra   attivita'   formativa;   c)   i  crediti  assegnati  ad  ogni
insegnamento  e  ad  ogni  altra attivita' formativa; d) le eventuali
propedeuticita'  degli insegnamenti e delle attivita' formative; e) i
curricula  offerti  agli  studenti  e le regole di presentazione, ove
necessario,  dei  piani  di studio individuali; f) la tipologia delle
varie  forme  didattiche,  eventualmente  anche  a  distanza;  g)  la
modalita'  e  le  caratteristiche  degli esami e delle altre forme di
verifica  del  profitto  degli  studenti;  h)  le  disposizioni sugli
obblighi  di  frequenza  anche  in  riferimento alla condizione degli
studenti  lavoratori;  i)  le  conoscenze  e  le  competenze  di base
richieste  per  l'accesso al Corso di studi, comprese le modalita' di
verifica  ritenute  necessarie,  la  cui  mancanza  configura  per lo
studente  un  debito  formativo;  j)  la  verifica,  per gli studenti
stranieri   per  il  tramite  di  apposito  esame  o  sulla  base  di
certificazione rilasciata da una Universita' italiana e ufficialmente
riconosciuta  dal  Ministero degli Affari Esteri, della competenza in
lingua  italiana;  k)  il numero minimo di crediti, diversificato per
studenti   a   tempo   pieno   e   studenti  lavoratori,  che  devono
eventualmente  essere  acquisiti in un certo periodo didattico per la
prosecuzione   degli  studi;  l)  i  termini  e  le  modalita'  della
partecipazione  ai  Consigli  di  corso  dei  professori a contratto,
affidatari e supplenti.

                             Articolo 13
            Manifesto degli Studi e guida dello studente
   1.  Entro  il  30  giugno  di  ogni anno la Facolta' predispone il
manifesto  degli  studi  relativo  all'anno accademico successivo. Il
manifesto indica:
   a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di studio;
b)  i  piani  di  studio  ufficiali  dei corsi di studio attivati e i
relativi  insegnamenti; c) le modalita' di presentazione di eventuali
piani   di  studio  individuali;  d)  l'indicazione  delle  eventuali
propedeuticita';  e) le disposizioni sull'obbligo di frequenza; f) la
data  di  inizio  e  termine delle lezioni; g) la distribuzione degli
appelli  d'esame;  h)  le  modalita'  di svolgimento ed il calendario
delle eventuali attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
   2.  Il  manifesto  annuale  degli  studi e' parte integrante della
Guida  dello Studente che la Facolta' deve rendere pubblica, in forma
cartacea  e telematica, entro la data di apertura delle iscrizioni al
nuovo anno accademico.
   3.   La   Guida  dello  studente  riporta  tutti  programmi  degli
insegnamenti  attivati nonche' le norme e le indicazioni utili per la
partecipazione dello studente alle varie attivita' universitarie.

                             Articolo 14
                   Esami e verifiche del profitto
   1.  Le Strutture didattiche competenti della Facolta' stabiliscono
e  regolamentano,  nell'ambito  della loro programmazione, il tipo di
prove  per  la  verifica del profitto, che determinano il superamento
del Corso e l'acquisizione dei crediti da parte degli studenti.
   2. Nel caso in cui le prove consistano in esami orali o scritti la
votazione  viene  espressa  in  trentesimi  e  il  voto minimo per il
superamento  dell'esame  e'  di  diciotto  trentesimi, mentre il voto
massimo puo' essere accompagnato dalla lode.
   3.  La  valutazione  del  profitto  in  occasione degli esami puo'
tenere  conto  dei  risultati  conseguiti in altre eventuali prove di
verifica o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso.
   4.  Tutte  le prove orali di esame e di verifica del profitto sono
pubbliche.  Qualora  siano previste prove scritte, il candidato ha il
diritto di prendere visione dei propri elaborati una volta corretti.
   5.  Qualora  la  programmazione didattica preveda un unico esame o
un'unica  prova  di verifica finale per un insegnamento articolato in
piu'  moduli,  il  profitto  dello  studente  deve  essere  accertato
nell'ambito di ciascuno dei moduli previsti.
   6.  Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di
verifica  del  profitto  sono nominate dal Preside e sono composte da
almeno  due  membri,  il  primo  dei  quali  svolge  le  funzioni  di
Presidente della Commissione ed e', di regola, il titolare del Corso;
il  secondo  e'  un  altro  Professore  o Ricercatore anche di ambito
disciplinare affine o un Cultore della materia.
   7.  Possono essere nominati Cultori della materia dal Consiglio di
Facolta',  su  proposta  delle  Strutture  didattiche  interessate, i
Dottori   di  ricerca  o  coloro  che  hanno  conseguito  una  Laurea
magistrale  o  una Laurea secondo il previgente ordinamento da almeno
cinque anni, che siano autori di almeno due pubblicazioni a stampa.

                             Articolo 15
                    Doveri didattici dei docenti
   1.     La     Facolta',     nel    rispetto    delle    competenze
scientifico-disciplinari,  assegna ai docenti e ricercatori i compiti
didattici,  ivi  comprese  le  attivita'  didattiche  integrative, di
orientamento e di tutorato, sulla base dell'organizzazione in moduli,
del  numero  di  studenti  nonche' dell'equa distribuzione del carico
didattico.
   2.  I  professori  ed  i  ricercatori sono tenuti ad assicurare lo
svolgimento   di   lezioni,  esercitazioni,  seminari,  attivita'  di
orientamento,   di   tutorato,   di   supporto   alla  didattica,  di
partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per
il  conseguimento  dei  titoli  di  studio,  secondo l'impegno orario
stabilito dalle vigenti norme di stato giuridico.
   3.  Ogni  docente deve assicurare una quantita' settimanale minima
di  attivita'  didattica  e  tutorale,  stabilita  dal Regolamento di
Facolta', nel corso dell'intero anno accademico. Il ricevimento degli
studenti  dovra'  essere  assicurato  in  modo continuativo nel corso
dell'intero  anno  accademico, secondo calendari preventivamente resi
noti.
   4.  Ciascun  docente e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni
dei   corsi   a   lui   affidati.  L'eventuale  assenza  deve  essere
giustificata  da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata
al  Preside  ed  agli  studenti.  In  caso  di  assenza prolungata il
Preside,   sentito   il   Consiglio  di  Facolta',  provvedera'  alla
sostituzione  del titolare nelle forme piu' adeguate ad assicurare la
continuita' del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
   5.  I docenti sono tenuti a certificare tutte le proprie attivita'
didattiche  annotando  nell'apposito registro gli argomenti trattati,
gli   orari   di  svolgimento  delle  lezioni,  le  ore  dedicate  al
ricevimento  degli  studenti,  agli esami ed alle altre verifiche del
profitto,   alle   sedute   di   laurea,   al  tutorato,  ai  compiti
organizzativi.  Il  registro  deve  essere  consegnato  al Preside di
Facolta'  entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo didattico per
essere conservato agli atti della Facolta'.
   6.  Nel  registro di cui al precedente comma 5 sono indicate anche
le  attivita'  didattiche svolte in sostituzione del docente titolare
da parte di altro docente.
   7.  Gli  obblighi  di cui ai commi precedenti sono estesi anche ai
docenti a contratto titolari di corsi di insegnamento.

                             Articolo 16
       Conferimento titoli e rilascio diplomi e certificazioni
   1.  Il  titolo  di  studio e' conferito a seguito di prova finale.
L'ordinamento didattico del Corso di studio disciplina:
   a)  le  modalita'  della  prova; b) le modalita' della valutazione
conclusiva,  che  deve tenere conto delle valutazioni sulle attivita'
formative  precedenti  e  sulla  prova  finale  nonche' di ogni altro
elemento rilevante.
   2.  Per  il  conseguimento  della laurea magistrale e' prevista la
presentazione  di una tesi elaborata in modo personale dallo studente
sotto la guida di un relatore.
   3.  La  Commissione  per il conferimento del titolo di laurea e di
laurea  magistrale,  valuta  il  candidato avendo riguardo all'intera
carriera  dello  studente, alle valutazioni sulle attivita' formative
pregresse  nonche'  allo  svolgimento  della  stessa prova finale. La
valutazione  e' espressa in centodecimi. La prova si intende superata
con  una  votazione  minima  di  66/110.  La  Commissione, in caso di
valutazione massima di 110/110 puo' concedere la lode.
   4.  La Commissione giudicatrice della prova finale redige apposito
verbale sullo svolgimento e sull'esito della medesima prova.
   5.  Le  Commissioni  giudicatrici della prova finale sono nominate
del  Preside  di  Facolta'  e  sono  composte  da  almeno 7 membri la
maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo.
   6.  I1  conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri
atenei  italiani  o stranieri e' disciplinato da apposite convenzioni
con gli atenei stessi.
   7.  L'Universita'  rilascia, in conformita' alla normativa vigente
sulla  certificazione  e  sulla trasparenza amministrative, i diplomi
relativi  ai  titoli  di studio di primo livello o laurea, di secondo
livello  o  laurea magistrale, nonche' i diplomi di specializzazione,
dottorati  di  ricerca  e  master  universitari  di  primo  e secondo
livello,  le  certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti
ed  altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti,
con  l'osservanza dei limiti previsti dalla normativa in vigore sulla
tutela dei dati personali.
   8. L'Universita', insieme con le attestazioni dei titoli di studio
e  di  ricerca  di  cui  al  comma  precedente  dei titoli di studio,
rilascia,  a  norma  dell'articolo  11,  comma 8, del D.M. 22 ottobre
2004,  n. 270, un certificato, con le principali indicazioni relative
al curriculum specifico seguito dallo studente, servendosi di modelli
conformi  a  quelli  in  uso  presso  i  Paesi dell'U.E., allegati al
presente regolamento.

                             Articolo 17
           Riconoscimento degli studi compiuti all'estero
   1. Gli studenti dell'Universita' possono svolgere parte dei propri
studi  presso  altri  atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito
dei  programmi  europei  e/o di accordi stipulati fra Universita' che
potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
   2.  L'Universita' favorisce gli scambi di studenti con Universita'
estere  secondo un principio di reciprocita', mettendo a disposizione
degli  studenti  ospiti  le  proprie risorse didattiche e fornendo un
supporto organizzativo agli scambi.
   3.  Il  riconoscimento  del  programma  di studi effettuato presso
Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facolta' su
proposta  dei Consigli di Corso di studio, a meno che, nell'ambito di
accordi  di  scambio,  siano state approvate dal Consiglio Accademico
tabelle   di  equivalenza  con  i  corsi  e  seminari  tenuti  presso
Universita' partner.
   4.  L'Universita'  riconosce  come  crediti quelli ottenuti per il
tramite  di  esami  o  tirocini,  ovvero di altre attivita' formative
previste dalla normativa vigente.
   5.  La  delibera  di  convalida  di  frequenze, esami e periodi di
tirocinio   svolti   all'estero   deve   esplicitamente  indicare  le
corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale
o individuale dello studente.
   6.  Il Consiglio di Facolta' attribuisce agli esami convalidati la
votazione   in  trentesimi  sulla  base  di  tabelle  di  conversione
precedentemente fissate.
   7.  Il  riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento
dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
   8.  Nel  caso  in  cui uno studente chieda di essere trasferito ad
altra  Universita',  nella  certificazione  della carriera scolastica
dello  studente  medesimo, previa delibera del Consiglio di Facolta',
viene  fatta  menzione delle attivita' formative compiute all'estero,
ovvero   compiute   in   Italia  e  da  valere  per  la  prosecuzione
dell'attivita'  formativa  sia in Italia che all'estero, anche se non
convalidate  ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami
superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.
   9. Il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio conseguiti
all'estero  ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso
l'Universita',  e'  approvato  dal Consigli Accademico in conformita'
alle leggi in vigore e ai decreti ministeriali, su richiesta e previo
parere delle strutture didattiche interessate.

                             Articolo 18
               Tipologia dei titoli e corsi di studio
   1.  L'Universita'  rilascia  titoli  di  studio di primo livello o
Laurea,   di   secondo   livello  o  Laurea  Magistrale,  diplomi  di
specializzazione,  Dottorati di ricerca, Master universitari di primo
e secondo livello, nonche' Diplomi e Certificazioni di competenza, in
Lingua e cultura italiana.
   2.  I  Corsi  di  Studio  per  il  conseguimento  dei titoli delle
certificazioni   e   dei   diplomi   rilasciati  dall'Universita'  si
articolano nel modo seguente:
   a)  Corsi  di  lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per
docenti  di  lingua  italiana  a  stranieri;  b)  Corso  di laurea in
operatori  pluridisciplinari  ed  interculturali  d'area mediterranea
(classe  6);  c)  Corso  di  laurea  magistrale  in  programmazione e
gestione  delle  politiche  e dei servizi sociali d'area mediterranea
(classe 57/S).
   3.  Il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  avviene secondo le
modalita'   previste   dalle  Leggi  e  Decreti  in  vigore  e  viene
regolamentato dall'articolo 16 del presente Regolamento.
   4.   Sulla   base  di  apposite  convenzioni,  l'Universita'  puo'
rilasciare  i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente
con altri Atenei italiani ed esteri.

                             Articolo 19
Corso  di  laurea  per  "Operatori pluridisciplinari e interculturali
d'area  mediterranea"(Classe  di laurea n. 6 in "Scienze del servizio
                             sociale").
   1.  All'interno  della Facolta' di "Scienze della societa' e della
formazione  d'area  mediterranea" e' istituito il Corso di laurea per
"Operatori  pluridisciplinari  e  multiculturali d'area mediterranea"
(Classe delle lauree in "Scienze del servizio sociale", n. 6).

                             Articolo 20
         Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea.
   1.  Il  Corso  e'  strutturato in modo da fornire agli studenti le
competenze  e  le  capacita',  non  solo  linguistiche,  ma  altresi'
socio-assistenziali, pedagogiche, economiche e giuridiche, necessarie
ad  interagire  con  le culture e le popolazioni dei Paesi del Bacino
del  Mediterraneo  o  permeati delle civilta' che in esso hanno avuto
origine  (come  i  Paesi  ispano-americani), nella prospettiva di uno
sviluppo  delle  relazioni  sociali  interculturali  e multietniche e
della  eliminazione di situazioni di disagio, riferite a singoli come
pure a gruppi e comunita' anche di immigrati.

                             Articolo 21
            Ambiti occupazionali previsti per i laureati.
   1.   I   laureati  possono  trovare  sbocchi  occupazionali  nelle
strutture  di  servizio  alla  persona,  frutto  di  iniziative della
societa'  civile  (volontariato,  enti  no profit, organizzazioni non
governative)  o  emanazione  di  istituzioni  pubbliche  nei  settori
scolastici, assistenziali, giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi
commerciali  e  turistici,  negli  ambiti  della  formazione  e della
ricerca.

                             Articolo 22
Conoscenze  richieste per l'accesso (per le quali non e' prevista una
                              verifica)
   1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea, e per
le  quali  non  e'  prevista  una verifica sono quelle conseguite con
diplomi  di  scuola  secondaria, rilasciati al termine di un Corso di
studi di durata quinquennale; per gli studenti stranieri, si richiede
inoltre  un'adeguata  competenza  linguistica italiana certificata in
base   alle   norme  per  l'ammissione  di  tali  studenti  ai  corsi
universitari.

                             Articolo 23
                 Caratteristiche della prova finale
   1.  La  prova finale e' costituita dall'esame su di una breve tesi
di  laurea  scritta in una delle discipline studiate, con riferimenti
interdisciplinari  e  la  verifica  della  conoscenza  di  una lingua
straniera per gli italiani e della lingua italiana per gli stranieri.

                             Articolo 24
                  Articolazione del Corso di laurea
   1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale
delle  attivita'  formative,  svolte  mediante corsi di insegnamento,
seminari,  esercitazioni,  studio individuale, tutorati, laboratori e
tirocini:

          ---->  Vedere immagini alle pagg. 46 e 47  <----

                             Articolo 25
             Previsioni integrative sul Corso di laurea
   1.  Per le carenze nella conoscenza della lingua italiana da parte
degli  studenti  stranieri  evidenziatesi  nel corso degli studi, non
ostante  l'esibizione  al  momento  dell'ammissione di una regolare e
formale  certificazione  di  competenza linguistica, la Facolta' puo'
disporre  con  apposita  delibera  l'assolvimento di opportuni debiti
formativi.
   2.   Le   modalita'   di  svolgimento  delle  attivita'  formative
consistono    in    corsi   di   insegnamento   frontale,   seminari,
esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini.
   3.  Al  fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello
svolgimento  delle  attivita'  formative  riservate  alla loro libera
scelta   il   Consiglio   di   Facolta'  disporra',  anno  per  anno,
l'attivazione  di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto
degli  studi,  in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle
ulteriori  conoscenze  linguistiche  previste  fra le altre attivita'
formative.
   4.  La verifica della conoscenza di una lingua straniera vertera',
per  gli  studenti italiani, su Lingua e traduzione - Lingua spagnola
(L-LIN/07)  oppure  su  Lingua  e  letteratura  araba (secondo corso,
L-OR/12),  mentre  per gli studenti stranieri su Linguistica italiana
(secondo corso, L-FIL-LET/12).

                             Articolo 26
           Iscrizione alla Classe delle laurea magistrali
   1.  La  Laurea  di  "Operatore  pluridisciplinare e interculturale
d'area  mediterranea"  rende possibile l'iscrizione alla classe delle
lauree  magistrali in programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali (57/S).

                             Articolo 27
                    Corso di laurea magistrale in
   "Programmazione  e  gestione delle politiche e dei servizi sociali
d'area    mediterranea"    (Classe    delle   lauree   specialistiche
in"Programmazione  e  gestione delle politiche e dei servizi sociali"
n. 57/S).
   1.  All'interno  della Facolta' di "Scienze della societa' e della
formazione  d'area  mediterranea"  e'  istituito  il  Corso di laurea
magistrale  in  "Programmazione  e  gestione  delle  politiche  e dei
servizi   sociali   d'area   mediterranea"   (Classe   delle   lauree
specialistiche  in  "Programmazione  e gestione delle politiche e dei
servizi sociali" n. 57/S).

                             Articolo 28
          Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea
   1.  Il  Corso  si  propone  di  fornire le competenze utili per la
ideazione,  la  programmazione  e  l'attuazione di politiche sociali,
nonche'  particolari  capacita'  nel campo delle conoscenze empiriche
dei  diversi sistemi, anche da un punto di vista comparativo e in una
prospettiva   di   relazioni  interetniche  e  multiculturali  d'area
mediterranea.

                             Articolo 29
            Ambiti occupazionali previsti per i laureati
   1.   Il  Corso  si  propone  di  formare  personale  dotato  delle
necessarie  attitudini  per  l'offerta di servizi sociali nei settori
della  sanita', del turismo e del commercio, delle istituzioni, della
famiglia,  dell'immigrazione, dell'esclusione e marginalita' sociale,
delle pari opportunita' e dei soggetti deboli.

                             Articolo 30
         Titoli di ammissione al Corso di laurea magistrale
   1. Costituisce titolo di ammissione, senza alcun debito formativo,
il   possesso   della   laurea  per  "Operatore  pluridisciplinare  e
multiculturale   d'area   mediterranea".  Potranno,  inoltre,  essere
ammessi  i  laureati  delle classi di laurea in "Scienze del Servizio
Sociale",  in  "Scienze  dei  servizi  giuridici",  in "Scienze della
mediazione   linguistica"   e  i  laureati,  in  genere,  in  Scienze
umanistiche,   economiche,   pedagogiche,   psicologiche,  politiche,
turistiche  e  sociologiche,  previa  verifica  dell'assolvimento dei
debiti formativi volta per volta stabiliti dal Consiglio di Facolta',
secondo  le modalita' e i termini precisati nel Regolamento didattico
del Corso di studio e nel Manifesto didattico.

                             Articolo 31
                 Caratteristiche della prova finale
   1. La prova finale consiste in una tesi sperimentale o di ricerca,
condotta  sotto  la  guida  di  un  docente relatore, in modo tale da
offrire un contributo originale in una delle discipline studiate.

                             Articolo 32
            Articolazione del Corso di laurea magistrale
   1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale
delle  attivita'  formative,  svolte  mediante corsi di insegnamento,
seminari,  esercitazioni,  studio individuale, tutorati, laboratori e
tirocini:

          ---->  Vedere immagini alle pagg. 49 e 50  <----


                             Articolo 33
        Previsioni integrative sul Corso di laurea magistrale
   1.   Le   modalita'   di  svolgimento  delle  attivita'  formative
consistono    in    corsi   di   insegnamento   frontale,   seminari,
esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini.
   2.  Al  fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello
svolgimento  delle  attivita'  formative  riservate  alla loro libera
scelta   il   Consiglio   di   Facolta'  disporra',  anno  per  anno,
l'attivazione  di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto
degli  studi,  in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle
ulteriori  conoscenze  linguistiche  previste  fra le altre attivita'
formative.

                              Titolo II

                             Articolo 34
Articolazione   dei   Corsi   ordinari  della  "Scuola  Superiore  di
orientamento  e  alta  formazione  in  lingua  e cultura italiana per
                             stranieri"
   1. I Corsi ordinari della "Scuola Superiore di orientamento e alta
formazione  in  lingua  e cultura italiana per stranieri", di seguito
denominata  "Scuola", si articolano in sei livelli: i primi cinque di
durata mensile o trimestrale e il sesto di durata semestrale. Tutti i
Corsi ordinari si concludono con un esame finale.
   2.  I Corsi di Primo, Secondo, Terzo e Quarto livello prevedono un
insegnamento  della lingua e cultura italiana a livello elementare ed
intermedio.   Tale   insegnamento   ha  come  obiettivo  un  graduale
apprendimento  delle  quattro  abilita'  fondamentali  e  consente il
raggiungimento  di  un  livello  di conoscenza della lingua scritta e
orale  che permetta di affrontare argomenti della realta' quotidiana,
di  inserirsi  in  contesti culturali piu' complessi ed esprimersi in
modo  chiaro  e dettagliato su vari argomenti anche con interlocutori
di Lingua Madre .
   3.  I  Corsi  di Quinto livello consentono il consolidamento delle
competenze   linguistiche  e  comunicative,  l'approfondimento  delle
strutture  grammaticali  piu' complesse, l'arricchimento del lessico.
Lo   studente   e'   introdotto   all'approccio  linguistico  con  la
letteratura, la storia, l'arte, il cinema italiani.
   4.  I Corsi di Sesto livello si articolano in due indirizzi, uno a
carattere     umanistico-letterario    e    l'altro    a    carattere
tecnico-economico.  La  lingua  viene  analizzata  nei  suoi  aspetti
ortografici,  grammaticali,  lessicali  e  stilistici. Lo studente e'
messo in condizione di affrontare analisi testuali dal punto di vista
semantico,strutturale  e  formale. Alla lingua italiana, che conserva
il  suo  ruolo  centrale,  vengono accostate discipline umanistiche o
tecniche, specifiche dei vari indirizzi.

                             Articolo 35
              Ammissione ai Corsi ordinari della Scuola
   1.  I  Corsi ordinari sono aperti a tutti i cittadini stranieri ed
agli  italiani  residenti  all'estero di eta' non inferiore ai sedici
anni.
   2.  Per  l'iscrizione  ai  Corsi  di  Primo  livello,  riservata a
studenti  che  non hanno alcuna conoscenza della lingua italiana, non
e' richiesta alcuna attestazione preliminare.
   3. L'ammissione ai Corsi di Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto
livello puo' avvenire:
   a)  direttamente  se  lo studente ha superato le prove d'esame del
Corso  immediatamente  inferiore;  b) previo test di accertamento del
livello di competenza linguistica che stabilira' il livello del Corso
al quale lo studente puo' accedere.
   4.  Lo  studente  che,  al  termine di un Corso di Primo, Secondo,
Terzo  e  Quarto  livello non superasse le relative prove d'esame non
puo'   essere  ammesso  a  un  Corso  immediatamente  superiore.  Per
l'ammissione  al  Corso di Sesto livello e' necessario avere superato
una prova d'esame specifica per il detto livello.
   5.  Solo  in casi eccezionali, a Corsi gia' avviati e in ogni caso
non  oltre  il primo mese di lezione, i Docenti, previa dichiarazione
congiunta,  possono consentire, tramite attestazione di idoneita', il
trasferimento di studenti da un Corso a quello superiore o inferiore.

                             Articolo 36
  Iscrizione frazionata, obbligo e computo delle frequenze presso i
   Corsi ordinari della Scuola
   1.  Lo  studente  che  intenda  seguire  un  Corso  ordinario deve
frequentarlo   per  l'intera  durata.  Tuttavia,  quando  impedimenti
oggettivi  non  gli  consentano  una permanenza prolungata nella sede
universitaria,  i  singoli periodi di frequenza saranno computati, ai
fini   dell'ammissione   agli   esami,  nei  termini  consentiti  dal
successivo articolo 28.
   2. Limitatamente ai primi cinque livelli, potra' essere computata,
ai   sensi   del   comma  precedente,  anche  l'iscrizione  ai  Corsi
straordinari,  di  durata  mensile o bimestrale, purche' dello stesso
livello  del  Corso  di cui lo studente intende sostenere l'esame. E'
necessaria, in ogni caso, l'attestazione della regolare frequenza.
   3.  Lo studente che si trovasse nella necessita' di scaglionare la
frequenza  di  un Corso nel tempo e che fosse interessato a sostenere
gli  esami di un Corso ordinario per ricevere il relativo certificato
o diploma, dovra' organizzare i suoi periodi di frequenza in funzione
del  calendario  dei  Corsi,  di  modo  che  la  sua prima iscrizione
coincida  col  primo  mese  dei  Corsi (gennaio, aprile, ottobre), la
seconda  col  secondo  mese  dei Corsi (febbraio, maggio, novembre) e
cosi' via.
   4.  Chi non fosse interessato ad ottenere il certificato o diploma
di  competenza  della  Lingua italiana puo' iscriversi a una frazione
mensile  o  bimestrale  del  Corso ordinario del livello cui e' stato
ammesso.  Coloro  i  quali  iniziano  la frequenza dopo l'avvio delle
lezioni  vengono  inseriti  in classi gia' formate e seguono la parte
del programma non ancora svolta. Nel mese conclusivo dei Corsi non si
accettano studenti cui manca l'ultima frazione mensile per completare
il periodo di frequenza richiesto per l'ammissione agli esami.

                             Articolo 37
        Ammissione agli esami dei Corsi ordinari della Scuola
   1. Il periodo di frequenza richiesto per sostenere gli esami e' di
tre  mesi nei Corsi di Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto livello
e  puo'  essere  frazionato nell'arco massimo di tre anni accademici;
nel  Corso di Sesto livello e' di sei mesi, frazionabile nell'arco di
tre anni.
   2.  La  frequenza  deve  essere  comprovata  dai Docenti del Corso
seguito dallo studente. Una frequenza giudicata non regolare preclude
il  diritto  a sostenere gli esami finali di profitto. Per effetto di
tale disposizione, la domanda di ammissione agli esami avanzata dallo
studente  a  lezioni non ancora concluse e' da considerarsi accettata
con  riserva  fino  a  che  la  sua  regolare frequenza non sia stata
comprovata da tutti i Docenti del Corso seguito.
   3.  Eventuali  assenze  o  ritardi  nell'iscrizione  sono di norma
tollerati  fino  a  un  limite  massimo di dieci giorni. Oltre questo
limite,  il Collegio dei Docenti, su motivata e documentata richiesta
dello studente, valutera' se ammetterlo o no alle prove d'esame.
   4.  Ove  si  verifichi  il  caso  previsto  dal  quinto  comma del
precedente  articolo  10, nel calcolo della frequenza al Corso cui lo
studente  e'  stato  trasferito  andra'  considerato anche il periodo
trascorso nella classe di provenienza.
   5.  Non  puo'  essere ammesso agli esami chi non sia in regola col
versamento delle tasse di iscrizione e di frequenza.

                             Articolo 38
                Esami dei Corsi ordinari della Scuola
   1.  Gli  studenti  iscritti ai Corsi di lingua e cultura italiana,
per  ottenere  il  certificato  o  il  diploma  relativo  al  livello
frequentato,  devono  superare  gli  esami  di  profitto  in tutte le
discipline previste dal loro piano di studi.
   2.  Gli  esami  di  Lingua  italiana  e  di  Linguistica  italiana
consistono  in  una  prova  scritta  e  in una prova orale, cui si e'
ammessi  previo  superamento  della  prima.  In caso di insufficienza
nella prova orale, lo scritto non dovra' essere ripetuto.
   3.  Le prove d'esame degli altri insegnamenti sono di norma orali,
ferma  restando  la  facolta' da parte di ciascun docente di adottare
forme   ulteriori  di  accertamento  del  profitto  conseguito  dagli
allievi.  In  ogni  caso,  la  valutazione finale del candidato sara'
espressa da un unico voto.
   4. Gli esami relativi alle singole discipline, fatta eccezione per
quelli   di   Lingua   italiana   e   di  Linguistica  italiana,  non
interferiscono  fra  loro,  ne'  quindi  l'esito negativo di uno puo'
pregiudicare il buon esito di altri.
   5. I voti si esprimono in trentesimi. La media finale e' calcolata
aritmeticamente   sulla  base  dei  voti  riportati  nei  vari  esami
sostenuti.  A  tal fine, la lode e' conteggiata come un trentesimo in
piu'.  Non  si  terra'  conto  di  eventuali  voti negativi. La media
risultante verra' arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che
la frazione di punto ottenuta sia maggiore o minore della meta'.
   6. Gli appelli d'esame avranno una cadenza trimestrale, al termine
di ogni ciclo dei Corsi.
   7. Lo studente ha facolta' di sostenere parte degli esami anche in
sessioni successive a quelle di iscrizione ai Corsi, purche' completi
il  suo  curriculum  entro e non oltre il terzo anno dall'iscrizione.
Scaduto   tale   periodo,   eventuali  esami  sostenuti  cadranno  in
prescrizione.
   8.  Di norma, salvo cause di forza maggiore, lo studente sosterra'
gli esami, nei tempi sopra stabiliti, con i Docenti di cui ha seguito
i Corsi.
   9.  Durante  le  sessioni  d'esame la didattica dei Corsi ordinari
viene sospesa.

                             Articolo 39
Certificati,  diplomi  e  attestati  relativi ai Corsi ordinari della
                               Scuola
   1. Superate le prove d'esame, vengono rilasciati:
   a)  il  certificato  di  competenza  della  Lingua  italiana,  con
indicazione  del  Livello  seguito  e  della  media finale riportata,
relativamente   ai  primi  quattro  Livelli;  b)  il  certificato  di
competenza della Lingua e della Cultura italiana, con indicazione del
Livello, nonche' della media finale riportata, relativamente al Corso
di  Quinto  livello;  c) il diploma di Lingua e Cultura italiana, con
indicazione del livello e dell'indirizzo seguito, nonche' della media
finale riportata, relativamente al Corso di Sesto livello.
   2.  Chi non sostiene le prove d'esame puo' richiedere un attestato
di  frequenza  sempre che questa sia comprovata dai Docenti del Corso
ai sensi del precedente articolo 28.

                             Articolo 40
 Piano degli studi dei vari livelli dei Corsi ordinari della Scuola
   1.  Il  Primo  livello  ha  durata mensile e consta di un Corso di
Lingua italiana e di Esercitazioni di Lingua italiana.
   2.  Il  Secondo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso
di  Lingua  italiana,  di  Esercitazioni di Lingua e civilta' e di un
Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi.
   3.  Il Terzo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di
Lingua italiana, di un Approfondimento scritto della Lingua italiana,
di  un  Corso  di  Lingua  italiana mediante supporti audiovisivi, di
esercitazioni di Cultura e civilta' italiane.
   4. Il Quarto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di
Lingua  italiana,  di un Approfondimento scritto e orale della Lingua
italiana,   di   un   Corso  di  Lingua  italiana  mediante  supporti
audiovisivi, di un Corso di Cultura e Civilta' italiane.
   5. Il Quinto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di
Lingua  italiana,  di un Approfondimento scritto e orale della Lingua
italiana,  di un Corso di Cultura e civilta' italiane, di un Corso di
Lingua  italiana  nei  testi  letterari del novecento, di un Corso di
Storia del cinema o di Lingua mediante supporti audiovisivi.
   6.  Il  Sesto livello ha durata semestrale e si articola,nell'arco
di  due  trimestri,  in  un  indirizzo  Umanistico-letterario e in un
indirizzo Tecnico-economico:
   a) Indirizzo Umanistico-letterario
   Primo trimestre
   Sintassi e Stilistica
   Linguistica generale I
   Storia della lingua italiana I
   Letteratura italiana I
   Storia moderna
   Storia dell'arte
   Laboratorio di scrittura creativa
   Un  insegnamento  a  scelta,  tra  quelli attivati nell'ambito del
Sesto  livello,  compresi  gli  insegnamenti  fondamentali dell'altro
indirizzo
   Secondo trimestre
   Linguistica generale II
   Storia  della  letteratura calabrese (Storia della lingua italiana
II)
   Letteratura italiana II
   Storia contemporanea
   Storia del cinema
   Conversazione
   Un  insegnamento  a  scelta,  tra  quelli attivati nell'ambito del
Sesto  livello,  compresi  gli  insegnamenti  fondamentali dell'altro
indirizzo.
   b) Indirizzo Tecnico-economico
   Primo trimestre
   Approfondimento scritto e orale della lingua italiana
   Composizione
   Economia e gestione delle imprese
   Esercitazioni di terminologia e corrispondenza commerciale
   Storia economica
   Istituzioni di diritto pubblico
   Un  insegnamento  a  scelta,  tra  quelli attivati nell'ambito del
Sesto  livello,  compresi  gli  insegnamenti  fondamentali dell'altro
indirizzo
   Secondo trimestre
   Conversazione e tecniche di traduzione
   Economia e gestione delle imprese
   Storia economica
   Istituzioni di diritto privato
   Organizzazione aziendale
   Un  insegnamento  a  scelta,  tra  quelli attivati nell'ambito del
Sesto  livello,  compresi  gli  insegnamenti  fondamentali dell'altro
indirizzo.

                             Articolo 41
Insegnamenti  attivabili  nell'ambito  del  Sesto  livello  dei Corsi
                        ordinari della Scuola
   1.   Gli   insegnamenti  non  fondamentali  in  ciascun  indirizzo
attivabili nell'ambito del Sesto livello sono i seguenti:
   Approfondimento scritto e orale della lingua italiana
   Composizione
   Laboratorio di scrittura creativa
   Lettura e recitazione
   Conversazione e tecniche di traduzione
   Istituzioni di diritto privato
   Istituzioni di diritto pubblico
   Diritto comunitario
   Economia e gestione delle imprese
   Diritto comparato europeo
   Archeologia
   Storia della Calabria
   Geografia economica
   Grammatica italiana
   Storia dell'arte
   Lessicografia e lessicologia italiana
   Letteratura italiana
   Letteratura italiana contemporanea
   Letteratura calabrese
   Lingua italiana
   Linguistica generale
   Linguaggio enogastronomico
   Merceologia
   Organizzazione aziendale
   Politica economica
   Sociolinguistica
   Storia contemporanea
   Storia del cinema italiano
   Storia delle istituzioni religiose
   Storia della filosofia italiana
   Storia della lingua italiana
   Storia della musica moderna e contemporanea
   Storia dell'arte contemporanea
   Storia delle istituzioni politiche e sociali
   Storia del Cristianesimo
   Storia del teatro italiano
   Storia economica
   Storia moderna
   Storia delle tradizioni popolari
   Tecnica industriale e commerciale
   2. L'attivazione degli insegnamenti non fondamentali e' deliberata
anno per anno dal Collegio dei Docenti.

                             Articolo 42
  Attivita' didattiche integrative nei Corsi ordinari della Scuola
   1.  La frequenza alle esercitazioni indicate nel piano di studi e'
obbligatoria.
   2.   A   completamento   della   didattica  la  cui  frequenza  e'
obbligatoria,   si  potranno  programmare,  previa  approvazione  del
Collegio  dei Docenti, ulteriori esercitazioni, incontri seminariali,
conferenze e visite guidate al patrimonio naturale, artistico, civile
ed  economico  (locale e nazionale). La partecipazione a tali forme e
momenti di attivita' didattica integrativa e' facoltativa.

                             Articolo 43
      Corsi straordinari della Scuola. Caratteristiche generali
   1.  Accanto  ai  Corsi  ordinari, possono essere attivati, durante
l'anno,   vari   Corsi   straordinari   di   diverso   livello,   per
l'apprendimento  della  lingua  italiana  o  l'approfondimento  delle
conoscenze  linguistiche  e  culturali  pregresse.  Essi hanno durata
inferiore  rispetto  ai  Corsi  ordinari e non prevedono alcuna prova
d'esame.
   2. I Corsi straordinari sono di due tipi:
   a) Bimestrali b) Intensivi
   3.  Durante  tutto  l'arco  dell'anno  accademico  possono  essere
organizzati Corsi straordinari propedeutici ai Corsi di primo livello
per gli studenti privi di ogni conoscenza della lingua italiana.

                             Articolo 44
      Ammissione ai Corsi straordinari bimestrali della Scuola
   1.  L'assegnazione  degli  iscritti  ai Corsi straordinari avviene
secondo le stesse modalita' dei Corsi ordinari.
   2.  Lo  studente  che,  frequentando  un Corso ordinario di durata
mensile  o  un Corso intensivo, sottoponendosi a test di accertamento
delle competenze acquisite, non fosse giudicato idoneo all'ammissione
al   livello   superiore,  verra'  inserito,  di  norma,  se  intende
continuare  nella  frequenza  dei Corsi, nella seconda frazione di un
Corso  straordinario  bimestrale.  Qualora, dopo aver frequentato per
due mesi Corsi straordinari del medesimo livello, alla prova del test
di  verifica  non  ottenesse  risultato  migliore, volendo continuare
potra'  essere  destinato,  a  richiesta,  al  terzo mese di un Corso
ordinario,  con  facolta'  di avvalersi dei due mesi di frequenza del
Corso precedente per accedere agli esami finali.

                             Articolo 45
              Corsi straordinari intensivi della Scuola
   1.  I  Corsi  straordinari  intensivi si svolgono durante tutto il
corso  dell'anno.  Hanno  durata  variabile  non  superiore  a quella
mensile  e  prevedono,  di  norma, un carico settimanale maggiore dei
Corsi  normali per la didattica della Lingua italiana. Possono essere
attivati  per  i  primi  cinque livelli. Le classi sono formate da un
numero ridotto di studenti.
   2.  Tali  Corsi  consentono  una  piu'  rapida  acquisizione delle
competenze linguistiche fondamentali.

                             Articolo 46
              Tipologia dei Corsi speciali della Scuola
   1.  I  Corsi  speciali  sono  programmati  secondo  una  tipologia
diversificata;  in  essi sono ricompresi: il Corso di alta formazione
per  Docenti  di  Lingua  italiana come lingua straniera, il Corso di
Aggiornamento   per   Docenti   di  italiano  come  lingua  straniera
(Lingua2), il Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana
a    stranieri,    Corsi    di    perfezionamento    per    mediatori
socio-linguistico-culturali  (Euromediterranean  Master's Degree), il
Corso per adulti stranieri residenti.

                             Articolo 47
             Finalita' del Corso di alta formazione per
   Docenti di lingua italiana come lingua straniera
   1.  Il  Corso di alta formazione per l'insegnamento della lingua e
cultura   italiana   come   lingua   straniera  e'  finalizzato  alla
preparazione  professionale, per l'insegnamento nei corsi di italiano
tenuti  fuori  dal  nostro  Paese, degli allievi stranieri o italiani
residenti all'estero.

                             Articolo 48
               Titoli e requisiti per l'ammissione al
   Corso  di  alta  formazione  per  Docenti  di lingua italiana come
lingua straniera
   1.  Gli allievi del Corso di alta formazione per Docenti di lingua
italiana come lingua straniera devono essere in possesso di titoli di
studio  validi  per  l'ammissione  ai Corsi universitari nei Paesi di
origine  o  di  residenza, aver maturato un congruo periodo di studio
della lingua italiana ed eventualmente esperienze di lavoro nel campo
dell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.
   2.  L'accesso  al  Corso  sara' subordinato all'accertamento della
competenza  linguistica  mediante test, ove l'allievo non sia gia' in
possesso  di  una  certificazione di adeguata competenza nella lingua
italiana.

                             Articolo 49
                         Piano di studi del
   Corso  di  alta  formazione  per  Docenti  di lingua italiana come
lingua straniera
   1. Sono insegnamenti fondamentali del Corso di alta formazione per
Docenti di lingua italiana come lingua straniera:
   Glottodidattica
   Didattica della lingua italiana
   Parlato e didattica dell'italiano
   Linguistica generale
   Linguistica italiana
   Letteratura italiana
   Letteratura classica
   Filologia italiana
   Storia d'Italia moderna e contemporanea
   Storia dell'Arte
   Insegnamento della lingua italiana negli audiovisivi
   2. Sono inoltre previsti i seguenti seminari specialistici:
   Fonetica e fonologia della lingua italiana
   Composizione
   - Laboratorio di scrittura creativa
   - Conversazione
   Tecniche di traduzione
   Archeologia
   - Canto e musicologia mediterranea
   - Storia della musica
   Filosofia
   Linguaggi settoriali (commerciale, turistico, enogastronomico)
   Storia del cinema italiano
   Storia delle minoranze linguistiche della Calabria
   Storia delle evoluzioni socio-economiche
   Storia delle istituzioni politiche e sociali
   Economia politica
   Tradizioni popolari
   Storia della Calabria
   Storia della lingua italiana
   Storia della letteratura Calabrese

                             Articolo 50
         Prove finali e crediti del Corso di Alta Formazione
   per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera
   1.  Agli  allievi  che  superano le prove finali del Corso di Alta
Formazione  per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera sono
riconosciuti   dall'Universita'  60  crediti  formativi  universitari
spendibili nel Corso di laurea di cui all'art. 19.

                             Articolo 51
Finalita' del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2
   1.  Il Corso, rivolto a Docenti che gia' insegnano Lingua italiana
all'estero,  si  propone di perfezionare le competenze linguistiche e
didattiche   dei  Docenti  di  Lingua  italiana  come  Lingua2  e  di
provvedere al loro aggiornamento.

                             Articolo 52
Piano  di  studi  del  Corso di aggiornamento per Docenti di italiano
                               Lingua2
   1.  Il  piano  di  studi del Corso di aggiornamento per Docenti di
italiano Lingua2 e' cosi' articolato:
   Didattica della lingua
   Lingua (composizione, conversazione e traduzione)
   Conferenze su temi di cultura italiana e di attualita'
   2. Alcune ore del Corso saranno dedicate ad attivita' di tirocinio
nelle  diverse  classi  dei  Corsi di lingua e cultura italiane della
Scuola.

                             Articolo 53
Finalita' del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana
                             a stranieri
   1.  Il  Corso  e'  finalizzato  alla preparazione professionale di
Docenti di Lingua italiana in Italia e all'estero, ed e' riservato ad
allievi italiani.
   2.  I programmi del Corso possono essere ulteriormente specificati
o  integrati  rispetto  al  normale  piano  degli  studi definito dal
successivo  articolo  46 sulla base di apposite convenzioni stipulate
dall'Universita'  con  le  varie  istituzioni  scolastiche  e sociali
eventualmente interessate allo svolgimento del Corso.
   3. Specifiche attivita' di insegnamento linguistico settoriale, di
tirocinio   per   "facilitatori   linguistici"   e  di  esercitazioni
seminariali per la formazione di formatori possono essere programmate
sulla base delle convenzioni di cui al comma precedente.
   4. La durata del Corso puo' variare da un minimo di due mesi ad un
massimo di sei mesi in rapporto all'ampiezza del programma di studio

                             Articolo 54
               Titoli e requisiti per l'ammissione al
   Corso   di  perfezionamento  per  Docenti  di  Lingua  italiana  a
stranieri
   1.  Gli  aspiranti  all'ammissione al Corso di perfezionamento per
Docenti  di  Lingua  italiana a stranieri dovranno essere in possesso
del  Diploma  di  Laurea  in  discipline  umanistiche  o di un titolo
equipollente in base alle norme in vigore.

                             Articolo 55
Piano degli studi prove finali e crediti del Corso di perfezionamento
   per Docenti di Lingua italiana a stranieri
   1.  Le  tematiche  fondamentali  del  Corso di perfezionamento per
Docenti di Lingua italiana a stranieri sono le seguenti:
   - letteratura italiana nella seconda meta' del Novecento
   - repertorio linguistico italiano contemporaneo
   - l'Italia nella seconda meta' del Novecento
   - glottodidattica.
   2.  Le  attivita'  applicative  del  Corso  di perfezionamento per
Docenti  di  Lingua  italiana  a  stranieri  riguarderanno criteri di
selezione  e  analisi  di  testi,  parlati e scritti, di varia natura
funzionale  e  contestuale,  tratti  dal  comunicare  quotidiano, dei
settori    dei    mass-media   e   delle   attivita'   professionali,
tecnico-scientifiche,  sportive;  e i criteri di selezione, analisi e
uso  di  materiale  esercitativo  e  di  strumenti  di  supporto  per
l''attivita'   didattica,   in   rapporto   a   ciascun   livello  di
insegnamento.
   3. Agli allievi che superano le prove finali fissate a conclusione
del  Corso  di  perfezionamento  per  Docenti  di  Lingua  Italiana a
Stranieri  sono  attribuiti  15  o 30 crediti formativi universitari,
spendibili  presso  il Corso di laurea Magistrale di cui all'articolo
22,  secondo  che  la  durata  del  Corso di Perfezionamento sia o no
inferiore ai quattro mesi.

                             Articolo 56
Corsi  di  perfezionamento  per mediatori socio-linguistico-culturali
d'area  mediterranea  (Euromediterranean  Master's Degree) e Corsi di
                        Dottorato di ricerca
   1.   I   Corsi   perseguono   l'obiettivo  di  fornire,  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  15,  della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, e
successive   modifiche   o  integrazioni,  un'elevata  e  qualificata
formazione,  mediante  l'internazionalizzazione  della programmazione
didattica  e  lo  scambio di allievi e di docenti tra i vari Paesi, a
quanti  si  propongono di espletare la propria professione in ambito,
culturale  e  formativo, socio-assistenziale, politico e commerciale,
nel  contesto  delle  comunicazioni  interculturali e delle relazioni
sovranazionali dei popoli europei e del bacino del Mediterraneo.
   2.  I Corsi sono, di volta in volta, programmati ed attivati sulla
base  di  accordi  di  cooperazione  internazionale  con  una  o piu'
Universita'  di  un Paese europeo o del bacino del Mediterraneo; sono
aperti  ad un numero determinato di partecipanti per meta' italiani e
per  meta' provenienti dal Paese cui appartiene l'Universita' partner
nell'accordo di cooperazione.
   3.  I  Corsi  sono suddivisi in dodici moduli d'insegnamento della
durata  di  cinque  giorni ciascuno, per un impegno d'aula di quattro
ore  giornaliere  ed altre quattro ore dedicate alle esercitazioni ed
allo  studio. A conclusione di ogni Corso sono previsti due stages di
perfezionamento  all'estero  della  durata di una settimana ciascuno.
Uno  dei  due  stages  puo' anche essere tenuto alla fine della prima
fase di svolgimento di ciascun Corso.
   4.   All'Euromediterranean   Master's   Degree  sono  riconosciuti
sessanta crediti formativi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7
del  D.M.  n.  270  del  2004,  nonche'  gli  altri crediti formativi
fruibili  all'estero  sulla base di quanto previsto dalla convenzione
di   cooperazione   e   dagli   accordi   relativi   alla   mobilita'
internazionale degli studenti.
   5. Agli allievi che avranno frequentato regolarmente il corso (con
non  oltre  il 10% di assenze) e che avranno superato l'esame finale,
e'  rilasciato,  a  firma  congiunta  dei  Rettori  delle Universita'
cooperanti   e   del   Coordinatore   didattico   della   Scuola,  un
Euromediterranean  Master's  Degree  - Diploma di perfezionamento per
mediatore  socio-linguistico-culturale  d'area mediterranea, ai sensi
dell'articolo  17  del  D.P.R.  n. 162 del 1982 e dell'articolo 7 del
D.M.  n. 270 del 2004 e, come supplemento un certificato che, secondo
modelli  conformi  a  quelli adottati dai Paesi dell'U.E. contenga le
principali  indicazioni  relative  allo  specifico curriculum seguito
dallo studente per conseguire il titolo.
   6.  Per  finalita' analoghe a quelle individuate dal primo comma e
sulla base di accordi programmatici conclusi alla stregua del secondo
comma di quest'articolo possono essere attivati Corsi di Dottorato di
Ricerca  nel  rispetto  delle  leggi  e  dei  decreti in vigore e, in
particolare,  delle  disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3
luglio  1998,  n.  210,  del  correlato  Regolamento  ministeriale  e
successive integrazioni e modificazioni.

                             Articolo 57
Titoli e requisiti d'ammissione all'Euromediterranean Master's Degree
   1.  I  Corsi dell'Euromediterranean Master's Degree sono aperti ad
allievi  italiani  e stranieri che siano in possesso di un diploma di
laurea in discipline umanistiche o di un equivalente titolo di studio
in  base  alle  norme in vigore e abbiano una conoscenza di base, gli
italiani   della   lingua  del  Paese  cui  appartengono  i  partners
universitari dell'accordo di cooperazione, gli stranieri della lingua
italiana.

                             Articolo 58
      Piano degli studi dell'Euromediterranean Master's Degree
   1.   Le  tematiche  fondamentali  dell'Euromediterranean  Master's
Degree, i cui precisi contenuti programmatici vanno specificati volta
per  volta  in ciascun accordo di cooperazione, riguardano i seguenti
ambiti disciplinari:
   Discipline sociologiche e psicosociali
   Discipline linguistiche italiane e straniere
   Discipline della comunicazione pubblica e istituzionale
   Discipline economiche e statistiche
   Discipline giuridiche
   Discipline storico-filosofiche
   Discipline politologiche
   Discipline demoantropologiche
   2.   Altre   attivita'   formative   da   inserire  nei  programmi
dell'Euromediterranean Master's Degree accanto a quelle connesse alle
tematiche fondamentali riguardano:
   -Abilita' informatiche e relazionali
   -Approfondita  conoscenza  almeno  di  una  lingua  diversa  dalla
propria
   -Esercitazioni pratiche, tirocini, stages.

                             Articolo 59
                Corso per adulti stranieri residenti
   1.  Il  Corso e' riservato ad adulti stranieri forniti di regolare
permesso di soggiorno dimoranti nella Regione Calabria.
   2.  Il  Corso  e'  suddiviso  in  due livelli. Il primo livello e'
rivolto ad adulti che possiedono un'incerta competenza linguistica di
base  ed  e'  dedicato allo studio delle strutture linguistiche, alla
trattazione  di  argomenti  di  cultura  e  civilta'  italiana e alla
conversazione. Il secondo livello e' rivolto ad adulti che possiedono
una  competenza  linguistica  di  base ed e' dedicato all'affinamento
delle   strutture   linguistiche,  al  perfezionamento  della  lingua
scritta,  all'approfondimento  di  argomenti  di  cultura  e civilta'
italiane e alla conversazione.
   3.  Il  Corso  si  sviluppa  per  un  totale  di centoventi ore di
lezione,  suddivise  in  sei  ore  settimanali,  per  tre  giorni  la
settimana  in  orari  compatibili con gli eventuali impegni di lavoro
degli iscritti.

                             Articolo 60
                Strutture didattiche dell'Universita'
   1.  Le strutture didattiche dell'Universita' sono costituite dalla
"Facolta'  di  Scienze della Formazione d'Area Mediterranea", e dalla
connessa  "Scuola  Superiore  di  orientamento  e  alta formazione in
lingua e cultura italiane per stranieri".