Allegato B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per "Legge": 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; - per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge; - per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. .. .. ...; - per "Contraente": la persona fisica o giuridica la cui responsabilita' civile e' coperta con il contratto; - per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto. ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione - L'impresa assicura, in conformita' alle norme della Legge e del regolamento, i rischi della responsabilita' civile per i quali e' obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio (1) sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni causati dalla partecipazione del veivolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarita indette dall'A.C.I.. --------------- (1) Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si ometteranno le parole "In questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si scriveranno quelle "I massimali sopra (od a fianco) indicati". Art. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non e' operante: - se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco no vi e' un istruttore regolamente abilitato; - nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia affettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - nel caso di assicurazione dalla responsabilita' per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni prevista dalla citata norma. ART. 3 - Estensione territoriale. - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunita' Economica Europea, nonche' per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Cecoslovacchia. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C.E.E. ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione e' operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia e' operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2. ART. 4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quitanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui e' assegnato il contratto, la quale e' autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza. - Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione stessa. ART. 6 - Maggirazione del premio per sinistrosita'. - Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - per usi speciali e per trasporti specifici ed a motocicli - esclusi i ciclomotori - se nel periodo di osservazione di cui al premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva sara' aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti a riserva 3 o piu' sinistri, il premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva sara' aumentato del 25%. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo gia' assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applichera' la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (peius) che risulti dovuta non verra' applicata qualora il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ. di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (peius) si applicasse quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto e' stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.In mancanza di consegna dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sara' effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma non si applicano se il contratto si riferisce a: a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico; c. veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia". Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente e' tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma. L'Impresa, infine, qualora un sinistro gia' posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Peius", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvedera' al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione e' stata effettuata. Nel caso in cui sinsistro gia' eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del peius, venga riaperto, si procedera', all'atto del primo rinnovo di contrato successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferire ad un anno una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purche' non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato. Resta fermo il disposto dell'art. 5. ART. 7 - Perdiodi di osservazione della sinistrosita'. - Per l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'asssicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualita' intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno. - Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvedera' previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento. ART. 9 - Trasferimento della proprieta' del veicolo. - In caso di trasferimento della proprieta' del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. ART. 10 - Modalita' per la denuncia dei sinistri. - La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del decreto leggre 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. ART. 11 - Gestione delle vertenze. - L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designato, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali. ART. 12 - Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, e' rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e cosi' successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, e rinnovato come previsto al precedente comma. In mancanza di esplicita richiesta del contraente inoltrata all'impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa formula tariffaria in corso. ART. 13 - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del veicolo. - In caso di furto del veicolo il contratto puo' essre risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorita' competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. ART. 14 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui e' assegnato o presso la quale e' stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della legge, l'Autorita' Giudiziaria adita dal danneggiato. ART. 15 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa. ART. 16 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. * * * Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle C.G.: ART. 12 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta di tre mesi prima della scadenza. ART. 14 - Deroga alla competenza territoriale. CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) PREMESSA L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottestese condizioni aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 16, nonche' per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinati l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 lett. a), b) e d) della legge. Nel caso di assicurazione per danni subiti dai terzi trasportati sono esclusi dal novero dei terzi anche i dipendenti dell'assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo. A) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone. L'Impresa assicura la responsabilita' del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso. L'assicurazione copre anche la responsabilita' del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo. Nel caso di veicoli adibiti a locazione senza conducente non sono considerati terzi il locatore, il locatorio e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti di cui all'art. 4 lett. b), della legge. B) Veicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. C) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus. L'impresa assicura la responsabilita' del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonche' bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilita' del conducente per i predetti danni. D) Carico e Scarico. L'Impresa assicura la responsabilita' del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente, cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od di consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi. CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI (VALIDE SOLTANTO - SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) E) Franchigia fissa ed assoluta. La presente assicurazione e' stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza. Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica l'art. 6. F) "Bonus/Malus". La presente assicurazione e' stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni e maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali difiniti dall'art. 7, delle Condizioni Generli di Assicurazione, e che si articola in undici classi di appartenenza determinati secondo la tabella di merito che segue: ---------------------------------------------------------- Classi di Merito Coefficienti di determinazione del premio ---------------------------------------------------------- 1b) 0,70 1a( 0,70 1) 0,70 2( Bonus 0,75 3) 0,80 4( 0,85 5) 0,92 6( Ingresso 1,00 7) 1,15 8( 1,32 9) Malus 1,52 10( 1,75 11) 2,00 ---------------------------------------------------------- All'atto della stipulazione il contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo, assicurato con polizza in corso nella forma "Bonus/Malus" nel quale caso si applica il disposto del penultimo comma, e' assegnato alla calsse di merito 6 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus" ovvero alla classe di merito" 7 se relativo a: a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; oppure, b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobistico. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti l'art. a) e b), il contraente e' tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo foglio complementare l'appendice di cessione del contratto. In difetto del contratto e' assegnato alla classe di merito nella tabella surriportata. In caso di sostituzione del contratto e' mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purche' non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato. Cio' che vale anche nel caso di sostituzione del contratto, conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione. Per le annualita' successive a quella della stipulazione il contratto e' assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'Impresa abbia a meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, e' considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo gia' assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus/Malus" il contratto stesso e' assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto e' assegnato alla classe di merito II della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus", che sia scaduto da piu' di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza, di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 7 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno della scadenza del contratto per il quale l'attestazione e' stata rilasciata, o successivamente. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus", per durata inferiore dell'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed e' tenuto al regolamento del premio previsto dalla tariffa la classe di merito, cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da piu' di tre mesi, si applica la disposizione del settimo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea, e' stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 6 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto e' assegnato a questa classe. La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per la durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto e' assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. L'assegnazione alla classe di merito 11 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al sesto e settimo comma, e' soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purche' cio' non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante dal credito del Contraente o nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualita'. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato all'estero, il contratto stesso e' assegnato alla classi di merito 7, a meno che il contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus, per mancanza di sinistri nelle annualita' immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Per le annualita', successive si applica anche per i contratti di cui ai commi quattro, sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del quarto comma. La stessa disposizione si applica, altresi', all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus/malus", in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. L'impresa, qualora un sinistro gia' posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativco a tale momento ancora in essere con il contraente originario, assegnera' il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione e' stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa inviera' all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovra' tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa. Nel caso in cui un sinistro gia' eliminato come senza seguito venga riaperto si procedera', all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. --------------------------------------------------------------------- Classe Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati". di ------------------------------------------------------------- merito 0 1 2 3 4 o piu' sinistri sinistri sinistri sinistri sinistri --------------------------------------------------------------------- 1b 1b 1a 1 2 3 1a 1b 1 2 3 4 1 1a 2 3 4 5 2 1 3 4 5 6 3 2 4 5 6 7 4 3 5 6 7 8 5 4 6 7 8 9 6 5 7 8 9 10 7 6 8 9 10 11 8 6 9 10 11 11 9 7 10 11 11 11 10 8 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 --------------------------------------------------------------------- E' data facolta' al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni del premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In caso di sostituzione del contratto e' mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituite. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purche' non vi sia sostituzione della persona del proprietario di immatricolazione. Cio' vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro anche di diversa potenza o provincia di immatricolazione. L'astensione dell'assicurazione, a garanzie accessorie a quella della responsabilita' civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per se' spostamenti del contratto stesso alla classe di merito alla quale e' stato assegnato al momento dell'estensione. CAPO IV - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO - CLAUSOLE - I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING" Clausola: n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprieta' della spettabile .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ...con sede legale in .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ...ed immatricolato al P.R.A., a suo nome, e' stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del .. .. .. .. .... l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...; a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile. b. a comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .. .. ... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro i 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia. Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo, da liquidarsi ai sensi di polizza verra', a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile .. .. .. .. .. .. .. ... nella sua qualita' di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verra' sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato versato in un'unica soluzione sino al .. .. .. .. .. .. .. ... e che il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga. L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Clausola n. 2: (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprieta' della spettabile .. .. .. .. ..ed immatricolato al P.R.A., a suo nome, e' stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del .. .. .. .. .... l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile .. .. .. .. ...: a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della spettabile .. .. .; b. a comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .. .... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c. a comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione, scaduto, nonche' l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comportera' comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potra' dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile .. .. ... .. .. .. .. .. con lettera raccomandata. Resta altresi' inteso, che in caso di incendio, furto a guasti accidentali l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verra', a norma dell'art. 1891, secondo comma, codice civile, corrisposto alla spettabile .. .. .. .. .. .. .. .. .. nella sua qualita' di proprietario di detto veicolo, e che per tanto da essa verra' sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facolta' di disdire, il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data del .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile) .. .. .. .. II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE. Clausola: n. 3 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale). La presente polizza e' vincolata sino alla data del .. .. .. .. ... a favore della spettabile .. .. .. .. .. .. .. con sede legale in .. .. .. .. .. .. .. .. ...e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie pre- state con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile .. .. .. ..; b. comunicare alla spettabile .. .. .. .. ... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto e guasto accidentale, l'idennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile .. .. .. .. .... e sino alla concorrenza del residuo suo credito reteale, versare a quest'ultima l'indennita' liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile .. .. .. .. ... e' fin d'ora autorizzata dal Contraente. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato versato in una unica soluzione sino al .. .. .. .. ..e che il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga. L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Clausola n. 4 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza e' vincolata sino alla data del .. .. .. .. .. .. ... a favore della spettabile .. .. .. .. .. .. ... con sede legale in .. .. .. .. .. .. .... e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente delle risultanze al P.R.A. a: a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie pre- state con il presente contratto se non con il consenso della spettabile. .. .. .. .. ...; b. comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .. .... con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonche' l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo; d. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile .. .. .. .. .. .. .... e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennita' liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile .. .. .. .. .. .. .... e' fin d'ora autorizzata dal Contraente. L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facolta' di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione sino alla data del .. .. .. .. .. Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... CAPO V - APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA CIRCOLAZIONE ALL'ESTERO a. La validita' dell'assicurazione per il veicolo descritto nella carta iternazionale di assicurazione veicoli a motore (carta verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla carta verde stessa. b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). c. La carta verde e' valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. d. Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta verde, cessi di avere validita' nel corso del periodo di assicurazione, e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, e' convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'uso del documento al di la' della data di cessazione della polizza e' illecito e comporta responsabilita' e sanzioni di legge; Il Contraente L'Impresa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... TITOLO II - NATANTI CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Nel testo che segue si intendono: - per "Legge": la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni: - per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge: - per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. .. .... - per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; - per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilita' civile e' coperta con il contratto; - per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto. ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in conformita' alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilita' civile per i quali e' obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi della navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio, sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive". (1) Non sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni. (1) Ove questa clausola sia collocata nel frontespizio si ometteranno le parole "in questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si scriveranno le parole "i massimali sopra (od a fianco) indicati". sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche. ART.2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non e' operante: - se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di eta' inferiore a 14 anni; - nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi e' un istruttore regolarmente abilitato; - durante l'esercizio di attivita' idrosciatoria; - nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti; - nel caso di assicurazione della responsabilita' per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni prevista dalla citata norma. ART. 3 - Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano. ART. 4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui e' assegnato il contratto, la quale e' autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza. - Qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, il contratto sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365 giorno successivo alla pubblicazione stessa. ART. 6 - Natanti ad uso privato o da diporto; maggiorazione del premio per sinistrosita'. - Qualora, nei periodi di osservazione di cui al successivo art. 7, vengano pagati o posti a riserva 3 o piu' sinistri, il premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva sara' aumentato del 25% del premio base di Tariffa. La sostituzione del natante non interrompe il periodo di Osservazione in corso. Resta fermo il disposto dell'art. 5. ART. 7 - Periodi di osservazione della sinistrosita'. - Per l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assiucrazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualita' intera di premio; periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno. - Qualora venga richiesta la sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvedera' previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento. ART. 9 - Trasferimento della proprieta' del natante. - In caso di trasferimento della proprieta' del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fintanto che esso cedente od il cessionario non abbia data comunicazione all'Impresa del trasferimento a termini di quanto disposto dal Regolamento. ART. 10 - Modalita' per la denuncia di sinistri. - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravita' la denuncia deve essere preceduta da telegramma. Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. ART. 11 - Gestione delle vertenze. - L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali. ART. 12 - Proroga del contratto. - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, e' prorogato per una durata uguale a quella originaria esclusa la frazione d'anno, e cosi' successivamente. Qualora il contratto sia emmesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, e' prorogato come previsto al precedente comma. ART. 12 BIS - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del natante. - In caso di furto del natante il contratto puo' essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia della denuncia di furto presentata all'Autorita' competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. ART. 13 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente, a scelta della parte attice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui e' assegnato e presso la quale e' stata concluso il contratto, ovvero nel caso di azione diretta a' sensi dell 'art. 18 della Legge, l'Autorita' Giudiziaria adita dal danneggiato. ART. 14 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa. ART. 15 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) PREMESSA L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni generali di assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 15, nonche', per quanto non previsto da tali "Condizioni generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a, b, e d della Legge. A) Natanti adibiti a Scuola guida. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo quando e' alla guida, l'istruttore e l'esaminatore durante l'esame dell'allievo. B) Danni a cose ed animali di terzi. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione e' stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata nel frontespizio. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con se' dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D. C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonche' bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di lire 200.000 per ogni persona danneggiata. D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. 1) Danni a cose ed animali di terzi. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione e' stipulata con la franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giancenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonche' bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. E) Attivita' idrosciatoria. L'Impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso lo sciatore trainato, dall'esercizio dell'attivita' idrosciatoria. CAPO III - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO - CLAUSOLE - I) PER NATANTI LOCATI IN "LEASING" Clausola n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing). Premesso che il natante assicurato, di proprieta' della spettabile .. .. .. .. .. .., con sede legale in .. .. .. .. .. .. .. iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, e' stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data del .. .. .. .. .. .. ..., l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..: a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile .. .. ... b. a comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .. .. .. .... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia. Resta inteso che, in caso di danni al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate l'indennizzo da liquidarsi ai sensi dei polizza verra', a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile .. .. .. .. .... nella sua qualita' di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verra' sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato versato in un'unica soluzione sino al .. .. .. .. .. .. .... e che il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga. L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE .. .. .. .... .. .. .. .. .. II) PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE Clausola n. 2 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale). La presente polizza e' vincolata sino alla data del .. .. .. .. .. .. .. .. a favore della spettabile .. .. .. .. .. .... con sede legale in .. .. .. .. .. .. .. .. .... e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze dei Pubblici Registri: a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie pre- state con il presente contratto, se non il consenso della spettabile .. .. .. .. .. ..; b. comunicare alla spettabile .. .. .. .. .. .... ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c. non pagare, in caso di danni, al natante assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile .. .. .. .. .. ... ... e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennita' liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile .. .. .. .. .. ... e' fin d'ora autorizzata dal Contraente. Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato versato in una unica soluzione sino al .. .. .. .. .. .. .. e che il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacita proroga. L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE .. .. .. .... .. .. .. .. .. TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE SEZIONE I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Nel testo che segue si intendono: - per "Legge"; la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; - per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta Legge; - per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. ... - per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; - per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilita' civile e' coperta con il contratto; - per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto. ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione. - L'Impresa assicura, in conformita' alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilita' civile dell'organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3 della Legge e nell'art. 5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli partecipanti a gare o competizioni ed alle relative prove ufficiali indicate nel regolamento di gara. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempreche' le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari. ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non e' operante: - se il conduttore non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione, nonche', comunque, se il veicolo e' monoposto; - se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge in vigore; - se il regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi sportivi. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 3 - Estensione territoriale. - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, nonche', ove sia stato corrisposto il relativo soprapremio, per gli eventuali tratti di percorso oltre con- fine previsti dal regolamento di gara. ART. 4 - Durata del contratto. - Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per la quale esso e' stipulato e delle prove ufficiali. premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio da parte dell'Impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento. La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili e' determinata sulla base dei dati forniti del Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione. Il contraente e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonche' ad esibire a richiesta dell'Impresa la relativa documentazione ufficiale compresa copia conforme dell'incartamento di chiusura della gara redatto dal direttore della stessa per l'Autorita' sportiva competente. La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione. ART. 6 - Modalita' per la denuncia di sinistro. - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta dal telegramma. Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stra-giudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali. ART. 8 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui e' assegnato o presso la quale e' stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorita' Giudiziaria adita dal danneggiato. ART. 9 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti o futuri, relativi al premio, del contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa. ART. 10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Clausole da approvare specificatamente per iscritto a' sensi dell'articolo 1341 C.C. ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale. CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE) PREMESSA L'Assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli art. 2, secondo comma e 10, nonche'; per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con le sottoestese Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge. A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli organizzatori. - Sono considerati terzi i singoli componenti i Comitati Organizzatori e gli Ufficiali di gara addetti all'organizzazione di gare e competizioni automobilistiche e motociclistiche, in quanto non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Sono parimenti considerati terzi i dipendenti dell'organizzatore e gli ausiliari addetti ai servizi dell'organizzazione della gara (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le somme eccedenti l'idennita' liquidata dall'INAIL, che l'organizzatoree fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia e' prestata per ogni persona fino alla concorrenza massima di L. 50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 per persona. B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche. - Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocita', sono considerati equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non giudano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara ed in tal caso la garanzia e' operante nei limiti da questo stabiliti. CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI L'Impresa assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la responsabilita' dell'organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dal fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e in genere, dall'organizzazione della gara descritta in contratto. La garanzia e' prestata fino alla concorrenza di L. .. .. .. .. ... per ogni sinistro col limite di L. .. .. .. .. ... per ogni persona danneggiata e di L. .. .. .. .. ... per danneggiamenti a cose e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara e delle relative prove ufficiali. Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, e dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti alla organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonche' i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case concorrenti, sempreche' non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennita' liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R. Sono esclusi dalla garanzia i danni: - alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; - da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'assicurato. SEZIONE II - NATANTI CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Nel testo che segue si intendono: - per "Legge": la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; - Per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta legge. - per "Impresa": la Societa' .. .. .. .. .. .... - per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; - per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui responsabilita' civile e' coperta con il contratto; - per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art. 11, della Legge in vigore al momento della stipulazione del contratto. ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in conformita' alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilita' civile dell'organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3 della Legge e nell'art. 5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione deinatanti partecipanti a gare o competizioni ed alle relative prove ufficiali indicate nel regolamento di gara. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive". La garanzia ha effetto, per ciscun natante, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali, sempreche' le verifiche previste del regolamento particolare di gara con i relativi orari. ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non e' operante: - se il conduttore non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione, nonche' comunque se il natante e' monoposto; - se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge in vigore; - se il regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi sportivi. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma. ART. 3 - Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per le acque territoriali italiane compresi gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonche' ove sia stato corrisposto il relativo soprapremio, per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento di gara. ART. 4 - Durata del contratto - Il contratto ha durata pari a quella della gara di competizione per la quale esso e' stipulato e delle prove ufficiali. ART. 5 - Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro rilascio da parte dell'Impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento. La parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili e' determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione. Il Contraente e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonche' ad esibire a richiesta dell'Impresa la relativa documentazione. La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione. ART. 6 - Modalita' per la denuncia di sinistro - La denuncia del sinistro deve contenere, il numero della polizza, la data, il luogo e le modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma. Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quanto ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penali. ART. 8 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti la esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'agenzia cui e' assegnato o presso la quale e' stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorita' giudiziaria adita dal danneggiato. ART. 9 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa. ART. 10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Clausole da approvare specificamente per iscritto a' sensi dell'articolo 1341 C.C. ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale. CAPO II - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDA SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA). PREMESSA L'assicurazione dei rischi richiamati nella sottoestesa Condizione Aggiuntiva e' regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, e 10, nonche'; per quanto non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto compatibili con la sottoestesa Condizione Aggiuntiva e ferme le ulteriori esclusioni nella stessa previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della Legge. A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli Organizzatori. - Sono considerati terzi i singoli componenti i Comitati Organizzatori e gli Ufficiali di gara addetti all'organizzazione della gara o competizione, in quanto non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Sono parimenti considerati terzi i dipendenti dell'organizzatore e gli ausiliari addetti ai servizi dell'organizzazione della gara (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1/965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennita' liquidata dell'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia e' prestata per ogni persona fino alla concorrenza massima di L. 50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000 per persona. CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER DANNI NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI L'Impresa assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza su richiamata, in quanto conpatibili, la responsabilita' dell'organizzatore per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e in genere, dall'organizzazione della gara descritta in contratto. La garanzia e' prestata alla concorrenza di L. .. .. .. .. .. .... per ogni sinistro col limite di L. .. .. .. .. .. .... per ogni persona danneggiata e di L. .. .. .. .. .. .... per danneggiamenti a cose e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara e delle relative prove ufficiali. Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonche' gli addetti al servizio dei natanti e le case concorrenti, sempreche' non sussista una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno. Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennita' liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito alla azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R. Sono esclusi dalla garanzia i danni; - alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; - da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'assicurato.