IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  Visto  l'art.  1  della  legge  8 luglio 1986, n. 349 che affida al
Ministero  dell'ambiente  il compito di assicurare la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  Visto  l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a
detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone
di  importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime
riserve naturali dello Stato;
  Considerato  il  grande  valore naturalistico della Valle del Fiume
Argentino  e  dei monti circostanti, ricadenti in comune di Orsomarso
(Cosenza),  caratterizzate da vaste foreste con esemplari secolari di
faggio  e di altre latifoglie, con presenza notevole di pini loricati
e  pini neri spontanei e, alle basse quote, di diverse specie proprie
della  zona mediterranea con esemplari di grandi dimensioni di leccio
e di alloro;
  Considerato   che   detto   biotopo   e'  stato  individuato  dalla
commissione   delle   Comunita'  europee  come  "zona  di  protezione
speciale",  ai  sensi dell'art. 4 della direttiva n. 79/409/CEE sulla
conservazione  degli uccelli selvatici, in quanto habitat di numerose
specie  di  cui all'allegato I della direttiva stessa e che pertanto,
secondo  quanto  previsto  dal quarto comma di detto articolo, devono
essere  adottate  misure  idonee  a  prevenire  l'inquinamento  ed il
deterioramento  degli habitat nonche' le perturbazioni dannose per la
conservazione delle specie avifaunistiche;
  Considerato  che lo stesso biotopo e' habitat essenziale di diverse
specie   di   fauna   selvatica   enumerate  nell'allegato  II  della
convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e
dell'ambiente  naturale  in  Europa, adottata a Berna il 19 settembre
1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981;
  Considerato  in  particolare  che  l'area  in questione costituisce
habitat essenziale di aquila reale, coturnice, picchio nero, capriolo
(popolazione autoctona), lupo appenninico, gatto selvatico;
  Vista la deliberazione della giunta municipale n. 145 del 16 maggio
1987 del comune di Orsomarso, resa esecutiva dall'organo di controllo
in  data  9 giugno 1987, di richiesta al Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  - Gestione ex A.S.F.D. ed al Ministero dell'ambiente,
di  istituzione  di  una  riserva  naturale  nella  Valle  del  Fiume
Argentino;
  Visto  l'assenso  espresso  dal  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste-Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7699 del 9 luglio 1987;
  Visto  l'assenso  della  regione  Calabria  per l'istituzione della
riserva  naturale,  come  da telegramma n. 1765 dell'11 maggio 1987 a
firma dell'assessore ai beni ambientali;
  Vista  l'intesa  sottoscritta  dal  Ministro  dell'ambiente  e  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste in data 24 aprile 1987,
specie  per  quanto  concerne  l'aspetto della gestione delle riserve
naturali statali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  istituita,  ai  sensi  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, la
riserva  naturale  orientata  dello Stato denominata "Valle del Fiume
Argentino", secondo i confini riportati nella planimetria allegata al
presente decreto per una superficie di ettari 3.980 circa.
 
          NOTE

          Note alle premesse:
            -  Il  testo  vigente degli articoli 1 e 5 della legge n.
          349/86  (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
          materia di danno ambientale) e' il seguente:
            "Art. 1. - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
            2.  E'  compito  del  Ministero  assicurare, in un quadro
          organico,  la  promozione,  la conservazione ed il recupero
          delle   condizioni   ambientali   conformi  agli  interessi
          fondamentali  della  collettivita'  ed  alla qualita' della
          vita,  nonche'  la  conservazione  e  la valorizzazione del
          patrimonio  naturale  nazionale  e  la difesa delle risorse
          naturali dall'inquinamento.
            3.  Il  Ministero  compie  e  promuove  studi, indagini e
          rilevamenti  interessanti  l'ambiente;  adotta  con i mezzi
          dell'informazione,  le  iniziative  idonee a sensibilizzare
          l'opinione   pubblica   alle   esigenze   ed   ai  problemi
          dell'ambiente,  anche attraverso la scuola, di concerto con
          il Ministro della pubblica istruzione.
            4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento
          con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  con gli altri
          Ministeri  interessati,  rapporti  di  cooperazione con gli
          organismi internazionali e delle Comunita' europee.
            5.   Il   Ministero  promuove  e  cura  l'adempimento  di
          convenzioni    internazionali   delle   direttive   e   dei
          regolamenti   comunitari   concernenti   l'ambiente   e  il
          patrimonio naturale.
            6.  Il  Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una
          relazione sullo stato dell'ambiente".
            "Art.  5.  -  1.  I territori nei quali istituire riserve
          naturali   e   parchi   di  carattere  interregionale  sono
          individuati,  a  norma  dell'art.  83,  comma  quarto,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
            2.   Sono   trasferite   al  Ministero  dell'ambiente  le
          competenze  esercitate,  ai  sensi delle leggi vigenti, dal
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste in materia di
          parchi   nazionali   e  di  individuazione  delle  zone  di
          importanza   naturalistica   nazionale   e   internazionale
          promuovendo  in  esse  la  costituzione di parchi e riserve
          naturali.
            3.   Il   Ministro  dell'ambiente  impartisce  agli  enti
          autonomi  e  agli  altri  organismi  di gestione dei parchi
          nazionali  e  delle  riserve  naturali statali le direttive
          necessarie  al  raggiungimento degli obiettivi scientifici,
          educativi  e  di  protezione  naturalistica,  verificandone
          l'osservanza.
            Propone altresi' al Consiglio dei Ministri norme generali
          di  indirizzo  e  coordinamento  per la gestione delle aree
          protette di carattere regionale e locale".
            -  Il testo dell'art. 4 delle direttive del Consiglio del
          2 aprile 1970 (n. 79/409 CEE), concernente la conservazione
          degli uccelli selvatici, e' il seguente:
            "Art. 4. - 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono
          previste   misure  speciali  di  conservazione  per  quanto
          riguarda  l'habitat,  per  garantire  la sopravvivenza e la
          riproduzione   di   dette   specie   nella   loro  area  di
          distribuzione.
            A tal fine si tiene conto:
              a) delle specie minacciate di sparizione;
              b)  delle  specie  che  possono  essere  danneggiate da
          talune modifiche del loro habitat;
              c)  delle  specie  considerate  rare  in quanto la loro
          popolazione  e'  scarsa  o  la  loro ripartizione locale e'
          limitata;
              d)  di  altre  specie  che  richiedono  una particolare
          attenzione  per  la  specificita'  del  loro  habitat.  Per
          effettuare  le valutazioni si terra' conto delle tendenze e
          delle variazioni dei livelli di popolazione.
              Gli  Stati membri classificano in particolare come zone
          di  protezione speciale i territori piu' idonei in numero e
          in  superficie  alla  conservazione  di tali specie, tenuto
          conto delle necessita' di protezione di queste ultime nella
          zona  geografica marittima e terrestre in cui si applica la
          presente direttiva.
              2.  Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri
          per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che
          ritornano  regolarmente,  tenuto  conto  delle  esigenze di
          protezione  nella  zona geografica marittima e terrestre in
          cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le
          aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in
          cui  si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A
          tale  scopo,  gli Stati membri attribuiscono una importanza
          particolare alla protezione delle zone umide e specialmente
          delle zone d'importanza internazionale.
              3.  Gli  Stati membri inviano alla commissione tutte le
          informazioni  opportune  affinche'  essa  possa prendere le
          iniziative idonee per il necessario coordinamento affinche'
          le zone di cui al paragrafo 1; da un lato, e 2, dall'altro,
          costituiscano  una  rete  coerente  e tale da soddisfare le
          esigenze  di  protezione delle specie nella zona geografica
          marittima  e  terrestre  in  cui  si  applica  la  presente
          direttiva.
              4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire,
          nelle  zone  di  protezione  di  cui  ai  paragrafi  1 e 2,
          l'inquinamento  o  il deterioramento degli habitat, nonche'
          le   perturbazioni   dannose   agli   uccelli  che  abbiano
          conseguenze  significative tenuto conto degli obiettivi del
          presente  articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di
          prevenire  l'inquinamento o il deterioramento degli habitat
          al di fuori di tali zone di protezione".

          Nota all'art. 1:
            Per  il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note
          alle premesse.