Allegato
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI
L'Organismo unitario dell'avvocatura (O.U.A.)
e
l'Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA)
l'Associazione nazionale forense (A.N.F.)
l'Unione nazionale camere civili (U.N.C.C.)
l'Unione camere penali italiane (U.C.P.I.)
congiuntamente sottopongono alla Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, il presente
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. La presente regolamentazione disciplina le modalita'
dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati.
Art. 2.
Proclamazione e durata delle astensioni
1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della
specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata
almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al presidente
della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili,
penali, amministrativi e tributari interessati, nonche' anche quando
l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro
della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense. L'organismo
proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione
con modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini,
in modo da rendere nota l'iniziativa il piu' tempestivamente
possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non
puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli
stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni
prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la
richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza
di fatti significativi.
3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non
essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e proclamata ai
sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata
dalla legge n. 83/2000.
4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di
astensione. L'astensione non puo' superare otto giorni consecutivi
con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni
festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo' comunque
essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di
astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso
tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella
successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la
proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di piu'
astensioni proclamate in difformita' dalla presente norma, la
Commissione di garanzia provvedera' in via preventiva alla
valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.
Art. 3.
Effetti dell'astensione
1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la
mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine
preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia
prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia
considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed
effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata
legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale
titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o
dell'atto di indagine preliminare;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella
cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero,
oltreche' agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima
della data stabilita.
2. Nel rispetto delle modalita' sopra indicate l'astensione
costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo
procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa. La presente
disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi
compresi i difensori della persona offesa, ancorche' non costituita
parte civile.
3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per
le parti assistite da un legale che non intende aderire alla
astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi,
deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati
all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e
comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e' tenuto a
non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
4. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato
e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello
di ufficio.
Art. 4.
Prestazioni indispensabili in materia penale
1. L'astensione non e' consentita nella materia penale in
riferimento:
a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e
sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a
quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del
codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei
casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di
accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al
compimento degli atti urgenti di cui all'art. 467 del codice di
procedura penale, nonche' ai procedimenti e processi concernenti
reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione,
ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro
trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro
centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita', entro
novanta giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali
l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione,
ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto
dall'art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del
codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del
difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non puo'
legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria
prestazione professionale.
Art. 5.
Prestazioni indispensabili in materia civile
1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia
civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di
cognizione ai sensi dell'art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo
stato e alla capacita' delle persone, ad alimenti, alla comparizione
personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei
procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di
cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, ed
ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o
collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di
cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai
sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell'esecuzione,
alla sospensione o revoca dell'esecutorieta' di provvedimenti
giudiziali;
f) alla materia elettorale.
Art. 6.
Prestazioni indispensabili nelle altre materie
1. L'astensione non e' consentita, in riferimento alla materia
amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.
Art. 7.
Controllo deontologico
1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la
proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto
dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi'
come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche
l'eventuale valutazione dei consigli dell'ordine in sede di esercizio
dell'azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano
sul rispetto individuale delle regole e modalita' di astensione.
Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento
delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il
codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e
disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della
necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel
caso concreto.