TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 1. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 46, terzo comma) Formule di promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato 1. La promulgazione delle leggi ordinarie dello Stato e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Testo della legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 2. La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ...... hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Testo della legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
NOTE AL TESTO UNICO Nota all'art. 1: Il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione prevede che con referendum e con legge ordinaria dello Stato, sentiti i consigli regionali, sia consentito ai comuni e alle province che ne facciano richiesta di staccarsi da una regione ed aggregarsi ad un'altra.