La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Abilitazione all'insegnamento  ed  accesso  ai  ruoli  del personale
                        docente ed educativo)

  L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente della scuola materna,
elementare,  secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte,
del  personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene
mediante  concorsi  per esami, integrati dalla valutazione dei titoli
di   studio  e  degli  eventuali  titoli  accademici,  scientifici  e
professionali    nonche',    per    gli    insegnamenti   di   natura
artistico-professionale,  anche dei titoli artistico-professionali e,
per  le  scuole  e  per  le  classi  di  concorso  per  le  quali sia
prescritto,  del  titolo  di  abilitazione all'insegnamento, ove gia'
posseduto.  Qualora  sia  richiesto  tale  titolo, le prove scritte e
orali  dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per
i  candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione e' mantenuta sino
al  secondo  anno  successivo  alla scadenza del quadriennio previsto
dall'articolo  10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28,
ai   fini  della  valutazione  dei  risultati  della  sperimentazione
organizzativa  e  didattica nelle universita', termine entro il quale
saranno  definite,  con  apposito  provvedimento  legislativo,  nuove
procedure  per  il  conseguimento  dell'abilitazione all'insegnamento
presso le predette universita'.
  Coloro  i  quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono
ammessi ad un anno di formazione.
  I  concorsi  sono  indetti  con  frequenza  biennale.  Ai soli fini
dell'abilitazione  all'insegnamento,  i  concorsi  sono indetti anche
quando  non  vi  sia  disponibilita' di cattedre o posti. Ai medesimi
fini l'ammissione ai concorsi e' disposta a prescindere dal limite di
eta'.
  Sino  al  termine  di  cui  al  precedente  primo  comma,  ove  sia
prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre
ai  candidati  gia' forniti del predetto titolo, anche quelli forniti
soltanto  del  titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di
abilitazione.  Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono
ammessi  ai  concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido
per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.
  Per  le  classi  di  concorso per le quali e' prevista l'ammissione
sulla  base  dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene
conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei
titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.
  L'accertamento  dei  titoli di cui al comma precedente, qualora non
sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice
del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
  Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita
la   commissione   sindacale  costituita  rispettivamente  presso  il
Provveditorato  agli  studi o presso l'ufficio scolastico regionale o
interregionale,  in  relazione al 50 per cento delle cattedre o posti
che  si  preveda  siano  vacanti  e  disponibili all'inizio dell'anno
scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.
  I   concorsi   sono   indetti  dagli  organi  competenti  ai  sensi
dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
maggio  1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a
seconda   che   trattisi   di   classi   di   concorso   riguardanti,
rispettivamente,  gli  istituti  e le scuole di istruzione secondaria
superiore  e  le  scuole  medie.  Nel  caso  in cui, per le classi di
concorso  relative  a  discipline di particolare specializzazione, si
abbia un numero limitato di candidati, il concorso puo' essere svolto
a   livello   interregionale   affidandone   l'organizzazione  ad  un
sovrintendente.  I concorsi per il reclutamento del personale docente
della scuola materna e della scuola elementare, nonche' del personale
educativo  delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in
sede provinciale.
  I   sovrintendenti   scolastici   regionali  ed  interregionali  si
avvalgono  della  collaborazione  dei  provveditori agli studi. Resta
ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi
alla  scuola  materna  e  alla  scuola elementare, nonche' per quelli
relativi al reclutamento del personale educativo.
  I  concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno
scolastico,  da  cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le
cattedre  o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti
disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo
articolo 13.
  In  relazione  al  numero  delle  cattedre e dei posti previsti dai
bandi  di  concorso  non  sono  assegnabili ai trasferimenti da altra
regione   o   provincia  altrettante  cattedre  o  posti  disponibili
nell'ambito regionale o provinciale.
  Con  propria  ordinanza,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione
impartisce   le   disposizioni   generali  per  l'organizzazione  dei
concorsi.  L'ufficio  che  ha  curato  lo svolgimento delle procedure
concorsuali    provvede   anche   all'approvazione   delle   relative
graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti
provvedimenti  di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli
studi  territorialmente  competente.  I  titoli  di abilitazione sono
invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
  Il  Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a provvedere,
con  proprio  decreto,  sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione,  ad  eventuali  modifiche,  integrazioni  ed accorpamenti
delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico
e  delle  classi  di  concorso  a  cattedre  e  a posti di insegnante
tecnico-pratico  e  di insegnante di arte applicata, anche allo scopo
di  prevedere  titoli  di  studio ed insegnamenti precedentemente non
esistenti.
  Tra  i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione
agli  esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale
saranno  previsti  anche  gli  attestati  finali  di  corsi  musicali
straordinari  di  durata  complessiva  di studi non inferiore a sette
anni  svolti  presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali
pareggiati.  A  decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, i
programmi  di  detti  corsi straordinari debbono essere approvati dal
Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.