IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Sentito  il  parere  delle  commissioni permanenti delle due Camere
competenti  per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo
della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata l'11
luglio 1980;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro  per la funzione
pubblica,

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
Ruolo dei professori universitari   e   istituzione   del  ruolo  dei
                             ricercatori

  Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
    a) professori straordinari e ordinari;
    b) professori associati.
  Le   norme   di   cui  ai  successivi  articoli  assicurano,  nella
unitarieta'  della  funzione  docente,  la  distinzione dei compiti e
delle  responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati,
inquadrandoli  in  due  fasce  di  carattere  funzionale,  con uguale
garanzia di liberta' didattica e di ricerca.
  I  professori  universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici
nei  corsi  di  laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e
nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
  Possono  essere  chiamati  a  cooperare  alle  attivita' di docenza
professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.
  E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari.
  Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.