IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 luglio 1980; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, EMANA il seguente decreto: Art. 1. Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari; b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarieta' della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilita' dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di liberta' didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle attivita' di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non e' consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.