ALLEGATO A MISURE IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO DIRETTO II Regolamento CE n. 853/2004, all'art. 10, comma 8, lettera a), prevede la commercializzazione di latte crudo per il consumo umano diretto, salvo espresso divieto da parte dello Stato Membro, immediatamente dopo la mungitura e senza aver subito alcun trattamento termico, salvo la refrigerazione ad una temperatura compresa tra 0 e + 4°C. Tale modalita' si riconduce ai concetti di "genuinita'" e "qualita'" presupponendo il rispetto della sicurezza alimentare. .sp, Pertanto la commercializzazione del latte crudo, come previsto nell'Intesa, puo' avvenire: - direttamente nell'Azienda di produzione al consumatore finale, configurandosi in tale caso la fattispecie di "cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali", esclusa dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 852 e 853/2004; - attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa. Il latte crudo commercializzato per uso alimentare diretto, trattandosi di alimento "ready- to- eat" (alimento pronto al consumo) puoi rappresentare un rischio igienico - sanitario e, pertanto, e' necessario un elevato livello di attenzione e vigilanza da parte degli organi deputati a tale compito. A tal fine si forniscono, di seguito le seguenti indicazioni. .sp, Le aziende che intendono intraprendere la commercializzazione di latte crudo, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato III - Sezione IX - Capitolo I del Regolamento CE n. 853/2004, rispettare le disposizioni previsti all'Allegato I relativo allo "Produzione primaria" del Regolamento CE n. 852/2004, con particolare riguardo alla tenuta delle registrazioni, come riportato al punto III) dello stesso allegato. Nel piano di autocontrollo deve essere data particolare importanza a: a) controllo dei parametri igienico sanitari del latte crudo previsti dalla normativa vigente (carica batterica, cellule somatiche, ecc.); b) procedure di pulizia e sanificazione dei locali; c) procedure di pulizia e sanificazione degli strumenti, delle attrezzature utilizzate per lo stoccaggio del latte refrigerato; d) qualsiasi altra procedura relativa a controlli che, di volta in volta, per ragioni igienico-sanitarie, si rendano opportune (ad es. ricerca di aflatossine M1 e/o contaminanti ambientali); e) procedure dei tempi e delle temperature di conservazione e trasporto del latte; f) procedure di pulizia e sanificazione dei contenitori adibiti al trasporto del latte crudo; g) procedure di pulizia e sanificazione del mezzo di trasporto; h) procedure di pulizia e sanificazione dell'erogatore. Il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III. del Regolamento CE n. 853/2004; tali criteri devono essere calcolati, in autocontrollo, sulla media mobile con almeno due prelievi al mese, in base a quanto previsto dalla circolare 31 luglio 2000. In caso di superamento dei limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche del latte crudo prodotto presso un'azienda di produzione, la vendita, con qualsiasi modalita', di latte crudo deve cessare fino alla rimozione della non conformita'. In tale caso, durante il periodo di sospensione, il latte da vendere non puo' essere sostituito con il latte proveniente da altre aziende di produzione diverse da quella registrata a tale scopo ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004. Ai fini della prevenzione delle infezioni da Escherichia Coli verocitotossici, l'Azienda di produzione che intende commercializzare latte crudo, dovra' effettuare, in autocontrollo, controlli analitici in allevamento, sulle feci e sul latte, volti ad escludere la positivita' da Escherichia Coli 0157; i controlli analitici dovranno essere effettuati secondo una programmazione predisposta dall'azienda la cui valutazione deve consentire l'individuazione di soggetti portatori al fine di escluderli dalla produzione per la vendita del latte crudo, informando il servizio veterinario della ASL. Il Servizio veterinario competente effettuera' l'opportuna vigilanza; a tale riguardo deve avere la possibilita' dell'accesso in qualsiasi momento a tutta la documentazione di autocontrollo predisposta dall'Azienda. COMMERCIALIZZAZIONE MEDIANTE MACCHINE EROGATRICI Il latte oggetto della vendita deve originare da un'unica azienda di produzione. Non si configura nella fattispecie della vendita diretta dal produttore al consumatore la possibilita' di vendita di latte di raccolta, da parte di una cooperativa o di qualsiasi altra societa', di latte di piu' conferenti anche se associati o membri della cooperativa medesima. Le aziende agricole che intendono commercializzare latte crudo attraverso macchine erogatrici, fermo restando gli obblighi del produttore e le responsabilita' previste dal proprio piano di autocontrollo derivanti dalla normativa sulla sicurezza alimentare devono essere sottoposte a vigilanza e a controlli effettuati da parte dei servizi veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanita' animale, benessere animale ed in materia di igiene e sicurezza alimentare, in base alla programmazione regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 854/2004 tenendo conto dell'analisi del rischio. In generale, nell'Azienda di produzione, dovranno essere valutati in autocontrollo e, successivamente verificati dal Servizio Veterinario, i criteri igienici di processo elencati riconducibili alla condizione sanitaria degli animali ed all'igiene della mungitura, in particolare: - Staphylococcus aureus (per ml) n.=5 m=500 M=2000 c=2 - Listeria monocytogenes Assenza in 25 ml, n=5 e c=0 - Salmonella spp Assenza in 25 ml, n=5 e c=0 - Escherichia coli 0157 Assenza in 25 ml, n=5 e c=0 - Campylobacter termotolleranti assenza in 25 ml, n=5 e c=0 (Raccomandazione CE 2005/175) - Aflatossine <=50 ppt Il superamento dei limiti previsti per i germi patogeni e aflatossine deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario; in tal caso il latte deve essere escluso dalla commercializzazione e ritirato dal mercato qualora sia stato posto in vendita. Il superamento dei valori di germi indicatori di carenze igieniche, comporta una revisione dei punti critici di controllo applicati dall'operatore. I Servizi veterinari competenti dovranno effettuare una vigilanza e periodici controlli con una frequenza basata sulla valutazione del rischio con metodiche e tecniche di controllo appropriati ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004. Per quanto concerne i controlli analitici sul prodotto al momento dell'erogazione devono essere rispettati i parametri microbiologici sopra indicati. Il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e Province autonome, stabilisce eventuali ulteriori obbiettivi di sicurezza (criteri di sicurezza alimentare) sulla base dei risultati dei controlli effettuati che dovranno pervenire annualmente al Ministero della salute per il tramite delle Regioni con le relative eventuali osservazioni. Gli erogatori devono essere posizionati in locali chiusi o comunque in aree delimitate e dotati di corrente elettrica e, ove necessario, di fornitura di acqua potabile calda e/o fredda; devono essere collocati lontani da fonti di insalubrita' o insudiciamento. Deve essere garantito il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il serbatoio ed il rubinetto di erogazione. Le macchine erogatrici devono essere rifornite giornalmente di latte crudo. Tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere documentate, assicurando una completa tracciabilita'. Le macchine erogatrici devono presentare i seguenti requisiti: 1 - essere di facile ed agevole pulizia nonche' disinfettabili, sia internamente che esternamente; 2 - le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti; 3 - garantire una temperatura del latte non superiore ai +4°C e non inferiore a 0 °C; 4 - avere il rubinetto di erogazione costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e contaminazioni; inoltre deve essere facilmente smontabile per consentirne la pulizia e la sanificazione, cosi' come tutte le tratte di erogazione a valle dei contenitori di conservazione; 6 - avere un termometro-registratore a lettura esterna da sottoporre a taratura periodica attestata da un Ente riconosciuto. Le registrazioni della temperatura devono essere conservate dal detentore dell'allevamento per almeno un anno; 7 - avere un dispositivo che impedisca l'erogazione in caso di interruzione dell'elettricita' con il conseguente superamento della temperatura di +4°C. Le macchine erogatrici devono riportare le seguenti indicazioni, chiaramente visibili, leggibili e costantemente aggiornate: 8 - denominazione di vendita (latte crudo di ...specie..); 9 - ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa; 10 - data di mungitura; 11 - data di fornitura all'erogatore; 12 - data di scadenza; 13 - istruzioni per la conservazione domestica: in frigorifero a temperatura compresa fra 0° C e +4°C". Nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta le seguenti diciture: a) denominazione di vendita (latte crudo di..specie..); b) quantita' netta in litri; c) data di confezionamento (giorno/mese/anno); d) data di scadenza (da consumarsi entro giorno/mese/anno); e) ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa e numero di registrazione; f) istruzioni per la conservazione domestica in frigorifero a temperatura compresa fra 0° C e +4°C". Informazioni per il consumatore "Latte crudo non pastorizzato".