TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, RICONOSCENDO il significativo contributo che puo' essere dato, dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, alla protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento da parte delle navi, RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino da parte delle navi e in particolare delle navi petroliere, RICONOSCENDO INOLTRE la necessita' di integrare le Regole per la prevenzione dell'inquinamento da petrolio contenute nell'Annesso I della suddetta Convenzione il piu' presto e il piu' ampiamente possibile, ESSENDO CONSCE PERO' della necessita' di rimandare l'applicazione dell'Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano stati soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici, CONSIDERANDO che questi obbiettivi possono ottimamente essere raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I. (Obblighi generali) 1. - Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dare effetto: (a) al presente Protocollo ed al suo Annesso allegato che ne costituisce parte integrante, e (b) alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come "la Convenzione") con le modifiche e le aggiunte stabilite nel presente Protocollo. 2. - Le disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo devono essere lette e interpretate come un unico strumento. 3. - Qualsiasi riferimento al presente Protocollo costituisce al tempo stesso riferimento anche al suo Annesso.