(all. 1 - art. 1)
                                                          Allegato A)
                          NORME TARIFFARIE
                      TITOLO - VEICOLI A MOTORE
               CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
1) Durata dei contratti.
Salvo quanto previsto dal successivo comma non  sono  ammesse  durate
maggiori  di  un  anno  piu'  frazione.  La  frazione  di  anno  deve
costituire rateo iniziale.
Nel caso di contratti relativi a veicoli  locati  in  leasing  oppure
venduti  ratealmente  con  ipoteca  legale  o  con patto di riservato
dominio a favore dell'ente finanziario e' ammessa la stipulazione  di
contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del
contratto  di  leasing  od  a  quella  di  ammortamento, fermo che il
certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati  per  un
periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio.
Per  contratti  stipulati  per durata inferiore ad un anno valgono le
disposizioni della successiva norma 5.
                              2) Premio
I premi della Tariffa sono riferiti ad un  intero  periodo  annuo  di
assicurazione    e   rappresentano   l'importo   complessivo   dovuto
all'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.
a) E' ammesso il frazionamento:
- trimestrale, con l'aumento del 5%;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
- semestrale, con l'aumento del 3%;
purche' l'importo di rata comprensivo dell'aumento per frazionamento,
al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 30.000.
In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non  viene
modificato  anche  se l'importo di rata e' inferiore al minimo di cui
sopra.
b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi  superiori
all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con
ipoteca  legale  o  con patto di riservato dominio a favore dell'ente
finanziatore. Nel caso di:
- premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24  mesi,  con  sconto
dell'8%;
- premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%.
Il  premio  deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in
unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di
locazione in leasing.
Non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti  deve  quindi  essere
inserita la seguente clausola:
"A  deroga dell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o
che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole
evolutive  di  cui  alla  condizione   speciale   F   nonche'   delle
maggiorazioni  di  cui  all'art.  6,  la  durata  del contratto viene
suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in  periodi  di  dodici
mesi  per  ognuno  dei quali vale il sistema previsto dalla specifica
tariffa.
"Qualora  dalla  suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi,
lo stesso, ai fini dell'applicazione  dell'art.  7  delle  condizioni
generali   di   assicurazione,  costituisce,  unitamente  al  periodo
successivo a 12 mesi, il primo periodo di osservazione.
"Alla scadenza del contratto si procedera' al conguaglio del  premio,
computato   secondo   le   regole   di   cui  sopra  ed  al  rilascio
dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 22)".
3) Rischi di durata inferiore ad un anno.
Per le assicurazioni stipulate per un periodo di  tempo  continuativo
inferiore  ad  un anno e' dovuto un rateo di premio corrispondente al
periodo di tempo per il quale dovra'  valere  la  garanzia,  con  una
maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse
assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.
Le  assicurazioni  di  rischi  di durata inferiore all'anno che siano
gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto
nella forma  tariffaria  indicata  nell'attestazione  rilasciata  dal
precedente assicuratore.
Per  le  assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella
forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto  alla
classe  di  merito  in  base  alla  quale e' computato il premio sono
quelli  stabiliti   dalla   Condizione   speciale   F   senza   pero'
l'applicazione  delle  regole  evolutive  alla scadenza del contratto
stesso.
Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate successivamente  nella
forma  "Bonus/Malus"  per  lo  stesso  veicolo  si  applica il premio
relativo alla medesima classe di merito cui era  stato  assegnato  il
precedente   contratto   temporaneo   che   dovra'   essere   esibito
all'assicuratore.
Per le assicurazioni di veicoli destinati  al  trasporto  di  cose  -
esclusi i carrelli - e per i motocicli - esclusi i ciclomotori - deve
essere  applicato  il  "Peius"  qualora  risulti  dovuto in base alla
relativa norma.
Non sono ammesse proroghe, sospensioni o variazioni.
4) Sospensione in corso di contatto.
La sospensione di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo  -  salvo
il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni:
a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso
con  premio  pagato  deve  avere una residua durata non inferiore a 3
mesi. Qualora tale durata sia inferiore  a  3  mesi,  il  premio  non
goduto  deve  essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3
mesi, con rinuncia pero', da parte dell'Impresa, alle successive rate
di premio, ancorche' di frazionamento;
b.  devono  essere  restituiti  certificato  e  contrassegno   e   la
sospensione   non  puo'  avere  decorrenza  anteriore  alla  data  di
restituzione dei detti documenti;
c. la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi;  decorso  tale
termine  il  contratto  si  estingue  ed  il  premio non goduto resta
acquisito all'Impresa;
d. la riattivazione del contratto - fermo il contraente e la  formula
di  personalizzazione  ove  applicabile  -  deve essere pari a quello
della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia  avuto
durata  inferiore  a  3  mesi - v. successiva lettera e) e sul premio
relativo al periodo di tempo intercorrente dalla  riattivazione  alla
nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore
del  contraente,  il  premio pagato e non goduto compresa l'eventuale
"integrazione" di cui alla lettera a);
e.  nel  caso  in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3
mesi non si procede alla proroga della scadenza ne' al conguaglio del
premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione;  si
rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a).
Per  i  contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono
l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane  sospeso
per  tutta  la  durata  della  sospensione e riprende a decorrere del
momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la
sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).
Non e' consentita sospensione per i  contratti  di  durata  inferiore
all'anno, nonche' per quelli relativi a veicoli del Settore V.
All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un appendice secondo il
seguente testo:
"L'Impresa,  previo  ritiro,  del  certificato,  del  contrassegno  e
dell'eventuale "carta verde", concede la  sospensione  del  contratto
dalle ore 24 del .. ... .
"La  riattivazione  del  contratto  puo' essere chiesta entro un anno
dalla decorrenza della sospensione. La richiesta  deve  essere  fatta
per iscritto.
"La  riattivazione - fermo restando il contraente e l'eventuale forma
di personalizzazione  in  corso  -  avviene  prorogando  la  scadenza
originaria  del  contratto  per  un  periodo  pari  alla durata della
sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta  entro
tre  mesi  dalla  decorrenza della sospensione, nel quale caso non si
procede ad alcuna proroga.
"L'Impresa all'atto della riattivazione determina  il  premio  dovuto
dal  contraente  in  base  alla tariffa vigente alla data dell'ultima
sospensione e conteggia a favore del contraente stesso  il  rateo  di
premio pagato e non goduto.
"All'atto della riattivazione l'Impresa rilascia un nuovo certificato
e contrassegno.
"Per  i  contratti  con  formula  di personalizzazione, il periodo di
osservazione rimane sospeso per tutta la durata della  sospensione  e
riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
"Qualora  il  contraente  non  chieda  la riattivazione entro un anno
dalla decorrenza della sospensione, il contratto  si  risolve  ed  il
premio pagato e non goduto rimane acquisito all'Impresa".
3) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
Nel  caso di piu' sconti tecnici e dei soprapremi ciascuno si calcola
sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti.
6) Dati tecnici dei veicoli.
I dati tecnici  dei  veicoli  (potenza  in  CV,  numero  posti,  peso
complessivo  a  pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, ecc.)
si  desumono  dalla  carta  di  circolazione  o  da  altri  documenti
ufficiali  e, quando questi non siano prescritti o non li contengano,
dai dati forniti dalle case costruttrici.
7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus  ed  i  veicoli
del Settore VI)
Si  applicano  i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del
50%.
8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art.
63 Codice della strada).
Per  le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme
tariffarie ammesse dalle tariffe alle  quali  si  fa  rinvio  per  il
calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari.
a) Autoveicoli in genere (art. 26 Codice della strada).
Qualora  l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere,
il  massimale  assicurato  non  puo'  essere,  per  ciascuna   targa,
inferiore a L. 1.000.000.000 unico per ogni sinistro.
Per  i  veicoli  per  i  quali sia consentito il trasporto di persone
l'assicurazione comprende i danni da  lesioni  personali  subiti  dai
terzi trasportati.
Si  applicano  i  premi  previsti  per gli autocarri - conto proprio,
compresi i trasportati (maggiorazione 5%) -  di  peso  complessivo  a
pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%.
b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada).
Qualora   l'autorizzazione   venga  rilasciata  per  soli  motocicli,
motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere, per
ciascuna targa, inferiore a L. 1.000.000.000 unico per ogni sinistro.
Per i veicoli per i quali sia  consentito  il  trasporto  di  persone
l'assicurazione  comprende  i  danni  da lesioni personali subiti dai
terzi trasportati.
Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto  proprio  -  di
cilindrata  da  oltre  150  fino  a  250 cc., aumentati del 16% (tale
aumento comprende  l'eventuale  soprapremio  per  la  garanzia  terzi
trasportati).
c)  Rimorchi  in  genere  (art.  28  Codice  della  strada) - Rischio
statico.
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi
in genere, il massimale assicurato  non  puo'  essere,  per  ciascuna
targa, inferiore a L. 700.000.000 unico per ogni sinistro.
Si  applica  il  2%  dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70
fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a  terzi  derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  per  quelli  derivanti  da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
d) Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada).
Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a).
e) Macchine agricole (art. 29 Codice della strada).
Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine
agricole, il massimale  assicurato  non  puo'  essere,  per  ciascuna
targa, inferiore a L. 700.000.000 per ogni sinistro.
Si  applicano  i  premi  previsti per le assicurazioni di R.C. per il
rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio).
9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via
- (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24
dicembre 1969, n. 990, approvato con  D.P.R.  24  novembre  1970,  n.
973).
Per  i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio
di via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente con  durata
corrispondente  al  periodo  di validita' del predetto foglio di via,
comunque non superiore a 60 giorni (art. 64 del Codice della strada).
Il premio da applicare e':
a) per i Settori I e II
- pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 7
prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore.
Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
b) Per tutti gli altri Settori
pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.
10)  Veicoli  usati  circolanti  per  prova, collaudo o dimostrazione
(esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17,  secondo  comma,
del  Regolamento  di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973).
Per i veicoli usati posti in  circolazione  da  commercianti,  muniti
della   prescritta   autorizzazione   rilasciata   dalle   competenti
autorita', ai fini della vendita per prova, collaudo o  dimostrazione
e  per  i  quali  e'  consentito stipulare assicurazioni provvisorie,
possono essere stipulate  con  il  commerciante  polizze  aperte  con
applicazione,  per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi
e consecutivi di garanzia, dei  seguenti  premi,  prescindendo  dalla
provincia di immatricolazione del veicolo:
a.  per  il Settore III: L. 18.500 per massimale assicurato pari a L.
1.500/300/150 milioni;
b) per tutti gli altri Settori: L.  8.000  per  massimale  assicurato
pari a L. 700.000.000 unico.
Per   massimali   superiori  il  premio  si  determina  applicando  i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
Per i veicoli per i quali sia  consentito  il  trasporto  di  persone
l'assicurazione  comprende  i  danni  da lesioni personali subiti dai
terzi trasportati.
Il premio minimo non puo' essere inferiore  a  L.  300.000  per  ogni
periodo assicurativo annuo.
Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
11) Veicoli targati C.R.I..
Si  applicano i premi della zona territoriale alla quale e' assegnata
la targa ROMA.
12) Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 26
lett c, del Codice della strada).
Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e  cose)  di
peso  complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere
al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si  applicano  i
premi  del  Settore  I  (Autovetture) dei corrispondenti scaglioni di
potenza e  provincia  di  immatricolazione,  nonche'  le  formule  di
personalizzazione.
13)  Autoveicoli  e  moticicli  di  interesse  storico  iscritti  nei
registri  Automotoclub  Storico  Italiano  (ASI),   Storico   Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53).
a) Contratti con durata di 10 giorni
Possono  essere  stipulate  assicurazioni  con  massimale  di  L. 700
milioni unico con applicazione dei premi forfettari di L. 16.000  per
i  motocicli  e di L. 21.000 per gli autoveicoli. Per i veicoli per i
quali  sia  consentito  il  trasporto  di  persone,   l'assicurazione
comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati.
Non si applicano le formule di personalizzazione.
Per   massimali   superiori  il  premio  si  determina  applicando  i
coefficienti previsti dalle relative tariffe.
All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione
di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma.
b) Contratti con durata superiore a 10 giorni
Si  applicano  i premi dei rispettivi settori di tariffa, comprese le
formule di personalizzazione, se ammissibili.
14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati
("assicurazione sulla patente").
Il titolare di patente di guida puo' avere interesse a  una  garanzia
complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire
i  veicoli  comunque  posti  in  circolazione;  questo interesse puo'
concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per  piu'
veicoli non identificati, che egli presume di poter guidare, coprirsi
per  massimali  piu'  elevati  di quelli previsti dalle assicurazioni
stipulate  per  detti  rischi.  A  questo  effetto  e'  prevista   la
possibilita'   di   assicurazione   sulla   patente   che  vale  come
assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal
certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito.
Per "l'assicurazione sulla patente"  non  si  fa  pertanto  luogo  ad
emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
Si  applicano  le  formule  tariffarie ed il premio corrispondente al
veicolo di rischio piu' elevato con  riferimento  alla  provincia  di
residenza dell'assicurato.
"In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
Agli  effetti  della  garanzia  prestata  con  la polizza suindicata,
l'assicurazione di responsabilita' civile e' valida per i  veicoli  a
motore sottoindicati contraddistinti dai n .... letter .... in quanto
guidati dal Sig.  .. .... "
-   Veicoli   per   i   quali  e'  valida  l'assicurazione  (solo  se
espressamente sopra richiamati):
1. motoveicoli:
a. motocicli di cilindrata fino a .. .. .. .. .. .. .. .. cc.
b. motocarrozzette di cilindrata fino a .. .. .. .. .. .. cc.
c. motocarri di cilindrata fino a .. .. .. .. .. .. .. .. cc.
2. autovetture:
a. di potenza fino a .... C.V.;
b. di qualunque potenza;
3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati:
a. di peso complessivo a  pieno  carico  fino  a  ..  ..  q.li  conto
proprio;
b. di peso complessivo a pieno carico fino a .. .. q.li conto terzi.
Rientrano  nella  copertura  tutti  i  rischi sopra citati purche' il
rispettivo premio di  tariffa  sia  pari  o  inferiore  a  quello  di
polizza.
Per   le  autovetture  il  premio  di  riferimento  e'  quello  delle
autovetture in servizio privato.
La   presente   assicurazione   e'    rilasciata    indipendentemente
dall'obbligo   di   legge   e  non  costituisce  quindi  assolvimento
dell'obbligo  stesso;   l'Impresa   non   rilascia,   pertanto,   ne'
certificato ne' contrassegno.
15) Assicurazioni di secondo rischio.
Non  e'  consentita  la stipulazione di contratti per la copertura di
secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa  detentrice  del  primo
rischio  ad  eccezione di polizze a favore di Societa' di leasing per
il rischio derivante dalla proprieta' dei veicoli locati  in  leasing
nonche' di "assicurazione sulla patente".
16)  Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata con
libro matricola.
E' ammessa la stipulazione  di  polizze  comprendenti  piu'  veicoli,
fermo  il  rilascio  di  separato certificato e contrassegno per ogni
veicolo.
Ogni polizza e' amministrata nella forma  "libro  matricola"  e  deve
essere  stipulata  per  un  numero  di  veicoli  a  motore e rimorchi
(esclusi cicolomotori) non inferiore a 50,  sempreche'  tali  veicoli
siano  intestati  al  P.R.A.  alla stessa Ditta contraente. Il premio
dovuto alla  firma  del  contratto  e'  quello  relativo  ai  veicoli
inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio.
Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V
e  VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei
rispettivi settori, ridotti del 2,9%.
Per polizze che comprendono almeno 50 veicoli dei Settori IV e VI, si
applica uno sconto del 4% sul premio  complessivo  relativo  a  detti
veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva.
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Per  le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualita' assicurativa,
si applica in ogni caso la  tariffa  e  la  normativa  in  vigore  al
momento dell'inclusione stessa.
Sono  ammesse  esclusioni  di  veicoli  soltanto  in  conseguenza  di
vendita, distruzione, demolizione  o  esportazione  definitiva;  tali
esclusioni  decorrono  dalla  data  della  restituzione materiale del
certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato  in  ragione
di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La  regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita'
assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita' stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il  Contraente  e'
tenuto  a  pagare  -  assieme alla differenza di premio dovuta per il
periodo  trascorso,  al  quale  la  regolazione  si  riferisce  -  la
differenza  di  premio  per l'annualita' successiva in relazione allo
stato di rischio risultante alla fine del periodo  per  il  quale  e'
stata effettuata la regolazione stessa.
In  caso  di  diminuizione,  l'Impresa restituira' la parte di premio
netto  riscosso  in  piu'  oltre  al  maggior  premio  percepito  per
l'annualita' successiva.
Sia  la  differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella
dovuta dal Contraente per  l'annualita'  successiva  dovranno  essere
versate entro il 15› giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"L'assicurazione  ha  per  base  un  libro  matricola  nel quale sono
iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche'
intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
"Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
"Per  i  veicoli  che  venissero  inclusi  in  garanzia   nel   corso
dell'annualita'  assicurativa,  il  premio  sara' determinato in base
alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.
"Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di  vendita  o
distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno
essere  accompagnate  dalle  restituzione  dei relativi certificati e
contrassegni.
"Per  le  inclusioni  o  le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa
dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale  della  lettera
raccomandata  con  cui  sono state notificate o comunque dalle ore 24
della  data  di  restituzione  all'Impresa  del  certificato  e   del
contrassegno.
Il  premio  di  ciascun  veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per
ogni giornata di garanzia.
"La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita'
assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualita' stessa.
"In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente  e'
tenuto  a  pagare  -  assieme alla differenza di premio dovuta per il
periodo  trascorso,  al  quale  la  regolazione  si  riferisce  -  la
differenza  di  premio  per l'annualita' successiva in relazione allo
stato di rischio risultante alla fine del periodo  per  il  quale  e'
stata effettuata la regolazione stessa.
In  caso  di  diminuzione,  l'Impresa  restituira' la parte di premio
netto  riscosso  in  piu'  oltre  al  maggior  premio  percepito  per
l'annualita' successiva.
Sia  la  differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella
dovuta dal Contraente per  l'annualita'  successiva  dovranno  essere
versate entro il 15› giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.
17)  Veicoli  a  motore  soggetti  all'obbligo  di  assicurazione non
contemplati in alcun settore di  Tariffa.  Rischi  con  carattere  di
particolarita'   od   eccezionalita'  (art.  26  del  Regolamento  di
esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato  con  D.P.R.
24 novembre 1970 n. 973).
Per  i  rischi  di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in
volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e'
ammesso il  tacito  rinnovo;  in  polizza  deve  essere  inserita  la
seguente clausola:
"A  deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969  n.
990  (non  applicabile  per assicurazioni di piu' veicoli con polizza
unica amministratata con Libro Matricola).
a) Sostizione con altro veicolo. Conguaglio del premio.
Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora  l'alienante,
previa  restituzione  del  certificato  e  contrassegno  relativi  al
veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per  detto  veicolo
sia  resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che comporti una
variazione di premio, si  procede  al  conguaglio  del  premio  della
annualita'  in  corso,  sulla base della tariffa in vigore al momento
della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
b) Cessione del contratto.
Nel caso di trasferimento di proprieta' del  veicolo  assicurato  che
importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa
restituzione  del  certificato  di  assicurazione e del contrassegno,
prendera'  atto  della  cessione  mediante  emissione  di   appendice
rilasciando i predetti nuovi documenti.
Il  contratto  ceduto  si  estingue  alla  sua naturale scadenza. Per
l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra'  stipulare
un  nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione
dello stato di rischio.
                 APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO
La suindicata polizza viene d'ora  innanzi  intestata  al  contraente
suindicato   che   subentra   in   proprio   nome  nel  contratto  di
assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti
in sostituzione del contraente originario.
Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del . .
 . . . . Per l'assicurazione  dello  stesso  veicolo  il  cessionario
dovra'  stipulare  un  nuovo  contratto.  L'impresa  pertanto  a tale
scadenza non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio.
La  presente  appendice  forma   parte   integrante   della   polizza
suindicata".
Se  l'acquirente  del  veicolo documenti di essere gia' contraente di
polizza riguardante altro veicolo  da  lui  alienato  senza  cessione
della  polizza  relativa,  l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto
all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare  nella
polizza  ceduta.  Quest'ultima  sara' annullata senza restituzione di
premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a proprio nome  per  il  veicolo  sostituito.  Per  i  contratti  con
frazionamento del premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali
rate   successive   alla   data   di   scadenza  del  certificato  di
assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista  dalla  norma
3).
19)   Cessazione   di   rischio  per  distruzione  o  demolizione  od
esportazione definitiva del veicolo assicurato (art.  61  del  Codice
della strada).
Nel   caso  di  cessazione  di  rischio  a  causa  di  distruzione  o
demolizione o  esportazione  definitiva  del  veicolo  come  previsto
dall'art. 61 del Codice della strada - comprovata da attestazione del
P.R.A.  certificante  la  restituzione  della carta di circolazione e
della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio
corrisposta e non  usufruita  in  ragione  di  1/360  per  giorno  di
garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del
contrassegno.
20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre
1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16
gennaio 1981, n. 45).
In   occasione   di   ciascuna  scadenza  annuale  del  contratto  di
assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  verso  i
terzi,  qualunque  sia  la  forma  di  tariffa  secondo  la  quale il
contratto e' stato stipulato, l'Impresa deve rilasciare al Contraente
una "attestazione" che contenga:
a. la denominazione dell'Impresa;
b. il nome -  o  denominazione  o  ragione  sociale  o  ditta  -  del
Contraente;
c. il numero del contratto di assicurazione;
d.  la  forma  di  tariffa  in  base alla quale e' stato stipulato il
contratto;
e.  la  data  di  scadenza  del periodo di assicurazione per il quale
l'attestazione viene rilasciata;
f. la classe di merito di provenienza e quella  di  assegnazione  del
contratto  per  l'annualita'  successiva  nel  caso  che il contratto
stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che  prevedano,  ad
ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuizione del
premio   applicato   all'atto  della  stipulazione  in  relazione  al
verificarsi o meno di sinistri nel  corso  di  un  certo  periodo  di
tempo;
g.  i  dati  della  targa  di riconoscimento o, quando questa non sia
prescritta, i dati di identificazione del telaio  e  del  motore  del
veicolo per la cui ciroclazione il contratto e' stato stipulato;
h. la firma dell'assicuratore.
Per  i  contratti  relativi  ai  veicoli  dei  Settori  IV (esclusi i
cicolomotori) e V (esclusi i ciclomotori)  stipulati  con  tariffa  a
premio  fisso,  deve  essere indicato il numero dei sinistri pagati o
posti a riserva nel periodo di osservazione considerato,  nonche'  il
richiamo   al  "Peius"  qualora  la  maggiorazione  sia  maturata  in
relazione a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali  di
Assicurazione.
La  suddetta  "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di
tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di veicoli assicurati con polizza  amministrate  con  "libro
matricola",  l'Impresa  non  rilascia  l'attestazione  per  i veicoli
rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.
Per tali veicoli l'attestazione deve  essere  rilasciata  al  termine
della  successiva  annualita' assicurativa con riferimento al periodo
di osservazione che inizia dal giorno  dell'inserimento  del  veicolo
nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualita'
assicurativa successiva.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra piu'
Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".
L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
a. sospensione di garanzia nel corso del contratto;
b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c.  contratti  annullati  o  risoluti  anticipatamente  rispetto alla
scadenza annuale.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore  l'attestazione  sullo
stato  del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per
il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche
se il nuovo contratto e' stipulato con la  stessa  Impresa  che  l'ha
rilasciata.
Qualora  il  Contraente  consegni  un'attestazione  rilasciata per un
contratto  scaduto  da  piu'  di  tre  mesi  rispetto  alla  data  di
stipulazione  del  nuovo contratto, si applica la disciplina - per la
tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e -  per
il  "Peius"  -  prevista  dall'art.  6  delle  Condizioni Generali di
Assicurazione.
21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing.
E' ammessa la stipulazione di contratti per  rischi  derivanti,  alle
societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati.
La  stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge e'
subordinata all'esistenza di polizze contratte dai  locatari  per  la
circolazione  dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del
leasing, che prevedano massimali non inferiori a L. 700 milioni unico
e appendice di vincolo di privilegio a favore della Societa' di leas-
ing.
E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a:
1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di
a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute;
b.  mancato  rinnovo  del  contratto  nel  caso  in  cui,  cessata la
locazione, il locatario non riconsegni il veicolo;
c. eccezioni derivanti  dal  contratto  stesso  (esclusa  quella  per
franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Societa' di
leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
2.  insufficienza  dei massimali previsti dal contratto stipulato dal
locatario; l'assicurazione e' prestata  per  l'eccedenza  rispetto  a
tali massimali;
3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali e'
prevista  la  copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, in caso di  liquidazione  coatta  dell'Impresa  con  la
quale  il  locatario  ha  stipulato  il contratto; l'assicurazione e'
prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi.
L'assicurazione dei rischi derivante  dalla  proprieta'  dei  veicoli
locati  in  leasing  non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa
luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno.
Dato il carattere  di  particolarita'  dei  rischi  si  procede  alla
tariffazione  di  volta  in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma,
del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
I contratti possono essere stipulati soltanto per una  durata  di  12
mesi. Non e' ammessa la tacita proroga.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"A  deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
    CAPO II - NORME COMUNI AI SETTORI IV (esclusi i ciclomotori)
                     E V (esclusi i ciclomotori)
22) Maggiorazione del premio per sinistrosita'  "Peius"  (applicabile
ai contratti stipulati con tariffa a premio fisso).
Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se  in  un  periodo  di osservazione, come definito dall'art. 7 delle
Condizioni Generali  di  Assicurazione,  vengono  pagati  o  posti  a
riserva  2  sinistri,  sul  premio  base  di  Tariffa si applica, per
l'annualita' immediatamente successiva, l'aumento del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione  vengono  pagati  o  posti  a
riserva 3 o piu' sinistri si applica, per l'annualita' immediatamente
succesiva, l'aumento del 25%.
I  predetti aumenti si applicano anche nel caso in cui il veicolo sia
stato in precedenza assicurato presso altra impresa qualora risultino
dovuti   in   base   all'attestazione   rilasciata   dal   precedente
assicuratore.
Qualora  il  contratto  sia  stipulato  per la durata di un anno piu'
frazione iniziale, im "Peius" e' dovuto sia sul premio relativo  alla
frazione iniziale che per l'intera annualita' successiva.
             CAPO III - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II
23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri.
L'assicurazione  comprende  i  danni  da lesioni personali, nonche' i
danni agli indumenti ed oggetti di comune uso  personale  subiti  dai
terzi trasportati.
Si  applicano  i  premi  previsti  per le autovetture di pari potenza
fiscale e  provincia  di  immatricolazione,  nonche'  le  formule  di
personalizzazione.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C).
24) Locazione di autovetture senza conducente.
L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti
della  prescritta  licenza  di  P.S.  per la locazione di autovetture
senza conducente.
L'assicurazione comprende i danni da  lesioni  personali  subiti  dai
terzi  trasportati  anche  se  cagionati da difetti di manutenzione e
simili.
Si applica il premio previsto per autovetture  in  servizio  privato,
aumentato del 40%.
25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione.
a)  Qaundo  sia  dichiarato  in  polizza  che le autovetture trainano
rimorchi identificati con targa propria  (roulotte,  carrello  tenda,
carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul
premio dell'autovettura.
Per  i  rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi
della successiva norma 26).
b) Per il traino di "carrelli  appendice"  a  non  piu'  di  2  ruote
destinati  al  trasporto  di  bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del
Codice della strada), non si applica alcun soprapremio.  I  "carrelli
appendice",  facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono
identificati con targa propria.
26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico.
Per  ogni  rimorchio  identificato  con  targa  propria  deve  essere
stipulata polizza separata ed applicato il premio di L. 28.500 per la
combinazione  di  massimali  700/300/100  milioni, prescindendo dalla
provincia di immatricolazione, anche se la durata  del  contratto  e'
inferiore ad un anno.
Per   massimali   superiori  il  premio  si  determina  applicando  i
coefficienti previsti dalla Tariffa.
Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in sosta, se staccato  dalla  motrice  (art.  2  del  Regolamento  di
esecuzione  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  quelli  derivanti  da  vizi  di costruzione o da difetti di
manutenzione del rimorchio  stesso  esclusi  comunque  i  danni  alle
persone occupanti il rimorchio.
La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato  e'  condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La  garanzia  vale  esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti  di  costruzione  o  da
difetti  di  manutenzione  esclusi  comunque  i  danni  alle  persone
occupanti il rimorchio".
Per i "carrelli appendice" di cui al punto b)  della  norma  25,  non
trattandosi  di  rimorchi  ma  di  parte  integrante dell'autoveicolo
trainante, non si emette per  il  rischio  statico  ne'  polizza  ne'
certificato e contrassegno.
27)  Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del
Codice della strada).
Si applica il corrispondente premio  delle  autovetture  in  servizio
privato di uguale potenza e provincia di immatricolazione.
L'assicurazione  comprende  i  danni  da lesioni personali subiti dai
terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore.  L'allievo  conducente,
quando  e'  alla  guida dell'autovettura, e' considerato terzo tranne
che  durante  l'effettuazione  dell'esame.  L'istruttore  invece   e'
considerato  terzo  soltanto  durante  l'effettuazione  dell'esame da
parte dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B).
28) Scuolabus - Miniscuolabus.
Per i veicoli di capienza fino a 9  posti  adibiti  al  trasporto  di
studenti   che,   per   effetto  del  trasporto  specifico  ottengano
l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i
premi previsti dalla norma 34 del Settore III (Autobus).
29) Tariffe applicabili.
a) "Bonus/Malus"
La tariffa "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di  premio
secondo  le  norme  riportate  nella  Condizione  Speciale F che deve
essere richiamata in polizza.
b) Franchigia fissa ed assoluta
Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute:
- per veicoli fino a 10 CV: franchigia di L. 60.000 o di L. 100.000;
- per veicoli da oltre 10 fino a 14 CV; franchigia di L. 100.000 o di
L. 200.000;
- per i veicoli di oltre 14 CV: franchigia di  L.  200.000  o  di  L.
300.000.
Qualora  il  contratto  si  riferisca  a veicolo immatricolato per la
prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta  dopo  una
voltura  al  P.R.A.  ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla
naturale scadenza del  contratto  ceduto  a  seguito  di  voltura  al
P.R.A.,  le  franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima
annualita' (compreso l'eventuale frazione  iniziale),  degli  importi
previsti  dalla  tabella sottoindicata in corrispondenza della classe
di merito 7 "Bonus/Malus".
Nel caso che il contratto si  riferisca  a  veicolo  gia'  assicurato
nella  forma  tariffaria  "Bonus/Malus"  la  franchigia  puo'  essere
pattuita nelle misure  sopra  indicate  solamente  se  l'attestazione
sullo  stato  del  rischio  relativa  al precedente contratto risulti
l'assegnazione di quest'ultimo,  per  l'annualita'  successiva,  alla
classe  6  o  ad  una  delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di
merito  della  clausola  "Bonus/Malus".  Le  predette  misure,  fermo
l'ammontare dei premi, dovranno invece essere maggiorate, per la sola
prima   annualita',   degli  importi  indicati  nella  tabella  sotto
riportata  qualora  dall'attestazione  risulti   l'assegnazione   del
precedente  contratto  ad  una  delle  classi di "Malus" della stessa
tabella di merito.
In caso di mancata  presentazione  dell'attestazione  del  rischio  o
dell'appendice  di  cessione  del  contratto di cui alla Norma 18) la
franchigia  deve  essere  maggiorata  nella  misura   massima   sotto
indicata.
                   Maggiorazioni delle franchigie
_____________________________________________________________________
Classe di assegnazione      Veicoli       Veicolo        Veicoli
risultante dalla atte-   fino a 10 CV  da oltre 10 CV  oltre i 14 CV
stazione rilasciata dal      Lire       fino a 14 CV      Lire
precedente assicuratore                     Lire
_____________________________________________________________________
         7                   8.000         13.000        17.000
         8                  17.000         25.000        34.000
         9                  25.000         38.000        50.000
        10                  34.000         50.000        67.000
        11                  42.000         63.000        84.000
_____________________________________________________________________
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E).
Salvo  per  il  veicolo di prima immatricolazione o assicurato per la
prima volta dopo voltura al P.R.A., in caso di mancata  presentazione
dell'attestazione  del  rischio, la franchigia deve essere maggiorata
nella misura massima suindicata.
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E).
30) Passaggio di tariffa
Il  passaggio  da  una  formula  tariffaria  ad  altra  puo'   essere
effettuato  esclusivamente  alla scadenza del contratto, a condizione
che esso sia richiesto, nella stessa forma  e  nello  stesso  termine
previsti per la disdetta.
               CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III
31) Definizioni.
Sono  "autobus"  i veicoli destinati al trasporto di persone con piu'
di 9 posti, compreso quello del conducente (art.  26,  lett.  b,  del
Codice della strada).
I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere
compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella
carta  di  circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo
rilasciato dalle Autorita' competenti.
32) Autobus con rimorchio.
Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano  rimorchi  si
applica,  per  il  rischio  della circolazione, oltre al premio della
motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi  della
successiva norma 33).
33) Rimorchi - Rischio statico.
Per   ogni  rimorchio  identificato  deve  essere  stipulata  polizza
separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per  un
autobus  avente  un  numero  di  posti  uguale a quello del rimorchio
considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto
e' inferiore ad un anno.
Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in sosta se  staccato  dalla  motrice  (art.  2  del  Regolamento  di
esecuzione  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti
da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  quelli  derivanti  da  vizi  di costruzione o da difetti di
manutenzione del rimorchio stesso.
La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato  e'  condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La  garanzia  vale  esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal
rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i  danni  derivanti
da  manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla
motrice, per quelli derivanti da vizi occulti  di  costruzione  o  da
difetti di manutenzione".
34)  Autocarri  eccezionalmente  autorizzati  al trasporto di persone
(art. 57, terzo comma, Codice della strada).
Per  gli  autocarri  e   gli   eventuali   rimorchi   eccezionalmente
autorizzati  al  trasporto  di  persone  in servizio continuativo, si
applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente
capienza, con un aumento del 10%.
35) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano.
Quando il servizio comprenda inscindibilmente  linee  urbane  vere  e
proprie  con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione
non rilevante e comunque di lunghezza  non  superiore  a  30  km  dal
capolinea   urbano,   i  rischi  relativi  a  questi  ultimi  saranno
assimilati a quelli urbani.
Per autobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti,  data  la
rilevata   disomogeneita'   dei  relativi  rischi,  si  procede  alla
tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del  Regolamento
di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Ne  consegue  che  i  relativi  contratti  non  potranno avere durata
superiore ad un anno (quando si tratti di sola frazione iniziale).
Non e' ammesso il tacito rinnovo nelle  polizze  deve  quindi  essere
inserita la seguente clausola:
"A  deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
36) Filobus extra-urbani.
Si applicano i premi degli autobus extra-urbani.
37) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di
cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977);  autobus
ed  autocarri  eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed
esclusivamente destinati a rilevare  o  restituire  al  domicilio  il
personale dipendente da aziende od enti.
Si  applicano  i  premi  riferiti  agli autobus di uguale capienza in
posti ridotti del 25%.
38) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida.
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus
extra-urbani, ridotto del 65%.
L'assicurazione comprende i danni da  lesioni  personali  subiti  dai
terzi  trasportati  ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente,
quando e' alla guida dell'autobus, e' considerato  terzo  tranne  che
durante l'effetuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato
terzo   soltanto   durante   l'effettuazione   dell'esame  da  parrte
dell'allievo conducente.
In polizza deve essre richiamata la Condizione aggiuntiva
B).
Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus  traina  rimorchio  si
applica,  per  il  rischio della circolazione, oltre al premio di cui
sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso.
Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione  ai  sensi
della precedente Norma 33) senza applicazione di riduzioni.
39) Treni lillipuzziani (su ruote gommate).
Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus
extra-urbani della 1› zona territoriale, ridotto del 65%.
40) Tariffe applicabili.
a) Tariffa fissa.
b) Franchigia fissa ed assoluta.
Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L. 500.000
e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della tariffa fissa
relativi  ad  ogni  combinazione  di  massimali prescelta, i seguenti
sconti:
- franchigia di L. 250.000, sconto 12%;
- franchigia di L. 500.000, sconto 21%;
- franchigia di L. 1.000.000, sconto 31%.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva
E).
41) Terzi trasportati
L'assicurazione comprende i danni  da  lesioni  personali  nonche'  i
danni  agli  indumenti ed oggetti di comune uso personale, subiti dai
terzi trasportati.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva C).
42) Passaggio di tariffa.
Il passaggio della tariffa fissa a quella con franchigia puo'  essere
effettuato  esclusivamente  alla  scadenza del contratto a condizione
che esso sia richiesto nella stessa  forma  e  nello  stesso  termine
previsti per la disdetta.
43)  Contratti  stipulati  nella  forma  tariffaria  con  clausola di
"Franchigia fissa ed assoluta".
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva
E'
Il passaggio dalla tariffa fissa a quella con franchigia puo'  essere
effettuato  esclusivamente  alla  scadenza del contratto a condizione
che esso sia richiesto entro il termine utile per la disdetta.
                CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE IV
44) Definizioni.
Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e
di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati negli artt.  24,
25, lett. b), c), d); 26, lett d), e), f), g), h), i), l) e 28, lett.
b), c), d), f) del Codice della strada.
Nelle  norme  che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne"
sono designati i veicoli specificatamente attrezzati per il trasporto
di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate.
Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al  limite
potenziale,  il peso complessivo a pieno da considerare ai fini della
determinazione delle scaglione tariffario cui assegnare il veicolo e'
quello che risulta in base a tale limite  potenziale;  se  invece  la
carta  di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non
il "peso"), per ottenere il  peso  complesivo  a  pieno  carico  deve
essere aggiunta a tale portata la tara.
Rientrano nella categoria di "motoveicoli di cilindrata fino a 50 cc"
i  ciclomotori che superino il limite di velocita' previsto dall'art.
24 del Codice della strada e che siano pertanto muniti  di  targa  di
immatricolazione.
45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione.
Quando  sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi, si
applica:
a. Autocarri, autobotti e veicoli per usi speciali
per l'autotreno (quale definito dall'art. 26, lettera g,  del  Codice
della  strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso
complessivo a pieno carico  corrispondente  a  quello  della  motrice
aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di
circolazione;  lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati
al traino di soli caravans e simili.
b. Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio
per l'autoarticolato (quale definito dall'art.  26,  lettera  h,  del
Codice  della  strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti
di peso complessivo a  pieno  carico  corrispondente  alla  tara  del
trattore  con  ralla  aumentato  del peso massimo rimorchiabile quali
risultano dalla carta di circolazione.
c. Motocarri
Per il motocarro (quale definito dall'art. 25, lett.  b,  del  codice
della strada) un aumento del 5% sul premio del motocarro trainante;
d. Carrelli appendice
Il  carrello  appendice  a  non  piu'  di  due  ruote (quale difinito
dall'art. 28, secondo comma, del Codice della  strada)  destinato  al
trasporto  di  bagagli,  attrezzi  e  simili  fa parte integrante del
veicolo trainante e non e' identificato con targa propria.
Per la determinazione del premio  si  fa  riferimento  al  solo  peso
complesivo a pieno del veicolo trainante.
Per  i rimorchi di tutti i veicoli previsti dalla presente norma deve
essere inoltre stipulata garanzia a'  sensi  della  successiva  norma
46).
Per il caravans e simili si applica la norma 25) dei settori I e II.
46) Rimorchi - Rischio statico.
Per   ogni  rimorchio  identificato  deve  essere  stipulata  polizza
separata ed applicato un premio pari al 2% di quello privato  per  un
autocarro  (o  autobotte),  di  peso  complessivo con il minimo di L.
20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno.
Con  tale  polizza  sono  coperti  i  danni  a  terzi  derivanti  dal
rimorchio, in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento
di  esecuzione  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990),  i danni
derivanti da manovre a  mano,  nonche'  sempre  se  il  rimorchio  e'
staccato  dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da
difetti di manutenzione del rimorchio stesso.
La  corresponsione  del  separato  premio  suindicato  e'  condizione
essenziale  per  il  rilascio  del  contrassegno  e  del  certificato
relativi al rimorchio.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a  terzi  derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre, a meno nonche' sempre che il rimorchio e' staccato  dalla
motrice,  per  quelli  derivanti  da vizi occulti di costruzione e di
difetti da manutenzione".
47) Trasporto anche occasionale di merci  pericolose  (art.  1  della
legge 10 luglio 1970, n. 579) e lubrificanti.
Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di:
-  liquidi  corrosivi,  lubrificanti,  combustibili,  infiammabili  e
tossici, sostanze solide tossiche, gas  liquidi  e  gas  non  tossici
(metano,  butano,  propano  e  simili), si applica un soprapremio del
25%;
- gas  tossici  (acido  cianidrico,  ammoniaca,  anidride  solforese,
solfuro  di carbonio, cloro ecc.), e di materie esplosive (polvere di
sparo, dinamite ecc), si applica un soprapremio del 100%.
Per i valori adibiti al trasporto di sostanze radioattive si  procede
alla  tariffazione  di  volta  in  volta  a'  sensi  dell'art. 26 del
Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990,  dato
il  carattere  di  particolarita'  e  di  eccezionalita' dei relativi
rischi.
48) Estensione dell'assicurazione delle operazioni  di  carico  e  di
scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 51, 52 e 53).
Nella  garanzia  sono  comprese  le operazioni di carico e di scarico
quelli previste dalla Condizione aggiuntiva d) che deve essere sempre
richiamata in polizza.
49) Autocarri adibiti al trasporto di persone.
a) Per autocarri ed eventuali rimorchi,  eccezionalmente  autorizzati
al trasporto di persone:
-  se  in  servizio  continuativo  si  applicano le norme 34 e 37 del
Settore III Autobus;
- se in  servizio  occasionale  si  applica,  per  ogni  giornata  di
rischio,  il  2%  del  premio  relativo  agli  autobus  o rimorchi di
corrispondente capienza aumentato dal 10% salvo che il contraente  la
richieda, l'applicazione della norma 3).
b)  Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di
cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la
norma 12).
Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone
e  cose  di  peso  complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, si
applica la norma 34 del settore III.
50) Noleggio e locazione.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica:
a) un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa  per  i  veicoli  di
peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li;
b)  il  premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di
peso complessivo a pieno carico superiore.
51) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola  guida  (art.  497  del
Regolamento del Codice della Strada).
Si  applicano  i  premi  previsti  per  gli  autocarri,  ed eventuali
rimorchi - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico  e
provincia di immatricolazione ridotti al 50%.
Qualora  l'assicurazione  sia  estesa  alle  persone trasportate, ivi
compreso l'esaminatore, l'allievo conducente, quando  e'  alla  guida
del  veicolo, e' considerato terzo tranne che durante l'effettuazione
dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante
l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva.
52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.
Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in  blocco
ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i
premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio
o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di
immatricolazione, ridotti del 50%.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
Sono  esclusi  della  garanzia  i danni provocati alla pavimentazione
stradale.
53) Trattori stradali muniti "gancio" per il  traino  e  non  atti  a
portare  carico  utile  proprio  (art.  26, lett. e, del Codice della
strada).
Rientrano in questa categoria i veicoli quali definiti  all'art.  26,
lett.  e) del codice della strada esclusi autoarticolati, autosnodati
quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26.
Si applicano i premi previsti per  gli  autocarri  (conto  proprio  e
conto  terzi)  della  corrispondente pronvicia di immatricolazione di
peso complessivo a pieno carico pari alla somma del trattore del peso
massimo rimorchiabile, ridotti del 55%.
Qualora il  veicolo  trainato  sia  adibito  al  trasporto  di  merci
pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al
trattore stradale si applica la precedente norma 47.
Se  i veicoli sono muniti di doppio allestimento inamovibile "gancio"
e "ralla" si applica la norma 45, lett. b).
Per l'esensione della garanzia ai danni di lesione  personali  subiti
dai terzi trasportati si applica la successiva norma 55) (soprapremio
2,50%).
54)  Veicoli  attrezzati  ed adibiti ad usi speciali, compresi quelli
targati C.R.I.;
a) Autolettighe ed autombulante.
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio -  di
pari,    peso   complessivo   a   pieno   carico   e   provincia   di
immatricolazione, ridotti al 13%.
L'assicurazione  comprende  i  danni  da  lesioni personali subiti da
terzi trasportati.
b) Veicoli (esclusi i motoveicoli)  per  riprese  cinematografiche  e
televisive,  rappresentanzioni teatrali, esplosioni e mostre (esclusa
la vendita), bibliobus (esclusa la vendita) parchi  di  divertimento,
circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett.
d)   veicoli   per  trasporto  acqua  potabile,  trasporto  carcerati
autoveicoli ad  uso  abitazione  (autocaravans,  autocase,  campers),
autobanche,   autocappelle   per   funzioni   religiosi,  aulemobili,
automobilini, autombulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche
e   batteriologiche,   automoteche,   autostazioni   schermografiche,
autopigatrici, autocompressori, autotramatrici, autocarri, autosegne,
autoseghe,  stazioni mobili per calcestruzzo (escluse autobetoniere),
gruppi  elettrogeni,  autopompe,   idrovore,   stazioni   mobili   di
trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri.
Si  applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di
pari peso complessive a pieno carico e provincia di immatricolazione,
ridotti al 33%.
Per i  veicoli  dati  a  noleggio  o  locazione,  ovvero  adibiti  al
trasporto  per  conto  di terzi, la predetta riduzione si applica sui
premi previsti per gli autocarri "conto terzi".
Per autocaravans  (autocase  e  camperts)  e  autoveicoli  adibiti  a
trasporto  carcerati  la  garanzia opera anche per i danni, corporali
subiti dai terzi trasportati, sia nella cabina  di  guida  che  nella
parte  posteriore  del  mezzo, entro i limiti indicati dalla carta di
circolazione,  si  applica  il  soprapremio  del  5%  previsto  dalla
successiva  norma  55  anche se l'assicuratore comprenda il traino di
rimorchio.
c) Autobetoniere,  carri  attrezzi,  officine  mobili,  presse  auto,
veicoli  attrezzati  per  servizio di disinfezione e disinfestazione,
autospurgo, autospazzatrici autoinnafiatrici trasporti immondizie.
Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio -  di
pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione,
ridotti del 21%.
Per  i  veicoli  dati  a  noleggio  o  locazione,  ovvero  adibiti al
trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione  si  applica  sui
premi previsti per gli autocarri "conto terzi".
d) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri e di spettacoli
viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione.
Per  i  veicoli  utilizzati,  da  esercenti  di  circhi equestri o di
spettacoli  viaggianti  per  il  trasporto   delle   attrezzature   o
"nullaosta  di  agibilita'"  rilasciato  dal  Ministero del Turismo e
dello  Spettacolo,  compreso  ove  del  caso,  il  traino  di  "carri
ordinari"   nel   rispetto  della  norma  di  cui  all'art.  257  del
Regolamento al Codice della strada, si applicano i premi previsti per
gli autocarri - conto proprio - di  pari  peso  complessivo  a  pieno
carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 68%.
e) Autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico
utile proprio).
Si  applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di
pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione,
ridotti del 47%.
Per i veicoli dati a noleggio o locazione ovvero adibiti al trasporto
per  conto terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti
per gli autocarri "conto terzi".
f) Per motoveicoli attrezzati ed adibiti ed uno dei  servizi  di  cui
alle  lettere  b)  c)  ed  d)  si  applicano  i  premi  previsti  per
motoveicoli adibiti al trasporto di cose - conto proprio - e di  pari
cilindrata e provincia di immatricolazione ridotti del:
lett. b) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 21%
lett. c) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 10%
lett. e) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 40%
Per  gli stessi motoveicoli dati noleggio o locazione, ovvero adibiti
al trasporto  per  conto  di  terzi  per  le  predette  riduzioni  si
applicano sui premi previsti per i motoveicoli "conto terzi".
55) Garanzia verso i terzi trasportati.
Si  applica  un  aumento  del  5%  del  premio per l'astensione della
garanzia di danni corporali ai terzi trasportatori nell'interno della
cabina di guida o a fianco del conducente su apposito sedile  (quando
non  esista  cabina  di  guida) nei limiti di capienza indicata dalla
carta di circolazione.
Qualora  l'assicurazione  comprenda  il  traino  di   rimorchio   del
precedente  aumento  di  premio e' ridotto al 2,50% da calcolarsi sul
premio complessivo dell'autotreno e dell'autoarticolato.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva.
A).
56) Tariffe applicabili
a) Tariffa a premio fisso
b) Franchigia fissa ed assoluta. Per  assicurazioni  di  veicoli  per
trasporto  di  cose,  per  usi  speciali  e per trasporti, specifici,
possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute;
A) autoveicoli e relativi rimorchi
- franchigia di L.   250.000 sconto 15%;
- franchigia di L.   500.000 sconto 25%;
- franchigia di L. 1.000.000 sconto 36%;
B) Ciclomotori, motoveicoli e relative rimorchi.
- franchigia di L. 150.000 sconto 15%.
Le tariffe per franchigie fisse ed  assolute  suindicate  sono  state
ottenute  applicando  i  surriportati  sconti sui premi della tariffa
fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta.
In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale
E).
Per i veicoli gia'  assicurati  nella  forma  a  "tariffa  fissa"  la
franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente
se dalla attestazione sullo staoto del rischio relativa al precedente
contratto non risulti l'applicazione del "Peius".
In  caso  invece di applicazione del "Peius" le predette misure delle
franchigie dovranno essere maggiorate fermo l'ammontare dei premi per
la  sola  prima  annualita'  degli  importi  indicati  nella  tabella
sottoriportata.
      Maggiorazioni delle franchigie
__________________________________________
 Franchigia       Autocarro     Motocarri
    Lire            Lire          Lire
__________________________________________
  150.000            -           70.000
  250.000         180.000          -
  500.000         240.000          -
1.000.000         300.000          -
__________________________________________
Detta   maggioranza   non   si   applica   per  i  veicoli  di  prima
immatricolazione o assicurati per la  prima  volta  dopo  voltura  al
P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed
il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.
In  caso  di  mancata  presentazione  dei  predetti documenti o della
attestazione  dello  stato  di  rischio  la  franchigia  deve  essere
maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura indicata.
57) Passaggio di tariffa
Il  passaggio  di tariffa fissa a quella della franchigia puo' essere
effettuato esclusivamente alla scadenza del  contratto  a  condizione
che  esso  sia  richiesto  nella  stessa forma e nello stesso termine
previsti per la disdetta.
                CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE V
58) Motocicli e motocarrozzate ad uso privato per i quali la carta di
circolazione non consente il trasporto  di  altre  persone  oltre  il
conducente.
L'assicurazione  non  puo'  comprendere  la  garanzia  verso  i terzi
trasportati. Si applicano pertanto i corrispondenti premi del settore
V ridotti del 33%.
59) Motocarrozzette da noleggio con conducente ad uso pubblico.
L'assicurazione comprende i danni da  lesioni  personali,  nonche'  i
danni  agli  indumenti  ed oggetti di comune uso personale subiti dai
terzi trasportati.
Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di  pari
cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati dal 35%.
In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva C).
60)  Locazione  di  ciclomotori,  motocicli  e  motocarrozzette senza
conducente.
L'Assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti
della prescritta licenza di P.S., per la  locazione  di  ciclomotori,
motocicli, e motocarrozzette senza conducente.
L'assicurazione  comprende  i  danni  da lesioni personali subiti dai
terzi trasportati sul  motociclo  o  sulla  motocarrozzetta  (esclusi
ciclomotori).
Si applicano i premi per ciclomotori e uso privato di pari cilindrata
e provincia di immatricolazione aumentati del 100%.
61) Motoslitte.
Si  applicano  i  premi  previsti per i motocicli pari a cilindrata e
fancendo rifertimento alla provincia di residenza con l'assicurato.
               CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VI
62) Macchine operatrici e carrelli (art. 30 lett.  a,  b,  e  c,  del
Codice della Strada);
I   veicoli  devono  essere  essere  corredati  del  certificato  per
circolare su strada previsto dall'art. 76 del Codice della strada.
63) Garanzia verso terzi trasportati su carrelli,  mezzi  sgombraneve
semoventi e macchine operatrici semoventi autorizzati al trasporto di
persone.
L'astensione della garanzia ai terzi trasportati puo' essere concessa
soltanto  se  la  polizza sia stata stipulata per una combinazione di
massimali il cui limite per sinistro sia superiore  a  quello  minimo
obbligatorio per il veicolo considerato.
Per  l'astensione della garanzia ai danni da lesioni personali subiti
dai terzi trasportati, si applica un soprapremio del 5%.
In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva A).
64) Gatto delle nevi.
Veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile con  mezzo
sgombraneve:
-  se  adibito  esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si
applicano i premi previsti per i rulli compressori;
- se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi  previsti
per  le  assicurazioni  relative  ai veicoli a motore del settore IV,
lett. b), aumentati del 100%;
- se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto premiscuo di
persone e cose, si applicano i premi previsti  per  le  assicurazioni
relative  ai  veicoli a motore del settore VI, lett. b) aumentati del
300% la garanzia comprende il rischio di trasportati.
65) Macchine su cingoli.
Si  applicano  i  premi  stabiliti  per  le  macchine  semoventi  con
attrezzature operative varie, ridotti del 25%.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"Sono  esclusi  dalla  garanzia  i  danni provati alla pavimentazione
stradale".
66) Macchine operatrici e carrelli trainati.
Si applica la precedente norma n. 45.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La garanzia vale esclusivamente per i danni a  terzi  derivanti  dal
rimorchio  in  sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti
da manovre a mano, nonche' sempre se il rimorchio e'  staccato  dalla
motrice,  per  quelli  derivanti  da vizi occulti di costruzione o da
difetti di manutenzione".
              CAPO VIII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII
67) Macchine agricole (art. 29 del Codice della strada).
Il premio di tariffa comprende il rischio relativo alla  circolazione
di eventuali rimorchi trainati, nonche' il rischio di stazionamento e
per manovre a mano dei rimorchi stessi.
Per  le  macchine  su  cingoli  o  su  ruote non gommate il premio di
tariffa non comprende la garanzia per danni  eventualmente  provocati
alla pavimentazione stradale.
Garanzia verso i terzi trasporti:
-  nell'interno della cabina di guida nei limiti della capienza della
cabina indicata dalla carta di circolazione;
- a fianco del conducente su apposito sedile quando non esista cabina
di guida.
Si applica un aumento del 5% del premio.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A).
              CAPO IX - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI
68) Premio.
I premi stabiliti per la carta verde sono applicabili anche nel  caso
in  cui  la carta verde sia emessa in corso di contratto o su polizza
con durata temporanea e sono comprensivi:  della  tassa  governativa,
della  garanzia  per  i  terzi trasportati e dell'importo fisso di L.
1.240, a copertura dell'onere dei danni occorsi all'estero ad  utenti
di veicoli a motore non assicurati, nei casi nei quali e' applicabile
la  Direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita' Europee del 24 aprile
1972,  n.  166, oppure assicurati presso imprese socie dell'UCI poste
in liquidazione coatta amministrativa (c.d. Importo fisso DILCNA).
L'eventuale duplicazione della carta verde in caso di smarrimento, il
frazionamento del premio o la variazione di rischio nell'ambito dello
stesso   settore   non   comportano   alcun   soprapremio   fino   al
raggiungimento della scadenza del contratto.
69) Durata.
Salvo  quanto  previsto  al  comma  seguente, non sono ammesse durate
maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli
con premio frazionato e per la  carte  verdi,  emesse  nel  corso  di
contratto,  con  la durata di queste dovra' coincidere con quella del
periodo di assicurazione in corso con premio pagato.
Per i contratti stipulati per periodi di  tempo  superiori  all'anno,
con  pagamento  del premio anticipato in unica soluzione per tutta la
durata contrattuale, e' ammesso il rilascio della carta verde per  la
durata anche superiore all'anno e con scadenza concidente con la data
finale  del  periodo  di assicurazione in corso con premio pagato, il
premio  "carta  verde"  in  tal  caso   dovra'   essere   corrisposto
anticipatamente  ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per ogni
anno o frazione di un anno di garanzia dovra' essere  corrisposto  un
premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione.
                 CAPO X - NORME RELATIVE ALLA FORMA
Tariffaria "4R"
70) Massimali.
La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia:
                     Massimali
                        --
             900     400     300 milioni
           1.500     700     300    "
           1.000   1.000   1.000    "
           3.000   1.000     500    "
           1.500   1.500   1.500    "
           2.000   2.000   2.000    "
           3.000   3.000   3.000    "
           4.000   4.000   4.000    "
71) Franchigia
La  franchigia  e'  fissata,  per  ogni  sinistro  denunciato in ogni
annualita' assicurativa,  nella  misura  del  50%  del  premio  della
tariffa approvata.
Dopo  due  annualita'  assicurative  intere e consecutive, indenni da
sinistri la franchigia e' ridotta al 40% del premio di tariffa e dopo
ulteriori  due  annualita'  intere  e  consecutive  di  assicurazione
indenni  da  sinistro,  la franchigia e' ridotta al 25% del premio di
tariffa.
Dopo primo sinistro sara' applicata una franchigia  pari  a  50%  del
premio.
Qualora  il  contratto  si  riferisca  a veicolo immatricolato per la
prima volta oppure il veicolo assicurato per la prima volta dopo  una
voltura  al  P.R.A.,  la  franchigia e' fissata al 100% della tariffa
approvata. Dopo una annualita' assicurativa indenne da sinistri sara'
applicata la franchigia del 50% del premio di tariffa per i  periodi,
successivi varra' quanto sopra stabilito.
Per  gli  assicurati  provenienti  dalla  tariffa "Bonus/Malus" sara'
applicata, a seconda della classe  di  merito  di  appartenenza,  una
franchigia  iniziale  fissata  nelle  seguenti  misure  del premio di
tariffa.
________________________________________________________
 Classe di Merito                     Franchigia
                                percentuale del premio
________________________________________________________
        1b. 1a. 1                         25
        2                                 25
        3                                 50
        4                                 50
        5                                100
        6                                100
        7                                110
        8                                110
        9                                110
       10                                120
       11                                120
________________________________________________________
Le franchigie corrispodenti alle classi di merito 7, 8, e  9,  10,  e
11,  saranno  applicate per i sinistri causati nella prima annualita'
assicurativa.
72) Veicoli assicurabili.
Sono assicurabili:
I - tutte le autovetture
a. in servizio privato
b. da noleggio con conducente
c. adibite a scuola guida.
nonche'
II - gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purche' il loro  peso
a pieno carico non superi i 35 q.li e siano abilitati al trasporto di
non piu' di 9 persone, compreso il conducente.
73) Soprapremio per traino
Per  il traino di rimorchio campeggio o di carrello portaimbarcazione
e  simili,  si  applichera',  sul   premio   annuo   dell'autovettura
trainante, un aumento del 5%.
74) Sospensione in corso di contratto
La  sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del Capo
I, non potra' superare i 12 mesi.
75) Norme applicabili.
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente  Capo,
si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili.
                         TITOLO II - NATANTI
               CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II
76) Limiti di navigazione.
La presente  tariffa  vale  per  l'assicurazione  di  responsabilita'
civile relativa a natanti e naviganti nel mare Mediterraneo entro gli
stretti, nelle acque interne italiane ed in quelle svizzere dei laghi
Maggiore e di Lugano.
77) Durata dei contratti.
Tenuto  conto  della  natura  del  rischio,  non  sono ammesse durate
superiori ad un anno (con o  senza  frazione),  e  quindi,  non  sono
previste riduzioni per durata
Nel  caso  di  contratti  relativi  a  natanti  locati in leasing (v.
clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto
di riservato domino a favore dell'ente finanziatore (v.  clausola  2)
e'  ammessa  la  stipulazione  di  contratti  per  periodi  superiori
all'anno, di durata pari a quella del  contratto  di  leasing  od  in
unica  soluzione  per tutta la durata della reateazione o del periodo
di locazione in leasing.
78) Premio.
I premi della Tariffa sono riferiti ad un  intero  periodo  annuo  di
assicurazione    e   rappresentano   l'importo   complessivo   dovuto
dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.
E' ammesso il pagamento anticipato di  premi  per  periodo  superiori
all'anno per natanti locali in leasing oppure venduti ratealmente con
ipoteca  legale  o  con patto di riservato dominio a favore dell'ente
finanziatore. Nel caso di:
- premio anticipato di almeno 18  mesi  e  fino  a  24  mesi:  sconto
dell'8%.
- premio anticipato di oltre 24 mesi, sconto del 12%.
Il  premio  deve essere riscosso dall'Assicuratore anticipatamente in
unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di
locazione in leasing.
Non e' ammessa la tacita proroga, nei contratti; deve  quindi  essere
inserita la seguente
Clausola:
"A  deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il
contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza".
79) Sospensione in corso di contratto.
Non  e'  consentita  la  sospensione  della  garanzia  in  corso   di
contratto.
80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi.
Nel  caso  di  piu'  sconti  tecnici  ciascuno  deve essere calcolato
separatamente con applicazioni successive.
81) Potenza in C.V. e cilindrata del motore,  dati  di  iscrizione  e
registrazione  del  naturale  marchio  o numero di motore, numero dei
posti.
I dati tecnici dei  natanti  si  desumono  dai  documenti  rilasciati
dall'autorita' competente.
82)  Alienazione  del  natante - sua sostituzione con altro natante -
conguaglio del premio.
Nel  caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante,
previa  restituzione  del  certificato  e  contrassegno  relativi  al
natante alienato, chieda alla polizza stipulata per detto natante sia
resa  valida  per altro natante di sua proprieta' (art. 8 della legge
24 dicembre 1969, n. 990) che comporti una variazione di  premio,  al
conguaglio  del  premio  della  annualit  della  stipulata  per detto
natante sia resa valida per altro natante di sua proprieta'  (art.  8
della  legge  24 dicembre 1969, n. 990) che comporti unavariazione di
premio si procede al conguaglio del premio della annualita' in  corso
sulla  base  della  tariffa in vigore al momento della stipulazione o
del rinnovo del contratto oggetto di variazione.
Se  l'acquirente  di  un  natante  cedutogli  dall'alienante  con  la
relativa  polizza,  documenti  di  essere  gia' contraente di polizza
riguardante altro  natante  da  lui  alienato  senza  cessione  della
polizza   relativa,   l'Impresa   assicuratrice  del  natante  ceduto
all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare  nella
polizza  ceduta.  Quest'ultima  sara' annullata senza restituzione di
premio del giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato
di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto
trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione gia' in corso
a proprio nome  per  il  natante  sostituito.  Per  i  contratti  con
finanziamento del premio d'Impresa rinuncera' ad esigere le eventuali
rate   successive   alla   data   di   scadenza  del  certificato  di
assicurazione.
CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I
83) Massimali di garanzia.
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle societa' presta
l'assicurazione.
Nell'assicurazione a massimale  tripartito,  la  somma  piu'  elevata
rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni
sinistro,  qualunque  sia  il numero delle persone decedute, ferite o
danneggiate in cose  od  animali  di  loro  proprieta',  mentre,  per
ciascuna  persona  o  per  cose  od  animali  colpiti  in  uno stesso
sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono
quelle precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona"  e
"per cose e animali".
Nelle  assicurazioni  a massimale unico la somma relativa rappresenta
il limite fino alla fine la societa' e' obbligata per ogni  sinistro,
qualunque  sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate
in cose od animali di loro proprieta'.
La prima combinazione di massimali prevista,  con  l'indicazione  del
relativo premio, corrisponde ai minimi obbligatori di garanzia.
84) Criteri di tariffazione.
I  premi  sono  stabiliti in base alla potenza fiscale, tenendo conto
altresi' della cilindrata del motore.
Per i natanti che, per le  loro  caratteristiche  costruttive  o  per
modifiche  apportate,  abbiano  una potenza fiscale diversa da quella
indicata nello scaglione corrispondente alla cilindrata  del  motore,
si  applicano  sempre  i  premi  dello  scaglione  in  cui rientra la
caratteristica (potenza o cilindrata) di valore piu' elevato.
Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e  di  Lugano  e  per
quelli  la  cui  stazza  lorda  non risulti indicata nei documenti di
identificazione  del  motore  e  del  natante  si  ha   riguardo   al
dislocamento  considerando  sostituito  al limite di 50 tonnellate di
stazza lorda quello di 50 tonnellate di dislocamento.
85) Rischi di durata inferiore ad un anno.
a. Natanti di potenza fino a 90 c.v. si applica l'intero premio annuo
anche per garantire di durata inferiore;
b. Natanti di potenza di oltre 90 C.V:
-  per  garanzia  limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si
applicano i premi di Tariffa, ridotti del 60%;
- per garanzia limitata ad un  periodo  di  4  mesi  consecutivi,  si
applicano i premi di Tariffa, ridotti del 20%.
C. Natanti esteri che entrino in Italia per via terrestre.
Per  i casi di natanti esteri registrati in Stati esteri, che entrino
in Italia, al rimorchio di autoveicoli pure targati all'estero, da un
valico di frontiera, possono essere rilasciate polizze temporanee che
per la durata ed ai premi di seguito  indicati.  I  premi  riguardano
assicurazioni  per  le garanzie ed i massimali minimi obbligatori con
l'esclusione dei danni a cose:
                                15 gg.       30 gg.      45 gg.
                             ------------  ----------  -----------
- fino a 80 CV effettivi      L.  66.500   L.  99.500   L. 133.000
- da oltre 80 fino a 120
  CV effettivi                L. 141.500   L. 210.000   L. 284.000
86) Targhe in prova.
Si applicano i premi previsti per i  natanti  da  diporto  o  ad  uso
privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V.
87) Maggiorazione del premio per sinistrosita' ("Peius").
Se  in  un  periodo di osservazione, quale difinito dall'art. 7 delle
Condizioni Generali di Assicurazione vengono pagati o posti a riserva
3 o piu' sinistri,  sul  premio  base  di  tariffa  si  applica,  per
l'annualita'  immediatamente  successiva, l'aumento del 25%. Nel caso
di assunzione, di rischi nuovi (gia' assicurati da  altra  impresa  o
mai  assicurati)  il  "Peius" nella suindicata misura, si applica sul
premio relativo alla prima annualita' ove risulti  che  nei  12  mesi
anteriori   alla  stipulazione  del  contratto  si  siano  verificati
sinistri in numero tale da comportare l'applicazione del "Peius".
In questo caso il primo periodo di  assicurazione  non  potra'  avere
durata minore di un anno.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola;
"Il  premio  base  e'  stato  maggiorato  del  25%  per la sola prima
annualita' o, relazione alle dichiarazioni del  Contraente  circa  il
progresso andamento del rischio".
"Per  le  successive  annualita'  si osservano le disposizioni di cui
all'art. 6 delle Condizioni Generali".
88) Natanti da noleggio con equipaggio.
Si applica un soprapremio del 50%.
89) Locazione di natanti senza equipaggio (noleggio a scafo nudo).
Si applica un soprapremio del 100%.
90) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida.
Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di  uguale
potenza  e cilindrata. L'allievo e' considerato terzo anche quando e'
alla guida del natante. L'istruttore e  l'esaminatore,  invece,  sono
considerati terzi soltanto durante l'esame dell'allievo.
In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva A.
91) Moto d'acqua.
Si  applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale
potenza e cilindrata.
92) Hovercraft (aeronatante su cuscino  d'aria  mosso  a  propulsione
aerodinamica).
Si  applica  il  corrispondente  premio dei natanti con motore uguale
potenza e cilindrata.
La  garanzia  opera  anche  durante  gli  spostamenti  al  di   fuori
dell'acqua.
In polizza deve essere inserita la seguente clausola:
"La  garanzia  opera  anche  durante  gli  spostamenti  al  di  fuori
dell'acqua.
93) Danni e cose ad animali di terzi non trasportati.
Nel caso in cui l'assicurazione sia estesa  ai  danni  e  a  cose  od
animali  di  terzi  non  trasportati  la garanzia e' prestata con una
franchigia fissa ed assoluta di:
- L. 50.000 per ogni sinistro per i natanti fino a 200 CV;
- L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 200  e  fino  a
300 CV;
-  L.  250.000  per ogni sinistro per i natanti di oltre 300 e fino a
500 CV;
- L. 500.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 500 CV.
Nel frontespizio della polizza deve essere indicata la  misura  della
franchigia   applicata  ed  in  polizza  deve  essere  richiamata  la
Condizione aggiuntiva B.
94) Attivita' idrosciatoria.
Per estendere la garanzia ai danni  arrecati  a  terzi,  compreso  lo
sciatore  trainato,  durante l'esecizio dell'attivita' idrosciatoria,
si applicano i seguenti premi aggiuntivi per ciascuna combinazione di
massimali:
         Massimali             Premi aggiuntivi
            ---                        --
     350    200     35            L. 14.900
     500    300     50            "  15.500
     700    300     70            "  16.100
   1.000    300    100            "  16.500
     500    500    500            "  17.100
     750    750    750            "  17.700
   1.000  1.000  1.000            "  18.400
   2.000  2.000  2.000            "  20.000
   3.000  3.000  3.000            "  20.900
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E.
95) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione.
A richiesta, i limiti di navigazione indicati alla  precedente  norma
74  possono  essere  estesi,  senza  variazione di premio, a tutte le
acque interne dei Paesi europei.
I  limiti  di  navigazione  possono  inoltre   essere   estesi,   con
applicazione  di  un  soprapremio  del 10%, al Mar Nero ed alle coste
orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca,  incluse  le  isole
Canarie.
               CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II
96) Massimali di garanzia.
I  massimali  fissano  le  somme  sino  a  concorrenza delle quali la
Societa' presta l'assicurazione.
La somma piu' elevata rappresenta il limite fino al quale la Societa'
e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone
decedute o ferite, mentre, per ciascuna persona, la somma massima per
la  quale  la  Societa'  e'  obbligata  e'  quella  precisata   sotto
l'indicazione "per persona".
97) Frazionamento del premio.
E' ammesso il frazionamento:
- trimestrale, con l'aumento del 5%;
- quadrimestrale, con l'aumento del 4%;
- semestrale, con l'aumento del 3%;
purche'    l'importo    di   rata,   comprensivo   dell'aumento   per
frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000.
98) Criteri di tariffazione.
I  premi  sono  stabiliti  in  base  alla  potenza  fiscale   ed   al
tonnellaggio  in stazza lorda dei singoli natanti, nonche' in base al
numero dei posti.
Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e  di  Lugano  e  per
quelli  la  cui  stazza  lorda  non risulti indicata nei documenti di
identificazione  del  motore  e  del  natante  si  ha   riguardo   al
dislocamento,    considerando   il   tonnellaggio   di   dislocamneto
equivalente a quello di stazza lorda.
99) Rischi di durata inferiore ad un anno.
Per garanzia limitata  ad  un  periodo  di  6  mesi  consecutivi,  si
applicano i premi di Tariffa, ridotti del 40%.
100) Natanti adibiti esclusivamente a Scuole guida.
Si  applicano,  ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti
di pari tonnellaggio e potenza del motore; non si applica  il  premio
aggiuntivo per il numero dei posti.
L'allievo  e'  considerato  terzo  anche  quando  e'  alla  guida del
natante. L'istruttore  e'  l'esaminatore,  invece,  sono  considerati
terzi soltanto durante l'esame dell'allievo.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A.
101) Danni a cose ed animali di terzi.
Per  estendere  l'assicurazione  ai  danni a cose ed animali di terzi
deve essere applicato un aumento del 100% sul premio Tariffa, escluso
il premio aggiuntivo in base al  numero  dei  posti,  e  deve  essere
adottata  una  combinazione  di  massimali  superiore a quella minima
obbligatoria prevista per il natante considerato.
Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali,  nell'ambito
della  somma  assicurata,  e'  pari  al  10%  di detta somma per ogni
sinistro; il relativo importo deve essere indicato in  polizza  quale
limite per i danni a cose.
La  garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di L. 50.000 per
ogni sinistro da indicare nel frontespizio della polizza.
Sono esclusi dalla garanzia i danni  alle  cose  ed  animali  che  si
trovano  a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se'
dalle persone trasportate.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B.
102) Danni a cose di terzi trasportati.
Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed  oggetti  di
comune  uso  personale dei terzi trasportati deve essere applicato un
aumento del 25% sul premio aggiuntivo  per  ogni  posto  previsto  in
Tariffa   e  deve  essere  adottata  una  combinazione  di  massimali
superiore a  quella  minima  obbligatoria  prevista  per  il  natante
considerato.
Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della
somma  assicurata, e' pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il
relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite  per  i
danni a cose.
La  garanzia  e'  prestata  fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni
persona danneggiata.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C.
103) Danni a cose ed animali  di  terzi  e  danni  a  cose  di  terzi
trasportati.
Per  estendere  l'assicurazione  ai danni a cose ed animali di terzi,
nonche' agli indumenti ed oggetti di comune uso personale  dei  terzi
trasportati,  devono  essere applicati entrambi gli aumenti di premio
di cui ai nn. 97 e 98 e deve  essere  adottata  una  combinazione  di
massimali  superiore  a  quella  minima  obbligatoria prevista per il
natante considerato.
Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della
somma assicurata, e' pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il
relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite  per  i
danni a cose.
La  garanzia  per  i  danni  agli  indumenti ed oggetti di comune uso
personale dei terzi trasportati e' prestata fino ad un massimo di  L.
200.000 per ogni persona danneggiata.
La  garanzia per danni a cose ed animali di terzi e' prestata con una
franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro.
In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D.
104) Aliscafi.
Si applica un soprapremio del 50% sui premi di Tariffa,  compreso  il
premio  aggiuntivo  in  base  al  numero dei posti, e sugli eventuali
soprapremi.
              TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
               CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
105) Territorio e sfera di applicazione.
La presente tariffa vale per gare e competizioni sportive e  relative
prove   ufficiali,   svolgentisi   nel  territorio  della  Repubblica
Italiana, della Citta' del Vaticano e della repubblica di San Marino.
106) Estensione della garanzia all'estero.
Per l'estensione della garanzia alle gare e competizioni sportive con
tratti di percorso in territorio od  acque  territoriali  esteri  non
ricompresi   nei   limiti   indicati  nelle  Condizioni  Generali  di
Assicurazione, si applica un soprapremio del 30%  da  applicarsi  sia
sul  premio  base  sia  su  quello  per  vettura o per motociclista o
pilota.
107) Massimali di garanzia.
I massimali fissano le  somme  sino  a  concorrenza  delle  quali  la
Societa' presta l'assicurazione.
Nell'assicurazione  a  massimali  tripartito,  la  somma piu' elevata
rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni
sinistro, qualunque sia il numero delle persone  decedute,  ferite  o
danneggiate  in  cose  od  animali  di  loro  proprieta', mentre, per
ciascuna persona  o  per  cose  od  animali  colpiti  in  uno  stesso
sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono
quelle  precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona" e
"per cose ed animali".
La prima combinazione di massimali si riferisce ai rischi per i quali
e'  obbligatoria  l'assicurazione, a norma dell'art. 3 della Legge 24
dicembre  1969,  n.  990,  e  corrisponde  ai  minimi   di   garanzia
obbligatori.
108) Durata dei contratti.
Tenuto  conto  della  natura  del  rischio,  non  sono ammesse durate
superiori a quelle previste per le singole gare, competizioni e rela-
tive prove ufficiali.
109) Partecipazione  dei  veicoli  o  dei  natanti  alle  sole  prove
ufficiali.
Il  premio  indicato in tariffa per vettura (corse automobilistiche),
per  motociclista  (corse  motociclistiche)  e  per   pilota   (corse
motonautiche)  e'  dovuto per intero anche nel caso di partecipazione
del concorrente alle sole prove ufficiali.
110) Premi.
I  premi  di  Tariffa  rappresentano  l'importo  complessivo   dovuto
dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte.
Nel  caso di piu' sconti tecnici e/o soprapremi, ciascuno deve essere
calcolato separatamente con applicazioni successive.
111) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara.
Qualora la gara venga annuallata prima dell'effettuazione della spesa
e delle prove ufficiali, se previste, si fa  luogo  al  rimborso  del
premio anticipato, escluse le imposte.
In  caso  di  interruzione  a  gara iniziata, il premio e' dovuto per
intero.
Se al momento dell'interruzione sono state effettuate le  sole  prove
ufficiali  il premio dovuto e' ridotto al 50% e l'eventuale eccedenza
di premio anticipato sara' rimborsata, escluse le imposte.
112) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti.
Il tipo di gara e le categorie dei veicoli partecipanti  si  desumono
dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali.
113)  Responsabilita' civile dell'organizzatore per danni non causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
La   garanzia   comprende   i    seguenti    rischi    non    coperti
dall'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature,
dai  fabbricati,  dai  servizi,  dalle  installazioni fisse o mobili,
tecniche  e  pubblicitarie,  dagli  addetti  alla  organizzazione   o
comunque,  attinenti  l'organizzazione  stessa di gare e competizioni
sportive automobilistiche e motociclistiche.
La garanzia vale durante i giorni di effettuazione delle gare e rela-
tive prove ufficiali e deve essere prestata congiuntamente  a  quella
obbligatoria.
In  polizza deve essere richiamata l'appendice di cui all'allegato B,
titolo II, Capo III.
Si applica un premio pari al 20% del premio base, compresi  eventuali
aumenti  e  sconti,  per  il rischio della circolazione riferito alla
specifica gara e per la medesima combinazione ai massimali.
114) Rischi non compresi nell'assicurazione  obbligatoria  per  danni
causati  dalla  circolazione  dei  veicoli  e dei natanti (Condizioni
Aggiuntive A e B alle Condizioni Generali di Assicurazione).
Per estendere la garanzia ai rischi suddetti deve essere adottata una
combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore  a
quello  minimo  obbligatorio.  In  tal  caso  i massimali indicati in
polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza
dell'assicurazione obbligatoria e, per la  parte  non  assorbita  dai
medesimi,   ai   risarcimenti  dovuti  sulla  base  delle  Condizioni
Aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate, fermi  restando
i limiti di copertura convenuti.
Si  applicano  i  premi  previsti  per  ciascun  tipo di gara con una
maggiorazione del:
- 30% sia sul premio base che su quello per vettura, per motociclista
o per pilota, previsti per il rischio considerato, per  estendere  la
garanzia ai rischi di cui alla condizione Aggiuntiva A;
-   25%  sul  solo  premio  per  vettura,  previsto  per  il  rischio
considerato,  per  estendere  la  garanzia  ai  rischi  di  cui  alla
Condizione Aggiuntiva B.
115) Terzi trasportatori.
I  premi di Tariffa sono comprensivi dell'assicurazione verso i terzi
trasportati. Detta garanzia e' operante a condizione che il trasporto
sia  effettuato  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti,   alle
prescrizioni  del  regolamento particolare di gara e alle indicazioni
della carta di circolazione  ovvero  del  certificato  o  licenza  di
navigazione e sempreche' il veicolo o il natante non sia monoposto.
Per  le  gare  automobilistiche  e motociclistiche il cui regolamento
particolare faccia esplicito divieto di trasportare sui veicoli altre
persone,  oltre  il  conducente  ed  il  secondo  conduttore  od   il
sidecarista  qualora  ne  sia  prescritta la presenza dal regolamento
stesso, nonche' per quello  cui  partecipano  esclusivamente  veicoli
monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure:
- per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato al
netto della eventuale maggiorazione del 25% prevista all'ultimo comma
della precedente norma 110 per estendere la garanzia ai rischi di cui
alla Condizione Aggiuntiva B;
- per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista.
116) Gare notturne.
Per  gare  notturne  si  intendono quelle in cui lo svolgimento delle
competizioni e/o delle relative prove ufficiali escluse le operazioni
di verifica di cui all'art. 1, terzo comma, delle Condizioni Generali
di Assicurazione ha luogo, in tutto o in parte, prima delle ore 6 e/o
dopo le ore 19. Durante il periodo in cui e' in vigore  l'ora  legale
l'ultimo termine di riferimento e' prorogato alle ore 20.
Si  applicano  i  premi  previsti  per  ciascun  tipo di gara con una
maggiorazione del 15% sia sul premio base che su quello per  vettura,
per motociclista e per pilota.
    CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I CORSE AUTOMOBILISTICHE
117) Casi particolari.
a. Per le gare di velocita' in impianti fissi a carattere permanente,
qualora  la  lunghezza  della  pista,  dove  si svolge la gara, fosse
diversa da quella indicata alla lettera A) (Categoria da 1  a  6)  si
applicano,  sia  sul premio base che su quello per vettura i seguenti
correttivi:
- lunghezza della pista fino a km 2,5 - sconto 5%;
- lunghezza della pista oltre km. 4 - aumento del 5%.
b. Nell'eventualita' che le gare di velocita' indicate  alla  lettera
A) (Categoria da 1 a 6) si svolgano in circuiti aperti o stradali, si
applica,  sia  sul  premio base che su quello per vettura, un aumento
del 70%.
c. I premi sopraindicati, esclusi soltanto quelli relativi ai Rallies
internazionali  -  Categorie 11 e 12, si riferiscono a manifestazioni
svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate  in  piu'  gare
diversamente   titolate;   il  premio  base  viene  commisurato  alla
categoria tariffalmente piu'  elevata  fra  le  gare  previste  dalle
manifestazioni  ed  il  premio  per vettura a quello richiesto per le
rispettive categorie di appartenenza.
d. Manifestazioni in cui lo svolgimento delle  competizioni  (escluse
le  prove  ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1,
terzo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha  luogo  in
piu' giornate consecutive, anche se in gare diversamente titolate;
1.  gare  considerate  nella  stessa  categoria  tariffale:  per ogni
giornata successiva alla prima si  applica  un  premio  supplementare
pari al 50% di quello base previsto dalla Tariffa;
2.  gare  considerate  in  piu'  categorie  tariffali: si applica per
ciascuna giornata il premio base previsto per la  gara  tariffalmente
piu'  onerosa,  svolgentisi  totalmente  od  in  parte nella giornata
stessa,  scontato  del  20%.  Rimane  fermo  il  premio  per  vettura
richiesto per le rispettive categorie di appartenenza.
e)  Per  le  gare  notturne  si  applica la precedente norma 112. Per
quelle svolgentisi a cavallo  della  mezzanotte  e  che  abbiano  una
durata  complessiva non superiore a 6 ore, il premio supplementare di
cui alla precedente  lettera  d/1  e'  ridotto  al  25%.  Per  durate
superiori a 6 ore torna applicabile integralmente la predetta lettera
d.
f.  Per le gare, dalla Categoria 11 in poi, che si svolgono su strade
totalmente  o  parzialmente  innevate  o  ghiacciate,  i  premi  (sia
totalmente  o parzialmente innevate o ghiacciate, i premi (sia quello
base che quello per vettura) della rispettiva categoria devono essere
aumentati del  100%,  con  ulteriore  soprapremio  del  50%,  con  un
ulteriore  soprapremio  del  50%  (sul  solo  premio per vettura) per
estensione della garanzia ai  danni  subiti  dal  secondo  conduttore
(qualora previsto dal regolmaneto particolare di gara).
g.  Qualora  le  gare  della  Categoria 6 prevedano la partecipazione
delle sole vetture Formula Panda Monza si applica il solo premio base
(escluso quello per vettura); qualora le gare della categoria 6 siano
valide per il Trofeo Cadetti AGIP, oltre  all'applicazione  del  solo
premio  base  (escluso  quello  per  vettura), si applica un ulteiore
sconto del 40%.
h. Come previsto dalla precedente lettera  c  il  premio  base  viene
commisurato  alla  categoria  tariffalmente  piu' elevata fra le gare
previste dalla manifestazione ed il premio vettura a quello richiesto
per le rispettive categorie di appartenenza; qualora  partecipi  alla
gara soltanto una vettura di categoria tariffalmente piu' elevata, il
premio base e' ridotto del 10%.
i.  Per  quanto  riguarda  il  premio  per  spettatore,  lo stesso va
computato  solo  sul  numero  degli  spettatori  paganti  (esclusi  i
biglietti  omaggio  e  i  biglietti posteggio auto) quale risulta dai
bordereaux S.I.A.E..
1. Per quanto riguarda i premi da applicare  in  caso  di  gare  alle
quali  partecipano solo le auto storiche (a parte quelle in circuito,
gia' previste), non sono concedibili  sconti  particolari  e  valgono
quindi i premi delle rispettive categorie di Tariffa.
m.  Per  le  gare,  dalla Categoria 20 alla 28, qualora il numero dei
veicoli risulti inferiore a quello dei partecipanti, il  premio  "per
vettura" deve essere applicato per ogni conduttore/partecipante.
n.  Per  le  gare  non  svolgentisi  in  impianti  fissi  a carattere
permanente, per lunghezza del  percorso  si  intende  la  percorrenza
complessiva  stabilita  dal  regolamento di gara per ciascuna vettura
partecipante, anche  se  da  compiersi  mediante  ripetizione  di  un
medesimo tracciato.
118)  Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli (Condizioni Aggiuntive A  e  B
alle Condizioni Generali di Assicurazione).
Qualora   l'assicurazione  sia  stipulata  per  una  combinazione  di
massimali superiori a quella minima obbligatoria;
1. la garanzia  puo'  essere  estesa  ai  danni  subiti  dai  singoli
componenti  il  Comitato  Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai
dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori.
Si  applica  l'apposita  maggiorazione  di  premio   indicata   nella
precedente norma comune 110).
In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A;
2.  limitatamente  alle gare automobilistiche, escluse quelle di sola
velocita', sono considerati terzi trasportatori i secondi conduttori,
mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza  sia
prescritta  dal  regolamento  particolare  di gara, ed in tal caso la
garanzia e' operante nei limiti da questo stabiliti.
Si  applica  l'apposita  maggiorazione  di  premio   indicata   nella
precedente norma comune 110).
In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva B).
               CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II
119) Rischi non compresi nell'assicurazione  obbligatoria  per  danni
causati  dalla  circolazione dei motoveicoli (Condizioni Aggiuntiva A
alle Condizioni Generali di Assicurazione).
Qualora  l'assicurazione  sia  stipulata  per  una  combinazione   di
massimali  superiore  a  quella minima obbligatoria, la garanzia puo'
essere estesa ai danni subiti  dai  singoli  componenti  il  Comitato
Organizzatore,  dagli  Ufficiali  di  Gara,  dai  dipendenti  e dagli
ausiliari degli organizzatori.
Si  applica  l'apposita  maggiorazione  di  premio   indicata   nella
precedente norma 110).
In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A.
120) Casi particolari.
a. Nell'eventualita' che le gare di velocita' indicate alla categoria
1  si  svolgano  in  circuiti chiusi non considerati impianti fissi a
carattere permanente, si applica, sia sul premio base che  su  quello
per motociclista un aumento del 5%.
b.  I  premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa
giornata anche se articolate in piu' gare diversamente  titolate;  il
premio  base  viene commisurato alla gara tarriffalmente piu' elevata
fra quelle previste ed il premio per motociclista a quello  richiesto
per la gara tariffalmente piu' elevata fra quelle cui partecipa.
c.  Per  manifestazioni  in  cui  lo  svolgimento  delle competizioni
(escluse le prove ufficiali e/o le  operazioni  di  verifica  di  cui
all'art.  1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione)
ha luogo in piu' giornate consecutive, si applica, per ogni  giornata
successiva  alla  prima,  un premio base supplementare pari al 50% di
quello previsto per la gara tariffalmente piu' elevata. Rimane  fermo
il  premio  per motociclista richiesto per le rispettive categorie di
appartenenza.
d. Per le gare "SIDECARS" il premio per motociclista e'  limitato  al
solo conduttore.
e.  Relativamente  alle  categorie  2  e 3, sono esclusi i danni allo
sciatore trainato e i danni tra sciatori trainati.
f.  Per  le  gare  non  svolgentisi  in  imianti  fissi  a  carattere
permanente,  per  lunghezza  del  percorso  si intende la percorrenza
complessiva stabilita dal Regolamento di gara per ciascun motoveicolo
partecipante, anche  se  da  compiersi  mediante  ripetizione  di  un
medesimo tracciato.
g.  Per  quanto  riguarda  i  premi da applicare in caso di gare alle
quali partecipano solo moto storiche (o d'epoca) non sono concedibili
sconti particolari e valgono i premi e  le  rispettive  categorie  di
tariffa.
               CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III
121)  Rischi  non  compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni
causati dalla circolazione dei natanti (Condizione Aggiuntiva A  alle
Condizioni Generali di Assicurazione).
Qualora   l'assicurazione  sia  stipulata  per  una  combinazione  di
massimali superiore a quella minima obbligatoria,  la  garanzia  puo'
essre  estesa  ai  danni  subiti  dai  singoli componenti il Comitato
Organizzatore, dagli  Ufficiali  di  Gara,  dai  dipendenti  e  dagli
ausiliari degli organizzatori.
Si  applica  l'apposita  maggiorazione di premio indicata nella norma
110).
In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva
A.
122) Casi particolari.
a. I premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi  nella  stessa
giornata  anche  se articolate in piu' gare diversamente titolate; il
premio per pilota viene commisurato alla categoria tariffalmente piu'
elevata  fra  le  gare  previste  dalla  manifestazione  alle   quali
partecipa.
b.  Per  manifestazioni  in  cui  lo  svolgimento  delle competizioni
(escluse le prove ufficiali e/o le  operazioni  di  verifica  di  cui
all'art.  1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione)
ha luogo in piu' giornate consecutive, si applica, per ogni  giornata
successiva  alla  prima,  un premio base supplementare pari al 50% di
quello previsto per la gara tariffalmente piu' elevata. Rimane  fermo
il  premio  per  pilota  richiesto  per  le  rispettive  categorie di
appartenenza.