LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e
23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre 1947, n. 896 e le successive
disposizioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio  delle  assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, nonche' il  regolamento  approvato  con  regio
decreto   4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.   990,   sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.  973
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto  il  decreto-legge  26  settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  novembre  1978,  n.  748,   recante
agevolazioni  al  trasferimento del portafoglio e del personale delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto il provvedimento n. 8/1987 del Comitato  interministeriale  dei
prezzi  con  il  quale  sono state stabilite le tariffe dei premi per
l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a  motore  e
dei natanti da applicarsi dal 1 marzo 1987 al 29 febbraio 1988;
Visto  il  decreto  ministeriale 30 luglio 1987 con il quale e' stato
confermato anche per l'anno 1988 che  i  contratti  di  assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il
noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri
(settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto
nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di
"franchigia";
Considerato che con lo  stesso  decreto  e  per  i  medesimi  settori
tariffari  sono  state  stabilite  le  misure  minime  e  massime del
contributo dell'assicurato al risarcimento del  danno  per  le  forme
tariffarie  con  clausola  di  "franchigia" da applicarsi dal 1 marzo
1988 al 28 febbraio 1989 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e  L.
1.000.000;
Visto  il  decreto  ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI -
Ufficio Centrale Italiano di assicurazioni per i veicoli a motore  in
circolazione   internazionale   -   con  sede  in  Milano,  e'  stato
riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge
24 dicembre 1969, n. 990,  ed  in  partcolare  l'art.  2  del  citato
decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano e' stato autorizzato
ad  organizzare  apposito servizio per la stipulazione della speciale
assicurazione "frontiera"  di  cui  all'art.  7  del  regolamento  di
esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Visto  l'art.  6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166 del Consiglio
delle Comunita' Europee, in base al quale  ogni  Stato  membro  della
Comunita'  si e' impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio
territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto
se  i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il
territorio della C.E.E. alle condizioni  fissate  da  ciascuna  delle
legislazioni  nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile autoveicoli;
Viste le proposte di nuove tariffe e le richieste  di  modifica  alle
norme  tariffarie  ed  alle condizioni di polizza, precedentemente in
vigore,  presentate  dalle  imprese  di  assicurazione   nonche'   la
richiesta  di  modifica  dell'art.  3  delle  condizioni  di  polizza
presentata per conto delle imprese dall'Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici (ANIA);
Esaminata la proposta del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  che  ha  precedentemente sentito la Commissione di
cui al decreto ministeriale 29  ottobre  1986,  proposta  secondo  la
quale  le  tariffe  dei  premi, presentate dalle imprese, non possono
essere approvate in quanto basate su calcoli che:
- per quanto concerne la variazione della frequenza dei sinistri  non
sono   interamente   confermati   dalla   esperienza   desunta  dalle
elaborazioni statistiche del Conto  Consortile  e  dalla  prevedibile
evoluzione  di  taluni  fattori  incidenti  sulla  variazione di tale
elemento;
- per quanto riguarda la determinazione dell'effetto  del  rendimento
finanziario  delle  riserve  tecniche  fanno  riferimento ad un tasso
finanziario pari all'8,50%  ritenuto  non  adeguato  ed  inferiore  a
quello  ipotizzabile,  avuto riguardo anche al rendimento medio delle
attivita'  poste  a  copertura  dele  predette  riserve  secondo   la
distribuzione  degli  investimenti previsti dalla normativa vigente e
fissati  con  decreto  ministeriale  13  dicembre  1977  su  conformi
indicazioni espresse dal CIPE con delibera 22 novembre 1977;
Esaminata  altresi'  la  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato,  che  ha  precedentemente  sentito  la
Commissione  di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1986, proposta
secondo la quale  non  possono  neppure  essere  approvate  le  nuove
tariffe  relative  ai  veicoli a motore ed ai natanti presentate, per
conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di
assicurazioni   -   concernenti   il   rilascio    del    certificato
internazionale   di   assicurazione   "carta  verde"  e  la  speciale
assicurazione "frontiera", per gli stessi motivi sopra indicati per i
quali non possono essere approvate le altre  tariffe  proposte  dalle
imprese;
Considerato   che   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  tenuto  conto  delle  indicazioni  della  predetta
Commissione,  le  cui  motivazioni devono intendersi qui recepite, ha
ritenuto  in  particolare  piu'  adeguate  le  ipotesi  formulate  da
quest'ultima relativamente, da un lato, all'andamento della frequenza
dei  sinistri  e,  dall'altro, all'adozione di un tasso di rendimento
finanziario delle attivita' a copertura delle riserve tecniche del
9,25% ed ha quindi proposto di stabilire per il periodo dal  1  marzo
1988 al 28 febbraio 1989 altre tariffe e di procedere altresi':
-  per  tutti  i  settori  tariffari  alla  introduzione di ulteriori
combinazioni di massimali di garanzia;
- per i settori tariffari I e II a modifiche di  taluni  coefficienti
relativi alle potenze fiscali ed alle zone territoriali;
-  per  il  settore  tariffario  IV  ad una diversa distribuzione dei
veicoli in base al peso complessivo a  pieno  carico  ed  all'uso  al
quale sono destinati;
Esaminata  la  proposta  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ha precedentemente sentito  la  Commissione  di
cui  al  decreto  ministeriale  29  ottobre 1986, proposta secondo la
quale possono essere accolte le  richieste  di  varianti  alle  norme
tariffarie  ed  alle  condizioni  di polizza in vigore al 29 febbraio
1988,  con  la  sola  esclusione  della  proposta  presentata   dalla
Compagnia   Unipol,   per   la  modifica  dell'art.  18  delle  Norme
Tariffarie,  proposta  che  non  appare  accoglibile  atteso  che  la
fattispecie, ancorche' di non facile interpretazione, sicuramente non
soddisfa  il requisito, essenziale nella ratio della clausola stessa,
della unicita' di intestazione al P.R.A. dei veicoli assicurati;
Ritenuto che, avuto riguardo all'esistenza di  accordi  similari  sul
piano  internazionale,  appare comunque opportuno che il medesimo re-
gime previsto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli  sul
territorio   dei  Paesi  membri  della  Comunita'  Economica  Europea
(C.E.E.), sia stabilito anche per quella causati sul territorio della
Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Cecoslovacchia;
Considerato che le proposte formulate  dal  Ministro  dell'Industria,
del  Commercio  e  dell'artigianato  e  le  motivazioni sopra esposte
trovano  rispondenza  nell'indagine  effettuata   dalla   Commissione
ministeriale costituita con il decreto ministeriale 29 ottobre 1986;
Ritenuto  che,  in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere
della Commissione  ministeriale  predetta  sostituisce  quello  della
Commissione   centrale   prezzi,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15  settembre
1947);
                              Delibera:
A  decorrere  dal 1› marzo 1988 e fino al 28 febbraio 1989 le tariffe
dei  premi  da  applicare  ai  contratti   di   assicurazione   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono stabilite come segue:
                               Art. 1
1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I
   (AUTOVETTURE IN SERVIZIO  PRIVATO,  AUTOVETTURE  DA  NOLEGGIO  CON
   CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI)
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle
potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato
cosi'  ottenuto  deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto
sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in  quella  con
clausola  di  "franchigia  fissa  ed  assoluta",  per  i coefficienti
indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B).
                                  Coefficienti
Potenze fiscali:                    di premio
      ---                              ---
Fino a 10 c.v.  .. .. .. .. .. .. ... 1,00
da oltre 10 fino a 12 c.v.  .. .. ... 1,50
da oltre 12 fino a 14 c.v.  .. .. ... 1,60
da oltre 14 fino a 18 c.v.  .. .. ... 2,05
oltre 18 c.v .. .. .. .. .. .. .. ... 3,10
                                 Coefficienti
      Massimali                    di premio
         ---                          ---
  500    200     50 milioni .. .. .. 1,00
  500    300    100    "    .. .. .. 1,03
  700    300    100    "    .. .. .. 1,04
  800    400    100    "    .. .. .. 1,06
  700    700    700    "    .. .. .. 1,08
1.000    500    200    "    .. .. .. 1,08
1.500    700    300    "    .. .. .. 1,09
1.000  1.000  1.000    "    .. .. .. 1,11
3.000  1.000    500    "    .. .. .. 1,12
1.500  1.500  1.500    "    .. .. .. 1,14
2.000  2.000  2.000    "    .. .. .. 1,15
3.000  3.000  3.000    "    .. .. .. 1,18
4.000  4.000  4.000    "    .. .. .. 1,20
5.000  5.000  5.000    "    .. .. .. 1,22
                      Coefficienti
Zone territoriali       di premio
       ---                ---
I.a    .. .. .. .. .. .. 1,00
I.B    .. .. .. .. .. .. 1,87
II.a   .. .. .. .. .. .. 0,78
II.b   .. .. .. .. .. .. 0,73
III.a  .. .. .. .. .. .. 0,68
III.b  .. .. .. .. .. .. 0,63
IV.a   .. .. .. .. .. .. 0,55
IV.b   .. .. .. .. .. .. 0,50
Distribuzione  delle  provincie  e  delle  targhe speciali nelle zone
territoriali:
Zona I.a: Bologna - Firenze - Genova - La Spezia - Lucca  -  Massa  -
Pistoia;
Zona  I.b:  AFI - CD - EE - FTASE - Imperia - Napoli - Nuoro - Pisa -
Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste;
Zone II.a: Ancona - Bari - Bolzano - Forli'  -  Livorno  -  Modena  -
Parma  -  Pescara  - Piacenza - Reggio Calabria - Sassari - Sondrio -
Trento - Treviso - Vicenza;
Zona II. b: Bergamo - Brescia - Cagliari - Caserta - Mantova - Milano
- Padova - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia -  Torino  -  Udine  -
Venezia - Verona;
Zona  III.a:  Alessandria - Aosta - Arezzo - Asti - Brindisi - Como -
Cremona - Gorizia - Grossetto - Macerata - Oristano - Pavia -  Pesaro
- Rieti - RSM - Salerno - Siena - Taranto - Varese;
Zona  III.b: Ascoli Piceno - Belluno - Benevento - Catanzaro - Chieti
- Cuneo - Ferrara - Foggia - Frosinone - L'Aquila - Latina - Novara -
Perugia - Rovigo - Teramo - Vercelli;
Zona IV.a: Avellino - Caltanissetta - Campobasso - Catania -  Cosenza
-  Enna  -  Isernia  - Lecce - Matera - Messina - Palermo - Potenza -
Terni - Trapani - Viterbo;
Zona IV.b: Agrigento - Ragusa - Siracusa.
A) Tariffa "bonus-malus".
Il premio di riferimento e' pari a L. 266.637, al netto  di  imposta,
per  tutte  le  imprese  con  esclusione  della Banca Nazionale delle
Comunicazioni per la quale il premio di  riferimento  e'  pari  a  L.
253.945, al netto d'imposta.
I  coefficienti di determinazione del premio in funzione della classe
di merito di assegnazione del contratto sono indicati  nella  tabella
seguente:
Classi di merito                               Coefficienti
                                                 di premio
        --                                          --
       1b)                                         0,70
       1a)                                         0,70
       1)                                          0,70
       2)                                          0,75
       3)                                          0,80
       4)                                          0,85
       5)                                          0,92
       6) Ingresso                                 1,00
       7)                                          1,15
       8)                                          1,32
       9)                                          1,52
      10)                                          1,75
      11)                                          2,00
B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  franchigie  di  L.  60.000-100.000-200.000,  rispettivamente per
veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14
c.v.,  i  premi  di  tariffa  corrispondono  a  quelli  della   forma
tariffaria  "bonus-malus"  per  la  classe  6,  moltiplicati  per  il
coefficiente 0,75.
Per franchigie di L. 100.000-200.000-300.000  rispettivamente  per  i
veicoli  fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v., fino al 14 c.v. e di oltre
14 c.v.,i  premi  di  tariffa  corrispondono  a  quelli  della  forma
tariffaria  "bonus-malus"  per  le  classe  6,  moltiplicati  per  il
coefficiente 0,72.
Per i contratti stipulati della societa' Llyod Adriatico nella  forma
tariffaria   denominata   "4R"  la  misura  dei  premi  si  determina
moltiplicando il premio di riferimento pari a L. 187.772, al netto di
imposta per i  sopra  indicati  coefficienti  relativi  alle  potenze
fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali.
La  Societa'  Lloyd  Adriatico adottera' per la predetta formula "4R"
massimali di garanzia non inferiori a lire  900/400/300  milioni,  il
cui coefficiente e' pari a 1,07.
Per  i  contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R"
che si riferiscono a veicoli gia' assicurati  nella  forma  tariffara
"bonus-malus"  la  societa'  Lloyd  Adriatico,  tenendo  conto  delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto  Legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni
nella legge  26  febbraio  1977,  n.  39  rilasciata  dal  precedente
assicuratore,  applichera'  una  franchigia  iniziale  fissata  nelle
percentuali del  premio  di  tariffa  come  indicato  nella  seguente
tabella:
     Classe di Assegnazione
  risultante dall'attestazione
   rilasciata dal precedente
        assicuratore                  Misura della franchigia
            ---                                ---
 1b-1a-1) .. ..                      25% del premio di tariffa
 2) .. .. .. ..                      25%  "    "    "     "
 3) .. .. .. ..                      50%  "    "    "     "
 4) .. .. .. ..                      50%  "    "    "     "
 5) .. .. .. ..                     100%  "    "    "     "
 6) .. .. .. ..                     100%  "    "    "     "
 7) .. .. .. ..                     110%  "    "    "     "
 8) .. .. .. ..                     110%  "    "    "     "
 9) .. .. .. ..                     110%  "    "    "     "
10) .. .. .. ..                     120%  "    "    "     "
11) .. .. .. ..                     120%  "    "    "     "
In  nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L.
1.000.00  secondo  quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 30 luglio 1987.
2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III
   (AUTOBUS).
A) Tariffe a premio fisso
a) Autobus in servizio in linea extrarbano da turismo e da noleggio o
ad uso privato.
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  coefficenti  di  seguito  indicati relativamente ai
massimali ed alle zone territoriali.  Il  premio  di  riferimento  e'
relativo  ad  autobus  con numero complessivo di posti a sedere ed in
piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per
ogni posto eccedente i 40 od inferiori ai 30 il premio di tariffa  e'
rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%.
                                  Coefficienti
      Massimali                     di premio
         ---                           ---
 1.000    200    100 *  milioni ....  1,00
 1.000    300    100 *     "    ....  1,01
 1.500    200    100       "    ....  1,01
 1.500    300    150       "    ....  1,03
 1.500    400    200       "    ....  1,05
 2.500    300    200       "    ....  1,05
 3.000    500    200       "    ....  1,06
 4.000  1.000    500       "    ....  1,09
 3.000  1.000  1.000       "    ....  1,10
 1.500  1.500  1.500       "    ....  1,11
 2.000  2.000  2.000       "    ....  1,15
 3.000  3.000  3.000       "    ....  1,16
 4.000  4.000  4.000       "    ....  1,17
 5.000  5.000  5.000       "    ....  1,18
 7.000  7.000  7.000       "    ....  1,21
10.000 10.000 10.000       "    ....  1,24
* Combinazione di massimali che non puo' essere adottata per autobus
  in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio.
                                   Coefficienti
Zone territoriali                    di premio
       ---                               ---
I  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1,00
II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....0,80
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
Zona  I:  Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio -
Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana  -  Trentino  Alto  Adige  -
Valle d'Aosta - Veneto;
Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie -
Sardegna - Sicilia - Umbria.
Il premio di riferimento e' pari a L. 1.191.082, al netto di imposta.
b)  Autobus  in  servizio  pubblico  urbano per comuni fino a 300.000
abitanti al 25 ottobre 1981.
La  misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio   di
riferimento  per  i  coefficienti relativi ai massimali indicati alla
precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano,
da turismo e da noleggio.
- Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).
Il premio di riferimento e' pari a L. 1.650.651, al netto di imposta.
- Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti).
Il premio di riferimento e' pari a L. 2.610.943, al netto di imposta.
B) Tariffe con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta".
Per i contratti con clausola di "Franchigia  fissa  ed  assoluta"  la
misura  delle  franchigie e' pari a L. 250.000-500.000 1.000.000 ed i
relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe  a  premio  fisso
moltiplicati,  rispettivamente,  per i coefficienti 0,88 0,79 e 0,69.
Per  i  contratti  stipulati  dalla  Compagnia  Unipol   i   predetti
coefficenti sono sostituiti dai seguenti:
0.84, 0,72 e 0,62.
3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI
   PER TRASPORTO DI COSE)
A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.
Tariffe a premio fisso.
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativi al peso
complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali.
Le combinazioni di massimali ed i  relativi  coefficienti  di  premio
sono  quelli  indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela-
tive ai veicoli a motore dei settori I e II.
a) Autocarri fino a 35 q. inclusi di peso complessivo a pieno carico.
Il premio di riferimento e' pari a L. 373.109, al netto di imposta.
Peso complessivo a pieno carico           Coefficienti
                                            di premio
             ---                               ---
fino a 15 q.li .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1,00
da oltre 15 fino a 25 q.li .. .. .. .. .. ... 1,30
da oltre 25 fino a 35 q.li .. .. .. .. .. ... 1,60
      Zone territoriali                   Coefficienti
                                            di premio
             ---                               ---
I   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00
II  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,78
III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,60
Distribuzione delle province  e  delle  targhe  speciali  nelle  zone
territoriali:
Zona  I:  Arezzo  -  Bari  -  Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta -
Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca  -  Massa  -
Milano  -  Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio
Calabria - Roma - Salerno - Sassari  -  Taranto  -  Targhe  estere  -
Trento;
Zona  II:  Alessandria  -  Ancona  -  Aosta  - Ascoli Piceno - Asti -
Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro -
Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Foggia  -  Forli'  -  Frosinone  -
Grosseto  - L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera -
Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo - Pesaro -  Pescara  -
Piacenza  -  Pordenone  - Potenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti -
Savona - Siena - Sondrio - Teramo  -  Terni  -  Torino  -  Treviso  -
Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo;
Zona  III:  AFI  -  Agrigento  -  Avellino  -  Belluno  - Benevento -
Campobasso - Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti
Esteri - Ferrara - FTASE - Gorizia -  Isernia  -  Novara  -  Pavia  -
Ragusa - Rovigo - RSM - SCV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli.
b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico.
-  per  trasporto cose proprie: il premio di riferimento e' pari a L.
571.042, al netto d'imposta.
- per trasporto conto terzi: il premio di riferimento e'  pari  a  L.
984.795, al netto d'imposta.
     Peso complessivo                  Coefficienti
      a pieno carico                     di premio
            ---                              ---
da oltre 35 fino a 70 q.li  .. .. .. .. ..  1,00
da oltre 70 fino a 360 q.li .. .. .. .. ..  1,60
di oltre 360 q.li  .. .. .. .. .. .. .. ..  3,30
      Zone territoriali                   Coefficienti
                                            di premio
              ---                               ---
I   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1,00
II  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0,90
III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0,70
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
Zona  I:. Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio -
Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle d'Aosta -  Toscana  -
Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto;
Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia;
Zona III: Sardegna.
Tariffe con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta".
Per  i  contratti  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000  ed  i
relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di
cui  alle  precedenti  lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente,
con i coefficienti 0,86, 0,77, 0,65,. Per i contratti stipulati dalla
Compagnia  Unipol  i  predetti  coefficienti  sono   sostituiti   dai
seguenti: 0,82, 0,70, 0,58.
B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.
Tariffe a premio fisso
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo
di veicolo ed alla cilindrata ai massimali ed alle zone territoriali.
Il premio di riferimento e' pari a L. 84.242, al netto d'imposta.
                                              Coefficienti
Tipo di veicolo e cilindrata                    di premio
              ---                                   ---
ciclomotori a due e tre ruote .. .. .. .. .. .. ... 1,00
motoveicoli fino a 50 cc.. .. .. .. .. .. .. .. ... 1,93
    "       da oltre 50 fino a 150 cc .. .. .. .... 2,96
    "       da oltre 150 fino a 250 cc .. .. .. ... 3,33
    "       da oltre 250 fino a 750 cc .. .. .. ... 3,70
    "       da oltre 750 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,07
                                           Coefficienti
      Massimali                              di premio
         ---                                     ---
    350    200     35 Milioni .. .. .. .. .. .. 1,00
    500    200     50    "    .. .. .. .. .. .. 1,03
    400    200    100    "    .. .. .. .. .. .. 1,03
    500    300     50    "    .. .. .. .. .. .. 1,04
    500    300    100    "    .. .. .. .. .. .. 1,06
    700    300    100    "    .. .. .. .. .. .. 1,07
    400    400    400    "    .. .. .. .. .. .. 1,08
    500    500    500    "    .. .. .. .. .. .. 1,09
    900    400    300    "    .. .. .. .. .. .. 1,09
    600    600    600    "    .. .. .. .. .. .. 1,10
  1.000    500    200    "    .. .. .. .. .. .. 1,11
    700    700    700    "    .. .. .. .. .. .. 1,12
  1.500    700    300    "    .. .. .. .. .. .. 1,12
  2.000  1.000    500    "    .. .. .. .. .. .. 1,14
  1.000  1.000  1.000    "    .. .. .. .. .. .. 1,15
  3.000  1.000    500    "    .. .. .. .. .. .. 1,15
  2.000  2.000  2.000    "    .. .. .. .. .. .. 1,18
  3.000  3.000  3.000    "    .. .. .. .. .. .. 1,21
  4.000  4.000  4.000    "    .. .. .. .. .. .. 1,23
  5.000  5.000  5.000    "    .. .. .. .. .. .. 1,25
                                             Coefficienti
Zone territoriali                              di premio
        ---                                       ---
I     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  1,00
II    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0,75
III   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0,64
IV    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0,59
V     .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0,55
VI    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  0,46
Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali:
Zona I: Napoli;
Zona II: Bari, Reggio Calabria;
Zona  III:  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Firenze, Genova, Milano,
Pistoia, Roma, Salerno;
Zona IV: Ancona,  Bergamo,  Bologna,  Brescia,  Como,  Foggia,  Massa
Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste;
Zona  V:  Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Forli', Imperia,  L'Aquila,  La  Spezia,
Lecce,  Livorno,  Lucca,  Messina,  Padova,  Palermo, Pavia, Pescara,
Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia,  Repubblica  di  San  Marino,
Savona, Torino, Treviso, Varese Venezia, Verona, Vicenza;
Zona   VI:   Agrigento,  Arezzo,  Belluno,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso,  Chieti,  Cremona,  Cuneo,  Enna,   Ferrara,   Frosinone,
Gorizia,   Grosseto,  Isernia,  Latina,  Macerata,  Mantova,  Matera,
Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna,
Rieti, Rovigo, Sassari,  Siena,  Siracusa,  Sondrio,  Teramo,  Terni,
Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  i  contratti  con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta", la
misura della franchigia e' pari a L.  150.000  ed  i  relativi  premi
corrispondono  a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso
moltiplicati con il coefficiente 0,86.
4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V
   (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).
La misura dei premi si  determina  a  seconda  delle  caratteristiche
tecniche   del   rischio   assicurato,  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati  relativamente  ai
massimali,  alle  zone  territoriali,  e per i soli motoveicoli, alla
cilindrata.
Le combinazioni di massimali ed i  relativi  coefficienti  di  premio
sono   quelli  indicati  al  precedente  n.  3,  lettera  b)  per  le
assicurazioni relative ai motoveicoli  e  ciclomotori  per  trasporto
cose.
                                             Coefficienti
Zone territoriali                              di premio
        ---                                       ---
I   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00
II  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,93
III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,79
IV  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,73
V   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,68
VI  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57
La   distribuzione   delle   province   e  delle  targhe  nelle  zone
territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera b) per le
assicurazioni relative ai motoveicoli  e  ciclomotori  per  trasporto
cose.
a) Ciclomotori.
Il premio di riferimento e' pari a L. 51.405, al netto d'imposta, per
tutte   le   imprese  con  esclusione  della  Banca  Nazionale  delle
Comunicazioni, per la quale il premio di riferimento  e'  pari  a  L.
48.943, al netto d'imposta.
b) Motoveicoli ad uso privato.
Il  premio  di  riferimento e' pari a L. 188.628, al netto d'imposta,
per tutte le imprese, con  esclusione  della  Banca  Nazionale  delle
Comunicazioni,  per  la  quale  il premio di riferimento e' pari a L.
179.592, al netto d'imposta.
Cilindrata                       Coefficienti
                                   di premio
fino a 150 c.c.  .. .. .. .. .. .. .. 1,00
da oltre 150 fino a 400 c.c  .. .. .. 1,27
da oltre 400 c.c.   .. .. .. .. .. .. 1,64
5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI
   VEICOLI A MOTORE DEL SETTTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI).
La misura dei premi si  determina  a  seconda  delle  caratteristiche
tecniche   del   rischio   assicurato,  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati  relativamente  al
tipo di veicolo ed ai massimali.
Il premio di riferimento e' pari a L. 106.327 al netto d'imposta.
Tipo di veicolo
a)   Macchine   semoventi  con  attrezzature  operative,  varie,  non
rientranti nel successivo punto b), carrelli mezzi, sgombraneve:
- fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia .. .. .. .. .. .. 1,00
- da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia .. .. 1,30
- da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia . .. 2,00
- da oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia .. .. .. .. .. 3,00
b)   Rulli,   compressori,  macchine  per  il  costipamento,  per  il
livellamento  e  per  lo  spianamento  del  terreno,   scarificatori,
frantumatori,  mescolatori,  betoniere  (escluse quelle autocarrate),
spandigraniglia  meccanici,  vibrofinitrici,  cisterne   termiche   e
spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto
stradale e motosaldatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0,50
Massimali
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli indicati al precedente n. 1) per le  assicurazioni  rela-
tive ai veicoli a motore dei settori I e II.
6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI
   VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE).
La   misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti relativi ai massimali.
- per uso conto proprio: il premio di riferimento e' pari a L. 60.248
al netto dell'imposta;
- per uso conto terzi: il premio di riferimento e' pari a L. 122.203,
al netto di imposta.
                              Coefficienti
      Massimali                 di premio
         ---                       ---
   500    200     50 milioni .... 1,00
   500    200    100    "    .... 1,02
   700    300    100    "    .... 1,04
   700    300    200    "    .... 1,05
 1.000    300    100    "    .... 1,05
   500    500    500    "    .... 1,07
   600    600    600    "    .... 1,08
   700    700    700    "    .... 1,09
 1.000  1.000  1.000    "    .... 1,11
 2.000  2.000  2.000    "    .... 1,15
 3.000  3.000  3.000    "    .... 1,18
 4.000  4.000  4.000    "    .... 1,20
 5.000  5.000  5.000    "    .... 1,22