Allegato A) NORME TARIFFARIE TITOLO - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 1) Durata dei contratti. Salvo quanto previsto dal successivo comma non sono ammesse durate maggiori di un anno piu' frazione. La frazione di anno deve costituire rateo iniziale. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziario e' ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui e' stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 5. 2) Premio I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto all'assicurato, ad eccezione delle sole imposte. a) E' ammesso il frazionamento: - trimestrale, con l'aumento del 5%; - quadrimestrale, con l'aumento del 4%; - semestrale, con l'aumento del 3%; purche' l'importo di rata comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 30.000. In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata e' inferiore al minimo di cui sopra. b) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non e' ammesso il tacito rinnovo; nei contratti deve quindi essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "peius", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla condizione speciale F nonche' delle maggiorazioni di cui all'art. 6, la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. "Qualora dalla suddivisione residui un periodo inferiore a 12 mesi, lo stesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, costituisce, unitamente al periodo successivo a 12 mesi, il primo periodo di osservazione. "Alla scadenza del contratto si procedera' al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio di cui alla norma 22)". 3) Rischi di durata inferiore ad un anno. Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno e' dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovra' valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo. Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno che siano gia' stati in precedenza assicurati possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni dei veicoli dei settori I e II stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale e' computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza pero' l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza, per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovra' essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - e per i motocicli - esclusi i ciclomotori - deve essere applicato il "Peius" qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe, sospensioni o variazioni. 4) Sospensione in corso di contatto. La sospensione di garanzia e' concessa per qualsiasi motivo - salvo il caso di furto del veicolo - alle seguenti condizioni: a. al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia pero', da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorche' di frazionamento; b. devono essere restituiti certificato e contrassegno e la sospensione non puo' avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei detti documenti; c. la sospensione non puo' essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'Impresa; d. la riattivazione del contratto - fermo il contraente e la formula di personalizzazione ove applicabile - deve essere pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera e) e sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a); e. nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza ne' al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione" di cui alla lettera a). Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus" o che prevedono l'applicazione del "Peius" il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere del momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non e' consentita sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonche' per quelli relativi a veicoli del Settore V. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un appendice secondo il seguente testo: "L'Impresa, previo ritiro, del certificato, del contrassegno e dell'eventuale "carta verde", concede la sospensione del contratto dalle ore 24 del .. ... . "La riattivazione del contratto puo' essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto. "La riattivazione - fermo restando il contraente e l'eventuale forma di personalizzazione in corso - avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel quale caso non si procede ad alcuna proroga. "L'Impresa all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal contraente in base alla tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto. "All'atto della riattivazione l'Impresa rilascia un nuovo certificato e contrassegno. "Per i contratti con formula di personalizzazione, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione. "Qualora il contraente non chieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito all'Impresa". 3) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi. Nel caso di piu' sconti tecnici e dei soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati tecnici dei veicoli. I dati tecnici dei veicoli (potenza in CV, numero posti, peso complessivo a pieno carico, peso potenziale, cilindrata, uso, ecc.) si desumono dalla carta di circolazione o da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. 8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova - Art. 63 Codice della strada). Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie ammesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonche' le seguenti condizioni particolari. a) Autoveicoli in genere (art. 26 Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 1.000.000.000 unico per ogni sinistro. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio, compresi i trasportati (maggiorazione 5%) - di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli e ciclomotori (artt. 24 e 25 Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 1.000.000.000 unico per ogni sinistro. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16% (tale aumento comprende l'eventuale soprapremio per la garanzia terzi trasportati). c) Rimorchi in genere (art. 28 Codice della strada) - Rischio statico. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 700.000.000 unico per ogni sinistro. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 70 fino a 360 q.li inclusi, conto proprio, con il minimo di L. 20.000. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". d) Macchine operatrici (art. 30 Codice della strada). Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 29 Codice della strada). Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale assicurato non puo' essere, per ciascuna targa, inferiore a L. 700.000.000 per ogni sinistro. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via - (Art. 17, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via puo' essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validita' del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 64 del Codice della strada). Il premio da applicare e': a) per i Settori I e II - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 7 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. b) Per tutti gli altri Settori pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. 10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa "PROVA") - (Art. 17, secondo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973). Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita', ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali e' consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di immatricolazione del veicolo: a. per il Settore III: L. 18.500 per massimale assicurato pari a L. 1.500/300/150 milioni; b) per tutti gli altri Settori: L. 8.000 per massimale assicurato pari a L. 700.000.000 unico. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Il premio minimo non puo' essere inferiore a L. 300.000 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. 11) Veicoli targati C.R.I.. Si applicano i premi della zona territoriale alla quale e' assegnata la targa ROMA. 12) Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose (art. 26 lett c, del Codice della strada). Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano i premi del Settore I (Autovetture) dei corrispondenti scaglioni di potenza e provincia di immatricolazione, nonche' le formule di personalizzazione. 13) Autoveicoli e moticicli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (legge 28 febbraio 1983, n. 53). a) Contratti con durata di 10 giorni Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di L. 700 milioni unico con applicazione dei premi forfettari di L. 16.000 per i motocicli e di L. 21.000 per gli autoveicoli. Per i veicoli per i quali sia consentito il trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non si applicano le formule di personalizzazione. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. b) Contratti con durata superiore a 10 giorni Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa, comprese le formule di personalizzazione, se ammissibili. 14) Guida, da parte di persone designate, di veicoli non identificati ("assicurazione sulla patente"). Il titolare di patente di guida puo' avere interesse a una garanzia complementare a quella minima di legge, che deve in ogni caso coprire i veicoli comunque posti in circolazione; questo interesse puo' concretarsi nel caso che il titolare della patente desideri per piu' veicoli non identificati, che egli presume di poter guidare, coprirsi per massimali piu' elevati di quelli previsti dalle assicurazioni stipulate per detti rischi. A questo effetto e' prevista la possibilita' di assicurazione sulla patente che vale come assicurazione complementare, rispetto all'assicurazione attestata dal certificato e dal contrassegno di cui il veicolo deve essere munito. Per "l'assicurazione sulla patente" non si fa pertanto luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Si applicano le formule tariffarie ed il premio corrispondente al veicolo di rischio piu' elevato con riferimento alla provincia di residenza dell'assicurato. "In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Agli effetti della garanzia prestata con la polizza suindicata, l'assicurazione di responsabilita' civile e' valida per i veicoli a motore sottoindicati contraddistinti dai n .... letter .... in quanto guidati dal Sig. .. .... " - Veicoli per i quali e' valida l'assicurazione (solo se espressamente sopra richiamati): 1. motoveicoli: a. motocicli di cilindrata fino a .. .. .. .. .. .. .. .. cc. b. motocarrozzette di cilindrata fino a .. .. .. .. .. .. cc. c. motocarri di cilindrata fino a .. .. .. .. .. .. .. .. cc. 2. autovetture: a. di potenza fino a .... C.V.; b. di qualunque potenza; 3. autocarri, autobotti, autocisterne, autotreni, autoarticolati: a. di peso complessivo a pieno carico fino a .. .. q.li conto proprio; b. di peso complessivo a pieno carico fino a .. .. q.li conto terzi. Rientrano nella copertura tutti i rischi sopra citati purche' il rispettivo premio di tariffa sia pari o inferiore a quello di polizza. Per le autovetture il premio di riferimento e' quello delle autovetture in servizio privato. La presente assicurazione e' rilasciata indipendentemente dall'obbligo di legge e non costituisce quindi assolvimento dell'obbligo stesso; l'Impresa non rilascia, pertanto, ne' certificato ne' contrassegno. 15) Assicurazioni di secondo rischio. Non e' consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'Impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Societa' di leasing per il rischio derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing nonche' di "assicurazione sulla patente". 16) Assicurazione di piu' veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola. E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti piu' veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza e' amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi cicolomotori) non inferiore a 50, sempreche' tali veicoli siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta contraente. Il premio dovuto alla firma del contratto e' quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V e VI, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendono almeno 50 veicoli dei Settori IV e VI, si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualita' assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita' assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualita' stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuizione, l'Impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per l'annualita' successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualita' successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche' intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. "Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. "Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualita' assicurativa, il premio sara' determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. "Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalle restituzione dei relativi certificati e contrassegni. "Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo e' calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. "La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualita' assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualita' stessa. "In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente e' tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualita' successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale e' stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'Impresa restituira' la parte di premio netto riscosso in piu' oltre al maggior premio percepito per l'annualita' successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualita' successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa. 17) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarita' od eccezionalita' (art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969 n. 990 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973). Per i rischi di cui sopra si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Per i relativi contratti non e' ammesso il tacito rinnovo; in polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 18) Alienazione del veicolo - Art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (non applicabile per assicurazioni di piu' veicoli con polizza unica amministratata con Libro Matricola). a) Sostizione con altro veicolo. Conguaglio del premio. Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprieta' che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio della annualita' in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. b) Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l'impresa, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prendera' atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del . . . . . . Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' stipulare un nuovo contratto. L'impresa pertanto a tale scadenza non rilascera' l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata". Se l'acquirente del veicolo documenti di essere gia' contraente di polizza riguardante altro veicolo da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto trasferimento sul veicolo acquistato dell'assicurazione gia' in corso a proprio nome per il veicolo sostituito. Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Non si applica la maggiorazione prevista dalla norma 3). 19) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 61 del Codice della strada). Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 61 del Codice della strada - comprovata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. 20) Attestazione dello stato del rischio (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 e D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45). In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una "attestazione" che contenga: a. la denominazione dell'Impresa; b. il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; c. il numero del contratto di assicurazione; d. la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto; e. la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; f. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuizione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo; g. i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui ciroclazione il contratto e' stato stipulato; h. la firma dell'assicuratore. Per i contratti relativi ai veicoli dei Settori IV (esclusi i cicolomotori) e V (esclusi i ciclomotori) stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di osservazione considerato, nonche' il richiamo al "Peius" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La suddetta "attestazione" deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizza amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualita' assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualita' assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra piu' Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: a. sospensione di garanzia nel corso del contratto; b. contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; c. contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata. Qualora il Contraente consegni un'attestazione rilasciata per un contratto scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, si applica la disciplina - per la tariffa "Bonus-Malus" - prevista dalla Condizione Speciale F e - per il "Peius" - prevista dall'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 21) Rischi derivanti dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing. E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle societa' di leasing, dalla proprieta' dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge e' subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano massimali non inferiori a L. 700 milioni unico e appendice di vincolo di privilegio a favore della Societa' di leas- ing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1. inoperativita' del contratto stipulato dal locatario a causa di a. mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; b. mancato rinnovo del contratto nel caso in cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; c. eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Societa' di leasing ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 2. insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3. insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali e' prevista la copertura ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in caso di liquidazione coatta dell'Impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione e' prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprieta' dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione ne' di certificato ne' di contrassegno. Dato il carattere di particolarita' dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. I contratti possono essere stipulati soltanto per una durata di 12 mesi. Non e' ammessa la tacita proroga. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". CAPO II - NORME COMUNI AI SETTORI IV (esclusi i ciclomotori) E V (esclusi i ciclomotori) 22) Maggiorazione del premio per sinistrosita' "Peius" (applicabile ai contratti stipulati con tariffa a premio fisso). Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se in un periodo di osservazione, come definito dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono pagati o posti a riserva 2 sinistri, sul premio base di Tariffa si applica, per l'annualita' immediatamente successiva, l'aumento del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti a riserva 3 o piu' sinistri si applica, per l'annualita' immediatamente succesiva, l'aumento del 25%. I predetti aumenti si applicano anche nel caso in cui il veicolo sia stato in precedenza assicurato presso altra impresa qualora risultino dovuti in base all'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Qualora il contratto sia stipulato per la durata di un anno piu' frazione iniziale, im "Peius" e' dovuto sia sul premio relativo alla frazione iniziale che per l'intera annualita' successiva. CAPO III - NORME RELATIVE AI SETTORI I E II 23) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali, nonche' i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale subiti dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per le autovetture di pari potenza fiscale e provincia di immatricolazione, nonche' le formule di personalizzazione. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C). 24) Locazione di autovetture senza conducente. L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza di P.S. per la locazione di autovetture senza conducente. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati anche se cagionati da difetti di manutenzione e simili. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 40%. 25) Autovetture con traino - Rischio della circolazione. a) Qaundo sia dichiarato in polizza che le autovetture trainano rimorchi identificati con targa propria (roulotte, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 26). b) Per il traino di "carrelli appendice" a non piu' di 2 ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 28 del Codice della strada), non si applica alcun soprapremio. I "carrelli appendice", facendo parte integrante del veicolo trainante, non sono identificati con targa propria. 26) Rimorchi di autovetture - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio di L. 28.500 per la combinazione di massimali 700/300/100 milioni, prescindendo dalla provincia di immatricolazione, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla Tariffa. Non si applica alcuna norma relativa alla personalizzazione. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio". Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 25, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 27) Autovetture adibite a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della strada). Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato di uguale potenza e provincia di immatricolazione. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando e' alla guida dell'autovettura, e' considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B). 28) Scuolabus - Miniscuolabus. Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 34 del Settore III (Autobus). 29) Tariffe applicabili. a) "Bonus/Malus" La tariffa "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio secondo le norme riportate nella Condizione Speciale F che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli fino a 10 CV: franchigia di L. 60.000 o di L. 100.000; - per veicoli da oltre 10 fino a 14 CV; franchigia di L. 100.000 o di L. 200.000; - per i veicoli di oltre 14 CV: franchigia di L. 200.000 o di L. 300.000. Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ovvero a veicolo assicurato dal cessionario alla naturale scadenza del contratto ceduto a seguito di voltura al P.R.A., le franchigie dovranno essere maggiorate, per la sola prima annualita' (compreso l'eventuale frazione iniziale), degli importi previsti dalla tabella sottoindicata in corrispondenza della classe di merito 7 "Bonus/Malus". Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" la franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se l'attestazione sullo stato del rischio relativa al precedente contratto risulti l'assegnazione di quest'ultimo, per l'annualita' successiva, alla classe 6 o ad una delle classi di "Bonus" di cui alla tabella di merito della clausola "Bonus/Malus". Le predette misure, fermo l'ammontare dei premi, dovranno invece essere maggiorate, per la sola prima annualita', degli importi indicati nella tabella sotto riportata qualora dall'attestazione risulti l'assegnazione del precedente contratto ad una delle classi di "Malus" della stessa tabella di merito. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio o dell'appendice di cessione del contratto di cui alla Norma 18) la franchigia deve essere maggiorata nella misura massima sotto indicata. Maggiorazioni delle franchigie _____________________________________________________________________ Classe di assegnazione Veicoli Veicolo Veicoli risultante dalla atte- fino a 10 CV da oltre 10 CV oltre i 14 CV stazione rilasciata dal Lire fino a 14 CV Lire precedente assicuratore Lire _____________________________________________________________________ 7 8.000 13.000 17.000 8 17.000 25.000 34.000 9 25.000 38.000 50.000 10 34.000 50.000 67.000 11 42.000 63.000 84.000 _____________________________________________________________________ In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E). Salvo per il veicolo di prima immatricolazione o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., in caso di mancata presentazione dell'attestazione del rischio, la franchigia deve essere maggiorata nella misura massima suindicata. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E). 30) Passaggio di tariffa Il passaggio da una formula tariffaria ad altra puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto, a condizione che esso sia richiesto, nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III 31) Definizioni. Sono "autobus" i veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di 9 posti, compreso quello del conducente (art. 26, lett. b, del Codice della strada). I posti aggiuntivi (strapuntini) ed i posti di servizio devono essere compresi nel computo complessivo dei posti quando sono indicati nella carta di circolazione od in un documento di autorizzazione all'uopo rilasciato dalle Autorita' competenti. 32) Autobus con rimorchio. Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio della motrice, un soprapremio per ulteriori 30 posti. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 33). 33) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato, col minimo di L. 20.000 anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". 34) Autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone (art. 57, terzo comma, Codice della strada). Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%. 35) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano. Quando il servizio comprenda inscindibilmente linee urbane vere e proprie con percorsi anche extraurbani od infraurbani in proporzione non rilevante e comunque di lunghezza non superiore a 30 km dal capolinea urbano, i rischi relativi a questi ultimi saranno assimilati a quelli urbani. Per autobus circolanti in comuni di oltre 300.000 abitanti, data la rilevata disomogeneita' dei relativi rischi, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Ne consegue che i relativi contratti non potranno avere durata superiore ad un anno (quando si tratti di sola frazione iniziale). Non e' ammesso il tacito rinnovo nelle polizze deve quindi essere inserita la seguente clausola: "A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 36) Filobus extra-urbani. Si applicano i premi degli autobus extra-urbani. 37) Autobus adibiti a servizio di alberghi, di istituti religiosi, di cura, miniscuolabus, scuolabus (art. 2 D.M. 18 aprile 1977); autobus ed autocarri eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ed esclusivamente destinati a rilevare o restituire al domicilio il personale dipendente da aziende od enti. Si applicano i premi riferiti agli autobus di uguale capienza in posti ridotti del 25%. 38) Autobus adibiti esclusivamente a scuola guida. Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani, ridotto del 65%. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati ivi compreso l'esaminatore. L'allievo conducente, quando e' alla guida dell'autobus, e' considerato terzo tranne che durante l'effetuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parrte dell'allievo conducente. In polizza deve essre richiamata la Condizione aggiuntiva B). Quando sia dichiarato in polizza che l'autobus traina rimorchio si applica, per il rischio della circolazione, oltre al premio di cui sopra, un soprapremio pari al 2% del premio stesso. Per i rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della precedente Norma 33) senza applicazione di riduzioni. 39) Treni lillipuzziani (su ruote gommate). Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus extra-urbani della 1 zona territoriale, ridotto del 65%. 40) Tariffe applicabili. a) Tariffa fissa. b) Franchigia fissa ed assoluta. Le tariffe per franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, L. 500.000 e L. 1.000.000, si ottengono applicando sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta, i seguenti sconti: - franchigia di L. 250.000, sconto 12%; - franchigia di L. 500.000, sconto 21%; - franchigia di L. 1.000.000, sconto 31%. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E). 41) Terzi trasportati L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali nonche' i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, subiti dai terzi trasportati. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva C). 42) Passaggio di tariffa. Il passaggio della tariffa fissa a quella con franchigia puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. 43) Contratti stipulati nella forma tariffaria con clausola di "Franchigia fissa ed assoluta". In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E' Il passaggio dalla tariffa fissa a quella con franchigia puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto entro il termine utile per la disdetta. CAPO V - NORME RELATIVE AL SETTORE IV 44) Definizioni. Il presente settore disciplina le assicurazioni di veicoli a motore e di rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati negli artt. 24, 25, lett. b), c), d); 26, lett d), e), f), g), h), i), l) e 28, lett. b), c), d), f) del Codice della strada. Nelle norme che seguono con i termini "autobotti" ed "autocisterne" sono designati i veicoli specificatamente attrezzati per il trasporto di liquidi o di gas, con botti o cisterne incorporate. Nel caso in cui la carta di circolazione indichi un "peso" al limite potenziale, il peso complessivo a pieno da considerare ai fini della determinazione delle scaglione tariffario cui assegnare il veicolo e' quello che risulta in base a tale limite potenziale; se invece la carta di circolazione indichi la "portata" al limite potenziale (non il "peso"), per ottenere il peso complesivo a pieno carico deve essere aggiunta a tale portata la tara. Rientrano nella categoria di "motoveicoli di cilindrata fino a 50 cc" i ciclomotori che superino il limite di velocita' previsto dall'art. 24 del Codice della strada e che siano pertanto muniti di targa di immatricolazione. 45) Veicoli con rimorchio - Rischio della circolazione. Quando sia dichiarato in polizza che i veicoli trainano rimorchi, si applica: a. Autocarri, autobotti e veicoli per usi speciali per l'autotreno (quale definito dall'art. 26, lettera g, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione; lo stesso criterio si adotta per i veicoli autorizzati al traino di soli caravans e simili. b. Trattori muniti di "ralla" per il traino di semirimorchio per l'autoarticolato (quale definito dall'art. 26, lettera h, del Codice della strada), il premio previsto per autocarri ed autobotti di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore con ralla aumentato del peso massimo rimorchiabile quali risultano dalla carta di circolazione. c. Motocarri Per il motocarro (quale definito dall'art. 25, lett. b, del codice della strada) un aumento del 5% sul premio del motocarro trainante; d. Carrelli appendice Il carrello appendice a non piu' di due ruote (quale difinito dall'art. 28, secondo comma, del Codice della strada) destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili fa parte integrante del veicolo trainante e non e' identificato con targa propria. Per la determinazione del premio si fa riferimento al solo peso complesivo a pieno del veicolo trainante. Per i rimorchi di tutti i veicoli previsti dalla presente norma deve essere inoltre stipulata garanzia a' sensi della successiva norma 46). Per il caravans e simili si applica la norma 25) dei settori I e II. 46) Rimorchi - Rischio statico. Per ogni rimorchio identificato deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al 2% di quello privato per un autocarro (o autobotte), di peso complessivo con il minimo di L. 20.000, anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio, in sosta se staccato dalla motrice (art. 2 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990), i danni derivanti da manovre a mano, nonche' sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre, a meno nonche' sempre che il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione e di difetti da manutenzione". 47) Trasporto anche occasionale di merci pericolose (art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579) e lubrificanti. Per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto di: - liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili), si applica un soprapremio del 25%; - gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforese, solfuro di carbonio, cloro ecc.), e di materie esplosive (polvere di sparo, dinamite ecc), si applica un soprapremio del 100%. Per i valori adibiti al trasporto di sostanze radioattive si procede alla tariffazione di volta in volta a' sensi dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dato il carattere di particolarita' e di eccezionalita' dei relativi rischi. 48) Estensione dell'assicurazione delle operazioni di carico e di scarico (esclusi i veicoli di cui alle successive norme 51, 52 e 53). Nella garanzia sono comprese le operazioni di carico e di scarico quelli previste dalla Condizione aggiuntiva d) che deve essere sempre richiamata in polizza. 49) Autocarri adibiti al trasporto di persone. a) Per autocarri ed eventuali rimorchi, eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone: - se in servizio continuativo si applicano le norme 34 e 37 del Settore III Autobus; - se in servizio occasionale si applica, per ogni giornata di rischio, il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato dal 10% salvo che il contraente la richieda, l'applicazione della norma 3). b) Per gli autocarri destinati a trasporto promiscuo di persone e di cose di peso complessivo a pieno carico sino a 35 q.li, si applica la norma 12). Per gli autocarri destinati al trasporto non contemporaneo di persone e cose di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, si applica la norma 34 del settore III. 50) Noleggio e locazione. Per i veicoli dati a noleggio o locazione si applica: a) un soprappremio dell'85% sui premi di tariffa per i veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li; b) il premio riferito al trasporto per conto terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore. 51) Autocarri adibiti esclusivamente a scuola guida (art. 497 del Regolamento del Codice della Strada). Si applicano i premi previsti per gli autocarri, ed eventuali rimorchi - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione ridotti al 50%. Qualora l'assicurazione sia estesa alle persone trasportate, ivi compreso l'esaminatore, l'allievo conducente, quando e' alla guida del veicolo, e' considerato terzo tranne che durante l'effettuazione dell'esame. L'istruttore invece e' considerato terzo soltanto durante l'effettuazione dell'esame da parte dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva. 52) Autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco. Per autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzati ed autorizzati, si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi (conto proprio o conto terzi) di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 50%. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: Sono esclusi della garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale. 53) Trattori stradali muniti "gancio" per il traino e non atti a portare carico utile proprio (art. 26, lett. e, del Codice della strada). Rientrano in questa categoria i veicoli quali definiti all'art. 26, lett. e) del codice della strada esclusi autoarticolati, autosnodati quali definiti alle lett. h) e i) dello stesso art. 26. Si applicano i premi previsti per gli autocarri (conto proprio e conto terzi) della corrispondente pronvicia di immatricolazione di peso complessivo a pieno carico pari alla somma del trattore del peso massimo rimorchiabile, ridotti del 55%. Qualora il veicolo trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applica la precedente norma 47. Se i veicoli sono muniti di doppio allestimento inamovibile "gancio" e "ralla" si applica la norma 45, lett. b). Per l'esensione della garanzia ai danni di lesione personali subiti dai terzi trasportati si applica la successiva norma 55) (soprapremio 2,50%). 54) Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali, compresi quelli targati C.R.I.; a) Autolettighe ed autombulante. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari, peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti al 13%. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti da terzi trasportati. b) Veicoli (esclusi i motoveicoli) per riprese cinematografiche e televisive, rappresentanzioni teatrali, esplosioni e mostre (esclusa la vendita), bibliobus (esclusa la vendita) parchi di divertimento, circhi equestri e simili (esclusi quelli di cui alla successiva lett. d) veicoli per trasporto acqua potabile, trasporto carcerati autoveicoli ad uso abitazione (autocaravans, autocase, campers), autobanche, autocappelle per funzioni religiosi, aulemobili, automobilini, autombulatori, laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, automoteche, autostazioni schermografiche, autopigatrici, autocompressori, autotramatrici, autocarri, autosegne, autoseghe, stazioni mobili per calcestruzzo (escluse autobetoniere), gruppi elettrogeni, autopompe, idrovore, stazioni mobili di trivellazione, stazioni per rilievi sismici, trasporti funebri. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessive a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti al 33%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi". Per autocaravans (autocase e camperts) e autoveicoli adibiti a trasporto carcerati la garanzia opera anche per i danni, corporali subiti dai terzi trasportati, sia nella cabina di guida che nella parte posteriore del mezzo, entro i limiti indicati dalla carta di circolazione, si applica il soprapremio del 5% previsto dalla successiva norma 55 anche se l'assicuratore comprenda il traino di rimorchio. c) Autobetoniere, carri attrezzi, officine mobili, presse auto, veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici autoinnafiatrici trasporti immondizie. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 21%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi". d) Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri e di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione. Per i veicoli utilizzati, da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o "nullaosta di agibilita'" rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, compreso ove del caso, il traino di "carri ordinari" nel rispetto della norma di cui all'art. 257 del Regolamento al Codice della strada, si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 68%. e) Autoscale, grues autocarrate (su mezzi non idonei a portare carico utile proprio). Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di immatricolazione, ridotti del 47%. Per i veicoli dati a noleggio o locazione ovvero adibiti al trasporto per conto terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri "conto terzi". f) Per motoveicoli attrezzati ed adibiti ed uno dei servizi di cui alle lettere b) c) ed d) si applicano i premi previsti per motoveicoli adibiti al trasporto di cose - conto proprio - e di pari cilindrata e provincia di immatricolazione ridotti del: lett. b) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 21% lett. c) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 10% lett. e) .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 40% Per gli stessi motoveicoli dati noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi per le predette riduzioni si applicano sui premi previsti per i motoveicoli "conto terzi". 55) Garanzia verso i terzi trasportati. Si applica un aumento del 5% del premio per l'astensione della garanzia di danni corporali ai terzi trasportatori nell'interno della cabina di guida o a fianco del conducente su apposito sedile (quando non esista cabina di guida) nei limiti di capienza indicata dalla carta di circolazione. Qualora l'assicurazione comprenda il traino di rimorchio del precedente aumento di premio e' ridotto al 2,50% da calcolarsi sul premio complessivo dell'autotreno e dell'autoarticolato. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva. A). 56) Tariffe applicabili a) Tariffa a premio fisso b) Franchigia fissa ed assoluta. Per assicurazioni di veicoli per trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti, specifici, possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute; A) autoveicoli e relativi rimorchi - franchigia di L. 250.000 sconto 15%; - franchigia di L. 500.000 sconto 25%; - franchigia di L. 1.000.000 sconto 36%; B) Ciclomotori, motoveicoli e relative rimorchi. - franchigia di L. 150.000 sconto 15%. Le tariffe per franchigie fisse ed assolute suindicate sono state ottenute applicando i surriportati sconti sui premi della tariffa fissa relativi ad ogni combinazione di massimali prescelta. In polizza deve essere richiamata la Condizione speciale E). Per i veicoli gia' assicurati nella forma a "tariffa fissa" la franchigia puo' essere pattuita nelle misure sopra indicate solamente se dalla attestazione sullo staoto del rischio relativa al precedente contratto non risulti l'applicazione del "Peius". In caso invece di applicazione del "Peius" le predette misure delle franchigie dovranno essere maggiorate fermo l'ammontare dei premi per la sola prima annualita' degli importi indicati nella tabella sottoriportata. Maggiorazioni delle franchigie __________________________________________ Franchigia Autocarro Motocarri Lire Lire Lire __________________________________________ 150.000 - 70.000 250.000 180.000 - 500.000 240.000 - 1.000.000 300.000 - __________________________________________ Detta maggioranza non si applica per i veicoli di prima immatricolazione o assicurati per la prima volta dopo voltura al P.R.A. per i quali deve essere presentata la carta di circolazione ed il foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto. In caso di mancata presentazione dei predetti documenti o della attestazione dello stato di rischio la franchigia deve essere maggiorata - per la sola prima annualita' - nella misura indicata. 57) Passaggio di tariffa Il passaggio di tariffa fissa a quella della franchigia puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto a condizione che esso sia richiesto nella stessa forma e nello stesso termine previsti per la disdetta. CAPO VI - NORME RELATIVE AL SETTORE V 58) Motocicli e motocarrozzate ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente. L'assicurazione non puo' comprendere la garanzia verso i terzi trasportati. Si applicano pertanto i corrispondenti premi del settore V ridotti del 33%. 59) Motocarrozzette da noleggio con conducente ad uso pubblico. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali, nonche' i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale subiti dai terzi trasportati. Si applicano i premi previsti per i motocicli ad uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione, aumentati dal 35%. In polizza deve essere sempre richiamata la Condizione aggiuntiva C). 60) Locazione di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette senza conducente. L'Assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza di P.S., per la locazione di ciclomotori, motocicli, e motocarrozzette senza conducente. L'assicurazione comprende i danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati sul motociclo o sulla motocarrozzetta (esclusi ciclomotori). Si applicano i premi per ciclomotori e uso privato di pari cilindrata e provincia di immatricolazione aumentati del 100%. 61) Motoslitte. Si applicano i premi previsti per i motocicli pari a cilindrata e fancendo rifertimento alla provincia di residenza con l'assicurato. CAPO VII - NORME RELATIVE AL SETTORE VI 62) Macchine operatrici e carrelli (art. 30 lett. a, b, e c, del Codice della Strada); I veicoli devono essere essere corredati del certificato per circolare su strada previsto dall'art. 76 del Codice della strada. 63) Garanzia verso terzi trasportati su carrelli, mezzi sgombraneve semoventi e macchine operatrici semoventi autorizzati al trasporto di persone. L'astensione della garanzia ai terzi trasportati puo' essere concessa soltanto se la polizza sia stata stipulata per una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio per il veicolo considerato. Per l'astensione della garanzia ai danni da lesioni personali subiti dai terzi trasportati, si applica un soprapremio del 5%. In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva A). 64) Gatto delle nevi. Veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile con mezzo sgombraneve: - se adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati, si applicano i premi previsti per i rulli compressori; - se adibito solo a trasporto di cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore IV, lett. b), aumentati del 100%; - se adibito anche a trasporto di persone od a trasporto premiscuo di persone e cose, si applicano i premi previsti per le assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore VI, lett. b) aumentati del 300% la garanzia comprende il rischio di trasportati. 65) Macchine su cingoli. Si applicano i premi stabiliti per le macchine semoventi con attrezzature operative varie, ridotti del 25%. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "Sono esclusi dalla garanzia i danni provati alla pavimentazione stradale". 66) Macchine operatrici e carrelli trainati. Si applica la precedente norma n. 45. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonche' sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". CAPO VIII - NORME RELATIVE AL SETTORE VII 67) Macchine agricole (art. 29 del Codice della strada). Il premio di tariffa comprende il rischio relativo alla circolazione di eventuali rimorchi trainati, nonche' il rischio di stazionamento e per manovre a mano dei rimorchi stessi. Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate il premio di tariffa non comprende la garanzia per danni eventualmente provocati alla pavimentazione stradale. Garanzia verso i terzi trasporti: - nell'interno della cabina di guida nei limiti della capienza della cabina indicata dalla carta di circolazione; - a fianco del conducente su apposito sedile quando non esista cabina di guida. Si applica un aumento del 5% del premio. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A). CAPO IX - NORME RELATIVE ALLE CARTE VERDI 68) Premio. I premi stabiliti per la carta verde sono applicabili anche nel caso in cui la carta verde sia emessa in corso di contratto o su polizza con durata temporanea e sono comprensivi: della tassa governativa, della garanzia per i terzi trasportati e dell'importo fisso di L. 1.240, a copertura dell'onere dei danni occorsi all'estero ad utenti di veicoli a motore non assicurati, nei casi nei quali e' applicabile la Direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee del 24 aprile 1972, n. 166, oppure assicurati presso imprese socie dell'UCI poste in liquidazione coatta amministrativa (c.d. Importo fisso DILCNA). L'eventuale duplicazione della carta verde in caso di smarrimento, il frazionamento del premio o la variazione di rischio nell'ambito dello stesso settore non comportano alcun soprapremio fino al raggiungimento della scadenza del contratto. 69) Durata. Salvo quanto previsto al comma seguente, non sono ammesse durate maggiori di un anno. Per i contratti di durata temporanea, per quelli con premio frazionato e per la carte verdi, emesse nel corso di contratto, con la durata di queste dovra' coincidere con quella del periodo di assicurazione in corso con premio pagato. Per i contratti stipulati per periodi di tempo superiori all'anno, con pagamento del premio anticipato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale, e' ammesso il rilascio della carta verde per la durata anche superiore all'anno e con scadenza concidente con la data finale del periodo di assicurazione in corso con premio pagato, il premio "carta verde" in tal caso dovra' essere corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l'intero periodo. Per ogni anno o frazione di un anno di garanzia dovra' essere corrisposto un premio annuale di "carta verde" senza alcuna riduzione. CAPO X - NORME RELATIVE ALLA FORMA Tariffaria "4R" 70) Massimali. La tariffa prevede i seguenti massimali di garanzia: Massimali -- 900 400 300 milioni 1.500 700 300 " 1.000 1.000 1.000 " 3.000 1.000 500 " 1.500 1.500 1.500 " 2.000 2.000 2.000 " 3.000 3.000 3.000 " 4.000 4.000 4.000 " 71) Franchigia La franchigia e' fissata, per ogni sinistro denunciato in ogni annualita' assicurativa, nella misura del 50% del premio della tariffa approvata. Dopo due annualita' assicurative intere e consecutive, indenni da sinistri la franchigia e' ridotta al 40% del premio di tariffa e dopo ulteriori due annualita' intere e consecutive di assicurazione indenni da sinistro, la franchigia e' ridotta al 25% del premio di tariffa. Dopo primo sinistro sara' applicata una franchigia pari a 50% del premio. Qualora il contratto si riferisca a veicolo immatricolato per la prima volta oppure il veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., la franchigia e' fissata al 100% della tariffa approvata. Dopo una annualita' assicurativa indenne da sinistri sara' applicata la franchigia del 50% del premio di tariffa per i periodi, successivi varra' quanto sopra stabilito. Per gli assicurati provenienti dalla tariffa "Bonus/Malus" sara' applicata, a seconda della classe di merito di appartenenza, una franchigia iniziale fissata nelle seguenti misure del premio di tariffa. ________________________________________________________ Classe di Merito Franchigia percentuale del premio ________________________________________________________ 1b. 1a. 1 25 2 25 3 50 4 50 5 100 6 100 7 110 8 110 9 110 10 120 11 120 ________________________________________________________ Le franchigie corrispodenti alle classi di merito 7, 8, e 9, 10, e 11, saranno applicate per i sinistri causati nella prima annualita' assicurativa. 72) Veicoli assicurabili. Sono assicurabili: I - tutte le autovetture a. in servizio privato b. da noleggio con conducente c. adibite a scuola guida. nonche' II - gli autoveicoli destinati ad uso promiscuo purche' il loro peso a pieno carico non superi i 35 q.li e siano abilitati al trasporto di non piu' di 9 persone, compreso il conducente. 73) Soprapremio per traino Per il traino di rimorchio campeggio o di carrello portaimbarcazione e simili, si applichera', sul premio annuo dell'autovettura trainante, un aumento del 5%. 74) Sospensione in corso di contratto La sospensione delle garanzie, ferma restando la norma n. 6 del Capo I, non potra' superare i 12 mesi. 75) Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Capo, si applicano le norme dei Capi I e III in quanto compatibili. TITOLO II - NATANTI CAPO I - NORME COMUNI AI SETTORI I E II 76) Limiti di navigazione. La presente tariffa vale per l'assicurazione di responsabilita' civile relativa a natanti e naviganti nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acque interne italiane ed in quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano. 77) Durata dei contratti. Tenuto conto della natura del rischio, non sono ammesse durate superiori ad un anno (con o senza frazione), e quindi, non sono previste riduzioni per durata Nel caso di contratti relativi a natanti locati in leasing (v. clausola 1) oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato domino a favore dell'ente finanziatore (v. clausola 2) e' ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od in unica soluzione per tutta la durata della reateazione o del periodo di locazione in leasing. 78) Premio. I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte. E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodo superiori all'anno per natanti locali in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi: sconto dell'8%. - premio anticipato di oltre 24 mesi, sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'Assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Non e' ammessa la tacita proroga, nei contratti; deve quindi essere inserita la seguente Clausola: "A deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione il contratto cessera' automaticamente alla sua naturale scadenza". 79) Sospensione in corso di contratto. Non e' consentita la sospensione della garanzia in corso di contratto. 80) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi. Nel caso di piu' sconti tecnici ciascuno deve essere calcolato separatamente con applicazioni successive. 81) Potenza in C.V. e cilindrata del motore, dati di iscrizione e registrazione del naturale marchio o numero di motore, numero dei posti. I dati tecnici dei natanti si desumono dai documenti rilasciati dall'autorita' competente. 82) Alienazione del natante - sua sostituzione con altro natante - conguaglio del premio. Nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, chieda alla polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprieta' (art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) che comporti una variazione di premio, al conguaglio del premio della annualit della stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprieta' (art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) che comporti unavariazione di premio si procede al conguaglio del premio della annualita' in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Se l'acquirente di un natante cedutogli dall'alienante con la relativa polizza, documenti di essere gia' contraente di polizza riguardante altro natante da lui alienato senza cessione della polizza relativa, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncera' a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sara' annullata senza restituzione di premio del giorno in cui l'acquirente abbia restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, documentando altresi' l'avvenuto trasferimento sul natante acquistato dell'assicurazione gia' in corso a proprio nome per il natante sostituito. Per i contratti con finanziamento del premio d'Impresa rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I 83) Massimali di garanzia. I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle societa' presta l'assicurazione. Nell'assicurazione a massimale tripartito, la somma piu' elevata rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprieta', mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona" e "per cose e animali". Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino alla fine la societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprieta'. La prima combinazione di massimali prevista, con l'indicazione del relativo premio, corrisponde ai minimi obbligatori di garanzia. 84) Criteri di tariffazione. I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale, tenendo conto altresi' della cilindrata del motore. Per i natanti che, per le loro caratteristiche costruttive o per modifiche apportate, abbiano una potenza fiscale diversa da quella indicata nello scaglione corrispondente alla cilindrata del motore, si applicano sempre i premi dello scaglione in cui rientra la caratteristica (potenza o cilindrata) di valore piu' elevato. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento considerando sostituito al limite di 50 tonnellate di stazza lorda quello di 50 tonnellate di dislocamento. 85) Rischi di durata inferiore ad un anno. a. Natanti di potenza fino a 90 c.v. si applica l'intero premio annuo anche per garantire di durata inferiore; b. Natanti di potenza di oltre 90 C.V: - per garanzia limitata ad un periodo di 15 giorni consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 60%; - per garanzia limitata ad un periodo di 4 mesi consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 20%. C. Natanti esteri che entrino in Italia per via terrestre. Per i casi di natanti esteri registrati in Stati esteri, che entrino in Italia, al rimorchio di autoveicoli pure targati all'estero, da un valico di frontiera, possono essere rilasciate polizze temporanee che per la durata ed ai premi di seguito indicati. I premi riguardano assicurazioni per le garanzie ed i massimali minimi obbligatori con l'esclusione dei danni a cose: 15 gg. 30 gg. 45 gg. ------------ ---------- ----------- - fino a 80 CV effettivi L. 66.500 L. 99.500 L. 133.000 - da oltre 80 fino a 120 CV effettivi L. 141.500 L. 210.000 L. 284.000 86) Targhe in prova. Si applicano i premi previsti per i natanti da diporto o ad uso privato di potenza da oltre 90 fino a 150 C.V. 87) Maggiorazione del premio per sinistrosita' ("Peius"). Se in un periodo di osservazione, quale difinito dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono pagati o posti a riserva 3 o piu' sinistri, sul premio base di tariffa si applica, per l'annualita' immediatamente successiva, l'aumento del 25%. Nel caso di assunzione, di rischi nuovi (gia' assicurati da altra impresa o mai assicurati) il "Peius" nella suindicata misura, si applica sul premio relativo alla prima annualita' ove risulti che nei 12 mesi anteriori alla stipulazione del contratto si siano verificati sinistri in numero tale da comportare l'applicazione del "Peius". In questo caso il primo periodo di assicurazione non potra' avere durata minore di un anno. In polizza deve essere inserita la seguente clausola; "Il premio base e' stato maggiorato del 25% per la sola prima annualita' o, relazione alle dichiarazioni del Contraente circa il progresso andamento del rischio". "Per le successive annualita' si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 delle Condizioni Generali". 88) Natanti da noleggio con equipaggio. Si applica un soprapremio del 50%. 89) Locazione di natanti senza equipaggio (noleggio a scafo nudo). Si applica un soprapremio del 100%. 90) Natanti adibiti esclusivamente a Scuola guida. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata. L'allievo e' considerato terzo anche quando e' alla guida del natante. L'istruttore e l'esaminatore, invece, sono considerati terzi soltanto durante l'esame dell'allievo. In polizza deve essere richiamata la condizione aggiuntiva A. 91) Moto d'acqua. Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore di uguale potenza e cilindrata. 92) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica). Si applica il corrispondente premio dei natanti con motore uguale potenza e cilindrata. La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. In polizza deve essere inserita la seguente clausola: "La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua. 93) Danni e cose ad animali di terzi non trasportati. Nel caso in cui l'assicurazione sia estesa ai danni e a cose od animali di terzi non trasportati la garanzia e' prestata con una franchigia fissa ed assoluta di: - L. 50.000 per ogni sinistro per i natanti fino a 200 CV; - L. 150.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 200 e fino a 300 CV; - L. 250.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 300 e fino a 500 CV; - L. 500.000 per ogni sinistro per i natanti di oltre 500 CV. Nel frontespizio della polizza deve essere indicata la misura della franchigia applicata ed in polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 94) Attivita' idrosciatoria. Per estendere la garanzia ai danni arrecati a terzi, compreso lo sciatore trainato, durante l'esecizio dell'attivita' idrosciatoria, si applicano i seguenti premi aggiuntivi per ciascuna combinazione di massimali: Massimali Premi aggiuntivi --- -- 350 200 35 L. 14.900 500 300 50 " 15.500 700 300 70 " 16.100 1.000 300 100 " 16.500 500 500 500 " 17.100 750 750 750 " 17.700 1.000 1.000 1.000 " 18.400 2.000 2.000 2.000 " 20.000 3.000 3.000 3.000 " 20.900 In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva E. 95) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione. A richiesta, i limiti di navigazione indicati alla precedente norma 74 possono essere estesi, senza variazione di premio, a tutte le acque interne dei Paesi europei. I limiti di navigazione possono inoltre essere estesi, con applicazione di un soprapremio del 10%, al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II 96) Massimali di garanzia. I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Societa' presta l'assicurazione. La somma piu' elevata rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, mentre, per ciascuna persona, la somma massima per la quale la Societa' e' obbligata e' quella precisata sotto l'indicazione "per persona". 97) Frazionamento del premio. E' ammesso il frazionamento: - trimestrale, con l'aumento del 5%; - quadrimestrale, con l'aumento del 4%; - semestrale, con l'aumento del 3%; purche' l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento, al netto dell'imposta, non sia inferiore a L. 25.000. 98) Criteri di tariffazione. I premi sono stabiliti in base alla potenza fiscale ed al tonnellaggio in stazza lorda dei singoli natanti, nonche' in base al numero dei posti. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di identificazione del motore e del natante si ha riguardo al dislocamento, considerando il tonnellaggio di dislocamneto equivalente a quello di stazza lorda. 99) Rischi di durata inferiore ad un anno. Per garanzia limitata ad un periodo di 6 mesi consecutivi, si applicano i premi di Tariffa, ridotti del 40%. 100) Natanti adibiti esclusivamente a Scuole guida. Si applicano, ridotto del 34%, il corrispondente premio dei natanti di pari tonnellaggio e potenza del motore; non si applica il premio aggiuntivo per il numero dei posti. L'allievo e' considerato terzo anche quando e' alla guida del natante. L'istruttore e' l'esaminatore, invece, sono considerati terzi soltanto durante l'esame dell'allievo. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 101) Danni a cose ed animali di terzi. Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi deve essere applicato un aumento del 100% sul premio Tariffa, escluso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato. Il limite dell'obbligazione per danni a cose ed animali, nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia e' prestata con una franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro da indicare nel frontespizio della polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se' dalle persone trasportate. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 102) Danni a cose di terzi trasportati. Per estendere l'assicurazione ai danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati deve essere applicato un aumento del 25% sul premio aggiuntivo per ogni posto previsto in Tariffa e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 5% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C. 103) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati. Per estendere l'assicurazione ai danni a cose ed animali di terzi, nonche' agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati, devono essere applicati entrambi gli aumenti di premio di cui ai nn. 97 e 98 e deve essere adottata una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria prevista per il natante considerato. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma assicurata, e' pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. La garanzia per i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale dei terzi trasportati e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. La garanzia per danni a cose ed animali di terzi e' prestata con una franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva D. 104) Aliscafi. Si applica un soprapremio del 50% sui premi di Tariffa, compreso il premio aggiuntivo in base al numero dei posti, e sugli eventuali soprapremi. TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI 105) Territorio e sfera di applicazione. La presente tariffa vale per gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali, svolgentisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Citta' del Vaticano e della repubblica di San Marino. 106) Estensione della garanzia all'estero. Per l'estensione della garanzia alle gare e competizioni sportive con tratti di percorso in territorio od acque territoriali esteri non ricompresi nei limiti indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, si applica un soprapremio del 30% da applicarsi sia sul premio base sia su quello per vettura o per motociclista o pilota. 107) Massimali di garanzia. I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Societa' presta l'assicurazione. Nell'assicurazione a massimali tripartito, la somma piu' elevata rappresenta il limite fino al quale la Societa' e' obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprieta', mentre, per ciascuna persona o per cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Societa' e' obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto l'indicazione "per persona" e "per cose ed animali". La prima combinazione di massimali si riferisce ai rischi per i quali e' obbligatoria l'assicurazione, a norma dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e corrisponde ai minimi di garanzia obbligatori. 108) Durata dei contratti. Tenuto conto della natura del rischio, non sono ammesse durate superiori a quelle previste per le singole gare, competizioni e rela- tive prove ufficiali. 109) Partecipazione dei veicoli o dei natanti alle sole prove ufficiali. Il premio indicato in tariffa per vettura (corse automobilistiche), per motociclista (corse motociclistiche) e per pilota (corse motonautiche) e' dovuto per intero anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali. 110) Premi. I premi di Tariffa rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle sole imposte. Nel caso di piu' sconti tecnici e/o soprapremi, ciascuno deve essere calcolato separatamente con applicazioni successive. 111) Mancata effettuazione della gara e interruzione della gara. Qualora la gara venga annuallata prima dell'effettuazione della spesa e delle prove ufficiali, se previste, si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluse le imposte. In caso di interruzione a gara iniziata, il premio e' dovuto per intero. Se al momento dell'interruzione sono state effettuate le sole prove ufficiali il premio dovuto e' ridotto al 50% e l'eventuale eccedenza di premio anticipato sara' rimborsata, escluse le imposte. 112) Tipi di gare e categorie dei veicoli partecipanti. Il tipo di gara e le categorie dei veicoli partecipanti si desumono dai regolamenti di gara o da altri documenti ufficiali. 113) Responsabilita' civile dell'organizzatore per danni non causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. La garanzia comprende i seguenti rischi non coperti dall'assicurazione obbligatoria: rischi derivanti dalle attrezzature, dai fabbricati, dai servizi, dalle installazioni fisse o mobili, tecniche e pubblicitarie, dagli addetti alla organizzazione o comunque, attinenti l'organizzazione stessa di gare e competizioni sportive automobilistiche e motociclistiche. La garanzia vale durante i giorni di effettuazione delle gare e rela- tive prove ufficiali e deve essere prestata congiuntamente a quella obbligatoria. In polizza deve essere richiamata l'appendice di cui all'allegato B, titolo II, Capo III. Si applica un premio pari al 20% del premio base, compresi eventuali aumenti e sconti, per il rischio della circolazione riferito alla specifica gara e per la medesima combinazione ai massimali. 114) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (Condizioni Aggiuntive A e B alle Condizioni Generali di Assicurazione). Per estendere la garanzia ai rischi suddetti deve essere adottata una combinazione di massimali il cui limite per sinistro sia superiore a quello minimo obbligatorio. In tal caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive, in quanto siano espressamente richiamate, fermi restando i limiti di copertura convenuti. Si applicano i premi previsti per ciascun tipo di gara con una maggiorazione del: - 30% sia sul premio base che su quello per vettura, per motociclista o per pilota, previsti per il rischio considerato, per estendere la garanzia ai rischi di cui alla condizione Aggiuntiva A; - 25% sul solo premio per vettura, previsto per il rischio considerato, per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva B. 115) Terzi trasportatori. I premi di Tariffa sono comprensivi dell'assicurazione verso i terzi trasportati. Detta garanzia e' operante a condizione che il trasporto sia effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione ovvero del certificato o licenza di navigazione e sempreche' il veicolo o il natante non sia monoposto. Per le gare automobilistiche e motociclistiche il cui regolamento particolare faccia esplicito divieto di trasportare sui veicoli altre persone, oltre il conducente ed il secondo conduttore od il sidecarista qualora ne sia prescritta la presenza dal regolamento stesso, nonche' per quello cui partecipano esclusivamente veicoli monoposto, si applica uno sconto nelle seguenti misure: - per gare automobilistiche: 25% sul premio per vettura, calcolato al netto della eventuale maggiorazione del 25% prevista all'ultimo comma della precedente norma 110 per estendere la garanzia ai rischi di cui alla Condizione Aggiuntiva B; - per gare motociclistiche: 50% sul premio per motociclista. 116) Gare notturne. Per gare notturne si intendono quelle in cui lo svolgimento delle competizioni e/o delle relative prove ufficiali escluse le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione ha luogo, in tutto o in parte, prima delle ore 6 e/o dopo le ore 19. Durante il periodo in cui e' in vigore l'ora legale l'ultimo termine di riferimento e' prorogato alle ore 20. Si applicano i premi previsti per ciascun tipo di gara con una maggiorazione del 15% sia sul premio base che su quello per vettura, per motociclista e per pilota. CAPO II - NORME RELATIVE AL SETTORE I CORSE AUTOMOBILISTICHE 117) Casi particolari. a. Per le gare di velocita' in impianti fissi a carattere permanente, qualora la lunghezza della pista, dove si svolge la gara, fosse diversa da quella indicata alla lettera A) (Categoria da 1 a 6) si applicano, sia sul premio base che su quello per vettura i seguenti correttivi: - lunghezza della pista fino a km 2,5 - sconto 5%; - lunghezza della pista oltre km. 4 - aumento del 5%. b. Nell'eventualita' che le gare di velocita' indicate alla lettera A) (Categoria da 1 a 6) si svolgano in circuiti aperti o stradali, si applica, sia sul premio base che su quello per vettura, un aumento del 70%. c. I premi sopraindicati, esclusi soltanto quelli relativi ai Rallies internazionali - Categorie 11 e 12, si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate in piu' gare diversamente titolate; il premio base viene commisurato alla categoria tariffalmente piu' elevata fra le gare previste dalle manifestazioni ed il premio per vettura a quello richiesto per le rispettive categorie di appartenenza. d. Manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha luogo in piu' giornate consecutive, anche se in gare diversamente titolate; 1. gare considerate nella stessa categoria tariffale: per ogni giornata successiva alla prima si applica un premio supplementare pari al 50% di quello base previsto dalla Tariffa; 2. gare considerate in piu' categorie tariffali: si applica per ciascuna giornata il premio base previsto per la gara tariffalmente piu' onerosa, svolgentisi totalmente od in parte nella giornata stessa, scontato del 20%. Rimane fermo il premio per vettura richiesto per le rispettive categorie di appartenenza. e) Per le gare notturne si applica la precedente norma 112. Per quelle svolgentisi a cavallo della mezzanotte e che abbiano una durata complessiva non superiore a 6 ore, il premio supplementare di cui alla precedente lettera d/1 e' ridotto al 25%. Per durate superiori a 6 ore torna applicabile integralmente la predetta lettera d. f. Per le gare, dalla Categoria 11 in poi, che si svolgono su strade totalmente o parzialmente innevate o ghiacciate, i premi (sia totalmente o parzialmente innevate o ghiacciate, i premi (sia quello base che quello per vettura) della rispettiva categoria devono essere aumentati del 100%, con ulteriore soprapremio del 50%, con un ulteriore soprapremio del 50% (sul solo premio per vettura) per estensione della garanzia ai danni subiti dal secondo conduttore (qualora previsto dal regolmaneto particolare di gara). g. Qualora le gare della Categoria 6 prevedano la partecipazione delle sole vetture Formula Panda Monza si applica il solo premio base (escluso quello per vettura); qualora le gare della categoria 6 siano valide per il Trofeo Cadetti AGIP, oltre all'applicazione del solo premio base (escluso quello per vettura), si applica un ulteiore sconto del 40%. h. Come previsto dalla precedente lettera c il premio base viene commisurato alla categoria tariffalmente piu' elevata fra le gare previste dalla manifestazione ed il premio vettura a quello richiesto per le rispettive categorie di appartenenza; qualora partecipi alla gara soltanto una vettura di categoria tariffalmente piu' elevata, il premio base e' ridotto del 10%. i. Per quanto riguarda il premio per spettatore, lo stesso va computato solo sul numero degli spettatori paganti (esclusi i biglietti omaggio e i biglietti posteggio auto) quale risulta dai bordereaux S.I.A.E.. 1. Per quanto riguarda i premi da applicare in caso di gare alle quali partecipano solo le auto storiche (a parte quelle in circuito, gia' previste), non sono concedibili sconti particolari e valgono quindi i premi delle rispettive categorie di Tariffa. m. Per le gare, dalla Categoria 20 alla 28, qualora il numero dei veicoli risulti inferiore a quello dei partecipanti, il premio "per vettura" deve essere applicato per ogni conduttore/partecipante. n. Per le gare non svolgentisi in impianti fissi a carattere permanente, per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal regolamento di gara per ciascuna vettura partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato. 118) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per i danni causati dalla circolazione dei veicoli (Condizioni Aggiuntive A e B alle Condizioni Generali di Assicurazione). Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali superiori a quella minima obbligatoria; 1. la garanzia puo' essere estesa ai danni subiti dai singoli componenti il Comitato Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori. Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella precedente norma comune 110). In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A; 2. limitatamente alle gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocita', sono considerati terzi trasportatori i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso la garanzia e' operante nei limiti da questo stabiliti. Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella precedente norma comune 110). In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva B). CAPO III - NORME RELATIVE AL SETTORE II 119) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei motoveicoli (Condizioni Aggiuntiva A alle Condizioni Generali di Assicurazione). Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria, la garanzia puo' essere estesa ai danni subiti dai singoli componenti il Comitato Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori. Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella precedente norma 110). In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A. 120) Casi particolari. a. Nell'eventualita' che le gare di velocita' indicate alla categoria 1 si svolgano in circuiti chiusi non considerati impianti fissi a carattere permanente, si applica, sia sul premio base che su quello per motociclista un aumento del 5%. b. I premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate in piu' gare diversamente titolate; il premio base viene commisurato alla gara tarriffalmente piu' elevata fra quelle previste ed il premio per motociclista a quello richiesto per la gara tariffalmente piu' elevata fra quelle cui partecipa. c. Per manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha luogo in piu' giornate consecutive, si applica, per ogni giornata successiva alla prima, un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la gara tariffalmente piu' elevata. Rimane fermo il premio per motociclista richiesto per le rispettive categorie di appartenenza. d. Per le gare "SIDECARS" il premio per motociclista e' limitato al solo conduttore. e. Relativamente alle categorie 2 e 3, sono esclusi i danni allo sciatore trainato e i danni tra sciatori trainati. f. Per le gare non svolgentisi in imianti fissi a carattere permanente, per lunghezza del percorso si intende la percorrenza complessiva stabilita dal Regolamento di gara per ciascun motoveicolo partecipante, anche se da compiersi mediante ripetizione di un medesimo tracciato. g. Per quanto riguarda i premi da applicare in caso di gare alle quali partecipano solo moto storiche (o d'epoca) non sono concedibili sconti particolari e valgono i premi e le rispettive categorie di tariffa. CAPO IV - NORME RELATIVE AL SETTORE III 121) Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per danni causati dalla circolazione dei natanti (Condizione Aggiuntiva A alle Condizioni Generali di Assicurazione). Qualora l'assicurazione sia stipulata per una combinazione di massimali superiore a quella minima obbligatoria, la garanzia puo' essre estesa ai danni subiti dai singoli componenti il Comitato Organizzatore, dagli Ufficiali di Gara, dai dipendenti e dagli ausiliari degli organizzatori. Si applica l'apposita maggiorazione di premio indicata nella norma 110). In polizza deve essere richiamata la Condizione Aggiuntiva A. 122) Casi particolari. a. I premi si riferiscono a manifestazioni svolgentisi nella stessa giornata anche se articolate in piu' gare diversamente titolate; il premio per pilota viene commisurato alla categoria tariffalmente piu' elevata fra le gare previste dalla manifestazione alle quali partecipa. b. Per manifestazioni in cui lo svolgimento delle competizioni (escluse le prove ufficiali e/o le operazioni di verifica di cui all'art. 1, terzo comma, delle Condizioni Generali di Assicurazione) ha luogo in piu' giornate consecutive, si applica, per ogni giornata successiva alla prima, un premio base supplementare pari al 50% di quello previsto per la gara tariffalmente piu' elevata. Rimane fermo il premio per pilota richiesto per le rispettive categorie di appartenenza.