(Protocollo-art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
       protocollo. 
 
 
                             PROTOCOLLO 
del 1978 relativo alla Convenzione internazionale  del  1973  per  la
          prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi 
 
 
  LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, 
  RICONOSCENDO il significativo  contributo  che  puo'  essere  dato,
dalla  Convenzione  internazionale  del  1973  per   la   prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, alla protezione  dell'ambiente
marino contro l'inquinamento da parte delle navi, 
  RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente  la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino da  parte  delle
navi e in particolare delle navi petroliere, 
  RICONOSCENDO INOLTRE la necessita' di integrare le  Regole  per  la
prevenzione dell'inquinamento da petrolio  contenute  nell'Annesso  I
della suddetta Convenzione  il  piu'  presto  e  il  piu'  ampiamente
possibile, 
  ESSENDO CONSCE PERO' della necessita' di  rimandare  l'applicazione
dell'Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano  stati
soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici, 
  CONSIDERANDO  che  questi  obbiettivi  possono  ottimamente  essere
raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo  alla  Convenzione
internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte
delle navi, 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I. 
                         (Obblighi generali) 
 
  1. - Le Parti contraenti del presente  Protocollo  si  impegnano  a
dare effetto: 
    (a) al presente Protocollo ed al suo Annesso allegato che ne 
costituisce parte integrante, e 
    (b) alla Convenzione internazionale del 1973 per  la  prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come
"la Convenzione") con  le  modifiche  e  le  aggiunte  stabilite  nel
presente Protocollo. 
  2. - Le disposizioni della Convenzione e  del  presente  Protocollo
devono essere lette e interpretate come un unico strumento. 
  3. - Qualsiasi riferimento al presente  Protocollo  costituisce  al
tempo stesso riferimento anche al suo Annesso.