TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1 novembre 1974, RICONOSCENDO il significativo contributo che puo' essere dato, dalla suddetta Convenzione, alla sicurezza delle navi e delle proprieta' in mare ed alla salvaguardia delle vite umane a bordo, RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente la sicurezza delle navi e in particolare delle navi petroliere, CONSIDERANDO che l'obbiettivo puo' ottimamente essere raggiunto con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I. (Obblighi generali). Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo e del suo Annesso che ne costituisce parte integrante. Qualsiasi riferimento al presente Protocollo deve considerarsi riferimento anche al suo Annesso.