(Protocollo-art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
N.B. - I testi facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati  nel
       protocollo. 
 
 
                             PROTOCOLLO 
del 1978 relativo alla Convenzione internazionale  del  1974  per  la
                salvaguardia della vita umana in mare 
 
 
  LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, 
  ESSENDO PARTI contraenti della Convenzione internazionale del  1974
per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1
novembre 1974, 
  RICONOSCENDO il significativo  contributo  che  puo'  essere  dato,
dalla  suddetta  Convenzione,  alla  sicurezza  delle  navi  e  delle
proprieta' in mare ed alla salvaguardia delle vite umane a bordo, 
  RICONOSCENDO ALTRESI' la necessita' di migliorare ulteriormente  la
sicurezza delle navi e in particolare delle navi petroliere, 
  CONSIDERANDO che l'obbiettivo puo' ottimamente essere raggiunto con
la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione  internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I. 
                        (Obblighi generali). 
 
  Le Parti contraenti del presente  Protocollo  si  impegnano  a  dar
effetto alle disposizioni del presente Protocollo e del  suo  Annesso
che ne costituisce parte integrante. 
  Qualsiasi riferimento  al  presente  Protocollo  deve  considerarsi
riferimento anche al suo Annesso.