(Convenzione-art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
   CONVENZIONE INTERNAZIONALE relativa alla cattura degli ostaggi 
  Gli Stati parti della presente Convenzione, 
  Tenendo presenti gli obiettivi ed  i  principi  della  Carta  delle
Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e  della  sicurezza
internazionali e allo sviluppo delle  relazioni  amichevoli  e  della
cooperazione tra gli Stati. 
  Riconoscendo in particolare che ciascuno ha diritto alla vita, alla
liberta'  e  alla  sicurezza   personale,   come   proclamato   dalla
Dichiarazione  Universale  dei  Diritti   dell'Uomo   e   dal   Patto
Internazionale sui Diritti Civili e Politici. 
  Riaffermando i principi dell'eguaglianza dei diritti dei  popoli  e
del loro  diritto  all'autodeterminazione,  contemplati  dalla  Carta
delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione sui  Principi  del  Diritto
Internazionale in materia di relazioni amichevoli e  di  cooperazione
tra gli Stati in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite,  nonche'
dalle altre risoluzioni in materia dell'Assemblea Generale. 
  Considerando che la cattura di ostaggi e' un  reato  che  preoccupa
seriamente la comunita' internazionale  e  che  in  conformita'  alle
disposizioni della presente Convenzione, chiunque commetta un atto di
cattura di ostaggi deve essere perseguito in giudizio o estradato. 
  Convinti della necessita' impellente di sviluppare la  cooperazione
internazionale tra gli Stati per  quanto  riguarda  l'elaborazione  e
l'adozione di misure  efficaci  tendenti  a  prevenire,  reprimere  e
punire qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifestazione  del
terrorismo internazionale. 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             ARTICOLO 1. 
 
  1. Commette un reato di cattura di ostaggi ai sensi della  presente
Convenzione chiunque catturi una persona  (chiamata  qui  di  seguito
"ostaggio"), o la detenga  e  minacci  di  ucciderla,  ferirla  o  di
continuare a detenerla per costringere una terza  parte,  cioe',  uno
Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona
fisica o giuridica o  un  gruppo  di  persone,  a  compiere  un  atto
qualunque o ad astenersene quale condizione esplicita o implicita per
la liberazione dell'ostaggio. 
  2. Commette ugualmente un reato ai fini della presente  Convenzione
chiunque: 
    a) tenti di commettere un atto di cattura di ostaggi, o; 
    b) si renda complice di una  persona  che  commette  o  tenta  di
commettere un atto di cattura di ostaggi.