LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; Visto il provvedimento n. 8/1987 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 marzo 1987 al 29 febbraio 1988; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1987 con il quale e' stato confermato anche per l'anno 1988 che i contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia"; Considerato che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e L. 1.000.000; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio Centrale Italiano di assicurazioni per i veicoli a motore in circolazione internazionale - con sede in Milano, e' stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in partcolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano e' stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione "frontiera" di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990; Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166 del Consiglio delle Comunita' Europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunita' si e' impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli; Viste le proposte di nuove tariffe e le richieste di modifica alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza, precedentemente in vigore, presentate dalle imprese di assicurazione nonche' la richiesta di modifica dell'art. 3 delle condizioni di polizza presentata per conto delle imprese dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA); Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1986, proposta secondo la quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che: - per quanto concerne la variazione della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del Conto Consortile e dalla prevedibile evoluzione di taluni fattori incidenti sulla variazione di tale elemento; - per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche fanno riferimento ad un tasso finanziario pari all'8,50% ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, avuto riguardo anche al rendimento medio delle attivita' poste a copertura dele predette riserve secondo la distribuzione degli investimenti previsti dalla normativa vigente e fissati con decreto ministeriale 13 dicembre 1977 su conformi indicazioni espresse dal CIPE con delibera 22 novembre 1977; Esaminata altresi' la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1986, proposta secondo la quale non possono neppure essere approvate le nuove tariffe relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni - concernenti il rilascio del certificato internazionale di assicurazione "carta verde" e la speciale assicurazione "frontiera", per gli stessi motivi sopra indicati per i quali non possono essere approvate le altre tariffe proposte dalle imprese; Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta Commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare piu' adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente, da un lato, all'andamento della frequenza dei sinistri e, dall'altro, all'adozione di un tasso di rendimento finanziario delle attivita' a copertura delle riserve tecniche del 9,25% ed ha quindi proposto di stabilire per il periodo dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989 altre tariffe e di procedere altresi': - per tutti i settori tariffari alla introduzione di ulteriori combinazioni di massimali di garanzia; - per i settori tariffari I e II a modifiche di taluni coefficienti relativi alle potenze fiscali ed alle zone territoriali; - per il settore tariffario IV ad una diversa distribuzione dei veicoli in base al peso complessivo a pieno carico ed all'uso al quale sono destinati; Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1986, proposta secondo la quale possono essere accolte le richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 29 febbraio 1988, con la sola esclusione della proposta presentata dalla Compagnia Unipol, per la modifica dell'art. 18 delle Norme Tariffarie, proposta che non appare accoglibile atteso che la fattispecie, ancorche' di non facile interpretazione, sicuramente non soddisfa il requisito, essenziale nella ratio della clausola stessa, della unicita' di intestazione al P.R.A. dei veicoli assicurati; Ritenuto che, avuto riguardo all'esistenza di accordi similari sul piano internazionale, appare comunque opportuno che il medesimo re- gime previsto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sul territorio dei Paesi membri della Comunita' Economica Europea (C.E.E.), sia stabilito anche per quella causati sul territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Cecoslovacchia; Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla Commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 29 ottobre 1986; Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre 1947); Delibera: A decorrere dal 1 marzo 1988 e fino al 28 febbraio 1989 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabilite come segue: Art. 1 1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI) La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato cosi' ottenuto deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto sia stipulato nella forma tariffaria "bonus-malus" od in quella con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", per i coefficienti indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B). Coefficienti Potenze fiscali: di premio --- --- Fino a 10 c.v. .. .. .. .. .. .. ... 1,00 da oltre 10 fino a 12 c.v. .. .. ... 1,50 da oltre 12 fino a 14 c.v. .. .. ... 1,60 da oltre 14 fino a 18 c.v. .. .. ... 2,05 oltre 18 c.v .. .. .. .. .. .. .. ... 3,10 Coefficienti Massimali di premio --- --- 500 200 50 milioni .. .. .. 1,00 500 300 100 " .. .. .. 1,03 700 300 100 " .. .. .. 1,04 800 400 100 " .. .. .. 1,06 700 700 700 " .. .. .. 1,08 1.000 500 200 " .. .. .. 1,08 1.500 700 300 " .. .. .. 1,09 1.000 1.000 1.000 " .. .. .. 1,11 3.000 1.000 500 " .. .. .. 1,12 1.500 1.500 1.500 " .. .. .. 1,14 2.000 2.000 2.000 " .. .. .. 1,15 3.000 3.000 3.000 " .. .. .. 1,18 4.000 4.000 4.000 " .. .. .. 1,20 5.000 5.000 5.000 " .. .. .. 1,22 Coefficienti Zone territoriali di premio --- --- I.a .. .. .. .. .. .. 1,00 I.B .. .. .. .. .. .. 1,87 II.a .. .. .. .. .. .. 0,78 II.b .. .. .. .. .. .. 0,73 III.a .. .. .. .. .. .. 0,68 III.b .. .. .. .. .. .. 0,63 IV.a .. .. .. .. .. .. 0,55 IV.b .. .. .. .. .. .. 0,50 Distribuzione delle provincie e delle targhe speciali nelle zone territoriali: Zona I.a: Bologna - Firenze - Genova - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia; Zona I.b: AFI - CD - EE - FTASE - Imperia - Napoli - Nuoro - Pisa - Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe Estere - Trieste; Zone II.a: Ancona - Bari - Bolzano - Forli' - Livorno - Modena - Parma - Pescara - Piacenza - Reggio Calabria - Sassari - Sondrio - Trento - Treviso - Vicenza; Zona II. b: Bergamo - Brescia - Cagliari - Caserta - Mantova - Milano - Padova - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia - Torino - Udine - Venezia - Verona; Zona III.a: Alessandria - Aosta - Arezzo - Asti - Brindisi - Como - Cremona - Gorizia - Grossetto - Macerata - Oristano - Pavia - Pesaro - Rieti - RSM - Salerno - Siena - Taranto - Varese; Zona III.b: Ascoli Piceno - Belluno - Benevento - Catanzaro - Chieti - Cuneo - Ferrara - Foggia - Frosinone - L'Aquila - Latina - Novara - Perugia - Rovigo - Teramo - Vercelli; Zona IV.a: Avellino - Caltanissetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Messina - Palermo - Potenza - Terni - Trapani - Viterbo; Zona IV.b: Agrigento - Ragusa - Siracusa. A) Tariffa "bonus-malus". Il premio di riferimento e' pari a L. 266.637, al netto di imposta, per tutte le imprese con esclusione della Banca Nazionale delle Comunicazioni per la quale il premio di riferimento e' pari a L. 253.945, al netto d'imposta. I coefficienti di determinazione del premio in funzione della classe di merito di assegnazione del contratto sono indicati nella tabella seguente: Classi di merito Coefficienti di premio -- -- 1b) 0,70 1a) 0,70 1) 0,70 2) 0,75 3) 0,80 4) 0,85 5) 0,92 6) Ingresso 1,00 7) 1,15 8) 1,32 9) 1,52 10) 1,75 11) 2,00 B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per franchigie di L. 60.000-100.000-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 6, moltiplicati per il coefficiente 0,75. Per franchigie di L. 100.000-200.000-300.000 rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v., fino al 14 c.v. e di oltre 14 c.v.,i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per le classe 6, moltiplicati per il coefficiente 0,72. Per i contratti stipulati della societa' Llyod Adriatico nella forma tariffaria denominata "4R" la misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento pari a L. 187.772, al netto di imposta per i sopra indicati coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. La Societa' Lloyd Adriatico adottera' per la predetta formula "4R" massimali di garanzia non inferiori a lire 900/400/300 milioni, il cui coefficiente e' pari a 1,07. Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R" che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella forma tariffara "bonus-malus" la societa' Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857 convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 rilasciata dal precedente assicuratore, applichera' una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella: Classe di Assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore Misura della franchigia --- --- 1b-1a-1) .. .. 25% del premio di tariffa 2) .. .. .. .. 25% " " " " 3) .. .. .. .. 50% " " " " 4) .. .. .. .. 50% " " " " 5) .. .. .. .. 100% " " " " 6) .. .. .. .. 100% " " " " 7) .. .. .. .. 110% " " " " 8) .. .. .. .. 110% " " " " 9) .. .. .. .. 110% " " " " 10) .. .. .. .. 120% " " " " 11) .. .. .. .. 120% " " " " In nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L. 1.000.00 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 30 luglio 1987. 2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III (AUTOBUS). A) Tariffe a premio fisso a) Autobus in servizio in linea extrarbano da turismo e da noleggio o ad uso privato. La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per coefficenti di seguito indicati relativamente ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento e' relativo ad autobus con numero complessivo di posti a sedere ed in piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per ogni posto eccedente i 40 od inferiori ai 30 il premio di tariffa e' rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%. Coefficienti Massimali di premio --- --- 1.000 200 100 * milioni .... 1,00 1.000 300 100 * " .... 1,01 1.500 200 100 " .... 1,01 1.500 300 150 " .... 1,03 1.500 400 200 " .... 1,05 2.500 300 200 " .... 1,05 3.000 500 200 " .... 1,06 4.000 1.000 500 " .... 1,09 3.000 1.000 1.000 " .... 1,10 1.500 1.500 1.500 " .... 1,11 2.000 2.000 2.000 " .... 1,15 3.000 3.000 3.000 " .... 1,16 4.000 4.000 4.000 " .... 1,17 5.000 5.000 5.000 " .... 1,18 7.000 7.000 7.000 " .... 1,21 10.000 10.000 10.000 " .... 1,24 * Combinazione di massimali che non puo' essere adottata per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio. Coefficienti Zone territoriali di premio --- --- I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1,00 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....0,80 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali: Zona I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige - Valle d'Aosta - Veneto; Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie - Sardegna - Sicilia - Umbria. Il premio di riferimento e' pari a L. 1.191.082, al netto di imposta. b) Autobus in servizio pubblico urbano per comuni fino a 300.000 abitanti al 25 ottobre 1981. La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali indicati alla precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio. - Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti). Il premio di riferimento e' pari a L. 1.650.651, al netto di imposta. - Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti). Il premio di riferimento e' pari a L. 2.610.943, al netto di imposta. B) Tariffe con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000 1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,88 0,79 e 0,69. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficenti sono sostituiti dai seguenti: 0.84, 0,72 e 0,62. 3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE) A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi. Tariffe a premio fisso. La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al peso complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela- tive ai veicoli a motore dei settori I e II. a) Autocarri fino a 35 q. inclusi di peso complessivo a pieno carico. Il premio di riferimento e' pari a L. 373.109, al netto di imposta. Peso complessivo a pieno carico Coefficienti di premio --- --- fino a 15 q.li .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1,00 da oltre 15 fino a 25 q.li .. .. .. .. .. ... 1,30 da oltre 25 fino a 35 q.li .. .. .. .. .. ... 1,60 Zone territoriali Coefficienti di premio --- --- I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,78 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,60 Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali: Zona I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta - Firenze - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa - Milano - Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe estere - Trento; Zona II: Alessandria - Ancona - Aosta - Ascoli Piceno - Asti - Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Foggia - Forli' - Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pordenone - Potenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Savona - Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Torino - Treviso - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo; Zona III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento - Campobasso - Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti Esteri - Ferrara - FTASE - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa - Rovigo - RSM - SCV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli. b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico. - per trasporto cose proprie: il premio di riferimento e' pari a L. 571.042, al netto d'imposta. - per trasporto conto terzi: il premio di riferimento e' pari a L. 984.795, al netto d'imposta. Peso complessivo Coefficienti a pieno carico di premio --- --- da oltre 35 fino a 70 q.li .. .. .. .. .. 1,00 da oltre 70 fino a 360 q.li .. .. .. .. .. 1,60 di oltre 360 q.li .. .. .. .. .. .. .. .. 3,30 Zone territoriali Coefficienti di premio --- --- I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,90 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,70 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali: Zona I:. Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle d'Aosta - Toscana - Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto; Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia; Zona III: Sardegna. Tariffe con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente, con i coefficienti 0,86, 0,77, 0,65,. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficienti sono sostituiti dai seguenti: 0,82, 0,70, 0,58. B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Tariffe a premio fisso La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo di veicolo ed alla cilindrata ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento e' pari a L. 84.242, al netto d'imposta. Coefficienti Tipo di veicolo e cilindrata di premio --- --- ciclomotori a due e tre ruote .. .. .. .. .. .. ... 1,00 motoveicoli fino a 50 cc.. .. .. .. .. .. .. .. ... 1,93 " da oltre 50 fino a 150 cc .. .. .. .... 2,96 " da oltre 150 fino a 250 cc .. .. .. ... 3,33 " da oltre 250 fino a 750 cc .. .. .. ... 3,70 " da oltre 750 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,07 Coefficienti Massimali di premio --- --- 350 200 35 Milioni .. .. .. .. .. .. 1,00 500 200 50 " .. .. .. .. .. .. 1,03 400 200 100 " .. .. .. .. .. .. 1,03 500 300 50 " .. .. .. .. .. .. 1,04 500 300 100 " .. .. .. .. .. .. 1,06 700 300 100 " .. .. .. .. .. .. 1,07 400 400 400 " .. .. .. .. .. .. 1,08 500 500 500 " .. .. .. .. .. .. 1,09 900 400 300 " .. .. .. .. .. .. 1,09 600 600 600 " .. .. .. .. .. .. 1,10 1.000 500 200 " .. .. .. .. .. .. 1,11 700 700 700 " .. .. .. .. .. .. 1,12 1.500 700 300 " .. .. .. .. .. .. 1,12 2.000 1.000 500 " .. .. .. .. .. .. 1,14 1.000 1.000 1.000 " .. .. .. .. .. .. 1,15 3.000 1.000 500 " .. .. .. .. .. .. 1,15 2.000 2.000 2.000 " .. .. .. .. .. .. 1,18 3.000 3.000 3.000 " .. .. .. .. .. .. 1,21 4.000 4.000 4.000 " .. .. .. .. .. .. 1,23 5.000 5.000 5.000 " .. .. .. .. .. .. 1,25 Coefficienti Zone territoriali di premio --- --- I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,75 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,64 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,59 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,55 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 Distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali: Zona I: Napoli; Zona II: Bari, Reggio Calabria; Zona III: Avellino, Benevento, Caserta, Firenze, Genova, Milano, Pistoia, Roma, Salerno; Zona IV: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Foggia, Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste; Zona V: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Forli', Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Repubblica di San Marino, Savona, Torino, Treviso, Varese Venezia, Verona, Vicenza; Zona VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, Latina, Macerata, Mantova, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Rieti, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo. Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta", la misura della franchigia e' pari a L. 150.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso moltiplicati con il coefficiente 0,86. 4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali, alle zone territoriali, e per i soli motoveicoli, alla cilindrata. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 3, lettera b) per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Coefficienti Zone territoriali di premio --- --- I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,93 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,79 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,73 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,68 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 La distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera b) per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. a) Ciclomotori. Il premio di riferimento e' pari a L. 51.405, al netto d'imposta, per tutte le imprese con esclusione della Banca Nazionale delle Comunicazioni, per la quale il premio di riferimento e' pari a L. 48.943, al netto d'imposta. b) Motoveicoli ad uso privato. Il premio di riferimento e' pari a L. 188.628, al netto d'imposta, per tutte le imprese, con esclusione della Banca Nazionale delle Comunicazioni, per la quale il premio di riferimento e' pari a L. 179.592, al netto d'imposta. Cilindrata Coefficienti di premio fino a 150 c.c. .. .. .. .. .. .. .. 1,00 da oltre 150 fino a 400 c.c .. .. .. 1,27 da oltre 400 c.c. .. .. .. .. .. .. 1,64 5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente al tipo di veicolo ed ai massimali. Il premio di riferimento e' pari a L. 106.327 al netto d'imposta. Tipo di veicolo a) Macchine semoventi con attrezzature operative, varie, non rientranti nel successivo punto b), carrelli mezzi, sgombraneve: - fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia .. .. .. .. .. .. 1,00 - da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia .. .. 1,30 - da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia . .. 2,00 - da oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia .. .. .. .. .. 3,00 b) Rulli, compressori, macchine per il costipamento, per il livellamento e per lo spianamento del terreno, scarificatori, frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate), spandigraniglia meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto stradale e motosaldatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 Massimali Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni rela- tive ai veicoli a motore dei settori I e II. 6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE). La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali. - per uso conto proprio: il premio di riferimento e' pari a L. 60.248 al netto dell'imposta; - per uso conto terzi: il premio di riferimento e' pari a L. 122.203, al netto di imposta. Coefficienti Massimali di premio --- --- 500 200 50 milioni .... 1,00 500 200 100 " .... 1,02 700 300 100 " .... 1,04 700 300 200 " .... 1,05 1.000 300 100 " .... 1,05 500 500 500 " .... 1,07 600 600 600 " .... 1,08 700 700 700 " .... 1,09 1.000 1.000 1.000 " .... 1,11 2.000 2.000 2.000 " .... 1,15 3.000 3.000 3.000 " .... 1,18 4.000 4.000 4.000 " .... 1,20 5.000 5.000 5.000 " .... 1,22