(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato B
                CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
                     TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
                             DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
-  per  "Legge":  24  dicembre  1969,  n.   990,   sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni;
-  per  "Regolamento":  il  Regolamento  di esecuzione della predetta
Legge;
- per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. .. .. ...;
-  per  "Contraente":  la  persona  fisica   o   giuridica   la   cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-   per  "Tariffa":  la  Tariffa  dell'Impresa,  approvata  a'  sensi
dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del
contratto.
ART.  1  -  Oggetto  dell'assicurazione  -  L'impresa  assicura,   in
conformita'  alle norme della Legge e del regolamento, i rischi della
responsabilita' civile per i quali  e'  obbligatoria  l'assicurazione
impegnandosi  a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che,
per  capitale,  interessi  e  spese,  siano  dovute   a   titolo   di
risarcimento  di  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi dalla
circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' per  i  danni  causati
dalla circolazione dei veicoli in aree private.
L'Impresa  inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatoria  indicati  in   tali   condizioni,   in   quanto   siano
espressamente  richiamate.  In  questo  caso i massimali indicati nel
frontespizio (1) sono destinati anzitutto ai risarcimenti  dovuti  in
dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria  e,  per  la  parte  non
assorbita dai medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla  base  delle
"Condizioni aggiuntive".
Non  sono  assicurati  i  rischi  della  responsabilita'  per i danni
causati dalla  partecipazione  del  veivolo  a  gare  o  competizioni
sportive  ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura
regolarita indette dall'A.C.I..
---------------
(1) Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si  ometteranno
le parole "In questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si
scriveranno quelle "I massimali sopra (od a fianco) indicati".
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non e' operante:
-  se  il  conducente  non e' abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
- nel caso di veicoli  adibiti  a  scuola  guida,  durante  la  guida
dell'allievo,  se  al  suo  fianco no vi e' un istruttore regolamente
abilitato;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione  avviene
senza  l'osservanza  delle  disposizioni  dell'art.  63 del D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393;
-  nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio
sia affettuato senza la prescritta licenza  od  il  veicolo  non  sia
guidato dal proprietario o da suo dipendente;
-  nel caso di assicurazione dalla responsabilita' per i danni subiti
dai  terzi  trasportati,  se  il  trasporto  non  e'  effettuato   in
conformita' alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta
di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme
che  abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'
di eccezioni prevista dalla citata norma.
ART. 3 - Estensione  territoriale.  -  L'assicurazione  vale  per  il
territorio  della  Repubblica  Italiana,  della  Citta' del Vaticano,
della  Repubblica  di  San  Marino  e  degli  Stati  della  Comunita'
Economica  Europea,  nonche' per il territorio della Finlandia, della
Norvegia, della Svezia e della Cecoslovacchia.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati  terzi  rispetto
alla   C.E.E.   ed   indicati   sul   certificato  internazionale  di
assicurazione (carta verde) l'assicurazione e' operante a  condizione
che  sia  stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso
del relativo premio.
Nel rispetto di quanto sopra disciplinato  la  garanzia  e'  operante
secondo  le  condizioni  ed entro i limiti delle singole legislazioni
nazionali concernenti l'assicurazione  obbligatoria  per  la  R.C.A.,
ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.
ART.  4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere
pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono  essere
pagate  alle  previste  scadenze,  contro rilascio di quitanze emesse
dalla  Direzione  dell'Impresa  che  devono  indicare  la  data   del
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui
e'  assegnato  il  contratto, la quale e' autorizzata a rilasciare il
certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
ART. 5 - Adeguamento del premio e  delle  condizioni  di  polizza.  -
Qualora  nel  corso  del  contratto  intervengano modificazioni della
tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento  del
premio,   ovvero   modificazioni  delle  condizioni  di  polizza,  il
contratto sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove  condizioni
con   decorrenza   dalla   prima  scadenza  annuale  successiva  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato
comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione stessa.
ART. 6 - Maggirazione del premio  per  sinistrosita'.  -  Qualora  il
contratto,  stipulato  con  tariffa  a  premio  fisso, si riferisca a
veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - per usi
speciali e per  trasporti  specifici  ed  a  motocicli  -  esclusi  i
ciclomotori  - se nel periodo di osservazione di cui al premio dovuto
per l'annualita' immediatamente successiva sara' aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione  vengono  pagati  o  posti  a
riserva  3  o  piu'  sinistri,  il  premio  dovuto  per  l'annualita'
immediatamente successiva sara' aumentato del 25%.
Nel  caso  che  il  contratto  stipulato con l'Impresa si riferisca a
veicolo gia' assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso  si
applichera'  la  maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione
di cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal
precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione
(peius) che risulti dovuta non verra' applicata qualora il Contraente
dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del  Cod.
Civ. di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data
di scadenza del precedente contratto.
Nel  caso  che  il  contratto  stipulato con l'Impresa si riferisca a
veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata  inferiore
all'anno,   la   maggiorazione  (peius)  si  applicasse  quest'ultimo
contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta
maggiorazione. Il Contraente deve  esibire  il  precedente  contratto
temporaneo;  in  mancanza,  il  contratto  e'  stipulato  ai premi di
tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.In  mancanza  di
consegna  dell'attestazione  che  sia  consegnata  entro 6 mesi dalla
stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della  maggiorazione
sara'   effettuato   dall'Impresa  entro  la  data  di  scadenza  del
contratto.
Le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma non  si
applicano se il contratto si riferisce a:
a.  veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la
prima volta;
b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico
registro automobilistico;
c. veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per la stipulazione di contratti  relativi  a  veicoli  di  cui  alle
precedenti  lettere  a)  e  b), il Contraente e' tenuto ad esibire la
carta di circolazione ed  il  relativo  foglio  complementare  ovvero
l'appendice  di  cessione  del  contratto;  in  difetto si applica la
maggiorazione di cui al secondo comma.
L'Impresa, infine, qualora un sinistro gia' posto  a  riserva  e  che
abbia  concorso  alla determinazione del "Peius", sia successivamente
eliminato come senza seguito  ed  il  rapporto  assicurativo  a  tale
momento  risulti  ancora  in  essere  con  il  Contraente originario,
provvedera'  al  rimborso  della  maggiorazione  all'atto  del  primo
rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione
e' stata effettuata.
Nel  caso in cui sinsistro gia' eliminato come senza seguito, ma che,
se fosse stato appostato a riserva, avrebbe  potuto  concorrere  alla
determinazione del peius, venga riaperto, si procedera', all'atto del
primo  rinnovo  di  contrato  successivo alla riapertura del sinistro
stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato  per  durata
non  inferire  ad  un  anno  una Impresa alla quale sia stata vietata
l'assunzione di nuovi affari o che sia stata  posta  in  liquidazione
coatta  amministrativa,  per  l'applicazione  o  meno  dei criteri di
penalizzazione, il Contraente deve provare di avere  fatto  richiesta
dell'attestazione   all'Impresa   od  al  commissario  liquidatore  e
dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt.  1892  e  1893  del
Cod.    Civ.,    gli    elementi   che   sarebbero   stati   indicati
nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
La  sostituzione  del  contratto,  qualunque  ne  sia  il motivo, non
interrompe il periodo di osservazione in corso, purche'  non  vi  sia
sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
Resta fermo il disposto dell'art. 5.
ART.  7  -  Perdiodi  di  osservazione  della  sinistrosita'.  -  Per
l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi  di
effettiva copertura:
1›  periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'asssicurazione e
termina tre mesi prima della scadenza del  periodo  di  assicurazione
corrispondente alla prima annualita' intera di premio;
periodi  successivi:  hanno  durata  di dodici mesi e decorrono dalla
scadenza del periodo precedente.
ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno.
- Qualora venga richiesta  la  sostituzione  del  certificato  o  del
contrassegno,  l'Impresa provvedera' previa restituzione di quelli da
sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
Per  il  rilascio  di  duplicati  si  osserva  quanto  disposto   dal
Regolamento.
ART.  9  -  Trasferimento  della proprieta' del veicolo. - In caso di
trasferimento della proprieta' del veicolo che importi  cessione  del
contratto  di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a
darne immediata comunicazione  all'assicuratore,  fornendo  tutte  le
indicazioni  necessarie  per  il  rilascio  del  nuovo certificato di
assicurazione e, ove occorra,  del  nuovo  contrassegno.  Il  cedente
resta  tenuto  al  pagamento  dei premi successivi fino al momento di
detta comunicazione.
  ART. 10 - Modalita' per la denuncia dei sinistri. - La denuncia del
sinistro deve essere redatta sul modulo  approvato  con  decreto  del
Ministero  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato ai sensi
dell'art. 5 del decreto leggre 23 dicembre 1976, n.  857,  convertito
con  modificazioni  nella  legge  26  febbraio  1977,  n.  39, e deve
contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza  ed  al
sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART. 11 - Gestione delle vertenze. - L'impresa assume, fino a  quando
ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in qualunque sede nella quale si discuta
del risarcimento del danno, designato, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa  dell'Assicurato  in
sede  penale,  sino  ad  esaurimento  del  grado di giudizio in corso
all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese  incontrate  dall'Assicurato  per  i
legali  o  tecnici  che non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART. 12 - Rinnovo del contratto. - In mancanza di  disdetta  data  da
una  delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della
scadenza, il contratto, se  di  durata  non  inferiore  all'anno,  e'
rinnovato  per  una  durata  uguale  a  quella originaria, esclusa la
frazione d'anno, e cosi' successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di  altro  di  durata
annuale  e per la sua residua durata, esso non si considera di durata
inferiore all'anno e pertanto, in  mancanza  di  valida  disdetta,  e
rinnovato come previsto al precedente comma.
In   mancanza   di   esplicita  richiesta  del  contraente  inoltrata
all'impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo
comma, il contratto  si  intende  rinnovato  con  la  stessa  formula
tariffaria in corso.
ART.  13  -  Richiesta  di risoluzione del contratto per il furto del
veicolo. - In caso di furto  del  veicolo  il  contratto  puo'  essre
risolto,  a  richiesta  del  Contraente,  a  decorrere  dalla data di
scadenza  del  certificato  di  assicurazione.  Il  Contraente   deve
allegare  alla  richiesta  copia  della  denuncia di furto presentata
all'Autorita' competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data  di
scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere
risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di
premio in corso al momento del furto stesso.
L'Impresa  rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive
alla risoluzione del contratto.
ART. 14 - Competenza territoriale. - Per le controversie  riguardanti
l'esecuzione  del  presente contratto e' esclusivamente competente, a
scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha
sede la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede
l'agenzia  cui  e'  assegnato  o presso la quale e' stato concluso il
contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta  a'  sensi
dell'art.   18   della   legge,  l'Autorita'  Giudiziaria  adita  dal
danneggiato.
ART. 15 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti  gli  altri
oneri  stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al
contratto ed  agli  atti  da  esso  dipendenti,  sono  a  carico  del
Contraente   anche   se   il   pagamento   ne  sia  stato  anticipato
dall'Impresa.
ART. 16 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non  espressamente
regolato  dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative e
regolamentari vigenti.
                                * * *
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il  sottoscritto  dichiara
di  approvare  specificamente le disposizioni degli articoli seguenti
delle C.G.:
ART. 12 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta di tre
mesi prima della scadenza.
ART. 14 - Deroga alla competenza territoriale.
 
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER  L'ASSICURAZIONE  DI  RISCHI  NON
COMPRESI  IN  QUELLA  OBBLIGATORIA  (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)
                              PREMESSA
L'assicurazione  dei  rischi  indicati  nelle  sottestese  condizioni
aggiuntive  e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione",
ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 16, nonche' per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme  disciplinati
l'assicurazione   facoltativa.  Restano  inoltre  applicabili,  salvo
deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme  le
ulteriori  esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero
dei terzi di cui all'art. 4 lett. a), b) e d) della legge.  Nel  caso
di  assicurazione per danni subiti dai terzi trasportati sono esclusi
dal  novero  dei  terzi  anche  i  dipendenti  dell'assicurato  e del
conducente addetti al servizio del veicolo.
A) Trasportati nella cabina di guida od a fianco  del  conducente  su
autocarri  o  motocarri  o su altri veicoli non destinati comunque al
trasporto di persone.
L'Impresa assicura la responsabilita' del contraente e -  se  persona
diversa  -  del  proprietario  del  veicolo  per  i  danni da lesioni
personali involontariamente  cagionati  ai  terzi  trasportati  dalla
circolazione del veicolo stesso.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' del conducente per gli
stessi  danni,  a condizione che la circolazione avvenga col consenso
di chi ha diritto di disporre del veicolo.
Nel caso di veicoli adibiti a locazione  senza  conducente  non  sono
considerati  terzi  il  locatore,  il  locatorio  e le persone che si
trovino con loro in uno dei rapporti di  cui  all'art.  4  lett.  b),
della legge.
B) Veicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati.
L'assicurazione  copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla  guida,  tranne  che  durante  l'effettuazione   dell'esame,   e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
C) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e
motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su
autobus.
L'impresa  assicura  la responsabilita' del contraente e - se persona
diversa - del proprietario del veicolo per i danni  involontariamente
cagionati  dalla  circolazione  del  veicolo stesso agli indumenti ed
oggetti  di  comune  uso  personale  che,  per   la   loro   naturale
destinazione,  siano  portati  con se' dai terzi trasportati, esclusi
denaro, preziosi,  titoli,  nonche'  bauli,  valigie,  colli  e  loro
contenuto;  sono  parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da
furto o da smarrimento.
L'assicurazione comprende anche la responsabilita' del conducente per
i predetti danni.
D) Carico e Scarico.
L'Impresa assicura la responsabilita' del contraente e -  se  persona
diversa - del committente per i danni involontariamente, cagionati ai
terzi  dalla  esecuzione  delle  operazioni  di carico da dispositivi
meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od di  consegna.  Le
persone  trasportate  sul  veicolo  e  coloro che prendono parte alle
suddette operazioni non sono considerati terzi.
                   CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI
           (VALIDE SOLTANTO - SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
E) Franchigia fissa ed assoluta.
La presente  assicurazione  e'  stipulata  con  franchigia  fissa  ed
assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il  contraente  e  l'assicurato  sono  tenuti  in solido a rimborsare
all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante  nei  limiti  della
franchigia.
L'Impresa  conserva  il diritto di gestire il sinistro anche nel caso
che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire
sotto qualsiasi  forma  il  rimborso  della  franchigia  indicata  in
polizza.
Resta  fermo  il  disposto  dell'art.  5 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, mentre non si applica l'art. 6.
F) "Bonus/Malus".
La presente assicurazione e' stipulata nella forma "Bonus/Malus"  che
prevede  riduzioni  e  maggiorazioni  di  premio, rispettivamente, in
assenza od in presenza di sinistri o  in  presenza  di  sinistri  nei
"periodi   di   osservazione"   quali  difiniti  dall'art.  7,  delle
Condizioni Generli di Assicurazione, e  che  si  articola  in  undici
classi  di  appartenenza determinati secondo la tabella di merito che
segue:
----------------------------------------------------------
     Classi di Merito    Coefficienti di determinazione
                                   del premio
----------------------------------------------------------
            1b)                      0,70
            1a(                      0,70
             1)                      0,70
             2( Bonus                0,75
             3)                      0,80
             4(                      0,85
             5)                      0,92
             6( Ingresso             1,00
             7)                      1,15
             8(                      1,32
             9) Malus                1,52
            10(                      1,75
            11)                      2,00
----------------------------------------------------------
All'atto della stipulazione il contratto, salvo che  sia  relativo  a
veicolo  che  sostituisca  altro  veicolo,  assicurato con polizza in
corso nella forma "Bonus/Malus" nel quale caso si applica il disposto
del penultimo comma, e' assegnato  alla  calsse  di  merito  6  della
surriportata  tabella  se relativo a veicolo assicurato in precedenza
in forma diversa  da  quella  "Bonus/Malus"  ovvero  alla  classe  di
merito" 7 se relativo a:
a.  veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la
prima volta;
oppure,
b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico
registro automobistico.
Per la stipulazione di contratti  relativi  a  veicoli  di  cui  alle
precedenti  l'art.  a)  e  b),  il contraente e' tenuto ad esibire la
carta di circolazione del veicolo foglio complementare l'appendice di
cessione del contratto.
In difetto del contratto e' assegnato alla  classe  di  merito  nella
tabella surriportata.
In  caso di sostituzione del contratto e' mantenuta ferma la scadenza
annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque  sia  il
motivo,  non  interrompe il periodo di osservazione in corso, purche'
non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato.
Cio'  che  vale  anche  nel  caso  di  sostituzione  del   contratto,
conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con
un   altro,   anche   se   di   diversa   potenza   o   provincia  di
immatricolazione.
Per le annualita' successive a quella della stipulazione il contratto
e'  assegnato,  all'atto  del  rinnovo,  alla  classe  di  merito  di
pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a
seconda che  l'Impresa  abbia  a  meno  effettuato,  nel  periodo  di
osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni
conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso
criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di
risarcimento    per    un   sinistro   l'Impresa   abbia   provveduto
all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
In mancanza di risarcimento,  anche  parziale,  di  danni  ovvero  di
appostazione  di  riserva il contratto, anche in presenza di denuncia
di sinistro o di richiesta di risarcimento, e' considerato immune  da
sinistri  agli  effetti  dell'applicazione  della predetta tabella di
regole evolutive.
Nel caso che il contratto stipulato  con  l'Impresa  si  riferisca  a
veicolo   gia'   assicurato   presso   altra   Impresa   nella  forma
"Bonus/Malus"  il  contratto  stesso  e'  assegnato  all'atto   della
stipulazione  alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione,
nella  legge  26  febbraio  1977,  n.  39,  rilasciata dal precedente
assicuratore.
In  mancanza  della  consegna  dell'attestazione  il   contratto   e'
assegnato alla classe di merito II della tabella sopra riportata.
Il  criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che
l'attestazione si riferisca ad un  contratto  stipulato  nella  forma
"Bonus/Malus",  che  sia  scaduto  da  piu' di tre mesi, salvo che il
Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892  e
1893  del  Codice  Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo
successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca
la  carta  di  circolazione  del  veicolo  ed  il   relativo   foglio
complementare. In presenza, di tale dichiarazione, il nuovo contratto
e'  assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero
alla classe di merito 7 a seconda che la  stipulazione  dello  stesso
avvenga,  rispettivamente, entro un anno della scadenza del contratto
per il quale l'attestazione e' stata rilasciata, o successivamente.
Nel caso che il contratto si riferisca  a  veicolo  gia'  assicurato,
nella forma tariffaria "Bonus/Malus", per durata inferiore dell'anno,
il  Contraente  deve esibire il precedente contratto temporaneo ed e'
tenuto al regolamento del premio previsto dalla tariffa la classe  di
merito,   cui   quest'ultimo   contratto  era  stato  assegnato,  con
conseguente  assegnazione  a  questa  classe.  Qualora  il  contratto
risulti  scaduto  da piu' di tre mesi, si applica la disposizione del
settimo comma. Se il precedente contratto di  durata  temporanea,  e'
stato  stipulato  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il
contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 6
della tabella di merito riportata al primo comma ed il  contratto  e'
assegnato a questa classe.
La  disposizione  di  cui  al  sesto  comma non si applica qualora il
contratto precedente sia stato stipulato per la durata non  inferiore
ad   un  anno  presso  una  Impresa  alla  quale  sia  stata  vietata
l'assunzione di nuovi affari o che sia stata  posta  in  liquidazione
coatta  amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta
dell'attestazione  all'Impresa  o  al Commissario Liquidatore. In tal
caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti  degli
articoli  1892  e  1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero
dovuto  essere  indicati  nella  attestazione  o,  se  il  precedente
contratto  e'  assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale
dichiarazione.
L'assegnazione alla classe di merito 11  effettuata  ai  sensi  delle
disposizioni di cui al sesto e settimo comma, e' soggetta a revisione
sulla  base  delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in
data successiva a quella della stipulazione  del  contratto,  purche'
cio'  non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza
di premio risultante dal credito del Contraente o nel caso di rinnovo
di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare del premio  per  la
nuova annualita'.
Nel  caso  in cui il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato
all'estero, il contratto stesso e' assegnato alla classi di merito 7,
a meno che il contraente non consegni  dichiarazione  rilasciata  dal
precedente  assicuratore  estero  che  consenta l'assegnazione ad una
delle classi di bonus, per  mancanza  di  sinistri  nelle  annualita'
immediatamente  precedenti  alla stipulazione del nuovo contratto. La
dichiarazione si considera, a tutti gli effetti,  attestazione  dello
stato di rischio.
Per le annualita', successive si applica anche per i contratti di cui
ai  commi  quattro, sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del
quarto comma.
La stessa disposizione si  applica,  altresi',  all'atto  di  ciascun
rinnovo,  ai  contratti  nella  forma  "bonus/malus",  in  corso  con
l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza  annuale  nella  stessa
forma.
L'impresa,   qualora   un   sinistro   gia'   posto   a  riserva  sia
successivamente  eliminato  come  senza  seguito,  ed   il   rapporto
assicurativco  a  tale  momento  ancora  in  essere con il contraente
originario, assegnera'  il  contratto,  all'atto  del  primo  rinnovo
successivo  alla  chiusura  dell'esercizio  in  cui l'eliminazione e'
stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso  sarebbe
stato  assegnato  nel  caso  che  il sinistro non fosse avvenuto, con
conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e  quello  che
essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora  il  rapporto  assicurativo  sia  cessato, l'Impresa inviera'
all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio,  della
quale  dovra' tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro
contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro gia' eliminato come senza  seguito  venga
riaperto  si  procedera',  all'atto  del  primo  rinnovo di contratto
successivo alla riapertura del sinistro stesso,  alla  ricostituzione
della  posizione  assicurativa i criteri indicati nella tabella delle
regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
---------------------------------------------------------------------
Classe    Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati".
  di    -------------------------------------------------------------
merito
               0          1          2          3      4 o piu'
           sinistri   sinistri   sinistri   sinistri   sinistri
---------------------------------------------------------------------
  1b           1b         1a         1          2          3
  1a           1b         1          2          3          4
  1            1a         2          3          4          5
  2            1          3          4          5          6
  3            2          4          5          6          7
  4            3          5          6          7          8
  5            4          6          7          8          9
  6            5          7          8          9         10
  7            6          8          9         10         11
  8            6          9         10         11         11
  9            7         10         11         11         11
 10            8         11         11         11         11
 11            9         11         11         11         11
---------------------------------------------------------------------
E'  data facolta' al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio
o  di  usufruire  delle  riduzioni  del   premio   conseguenti   alla
applicazione  delle  regole  evolutive  di  cui  alla sopra riportata
tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto,  il
rimborso  degli importi da essa liquidati per tutti o o per parte dei
sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente  al  rinnovo
stesso.
In  caso di sostituzione del contratto e' mantenuta ferma la scadenza
annuale del contratto sostituite. La sostituzione, qualunque  ne  sia
il  motivo,  non  interrompe  il  periodo  di  osservazione in corso,
purche' non vi sia sostituzione della  persona  del  proprietario  di
immatricolazione.
Cio'  vale  anche  nel caso di sostituzione del contratto conseguente
alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione  con  un  altro
anche di diversa potenza o provincia di immatricolazione.
L'astensione dell'assicurazione, a garanzie accessorie a quella della
responsabilita' civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione
del  contratto,  non  comporta  di  per se' spostamenti del contratto
stesso alla classe di merito alla quale e' stato assegnato al momento
dell'estensione.
             CAPO IV - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO
                            - CLAUSOLE -
I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"
Clausola: n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione  unica,
dell'intero  premio di assicurazione per una copertura di durata pari
a quella del contratto di leasing).
Premesso che il veicolo assicurato, di proprieta' della spettabile ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
 .. .. .. .. .. ...con sede legale in .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
 .. .. .. .. .. .. .. .. ...ed immatricolato al P.R.A., a  suo  nome,
e' stato concesso in "leasing"
al  Contraente  sino  alla  data  del  ..  ..  ..  ..  .... l'Impresa
assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile .. .. .. ....
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...;
a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate  con  il
presente contratto se non con il consenso della spettabile.
b.  a  comunicare  alla  spettabile  ..  ..  ..  .. .. .. .. ... ogni
sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo  indicato  in  polizza
entro i 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta  inteso  che,  in caso di incendio, furto o guasti accidentali,
l'indennizzo, da liquidarsi ai  sensi  di  polizza  verra',  a  norma
dell'art.  1891,  secondo  comma,  Codice  Civile,  corrisposto  alla
spettabile  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ...  nella  sua  qualita'  di
proprietaria  di  detto  veicolo,  e  che  pertanto  da  essa  verra'
sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa inoltre che il premio  della  presente  polizza  e'  stato
versato  in un'unica soluzione sino al .. .. .. .. .. .. .. ... e che
il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga.
   L'ASSICURATORE                              IL CONTRAENTE
 .. .. .. .. .. ..                          .. .. .. .. .. ....
Clausola n. 2: (ipotesi di pagamento del premio  per  un  periodo  di
copertura inferiore a quello del contratto di leasing).
Premesso che il veicolo assicurato, di proprieta' della spettabile ..
..  .. .. ..ed immatricolato al P.R.A., a suo nome, e' stato concesso
in "leasing" al Contraente sino alla data del .. .. ..
 .. .... l'Impresa  assicuratrice  si  impegna  nei  confronti  della
spettabile .. .. .. .. ...:
a.  a  non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il
presente contratto se non con il consenso della spettabile .. .. .;
b. a comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .. .... ogni  sinistro
in  cui  sia  stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. a comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  ...  con
lettera  raccomandata,  qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di
assicurazione,  scaduto,  nonche'  l'eventuale  mancata  proroga  del
contratto  alla  scadenza  naturale  di questo, fermo restando che il
mancato pagamento del premio comportera' comunque  sospensione  della
garanzia ai sensi di legge.
Resta   inteso  che  l'Impresa  assicuratrice  potra'  dare  regolare
disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi
di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile .. .. ...
 .. .. .. .. .. con lettera raccomandata.
Resta  altresi'  inteso,  che  in  caso  di  incendio, furto a guasti
accidentali l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verra',  a
norma  dell'art. 1891, secondo comma, codice civile, corrisposto alla
spettabile .. .. ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  nella  sua  qualita'  di
proprietario  di  detto  veicolo,  e  che  per  tanto  da essa verra'
sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
   L'ASSICURATORE                              IL CONTRAENTE
 .. .. .. .. .. ..                          .. .. .. .. .. ....
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della  facolta'  di  disdire,  il
contratto,  prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino
alla data del .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)
 .. .. .. ..
II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON  PATTO
DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE.
Clausola:  n. 3 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata  pari
a quella del contratto di vendita rateale).
La presente polizza e' vincolata sino alla data del .. .. .. .. ... a
favore della spettabile .. .. .. .. .. .. .. con sede legale in .. ..
 ..  ..  .. .. .. .. ...e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata
della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle  garanzie  pre-
state  con  il  presente  contratto,  se  non  con  il consenso della
spettabile .. .. .. ..;
b. comunicare alla spettabile .. .. .. .. ... ogni  sinistro  in  cui
sia  stato  coinvolto  il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;
c. non  pagare,  in  caso  di  sinistro,  incendio,  furto  e  guasto
accidentale,  l'idennizzo  che  fosse  liquidato a termini di polizza
senza il consenso scritto della spettabile .. .. .. ..  ....  e  sino
alla   concorrenza   del  residuo  suo  credito  reteale,  versare  a
quest'ultima l'indennita' liquidata contro quietanza  liberatoria  al
cui  rilascio  la spettabile .. .. .. .. ... e' fin d'ora autorizzata
dal Contraente.
Si precisa inoltre che il premio  della  presente  polizza  e'  stato
versato  in  una  unica  soluzione  sino  al  ..  .. .. .. ..e che il
contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga.
   L'ASSICURATORE                              IL CONTRAENTE
 .. .. .. .. .. ..                          .. .. .. .. .. ....
Clausola n. 4 (ipotesi di pagamento del  premio  per  un  periodo  di
copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale).
La presente polizza e' vincolata sino alla data del .. .. .. .. .. ..
 ...  a favore della spettabile .. .. .. .. .. .. ... con sede legale
in .. .. .. .. .. .. .... e pertanto  l'Impresa  si  obbliga  per  la
durata della polizza, indipendentemente delle risultanze al P.R.A. a:
a.  non  consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie pre-
state con  il  presente  contratto  se  non  con  il  consenso  della
spettabile.  .. .. .. .. ...;
b.  comunicare  alla  spettabile  ..  .. .. .. .. .. .... con lettera
raccomandata,  qualsiasi  ritardo  nel  pagamento   del   premio   di
assicurazione   scaduto,  nonche'  l'eventuale  mancata  proroga  del
contratto alla scadenza naturale di questo;
d.  non  pagare,  in  caso  di  sinistro,  incendio,  furto  o guasti
accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a  termini  di  polizza
senza  il  consenso scritto della spettabile .. .. .. .. .. .. .... e
sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima
l'indennita' liquidata contro quietanza liberatoria al  cui  rilascio
la  spettabile  ..  ..  .. .. .. .. .... e' fin d'ora autorizzata dal
Contraente.
   L'ASSICURATORE                              IL CONTRAENTE
 .. .. .. .. .. ..                          .. .. .. .. .. ....
Il Contraente rinuncia ad avvalersi  della  facolta'  di  disdire  il
contratto,  prevista  dalle Condizioni Generali di Assicurazione sino
alla data del .. .. .. .. ..
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile).
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
          CAPO V - APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA
                    ALLA CIRCOLAZIONE ALL'ESTERO
a. La validita' dell'assicurazione per  il  veicolo  descritto  nella
carta  iternazionale  di assicurazione veicoli a motore (carta verde)
all'uopo rilasciata, viene estesa ai  danni  che  il  veicolo  stesso
cagioni  durante  la  circolazione nel territorio dei Paesi riportati
sulla carta verde stessa.
b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime
di assicurazione obbligatoria, la garanzia  si  intende  prestata  in
base    alle   disposizioni   ed   entro   i   limiti   della   legge
sull'assicurazione stessa.
L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della  polizza,  ed  a
termini    di    questa,   per   danni   che   non   siano   compresi
nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e  cose  in
genere;  danni  a  persone  e  cose  di  stranieri  rispetto al Paese
visitato).
c. La carta  verde  e'  valida  per  il  periodo  in  essa  indicato.
Tuttavia,  qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza
del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio
o la rata di premio,  l'Impresa  risponde  anche  dei  danni  che  si
verifichino  fino  alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo
quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla
condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto  da
altro assicuratore.
d.  Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta
verde,  cessi  di  avere  validita'  nel   corso   del   periodo   di
assicurazione,  e  comunque prima della scadenza indicata sulla carta
verde, e' convenuto che anche questa cessa  di  avere  vigore  ed  il
Contraente  e'  obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa:
l'uso del documento al di la' della data di cessazione della  polizza
e' illecito e comporta responsabilita' e sanzioni di legge;
Il Contraente L'Impresa
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
                         TITOLO II - NATANTI
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge": la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni:
-  per  "Regolamento":  il  Regolamento  di esecuzione della predetta
Legge:
- per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. .. ....
- per "Contraente": la persona fisica  o  giuridica  che  stipula  il
contratto di assicurazione;
-   per   "Assicurato":   la   persona  fisica  o  giuridica  la  cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-  per  "Tariffa":  la  Tariffa  dell'Impresa,  approvata  a'   sensi
dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del
contratto.
ART.   1  -  Oggetto  dell'assicurazione  -  L'Impresa  assicura,  in
conformita' alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  per i quali e' obbligatoria l'assicurazione,
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che,
per  capitale,  interessi  e  spese,  siano  dovute   a   titolo   di
risarcimento   di   danni   da  lesioni  personali  involontariamente
cagionati a terzi della navigazione o dalla  giacenza  in  acqua  del
natante.
L'assicurazione  copre  anche  la responsabilita' per i danni causati
dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni  aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatoria   indicati   in   tali   condizioni,   in  quanto  siano
espressamente richiamate. In questo caso  i  massimali  indicati  nel
frontespizio,  sono  destinati  anzitutto  ai  risarcimenti dovuti in
dipendenza della assicurazione  obbligatoria  e,  per  la  parte  non
assorbita  dai  medesimi  ai  risarcimenti  dovuti  sulla  base delle
"Condizioni Aggiuntive". (1)
Non sono assicurati  i  rischi  della  responsabilita'  per  i  danni
causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni.
(1) Ove questa clausola sia collocata nel frontespizio si ometteranno
le parole "in questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si
scriveranno le parole "i massimali sopra (od a fianco) indicati".
sportive  ed  alle  relative  prove,  salvo  che  si tratti di regate
veliche.
ART.2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non e' operante:
- se il conducente non e' abilitato a  norma  delle  disposizioni  in
vigore e, in ogni caso, se di eta' inferiore a 14 anni;
-  nel  caso  di  natanti  adibiti  a  Scuola guida, durante la guida
dell'allievo, se al suo fianco non vi e' un  istruttore  regolarmente
abilitato;
- durante l'esercizio di attivita' idrosciatoria;
-  nel  caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene
senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilita' per i danni  subiti
da   terzi   trasportati,  se  il  trasporto  non  e'  effettuato  in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti  ed  alle  indicazioni   del
certificato o licenza di navigazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme
che  abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'
di eccezioni prevista dalla citata norma.
ART.  3  -  Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per il mare
Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane  e  per
quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
ART.  4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere
pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono  essere
pagate  alle  previste  scadenze, contro rilascio di quietanze emesse
dalla  Direzione  dell'Impresa  che  devono  indicare  la  data   del
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui
e'  assegnato  il  contratto, la quale e' autorizzata a rilasciare il
certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
ART. 5 - Adeguamento del premio e  delle  condizioni  di  polizza.  -
Qualora  nel  corso  del  contratto  intervengano modificazioni della
tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento  del
premio,   ovvero   modificazioni  delle  condizioni  di  polizza,  il
contratto sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove  condizioni
con   decorrenza   dalla   prima  scadenza  annuale  successiva  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato
Interministeriale dei  Prezzi  (CIP)  che  approva  o  stabilisce  le
modificazioni   e   comunque   dal   365›   giorno   successivo  alla
pubblicazione stessa.
ART. 6 - Natanti ad uso  privato  o  da  diporto;  maggiorazione  del
premio  per  sinistrosita'. - Qualora, nei periodi di osservazione di
cui al successivo art. 7, vengano pagati o posti a riserva 3  o  piu'
sinistri, il premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva
sara' aumentato del 25% del premio base di Tariffa.
La sostituzione del natante non interrompe il periodo di Osservazione
in corso.
Resta fermo il disposto dell'art. 5.
ART.   7  -  Periodi  di  osservazione  della  sinistrosita'.  -  Per
l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi  di
effettiva copertura:
1›  periodo:  inizia  dal  giorno  di decorrenza dell'assiucrazione e
termina tre mesi prima della scadenza del  periodo  di  assicurazione
corrispondente alla prima annualita' intera di premio;
periodi  successivi:  hanno  durata  di dodici mesi e decorrono dalla
scadenza del periodo precedente.
ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno.  -  Qualora
venga  richiesta  la sostituzione del certificato o del contrassegno,
l'Impresa provvedera' previa restituzione di quelli da  sostituire  e
previo pagamento dell'eventuale differenza di premio.
Per   il  rilascio  di  duplicati  si  osserva  quanto  disposto  dal
Regolamento.
ART. 9 - Trasferimento della proprieta' del natante.  -  In  caso  di
trasferimento  della  proprieta' del natante che importi cessione del
contratto di assicurazione, il cedente resta tenuto al pagamento  dei
premi  successivi  fintanto  che  esso  cedente od il cessionario non
abbia data comunicazione all'Impresa del trasferimento a  termini  di
quanto disposto dal Regolamento.
ART.  10  -  Modalita' per la denuncia di sinistri. - La denuncia del
sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo  e
le  modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro  mortale
o   di  notevole  gravita'  la  denuncia  deve  essere  preceduta  da
telegramma.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART. 11 - Gestione delle vertenze. - L'impresa assume fino  a  quando
ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in qualunque sede nella quale si discuta
del  risarcimento  del  danno,  designando,  ove  occorra,  legali  o
tecnici.   Ha   altresi'   facolta'   di  provvedere  per  la  difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino  ad  esaurimento  del  grado  di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa  non  riconosce  le  spese  incontrate  dall'Assicurato per
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART.  12  -  Proroga del contratto. - In mancanza di disdetta data da
una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima  della
scadenza,  il  contratto,  se  di  durata non inferiore a un anno, e'
prorogato per una  durata  uguale  a  quella  originaria  esclusa  la
frazione d'anno, e cosi' successivamente.
Qualora  il  contratto sia emmesso in sostituzione di altro di durata
annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di  durata
inferiore  all'anno  e  pertanto,  in mancanza di valida disdetta, e'
prorogato come previsto al precedente comma.
ART. 12 BIS - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del
natante. - In caso di furto del  natante  il  contratto  puo'  essere
risolto,  a  richiesta  del  Contraente,  a  decorrere  dalla data di
scadenza  del  certificato  di  assicurazione.  Il  Contraente   deve
allegare  alla  richiesta  copia  della  denuncia di furto presentata
all'Autorita' competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data  di
scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere
risolto  a  decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  certificato di
assicurazione, il contratto potra' essere risolto a  decorrere  dalla
data  di  scadenza  del  premio  o  della  rata di premio in corso al
momento del furto stesso.
L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio  successive
alla risoluzione del contratto.
ART.  13 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti
l'esecuzione del presente contratto e' esclusivamente  competente,  a
scelta  della parte attice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha
sede la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede
l'agenzia  cui  e'  assegnato  e presso la quale e' stata concluso il
contratto, ovvero nel caso di azione diretta a' sensi dell  'art.  18
della Legge, l'Autorita' Giudiziaria adita dal danneggiato.
ART.  14  - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli oneri
stabiliti per legge,  presenti  e  futuri,  relativi  al  premio,  al
contratto  ed  agli  atti  da  esso  dipendenti,  sono  a  carico del
Contraente  anche  se  il   pagamento   ne   sia   stato   anticipato
dall'Impresa.
ART.  15 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente
regolato dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative  e
regolamentari vigenti.
CAPO  II  -  CONDIZIONI  AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA  (VALIDE  SOLTANTO  SE  ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)
                              PREMESSA
L'assicurazione  dei  rischi  indicati  nelle  sottoestese Condizioni
aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni generali di  assicurazione",
ad  eccezione  degli  artt.  2,  secondo  comma, 8 e 15, nonche', per
quanto non  previsto  da  tali  "Condizioni  generali",  dalle  norme
disciplinanti    l'assicurazione    facoltativa.    Restano   inoltre
applicabili, salvo deroghe  contenute  nelle  sottoestese  Condizioni
aggiuntive  e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le
esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a,  b,  e  d
della Legge.
A) Natanti adibiti a Scuola guida.
L'assicurazione  copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono
considerati terzi l'allievo quando  e'  alla  guida,  l'istruttore  e
l'esaminatore durante l'esame dell'allievo.
B) Danni a cose ed animali di terzi.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed
animali di terzi. L'assicurazione e'  stipulata  con  una  franchigia
assoluta per ogni sinistro nella misura indicata nel frontespizio.
L'Impresa  conserva  il  diritto di gestire la vertenza nei confronti
del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri
nei limiti della franchigia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni  alle  cose  ed  animali  che  si
trovino  a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se'
dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti  a  trasporto
pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D.
C)  Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto
pubblico di persone.
L'Impresa assicura la responsabilita' per i  danni  involontariamente
cagionati  dalla  navigazione  o  giacenza  in acqua del natante agli
indumenti ed oggetti  di  comune  uso  personale  che,  per  la  loro
naturale  destinazione,  siano portati con se' dai terzi trasportati,
esclusi danaro, preziosi, titoli, nonche'  bauli,  valigie,  colli  e
loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio,
da furto o da smarrimento. La garanzia e' prestata fino ad un massimo
di lire 200.000 per ogni persona danneggiata.
D)  Danni  a  cose  ed  animali  di  terzi  e  danni  a cose di terzi
trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.
1) Danni a cose ed animali di terzi.
L'Impresa assicura la responsabilita' per i  danni  involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed
animali di terzi.
L'assicurazione  e' stipulata con la franchigia assoluta di L. 50.000
per ogni sinistro.
L'Impresa conserva il diritto di gestire la  vertenza  nei  confronti
del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri
nei limiti della franchigia.
Sono  esclusi  dalla  garanzia  i  danni  alle cose ed animali che si
trovino a bordo del natante.
2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al  trasporto
pubblico di persone.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giancenza in  acqua  del  natante  agli
indumenti  ed  oggetti  di  comune  uso  personale  che,  per la loro
naturale destinazione, siano portati con se' dai  terzi  trasportati,
esclusi  danaro,  preziosi,  titoli,  nonche' bauli, valigie, colli e
loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio,
da furto o da smarrimento.
La garanzia e' prestata fino ad un massimo di  L.  200.000  per  ogni
persona danneggiata.
E) Attivita' idrosciatoria.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati a terzi,  compreso  lo  sciatore  trainato,  dall'esercizio
dell'attivita' idrosciatoria.
            CAPO III - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO
                            - CLAUSOLE -
I) PER NATANTI LOCATI IN "LEASING"
Clausola  n.  1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata  pari
a quella del contratto di leasing).
Premesso che il natante assicurato, di proprieta' della spettabile ..
.. .. .. .. .., con sede legale in .. .. .. .. .. .. ..  iscritto nei
Pubblici  Registri  a  suo  nome,  e'  stato concesso in "leasing" al
Contraente sino alla data del ..  ..  ..  ..  ..  ..  ...,  l'Impresa
assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile ...
 .. .. .. .. .. .. .. .. ..:
a.  a  non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il
presente contratto, se non con il consenso della spettabile .. .. ...
b. a comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. ..  ..  ..  ....  ogni
sinistro  in  cui  sia stato coinvolto il natante indicato in polizza
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta  inteso  che,  in  caso  di   danni   al   natante   assicurato
riconducibili  alle  garanzie  prestate l'indennizzo da liquidarsi ai
sensi dei polizza verra', a  norma  dell'art.  1891,  secondo  comma,
Codice Civile, corrisposto alla spettabile .. .. .. .. .... nella sua
qualita'  di  proprietaria  di  detto veicolo, e che pertanto da essa
verra' sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa inoltre che il premio  della  presente  polizza  e'  stato
versato in un'unica soluzione sino al .. .. .. .. .. .. .... e che il
contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga.
L'ASSICURATORE                            IL CONTRAENTE
 .. .. .. ....                            .. .. .. .. ..
II) PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI
RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE
Clausola  n.  2 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata  pari
a quella del contratto di vendita rateale).
La presente polizza e' vincolata sino alla data del .. .. .. .. .. ..
 ..  .. a favore della spettabile .. .. .. .. .. .... con sede legale
in .. .. .. .. .. .. .. .. .... e pertanto l'Impresa si  obbliga  per
la  durata  della  polizza,  indipendentemente  dalle  risultanze dei
Pubblici Registri:
a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle  garanzie  pre-
state  con il presente contratto, se non il consenso della spettabile
.. .. .. .. .. ..;
b. comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. ....  ogni  sinistro  in
cui  sia  stato  coinvolto  il  natante  indicato in polizza entro 15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c.  non pagare, in caso di danni, al natante assicurato riconducibili
alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di
polizza senza il consenso scritto della spettabile .. .. .. .. .. ...
 ... e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare
a quest'ultima l'indennita' liquidata contro quietanza liberatoria al
cui rilascio  la  spettabile  ..  ..  ..  ..  ..  ...  e'  fin  d'ora
autorizzata dal Contraente.
Si  precisa  inoltre  che  il  premio della presente polizza e' stato
versato in una unica soluzione sino al .. .. .. .. .. .. .. e che  il
contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga.
L'ASSICURATORE                            IL CONTRAENTE
 .. .. .. ....                            .. .. .. .. ..
              TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
                    SEZIONE I - VEICOLI A MOTORE
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Nel testo che segue si intendono:
- per "Legge"; la Legge 24 dicembre 1969, n. 990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni;
-  per  "Regolamento":  il  Regolamento  di esecuzione della predetta
Legge;
- per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. ...
- per "Contraente": la persona fisica  o  giuridica  che  stipula  il
contratto di assicurazione;
-   per   "Assicurato":   la   persona  fisica  o  giuridica  la  cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-  per  "Tariffa":  la  Tariffa  dell'Impresa,  approvata  a'   sensi
dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del
contratto.
ART.  1  -  Oggetto  dell'assicurazione.  -  L'Impresa  assicura,  in
conformita' alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  dell'organizzatore  di  gare  e competizioni
sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3
della Legge e nell'art. 5 del  Regolamento.  Pertanto,  l'Impresa  si
impegna  a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati  a  terzi  dalla  circolazione  dei
veicoli  partecipanti  a  gare  o competizioni ed alle relative prove
ufficiali indicate nel regolamento di gara.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni  aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatoria   indicati   in   tali   condizioni,   in  quanto  siano
espressamente richiamate. In questo caso  i  massimali  indicati  nel
frontespizio  sono  destinati  anzitutto  ai  risarcimenti  dovuti in
dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria  e,  per  la  parte  non
assorbita  dai  medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla base delle
"Condizioni aggiuntive".
La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo, dal momento in cui,  per
ordine  della  direzione  di  gara,  viene consegnato agli incaricati
delle verifiche preliminari, tecniche e/o  sportive,  e  termina  nel
momento  in  cui,  sempre  per  ordine della direzione di gara, viene
riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali,  sempreche'  le
verifiche  siano  previste  dal regolamento particolare di gara con i
relativi orari.
ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non e' operante:
- se il conduttore non e' abilitato a  norma  delle  disposizioni  in
vigore;
-  per  i  danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e'
effettuato   in   conformita'   alle   disposizioni   vigenti,   alle
prescrizioni  del  regolamento particolare di gara e alle indicazioni
della carta di circolazione, nonche',  comunque,  se  il  veicolo  e'
monoposto;
- se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge in
vigore;
-  se  il  regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi
sportivi.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della Legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme
che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza  dell'inopponibilita'
di eccezioni previste dalla citata norma.
ART.  3  -  Estensione  territoriale.  -  L'assicurazione vale per il
territorio della Repubblica Italiana, della  Citta'  del  Vaticano  e
della  Repubblica di S. Marino, nonche', ove sia stato corrisposto il
relativo soprapremio, per gli eventuali tratti di percorso oltre con-
fine previsti dal regolamento di gara.
ART. 4 - Durata del contratto. - Il contratto ha durata pari a quella
della gara o competizione per la quale  esso  e'  stipulato  e  delle
prove  ufficiali.  premio  deve  essere  pagato  alla  consegna della
polizza contro rilascio da  parte  dell'Impresa  della  dichiarazione
prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.
La  parte  di  premio  relativa agli elementi di rischio variabili e'
determinata sulla base dei dati forniti del Contraente e deve  essere
pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
Il  contraente  e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15
giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari  per
la   regolazione   del   premio,   nonche'  ad  esibire  a  richiesta
dell'Impresa la  relativa  documentazione  ufficiale  compresa  copia
conforme   dell'incartamento  di  chiusura  della  gara  redatto  dal
direttore della stessa per l'Autorita' sportiva competente.
La differenza attiva o  passiva  risultante  dalla  regolazione  deve
essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.
ART.  6  -  Modalita'  per la denuncia di sinistro. - La denuncia del
sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo  e
le  modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro  mortale
la denuncia deve essere preceduta dal telegramma.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino  a  quando
ne  ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stra-giudiziale
e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si  discuta  del
risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha
altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede
penale,  sino  ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto
della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese  incontrate  dall'Assicurato  per  i
legali  o  tecnici  che non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART. 8 - Competenza territoriale. - Per le  controversie  riguardanti
la  esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente, a
scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha
sede la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede
l'agenzia  cui  e'  assegnato  o presso la quale e' stato concluso il
contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta  a'  sensi
dell'art.   18   della   Legge,  l'Autorita'  Giudiziaria  adita  dal
danneggiato.
ART.  9  -  Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri
oneri stabiliti per legge, presenti o futuri, relativi al premio, del
contratto  ed  agli  atti  da  esso  dipendenti  sono  a  carico  del
Contraente,   anche   se   il   pagamento  ne  sia  stato  anticipato
dall'Impresa.
ART. 10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non  espressamente
regolato  dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative e
regolamentari vigenti.
Clausole  da  approvare  specificatamente  per  iscritto   a'   sensi
dell'articolo 1341 C.C.
ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.
CAPO  II  -  CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA  (VALIDE  SOLTANTO  SE  ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)
                              PREMESSA
L'Assicurazione  dei  rischi  indicati  nelle  sottoestese Condizioni
Aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di  Assicurazione",
ad  eccezione  degli  art. 2, secondo comma e 10, nonche'; per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili,  in  quanto
compatibili  con  le  sottoestese  Condizioni  Aggiuntive  e ferme le
ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal  novero
dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.
A)  Organizzatori,  Ufficiali  di gara, dipendenti ed ausiliari degli
organizzatori. -  Sono  considerati  terzi  i  singoli  componenti  i
Comitati    Organizzatori   e   gli   Ufficiali   di   gara   addetti
all'organizzazione  di  gare  e   competizioni   automobilistiche   e
motociclistiche,   in   quanto   non   sussista   una   loro  diretta
responsabilita' nella produzione del danno.
Sono parimenti considerati terzi i  dipendenti  dell'organizzatore  e
gli  ausiliari  addetti  ai  servizi  dell'organizzazione  della gara
(esclusi i piloti, gli addetti al servizio  dei  veicoli  e  le  case
costruttrici),    in   quanto   non   sussista   una   loro   diretta
responsabilita'  nella  produzione  del  danno.  Per   i   dipendenti
dell'organizzatore  soggetti  alla  assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965,  n.  1124,  l'assicurazione
vale  per  le  somme  eccedenti l'idennita' liquidata dall'INAIL, che
l'organizzatoree fosse condannato a pagare in  conseguenza  di  reato
colposo,  perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso
dall'organizzatore medesimo o  da  suo  dipendente  del  quale  debba
rispondere  ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le
somme che l'organizzatore fosse  tenuto  a  pagare  in  seguito  alla
azione  di  regresso  esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi
dell'art. 11 del predetto D.P.R..
Nei confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la  garanzia
e'  prestata  per  ogni  persona  fino alla concorrenza massima di L.
50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L.
1.000.000 per persona.
B)  Secondi   conduttori   partecipanti   a   gare   e   competizioni
automobilistiche.  -  Limitatamente  ai  veicoli  partecipanti a gare
automobilistiche, escluse quelle di sola velocita', sono  considerati
equiparati  ai  terzi  trasportati  i  secondi conduttori, mentre non
giudano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia  prescritta
dal  regolamento  particolare  di  gara ed in tal caso la garanzia e'
operante nei limiti da questo stabiliti.
CAPO  III  -  APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER
DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
L'Impresa  assicura,  sulla  base  delle   Condizioni   Generali   di
Assicurazione  della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la
responsabilita'  dell'organizzatore   per   danni   involontariamente
cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,
derivanti  dal  fabbricati,  dalle  attrezzature,  dai servizi, dalle
installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e  in  genere,
dall'organizzazione della gara descritta in contratto.
La garanzia e' prestata fino alla concorrenza
di L.  .. .. .. .. ... per ogni sinistro col limite
di L.  .. .. .. .. ... per ogni persona danneggiata e
di L.  .. .. .. .. ... per danneggiamenti a cose
e  vale  durante  il giorno od i giorni di effettuazione della gara e
delle relative prove ufficiali.
Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle  attrezzature,
e  dai  servizi  e  dalle  installazioni  fisse  e mobili, tecniche e
pubblicitarie,  sono  considerati  terzi  anche  gli   addetti   alla
organizzazione,  i  dipendenti  e  gli  ausiliari dell'organizzatore,
nonche' i piloti, gli addetti al  servizio  dei  veicoli  e  le  case
concorrenti, sempreche' non sussista una loro diretta responsabilita'
nella  produzione  del  danno.  Per  i  dipendenti dell'organizzatore
soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di  cui
al  D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme
eccedenti  l'indennita'  liquidata  dall'INAIL,  che  l'organizzatore
fosse   condannato   a   pagare  in  conseguenza  di  reato  colposo,
perseguibile   d'ufficio   e   giudizialmente   accertato,   commesso
dall'organizzatore  medesimo  o  da  suo  dipendente  del quale debba
rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per  le
somme  che  l'organizzatore  fosse  tenuto  a  pagare in seguito alla
azione di regresso esperita nei suoi confronti  dall'INAIL  ai  sensi
dell'art. 11 del predetto D.P.R.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi
titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose
dell'assicurato.
                        SEZIONE II - NATANTI
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge": la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni;
- Per "Regolamento": il  Regolamento  di  esecuzione  della  predetta
legge.
- per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. ....
-  per  "Contraente":  la  persona  fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione;
-  per  "Assicurato":  la  persona  fisica   o   giuridica   la   cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-   per  "Tariffa":  la  Tariffa  dell'Impresa,  approvata  a'  sensi
dell'art. 11, della Legge in vigore al momento della stipulazione del
contratto.
ART.  1  -  Oggetto  dell'assicurazione  -  L'Impresa  assicura,   in
conformita'  alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della
responsabilita' civile  dell'organizzatore  di  gare  e  competizioni
sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3
della  Legge  e  nell'art.  5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si
impegna a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme  che,  per
capitale  interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni  involontariamente  cagionati  a   terzi   dalla   circolazione
deinatanti  partecipanti a gare o competizioni ed alle relative prove
ufficiali indicate nel regolamento di gara.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni  aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatoria   indicati   in   tali   condizioni,   in  quanto  siano
espressamente richiamate. In questo caso  i  massimali  indicati  nel
frontespizio  sono  destinati  anzitutto  ai  risarcimenti  dovuti in
dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria  e  per  la  parte   non
assorbita  dai  medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla base delle
"Condizioni aggiuntive".
La garanzia ha effetto, per ciscun natante, dal momento in  cui,  per
ordine  della  direzione  di  gara,  viene consegnato agli incaricati
delle verifiche preliminari, tecniche e/o  sportive,  e  termina  nel
momento  in  cui,  sempre  per  ordine della direzione di gara, viene
riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali,  sempreche'  le
verifiche previste del regolamento particolare di gara con i relativi
orari.
ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non e' operante:
-  se  il  conduttore  non e' abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il  trasporto  non  e'
effettuato   in   conformita'   alle   disposizioni   vigenti,   alle
prescrizioni del regolamento particolare di gara e  alle  indicazioni
del  certificato  o  licenza  di  navigazione, nonche' comunque se il
natante e' monoposto;
- se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge in
vigore;
- se il regolamento di gara non e' approvato  dai  competenti  organi
sportivi.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della Legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme
che  abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'
di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 3 - Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per  le  acque
territoriali  italiane  compresi  gli eventuali tratti di percorso in
acque neutre, per quelle svizzere dei laghi  Maggiore  e  di  Lugano,
nonche'  ove  sia  stato corrisposto il relativo soprapremio, per gli
eventuali tratti di percorso oltre i  predetti  limiti  previsti  dal
regolamento di gara.
ART.  4 - Durata del contratto - Il contratto ha durata pari a quella
della gara di competizione per la quale esso  e'  stipulato  e  delle
prove ufficiali.
ART.  5  -  Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato alla
consegna della polizza contro rilascio da  parte  dell'Impresa  della
dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.
La  parte  di  premio  relativa agli elementi di rischio variabili e'
determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve  essere
pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
Il  Contraente  e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15
giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari  per
la   regolazione   del   premio,   nonche'  ad  esibire  a  richiesta
dell'Impresa la relativa documentazione.
La differenza attiva o  passiva  risultante  dalla  regolazione  deve
essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.
ART.  6  -  Modalita'  per  la denuncia di sinistro - La denuncia del
sinistro deve contenere, il numero della polizza, la data, il luogo e
le modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome  dei
danneggiati, e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale
la denuncia deve essere preceduta da telegramma.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino  a  quanto
ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in  qualunque sede in cui si discuta del
risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha
altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede
penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in  corso  all'atto
della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa  non  riconosce  le  spese incontrate dall'Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART.  8  - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti
la esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente,  a
scelta della parte attrice, l'Autorita' giudiziaria del luogo dove ha
sede  la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha sede
l'agenzia cui e' assegnato o presso la quale  e'  stato  concluso  il
contratto,  ovvero,  nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi
dell'art.  18  della  Legge,  l'Autorita'   giudiziaria   adita   dal
danneggiato.
ART.  9  -  Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri
oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al  premio,  al
contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente
anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.
ART.  10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente
regolato dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative  e
regolamentari vigenti.
Clausole   da   approvare   specificamente   per  iscritto  a'  sensi
dell'articolo 1341 C.C.
ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.
CAPO II - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE  DEI  RISCHI  NON
COMPRESI  IN  QUELLA  OBBLIGATORIA  (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATA).
                              PREMESSA
L'assicurazione dei rischi richiamati  nella  sottoestesa  Condizione
Aggiuntiva  e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione",
ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, e 10, nonche'; per  quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione  facoltativa.  Restano inoltre applicabili, in quanto
compatibili con la  sottoestesa  Condizione  Aggiuntiva  e  ferme  le
ulteriori  esclusioni nella stessa previste, le esclusioni dal novero
dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.
A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti  ed  ausiliari  degli
Organizzatori.  -  Sono  considerati  terzi  i  singoli  componenti i
Comitati   Organizzatori   e   gli   Ufficiali   di   gara    addetti
all'organizzazione  della gara o competizione, in quanto non sussista
una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno.
Sono parimenti considerati terzi i  dipendenti  dell'organizzatore  e
gli  ausiliari  addetti  ai  servizi  dell'organizzazione  della gara
(esclusi i piloti, gli addetti al servizio  dei  natanti  e  le  case
costruttrici),    in   quanto   non   sussista   una   loro   diretta
responsabilita'  nella  produzione  del  danno.  Per   i   dipendenti
dell'organizzatore  soggetti  alla  assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1/965, n.  1124,  l'assicurazione
vale  per  le sole somme eccedenti l'indennita' liquidata dell'INAIL,
che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato
colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato,  commesso
dall'organizzatore  medesimo  o  da  suo  dipendente  del quale debba
rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per  le
somme  che  l'organizzatore  fosse  tenuto  a  pagare in seguito alla
azione di regresso esperita nei suoi confronti  dall'INAIL  ai  sensi
dell'art. 11 del predetto D.P.R.
Nei  confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia
e' prestata per ogni persona fino  alla  concorrenza  massima  di  L.
50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L.
1.000.000 per persona.
CAPO  III  -  APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER
DANNI NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI
L'Impresa  assicura,  sulla  base  delle   Condizioni   Generali   di
Assicurazione  della Polizza su richiamata, in quanto conpatibili, la
responsabilita'  dell'organizzatore   per   danni   involontariamente
cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,
derivanti  dai  fabbricati,  dalle  attrezzature,  dai servizi, dalle
installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e  in  genere,
dall'organizzazione della gara descritta in contratto.
La garanzia e' prestata alla concorrenza
di L.  .. .. .. .. .. .... per ogni sinistro col limite
di L.  .. .. .. .. .. .... per ogni persona danneggiata e
di L.  .. .. .. .. .. .... per danneggiamenti a cose
e  vale  durante  il giorno od i giorni di effettuazione della gara e
delle relative prove ufficiali.
Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle  attrezzature,
dai  servizi  e  dalle  installazioni  fisse  e  mobili,  tecniche  e
pubblicitarie,   sono   considerati   terzi   anche    gli    addetti
all'organizzazione,  i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore,
nonche' gli addetti al servizio dei natanti e  le  case  concorrenti,
sempreche'  non  sussista  una  loro  diretta  responsabilita'  nella
produzione del danno. Per i  dipendenti  dell'organizzatore  soggetti
all'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R.
30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme  eccedenti
l'indennita'   liquidata   dall'INAIL,   che   l'organizzatore  fosse
condannato a pagare in conseguenza  di  reato  colposo,  perseguibile
d'ufficio  e  giudizialmente  accertato,  commesso dall'organizzatore
medesimo o da suo dipendente del  quale  debba  rispondere  ai  sensi
dell'art.   2049   del  Codice  Civile,  nonche'  per  le  somme  che
l'organizzatore fosse tenuto a  pagare  in  seguito  alla  azione  di
regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11
del predetto D.P.R.
Sono esclusi dalla garanzia i danni;
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi
titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose
dell'assicurato.