(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A


       MISURE IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DI LATTE CRUDO
                 DESTINATO AL CONSUMO UMANO DIRETTO


   II  Regolamento  CE n. 853/2004, all'art. 10, comma 8, lettera a),
prevede  la  commercializzazione  di latte crudo per il consumo umano
diretto,   salvo  espresso  divieto  da  parte  dello  Stato  Membro,
immediatamente   dopo   la   mungitura  e  senza  aver  subito  alcun
trattamento  termico,  salvo  la  refrigerazione  ad  una temperatura
compresa tra 0 e + 4°C.

   Tale   modalita'  si  riconduce  ai  concetti  di  "genuinita'"  e
"qualita'" presupponendo il rispetto della sicurezza alimentare. .sp,
Pertanto  la  commercializzazione  del  latte  crudo,  come  previsto
nell'Intesa, puo' avvenire:
    - direttamente  nell'Azienda di produzione al consumatore finale,
configurandosi  in  tale  caso la fattispecie di "cessione diretta di
piccoli   quantitativi   di   prodotti   primari  dal  produttore  al
consumatore  finale  o  a  dettaglianti locali", esclusa dal campo di
applicazione del Regolamento CE n. 852 e 853/2004;
    - attraverso  macchine  erogatrici collocate nella stessa azienda
agricola o al di fuori di questa.

   Il  latte  crudo  commercializzato  per  uso  alimentare  diretto,
trattandosi di alimento "ready- to- eat" (alimento pronto al consumo)
puoi  rappresentare  un  rischio igienico - sanitario e, pertanto, e'
necessario  un  elevato  livello  di  attenzione e vigilanza da parte
degli organi deputati a tale compito.

   A tal fine si forniscono, di seguito le seguenti indicazioni. .sp,
Le  aziende  che  intendono  intraprendere  la commercializzazione di
latte crudo, dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato
III  -  Sezione  IX  -  Capitolo  I  del  Regolamento CE n. 853/2004,
rispettare  le  disposizioni  previsti  all'Allegato  I relativo allo
"Produzione primaria" del Regolamento CE n. 852/2004, con particolare
riguardo  alla  tenuta  delle  registrazioni, come riportato al punto
III) dello stesso allegato.

   Nel piano di autocontrollo deve essere data particolare importanza
a:

    a)  controllo  dei  parametri  igienico  sanitari del latte crudo
previsti   dalla   normativa   vigente   (carica  batterica,  cellule
somatiche, ecc.);
    b) procedure di pulizia e sanificazione dei locali;
    c)  procedure  di  pulizia e sanificazione degli strumenti, delle
attrezzature utilizzate per lo stoccaggio del latte refrigerato;
    d)  qualsiasi  altra procedura relativa a controlli che, di volta
in  volta,  per  ragioni igienico-sanitarie, si rendano opportune (ad
es. ricerca di aflatossine M1 e/o contaminanti ambientali);
    e)  procedure  dei  tempi  e delle temperature di conservazione e
trasporto del latte;
    f)  procedure  di pulizia e sanificazione dei contenitori adibiti
al trasporto del latte crudo;
    g) procedure di pulizia e sanificazione del mezzo di trasporto;
    h) procedure di pulizia e sanificazione dell'erogatore.

   Il  latte  crudo  prodotto  in  stalla  deve  soddisfare i criteri
previsti  all'Allegato  III,  Sezione  IX, Capitolo I, punto III. del
Regolamento  CE n. 853/2004; tali criteri devono essere calcolati, in
autocontrollo, sulla media mobile con almeno due prelievi al mese, in
base a quanto previsto dalla circolare 31 luglio 2000.

   In  caso  di  superamento  dei  limiti  di carica batterica e/o di
cellule  somatiche  del  latte  crudo  prodotto  presso un'azienda di
produzione,  la vendita, con qualsiasi modalita', di latte crudo deve
cessare  fino  alla  rimozione  della  non conformita'. In tale caso,
durante  il  periodo  di  sospensione,  il  latte da vendere non puo'
essere  sostituito  con  il  latte  proveniente  da  altre aziende di
produzione  diverse  da  quella  registrata a tale scopo ai sensi del
Regolamento CE n. 852/2004.

   Ai  fini  della  prevenzione  delle  infezioni da Escherichia Coli
verocitotossici, l'Azienda di produzione che intende commercializzare
latte crudo, dovra' effettuare, in autocontrollo, controlli analitici
in  allevamento,  sulle  feci  e  sul  latte,  volti  ad escludere la
positivita'  da Escherichia Coli 0157; i controlli analitici dovranno
essere effettuati secondo una programmazione predisposta dall'azienda
la  cui  valutazione  deve  consentire  l'individuazione  di soggetti
portatori  al  fine di escluderli dalla produzione per la vendita del
latte crudo, informando il servizio veterinario della ASL.

   Il   Servizio   veterinario   competente  effettuera'  l'opportuna
vigilanza; a tale riguardo deve avere la possibilita' dell'accesso in
qualsiasi   momento   a  tutta  la  documentazione  di  autocontrollo
predisposta dall'Azienda.


          COMMERCIALIZZAZIONE MEDIANTE MACCHINE EROGATRICI

   Il  latte oggetto della vendita deve originare da un'unica azienda
di  produzione.  Non  si  configura  nella  fattispecie della vendita
diretta  dal  produttore al consumatore la possibilita' di vendita di
latte  di  raccolta, da parte di una cooperativa o di qualsiasi altra
societa',  di  latte  di  piu' conferenti anche se associati o membri
della cooperativa medesima.

   Le  aziende  agricole  che  intendono commercializzare latte crudo
attraverso  macchine  erogatrici,  fermo  restando  gli  obblighi del
produttore  e  le  responsabilita'  previste  dal  proprio  piano  di
autocontrollo  derivanti  dalla  normativa sulla sicurezza alimentare
devono  essere  sottoposte  a  vigilanza  e a controlli effettuati da
parte  dei  servizi  veterinari  competenti  circa  il  rispetto  dei
requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanita'
animale,  benessere  animale  ed  in  materia  di  igiene e sicurezza
alimentare,  in  base  alla  programmazione regionale, secondo quanto
previsto  dal  Regolamento n. 854/2004 tenendo conto dell'analisi del
rischio.  In  generale,  nell'Azienda  di produzione, dovranno essere
valutati  in autocontrollo e, successivamente verificati dal Servizio
Veterinario,  i  criteri  igienici di processo elencati riconducibili
alla   condizione   sanitaria   degli  animali  ed  all'igiene  della
mungitura, in particolare:
    - Staphylococcus aureus (per ml) n.=5 m=500 M=2000 c=2
    - Listeria monocytogenes Assenza in 25 ml, n=5 e c=0
    - Salmonella spp Assenza in 25 ml, n=5 e c=0
    - Escherichia coli 0157 Assenza in 25 ml, n=5 e c=0
    - Campylobacter  termotolleranti  assenza  in  25  ml,  n=5 e c=0
(Raccomandazione CE 2005/175)
    - Aflatossine <=50 ppt

   Il  superamento  dei  limiti  previsti  per  i  germi  patogeni  e
aflatossine   deve   essere  immediatamente  comunicato  al  Servizio
Veterinario;   in  tal  caso  il  latte  deve  essere  escluso  dalla
commercializzazione e ritirato dal mercato qualora sia stato posto in
vendita.

   Il   superamento   dei  valori  di  germi  indicatori  di  carenze
igieniche,  comporta  una  revisione  dei  punti critici di controllo
applicati dall'operatore.

   I  Servizi veterinari competenti dovranno effettuare una vigilanza
e  periodici controlli con una frequenza basata sulla valutazione del
rischio  con  metodiche  e tecniche di controllo appropriati ai sensi
del Regolamento CE n. 882/2004.

   Per  quanto concerne i controlli analitici sul prodotto al momento
dell'erogazione  devono  essere rispettati i parametri microbiologici
sopra indicati.

   Il  Ministero  della  Salute, in accordo con le Regioni e Province
autonome,  stabilisce  eventuali  ulteriori  obbiettivi  di sicurezza
(criteri  di  sicurezza  alimentare)  sulla  base  dei  risultati dei
controlli  effettuati che dovranno pervenire annualmente al Ministero
della  salute  per il tramite delle Regioni con le relative eventuali
osservazioni.

   Gli  erogatori  devono  essere  posizionati  in  locali  chiusi  o
comunque  in  aree  delimitate  e dotati di corrente elettrica e, ove
necessario,  di  fornitura di acqua potabile calda e/o fredda; devono
essere collocati lontani da fonti di insalubrita' o insudiciamento.

   Deve   essere   garantito   il   rispetto   delle  temperature  di
conservazione  del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso
tra il serbatoio ed il rubinetto di erogazione.

   Le  macchine  erogatrici  devono  essere rifornite giornalmente di
latte crudo.

   Tutte  le  operazioni  di  cui  sopra dovranno essere documentate,
assicurando una completa tracciabilita'.

   Le macchine erogatrici devono presentare i seguenti requisiti:
    1 - essere  di  facile ed agevole pulizia nonche' disinfettabili,
sia internamente che esternamente;
    2 - le  superfici  destinate  a  venire  in contatto con il latte
devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti;
    3 - garantire  una  temperatura del latte non superiore ai +4°C e
non inferiore a 0 °C;
    4 - avere  il  rubinetto  di erogazione costruito in modo tale da
non  essere  esposto  a insudiciamenti e contaminazioni; inoltre deve
essere   facilmente  smontabile  per  consentirne  la  pulizia  e  la
sanificazione,  cosi'  come tutte le tratte di erogazione a valle dei
contenitori di conservazione;
    6 - avere   un   termometro-registratore  a  lettura  esterna  da
sottoporre a taratura periodica attestata da un Ente riconosciuto. Le
registrazioni   della   temperatura   devono  essere  conservate  dal
detentore dell'allevamento per almeno un anno;
    7 - avere  un  dispositivo  che impedisca l'erogazione in caso di
interruzione  dell'elettricita'  con il conseguente superamento della
temperatura di +4°C.

   Le  macchine  erogatrici devono riportare le seguenti indicazioni,
chiaramente visibili, leggibili e costantemente aggiornate:
    8 - denominazione di vendita (latte crudo di ...specie..);
    9 - ragione    sociale   dell'allevamento   di   produzione   con
indicazione completa della sede dell'azienda stessa;
    10 - data di mungitura;
    11 - data di fornitura all'erogatore;
    12 - data di scadenza;
    13 - istruzioni  per la conservazione domestica: in frigorifero a
temperatura compresa fra 0° C e +4°C".

   Nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema
di   imbottigliamento,   detti   contenitori  dovranno  riportare  in
etichetta le seguenti diciture:
    a) denominazione di vendita (latte crudo di..specie..);
    b) quantita' netta in litri;
    c) data di confezionamento (giorno/mese/anno);
    d) data di scadenza (da consumarsi entro giorno/mese/anno);
    e) ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione
completa della sede dell'azienda stessa e numero di registrazione;
    f) istruzioni  per  la  conservazione  domestica in frigorifero a
temperatura compresa fra 0° C e +4°C".

   Informazioni per il consumatore "Latte crudo non pastorizzato".